Raccomandata

Incarto n. 32.2008.221

FS/vm

Lugano 11 agosto 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1958, da ultimo attiva quale baby-sitter indipendente (doc. AI 9/4 punto 6.3.1 e 14/1), nel mese di ottobre 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da displasia ossea fibrosa al radio sinistro (doc. AI 9/1-7).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e dei periodi di accertamento professionali dal 30 settembre 2004 al 31 ottobre 2005 e dal 1 febbraio al 30 aprile 2007 –, l’Ufficio AI, con decisioni 15 dicembre 2005 (doc. AI 87/1-2 e 88/1-2), confermate con la decisione su opposizione 21 ottobre 2008 (doc. AI 130/1-9), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2001.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di essere posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che, secondo il medico SMR “(…) “l’attuale documentazione medica non evidenzia una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione medica precedente rispettivamente alla prova pratica di esigibilità lavorativa nella quale è stato riconosciuto un orario ridotto del 30% ed un rendimento lavorativo ridotto del 20%” (…)” (IV, pag. 2) e confermate le allegazioni concernenti l’aspetto economico – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con osservazioni 19 dicembre 2008 l’assicurata ha in particolare evidenziato che “(…) dal 1. maggio 2007 sono stata assunta dalla __________ come ricezionista a tempo parziale (50%; vedi Doc. 8). […] Per quanto riguarda il trattamento di radiofrequenza evidenzio che non sempre porta lo stesso stato di beneficio e che comunque è un trattamento “dovuto” poiché sono risultata refrattaria ad altre terapie (…)” (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione su opposizione 21 ottobre 2008, con la quale l’Ufficio AI ha confermato all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2001, è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurata, contestata la valutazione medica ed economica, chiede il riconoscimento di una mezza rendita.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 16 settembre 2003, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il SAM: “(…) professione: baby-sitter in proprio, IL: dal 15.11.2000, attualmente certificata IL del 75% (mezza giornata solo leggermente). Procedere: ad perizia SAM (neurologica, psichiatrica, ortopedico-reumatologica) per valutare attuale capacità lavorativa in attività abituale e alternativa. (…)” (doc. AI 22/1).

L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 24/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare 6 aprile 2004 (doc. AI 27/1-51) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e ortopedica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome irritativa ramo cutaneo del nervo radiale sin. su/con:

  • stato dopo enucleazione di un fibroma osseo della metafisi distale del radio sin. (20.12.2000);

  • all’esame istologico displasia fibrosa ossea;

  • stato dopo neurolisi del ramo dorsale sensibile del nervo radiale sin. e plastica di allungamento del muscolo brachioradiale sin (19.06.2002);

  • sindrome iperalgica cicatrizale di tipo neuromatoso, con sindrome algo-parestetica cronica legata a degli elementi vegetativi.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Fobia sociale, attualmente in remissione totale.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Soprappeso con BMI 28Kg/m2." (doc. AI 27/11)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attua-le grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo svolta come baby-sitter, è da considerare nella misura del 50%. Questa valutazione tiene conto delle patologie neurologiche, ortopediche e psichiatriche descritte nei capitoli precedenti. (…)” (doc. AI 27/13), hanno concluso:

" (...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Sul piano fisico (ortopedico e neurologico) le conseguenze sulla capacità lavorativa sono da imputare principalmente ai disturbi all'arto superiore sin., descritti nei capitoli precedenti. L'A. soffre di una sindrome algo - parestetica cronica nella regione distale dell'avambraccio e alla mano sin. (sottolineando che l'A. è mancina), in stato dopo enucleazione di un fibroma osseo della metafisi distale del radio sin., nel 2000 (trattasi istologicamente di una displasia fibrosa ossea), in stato dopo neurolosi del ramo dorsale sensibile del nervo radiale sin. e plastica di allungamento del muscolo brachioradiale sin. (19.06.2002), con una sindrome iperalgica cicatriziale di tipo neuromatoso. Buona parte di questi disturbi può essere imputata ad un motivo neurogeno inerente ad una lesione della branca sensitiva del nervo radiale sin., anche se altre componenti sembrano però esercitare una certa azione in questa sintomatologia (dolore di tipo osteoarticolare e eventualmente legamentario). Bisogna altresì sottolineare che l'esame attuale permette ragionevolmente di rendere improbabile una concomitante neuropatia del nervo mediano sin. al tunnel carpale. Questi disturbi comportano un'iperestesia tatto - termo - algica distribuita al lato dorsale della mano sin. e attorno alla cicatrice presente lungo il versante radiale dell'avambraccio, una motilità fortemente ridotta per tutti i movimenti (flessione, estensione delle dita, funzionalità dei muscoli interossei inclusi), anche se si tratta verosimilmente di un problema essenzialmente antalgico. La stessa zona rimane molto sensibile allo sfioramento, alla pressione di diversi punti, naturalmente ai movimenti del polso e della mano ed è poco presente durante la fascia notturna. La forza di prensione, sia pur completa, appare chiaramente meno vigorosa. Si può giustificare la riduzione della capacità lavorativa con la presenza di un'ipersensibilità locale al tatto e al dolore nella regione dell'avambraccio sin., alla prensione meno vigorosa della mano sin., della motilità fortemente ridotta per tutti i movimenti. Sottolineiamo inoltre, ancora una volta, che l'A. è mancina. Per questi motivi una certa prudenza nei movimenti, con rallentamento e minor efficienza è comprensibile.

Sul piano psicologico e mentale, come descritto al capitolo 4.3. e capitolo 6, attualmente l'A. non presenta, dal punto di vista prettamente psichiatrico una limitazione della capacità lavorativa.

Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come baby-sitter nella misura del 50% (da intendersi come poco più di 4 ore al giorno con rendimento totale), da dicembre 2000 in poi e ciò in conseguenza delle patologie neurologiche e ortopediche riscontrate e descritte nei capitoli precedenti.

Per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, concordiamo con le valutazioni dei consulenti neurologo e ortopedico, che fanno risalire l'inizio della limitazione della capacità lavorativa al primo intervento chirurgico (asportazione e curettage di un fibroma osseo della metafisi distale del radio sin.), eseguita il 20.12.2000 presso il dipartimento di chirurgia dell'Ospedale Regionale di __________ (vedasi atto del 21.12.2000). Dopo il secondo intervento (neurolisi del ramo cutaneo del nervo radiale sin. e plastica di allungamento del muscolo brachioradiale sin.) eseguito il 19.06.2002, vi è stato un peggioramento per quel che riguarda in particolare la componente antebrachiale della sintomatologia, mentre invece questo secondo intervento ha portato un certo miglioramento della mobilità del pollice.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Provvedimenti d'integrazione professionale sono di per sè possibili. Bisogna comunque tenere in considerazione le seguenti constatazioni: l'attuale attività di baby-sitter, ricordando le limitazioni descritte al capitolo 8 dovute ai disturbi principalmente all'arto superiore sin., ha sicuramente il pregio di concedere alla paziente una certa elasticità. Inoltre, l'A. possiede un attestato di capacità come impiegata di commercio ed ha lavorato per diversi anni come impiegata d'ufficio - segretaria: come vedremo più avanti una certa capacità lavorativa in questo ambito, è ancora esigibile.

Un'altra attività, come impiegata d'ufficio - segretaria, é esigibile nella misura del 70%, da intendersi come attività a rendimento pieno per 6 ore e 15 minuti al giorno circa (considerando il 100% come 8 ore e 20 minuti). Dovrebbe però trattarsi di un lavoro non pesante, richiedente un utilizzo modesto dell'arto superiore sin. (sottolineiamo che la paziente è mancina), inoltre vi è da attendersi un atteggiamento prudenziale, con minor rapidità di movimento e minor efficienza. La diminuzione della capacità lavorativa attorno al 30% tiene conto di queste limitazioni.

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, l'utilizzo delle risorse disponibili andrebbe incoraggiato tramite misure supplementari di ergofisioterapia con il concorso eventualmente, di medicazioni antalgiche ottimizzate. Il nostro consulente neurologo inoltre, consiglia una rivalutazione neutra della situazione tramite l'intervento di un chirurgo plastico - ricostruttivo, facendo due esempi (vedasi allegato).

Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio e lungo termine questa è da considerarsi stazionaria: cambiamenti di rilievo sono poco probabili, bisogna probabilmente attendersi una limitazione permanente della problematica all'arto superiore sin.. Dal punto di vista psichiatrico la prognosi a medio e lungo termine è considerata positiva.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le risposte peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Ci permettiamo di inviare una copia della perizia al medico curante dr. __________, affinché sia al corrente delle conclusioni SAM.

(…)" (doc. AI 27/13-15)

L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali e ritenuti i rapporti finali 26 ottobre 2005 e 13 giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 79/1-3 e 126/1) –, con decisione su opposizione 21 ottobre 2008 (doc. AI 130/1-9), ha confermato il diritto dell’assicurata ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2001.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 50% quale baby-sitter e del 70% in un’attività di impiegata d’ufficio – segretaria rispettosa delle limitazioni funzionali poste, dal dicembre 2000.

