Raccomandata

Incarto n. 32.2008.59

FS

Lugano 10 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1 aprile 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo parzialmente attiva quale collaboratrice domestica presso i signori __________ (doc. AI 30/1) e in precedenza quale segretaria di vendita presso la __________ di __________ (doc. AI 12/1-3 e 20/1), il 28 maggio 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da problemi psichici (doc. AI 1/1-8).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 29/1-4 e 36/1-6), l’Ufficio AI, con decisione 20 giugno 2006 (doc. AI 39/1-3), confermata con decisione su opposizione 1. aprile 2008 (doc. AI 56/1-5), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestate la ripartizione quale salariata all’80% e casalinga al 20%, la valutazione medica e quella economica – ha chiesto:

" (...)

In via principale

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione dell’Ufficio AI di Bellinzona del 1. aprile 2008 è annullata.

§§ La signora RI 1 è riconosciuta quale salariata al 100%.

§§§ Alla signora RI 1 è riconosciuto il diritto a percepire una rendita intera dal 1. gennaio 2005 al 30 settembre 2005.

§§§§ Alla signora RI 1 è riconosciuto il diritto a percepire tre quarti di rendita AI a partire dal 1. ottobre 2005.

  1. Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione dell’Ufficio AI di Bellinzona del 1. aprile 2008 è riformata nel senso che alla signora RI 1 è riconosciuto il diritto a percepire un quarto di rendita AI a partire dal 1. ottobre 2005.

§§ Alla signora RI 1 è pure riconosciuto il diritto a percepire una rendita intera dal 1. gennaio 2005 al 30 settembre 2005.

  1. Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

(…)" (I, pag. 10-11)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione per l’incarto 1. aprile 2008 e ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con osservazioni 28 maggio 2008 l’assicurata, fondandosi sulla lettera 27 maggio 2008 del dr. __________ indirizzata alla sua rappresentante (doc. E), ha preso posizione in merito alle annotazioni 1. aprile 2008 e, prodotto il certificato 12 maggio 2008 del dr. __________ (doc. D), ha ribadito di aver diminuito la percentuale di lavoro presso la __________ per motivi di salute dal 1. gennaio 2003 e chiesto di tenere conto di queste risultanze nella valutazione retrospettiva della capacità lavorativa.

1.6. Con osservazioni 4 giugno 2008 l’ufficio AI, “(…) non ritenendo l’ultima documentazione medica ricercata dalla rappresentante della ricorrente atta a inficiare quanto ritenuto ai fatti dall’amministrazione (…)” (VIII), ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).

2.8. Nella fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabili-tà in concreto del metodo misto in base al quale l’amministra-zione ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 35%, che non dà diritto all’erogazione di una rendita. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario.

A sostegno di questa tesi la rappresentante dell’assicurata ha, in particolare, addotto che la sua assistita “(…) dal 1. gennaio 2003 ha diminuito la sua attività all’80% per motivi di salute, così da poter mantenere il posto di lavoro e per recarsi in __________ a seguire la terapia psichiatrica presso il dottor __________ di __________. (…)” (I, pag. 3).

L’Ufficio AI, nella decisione impugnata (doc. AI 56/1-5), ha confermato la ripartizione effettuata (80% salariata e 20% casalinga) osservando che “(…) interpellati specificatamente a questo proposito, in data 20 dicembre 2007 i medici dell’assi-curazione per l’invalidità hanno ribadito che stando agli atti “Non è giustificato calcolare che la riduzione del lavoro al 80%, che l’A. ha deciso per potersi recare in __________ per consultare lo psichiatra da cui era in trattamento sia da attribuire a malattia”. Inoltre: “Essa avrebbe potuto fare la terapia in Ticino presso un altro psichiatra, oppure organizzarsi diversamente volendo continuare la terapia dove aveva un buon rapporto di fiducia (di cui si riconosce l’importanza nella relazione terapeutica)”. (…)” (doc. AI 56/4).

2.9. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa H. (I 276/05), il TFA ha stabilito che:

" (…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).

(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I 276/05, consid. 2.3)

2.10. Nel caso concreto dagli atti emerge quanto segue.

Nell’annotazione per l’incarto 29 settembre 2005 il funzionario __________ ha rilevato che “contrariamente a quanto valutato fino al momento attuale dell’istruttoria si tratta di un caso 4 + 5 LAI, risulta infatti che la malattia sia giustificata dal mese di gennaio del 2004 e l’assicurata già a decorrere dal 01.01.2003 lavorava nella misura del 80% (8 ore x 4 giorni la settimana invece di 5), il DL stesso indica sul formulario che è stata una scelta del dipendente quindi: Salariata 80% Casalinga 20%.” (doc. AI 33/1).

Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 dicembre 2007, ha concluso che “(…) non è giustificato calcolare che la riduzione del lavoro al 80%, che l’A. ha deciso per potersi recare in __________ per consultare lo psichiatra da cui era in trattamento sia da attribuire a malattia. Essa avrebbe potuto fare la terapia in Ticino presso un altro psichiatra, oppure organizzarsi diversamente volendo continuare la terapia dove aveva un buon rapporto di fiducia (di cui si riconosce l’impor-tanza nella relazione terapeutica).” (doc. AI 54/1).

L’amministrazione ha quindi ritenuto l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20%.

Tale suddivisione non può essere confermata dal TCA.

Come visto sopra (cfr. consid. 2.9), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare che, per il solo fatto che sia stata la dipendente ad aver richiesto la riduzione del 20% dell’attività lavorativa, non é possibile escludere che tale richiesta sia stata effettuata per motivi di salute.

Del resto, l’assicurata, nella domanda di prestazioni AI per adulti 28 maggio 2004 (doc. AI 1/1-8), al punto 8 ha precisato: “(…) Reduktion des Arbeitsvolumens von 100% auf 80% aus krankheitsbedingten Gründen per 1.1.2003 (…)” (doc. AI 1/7).

Dai documenti dell’incarto disoccupazione risulta inoltre che l’assicurata ha lavorato a tempo pieno per la __________ dal 14 settembre 1998 al 31 maggio 2000 e che è disposta a lavorare a tempo pieno (vedi la domanda d’indennità di disoccupazione sub doc. 1/2-5 e l’attestato del datore di lavoro sub doc. 1/6-7). In effetti la ricorrente ha poi lavorato a tempo pieno per la __________ dal 13 giugno 2000 al 31 dicembre 2002 (doc. AI 12/1-3).

Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano del-l’economia domestica (doc. AI 36/1-6) risulta ancora che, alla domanda volta a sapere se eserciterebbe un’attività lucrativa se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata ha dichiarato che “(…) in assenza del danno lavorerebbe all’80%. Spiega tuttavia che la riduzione (non verbalizzata per iscritto) del lavoro da 100% ad 80% risalente al 2003 è riconducibile unicamente alla malattia: le ha consentito infatti di seguire una psicoterapia a __________, sostegno peraltro inefficacie (e sfociato nel ricovero del 2004). Attualmente è iscritta alla disoccupazione per la ricerca di un’attività al 50% (il rimanente 50% è malattia). Le indennità di malattia sono scadute nel mese di dicembre. (…)” (doc. AI 36/2, la sottolineatura è del redattore).

Visto tutto quanto precede appare verosimile ritenere che senza il danno alla salute l’assicurata non avrebbe ridotto la percentuale della sua attività presso la __________.

Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

Nella STF del 20 novembre 2007 nella causa P. (9C_428/2007), il Tribunale federale (TF), proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

" (…)

4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.

En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.

4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à la santé.

En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau jugement.

(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007, consid. 4.3.2 e 4.3.3)

Nel caso di specie, come visto, già nella domanda di prestazioni 28 maggio 2004 (doc. AI 1/1-8) l’assicurata ha precisato di aver ridotto il suo grado di occupazione, dal 100% all’80% dal 1. gennaio 2003, per motivi di salute.

Tale affermazione – fornita in un periodo non sospetto –, in seguito è stata ribadita e riportata nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 22 dicembre 2005 : “(…) spiega tuttavia che la riduzione (non verbalizzata per iscritto) del lavoro da 100% ad 80% risalente al 2003 è riconducibile unicamente alla malattia (…)” (doc. AI 36/2).

La ricorrente prima del gennaio 2003 aveva poi sempre lavorato al 100% e si era iscritta in disoccupazione alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno.

E’ quindi da ritenere provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (DTF 130 V 396 consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurata, senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare al 100% per la __________ anche dopo il 31 dicembre 2002.

Va qui pure evidenziato che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella lettera 12 maggio 2008 indirizzata all’avv. __________, ha attestato che:

" (…)

Frau RI 1 war vom 19.8.02 bis 14.11.03 bei mir in Psychotherapie. Sie litt unter einer Depressiven Störung (ICD F 33.1), war zeitweise auch teilweise arbeitsunfähig, was ihr Hausartz im Tessin bescheinigte.

