Raccomandata

Incarto n. 32.2008.162

LG/DC/sc

Lugano 25 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 23 luglio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1993, è affetto da distrofia muscolare tipo Duchenne, infermità congenita menzionata alla cifra 184 dell’allegato all’OIC e diagnosticata dal pediatra curante, Dr. __________, in data 28 novembre 1995 (doc. AI 5-2).

1.2. In data 16 ottobre 2007 l’assicurato, per il tramite della madre, ha trasmesso all’Ufficio AI una fattura di Euro 246.81 relativa ad esami effettuati presso l’Ospedale __________ di __________ postulando l’assunzione di tali costi da parte dell’assicurazione invalidità (doc. AI 293-1; 298-1).

1.3. Esperita l’istruttoria, segnatamente sentito il parere del medico del SMR, Dr. __________, l’UAI, con decisione del 23 luglio 2008 (doc. AI 320-1), preavvisata con progetto del 14 maggio 2008 (doc. AI 314-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato con la presente motivazione:

" Nel caso specifico, abbiamo valutato la richiesta di presa a carico dei costi per controlli medici all’estero.

Alla richiesta specifica, se effettivamente gli specialisti operanti sul territorio svizzero non fossero in grado di assistere il giovane, non è stata data risposta e i rapporti di degenza rispettivamente le copie delle valutazioni specifiche eseguite, non sono state prodotte malgrado la nostra specifica richiesta ai genitori.

Pertanto, abbiamo sottoposto il dossier di RI 1 al nostro Servizio Medico Regionale per una valutazione del caso, il quale afferma che l’incidenza è mediamente di 1 caso di Duchenne su 3500 nati vivi.

La prevalenza è minore (basata sulla popolazione) a causa della mortalità.

Si tratta dunque di una patologia non estremamente rara per la quale è richiesta la collaborazione di medici specialisti, oltre ai pediatri di base, quali il neuropediatra, il cardiologo e il pneumologo. Questi dati, senza dover descrivere le competenze dei singoli specialisti, mostrano come la patologia di cui è affetto RI 1 venga affrontata anche in Svizzera.

Dal lato medico non ci sono noti elementi particolari per cui si possa affermare che le cure non possano essere effettuate in Svizzera e quindi i costi per le visite mediche effettuate a __________ non possono essere riconosciute dall’assicurazione invalidità” (doc. AI 320-1)

1.4. Contro questa decisione la madre dell’assicurato, per conto del figlio e per il tramite della RA 2, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento della garanzia da parte dell’assicurazione invalidità per provvedimenti sanitari all’estero, segnatamente per i controlli medici effettuati presso l’Ospedale __________ di __________ e in via subordinata il riconoscimento delle spese fino al limite massimo del provvedimento come se lo stesso fosse stato eseguito in Svizzera (doc. I).

Nel proprio allegato ricorsuale la rappresentante dell’assicurato si è soffermata sulla patologia di cui soffre RI 1, una grave e rara distrofinopatia tipo Duchenne non conosciuta - a suo dire - alle nostre latitudini che necessita regolari visite presso il Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ per regolare l’adattamento delle cure all’evoluzione della malattia.

Lo specialista di __________ “…regolarmente dà indicazioni concrete ai medici svizzeri su come affrontare l’evoluzione della malattia che è definita rara” (doc. I).

L’Ufficio AI e i medici del SMR avrebbero erroneamente valutato la patologia di cui soffre l’assicurato non particolarmente grave e rara (egli appartiene ad un 15% di pazienti la cui distrofia tipo Duchenne evolve più rapidamente del normale in senso negativo) e non considerato che sul territorio svizzero non vi sono specialisti in grado di affrontare correttamente questa malattia (doc. I).

A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il rapporto del 29 luglio 2005 Dr. __________ (doc. I)

1.5. In risposta l’UAI, dopo aver interpellato nuovamente il SMR, ha confermato la correttezza del provvedimento adottato trattandosi di un’affezione trattabile in Svizzera. Non essendo quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 23 bis cpv. 1 OAI il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata (doc. IV +1).

