Raccomandata

Incarto n. 32.2008.24

TB

Lugano 5 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 gennaio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 21 giugno 2006 (doc. 14 AI) RI 1, nato nel 1976, ha presentato una nuova domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di continui dolori alla schiena ed alle gambe.

1.2. Il medico SMR dell'Ufficio assicurazione invalidità ha innanzitutto proposto di sottoporre l'assicurato ad una valutazione peritale psichiatrica (doc. 30 AI), per esperire la quale il 23 ottobre 2006 (doc. 39-6 AI) ha incaricato il dr. med. __________.

Il 30 gennaio 2007 (doc. 32 AI) l'assicurato non si è presentato presso lo specialista e neppure l'ha avvisato della sua assenza.

Facendo seguito all'invio raccomandato dell'UAI di pari data (doc. 33 AI), il 6 febbraio 2007 (doc. 38 AI) l'amministrazione ha ricevuto uno scritto dell'assicurato, che dichiarava di avere letto male la data della visita e, scusandosi per la sua assenza, chiedeva la fissazione di un altro appuntamento dallo specialista.

L'UAI ha ammesso questa giustificazione (doc. 34 AI) ed ha così fissato per il 24 aprile 2007 un nuovo appuntamento per l'accertamento medico ambulatoriale (doc. 35 AI), a seguito del quale il perito ha reso il suo parere (doc. 39 AI).

1.3. Valutando la necessità di un accertamento reumatologico (doc. 37 AI), il 6 settembre 2007 (doc. 40 AI) l'amministrazione ha comunicato all'interessato di sottoporsi ad una visita medica il 15 ottobre 2007 presso il dr. med. __________. Tuttavia, l'assicurato né si è presentato né ha avvisato dell'assenza (doc. 41 AI).

Il 15 ottobre 2007 (doc. 42 AI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha diffidato l'assicurato, il quale a giustificazione della sua mancata presenza alla visita peritale ha trasmesso sia un certificato di pari data allestito dal suo medico curante (doc. 62-1 AI) sia uno scritto di suo pugno (doc. 62-2 AI).

Ritenendo il summenzionato certificato come non sufficientemente circostanziato per potere essere considerato quale valido giustificativo (doc. 44 AI), il 29 ottobre 2007 (doc. 45 AI) l'UAI ha interpellato il medico curante in merito alle condizioni di salute dell'assicurato ed alla sua capacità lavorativa.

1.4. Tanto con il progetto di decisione del 19 novembre 2007 (doc. 51 AI) quanto con la decisione del 10 gennaio 2008 (doc. 55 AI), fondandosi sull'art. 43 cpv. 3 LPGA l'UAI ha deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni per ingiustificata mancata collaborazione dell'assicurato. Ciò ha comportato che il suo stato di salute e quindi la sua capacità lavorativa e di guadagno non hanno potuto essere determinati, non essendo sufficienti gli atti medici. L'amministrazione non ha quindi ritenuto valide né le giustificazioni fornite dal curante, né tanto meno le motivazioni formulate dall'interessato stesso il 13 dicembre 2007 (doc. 57 AI), secondo cui "purtroppo ero a letto infermo, ho comunque telefonato per avvisare, ma non essendo stato reperibile il sig. __________ ho parlato con la signora __________.".

1.5. Con ricorso dell'11 febbraio 2008 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, conseguentemente, di riconoscergli in via principale un grado d'invalidità del 50%.

In via subordinata, ha postulato di esperire una perizia giudiziaria con successiva emanazione di una nuova decisione sulla base del relativo referto medico.

A suo dire, è incomprensibile come la giustificazione data dal medico curante il 6 novembre 2007 non sia stata ritenuta valida e quindi l'UAI non abbia fissato un ultimo appuntamento onde accertare definitivamente il suo serio stato di salute. Rifiutando l'entrata in materia, l'amministrazione ha violato il principio di proporzionalità, poiché non ordinando una nuova perizia gli ha precluso la possibilità di ottenere una rendita d'invalidità.

