Raccomandata

Incarto n. 32.2008.171

cr/sc

Lugano 27 luglio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 agosto 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1974, di professione agente di sicurezza, in data 20 febbraio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da “primi dolori e fitte al piede sinistro nel 2003 e incapacità a mantenere il peso sullo stesso per periodi prolungati” (doc. 2/1-7).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica affidata al dr. __________, con progetto di decisione del 27 febbraio 2008 (doc. 43/1-4), poi confermato con decisione del 14 agosto 2008, l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una mezza rendita di invalidità (grado AI del 54%) dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2006 e una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2006 e il 31 ottobre 2006. A partire dal 1° novembre 2006, per contro, l’assicurato non ha più diritto ad una rendita, essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che gli sia riconosciuto un grado di invalidità pari ad almeno il 50% a far tempo dal 1° febbraio 2005, oltre al diritto di beneficiare di provvedimenti professionali (riqualifica professionale).

Il patrocinatore dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione del consulente in integrazione professionale incaricato, il quale ha considerato esigibili, al 100%, attività adeguate, non qualificate, semplici e ripetitive, tipiche del settore secondario e terziario, nelle quali l’interessato potrebbe conseguire, in applicazione della Tabella TA1 anno 2004, “un reddito di CHF 58'000.00 (ossia: CHF 50'317.00 oltre il 15% di riduzione per attività leggera e altre limitazioni personali)”.

A mente dell’avv. RA 1, la valutazione operata dal consulente non può essere seguita. Secondo il patrocinatore, difatti, non avendo l’assicurato alcuna formazione professionale, ma avendo sempre e solo svolto l’attività di agente di sicurezza, egli non è in grado, senza una misura di riqualifica professionale, di ottenere un reddito mensile di fr. 4'833 in un’attività semplice e ripetitiva. Le uniche attività semplici e ripetitive che consentirebbero di percepire un simile reddito, infatti, sono, secondo il patrocinatore, quelle che presuppongono sforzi fisici notevoli, che l’assicurato non è più in grado di compiere.

L’avv. RA 1 ha aggiunto che “anche a voler entrare nel merito delle singole professioni indicate dal consulente dell’Ufficio AI, si riscontra che la TA1 valida per l’anno 2004 prevede per lavori semplici e ripetitivi salari sensibilmente inferiori a quello ipotetico considerato dallo stesso consulente”, come ad esempio un salario di fr. 3'514 per il settore alberghiero, o fr. 3'816 per il settore industriale.

Il patrocinatore ha quindi concluso che “il salario da invalido ritenuto dal consulente all’integrazione appare eccessivo per rapporto ai dati statistici esposti nella TA1, con riguardo ai limiti funzionali dello stato di salute accertato dell’assicurato e alla sua poca formazione professionale, limitata sempre alla sola professione di agente di sicurezza”, chiedendo che “il caso del ricorrente dovrà dunque essere rinviato all’Ufficio AI per una nuova valutazione in ordine al grado di invalidità e in particolare in ordine alla determinazione del reddito ipotetico dell’attività in concreto adeguata tale da determinare il grado di invalidità”.

Infine, il patrocinatore ha chiesto che l’assicurato possa beneficiare di misure di riqualifica professionale, vista la sua giovane età e la sua “disponibilità a intraprendere una (ri)formazione professionale volta, come prevede la LAI (e la relativa ordinanza) a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità”.

L’avv. RA 1 ha ribadito che l’assicurato “potrà in futuro conseguire un reddito sufficiente in un’attività adeguata (sedentaria) – non necessariamente “semplice e ripetitiva” – unicamente alla condizione di beneficiare di una riqualifica professionale. In caso contrario, non esistono (anche in base ai rilievi statistici TA1) delle attività adeguate all’assicurato che gli consentirebbero di conseguire, da invalido, il reddito di ben CHF 58'000.00 determinato dal consulente all’integrazione” (I).

