Raccomandata

Incarto n. 32.2008.26

TB

Lugano 27 gennaio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 gennaio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. Il 24 luglio 2006 (doc. 14 AI) RI 1, nata nel 1965, ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per disturbi all'ernia del disco e per la problematica ansioso depressiva, presenti dall'ottobre 2004.

B. L'Ufficio assicurazione invalidità ha subito chiesto ai medici curanti dr. med. __________ (doc. 12 AI), __________ (doc. 10 AI) e __________ (doc. 9 AI) un rapporto sulle condizioni di salute e sulla capacità di lavoro dell'assicurata. Tutti hanno riscontrato una diminuzione della sua abilità lavorativa nella precedente attività di cameriera, ma anche un'abilità in altri settori.

C. Il medico SMR ha fatto proprie (docc. 19, 21 e 22 AI) le conclusioni a cui è giunto il 29 maggio 2007 (doc. 25 AI) il Servizio Accertamento Medico (consulto ortopedico e psichiatrico) e, su questi elementi, la consulente in integrazione professionale ha calcolato la capacità di guadagno residua stabilendo che, malgrado il danno alla salute, cambiando attività l'assicurata può conseguire un reddito pari se non superiore a quello che aveva prima del danno, perciò il grado di invalidità è nullo (doc. 27 AI).

D. Con decisione del 14 gennaio 2008 (doc. A) l'UAI ha accordato all'assicurata il diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100% dal 1° ottobre 2005 (dopo un anno d'attesa dal sorgere dell'incapacità al lavoro) al 31 ottobre 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute stabilito dal SAM). Da quel momento in poi, non risultando una perdita di guadagno imputabile al danno alla salute, il diritto alla rendita è decaduto.

E. Il 13 febbraio 2008 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso per il tramite dell'avv. RA 1, chiedendo in via principale l'assegnazione di una rendita intera posto un grado d'invalidità di almeno il 75%; in via subordinata, il diritto ad una mezza rendita AI con un grado di almeno il 50% rispettivamente un quarto di rendita con un grado d'invalidità di almeno il 40%. A suffragio delle sue richieste, l'insorgente ha affermato che dal mese d'agosto 2006 il suo stato di salute invalidante è stazionario, ciò che giustifica una rendita intera AI di durata indeterminata e non limitata nel tempo come stabilito con la decisione impugnata. A suo dire, vi sarebbe addirittura un peggioramento del suo stato di salute psichico, che peraltro non sarebbe stato seriamente valutato dall'Amministrazione così come la sindrome lombo-vertebrale, che mina sia il suo fisico sia la sua psiche.

La ricorrente ha quindi chiesto l'esperimento di una perizia.

Nella risposta del 7 marzo 2008 (doc. IV) l'Ufficio AI ha indicato che il certificato medico del 2005 prodotto dall'insorgente è stato sottoposto al medico SMR per una presa di posizione (doc. IVbis) e, vista l'assenza di nuovi elementi medici di rilievo, ha confermato le valutazioni presenti nella perizia pluridisciplinare, ribadendo quindi la correttezza della decisione impugnata.

Argomentando che il parere del medico SMR non ha motivato l'asserito miglioramento del suo stato di salute, l'assicurata ha ribadito la necessità di una nuova perizia medica che accerti il suo stato di salute, anche psichico, e che definisca oggettivamente il suo grado d'incapacità lavorativa (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

  2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel merito

  1. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente concedendo alla ricorrente il diritto ad una rendita (intera) AI soltanto dal 1° ottobre 2005 al 31 ottobre 2006 e poi interrompendolo, a motivo di un grado d'invalidità nullo.

  2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

  1. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista, un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

  1. Con la decisione impugnata l'UAI ha concesso alla ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 2005 al 31 ottobre 2006, poi l'ha soppresso, poiché il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile tenuto conto di una riduzione del 5% per la possibilità di svolgere solo attività leggere, dà una perdita di guadagno (grado d'invalidità) nulla.

