Raccomandata
Incarto n. 32.2008.16
cs
Lugano 21 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 13 dicembre 2007 a RI 1, nato nel __________, di professione cuoco, è stata assegnata una rendita intera d’invalidità per il periodo dal 1.11.2005 (ossia trascorso l’anno di attesa dall’insorgere del danno alla salute; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2006 (ossia 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI; doc. B).
B. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto, chiedendo l’assegnazione di una rendita AI sulla base di “un’incapacità di guadagno al 100%“ dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006 e “sulla base di un’incapacità di guadagno al 50%” dal 1° maggio 2006 (doc. I). L’insorgente ha inoltre chiesto l’assunzione di numerose prove ed ha fatto valere come le osservazioni da lui presentate in sede amministrativa non siano state sufficientemente valutate dall’UAI. In particolare il dr. med. __________ ha sostenuto che sarebbe necessario, per meglio valutare il suo reale stato valetudinario, una valutazione della capacità lavorativa in fisioterapia (“Belastungstest”). Egli fa inoltre valere una differente valutazione dell’assicuratore __________, dal quale richiama l’intero incarto, giacché l’assicuratore malattie ha versato delle indennità fino al 6 maggio 2006 ed ha messo fine all’erogazione delle prestazioni solo perché le medesime si sono nel frattempo esaurite. L’insorgente rileva che anche l’assicuratore contro gli infortuni __________ ha versato, dal 14 agosto 2006 al 18 settembre 2006, delle prestazioni al 50%, malgrado l’incapacità lavorativa fosse totale, indicando che il restante 50% era di competenza dell’AI in ragione della pregressa malattia.
C. Con risposta dell’11 febbraio 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
D. Il 25 febbraio 2008 l’insorgente ha ribadito le sue censure, evidenziando ancora una volta la necessità di procedere con una valutazione della capacità lavorativa in fisioterapia (doc. VI).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.L’insorgente, nel suo ricorso notificato il 29 gennaio 2008, afferma che la decisione impugnata “redatta su anonimi fogli di carta senza intestazione e priva di qualsiasi indicazione concernente la data,” gli è stata inviata “in forma semplice” e l’ha “ricevuta nel corso delle ferie giudiziarie di fine anno.” (doc. I). Egli si lamenta anche del fatto che la decisione non è stata notificata al proprio avvocato, malgrado sia patrocinato da un legale sin dall’11 settembre 2007.
In sede di risposta l’UAI afferma che la “decisione impugnata” reca “la data del 13 dicembre 2007. Lo stesso giorno è stata intimata all’assicurato per invio semplice.” (doc. IV).
Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
A norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (nuovo tenore dal 1° gennaio 2007).
In concreto, rilevato che l’UAI ha affermato che la decisione è stata inviata il 13 dicembre 2007 per posta semplice e che pertanto il ricorrente può averla ricevuta al più presto il 14 dicembre 2007, il ricorso, inviato il 29 gennaio 2008, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è stato consegnato ad un ufficio postale nel termine di 30 giorni ed è pertanto da ritenere tempestivo senza che sia necessario approfondire ulteriormente la questione.
Questo Tribunale deve tuttavia stigmatizzare l’agire dell’UAI che, malgrado fosse in possesso di regolare procura da parte dell’avv. RA 1, non gli ha trasmesso la decisione del 13 dicembre 2007.
In sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha chiesto l’audizione del dr. med. __________ e di essere sottoposto ad una valutazione della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (“Belastungstest”) che permetta di oggettivare il disturbo permanente e residuo e la reale incapacità professionale definitiva (doc. AI 35-1). In precedenza aveva domandato di poter partecipare ad un incontro chiarificatore con l’Ufficio AI (doc. 32-2).
Con la decisione impugnata l’UAI ha affermato che “Le osservazioni presentate in seguito al nostro progetto di decisione del 16.08.2007 non apportano elementi nuovi ed oggettivi per i quali è possibile modificare la nostra presa di posizione.” (doc. AI 38-1).
