Raccomandata

Incarto n. 32.2008.78

BS/td

Lugano 5 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 marzo 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1992, a seguito di un infortunio (occorso il 15 gennaio 2006) ha subito un’ampia lesione dell’occhio destro con danno alla cornea, all’iride, al cristallino ed alla retina (cfr. certificato 16 agosto 2006 del Capo Clinica del __________ e __________ dell’Ospedale __________; doc. AI 12-3).

1.2. Nel giugno 2006 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, volta in particolare all’assunzione da parte dell’AI di provvedimenti sanitari (doc. 2-1).

Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 28 marzo 2008 (preavvisata il 29 ottobre 2007), l’Ufficio AI respinto la domanda di prestazioni. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato:

" Sulla base della documentazione medica in nostro possesso, non è presente un'infermità congenita riconosciuta e mancano altresì le condizioni per la copertura dei costi in conformità con l'art. 12 LAI.

Infatti i danni all'occhio destro presentati dal ragazzo sono tutti conseguenza dell'infortunio subito in data 15.01.2006.

In data 20 novembre 2007 sono pervenute al nostro ufficio delle osservazioni contro il nostro progetto di decisione del 29.10.2007 tendenti al riconoscimento dei provvedimenti sanitari in forza dell'art. 12 LAI. A sostegno delle stesse è stato trasmesso un certificato medico del Dr. med. __________.

La pratica è stata nuovamente sottoposta al Servizio Medico Regionale per valutare se la nuova documentazione presentata permetteva di rivalutare la nostra precedente presa di posizione.

Il SMR conferma come non siano date le condizioni per il riconoscimento dei provvedimenti sanitari né secondo art. 13 LAI né secondo art. 12 LAI.

Dal lato medico la situazione è ritenuta stazionaria ma la prognosi è ancora incerta, nel rapporto del 26 ottobre 2007 dell'Ospedale __________ viene indicato come nel futuro potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi.

Secondo l'art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono a nostro carico nel caso in cui lo stato di salute dell'assicurato sia essenzialmente stabilizzato. Da quanto sopra esposto si evince che i criteri per l'applicazione di tale articolo vengono a mancare." (Doc. AI 28)

1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.

Postulando il riconoscimento di provvedimenti sanitari, l’insorgente ha innanzitutto rilevato di non essere stato visitato dai medici del SMR i quali non hanno potuto verificare la realtà della situazione. Inoltre, egli evidenzia come i prospettati interventi sono destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o almeno di evitare di pregiudicarla.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo che lo stato patologico dell’occhio non è ancora stabilizzato e che quindi non sono date le condizioni per l’erogazione di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.

1.5. In data 11 giugno 2008 il ricorrente ha indicato i mezzi di prova da assumere.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se, a ragione oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il rilascio della garanzia per i provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI in relazione alle affezioni all’occhio destro dovute all’infortunio del maggio 2006. Pacifico che non si tratta di un’infermità congenita ex art. 13 LAI dal momento che le lesioni dell’occhio sono appunto le conseguenze di un evento infortunistico.

2.4.

2.4.1 Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

2.4.2. L’art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

Per valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte della vita attiva (DTF 100 V 104).

Secondo la giurisprudenza ricapitolata nella STFA 10 novembre 2006 nella causa R [I 436/05], consid. 3.2. “purché si possa prevedere il necessario successo integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr. pure la sentenza del 29 settembre 2005 in re O., I 426/04), i provvedimenti sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) -, si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 v 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI 2003 pag. 105 consid. 2). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STFA 23 settembre 2004 nella causa Z, I 23/04, consid. 2)”.

Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della (psico)terapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).

2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha negato il diritto ai provvedimenti sanitari in quanto l’affezione all’occhio non è ancora stabilizzata. In effetti, secondo il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), fondandosi sulla documentazione specialistica acquisita, ha evidenziato:

" Con l'infortunio del 15.01.2006 il giovane ha subito un'ampia lesione dell'occhio destro, comprendente un danno corneale, un danno al cristallino, un danno alla retina.

Le cure finora effettuate sono quindi indirizzate su molteplici affezioni dell'occhio dx. Nel caso specifico non si tratta soltanto di un intervento di cataratta.

Dal lato medico la situazione, seppure con dei deficit, è ritenuta stazionaria ma la prognosi è ancora comunque ancora incerta. Infatti dal lato medico si indicano, come possibili nel futuro, interfenti per introduzione di lente intra-oculare in sostituzione del cristallino aspirato a causa delle conseguenza del trauma o di una cheratoplastica per l'eventuale evoluzione del danno corneale. Pure la retina sebbene l'osservazione finora deponga per una stazionarietà, potrebbe portare a necessità di controlli ampiamente stabilizzato per cui i criteri per l'applicazione dell'art. 12 LAI vengono a mancare." (Doc. AI 27)

Va qui evidenziato che, trattandosi in casu di un assicurato minore di 20 anni non esercitante un’attività lucrativa, la fattispecie doveva essere esaminata sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAI. Secondo la giurisprudenza sopra indicata, sono erogati provvedimenti sanitari nel misura in cui senza i provvedimenti chiesti la futura formazione professionale o capacità lavorativa risulterebbe pregiudicata, questo anche – qui sta la differenza con l’art. 12 LAI - in presenza di uno stato momentaneamente labile. Al riguardo occorre nella fattispecie evidenziare che nel certificato 13 giugno 2006 del Servizio di Oftalmologia e Oftalmochirurgia dell’Ospedale regionale di __________ è stato pronosticato un danno permanente dell’acuità visiva (doc. AI 1-1), valutato (con correzione) al 30% (cfr. rapporto 26 ottobre 2007 dello stesso servizio medico; doc. AI 14-2). Va poi aggiunta la problematica relativa allo strabismo dell’occhio leso ed al “vedere doppio”, così come indicato nello scritto 29 gennaio 2008 all’avv. RA 1 all’Ufficio AI (doc. AI 26-1).

Occorre inoltre rilevare che l’amministrazione non ha esaminato l’evenienza concreta dal punto di vista del successo integrativo.

Va poi ricordato che generalmente la cura delle sequele di un infortunio sono di competenza dell’assicuratore LAINF. Ciononostante il danno alla salute, a seguito di un infortunio, può essere ragione di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI nella misura in cui non esiste una stretta relazione materiale e temporale con le cura primaria delle conseguenze dell’infortunio (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 89 con riferimento a DTF 114 V 18 consid. 1b).

Conformemente al marg. no. 77 della CPSAI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità), l’AI non è tenuta ad assegnare prestazioni per provvedimenti sanitari d’integrazione finché tale obbligo incombe all’assicurazione contro gli infortuni. L’AI è invece obbligata ad accordare prestazioni alle persone non sottoposte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (particolarmente ai bambini, alle casalinghe ed agli indipendenti) non appena lo stretto nesso temporale con la cura dell’infortunio è interrotto (marg. no. 80 CPSAI).

In conclusione, trattandosi in concreto di un accertamento lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché, previo esame delle connessione temporale e materiale con l’assicuratore contro gli infortuni, valuti la fattispecie sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 2 LAI, rendendo successivamente una nuova decisione sulla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui al consid. 2.5.

  1. Le spese di giustizia di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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