Dal lato medico, il perito ortopedico (doc. 25-16/23 AI) incaricato dall'Ufficio AI ha accertato che l'incapacità lavorativa dell'assicurata nella sua professione di cameriera era del 30-35%, ossia la sua abilità lavorativa in questa attività era del 65-70%.

In attività adeguate, che rispettino particolari limiti funzionali, l'esperto ha accertato un'abilità lavorativa del 100%, quindi un'incapacità nulla.

Lo psichiatra interpellato dal SAM (doc. 25-24/27 AI) ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, che allora non causava un'inabilità lavorativa.

Sulla scorta della valutazione finale del 29 maggio 2007 (doc. 25 AI) del SAM, confermata dal dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico Regionale (docc. 19, 21 e 22 AI), è stato stabilito in Fr. 40'660.- il salario da valido della ricorrente aggiornato al 2006 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato come cameriera per il suo datore di lavoro (doc. 11 AI).

In altre attività adeguate, la consulente in integrazione professionale ha fissato in Fr. 49'659.- (categoria 4.2) la media del salario ipotetico per le donne a livello nazionale aggiornato al 2006. Riportando questo dato su una capacità lavorativa del 100% e ritenuta una diminuzione del 5% per attività leggere, ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 47'176.-.

Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 40'660.- e da un reddito da invalido di Fr. 47'176.-, l'Ufficio AI ha calcolato un grado d'invalidità nullo.

La ricorrente sostiene che la valutazione dell'UAI è sommaria, poiché non tiene conto della sua reale situazione che la rende incapace di guadagnare a seguito dei gravi disturbi di salute di cui soffre ancora oggi nella stessa misura che nel 2006. Ella non capisce quale miglioramento dovrebbe essere intervenuto nell'agosto 2006, tale da renderla pienamente abile in altre attività lucrative rispettivamente ancora abile nella misura del 30% nella precedente attività di cameriera. Va considerato, infatti, che non può mantenere una posizione eretta per più di 3-4 ore al giorno ed i limiti funzionali individuati dal SAM in professioni esigibili appaiono "praticamente privi di senso e meramente teorici" (doc. I pag. 5). La malattia che l'affligge causa "notevoli disturbi fisici che non sono appunto stazionari, bensì di carattere estremamente labile e tendente al peggioramento." (doc. I pag. 6).

A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurata ha fatto capo al rapporto allestito il 21 ottobre 2005 (doc. B) dai medici attivi presso la Clinica __________ di __________.

  1. Il 5 agosto 2006 (doc. 12 AI) il suo medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina generale, ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale su discopatia L3-S1, una sindrome radicolare alla gamba sinistra ed una sindrome ansioso depressiva. La problematica lombare ha impossibilitato l'assicurata nella sua attività lavorativa di cameriera nella misura del 100% dal gennaio 2005. Il curante ha osservato che lo stato di salute era stazionario, che la capacità lavorativa non poteva esser migliorata con provvedimenti sanitari, mentre dei provvedimenti professionali erano indicati per altre attività.

Nella lettera d'uscita del 21 ottobre 2005, redatta al momento della dimissione dalla summenzionata Clinica dopo il ricovero dal 1° al 20 agosto precedente avvenuto a causa di un autoavvelenamento intenzionale da analgesici non oppioidi e antistaminici nonché di un episodio depressivo maggiore, di grado severo, senza sintomi psicotici, il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________, entrambi FMH in psichiatria ed in psicoterapia, così come la dr.ssa med. __________, medico assistente, hanno rilevato che nel corso della degenza le condizioni di salute della ricorrente sono gradualmente migliorate, avendo beneficiato di colloqui di supporto psicoterapeutico che le sono stati consigliati e prescritti anche alla sua dimissione. V'è pure stato un miglioramento significativo dei sintomi lombalgici, probabili correlati somatici della sintomatologia depressiva.