Nella risposta del 5 marzo 2008 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ribadito la sua posizione, evidenziando che nemmeno con le osservazioni riguardo al progetto di decisione l'assicurato ha apportato elementi concreti per giustificare la sua mancata collaborazione, in particolare certificati medici circostanziati che potessero suffragare la tesi dell'impedimento. Pertanto, la proporzionalità del provvedimento adottato è data dalla circostanza che già in passato l'interessato era stato diffidato per lo stesso comportamento.

Il 18 marzo 2008 il ricorrente ha prodotto un certificato medico del precedente 12 marzo (doc. E), che l'UAI ha giudicato ininfluente (doc. IX), e contestualmente ha ritirato l'istanza di assistenza giudiziaria (doc. VII) presentata unitamente al ricorso.

in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è soltanto la validità della non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla domanda di prestazioni formulata il 21 giugno 2006 dall'assicurato.

La valutazione, nel merito, del suo stato di salute e quindi della sua capacità lavorativa e di guadagno non può essere oggetto del presente ricorso, siccome il competente Ufficio non si è pronunciato in proposito mediante una decisione impugnabile in virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI. Va dichiarata quindi irricevibile.

2.2. A norma dell'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per iscritto.

Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria, l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.

Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.

Giusta il capoverso 3 dell'art. 69 OAI, gli Uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.

A norma dell'art. 69 cpv. 4 OAI, al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli Uffici AI sottopongono i necessari incarti al competente servizio medico regionale. L'Ufficio federale può prevedere deroghe alla regola dell'esame da parte del servizio medico regionale.

Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non entrata nel merito.

2.3. A proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V 267), nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato quanto segue:

" (…)

5.3 En relation avec les circonstances de fait qui déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature della redattrice).

Inoltre, secondo Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,

" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).

A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore afferma ancora:

" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durch-setzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".

In sostanza, l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un adeguato termine di riflessione.

L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due possibili sanzioni. L'assicuratore può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.

Al proposito, Kieser (n. 41 ad art. 43) si è così pronunciato:

" (…)

Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist; soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich ist, soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner, Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung des materiellen Entscheides wird auch in den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser, Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).

Wird gegen den betreffenden Entscheid des Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde, rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".

Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, considd. 5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1) riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:

" (…)

5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Fribourg 1999, p. 210).

Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation. (…)" (sottolineature della redattrice).

Ancora recentemente (STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, consid. 6.2) il Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato, l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti se non è possibile accertare i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi esperti dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi autorizzata a pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41 all'art. 43).

2.4. Riportando queste conclusioni al caso concreto, l'Ufficio assicurazione invalidità ha diffidato il ricorrente, dandogli la possibilità di motivare il suo rifiuto a presentarsi il 15 ottobre 2007 dal perito dr. med. __________ per una visita reumatologica.

A giustificazione di questa sua assenza, il 17 ottobre 2007 (doc. 62-1 AI) l'UAI ha ricevuto dal curante dell'assicurato, dr. med. __________, un certificato datato 15 ottobre 2007 del seguente tenore:

" Si certifica che il succitato paziente non ha potuto presentarsi alla visita prevista dall'Assicurazione Invalidità odierna, causa malattia.",

unitamente ad un manoscritto dell'assicurato (doc. 62-2 AI):

" Egregi signori

Con la presente vi comunico che per motivi di salute che voi sapete in data 15 ho mancato l'appuntamento medico per l'assicurazione invalidità perché non posso muovermi dal letto e nemmeno scrivere bene. Richiedo un nuovo appuntamento o una visita da casa mia. Sono più di due anni che sto male e non posso più lavorare né alzare pesi…. Cerchiamo di aiutare veramente le persone che soffrono.".