La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non è del resto stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento duraturo delle sintomatologie.

In particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale (al quale l’amministrazione, con scritto 16 agosto 2004, aveva già trasmesso la perizia del SAM e la relativa proposta del medico SMR, cfr. doc. AI 41/1), nel rapporto 23 ottobre 2005 (doc. AI 86/1-2), chiamato a esprimersi circa l’evoluzione dello stato di salute a partire dal febbraio 2004 (doc. AI 67/1), non ha attestato né documentato un peggioramento duraturo della situazione valetudinaria intervenuto dopo la perizia del SAM. Il dr. __________ – fatto salvo l’infortunio del 13 agosto 2005 e posta la seguente diagnosi aggiuntiva “(…) st. da trauma di contusione/distorsione della colonna cervicale e contusione polso sin. (13.08.05) caso chiuso il 12.09.05 (…)” (doc. AI 86/1) – non ha infatti posto delle diagnosi che non erano già state considerate dai periti del SAM, non si è discostato dalle risultanze di tale reperto e si è limitato ad esprimere una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie sulla capacità lavorativa: “(…) rispetto a febbraio 2004 i disturbi alla mano sin. sono praticamente rimasti invariati […] L’attività lavorativa come impiegata d’ufficio viene quantificata in misura del 50% e non può essere, a mio avviso, ulteriormente aumentata, mentre l’attività in qualità di baby-sitter viene quantificata in misura del 75%. (…)” (doc. AI 86/2).

Nel certificato medico 29 maggio 2007 il dr. __________ non ha poi posto delle nuove diagnosi e ha confermato la sua diversa valutazione adducendo che “(…) il tentativo di re-inserimento professionale quale segretaria-ricezionista ha portato ad un’abilità lavorativa massima possibile del 50% nella professione attuale. Oggettivamente e soggettivamente non è possibile aumentare ulteriormente l’abilità lavorativa in questa professione. (…)” (doc. AI 124/2)

Anche nel rapporto 20 novembre 2008 il dr. __________ non ha addotto nulla di nuovo limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico, che “(…) dal punto di vista lavorativo nella nuova professione la P. riesce con fatica a svolgere le mansioni nella misura massima del 50% inteso come tutta la giornata lavorativa. […] La P. è a beneficio unicamente di un quarto di rendita AI, quando il danno residuo e definitivo è a mio avviso del 50%. (…)” (doc. A38). Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 dicembre 2008, ha osservato che: “(…) non risulta una modifica dello stato di salute – ritiene la situazione in pratica cronicizzata – ritiene un danno residuo del 50% (…)”(IV/1).

Va qui ricordato che il dr. __________, nel rapporto medico 9 marzo 2003 (doc. AI 18/1-3) – poste le diagnosi note e attestati i seguenti gradi di incapacità lavorativa nella sua attività abituale: 100% dal 15.11.00 al 31.05.01, 50% dal 01.06.01 al 17.06.02, 100% dal 18.06.02 al 31.08.02, 50% dal 01.09.02 al 30.09.02 e 75% dal 01.10.02 –, alla domanda volta a sapere se fosse possibile esercitare un’altra attività da quando e in quale misura, aveva risposto “(…) sì, dal 01.01.03 circa, attività con uso prevalente della mano ds (non predominante) ev. con sostegno ma senza sforzo della mano sin. Per es. attività al telefono, sorveglianza, controllo ecc., in misura completa (…)” (doc. AI 18/3, punto 2.2).

Il dr. __________, FMH in chirurgia della mano, chiamato a esprimersi circa l’evoluzione dello stato di salute a partire dal febbraio 2004 (doc. AI 66/1), nel rapporto 16 agosto 2005 ha attestato che “(…) l’evoluzione della patologia dal febbraio 2004 ad oggi, per quel che riguarda la mano sinistra, non è cambiata. L’unica cosa che è cambiata è che due giorni fa (13.08.05), ha avuto un incidente d’automobile con colpo di frusta e contusione al polso a sinistra. L’evoluzione per quel che riguarda al polso a sinistra sarà da essere valutata dopo circa 4 settimane dall’incidente. (…)” (doc. AI 69/1).