1.4. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia del dr. __________ (peraltro non contestata dall’assicurato), sia del calcolo dei redditi operato dall’amministrazione, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

1.5. In data 17 novembre 2008 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al Tribunale un nuovo referto del dr. __________, che contraddirebbe in parte gli accertamenti dell’UAI in merito all’importanza delle limitazioni funzionali dell’interessato e alle professioni da lui ancora esigibili.

L’avv. RA 1 ha inoltre ribadito le contestazioni ricorsuali in merito all’impossibilità per l’assicurato di poter reperire una attività adeguata alle sue condizioni di salute, nella quale poter conseguire un reddito di fr. 58'000 annui.

Infine, il legale ha chiesto che l’UAI esegua - dopo l’accoglimento del ricorso da parte del TCA ed il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova decisione – “una nuova valutazione di ordine professionale e/o di integrazione volta alla determinazione, sulla base delle tabelle RSS (TA1 2006) del grado di invalidità economico-giuridico, ossia la determinazione delle attività professionali ancora esigibili dall’assicurato e il reddito conseguibile, visti i suoi limiti funzionali” (VIII + 1-2).

1.6. Con scritto del 15 dicembre 2008, l’amministrazione ha rilevato di avere sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR, il quale ha evidenziato che dalla stessa non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell’interessato.

Quanto alla richiesta di esperire una nuova valutazione d’ordine professionale e/o d’integrazione, l’UAI ha considerato che, alla luce dei chiari e sufficienti elementi a disposizione per determinare il grado di invalidità dell’assicurato, ulteriori accertamenti non sono necessari (X + bis).

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (XI), per conoscenza.

1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XV).

La sua risposta è datata 19 maggio 2009 (XVI).

L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 4 giugno 2009 (XXII), mentre l’assicurato, da parte sua, con scritto del 19 giugno 2009 (XXIII).

Tali osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXIV, XXV), con facoltà di presentare osservazioni scritte.

1.8. Il TCA ha pure chiesto al patrocinatore dell’interessato di precisare se la prevista visita specialistica all’Università di __________, consigliata dal dr. __________ e non ancora svolta al momento dell’esame peritale da parte del dr. __________, è stata nel frattempo effettuata oppure no (XIV).

Nello scritto del 19 giugno 2009, il patrocinatore ha osservato che “in data 9 novembre 2007 il signor RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________. Purtroppo però dopo ricerche è emerso che tale visita medica non ha suscitato alcun rapporto o parere medico neppure in vista di un ulteriore intervento chirurgico” (XXIII).

1.9. In data 8 luglio 2009 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA la conferma ricevuta da parte del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’ospedale __________ di __________ a proposito del fatto che dopo la visita medica dell’interessato del 9 novembre 2007 non è stato stilato alcun rapporto medico scritto (XXVI + bis).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XXVIII), per conoscenza.

1.10. Pendente causa, il TCA ha chiesto all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di comunicare se, come indicato dall’interessato in alcuni documenti presenti nell’incarto, l’assicurato è al beneficio di prestazioni assistenziali (XXVII).

L’USSI ha risposto, affermativamente, con scritto ricevuto dal Tribunale in data 14 luglio 2009 (XXIX + bis).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.6. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.7. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

" (...)

  1. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

  1. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Nella decisione del 14 agosto 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2006 e una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto 2006 al 31 ottobre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2006, ritenuto che il dr. __________ ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 60% nella sua precedente attività di agente di sicurezza, ma abile al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5., 2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° novembre 2006 e negato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.

2.9. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 20 settembre 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “alluce valgo sinistro; II dito a martello sinistro; neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro; V metatarso varo piede sinistro; stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I secondo Chavron; correzione di dito a martello secondo Girdel Stone; ablazione di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV; correzione metatarso V secondo Chavron data 29.4.04; stato dopo asportazione materiale necrotico, debridement delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in data 3.6.04; stato dopo nefrotomia plantare intermetatarsale II-III e III-IV; cura di dita a martello II-V con artrolisi metatarso falangea; tenectomia dell’estensore delle dita lunghe; artrodesi interfalangea prossimale in data 31.5.06; persistenza di importanti metatarsalgie con problema neurogeno distale dell’avampiede sinistro” (doc. 33-4).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto che non sia più esigibile per l’assicurato, a tempo pieno, la sua precedente professione di agente di sicurezza e di vigilanza – impiego che richiede la posizione eretta tutto il giorno con spostamenti frequenti – ma che, al massimo, l’interessato possa svolgere tale attività nella misura del 40% (2-3 ore al giorno). Il dr. __________ ha per contro considerato l’assicurato pienamente abile in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 33-7).

