Raccomandata
Incarto n. 32.2008.92
FS
Lugano 16 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1972, in cura per una protesi mammaria a seguito di intervento chirurgico per l’affezione tumorale al seno sinistro, ha presentato una richiesta all’Ufficio AI tendente ad ottenere il rimborso, a titolo di mezzi ausiliari, dell’importo di fr. 224.-- per copricapi (doc. AI 12/1-8, 13/1-3 e 14/1-2).
1.2. L’Ufficio AI, con decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 20/1-2), preavvisata con progetto 28 febbraio 2008 (doc. AI 19/1-2), ha negato l’assunzione di tali costi, adducendo:
" (…)
Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato, se:
sono elencati nella lista esaustiva annessa all’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari, oppure
se possono essere assimilati a una delle categorie menzionate in questa lista (art. 21 della Legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI)).
Copricapo, foulards, cappelli, casquette, turbanti, bandane ecc. non sono considerati mezzi ausiliari elencati in questa lista e non possono essere equiparati a nessuna delle categorie conteneute nella stessa.
(…)." (doc. AI 20/1)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, tramite la RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di riconoscerle la garanzia per copricapo quale sostituzione della prestazione “parrucche” riconosciuta quale mezzo ausiliario alla cifra 5.06 dell’allegato OMAI.
1.4. Con la risposta di causa l’ufficio AI – evidenziato che “(…) il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. Gli assicurati per i quali la perdita di capelli modifica l’aspetto conducendo a problemi psichici considerevoli hanno diritto a vedersi rimborsato l’acquisto di una parrucca. La parrucca, come gli altri mezzi ausiliari, deve inoltre essere di regola necessaria durante almeno un anno per motivi medici. Nella concreta fattispecie, lo scrivente Ufficio si è limitato a non riconoscere le pretese dell’assicurata ritenendo i copricapo in oggetto non “equiparati” alla parrucca. Come giustamente sottolinea il Signor __________, questo modo di procedere non è corretto anche solo a riguardo alla giurisprudenza in materia. Sempre nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, non risultano sufficientemente indagate le condizioni ricordate ed in particolare la durata (prevedibile) dell’uso dei copricapo. (…)” (IV) – ha proposto al TCA “(…) il rinvio degli atti allo scrivente Ufficio, onde verificare i presupposti per l’accogli-mento della richiesta avanzata dalla Signora RI 1. Nel rispetto del principio della parità di trattamento (vedi allegati). (…)” (IV).
1.5. Il giurista della RA 1, con lettera 26 giugno 2008, ritenuto che:
" (…)
l’unico presupposto da verificare è appunto la presumibile durata dell’uso dei copricapo,
l’Ufficio AI avrebbe in ogni caso dovuto richiedere a suo tempo una tale certificazione, rendendo attenta l’assicurata che eventualmente al posto del costo dei copricapo avrebbe potuto beneficiare del costo di una parrucca,
tale prevedibile durata minima ci è stata confermata dall’oncologa curante dr.ssa __________ con certificato del 24 giugno 2008 (vedi allegato: “Con il presente certificato si certifica che la summenzionata paziente, signora RI 1, ha iniziato presso il nostro Istituto una chemioterapia nel mese di giugno 2007 ed ha per questo motivo necessitato di un copricapo per la durata di almeno 1 anno”)
(…)." (VI)
ha chiesto al TCA “(…) di voler, per economicità di procedura, già decidere nel merito e riconoscere il rimborso della spesa per fr. 224.-- per i copricapo acquistati dall’assicurata, analogamente alla cifra marg. 5.06 dell’allegato all’OMAI che prevede il rimborso dei costi di una parrucca. (…)” (VI).
Al riguardo l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il rimborso, a titolo di mezzi ausiliari, dell’importo di fr. 224.-- per copricapi.
2.3. L’art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile, stabilisce che:
" Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:
a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute."
Al riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) si legge che:
" Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."
Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 3 LAI).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’in-tegrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 36 n.1, pag. 241).