Nel rapporto medico del 15 settembre 2006 (doc. 10 AI) la dr.ssa med. __________ ha evidenziato che nell'agosto 2005 vi sono stati un avvelenamento intenzionale da analgesici (ICD-10 X60; X64) ed un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2), mentre l'attuale diagnosi prevede una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Per questi motivi, dall'ottobre 2005 a tuttora l'assicurata è inabile al lavoro al 100% come cameriera, sebbene nel 2006 abbia lavorato alcune settimane. Lo stato di salute è stazionario ed anch'ella ritiene che dei provvedimenti professionali siano indicati.

La dottoressa curante ha inoltre affermato che il disturbo psichico è in compenso e che la problematica lombalgica, correlata agli aspetti somatoformi, influenza la tenuta lavorativa in modo rilevante, perciò l'attività di cameriera non sembrerebbe proponibile, perché la paziente non riesce a restare nella posizione eretta più di 3-4 ore al giorno. L'attuale capacità lavorativa è stata fissata al 30%. Se da un lato non sarebbe possibile migliorare la capacità di lavoro come cameriera, d'altro canto sarebbero opportuni dei provvedimenti d'integrazione vista sia la giovane età dell'assicurata sia la sua volontà di reintegrarsi.

Il dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, il 21 settembre 2006 (doc. 9 AI) ha diagnosticato una discopatia L3/L4 e L4/L5 con una piccola ernia L4/L5 a destra di nuova insorgenza che irrita in maniera evidente la radice L5 e, conseguentemente, non ritiene attualmente indicato procedere chirurgicamente. Questi disturbi diminuiscono del 50% il rendimento della ricorrente nell'attività di cameriera. Tuttavia, date l'età e la situazione clinica, dovrebbero essere presi in considerazione dei provvedimenti professionali, poiché l'assicurata, tenendo presenti le limitazioni di peso e le posizioni ergonomiche, è in grado di svolgere altre attività – attualmente al 50%. Infatti, l'assicurata "potrebbe essere, sia ora ed in particolare anche dopo un intervento per ernia del disco, in grado di svolgere un'attività ergonomicamente confacente e non pesante anche in misura piena.".

Alla luce di questi risultati, prima di giungere alla decisione del 10 gennaio 2008 l'UAI ha fatto peritare l'assicurata da due specialisti del Servizio Accertamento Medico.

La perizia pluridisciplinare del 29 maggio 2007 (doc. 25 AI) contiene il riassunto dei precedenti atti medici, l'anamnesi familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni soggettive e le constatazioni obbiettive (esami di laboratorio, radiologici, consulti psichiatrico e ortopedico). La diagnosi è sindrome lombovertebrale cronica su osteocondrosi lombare L3-L4-L5, esiti da ernia discale lombare L4-L5 e sacralizzazione incompleta della vertebra lombare L5; sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione.

La perizia ortopedica SAM esperita il 24 aprile 2007 dallo specialista FMH in chirurgia ortopedica dr. med. __________ è sfociata nel rapporto del 25 aprile 2005 (doc. 25-16 AI), in cui sono stati esposti i dati anamnestici, i disturbi soggettivi attuali, lo stato all'esame clinico del 24 aprile 2007, i risultati della documentazione radiologica, la diagnosi, la valutazione e le possibilità terapeutiche. Infine, lo specialista si è pronunciato sulla capacità lavorativa nella professione abituale, su un'eventuale integrazione lavorativa, sulla prognosi e successivamente ha risposto ai quesiti sottopostigli dall'UAI.

L'esame clinico ha rilevato una sindrome lombovertebrale cronica su osteocondrosi lombare L3-L4-L5, esiti da ernia discale lombare L4-L5 e sacralizzazione incompleta della vertebra lombare L5. Nella sua valutazione finale, l'esperto ha ritenuto che l'assicurata, nella professione da ultimo esercitata (cameriera in esercizi pubblici, cameriera ai piani) sia abile al 65-70%, dato che questo tipo di attività non permette di evitare manovre di leva ed il sollevamento rispettivamente trasporto di pesi di rilievo. Giustifica la riduzione della capacità lavorativa con la presenza di un'osteocondrosi lombare, in particolare con un'instabilità segmentale L4-L5 e con i residui di un'irritazione radicolare L5.