1.6. Con osservazioni del 27 ottobre 2008 la rappresentante del ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali sostenendo che “gli ultimi avvenimenti dimostrano ancora una volta che senza il sostegno del dottor __________ e della sua équipe non ci sono risposte ai peggioramenti inevitabili dello stato di salute del ricorrente” (doc. VI)

In allegato l’assicurato ha prodotto i certificati medici del 16 settembre del Dr. __________ (doc. E e F), i rapporti del 26 e del 27 settembre 2008 del Dr. __________ (doc. G e I) e la corrispondenza di posta elettronica tra il Dr. __________ e il Dr. __________ tra il 9 e il 12 ottobre 2008 (doc. H).

Il doc. VI con i relativi allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. VII).

1.7. Il 13 novembre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, si è riconfermato nella risposta al ricorso (doc. VIII + bis).

Il doc. VII e VIII + bis sono stati trasmessi alla RA 2 per conoscenza (doc. IX).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi oppure no i costi delle terapie ambulatoriali eseguite dall’assicurato all’estero (Ospedale __________ di __________, Dr. __________) o almeno parte degli stessi.

2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capa­cità di guadagno.

Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).

I provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):

a) i provvedimenti sanitari;

a bis) i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

b) i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);

d) la somministrazione di mezzi ausiliari;

In particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).

2.3. Secondo l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.

L’art. 23bis cpv. 1 OAI (Provvedimenti d’intergrazione all’estero per le persone assoggettate all’assicurazione obbligatoria) stabilisce che:

" Se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero. (cpv. 1)

L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso di emergenza all’estero. (cpv. 2)

Se un provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera”. (cpv. 3)

In una sentenza 8C_192/2007 del 22 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 624, a proposito di un assicurato nato nel 1991 e sofferente di tetraparesi spastica, i cui genitori hanno domandato all’amministrazione l’assunzione dei costi di una terapia ambulatoriale effettuata in __________, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.2 Nel caso di specie è chiaro che non si è in presenza di un'emergenza ai sensi dell'art. 23bis cpv. 2 OAI. Allo stesso modo, stando agli accertamenti vincolanti dei primi giudici, si deve ritenere che anche in Svizzera esistono strutture, quali ad esempio la Clinica Z., in grado di fornire un trattamento semplice e razionale della malattia di cui soffre il ricorrente. Ciò non è del resto nemmeno contestato.

2.3

2.3.1 Il ricorrente sostiene per contro di avere diritto all'assunzione delle spese per il trattamento in lite in applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI ("per altri motivi ritenuti validi"). Sarebbe infatti su indicazione del dottor U. della Clinica B. che egli si sarebbe fatto curare alla Clinica X. I risultati ottenuti dal trattamento in questa Clinica sarebbero inoltre stati giudicati molto positivamente dallo stesso medico, il quale, se avesse ritenuto poter un altro centro specializzato in Svizzera - primo fra tutti la Clinica B. - offrire la cura adeguata, non gli avrebbe certamente suggerito di recarsi in __________. L'insorgente osserva quindi che diversi adeguamenti dei mezzi ausiliari e proposte terapeutiche gli sarebbero stati consigliati proprio dalla clinica tedesca, che dev'essere considerata a tutti gli effetti un centro specializzato nel trattamento di grave andicap come quello in esame. Grazie a questo trattamento, il ricorrente non avrebbe più avuto bisogno di ricoveri ospedalieri in Svizzera.