Lo stesso sanitario, dopo che in precedenza aveva indicato:

● nel reperto 8 febbraio 2002 indirizzato al dr. __________ che “(…) per quel che riguarda l’incapacità lavorativa lascio a te valutare. In tutti i casi il 50% a partire da adesso è difficile da essere sostenuto. (…)” (doc. AI 94/10);

● nel rapporto medico 27 giugno 2003 un’incapacità lavorativa del 50% dal 20 agosto 2001 (doc. AI 20/04);

nei rapporti 14 luglio 2006 (doc. A34), 12 gennaio 2007 (doc. AI 104/1) e 18 novembre 2008 (doc. A39) non si è espresso sulla capacità lavorativa. Circa il rapporto del 18 novembre 2008, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 dicembre 2008, ha osservato: “(…) situazione algica presente da 6 anni e senza influsso positivo delle varie terapie (…)”(IV/1).

Il dr. __________, FMH in medicina interna, nella relazione 11 gennaio 2006 (doc. AI 94/4-6), poste le diagnosi note, ha concluso che:

" (...)

Discussione:

Si tratta di una paziente, attualmente di professione impiegata a tempo parziale, mancina, che presenta dunque una sindrome iperalgica cicatriziale con sindrome algo-parestetica cronica interessante la zona dell'aspetto radiale del polso sinistro e le dita I-II della mano sinistra in esiti di due interventi chirurgici (vedi sopra).

La sindrome algica determina una rilevante impotenza funzionale distale all'arto superiore sinistro, in particolare per l'utilizzo delle dita I-II. I dolori sono accentuati dallo sforzo fisico, anche di lieve entità, alla digitopressione ed anche allo sfioramento in corrispondenza dell'aspetto distale della cicatrice al polso sinistro. La paziente attualmente sta lavorando nella misura del 50 % come impiegata con un lavoro da ritenere congruo al suo stato di salute, molto variato, e che in particolare non la costringe a sollevare o trasportare pesi, a passare molte ore al PC. Anche tuttavia con questa tipologia di lavoro vi è una limitazione che può essere qualificabile al 50 % circa. Un breve periodo di lavoro di 10-15 giorni, nel quale la paziente ha dovuto intensificare la sua attività, nel corso del mese di giugno 2005, ha determinato un netto peggioramento della sindrome algica interessante il polso e la mano sinistra. La situazione appare chiaramente cronicizzata con un decorso più o meno stazionario, salvo i periodi sopra descritti dove vi è stata una chiara accentuazione della sintomatologia algica (mese di giugno 2005, agosto-ottobre 2005) in seguito agli eventi sopra descritti (intensificazione del lavoro, trauma assiale mano sinistra in seguito ad incidente della circolazione del 13.08.2005). (…)." (doc. AI 94/6)

Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 febbraio 2006 (doc. AI 97/1), ha osservato:

" (...)

Relazione medica Dr. __________ sulla consultazione del 10 gennaio 2006: L'anamnesi è riportata in dettaglio. Si riferisce un peggioramento transitorio della sintomatologia dolorosa nel giugno 2005 in relazione con lavoro intenso. Un infortunio ha pure causato un periodo limitato d'inabilità lavorativa.

Il Dr. __________ descrive un peggioramento dello stato di salute per il peggioramento della sintomatologia algica alla mano sinistra (dominante) in seguito all'aumento del lavoro sopra 50%. Rispetto allo stato clinico riferito dal Dr. __________ (nell'ambito della perizia SAM del 17 febbraio 2004), il Dr. __________ descrive una limitazione funzionale (però non qualificata) della mobilità del pollice ed anche delle dita, particolarmente della funzione a pinzetta delle dita I e II. Tuttavia non sono descritte atrofie muscolari.

Per quanto riguarda l'esigibilità, a termine della perizia SAM si riteneva proponibile un'attività rispettosa delle limitazione in misura del 70% (orario di lavoro ridotto, a pieno rendimento), mentre che il SAM riteneva realizzabile piuttosto un lavoro a rendimento che ad orario ridotto. Infatti nel rapporto finale del CIP del 26 ottobre 2005 ci si aspetta pure una minor rapidità dei movimenti e di conseguenza dell'efficienza. L'osservazione pratica ha pure permesso di constatare che si nota un calo del rendimento, se l'attività si protrae oltre ½ giornata. Di questa circostanza si tiene conto nel cacolo dei redditi considerando una capacità lavorativa del 70% ed una riduzione del rendimento del 20%.

Riassumendo non vi sono particolari nuovi aspetti alla luce della documentazione. La capacità lavorativa residuale ed il minor rendimento specie dopo ½ giornata di lavoro sono già presi in considerazione. Un peggioramento di lunga durata non è documentato dopo la perizia SAM.