2.4. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che non ha comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale rispetto al vecchio art. 21 cpv. 1 LAI [cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella causa M, I 3/04, consid. 1] e il cui tenore è rimasto invariato con la 5a revisione dell’AI), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integra-zione.
Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicura-to, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari (lett. a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all’ordi-nanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto al mezzo ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento degli Interni nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR 1996 IV Nr. 90, pag. 269s., consid. 2b e 3b e STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., I 267/00, consid. 4c).
L’allegato OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131 V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).
Inoltre, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve assumersi personalmente le spese sup-plementari di un modello più costoso.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale; DTF 121 V 258, consid. 2c, pag. 260 e DTF 119 V 416, consid. 2, pag. 421 nonché le sentenze ivi citate) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie. La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente. Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg. (599-607).
In particolare, il cpv. 5 dell’art. 2 OMAI stabilisce che se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elen-co allegato ma si accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest’ultimo deve’essergli consegnato anche se non è menzionato nell’elenco.
2.5. Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 127 V 121, riguardo alla giurisprudenza in materia di diritto alla sostituzione della prestazione nel campo dei mezzi ausiliari, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
b) Im Bereich der Hilfsmittel in der Invalidenversicherung, wo die Austauschbefugnis in Art 2 Abs. 5 HVI (in der seit 1. Januar 1989 geltenden Fassung) normiert ist, hat das Eidg. Versicherungsgericht folgenden Grundsatz aufgestellt (zuletzt in AHI 2000 S. 73 Erw. 2a): Umfasst das vom Versicherten selber angeschaffte Hilfsmittel auch die Funktion eines ihm an sich zustehenden Hilfsmittels, so steht einer Gewährung von Amortisations- und Kostenbeiträgen nichts entgegen; diese sind alsdann auf der Basis der Anschaffungskosten des Hilfsmittels zu berechnen, auf das der Versicherte an sich Anspruch hat (Austauschbefugnis; BGE 120 V 292 Erw. 3c, BGE 111 V 213 Erw. 2b; ZAK 1988 S. 182 Erw. 2b, 1986 S. 527 Erw. 3a; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 87 ff.). In der jüngeren Rechtsprechung hat das Eidg. Versicherungsgericht die Austauschbefugnis auch im Bereich weiterer Arten von Eingliederungsmassnahmen BGE 127 V 121 S. 124 (Art. 8, Art. 12 ff IVG) zur Anwendung gebracht. Die Austauschbefugnis kommt jedoch insbesondere nur zum Tragen, wenn zwei unterschiedliche, aber von der Funktion her austauschbare Leistungen in Frage stehen. Vorausgesetzt wird mithin neben einem substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch auch die funktionelle Gleichartigkeit der Hilfsmittel (vgl. BGE 120 V 280 Erw. 4; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 21. Dezember 1995, I 171/95).
Diese Grundsätze haben aber auch dann Geltung, wenn eine versicherte Person Anspruch auf mehrere invaliditätsbedingt notwendige Hilfsmittel hat. Es muss ihr freigestellt sein, an Stelle der Anschaffung mehrerer Hilfsmittel eine Gesamtlösung zu treffen, welche als Ganzes einen Behelf im Sinne der Austauschbefugnis darstellt. Wählt sie eine ihren individuellen Bedürfnissen angepasste Gesamtlösung, so beurteilt sich ihr Anspruch danach, inwieweit die Ersatzlösung, gesamthaft betrachtet, notwendige Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung ersetzt. Bei baulichen Änderungen in der Wohnung oder im Eigenheim oder bei Neubauten ist überdies zu beachten, dass nur die eindeutig und einzeln umschriebenen baulichen Anpassungen einer Leistungszusprechung zugänglich sind (erwähntes Urteil S. vom 21. Dezember 1995). Wegen des abschliessenden Charakters dieser Kategorie der Hilfsmittel können aber keine Beiträge an die allgemeinen Mehrkosten aus der Erstellung eines rollstuhlgängigen Hauses gewährt werden (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 21. April 1988, I 386/87). Dient die Gesamtlösung andern als invaliditätsbedingten Zwecken, geht sie im Standard über eine einfache und zweckmässige Ausstattung hinaus oder bewirkt sie zusätzliche Folgekosten, welche bei der Abgabe des Hilfsmittels oder bei entsprechenden Kostenbeiträgen nicht entstanden wären, so hat die Invalidenversicherung dafür nicht aufzukommen. Schliesslich ist noch zu beachten, dass für die Anwendung der Austauschbefugnis massgeblich ist, dass das von der versicherten Person angeschaffte Hilfsmittel nicht nur unter den Voraussetzungen der unmittelbaren Gegenwart, sondern auch unter den Voraussetzungen, mit welchen auf weitere Sicht gerechnet werden muss, die Funktion des ihr rechtens zustehenden Hilfsmittels erfüllt (BGE 111 V 218 Erw. 2d).