Riguardo ai limiti funzionali dell’interessato, il dr. __________ si è così espresso:

" (...)

L'esame di funzionalità fisica è stato compilato in presenza e con pieno accordo del paziente.

Il paziente può normalmente sollevare pesi fino a 10 kg. Ha una capacità lievemente ridotta di sollevamento di pesi fino a 25 kg. Ridotto fino a 45 kg. Nulla oltre i 45 kg.

Può sollevare sopra il piano delle spalle pesi di 5 e più kg.

Può svolgere normalmente lavori di precisione e lavori medi.

Ha una capacità esigua di svolgere lavori pesanti e di manovalanza.

Nulla quella di svolgere attività molto pesanti.

Può svolgere normalmente attività che richiedono la rotazione della mano.

Le attività a braccia elevate con rotazione possono essere svolte normalmente.

Lievemente ridotta l'attività che lo costringe a stare seduto e piegato in avanti.

Ridotta l'attività che lo costringe a mantenere la posizione eretta e piegata in avanti.

Normale l'attività inginocchiata. Esigua l'attività con ginocchia in flessione.

E' lievemente ridotto nel mantenere la posizione seduta e ridotto per mantenere la posizione eretta.

Può camminare normalmente per tragitti anche oltre 50 metri.

Ridotto per i lunghi tragitti. Molto ridotto per gli spostamenti su terreni accidentati.

Ridotto per salire e scendere le scale. Esigua la possibilità di salire scale a pioli.

L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente così come l'equilibrio e il bilanciamento. (...)" (Doc. 33-5+6)

Il dr. __________ ha precisato che l’interessato presenta un’incapacità lavorativa dal primo intervento subito il 29 aprile 2004, aggiungendo quanto segue, a proposito dell’evoluzione della limitazione della capacità lavorativa:

" (...)

Il paziente è stato giudicato dal Dr. __________ abile nella misura del 50% dalla metà di gennaio 2005.

Il prof. __________ che l'ha visto successivamente non si è espresso contro questa capacità, ma ha espresso il dubbio che il paziente avrebbe potuto aumentare la capacità al 50%.

Lo stesso quindi è da ritenere ulteriormente abile al 50% fino alla data del successivo intervento del Dr. __________ del 31.5.06.

Da allora è subentrata una inabilità lavorativa al 100% fino a circa un paio di mesi, fino alla visita del Dr. __________ del 14.6.06 in cui veniva valutata una abilità lavorativa al 100% dopo 2-3 settimane.

Da tale data, presumibilmente inizio agosto 2006, il paziente può essere giudicato abile in una attività confacente. (...)" (Doc. 33-6)

Nel suo rapporto medico dell’8 gennaio 2008, il dr. __________ del SMR, medico laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “alluce valgo sinistro; II dito a martello sinistro; neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro; V metatarso varo piede sinistro; stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I secondo Chavron; correzione di dito a martello secondo Girdel Stone; ablazione di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV; correzione metatarso V secondo Chavron data 29.4.04; stato dopo asportazione materiale necrotico, debridement delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in data 3.6.04; stato dopo nefrotomia plantare intermetatarsale II-III e III-IV; cura di dita a martello II-V con artrolisi metatarso falangea; tenectomia dell’estensore delle dita lunghe; artrodesi interfalangea prossimale in data 31.5.06” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “persistenza di importanti metatarsalgie con problema neurogeno distale dell’avampiede sinistro” (doc. 36-1), ha osservato:

" (...)

Si tratta di un A. 33enne, abile in misura completa in attività adeguate (dal 08.2006), che non lo costringano a spostarsi per lungi tragitti, salire e scendere le scale e stare a lungo in piedi.