Non ritenendo come sufficienti queste motivazioni, il medico SMR incaricato ha sottoposto dei quesiti al summenzionato medico curante (doc. 45 AI):

" (…) Pertanto, affinché possa entrare in materia di eventuale decisione SMR a riguardo, la prego di inviarmi ulteriori informazioni sull'A. a margine, rispettivamente l'ultima visita di controllo, relative ed attuali diagnosi con ripercussioni sulla propria CL, da quale periodo queste possono essere valide, nonché i limiti funzionali per un'attività lavorativa abituale e/o adeguata.

A seguito di questa richiesta, ci riserveremo di valutare la richiesta AI ai fini di una assegnazione di rendita e se il caso lo richieda, di nuova visita peritale per lo stesso scopo. (…).".

Il 6 novembre 2007 (doc. 59 AI) il dr. med. __________, FMH in medicina interna, ha preso la seguente posizione:

" Apprendo con un certo stupore dal vostro scritto del 29.10.2007 come il paziente a margine, incurante delle vostre convocazioni e delle vostre diffide, non abbia a tutt'oggi ritenuto di doversi presentare presso i vostri servizi, e che "per poter entrare in materia" io dovrei inviare tutta una somma di informazioni e dettagli, vale a dire riformulare la pratica da me inoltrata il 28.7.2006.

Da parte mia posso precisare che il RI 1 si è presentato nel mio ambulatorio l'ultima volta in data 18.10.2006, e che in data 15.10.2007 ho certificato la sua inabilità a presentarsi presso di voi valevole unicamente per quella data a causa di una banale indisposizione, circostanza che credo di poter assicurare non avrà più a ripetersi. Sulle sue condizioni di salute non posso (e non intendo) quindi esprimermi oltre.

Ora mi pare che la questione sia abbastanza semplice: tocca a voi segnalare che se egli non dovesse presentarsi alla prossima (e ultima) convocazione, la pratica verrà definitivamente archiviata e, aggiungo, in futuro non sarò certo io a iniziarne una nuova.".

Infine, come già evidenziato nell'esposizione dei fatti, con le sue osservazioni del 13 dicembre 2007 (doc. 57 AI) l'assicurato aveva fatto presente che "non è mia intenzione approfittare di un'eventuale rendita ai preferirei non avere questi dolori lancinanti che mi bloccano almeno tre quattro volte al mese fermo a letto, senza poter alzare alcun peso, non potere camminare o stare seduto per ca. 3-5 giorni finché non fanno effetto le pastiglie. Sono comunque sfiduciato del sistema, voi avete ricevuto il mio certificato, non è per una (non precisata malattia) che non mi sono presentato l'15.10.2007 ecc. ma purtroppo ero a letto infermo, ho comunque telefonato per avvisare, ma non essendo reperibile il sig. __________ ho parlato con la signora __________. Pertanto faccio formalmente ricorso alla vostra decisione e chiedo un nuovo appuntamento presso il vostro medico s.m.r.".

Alla luce di queste spiegazioni, nella sua decisione del 10 gennaio 2008 l'amministrazione ha ritenuto che "non sono stati apportati sufficienti e oggettivi motivi medici che giustificano il suo comportamento e le mancate presentazioni agli accertamenti specialistici previsti.". Pertanto, "non essendo sufficienti gli atti medici per definire con esattezza il suo stato di salute rispettivamente la sua capacità lavorativa e di guadagno, conformemente al summenzionato art. 43 LPGA e seguenti, non si entra nel merito della sua nuova richiesta di prestazioni AI a causa della sua ingiustificata mancata collaborazione.".

Occorre quindi esaminare se le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno del fatto di non essersi presentato alla visita peritale del 15 ottobre 2007 siano valide, ossia se il rifiuto di sottoporsi a questo accertamento sia giustificato, come richiede il testo dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.5. Secondo Kieser, sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,

" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261), wobei das Verhalten der Person nicht mehr nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten.".