(…)." (DTF 127 V 121, consid. 2a e 2b, pag. 123-124)
L’Alta Corte, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa L. (I 170/04), ha, in particolare, riconosciuto il diritto alla sostituzione della prestazione a un’assicurata che a seguito di chemioterapia aveva accusato un’alopecia e si era vista rifiutare dall’AI le spese per l’acquisto di copricapi (fr. 286.--). I giudici federali, riconosciuto che lo scopo funzionale di coprire il capo per nascondere l’alopecia poteva benissimo venir raggiunto anche con altri copricapo che non fossero la parrucca, unico mezzo ausiliario previsto per questo scopo dalla cifra 5.06 dell’allegato all’OMAI, hanno osservato:
" (…)
3.1 Nach der Wortbedeutung handelt es sich bei der Perücke wie beim Kopftuch um ein den Kopf bedeckendes Kleidungsstück: Der Duden Band 10 (Das Bedeutungswörterbuch, 3. Auflage) umschreibt die "Perücke" als "eine wie eine Kappe den Kopf bedeckende künstliche Frisur aus echten oder synthetischen Haaren (z.B. als Ersatz für fehlende Haare)". Das "Kopftuch" ist "ein Tuch, das um den Kopf gebunden getragen wird." Beide sind als "Kopfbedeckung" "der Teil der Kleidung, die auf dem Kopf getragen wird".
3.2 Die Vorinstanz grenzte die Perücke als Hilfsmittel mit der Begründung vom Kopftuch (als blossem Bekleidungsstück) ab, dass die Perücke den körperlichen Defekt der Kahlköpfigkeit "kaschiere" und die optischen und protektiven Funktionen der verloren gegangenen Haartracht wiederherstelle. Deren Gebrauch vermöge den Ausfall gewisser Teile oder Funktionen des menschlichen Körpers zu ersetzen. Nach der Rechtsprechung geht es bei Perücken darum, dass die äusserlich sichtbare Behinderung anhand dieses Hilfsmittels "kaschiert" werde (Urteil K. vom 4. Januar 2002, I 71/01, Erw. 1b/cc). Kaschieren heisst aber nicht, dass die Behinderung vollständig unsichtbar sein muss. Nach Duden Band 5 (Fremdwörterbuch, 7. Auflage) bedeutet "kaschieren" in einem einschränkenden Sinn verstanden "verhüllen, verbergen, verheimlichen", in einem etwas weiteren Sinne auch "so darstellen, verändern, dass eine positivere Wirkung erzielt wird, bestimmte Mängel nicht erkennbar, nicht sichtbar werden". Wie die Perücke "kaschiert" somit ebenso das Kopftuch die Kahlköpfigkeit, auch wenn die Trägerin darauf verzichtet, mit einer Perücke zusätzlich auch die optische Funktion der verloren gegangenen Haartracht wiederherzustellen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, erfüllt das Kopftuch bei Frauen die Aufgabe, die Kahlköpfigkeit zu verbergen, ebenso wie eine Perücke, die letztlich doch häufig als solche erkennbar bleibt. Denn in diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass an das Hilfsmittel nicht der Anspruch zu stellen ist, es habe die Illusion zu vermitteln, dass ein Mangel gar nicht existiert. Es geht lediglich darum, die durch die Kahlköpfigkeit unvorteilhaft beeinträchtigte äussere Erscheinung zu korrigieren und so gemäss dem Kreisschreiben des Bundesamtes die dadurch verursachten erheblichen psychischen Belastungen zu verringern. Auch was die von der Vorinstanz angeführte protektive Funktion einer Perücke anbetrifft, ist davon auszugehen, dass keine relevanten Unterschiede hinsichtlich des Schutzes vor Wärme, Kälte, Nässe oder beim Anstossen des Kopfes gegeben sind, die gegen eine Austauschbefugnis zwischen Perücke und Kopftuch sprechen. Da neben einem substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch vorliegend auch die funktionelle Gleichartigkeit der Hilfsmittel gegeben ist, sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass die Austauschbefugnis zum Tragen kommen darf (vgl. BGE 127 V 121 Erw. 2b).