Egli ha affermato che la situazione della colonna lombare e lombosacrale appare ancora poco stabile, perciò sono possibili miglioramenti con terapie conservative, ma non è escluso che, a seconda del decorso, si debba prendere in considerazione un intervento neurochirurgico.

Per l'attività di cameriera le possibilità terapeutiche ancora esistenti non sono in grado di garantire un miglioramento della capacità lavorativa della ricorrente. Per contro, vista anche la sua buona volontà, un reinserimento professionale con provvedimenti d'integrazione professionale è più che indicato, sebbene possa risultare difficile a causa della sua limitata scolarizzazione.

Comunque, l'assicurata è in grado di svolgere altre attività lavorative rispettose, tuttavia, di limitazioni della capacità funzionale riferite al sollevamento ed al trasporto ripetuto di pesi oltre gli 8-10 kg; anche il lavoro in posizione coatta prolungata oltre i 20-30 minuti dovrebbe essere evitato, così pure un lavoro esclusivamente sedentario. Il perito ha suggerito l'esercizio di attività lavorative anche nel settore della vendita, per esempio di prodotti ortofrutticoli, di fiori, di derrate alimentari, di stoffe, di abbigliamento, di prodotti cosmetici, ecc. Con un orientamento favorevole, la ricorrente dovrebbe raggiungere una capacità lavorativa praticamente completa in attività che rispettano i citati limiti.

Quale casalinga, è in grado di svolgere i suoi compiti nella misura del 70-75%.

Dal profilo psichiatrico, nel suo referto dell'8 maggio 2007 (doc. 25-24 AI) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha peritato la ricorrente il 24 aprile 2007 per conto dell'UAI come SAM, ha esposto l'anamnesi personale e patologica, i dati soggettivi dell'assicurata, lo stato psichico e le sue conclusioni con la prognosi. Ha così diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (ICD-10 F33.4), che al momento non causa alcuna inabilità lavorativa.

Sul piano psichico, l'assicurata si sente molto meglio rispetto al 2005, quando ha avuto un episodio depressivo maggiore di grado severo che l'ha portata ad autoavvelenarsi con un'indigestione di medicamenti ed a tentare il suicidio: l'interessata ha ormai accettato la sua situazione, ossia i dolori alla colonna vertebrale che la fanno soffrire. Lamenta disturbi del sonno, trascorre le sue giornate meditando, ha pochi amici e conoscenti, ma ha una gran voglia di riprendere un'attività lavorativa adeguata alla sua situazione somatica e di sentirsi finalmente una persona autonoma e felice dopo il drammatico e vergognoso contesto con cui ha dovuto fare i conti e che l'ha portata al citato tentamen.

L'analisi clinica ha evidenziato soltanto una labilità emotiva ed un'affettività leggermente di tipo depressiva, accompagnata da un leggero stato d'ansia; la percezione è pronta, non v'è nessun disturbo di tipo dispercettivo né dissociativo e neppure disturbi della sfera cognitiva-comportamentale. Il perito non ha quindi riscontrato segni psicopatologici maggiori. Grazie al trattamento ambulatoriale iniziato al termine della degenza in clinica e che perdura tuttora, la ricorrente ha recuperato gradualmente le sue capacità lavorative con un miglioramento importante ed un'evoluzione piuttosto positiva, con una prognosi favorevole a medio-lungo termine, salvo eccezioni. Al momento dell'esame non presentava importanti sintomi depressivi e godeva di una stabilità psichica importante.

Un eventuale programma di reintegrazione professionale potrà, con l'avvio di un'attività lavorativa, migliorare ancora la situazione globale dell'assicurata, offrendole l'occasione di nuovi contatti sociali e così costruire e realizzare i suoi progetti per il futuro. È comunque molto importante che continui ad essere seguita regolarmente dalla dr.ssa __________ e che assuma ancora per il periodo necessario un farmaco antidepressivo.

Valutando globalmente queste perizie, il SAM ha stabilito che la capacità lavorativa medico-teorica globale dell'assicurata per la professione di cameriera è valutabile nella misura del 65-70% (orario di lavoro normale, con rendimento ridotto e limitazioni funzionali).

Nel tempo, dal 15 ottobre 2004 l'insorgente è stata totalmente inabile al lavoro quale cameriera per un mese, poi avrebbe potuto raggiungere una capacità lavorativa di almeno il 65-70%. Dopo l'incidente del 15 gennaio 2005 è stata di nuovo inabile al 100% fino al marzo 2005, con in seguito una ripresa dell'abilità lavorativa al 65-70%. Durante il soggiorno alla Clinica __________ l'inabilità era ancora totale. Da allora la limitazione della sua capacità lavorativa non ha presentato duraturi mutamenti.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d'integrazione, vista la grande motivazione ed attitudine positiva dell'interessata, il medico SAM ha ritenuto possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

L'insorgente è in grado di svolgere altre attività meglio adatte al suo stato di salute, dove non deve sollevare o trasportare ripetuti pesi superiori agli 8-10 kg, mantenere posture di lavoro coatte e prolungate oltre i 20-30 minuti e nemmeno posizioni di lavoro monotone e sedentarie. Con un orientamento professionale favorevole, dovrebbe potere ottenere una capacità lavorativa praticamente completa.

Quale casalinga, è abile al lavoro al 70-75%.

  1. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che le valutazioni dei medici SAM che si sono espressi in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurata al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due specialisti FMH: il primo in ortopedia, il secondo in psichiatria e psicoterapia. Questi periti hanno visitato personalmente la paziente ed hanno potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status della paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.

Gli specialisti del SAM, che si sono espressi per ultimi, in ordine di tempo, sulle condizioni della ricorrente, nel 2007 hanno accertato una situazione clinica migliore rispetto a quella diagnosticata dai colleghi interpellati sempre dall'Amministrazione nel 2006.

Dal profilo ortopedico, nell'aprile 2007 il grado di capacità lavorativa come cameriera – nullo dal 2005 - è stato fissato nel 65-70%, mentre in altre attività più consone e che rispettino determinati limiti è stato giudicato completo.

Dal profilo psichiatrico, nell'aprile 2007 la sindrome depressiva ricorrente era in remissione, ciò che non implicava quindi alcuna incapacità lavorativa. Va ricordato che nel settembre 2006 la psichiatra curante aveva certificato che l'attuale abilità lavorativa, viziata da una sindrome somatoforme da dolore persistente, ma dove il disturbo psichico era in compenso, era calcolabile in circa il 30%, quando dall'ottobre 2005 fino ad allora era stata nulla.

Nella sua prima valutazione del 12 giugno 2007 (doc. 19 AI), il medico SMR dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti SAM, giudicando non necessari ulteriori accertamenti medici.

Nella sua seconda e terza valutazione del 4 (doc. 21 AI) rispettivamente del 18 luglio 2007 (doc. 22 AI), il medico SMR ha giustificato globalmente un'incapacità lavorativa medico-teorica come cameriera del 100% dall'ottobre 2004 al luglio 2006 (quindi a tre mesi dalla ripresa della terapia psichiatrica) inizialmente per la patologia reumatologica ed in seguito prettamente per la patologia psichiatrica. Dall'agosto 2006 l'incapacità lavorativa del 35% è invece dovuta alla sola patologia reumatologica, poiché la patologia psichiatrica è stata ritenuta in remissione. In altre attività adeguate, l'incapacità è stata del 100% dall'ottobre 2004 all'agosto 2006, dopodiché era nulla.