L’insorgente ritiene che tutelando l’agire dell’UAI si riduce il diritto di essere sentito prima dell’emanazione della decisione ad un mero e sterile esercizio di forma (doc. I).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."
In concreto le ragioni che hanno inciso sulla motivazione dell’UAI sono chiare. Giacché dal febbraio 2006 l’interessato ha un’incapacità lavorativa del 20%, non ha più diritto ad alcuna rendita.
Anche se l’autorità cantonale non si è espressa esplicitamente su ogni singolo atto, l’insorgente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto.
Nel caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Del resto, il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie.
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita AI anche dopo il 30 aprile 2006.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Il 2 gennaio 2006, il dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, ha diagnosticato una “frattura 5° MC dx” e un “tunnel carpale dx” per un’inabilità al 100% dal 22 novembre 2005 ed ha precisato che ”ulteriore evoluzione non prevedibile ma globalmente prognosi favorevole” (doc. AI 4-1 e 4-2).
Il 9 gennaio 2006 il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha diagnosticato una paresi radiale destra, una sindrome del tunnel carpale arto superiore destro, una frattura V metacarpo mano destra (22.11.05) ed un abuso etilico cronico. Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato uno stato dopo polmonite basale sinistra (dicembre 2004) e un abuso nicotinico, per un’inabilità al 50% dal 17 febbraio 2004 e del 100% dal 28.11.2005 (doc. AI 5-1).
Il 19 luglio 2006 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha indicato quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa un “disturbo neurologico alla mano destra” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa un “disturbo d’ansia” (doc. AI 18-1).
Il 24 luglio 2006 il dr. med. __________, del reparto neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha diagnosticato una epicondilite radiale dx subacuta, sindrome del tunnel carpale dx e stato dopo paresi del n. radiale dx (09/03), ed ha indicato una diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato ansioso” (doc. AI 19-1).
Alla luce dei citati certificati medici, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 3, 6, 10, 17 e 26 aprile 2007.
Dal referto, datato 18 maggio 2007 (doc. AI 24), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. med. __________) e reumatologica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di moderato CRPS II (Sudeck) all’arto superiore destro con/su pregresso intervento per sindrome del tunnel carpale (29.12.2005), pregressa frattura della base del quinto metacarpale della mano destra, pregressa radioscopia del polso destro (29.12.2005), epicondilite radiale a destra e pregressa ferita lacerocontusa alla mano destra (14.08.2006), suturata.
Gli specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome di dipendenza all’alcool, uso continuo (F10.25), pregressa paresi del nervo radiale destro (agosto-settembre 2003), lesione dei rami cutanei al dorso della mano destra, in particolare del ramo cutaneo dorsale del nervo ulnare, pregressa possibile crisi epilettica secondaria (settembre 2006) e epatopatia (agli esami di laboratorio del curante).
Dalla perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’interessato è totalmente abile al lavoro.
Per quanto concerne l’aspetto reumatologico i periti hanno evidenziato che l’insorgente soffre di un moderato CRPS II a destra (Sudeck) dopo trauma ed intervento operatorio con alterazioni cutanee, lieve edema e colorazione lievemente bluastra della pelle. All’esame clinico vi è una debolezza che tuttavia “contrasta con “altre osservazioni”: l’A. legge il giornale girando le pagine con il braccio destro, si veste e sveste utilizzando tutte e due le mani (si infila i pantaloni con la mano destra). Vi è il sospetto che l’A. nella vita quotidiana usi il braccio destro ben più di quello che mostri durante l’esame (non vi è nessuna atrofia alla muscolatura del braccio). Le radiografie sono nella norma.”
Per il consulente, dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, non si può giustificare un‘inabilità superiore al 20% come cuoco e gerente e la prognosi a lungo e medio termine è buona. L’insorgente è pertanto stato giudicato abile all’80% come cuoco, gerente ed in attività in cui non debba sempre costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi superiori ai 10-20 kg.
Dal rapporto del dr. med. __________ emerge in particolare quanto segue (cfr. doc. AI 24-39):
“(…)
Il paziente soffre di un moderato CRPS II a dx dopo trauma ed intervento operatorio con alterazioni cutanee, lieve edema ed una colorazione lievemente bluastra della pelle. All’esame clinico inoltre importante debolezza con in pratica impossibilità di eseguire il pugno e di fare molti movimenti. Questo contrasta però in modo evidente con quanto egli fa non richiesto. Nell’attesa in sala d’aspetto il paziente ha letto il giornale girando le pagine con il braccio drt, durante la visita ho poi cercato di far tenere al paziente un foglio con la mano ed improvvisamente tale movimento è risultato impossibile, si veste e sveste utilizzando tutte e due le mani, in particolare s’infila i jeans con la mano dx, ciò che presuppone una certa forza di presa che risulta improvvisamente nulla al test Grip. Quando poi cerco di fargli eseguire dei movimenti per valutare anche un’eventuale epicondilite radiale, si muove in diversi modi ma non esegue mai il movimento richiesto. Il sospetto che il paziente nella vita quotidiana usi il braccio destro ben più di quello che mostra durante l’esame clinico è dato dal fatto che nonostante il paziente presenti dei problemi al braccio destro ormai da più mesi, per non dire anni, egli non presenta alcun’atrofia della muscolatura del braccio dx (vedi diametro del braccio e avambraccio). La Rx della mano e del polso infine è nella norma. Come unico reperto costante trovo un’iposensibilità sul dorso della mano destra nel territorio di un nervo cutaneo ulnare. Se dobbiamo dunque valutare la capacità lavorativa su dati e fatti oggettivi non trovo delle limitazioni tali da giustificare un’inabilità superiore al 20% come cuoco, gerente, attività dove si alternano momenti di lavoro pesanti a momenti anche di riposo o di lavori di contabilità. A livello terapeutico non vedo francamente ulteriori terapie se non eventualmente l’introduzione d’antidolorifici o d’antidepressivi alfine di alzare la soglia del dolore.
La prognosi è per il momento buona alla luce dell’assenza d’alterazioni degenerative ulteriori e d’atrofie muscolari.”
Il Dr. med. __________ ha inoltre affermato di aver trovato una situazione molto simile a quella riscontrata dalla Dr.ssa __________ nel settembre 2005 anche se nel frattempo il paziente è stato operato di tunnel carpale ed ha accusato una frattura del V metacarpale che appaiono però ben risoltesi (doc. AI 24-41). A questo proposito va evidenziato come la dr.ssa __________, viceprimario di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, dopo aver effettuato degli esami il 3 novembre 2004 ha affermato che:
“In sintesi: Quadro elettroclinico indicativo di una molto lieve sindrome del tunnel carpale des, che non è tale da spiegare la sintomatologia lamentata dal paziente. Non vi sono elementi clinici in favore di una paresi periferica, specie di plessopatia o radicolopatia. Il quadro clinico attuale è particolare, sorprende la dissociazione tra la perfetta manualità volontaria nei gesti abituali (ad es. allacciarsi orologio e stringhe) e l’alterato schema motorio di tipo diatonico negli atti volontari richiesti e anche qui solo nelle prove motorie esaminate direttamente (manualità perfetta nella prova della stereognosia). Con questo non possiamo escludere una distonia su anomalia strutturale dei gangli basali o da alterato schema motorio dopo prolungata disfunzione. In base ai reperti più probabile sembra un problema funzionale alimentato dalla paura di ricaduta e di poter “restare così…” più volte espressa dal paziente. L’abbiamo confortato in tale senso e incoraggiato ad usare normalmente la mano.” (doc. Cassa malati 1-24)
Il 2 agosto 2005, dopo ulteriori esami la specialista ha affermato:
“Il quadro clinico attuale è invece ora dominato da sintomi compatibili con una sindrome del tunnel carpale omolaterale, la cui presenza è confermata anche dal punto di vista elettrofisiologico. I parametri elettroneurografici appaiono lievemente peggiorati rispetto al nostro esame precedente, per cui, vista anche l’importanza soggettiva dei disturbi proporremmo di prendere in considerazione una decompressione chirurgica del nervo mediano dx al passaggio carpale.