Im Rahmen der Austauschbefugnis besteht vorliegend auch Anspruch auf ein Hilfsmittel wie ein Kopftuch, das relativ geringe Anschaffungs- und Unterhaltskosten verursacht. Ansonsten würden, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht, falsche Anreize für den Umgang mit Versicherungsgeldern gesetzt. Für die Vorinstanz erscheint es gerade wegen der geringen Kosten als mit der Schadenminderungspflicht vereinbar, diese den Versicherten zu überbinden, umso mehr, als es sich bei Kopfbedeckungen auch und vor allem um Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs handle. Zudem sei den Versicherten immer dann eine Kostenbeteiligung aufzuerlegen, wenn ein Hilfsmittel Gegenstände ersetze, die auch ohne Invalidität angeschafft würden. Die in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Lehre (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 16, 70 und 163) erwogenen Gründe für eine Verweigerung des Leistungsanspruches überzeugen im vorliegenden Zusammenhang nicht. Die Beschwerdeführerin hat nach ihrer unbestritten gebliebenen Darstellung früher keine Kopftücher verwendet und sie wegen der Alopezie an Stelle der Perücke angeschafft. Zudem steht die vorinstanzliche Argumentation im Widerspruch zum Wortlaut von Art. 2 Abs. 5 HVI. Da sich die Versicherte mit den Kopftüchern mit einem kostengünstigeren Hilfsmittel begnügte, das dem gleichen Zweck dient wie die Perücke, ist ihr dieses gemäss Art. 2 Abs. 5 HVI abzugeben, auch wenn es nicht auf der Liste des HVI Anhangs aufgeführt ist. Bei Anschaffungskosten von insgesamt Fr. 286.-- für zwei Seidentücher und einen Seidenschlauch ist auch die in Art. 2 Abs. 4 HVI genannte Anspruchsvoraussetzung einer einfachen und zweckmässigen Ausführung des Hilfsmittels erfüllt.
(…)." (STFA del 22 giugno 2004 nella causa L., I 170/04, consid. 3 e 4)
2.6. Alla cifra 5.06 dell’allegato OMAI sono indicati, quali mezzi ausiliari per il cranio e per la testa – i quali, non essendo contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le “parrucche”.
La Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), valida dal 1° gennaio 2008, prevede quanto segue, quanto all’esame del diritto a prestazioni per la consegna dei mezzi ausiliari:
" (…)
1059 L’AI doit examiner l’existence des conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes:
– l’utilisation d’un moyen auxiliaire doit être indispensable et en rapport avec l’invalidité;
– le moyen doit répondre aux principes de simplicité et d’adéquation;
– la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen auxiliaire en question.
1060 L’OFAS doit charger des centres d’examen autorisés ou qu’il aura désignés (selon la 2e partie: dispositions particulières) ou des centres spécialisés (selon la 3e partie: examens) de pratiquer les examens techniques nécessaires.
1061 En cas de divergences de vues entre le centre d’examen et l’office AI, les deux parties doivent en discuter ensemble avant la prise de décision.
(…)." (CMAI, pag. 22)
La stessa Circolare prevede poi quanto segue, a proposito delle parrucche:
" (…)
5.06 OMAI Perruques:
contribution annuelle maximale de 1500 francs
Prendre en considération, en particulier, le n° 1007.