Si osserva, in particolare, che la problematica psichiatrica è regredita passando da un'incapacità lavorativa del 100% nell'ottobre 2005 ad una del 70% nel settembre 2006, poi nulla nell'aprile 2007, siccome non causava alcuna inabilità lavorativa.

Per quanto concerne la patologia lombovertebrale cronica in esiti di ernia discale L4-L5 e sacralizzazione incompleta di L5, anch'essa è migliorata nel tempo. Infatti, va evidenziato che sia il perito SAM sia i medici curanti dell'assicurata hanno attestato un'inabilità lavorativa totale iniziale nell'ottobre 2004; poi, già nel settembre 2006 il neurochirurgo curante, dr. __________, l'ha definita al 50%. Infine, nell'aprile 2007 l'ortopedico interpellato dall'UAI ha certificato una capacità lavorativa come cameriera del 65-70%, quindi un'inabilità del 30-35%.

Ora, visti gli evidenziati miglioramenti attestati dai medici curanti stessi dell'insorgente, a mente di questo Tribunale, non stupisce che vi sia stato nel tempo un effettivo miglioramento delle sue condizioni di salute e che ad otto mesi di distanza dall'ultimo referto medico allestito da uno dei suoi medici curanti (settembre 2006) l'assicurata sia effettivamente stata dichiarata dai periti (aprile 2007) abile al lavoro di cameriera nella misura del 35% a causa della patologia reumatologica rispettivamente pienamente abile in altre attività che si adattino alle limitazioni determinate dal perito ortopedico SAM.

Il TCA rileva che il presunto peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente, apparentemente perdurante anche dopo l'agosto 2006, non è stato giustificato a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati. In effetti, la ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni dei periti. Non ha mai prodotto un certificato aggiornato di un medico psichiatra, né di un reumatologo o ortopedico e ciò nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale. L'assicurata, infatti, nel suo allegato ricorsuale del 2008 si è limitata ad affermare di essere totalmente inabile al lavoro, ma a giustificazione delle sue allegazioni ha prodotto un rapporto medico risalente addirittura al 2005, peraltro già agli atti e quindi già preso in considerazione dai periti del SAM nelle loro valutazioni.

A questo proposito, va osservato che la semplice allegazione, della ricorrente secondo cui "la valutazione offerta dell'UAI risulta essere sommaria e non tien conto della reale, concreta e stabile incapacità di guadagno dell'assicurata a seguito dei gravi disturbi alla salute di cui ella soffre ancora a tutt'oggi nella medesima misura che nel 2006" (doc. I pag. 5) non trova alcun valido riscontro nella documentazione medica raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità e men che meno in quella (non) prodotta dall'assicurata medesima, particolarmente datata ed ininfluente.

Valutati quindi tutti i rapporti medici agli atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le constatazioni oggettive formulate dai due periti incaricati dall'Amministrazione siano complete, convincenti ed esaurienti e certamente molto approfondite.

Di conseguenza, va dunque tutelata la valutazione globale del medico SAM, che nel maggio 2007 ha attestato un'incapacità lavorativa medico-teorica come cameriera del 65-70%, ritenuto un orario di lavoro normale, con ridotto rendimento e limitazioni funzionali nel sollevamento e trasporto ripetuto di pesi oltre gli 8-10 kg e per posture di lavoro coatte prolungate oltre i 20-30 minuti.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d'integrazione, se da un lato non è possibile migliorare ulteriormente la capacità lavorativa (del 65-70%) con provvedimenti medici, d'altro lato l'assicurata è comunque in grado di svolgere altre attività più adatte, dove non viene confrontata con i summenzionati limiti funzionali (docc. 25-14 e 25-15 AI).

  1. Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 8), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni - ben motivate - a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria ed in ortopedia, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurata sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore infortuni e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche e prive di contraddizioni.