2.3.2 Conformemente alla giurisprudenza resa a proposito del vecchio art. 23bis cpv. 2 OAI (in vigore fino al 31 dicembre 2000 e il cui tenore è stato ripreso dall'art. 23bis cpv. 3 OAI), gli altri motivi validi devono essere di un certo peso e rivestire un'importanza considerevole. Altrimenti, non soltanto il cpv. 1 dell'art. 23bis OAI (attualmente cpv. 1 e 2), ma anche l'art. 9 cpv. 1 LAI, stante il quale solo eccezionalmente un provvedimento applicato all'estero può essere assunto, verrebbero svuotati del loro significato (VSI 1997 pag. 311, consid. 1b, pag. 312 con riferimenti, I 472/96). Del resto, l'assicurazione per l'invalidità non deve assumersi i costi del miglior provvedimento d'integrazione possibile, ma deve farsi carico delle spese per una misura necessaria e sufficiente in un singolo caso di specie (DTF 110 V 99 consid. 2 pag. 102). Di conseguenza, il fatto che una clinica specializzata all'estero disponga di una più grande esperienza in un determinato settore rispetto a una struttura svizzera o ancora la circostanza per cui degli specialisti all'estero abbiano un altro tipo di approccio rispetto a quello proposto dai medici in Svizzera nella scelta di un provvedimento non giustificano, da soli, l'applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI (sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni I 155/95 del 26 gennaio 1996). Motivi validi sono stati per contro, ad esempio, riconosciuti a un bambino in tenera età colpito da una forma rara e complessa di epilessia, per la quale l'amministrazione non aveva dimostrato che gli specialisti in Svizzera disponessero di un'esperienza sufficiente per applicare i provvedimenti sanitari richiesti (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 740/99 del 21 luglio 2000).

2.3.3 Stando alle constatazioni del giudizio impugnato, l'affezione di cui soffre l'assicurato non è un'infermità congenita rara e non necessita nemmeno di un trattamento particolarmente complesso. L'assicurato avrebbe ugualmente potuto essere curato ambulatorialmente in Svizzera. Ad esempio la Clinica Z. dispone di una sezione per terapie ambulatoriali. Il fatto che il dottor U. abbia consigliato un trattamento in __________, che avrebbe avuto degli effetti positivi sullo stato di salute dell'assicurato, non significa ancora che un trattamento identico o comunque analogo in Svizzera non

avrebbe avuto gli stessi effetti. Va peraltro osservato, come hanno giustamente evidenziato i primi giudici, che le chances di successo di un provvedimento sanitario devono essere stimate secondo una valutazione prognostica (ex ante) e non retrospettiva (ex post), questo per non creare una disparità di trattamento tra gli assicurati che, prima di sottoporsi a un intervento, attendono l'emanazione di una decisione definitiva e quelli che invece anticipano questo momento (v. DTF 98 V 33 consid. 2 pag. 34; cfr. pure SVR 2007 IV n. 12 pag. 43, consid. 4.2.1 e 4.2.2, I 120/04). La Corte cantonale ha pertanto giustamente ritenuto insufficienti i motivi invocati per giustificare l'applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI.

In quell’occasione l’Alta Corte non ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’assunzione delle cure prodigate all’estero, né sulla base dell’art. 22 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro famigliari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), né sulla base della libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE).

2.4. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto, questa Corte non può confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

Nella decisione impugnata l’UAI si è fondata sulle indicazioni del Servizio Medico Regionale (SMR), in particolare quelle del Dr. __________, che in data 7 maggio 2008 ha precisato che:

" …alla richiesta specifica se effettivamente gli specialisti operanti sul territorio Svizzero non fossero in grado di assistere il giovane, non è stata data risposta. I rapporti di degenza, rispettivamente le copie delle valutazioni specialistiche eseguite, non sono state prodotte malgrado la richiesta” (doc. AI 313-1)

Il medico del SMR ha poi precisato che la patologia non è da considerarsi rara in quanto in Svizzera, nel 2005, sono nati 72’900 bambini e l’incidenza della patologia è mediamente di un caso di Duchenne su 3’500 nati vivi. Essendo richiesta la collaborazione di medici specialisti, quali i pediatri di base, nonché il neuropediatra, il cardiologo e il pneumologo – a mente del Dr. __________ – ciò dimostrerebbe come questa malattia venga affrontata anche in Svizzera (doc. AI 313-1).

Nelle proprie annotazioni dell’8 ottobre 2008 il medico del SMR, Dr. __________ ha confermato che l’affezione è trattabile in Svizzera rinviando ad un indirizzo internet e ai centri abbinati ai servizi pediatrici delle cliniche universitarie di __________ e __________ (doc. IV)

Tali conclusioni non permettono a questa Corte di concludere con sufficiente tranquillità che il criterio dell’impossibilità di eseguire in Svizzera il provvedimento sanitario in questione, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato (art. 23bis cpv. 1 OAI) non sia effettivamente realizzato come sostenuto invece dal ricorrente.

Per le medesime ragioni il TCA non è in grado di valutare se vi siano motivi validi (cpv. 3) per eseguire tali provvedimenti all’estero.

In primo luogo è lo stesso medico del SMR, nelle proprie annotazioni del 7 maggio 2008, che ha lasciato in sospeso la questione laddove ha asserito che “alla richiesta specifica se effettivamente gli specialisti operanti sul territorio Svizzero non fossero in grado di assistere il giovane, non è stata data risposta” (doc. AI 313-1).

Nel precedente scritto del 22 aprile 2008 al medico curante Dr. __________, il Dr. __________ aveva precisato che la problematica andava approfondita “con le stesse modalità con le quali siamo stati confrontati nel 2005, in occasione del riconoscimento delle spese di cura per l’intervento alla colonna.” Il medico ha poi indicato che “si tratta quindi di sapere quali sono le cure esattamente indicate ed anche una conferma che i colleghi ticinesi o svizzeri non siano in grado di affrontare le varie problematiche cliniche che per un Duchenne sono purtroppo note” (doc. AI 310-1).

Tuttavia l’amministrazione non ha approfondito la problematica con le stesse modalità con le quali è stato affrontata la domanda di provvedimenti sanitari del 2005.

Al riguardo va ricordato che con scritto del 13 luglio 2005 RA 1 aveva postulato all’UAI il riconoscimento delle visite specialistiche effettuate dall’assicurato presso la Clinica __________ di __________ a seguito di un significativo peggioramento del quadro valetudinario del figlio (doc. AI 202-1).

Nelle annotazioni del 18 luglio 2005 il Dr. __________ aveva precisato di aver avuto un colloquio con il medico curante Dr. __________ circa la necessità di cure specifiche respiratorie e chirurgiche e richiesto al collega l’invio della documentazione medica per chiarire la problematica con la collaborazione dell’UFAS (doc. AI 203-1)

In data 25 luglio 2005 il Dr. __________ ha trasmesso il dossier di RI 1 all’UFAS – Divisione AI, Berna, con la proposta di assumere le spese per soggiorno all’estero tendenti a ottenere l’istruzione necessaria per l’uso di tecniche di disostruzione delle vie respiratorie (doc. AI 206-1).

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in data 16 agosto 2005 ha risposto favorevolmente in merito alla richiesta formulata, in quanto l’apparecchio di disostruzione delle vie respiratorie non era ancora in vendita sul mercato svizzero (doc. AI 208-1).

Sulla base di tale comunicazione il medico del SMR ha quindi proposto l’assunzione dei costi da parte dell’AI (doc. AI 205-1) che l’Ufficio AI ha formalizzato nella decisione del 19 settembre 2005 (doc. AI 214-1).

In data 10 ottobre 2005 il Dr. __________ si è nuovamente rivolto all’UAI in quanto l’assicurato andava sottoposto ad un importante intervento alla schiena a causa della sua scoliosi.

Dopo aver valutato la possibilità di eseguire l’intervento a __________ (ove l’intervento sarebbe durato 8 ore con l’eventualità di una tracheotomia) il medico curante ha spiegato che la famiglia aveva preferito optare per un intervento presso l’__________ di __________ (Dr. __________) che dava maggiori garanzie di evitare la tracheotomia al figlio (doc. AI 217-1).

Nelle proprie annotazioni del 14 novembre 2005 il Dr. __________ ha emesso un preavviso favorevole per l’assunzione delle spese di cura all’estero, in considerazione del fatto che tale intervento garantiva una riabilitazione postoperatoria migliore e meno rischiosa per la salute o la vita del paziente (doc. AI 223-1).