Sie wurde auch mit antidepressiven Medikamenten behandelt.

Da Frau RI 1 nach mehreren gescheiterten Behandlungsversuchen in ihrem Wohnkanton einen Psychiater ausserhalb Tessins suchen musse und nach __________ zu mir in Behandlung kam, konnte Sie während dieser Zeit nur 80% arbei-ten.

Sie wäre ohne diese Behandlung wahrscheinlich gefährdet und sicher öfters nicht arbeitsfähig gewesen, benötigte also die Behandlung unbedingt.

Aus medizinischer Sicht bestand während der Behandlungszeit eine reduzierte Arbeitsfähigkeit von 80%.

(…)." (doc. D)

Pertanto, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, nella quale figura una suddivisione dell’80% come salariata e del 20% come casalinga, occorre dunque ritenere l’assicurata quale salariata al 100% e per il calcolo della rendita va quindi applicato il consueto metodo del raffronto dei redditi.

2.11. Per quanto riguarda la valutazione medica, viste le annotazioni 25 marzo 2005 del dr. __________, medico SMR – “(...) disturbo di personalità misto con tratti narcisistici, dipendenti e fobici (10 F61.0). Con: episodi depressivi ricorrenti. Sin da giovane l’A. ha sofferto di questi disturbi. È stata seguita in passato da psichiatri ed è tuttora in trattamento specialistico (con frequenti cambi di terapeuta). Però in passato (vedi rapporto del dr. __________ del 14.06.2004) non ha mai avuto certificato una IL se non breve, e anche durante la sua attività presso l’ultima ditta le assenze furono pochissime. Inoltre l’attuale psichiatra (dr. __________, rapporto 22.02.2005) descrive un buon equilibrio psicofisico e un discreto risultato della terapia, per cui una IL totale non appare giustificata. Indicata perizia psichiatrica (…)” (doc. AI 26/1) –, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________ (doc. AI 27/1-2).

La dr.ssa __________, capoclinica dell’Ospedale __________ di __________, nella perizia 23 giugno 2005 (doc. AI 29/1-4), posta la diagnosi di “(…) S. depressiva ricorrente in disturbo di personalità di tipo misto (ICD 10: F 61.0) (…)” (doc. AI 29/3), ha espresso la seguente valutazione:

" (…)

Soggettivamente

La peritanda giudica la propria attuale condizione come positiva ed in miglioramento. In particolare attribuisce al buon rapporto terapeutico intrattenuto durante il ricovero l’aver potuto comprendere alcune dinamiche significative della propria vita. Bene anche il supporto farmacoterapico attuale, nonostante il significativo effetto collaterale (amenorrea). Formula progetti per il futuro lavorativo, proponendo programmi che la vedano impegnata per una percentuale non superiore al 50%.

Oggettivamente

Nel corso dell’esame si evidenzia un discreto deficit dello slancio vitale, compatibile con una sintomatologia depressiva ormai cronicizzata, alla quale fa da controaltare la formulazione di programmi e progetti che appaiono a tratti fantasiosi ed infantili. La sensazione è che la peritanda cerchi di superare le proprie difficoltà, delle quali è peraltro in parte consapevole, con un “salto nell’ottimismo”, che dà la misura dell’instabilità emotiva che la connota.

Questa strategia è peraltro confermata e rilevabile anche dai dati anamnestici. Un elemento nuovo è comunque costituito dalla relazione coniugale, che appare un elemento di costanza nella vita della peritanda.

Le condizioni psicopatologiche appaiono, nell’attualità, ancora lontane dalla stabilizzazione, come rilevabile anche dalla documentazione medico specialistica. Nulla togliendo al fatto che un miglioramento della patologia si è andato costituendo nel corso degli ultimi anni. Queste considerazioni conducono a valutare l’incapacità lavorativa pari al 50%, ciò volendo dar credito alla buona volontà della peritanda d’impegnarsi nel cercare una collocazione sociale appagante e sostenibile.

(…)." (doc. AI 29/3-4)

2.12. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.13. Circa la valutazione medica, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che, senza un complemento peritale, l’Ufficio AI non poteva ancora esprimersi compiutamente sull’evoluzione della situazione valetudinaria dell’as-sicurata nel tempo e, pertanto, nemmeno pronunciarsi sul diritto a prestazioni.