Vanno pure pienamente condivise le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso

  • ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dalla ricorrente ed hanno stabilito che la capacità lavorativa globale dell'assicurata è del 65-70% nella precedente attività di cameriera e del 100% in altre attività adeguate.

Dopo attento vaglio di questi referti, nel 2007 (docc. 19, 21 e 22 AI) il medico SMR ha concluso ad un'inabilità lavorativa come cameriera del 100% dall'ottobre 2004 al luglio 2006, ossia fino a tre mesi dopo la ripresa della terapia specialistica psichiatrica messa in atto dopo una riacutizzazione, mentre del 35% dall'agosto 2006, data la presenza della sola patologia reumatologica.

Anche in attività adeguate l'inabilità lavorativa era del 100% dall'ottobre 2004, ma dall'agosto 2006 essa è diventata nulla.

In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici/ortopedici come pure psichiatrici dell'affezione dell'assicurata sono stati sufficientemente chiariti.

Per questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia formulata dalla ricorrente (doc. I pag. 7) va disattesa.

A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

  1. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

Accertata il 12 giugno 2007 (doc. 19 AI) rispettivamente il 4 ed il 18 luglio 2007 (docc. 21 e 22 AI) dal medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica globale del 35% nell'attività di cameriera e del 100% in attività adeguate, con rapporto del 24 agosto 2007 (doc. 27 AI) la consulente in integrazione professionale, per la determinazione del grado d'invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalida), ottenendo un grado nullo.

Visto che la giurisprudenza federale (cfr. consid. 4 in fine) ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2006, come del resto riconosciuto dall'UAI (doc. 33 AI).

Riguardo al reddito da valida, ossia al reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire nel 2006 da sana, va osservato che l'UAI l'ha quantificato in Fr. 40'660.- (doc. 27-2 AI) e poiché tale importo non è stato contestato in sede di ricorso, lo stesso può essere ritenuto alla base del calcolo comparativo che segue.

Per quanto riguarda invece il reddito da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

  1. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".

Recentemente, con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

  1. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 48'228.- (Fr. 4'019.- x 12 mesi).

Riportando questo dato su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 12-2008, pag. 94), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'189,80 mensili (Fr. 4'019.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 50'277,69 per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurata, quale cameriera, avrebbe guadagnato nel 2006 un importo di Fr. 40'660.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a Fr. 3'388.- al mese (Fr. 40'660.- : 12 mesi).

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2006 da una donna (cioè Fr. 43'948.- all'anno rispettivamente Fr. 3'662.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 55 "alberghi e ristoranti", livello di qualifica 4: Fr. 3'513.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 42'156.- ma che, riportato su 41,7 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2006, dà un importo di Fr. 43'948.- (Fr. 42'156.- : 40 x 41,7), quindi superiore al reddito da valida conseguito dall'assicurata).

Più precisamente, il salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro è inferiore del 7,48% ([Fr. 43'948.- – Fr. 40'660.-] x 100 : Fr. 43'948.-) a quello statistico svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U 8/07).

Sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2006 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede, il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 46'517.- (Fr. 50'278.- - [Fr. 50'278.- x 7,48 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella presente evenienza, l'UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere. Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età della ricorrente (nata nel 1965), la sua nazionalità (svizzera), la scolarità (elementare) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute nella misura del 100%, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un salario da invalida rivalutato di Fr. 46'517.- e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 10), ammettendo una riduzione del 5% per circostanze personali, nell'anno 2006 il reddito ipotetico da invalida della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 44'191.- ([Fr. 46'517.- - [Fr. 46'517.- x 5 : 100]).

Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 40'660.- corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006, emerge un'incapacità al guadagno nulla ([Fr. 40'660.- - Fr. 44'191.-] : Fr. 40'660.- x 100).

  1. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità dello 0%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'Amministrazione con la decisione del 14 gennaio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell'8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

  1. La ricorrente ha chiesto di far esperire una perizia (doc. I pag. 7). Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici dei dr. med. __________, come già indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

  2. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di Fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurata.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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