A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto commesso da un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05) il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…).

6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt (Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom 7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).

Die Problematik, ob dem Versicherten eine Begutachtung durch Dr. med. H.________ aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6. Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde." (…).

Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:

" (…)

5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar, N 39 zu Art. 43). (…).".

Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di sottoporsi a questa misura d'accertamento quando è stata ordinata dall'assicuratore, perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non scusava il rifiuto dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far valere, presso l'assicuratore, fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art. 44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).

2.6. Nell'evenienza in esame, quale giustificazione della mancata presenza all'appuntamento con il perito, il ricorrente ha fornito una motivazione medica.

Nello scritto, di proprio pugno, suesposto, egli ha infatti specificato trattarsi di motivi di salute esistenti da due anni, che (anche) il 15 ottobre 2007 l'hanno costretto a letto.

Pure il certificato medico allestito il 15 ottobre 2007 - verosimilmente a seguito di un colloquio telefonico fra medico curante ed assicurato, visto che l'ultima visita medica "personale" risale ad un anno prima – attesta che è a causa di una malattia che il ricorrente è stato impossibilitato a presentarsi all'accertamento peritale.

Vero è che quest'ultima motivazione appare, in sé, generica, non specificando di quale tipo di malattia l'assicurato sia affetto.

Tuttavia, essendo certificata da un medico, seppure si tratti del suo medico curante, la stessa non può essere ignorata.

Come tale, comunque, va contestualizzata alla luce delle risposte date il 6 novembre 2007 dal dr. med. __________ all'amministrazione ed in particolare all'affermazione che "in data 15.10.2007 ho certificato la sua inabilità a presentarsi presso di voi valevole unicamente per quella data a causa di una banale indisposizione, circostanza che credo di poter assicurare non avrà a ripetersi.".

Banale o non banale indisposizione, determinante è che un medico ha accertato che il giorno previsto per procedere all'accertamento il ricorrente era malato e che quindi non si poteva presentare alla visita peritale.

Va osservato che questa attestazione è stata redatta sulla fiducia, ovvero il medico curante si è basato sulle indicazioni che – per telefono – l'assicurato gli ha fornito riguardo al suo stato di salute. Non va però dimenticato che sebbene fosse dal 18 ottobre 2006 che il curante non vedeva di persona l'insorgente, ad ogni buon conto lo specialista conosce(va) comunque la sua anamnesi e riteneva quindi possibile, quel 15 ottobre 2007, che l'assicurato fosse veramente impedito a presentarsi all'appuntamento con il dr. med. __________. D'altronde, la documentazione agli atti rivela che il curante stesso, nel 2006, ha attestato che almeno dal 1998 l'insorgente è sottoposto a trattamenti medici a causa di una sindrome lomboradicolare L5 a sinistra su ernia discale paramediana L4-L5 lussata e su piccola ernia discale L5-S1 (doc. 11-1 AI).

In queste circostanze, d'avviso della scrivente Corte, non si può validamente ritenere che il rifiuto di collaborare opposto (implicitamente) dal ricorrente sia ingiustificato.

Prova ne è, peraltro, che egli ha reagito immediatamente alla diffida dell'amministrazione, manifestando risolutamente la propria volontà di (ri)sottoporsi all'esame previsto chiedendo di potersi (ri)presentare ad una nuova visita presso il perito o, addirittura, date le sue condizioni di salute, che lo specialista stesso si recasse al suo domicilio per potere effettuare questo esame.

Anche nelle osservazioni al progetto di decisione l'assicurato ha sollecitato un nuovo appuntamento, contestando vivamente la conclusione di "non precisata malattia" a cui è giunto l'UAI.

Questi elementi dimostrano quindi la sua ferma intenzione di addivenire ad un risultato concreto in merito alla sua situazione valetudinaria e questi fatti non possono essere ignorati.