Anche in questo caso è stato interpellato l’UFAS, da parte dell’UAI, con la specifica richiesta di prendere una posizione sulle annotazioni del Dr. __________ e sul preavviso indicato (doc. AI 232-1).

L’UFAS, in data 14 febbraio 2006, si è dichiarato convinto dalle argomentazioni del Dr. __________ ed ha approvato la presa a carico delle spese di cura all’estero ai sensi dell’art. 23 bis cpv. 1 OAI (doc. AI 234-1).

Conseguentemente con decisione del 21 febbraio 2006 l’UAI ha assunto i costi di Euro 32'071.000 dell’__________ di __________ per l’intervento di artrodesi posteriore strumentata incluso il trattamento consecutivo dalla data dell’intervento per la durata di sei mesi. Sono inoltre state assunte le spese di viaggio dal domicilio a __________ (doc. AI 235-1).

Questo Tribunale ha constatato invece che, per quanto riguarda la richiesta di presa a carico della fattura per gli esami effettuati a __________ per un importo di fr. 246.81, oggetto della presenta vertenza, l’amministrazione non ha seguito il medesimo iter del 2005.

In data 23 gennaio 2008, al fine di poter valutarne il riconoscimento, l’UAI ha, come da prassi, richiesto a __________ copia dei rapporti medici delle visite effettuate in Italia (doc. AI 300-1).

Il medico curante Dr. __________, in risposta alla richiesta dell’amministrazione, con scritto del 1° febbraio 2008, ha illustrato per quali ragioni RI 1 necessita di regolari visite presso il centro del Dr. __________ ritenuto uno dei maggiori d’Europa per la distrofia Duchenne (doc. AI 303-1).

Il Dr. __________ ha fatto richiesta al collega dei rapporti sui trattamenti a cui l’assicurato è stato sottoposto, del piano terapeutico e della conferma della necessità medica per tali trattamenti all’estero (doc. AI 310-1).

Il 30 aprile 2008 il medico curante ha illustrato le terapie alle quali è stato sottoposto RI 1 ed elencato gli specialisti che hanno in cura il ragazzo ribadendo la necessità di un riconoscimento delle cure all’estero (doc. AI 312-1).

Il Dr. __________ e l’UAI non hanno tuttavia più approfondito la questione con l’UFAS, come fatto nel 2005, né indagato approfonditamente in merito alla presenza o meno sul territorio svizzero di un centro specializzato o di medici specialisti nella patologia in questione. Il Dr. __________ si è limitato a fornire un’indicazione unicamente statistica sull’incidenza media della malattia in Svizzera e sul fatto che “…la patologia per evoluzione negativa, venga affrontata anche in Svizzera” (doc. AI 313-1).

Anche il medico del SMR Dr. __________, nelle annotazioni dell’8 ottobre 2008, non fornisce indicazioni maggiori limitandosi ad indicare un sito internet e due centri abbinati a servizi pediatrici delle cliniche universitarie di __________ e __________ (doc. IV) che tuttavia non permettono a questa Corte di ritenere chiarita la questione, soprattutto in considerazione del riconoscimento da parte dell’UFAS dei trattamenti all’estero del 2005 e di quanto affermato dall’avv. __________: “…l’Ufficio AI e il dottor __________ non hanno considerato che RI 1 è affetto da un tipo raro e grave di Duchenne” (doc. VI)

2.5. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché svolga i necessari accertamenti per chiarire se sul territorio svizzero vi siano medici specialisti o centri specializzati in grado di fornire un trattamento semplice e razionale della malattia di cui soffre RI 1.

L’amministrazione si esprimerà quindi sulla possibilità di riconoscere i costi delle visite mediche effettuate presso la Clinica __________ di __________.

In caso di eventuale risposta negativa l’UAI esaminerà se sono dati oppure no i presupposti per un’applicazione dell’art. 23bis cpv. 3 OAI.

2.6. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, __________, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 23 luglio 2008 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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