Come agente di sicurezza o agente di vigilanza, dove il paziente è costretto a stare in piedi tutto il giorno con spostamenti frequenti, vi è un'abilità parziale del 40%.

Altre osservazioni, risposte alle domande dell'UAI ecc.

Valutazione peritale Dr. med. __________ (chirurgo ortopedico) 09.2007.

Si tratta di un paziente che dopo vari interventi al piede sx ha ancora importanti dolori all'avampiede con difficoltà di carico. Non è escluso che il paziente prossimamente venga ulteriormente operato. Comunque il paziente è riluttante a qualsiasi tipo di intervento chirurgico, a patto che non vi sia la quasi certezza di buon risultato.

IL 100% attività abituale di agente di sicurezza e vigilanza.

(Doc. 36-1+2)

2.10. L’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere il diritto alla rendita dopo il 31 ottobre 2006, trasmettendo al TCA, a sostegno delle sue pretese, lo scritto del 13 ottobre 2008 del dr. __________ dell’__________ di __________, in risposta alle domande poste dall’avv. RA 1.

Il dr. RA 1 si è così espresso:

" Diagnosi:

metatarsalgia II a IV dopo cura di nevroma di Morton II a IV, tenotomia allungamento estensori cura dito II a martello, psuedo-exostosectomia metatarso I e V sinistro

Evoluzione:

il paziente ha gli stessi disturbi presenti già agli ultimi controlli con dolori soprattutto all'avampiede di tipo metatarsalgie. È infastidito dalla posizione in flessione delle dita che vengono ad interporsi in flessione palmare e creare dolori. Non può ad esempio fare passeggiate, anche andando in bicicletta lamenta dolori. Dolori notturni. Stando in piedi a lungo il paziente lamenta pure dolore a tutto l'avampiede.

Status:

piede plano-trasverso con iperpronazione, cicatrici dorso piede calme, dolenti. Deformazione in flexum delle dita II a IV, solo parzialmente riduttibile e dolenti. Metatarsalgie con lieve ipercheratosi plantare, dolenzia alla palpazione. Mobilizzazione tarso e caviglia s.p., retropiede s.p., lieve tendenza al varo in punta di piedi. Estensione attiva impossibile a livello delle dita a II a V, estensione alluce parzialmente possibile ma leggermente dolente.

Procedere:

lunga discussione con il paziente, attualmente è in consultazione per un parere giuridico amministrativo. Dal punto di vista ortopedico vi è teoricamente la possibilità di un re-intervento, visto però l'esito dopo il primo con difficoltà soprattutto legate allo stato cicatriziale, è a mio parere controindicato un ulteriore intervento.

Risposta alle domande formulate il 23.09.2008;

Avv. RA 1

Punto 1

la salute del signor RI 1 è a mio parere invariata, eventualmente, addirittura leggermente peggiorata rispetto alle visite precedenti (vedi anamnesi).

Punto 2

come discusso nel procedere un ulteriore intervento chirurgico è teoricamente possibile tenuto conto dell'esito avuto degli interventi precedenti, ritengo però che tale indicazione sarebbe da valutare con molta cautela. L'intervento dovrebbe teoricamente consistere nel riallineamento delle dita dei piedi (II a V), eventualmente associato a una osteotomia di Weil di accorciamento dei metatarsi II a V. Si tratta comunque di un intervento relativamente pesante per il piede.

Punto 3

Punto 3.1 Sollevare e portare pesi all'altezza dei fianchi:

  • leggeri; limitatamente

  • medi; limitatamente

  • pesanti; molto limitatamente

  • molto pesanti; molto limitatamente

  • sollevare sopra l'altezza del petto (inferiore o superiori a 5kg); limitatamente

Punto 3.2 Maneggiare attrezzi

  • leggero di precisione; normalmente

  • medio; normalmente

  • pesante/lavoro manuale; limitatamente

  • rotazione manuale; normalmente

Punto 3.3 Posizione corporea/mobilità

  • lavori sopra l'altezza del capo; limitatamente

  • rotazione; limitatamente

  • seduta chinata; normalmente

  • eretta chinata; limitatamente

  • inginocchiata; molto limitatamente

  • flessione delle ginocchia; limitatamente

Punto 3.4 Posizione di lunga durata

  • seduta; limitatamente

  • eretta; molto limitatamente

Punto 3.5 Spostamento, camminare

  • fino a 50m; limitatamente

  • oltre i 50m; limitatamente

  • lunghi tratti; molto limitatamente

  • su terreni dissestati; molto limitatamente

  • salire scale/scale a pioli; molto limitatamente

  • idem ponteggi, scala a pioli; molto limitatamente

  • impiego delle due mani; normalmente

  • in equilibrio/bilanciandosi; limitatamente

Punto 4

4.1 Portiere (d'albergo di uno stabile):

no visto che il paziente deve stare per la gran parte della giornata in piedi.

4.2 Operaio in genere in lavori di confezione, stampa, assemblaggio, produzione, lucidatura, autista di merce leggera, venditore non qualificato:

Molto limitatamente

4.3 Nell’affermativa, con quale grado di capacità?

Capacità lavorativa stimata a circa massimale il 50%." (Doc. VIII/2)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 24 novembre 2008, il dr. __________ __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:

" Assicurato peritato dal dr. __________ il 18.9.2007:

Persistenza di importanti metatarsalgie con problema neurogeno distale dell'avampiede sinistro in

● Alluce valgo sinistro.

● Il dito martello sinistro.

● Neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro.

● V metatarso varo piede sinistro.

● Persistenza Stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I secondo Chavron.

● Correzione di dito a martello secondo Girdel Stone.

● Ablazione di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV.

● Correzione metatarso V secondo Chavron data 29.4.04.

● Stato dopo asportazione materiale necrotico, débridement delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in data 3.6.04.

● Stato dopo neurotomia piantare intermetatarsale II-III e III-IV.

● Cura di dita a martello Il - V con artrolisi metatarso falangea.

● Tenectomia dell'estensore delle dita lunghe.

● Artrodesi interfalangea prossimale in data 31.5.06.

L'assicurato viene valutato abile in attività adatta

Limite funzionale presente unicamente a livello del piede sinistro

Decisione UAI del 14.8.2008:

rendita limitata nel tempo dal 1.2.2005 al 31.10.2006.

In seguito grado Al 7% dopo calcolo CGR in attività adatta

Ricorso:

viene presentato rapporto dr. __________ dal 13.10.2008:

da questo rapporto risulta:

  • situazione clinica invariata

vengono elencati i limiti funzionali ritenuti validi dal dr. __________ senza però che questo giustifichi in alcun modo la sua valutazione.

Valutazione:

dal rapporto del dr. __________ non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.

I limiti funzionali espressi dal dr. __________ riflettono la sua valutazione senza che egli giustifichi in alcun modo la sua differente valutazione rispetto alla valutazione del dr. __________ (dal rapporto non risulta che il dr. __________ abbia avuto a disposizione la valutazione del dr. __________). In pratica si tratta d'una differente valutazione del medesimo danno alla salute." (Doc. X/bis)

2.11. In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, invitandolo ad apprezzare se lo scritto del 13 ottobre 2008 del dr. __________ è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XV).

Questa è stata la sua risposta, datata 19 maggio 2009:

" (…)

Per quanto riguarda la cartella del dr. __________ del 13 ottobre 2008 nella parte dedicata all’evoluzione si legge che: il paziente ha gli stessi disturbi presenti già agli ultimi controlli con dolori soprattutto all’avampiede di tipo metatarsalgie.

Valutando successivamente lo status non trovo alcuna differenza rispetto alle constatazioni oggettive da me descritte nella perizia del 20 settembre 2007.

Ritengo quindi che non essendoci nuovi fattori importanti si possano confermare le conclusioni della mia perizia del 20 settembre 2007.

Personalmente sono anch’io convinto che ulteriori trattamenti medici in questo momento non possono portare ad un sostanziale miglioramento dell’attuale situazione con una sufficiente garanzia.

Del resto, anche il paziente mi aveva riferito di essere molto propenso a non volersi sottoporre ad ulteriori interventi chirurgici qualora questi non abbiano una sufficiente percentuale di buona riuscita. Non escludo tuttavia, come del resto anche il dr. __________, che nel caso di ulteriore insostenibilità dell’attuale situazione il paziente si decida ancora per un intervento.

Come sapete questo paziente presenta una grave problematica ai piedi per cui non riesce ad effettuare delle attività che lo obbligano a stare in piedi tutto il giorno e camminare per lunghi tragitti e soprattutto spostarsi su terreni sconnessi, salire e scendere le scale.

Nella mia perizia del 20 settembre 2007, al punto 2, cioè ai dati soggettivi riferitimi dal paziente, lo stesso mi riferiva di poter camminare fino a circa 1 km senza grossi problemi, poi doveva riposarsi.

Difficoltà anche alla guida dell’auto e difficoltà anche a mantenere a lungo la posizione seduta.

Vi sono nella valutazione del dr. __________ alcune limitazioni che non mi trovano del tutto consensuale, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, dove il dr. __________ riferisce che il paziente è limitato a spostarsi fino a 50 e oltre i 50 metri.

Anche per quanto riguarda lo spostamento e il sollevamento di pesi leggeri penso che questo possa essere effettuato in misura normale.

Non vedo neppure perché vi sia una limitazione nei lavori che comportano una rotazione e lavori che comportano l’utilizzo delle braccia cioè sollevamento di pesi inferiori o superiori ai 5 kg oltre il livello delle spalle.

Per quanto riguarda l’attività di portiere d’albergo o di uno stabile ritengo che questo possa essere fatto limitatamente alla esigibilità sopra descritta. Non è detto che il portiere d’albergo debba stare tutto il giorno in piedi, ma è anche possibile che il portiere di uno stabile sia anche costretto a fare pulizie delle scale e manutenzione dello stabile stesso, cosa che il paziente sicuramente non potrebbe effettuare.

Ritengo che peraltro le attività tipo assemblaggio, autista di merce leggera, operaio in genere di lavori di confezione e venditore non qualificato potrebbe essere svolto sicuramente in una misura superiore al 50%, sotto il presupposto però che queste attività non comportino, come già sopra descritto, lo stare eccessivamente in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi per una certa frequenza.” (Doc. XVI, sottolineature della redattrice)

2.12. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.13. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________ il 20 settembre 2007, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Il dr. __________ ha infatti sottoposto l’interessato ad un accurato esame ortopedico, dal quale è emerso che egli, tenuto conto delle sue patologie, è inabile al lavoro al 60% nella sua precedente attività di agente di sicurezza – che comporta lo spostamento su lunghi tragitti, il dover salire e scendere le scale e stare a lungo in piedi - ma è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 33-7).

Il parere contrario del dr. __________ - che nel certificato medico del 13 ottobre 2008 ha attestato che l’interessato, a causa dei suoi disturbi e delle sue limitazioni funzionali, è da ritenere inabile al lavoro al 50% anche nelle attività leggere adeguate indicate dall’amministrazione (doc. VIII/2) - non può sovvertire le motivate conclusioni del perito ortopedico, dr. __________.

Al riguardo, il dr. __________ - invitato dal TCA ad esprimersi in merito all’eventuale influenza del suddetto certificato medico sulla sua valutazione peritale (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009) – nella sua risposta del 19 maggio 2009, ha chiaramente indicato che il referto del dr. __________, che non oggettiva delle differenze di status del paziente rispetto a quanto da lui valutato in sede peritale, non apporta nuovi elementi di giudizio atti a modificare le sue conclusioni peritali (egli ha infatti osservato che “valutando successivamente lo status non trovo alcuna differenza rispetto alle constatazioni oggettive da me descritte nella perizia del 20 settembre 2007” e che “ritengo quindi che non essendoci nuovi fattori importanti si possano confermare le conclusioni della mia perizia del 20 settembre 2007”, cfr. doc. XVI, sottolineature della redattrice).

Dopo aver confrontato i limiti funzionali indicati dal dr. __________ nel suo referto del 13 ottobre 2008 con quelli esposti nella perizia ortopedica del 20 settembre 2007, il dr. __________ ha rilevato di non poter condividere il parere del curante, che non è sorretto da alcun elemento oggettivo.

Il dr. __________ ha infatti rilevato che la presunta limitazione dell’assicurato nel compiere tragitti fino a 50 metri e oltre 50 metri, indicata dal curante, si scontra con quanto espressamente indicato dall’assicurato stesso in occasione della visita peritale, allorquando ha riferito di poter camminare fino a circa 1 km senza problemi.

Il dr. __________ ha pure confermato che l’assicurato può spostare e sollevare pesi leggeri in misura normale, così come effettuare normalmente lavori che comportino una rotazione e l’utilizzo delle braccia e il sollevamento di pesi oltre il livello delle spalle (doc. XVI).

Infine, a proposito delle attività da lui ritenute adatte in sede peritale, il dr. __________ ha evidenziato di non potere condividere la tesi del curante a proposito di una limitazione della capacità lavorativa del 50%, purché queste attività siano rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e quindi non comportino lo stare eccessivamente in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi con una certa frequenza (doc. XVI).

Le osservazioni del dr. __________, che confermano la sua precedente valutazione peritale, possono essere fatte proprie dal TCA.

Esse del resto non fanno che confermare quanto indicato anche dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 24 novembre 2008, nelle quali ha indicato che il rapporto del dr. __________ - che non riportava una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato e che esponeva dei diversi limiti funzionali “senza che egli giustifichi in alcun modo la sua differente valutazione rispetto alla valutazione del dr. __________” - doveva essere considerato solo una “differente valutazione del medesimo danno alla salute” (doc. X/bis).

Al riguardo, è qui utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche del dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato, dal mese di agosto 2006, così come indicato nella perizia del dr. __________ (cfr. doc. 33-6), ha presentato una incapacità lavorativa del 60% nella sua attività di agente di sicurezza, ma sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.14. Sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

Per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.12.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo rapporto 10 gennaio 2008, ha indicato, quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività semplici e ripetitive, sia nel settore secondario che in quello terziario, ad esempio come operaio generico con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, oppure quale portiere, autista di merce leggera, venditore non qualificato (doc. 38-2).

Il patrocinatore dell’interessato ha contestato l’esigibilità delle professioni indicate dal consulente, osservando che l’assicurato, avendo sempre e solo svolto l’attività di agente di sicurezza e non avendo alcuna formazione professionale, non è in grado, senza una misura di riqualifica professionale, di svolgere altre attività, al di fuori di quelle che presuppongono sforzi fisici notevoli, che gli sono precluse a causa delle sue limitazioni funzionali (doc. I).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, dato che, come correttamente indicato dal consulente incaricato nel rapporto del 10 gennaio 2008, tali attività “non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. 38-2, sottolineatura della redattrice).

Il consulente ha ribadito questo concetto nel rapporto del 23 aprile 2008, in cui ha nuovamente osservato che “considerando le diagnosi e i limiti funzionali che l’assicurato presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplicie ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell’assicurato. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. 52-1, sottolineatura della redattrice).

Contrariamente a quanto esposto dal patrocinatore dell’interessato, queste attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie fisiche, come espressamente indicato dal dr. __________, nel suo rapporto peritale del 20 settembre 2007 (cfr. doc. 33-5+6) e ribadito nello scritto del 19 maggio 2009 (doc. XVI), in cui ha nuovamente rilevato che sono esigibili dall’assicurato attività che “non comportino lo stare eccessivamente in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi con una certa frequenza” (cfr. doc. XVI).

Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Alla luce di queste considerazioni, non possono quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurato e le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute.

Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

" 8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.15. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come correttamente ritenuto dall’UAI, nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).

2.16. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 54’210 (cfr. doc. 38-2), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro nel questionario del 21 marzo 2006 (cfr. doc. 12-1).

Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.