5.06.1 Les assurés dont la calvitie modifie l’aspect de façon désavantageuse et conduit à des problèmes psychiques considérables ont droit à une perruque lorsque les cheveux sont tombés rapidement ou par touffes, suite à une atteinte aiguë à la santé ou à son traitement, p. ex. une radiothérapie ou une chimiothérapie. 37.
5.06.2 Les assurés peuvent choisir eux-mêmes la catégorie de prix et le nombre de perruques à acquérir, le plafond fixé s’entendant comme montant maximal par année civile pour ces acquisitions (y compris les teintures, la coiffure, le nettoyage de la perruque et les éventuels frais de réparation). Un autre type de perruque peut également être pris en charge s’il répond au même but. Pendant l’année de la première remise, le montant maximal peut être complètement épuisé (pas de limitation au prorata).
(…)." (CMAI, pag. 36-37)
Infine, secondo il menzionato n° 1007
" (…)
1007 La personne assurée a en principe droit à la remise d’un moyen auxiliaire jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite (ou de la rente anticipée) même lorsque les conditions du droit ne sont plus remplies pendant une année entière. Il faut toutefois examiner, lors de chaque décision, si une remise à court terme est encore adéquate.
En revanche, un handicap purement provisoire exclut la remise de dispositifs auxiliaires au titre de moyens auxiliaires. Il faut pouvoir prévoir l’usage probable du dispositif pendant une durée d’une année au minimum.
(…)." (CMAI, pag. 10)
2.7. Nel caso di specie dagli atti di causa risulta quanto segue.
Il dr. __________ e la dr.ssa __________, vice-primario rispettivamente medico assistente presso l’Istituto __________ della __________, nel certificato medico 7 dicembre 2007, hanno attestato che l’assicurata “(…) necessita di protesi mammaria a seguito di intervento chirurgico per l’affezione tumorale al seno sinistro.” (doc. AI 16/1).
L’Ufficio AI, con lettera 22 gennaio 2008, ha comunicato all’assicurata di assumersi i costi di protesi del seno dal 20.12.2007 al 31.12.2010 (doc. AI 17/1-2).
La dr.ssa __________, nel certificato medico 17 dicembre 2007, ha attestato che l’assicurata “(…) necessita dell’ausilio di un copricapo.” (doc. AI 14/2).
La stessa sanitaria, con certificato medico 24 giugno 2008, ha attestato che “(…) la summenzionata paziente, signora RI 1, ha iniziato presso il nostro Istituto una chemioterapia nel mese di giugno 2007 ed ha per questo motivo necessitato di un copricapo per la durata di almeno 1 anno. (…)” (doc. E).
Dalle risultanze appena esposte emerge che l’assicurata, a seguito di una chemioterapia iniziata nel mese di giugno 2007, per motivi medici e per la durata di almeno un anno, ha necessitato di un copricapo.
L’Ufficio AI – che, conformemente alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) e come ammesso esplicitamente nella risposta di causa, a torto ha negato all’assicu-rata il diritto alla chiesta prestazione solo perché ha ritenuto i copricapo in oggetto non “equiparati” alla parrucca – non ha accertato se, in ossequio al punto 5.06.1 della Circolare CMAI, la modifica dell’aspetto dovuta alla perdita dei capelli abbia condotto a problemi psichici considerevoli.
Di conseguenza – come del resto proposto con la risposta “(…) si ritiene pertanto corretto richiedere il rinvio degli atti allo scrivente Ufficio, onde verificare i presupposti per l’acco-glimento della richiesta avanzata dalla Signora __________. Nel rispetto del principio della parità di trattamento (…)” (IV, pag. 2) e ricordato che i copricapi vanno ritenuti quale sostituzione della prestazione “parrucche” riconosciuta quale mezzo ausiliario alla cifra 5.06 dell’allegato OMAI e che, da un punto di vista medico, è indicata la necessità degli stessi per la durata di almeno un anno – la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, accertato se la modifica dell’aspetto dovuta alla perdita dei capelli ha condotto a problemi psichici considerevoli, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. La ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti