Raccomandata

Incarto n. 32.2009.105

FS

Lugano 18 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2009 di

RI 1

contro

la decisione del 3 aprile 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 25 ottobre 2004 (doc. AI 18/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1959, adducendo:

" (...)

• Dalla documentazione raccolta agli atti e in particolare dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ e dalla conferma avuta dal suo datore di lavoro risulta che lei ha presentato una totale incapacità lavorativa inferiore ad un anno e cioè dal 14 ottobre 2003 al 31 agosto 2004.

• Dal 1. settembre 2004 ha ripreso l’attività in misura completa e senza particolari limitazioni.

• I presupposti necessari per il riconoscimento di una rendita AI non sono pertanto assolti.

(…)" (doc. AI 18/1)

La decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Nel mese di gennaio 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 19/1-8).

Con decisione 3 aprile 2009 (doc. AI 21/1-2), preavvisata con progetto 2 febbraio 2009 (doc. AI 20/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:

" (...)

Lei ha nuovamente inoltrato un richiesta per Provvedimenti professionali e rendita.

Con decisione del 25.10.2004 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.

(…)" (doc. AI 21/1)

1.3. Con il presente ricorso l’assicurato – rilevato, in particolare, che ha “(…) ripresentato la domanda in quanto le mie condizioni di salute, oltre al danno già segnalato erano notevolmente peggiorate. L’Istituto delle assicurazioni sociali, senza esperire ulteriori accertamenti ed approfondimenti, ha negato ogni diritto alla prestazione e ciò anche in contrasto alla nuova procedura per quanto riguarda l’evasione di domande di prestazioni. (…)” (I) – ha chiesto:

" (...)

• Il ricorso è accolto.

• Alla cassa è dato mandato di approfondire la tematica e di rilasciare una nuova decisione fondata sui dati effettivi alla nuova situazione al 01.01.2009.

• Viene riconosciuta una rendita d’invalidità completa con effetto a partire dal 01.01.2009.

(…)" (I)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso evidenziando che “(…) l’assicurato con il ricorso non ha prodotto nuova documentazione medica e quella agli atti è stata oggetto di corretta valutazione da parte dell’UAI, che ha poi correttamente ritenuto invariata la capacità lavorativa del ricorrente. Il ricorso non evidenzia e comprova elementi di valutazione dell’invalidità che non siano stati correttamente valutati nell’ambito della decisione impugnata, che viene quindi confermata. (…)” (IV).

1.5. Con lettera 16 giugno 2009 – osservato che dal 1. settembre 2008 è inabile al lavoro, che l’assicuratore malattie del datore di lavoro ha riconosciuto il caso e che dovrà sottoporsi ad un’ulteriore operazione chirurgica – l’assicurato ha chiesto che “(…) venga acquisito agli atti l’intero incarto presso l’Ente assicuratore del mio datore di lavoro __________ di __________. Dal quale risulta la mia incapacità lavorativa. (…)” (VI)

Con scritto 29 settembre 2009 il vicepresidente del TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per produrre la documentazione richiesta nella lettera 16 giugno 2009 e eventuale ulteriore documentazione medica concernente il suo stato di salute, con l’avvertenza che diversamente il Tribunale deciderà sulla base degli atti (VIII).

Con lettera 9 ottobre 2009 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico 6 ottobre 2009 del dr. __________ e la documentazione del suo incarto presso la __________ (IX e allegati B1-B6).

1.6. I doc. VIII, IX e allegati B1-B6 sono stati notificati all’Ufficio AI che, con osservazioni 20 ottobre 2009, ha chiesto di respingere il ricorso (XI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 3 aprile 2009 – con la quale l’Ufficio AI non è entrato nel merito dalla nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato nel gennaio 2009 – è conforme o meno alla legislazione federale.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

In concreto, conformemente alla giurisprudenza suenunciata, ritenuto che l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni e ricordato anche che è la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 131 V 164, consid. 2.1; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), il TCA non può pronunciarsi sul diritto ad una rendita.

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame è da ritenere che rispetto a quanto emerso dagli accertamenti alla base della decisione 25 ottobre 2004 sia verosimilmente intervenuta una modifica della situazione invalidante.

Occorre innanzitutto ricordare che all’epoca della decisione di rifiuto, nel rapporto medico 30 settembre 2004 (doc. AI 15/1-3), il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, alla domanda in merito all’incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno per l’ultima attività esercitata quale operaio in impresa di costruzioni aveva così risposto: “(…) 100% dal 14.10.2003 al 31.03.2004, (0% dal 01.04.2004 per un’attività leggera adattata: dopo visita medico-fiduciaria, il lavoro non era stato ripreso). 50% dal 28.06.2004. 0% dal 01.09.2004, probatorio (…)” (doc. AI 15/1, punto B). Lo stesso sanitario aveva precisato che “(…) la prognosi, tenendo conto del tipo di elaborazione del dolore, peraltro assolutamente credibile e concordante ma espresso con caratteristiche piuttosto dimostrative, e del tipo di attività pesante effettuata, è da valutare come piuttosto sfavorevole. Nonostante questa considerazione, la capacità lavorativa per l’attività lavorativa come manovale/muratore eseguita al 100% dal 01.09.2004 è soggetta a peggiorare vista la persistenza dei dolori e la necessità di utilizzo di AINS con effetto parziale. (…)” (doc. AI 15/2, punto 7).

L’Ufficio AI, appurato presso l’impresa di costruzione datrice di lavoro che l’assicurato aveva effettivamente ripreso nella misura del 100% la sua solita attività dal

  1. settembre 2004 (doc. AI 16/1 e 17/1), aveva quindi respinto la domanda di prestazioni in quanto non adempiuto il presupposto del periodo di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; all’epoca della decisione art. 29 cpv. 1 lett. b LAI): “(…) dalla documentazione raccolta agli atti e in particolare dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ e dalla conferma avuta dal suo datore di lavoro risulta che lei ha presentato una totale incapacità lavorativa inferiore ad un anno e cioè dal 14 ottobre 2003 al 31 agosto 2004. […] I presupposti necessari per il riconoscimento di una rendita AI non sono pertanto assolti. (…)” (doc. AI 18/1).

Dagli atti prodotti con scritto 9 ottobre 2009 risulta che:

• nel rapporto medico 6 ottobre 2009 il dr. __________ ha posto delle diagnosi che non figuravano sul precededente rapporto 30 settembre 2004 (cfr. doc. AI 15/1-3 e B/6);

• nei certificati all’intenzione della __________, il dr. __________, FMH in medicina generale, il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e il dr. __________, hanno attestato, in momenti diversi, un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. settembre 2008 in avanti (doc. B1);

• l’assicurato è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________ durante i periodi dal 23 al 25 ottobre 2008 e dal 29 giugno al 1. luglio 2009 e in quelle evenienze è stata attestata un’inabilità lavorativa del 100% fino all’8 novembre 2008 rispettivamente al 29 luglio 2009 e poi secondo decorso clinico (doc. B/1);

• nel “Modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo” l’assicuratore malattia del datore di lavoro ha dichiarato un’inabilità lavorativa del 100% quale gruista dal 1. settembre 2008 (doc. B2). Lo stesso assicuratore ha corrisposto al datore di lavoro le relative prestazioni dal 3 settembre 2008 (dopo il periodo di attesa di 2 giorni) fino al 31 agosto 2008 (doc. B/4).

Viste le risultanze appena esposte, anche se va stigmatizzato il fatto che mai in precedenza l’assicurato ha menzionato e tantomeno prodotto la documentazione suenunciata – ritenuto anche il tempo intercorso tra la decisione di rifiuto del 25 ottobre 2004 e quella del 3 aprile 2009 di non entrata nel merito e ribadito che già nel settembre 2004 il dr. __________ aveva espresso una prognosi sfavorevole nonostante il tentativo di ripresa del lavoro al 100% –, questo Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.

Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come al consid. 2.5.

  1. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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