(…)." (doc. AI 97/1)

Va qui segnalato che la nostra Massima Istanza ha ripetuta-mente stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragio-ne del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).

L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler cu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

Il dr. __________, capo servizio del Centro per la Terapia del Dolore dell’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto 19 novembre 2008 indirizzato al dr. __________, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha osservato che “(…) i dolori sono refrattari alla terapia medicamentosa (antiepilettici, antidepressivi, creme a base di anestetici locali e Capsaicina). Per questo motivo sono stati eseguiti due cicli di radiofrequenza pulsata sul nervo radiale. La paziente ha riferito una diminuzione della sensazione di aghi e spilli con un beneficio che è durato dai 2 ai 3 mesi. Per questo motivo si è concordato di continuare con la terapia ad intervalli regolari di 3-4 mesi allo scopodi lenire i dolori della paziente. (…)” (doc. A40).

Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 dicembre 2008, ha osservato che “(…) viene indicato che il trattamento con radiofrequenza porta a dei benefici della durata di 2-3 mesi (…)” (IV/1).

Nemmeno è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria per il solo fatto che – dopo aver tentato un reinserimento professionale al 100% (doc. AI 107/2 e A2) allorquando il SAM l’aveva giudicata abile al lavoro al 70% in un’attività adeguata – la dr.ssa __________, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 29 dicembre 2006 al 2 gennaio 2007 per sospetta tendinite (doc. AI 103/1) e perché – dopo aver iniziato a lavorare al 70% con possibile riduzione del rendimento dal 1. febbraio 2007 (cfr. doc. AI 108/1-2 e A7) –, con effetto dal 1. maggio 2007, l’assicurata ha sottoscritto un contratto di lavoro quale ricezionista al 50% presso la __________ di __________ (doc. AI 123/1).

Rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizeri-schen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% quale baby-sitter e del 70% in un’attività di impiegata d’ufficio – segretaria rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.9. Quanto alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

L’Ufficio AI – viste le risposte fornite dall’assicurata nella lettera del 10 novembre 2002 (doc. AI 14/1) e conformemente alla giurisprudenza secondo la quale, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni della prima ora (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, pag. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 217, n. 546) – ha considerato quale reddito da valido il salario percepito quale baby sitter indipendente aggiornato al 2005 e riportato ad un’attività al 100% (doc. AI 79/1-3, 80/1, 81/1 e 130/1-9).

L’assicurata sostiene invece che quale reddito da valido venga considerato quello conseguibile quale impiegata a tempo pieno.

Questo Tribunale – considerato che nel 1976 ha conseguito l’attestato federale di capacità quale impiegata di commercio, che prima di iniziare la sua attivita di baby sitter in proprio nel 1997 ha svolto diverse attività quale impiegata dal 1976 fino al 1986 (anno in cui ha avuto il primo figlio), che dal 1989 (anno di nascita del terzo figlio) ha gestito un negozio di alimentari poi fallito nel 1990, che da allora ha lavorato quale cameriera in un bar prima di ritornare ad essere casalinga durante una convivenza durata dal 1994 al 1998 (cfr. doc. AI 27/5 e 79/1) e ritenuto che nell’anamnesi personale-sociale della perizia del SAM è riportato che “(…) a riguardo del proprio futuro professionale, questo dipende molto dal decorso della propria malattia: se guarisse le piacerebbe cercare un altro impiego, magari nel ramo commerciale. Attualmente, comunque, non vi sono progetti concreti. (…)” (doc. AI 27/5) – ritiene che sulla sola base degli atti non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che, senza il danno alla salute, l’assi-curata avrebbe svolto un’attività quale impiegata.

In ogni caso, anche volendo ritenere che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe svolto l’attività di impiegata, ad essa andrebbe riconosciuto comunque il diritto ad un quarto di rendita. Infatti, sulla base di un confronto percentuale – il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione –, considerata una capacità lavorativa del 70% in un’attività di impiegata d’ufficio – segretaria (cfr. consid. 2.8) e volendo anche, per ipotesi di lavoro, ritenere le limitazioni evidenziate dalla consulente in integrazione professionale viste le risultanze emerse dai periodi di riallenamento al lavoro (doc. AI 79/2), il grado d’invalidità ammonterebbe al 44%.

Pertanto – ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alla chiesta audizione dei medici che si sono occupati del suo caso, la pronunzia impugnata merita conferma.

Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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