2.17. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Nel rapporto del 10 gennaio 2008, il consulente ha fissato il reddito da invalido dell’assicurato, in applicazione delle tabelle statistiche RSS (TA1), in fr. 59'197 (cfr. doc. 38-2 e 39-1).

Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato tale importo, che corrisponde al valore statistico globale di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive, utilizzato dall’amministrazione, in quanto sarebbe troppo elevato rispetto al reddito conseguibile secondo i dati statistici in ogni singolo settore professionale (doc. I).

Al riguardo, il TCA sottolinea che in una sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (STF citata, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, in una sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 - concernente un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di tecnico del suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha stabilito che il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in base ai dati statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il dato relativo all’insieme del settore privato.

L’Alta Corte si è così espressa:

" 5.4 Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.

Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). En outre, contrairement à ce que voudrait la recourante, on ne voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de s'écarter de la règle générale d'après laquelle sont applicables les conditions salariales de l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule branche économique (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2 p. 484; RAMA 2001 n° U 439 p. 347). (…).” (STF citata, sottolineature della redattrice)

Il TCA ritiene, pertanto, che nella determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 100% in attività adatte, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del settore privato della Tabella TA1, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato di salute dell’interessato, come ritenuto dall’amministrazione.

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

L’assicurato, quale addetto alla sicurezza presso __________, avrebbe guadagnato, nel 2006, fr. 54’210/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA7 2006, p.to 32, livello di qualifica 4: fr. 5’137 riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 64'263.87).

Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 59'197.32) va dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 10.64%

  • percentuale corrispondente al gap salariale del 15.64% (fr. 54’210 vs. fr. 64'263.87), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 52’898.73.

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.13.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.

2.18. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.19. In concreto, nel rapporto del 10 gennaio 2008, il consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 15%, così motivata: “5% per attività leggera e 10% per attività sempre nello stesso settore, lungo periodo di inattività, scarsa formazione” (cfr. doc. 38-2).

Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 15% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata contestata dall’assicurato.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 52’898.73 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 44’963.92 (fr. 52’898.73 - (fr. 52’898.73 x 15 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54’210 (consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 17.06%, arrotondato al 17% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) al 2008 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4. in fine).

Dal raffronto tra il reddito da valido, aggiornato al 2008, di fr. 56'178.91 – ossia fr. 54’210 +1.6% per il 2007 e +2% per il 2008 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2008, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica) - e da invalido di fr. 46’660.22 – ossia fr. 59’197.32 (2006), aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99) e al 2008, per un importo di fr. 61’430.59 [secondo la variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008], cui apportare una riduzione del 10.64 per gap salariale e del 15% per altri motivi

  • emerge infatti un grado di invalidità del 16.94%, arrotondato al 17%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di invalidità.

Ora, visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° novembre 2006.

Al riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una mezza rendita dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2006 e di una rendita intera dal 1° agosto 2006, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2006, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

In concreto, dalla perizia del dr. __________ __________ Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 ottobre 2006, come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).

Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 ottobre 2006, la decisione del 14 agosto 2008 deve, perciò, essere confermata.

Non presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.

Va qui sottolineato che, nel rapporto del 23 aprile 2008, il consulente incaricato ha indicato che “oltre al fatto che non è presente un’incapacità di guadagno del 20%, non ritengo che nel prossimo futuro il danno alla salute dell’assicurato possa causare un’incapacità al guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale 4011 della “Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel” il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità al guadagno attorno al 20%”. Il consulente ha poi aggiunto di non ritenere che l’assicurato abbia diritto ad un aiuto al collocamento “vista la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute”, motivo per il quale l’interessato è “direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (es. rivolgendosi alla disoccupazione o ad agenzie di collocamento private)” (doc. 52-2).

2.20. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale ha protestato spese e ripetibili (cfr. doc. I).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come da lui più volte indicato (cfr. doc. 22-1, 27-1, 33-1) e come confermato, su esplicita richiesta del TCA, da parte dell’USSI (cfr. comunicazione ricevuta in data 14 luglio 2009 da parte dell’USSI, doc. XXIX + bis), egli percepisce della prestazioni da parte della pubblica assistenza.

Ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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