Va comunque rammentato che in calce alla comunicazione standard che l'UAI effettua agli assicurati informandoli della necessità di un accertamento medico, l'amministrazione avvisa tutti gli interessati che "La modifica del suddetto appuntamento è possibile unicamente per motivi gravi. Questi vanno giustificati tempestivamente e per iscritto alla persona incaricata di trattare la pratica." (doc. 40-2 AI).

A questo riguardo, l'insorgente ha affermato di avere avvisato telefonicamente lo stesso 15 ottobre 2007 il funzionario incaricato della sua domanda di prestazioni (__________) ma, non essendo riuscito a raggiungerlo, avrebbe parlato con qualcun altro (tale __________).

Agli atti non v'è tuttavia traccia di questa comunicazione.

Ciò nonostante, il TCA biasima il comportamento del ricorrente, il quale non ha avuto l'accortezza – nonché la cortesia - di avvisare anche il perito riguardo alla sua impossibilità di presentarsi alla visita specialistica ordinata dall'UAI.

2.7. Stanti le considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di prestazioni del ricorrente, avrebbe dovuto, invece, fissare un secondo appuntamento presso il reumatologo.

Questa soluzione, peraltro, era già stata adottata in occasione del primo accertamento a cui l'UAI ha sottoposto l'assicurato. In quel caso, le motivazioni apportate dall'interessato per non essersi presentato alla visita peritale del 30 gennaio 2007 presso uno psichiatra sono state ritenute valide e, di conseguenza, gli è stato fissato un nuovo appuntamento, al quale l'insorgente si è regolarmente presentato.

In concreto, invece, sebbene vada comunque dato atto che l'amministrazione non si è accontentata del mero rifiuto dell'assicurato, ma ha proceduto ad accertarne i motivi oltre che ad istruire con complementi la causa, la misura adottata dall'UAI risulta ad ogni buon conto sproporzionata. Occorre evidenziare, infatti, sia la valida giustificazione del suo rifiuto apportata dal ricorrente, sia la sua buona volontà di giungere alla definizione delle proprie condizioni di salute e delle conseguenze che esse comportano sulla sua capacità lavorativa e di guadagno.

Sulla scorta di quanto precede, l'incarto va dunque rinviato all'amministrazione per completare i suoi accertamenti. Essa fisserà all'assicurato un nuovo appuntamento dal perito dr. med. __________ e si conformerà all'art. 43 cpv. 3 LPGA.

In queste condizioni, la decisione impugnata va annullata ed il ricorso accolto nelle sue conclusioni "in via subordinata", mentre è dichiarato irricevibile, come visto in ingresso, nella misura in cui chiede il riconoscimento di un grado d'invalidità di almeno il 50%.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza le spese, per complessivi Fr. 200.-, sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale rifonderà al ricorrente, siccome vincente in causa e patrocinato da un legale, delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.9. L'assicurato ha chiesto di effettuare una perizia medica che valuti il suo stato di salute qualora i certificati medici agli atti non siano sufficienti per poter concludere ad un grado d'invalidità di almeno il 50% (doc. I pag. 4).

In virtù delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ha già statuito che l'UAI dovrà riconvocare il ricorrente ad una visita medica peritale. Una volta in possesso di questi risultati, unitamente agli altri certificati medici agli atti e, semmai, ad altre perizie che l'amministrazione deciderà di fare esperire, essa si pronuncerà poi sulla domanda di prestazioni formulata il 21 giugno 2006 dall'assicurato.

Pertanto, la richiesta dell'insorgente, così come formulata, non può essere tutelata.

2.10. Infine, va evidenziato che l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, formulata contestualmente al ricorso, è stata ritirata il 18 marzo 2008 (doc. VII), perciò non è più oggetto d'esame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché si conformi all'art. 43 cpv. 3 LPGA e fissi quindi al ricorrente un nuovo appuntamento presso il perito reumatologo già designato.

  1. Le spese di procedura di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà inoltre all'insorgente la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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