La dr.ssa __________, nella perizia 23 giugno 2005 (doc. AI 29/1-4), non ha effettuato alcuna valutazione retrospettiva della capacità lavorativa dell’assicurata e, osservato che “(…) le condizioni psicopatologiche appaiono, nell’attualità, ancora lontane dalla stabilizzazione, come rilevabile anche dalla documentazione medico specialistica. Nulla togliendo al fatto che un miglioramento della patologia si è andato costituendo nel corso degli ultimi anni (…) (doc. AI 29/3-4), ha concluso che “(…) queste considerazioni conducono a valutare l’inca-pacità lavorativa pari al 50%, ciò volendo dar credito alla buona volontà della pertitanda d’impegnarsi nel cercare una collocazione sociale appagante e sostenibile.” (doc. AI 29/4).

La dr.ssa __________ e il dr. __________, Oberärztin e Assistent-arzt della Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie di __________, nel rapporto medico 28 settembre 2004 (doc. AI 18/1-7), poste le diagnosi note e un’incapacità totale al lavoro nella sua professione dal 12 gennaio al 13 giugno 2004, alla domanda volta a sapere se l’attuale attività è ancora proponibile hanno risposto “(…) Ja. Max. 50% in einem “quasi geschützten” Rahmen (doc. AI 18/7) e, attestata la possibilità di svolgere altre attività, alle domande circa il tipo di attività, la misura della capacità e di che cosa bisognerebbe tenere conto in questo caso, hanno osservato che “(…) Die gemachten Angaben beziehen sich alle sofern nicht anders erwähnt auf den Zeitraum der stationären Behandlung. Durch berufliche Massnahmen kann die Arbeitsfähigkeit prinzipiell verbessert werden. Wir empfehlen diese Massnahmen zum einen zur Abklärung der verbleibenden Arbeitsfähigkait einerseits im Hinblick auf die Möglichkeit einer Wiedereingliederung im bisherigen beruflichen Umwelt und zur Neuorientierung anderseits im Hinblick auf eine berufliche Neuorientierung. Zur Durchführung der oben genannten Massnahmen bedarf es eine quasi geschützten Arbeitsplatzes mit kontinuierlicher Motivation, vermindertem Anforderungsniveau und engerer persöhnlicher Betreuung u.a. zur Entängstigung. Im Hinblick auf eine berufliche Neuorientierung kämen unseres Erachtens eher Tätigkeiten mit einem erhöhten Anteil an körperlicher Arbeit in Frage, bei denen es der Patientin ermöglicht wird, Nähe und Distanz zu Teammitgliedern und das Ausmass der geforderten Leistung möglichst autonom zu gestalten, um so zu vermehrter Selbstsicherheit bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit zu gelangen. (…)“ (doc. AI 18/7-8).

Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 16 febbraio 2005 (doc. AI 24/1-3), poste le diagnosi note e un’incapacità lavorativa nella sua professione di segretaria del “(…) 100% dal 07.01.04 al non prevedibile (…)” (doc. AI 24/1), ha attestato che “(…) la paziente non può lavorare a contatto con il pubblico o con altre persone, pertanto non potrà più fare la segretaria (…)” (doc. AI 24/3) e, senza precisare da quando, ha concluso per la possibilità di svolgere altre attività: “(…) se si trovasse un’occupazione adeguata. Lavoro solitario o in team ristretto, lavoro manuale (es. giardiniere, pittore, operaia, pulizia) 50%, 4 ore giorno (…)” (doc. AI 24/3).

Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 22 febbraio 2005 (doc. AI 25/1-4), poste le diagnosi note, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua professione di segretaria del “(…) 100% dal 12.01.04 al 28.05.04, 50% dal 29.05.04 al 08.10.04 e 100% dal 9.10.04 al tuttora (…)” (doc. AI 25/1) e, rilevato che “(…) sia l’attuale attività come pure qualsiasi altra attività sono difficilmente eseguibili. Da un lato per i problemi relazionali della paziente e dall’altro per l’estrema incostanza delle prestazioni della signora. (…)” (doc. AI 25/4), ha concluso che “(…) in generale provvedimenti di reintegrazione professionale appaiono molto difficilmente attuabili in questa paziente. Questa difficoltà è sicuramente motivata da un lato per l’incostanza delle prestazioni della signora dovuta dall’estrema labilità dell’umore e dall’al-tro lato dovuta ai massicci problemi di rapportarsi con altre persone. E’ molto difficile attualmente valutare la capacità lavorativa a lunga durata e quindi è altrettanto difficile valutare la capacità di reintegrazione. (…)” (doc. AI 25/4).

Viste le risultanze appena esposte, non è dato a sapere come il dr. __________, oltretutto non specialista in psichiatria, nel rapporto medico 9 settembre 2005 (doc. AI 32/1-3), posto l’inizio dell’incapacità lavorativa da gennaio 2004, abbia potuto concludere per una “(…) IL 100% per i primi 5 mesi (ricovero in Clinica) poi 50%. (…)”.

Infatti, da una parte, il dr. __________ ha effettuato una valutazione retrospettiva senza motivarla in modo soddisfacente – va qui ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999) –, d’altra parte, la dr.ssa __________, nella perizia 23 giugno 2005 (doc. AI 29/1-4), non ha contestato le valutazioni dei medici specialisti sopra in parola e, lo si ribadisce, non ha effettuato alcuna valutazione retrospettiva della capacità lavorativa dell’assicurata.

In ogni caso, vista la situazione non stabilizzata – nella perizia 23 giugno 2005 la dr.ssa __________ ha, in particolare, osservato che “(…) le condizioni psicopatologiche appaiono, nell’attualità, ancora lontane dalla stabilizzazione (…)” (doc. AI 29/3) e il dr. __________, nel rapporto medico 9 settembre 2005, ha, tra l’altro, concluso che “(…) vista la possibilità di un’ulte-riore evoluzione favorevole, revisione a 1 anno. (…)” (doc. AI 32/2) –, l’Ufficio AI, prima di emettere la decisione su opposizione 1. aprile 2008, avrebbe dovuto procedere ad un aggiornamento della perizia psichiatrica.

Questo vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, nel rapporto 24 aprile 2008 indirizzato all’avv. __________ (doc. C), riguardo all’evoluzione della malattia della sua paziente dopo il suo rapporto 26 febbraio 2005, ha certificato che “(…) complessivamente l’evoluzione degli ultimi anni ci dimostra che la signora non è più in grado di mantenere un posto di lavoro nel tempo, né come segretaria né come aiuto domestico, entrambe attività che implicano rapporti continui e più o meno intensi con altre persone. Inizialmente, in modo tipico per il suo disturbo psichiatrico, tende a idealizzare i rapporti per poi inevitabilmente essere delusa e quindi quasi “demonizzare” questi rapporti interpersonali. Si è visto anche che la signora, quando lavora nella misura del 50% ca., non riesce quasi più a gestire la propria casa e adempiere i suoi obblighi di casalinga. Quando invece non lavora per terzi, riesce a gestire la propria casa a pena soddisfacente. Per questo motivo, da un punto di vista psichiatrico, la signora è da considerare inabile al lavoro nella misura dal 50 al 60% in tutte le attività, siano attività lucrative, siano attività da casalinga. Questa limitazione della capacità lavorativa è sicuramente duratura nel tempo e sussiste senza dubbio da quando io conosco la paziente. Da sottolineare che in questo momento la paziente è inabile al lavoro nella misura del 100% fino al 31.05.2008. Già in passato si sono presentati periodi più o meno lunghi, durante i quali la signora era completamente inabile al lavoro a causa del suo disturbo psichiatrico. L’unica attività confacente alla paziente potrebbe essere una piccola attività, a ore, dove non ha dei contatti intensi e regolari con un eventuale datore di lavoro. A quasto proposito la paziente avrebbe l’idea di poter fare una attività di “dog sitter” o una attività simile. Per ciò che concerne la prognosi, basandomi sul decorso degli ultimi anni, non sono da aspettarsi – anche con una cura adeguata – dei miglioramenti tali da permettere un aumento della capacità lavorativa significativa. Sarebbe più realistico di mirare ad una stabilizzazione al livello attuale. (…)” (doc. C, pag. 2).

2.14. In simili circostanze, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione.

L’Ufficio AI, aggiornata la valutazione medica e effettuati i necessari accertamenti per stabilire compiutamente l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata nel tempo e la sua capacità residua in un’attività adeguata – al perito andranno in particolare sottoposti i rapporti 12 maggio 2008 del dr. __________ (doc. D, riprodotto in esteso al consid. 2.10 in fine) e 24 aprile rispettivamente 27 maggio 2008 del dr. __________ (doc. C e E) –, dovrà rendere un nuovo provvedimento.

Va qui inoltre ribadito che per il calcolo del grado d’invalidità l’amministrazione dovrà applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.10) e non più il metodo misto.

2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e l’assicurata, patrocinata dalla __________, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione 1. aprile 2008 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.14.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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Gerichtsentscheide

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Schweiz
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Ticino
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TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
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TI_TCAS_001, 32.2008.59
Entscheidungsdatum
10.03.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026