Non abbiamo invece una spiegazione neurologica per l’estensione dei disturbi di sensibilità al mignolo, in assenza di segni clinici od elettrofisiologici per una neuropatia ulnare, per una lesione del plesso brachiale od una radicolopatia C8.
Da segnalare che all’esame odierno non abbiamo più osservato atteggiamenti “distonici” della mano dx da noi descritti in precedenza, per cui non abbiamo argomenti a favore di una distonia (secondaria dopo la lesione nervosa periferica primaria); si era verosimilmente trattato come già da noi interpretato di un’espressione della preoccupazione di poter sviluppare una nuova paresi radiale. Per rassicurare il sig. RI 1 abbiamo spiegato il meccanismo della pregressa paresi radiale ed illustrato posizioni od attività da evitare nelle quali il disturbo potrebbe in linea teorica ripresentarsi.” (Doc. Cassa malati 1-26).
Infine, anche dal punto di vista neurologico l’interessato è totalmente abile al lavoro.
Il consulente, dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, “non ha più riscontrato deficit riferibili ad una lesione del nervo radiale.” e a livello del nervo mediano vi è solamente una minima alterazione della conduzione motoria distale che spesso si vede quale residuo di una sindrome del tunnel carpale. L’assicurato è in grado di eseguire praticamente tutti i movimenti con le dita e con il carpo a destra. Non vi sono segni di denervazione nel territorio del nervo ulnare. I periti hanno evidenziato come “il nostro consulente pensa che vi sia piuttosto un certo risparmio antalgico o funzionale della mano destra (riesce ad utilizzarla, per esempio, per vestirsi).”
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno concluso che nella sua attività lavorativa l’interessato è leggermente limitato dai problemi all’arto superiore di destra.
L’interessato presenta una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
Nel passato l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa totale di circa due mesi nel periodo agosto-settembre 2003 per la paresi del nervo radiale a destra. Nel novembre 2004 vi è stata una breve incapacità lavorativa a causa di una polmonite, sicuramente non superiore ad un mese. Nel periodo novembre 2005 – febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura alla mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale. Nel settembre 2006 vi è stata una brevissima incapacità lavorativa di alcuni giorni a causa della sospetta crisi epilettica. La sopraccitata capacità lavorativa all’80% è sicuramente presente dal febbraio 2006 circa e continua.
In futuro non è da prevedere un cambiamento della sopraccitata capacità lavorativa.
La sindrome da dipendenza all’alcol non causa alcuna incapacità lavorativa e non vi sono danni secondari a livello somatico e psichico. Ciononostante i periti hanno consigliato una presa a carico a livello psichiatrico per aiutare l’interessato a sospendere l’uso di bevande alcoliche.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato che tenendo conto delle limitazioni neurologiche l’assicurato presenta una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in attività in cui non debba sempre costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare pesi superiori ai 10-20 kg. Questa capacità lavorativa è sicuramente presente dal febbraio 2006 circa e continua.
Il 13 luglio 2007, la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha concluso:
“(…)
Sulla base della perizia SAM del 31.10.2006 (recte: 18 maggio 2007) si dichiara che:
La sindrome da dipendenza all’alcool (che è minimizzata dall’assicurato) non causa alcuna incapacità lavorativa e non vi sono danni secondari a livello somatico o psichico. Ciò nonostante i periti fanno notare che la prognosi a lungo termine dell’abuso di alcool è sfavorevole e che una presa a carico a livello psichiatrico per aiutare l’assicurato a sospendere l’uso delle bevande alcoliche è consigliabile.
La prognosi sul piano reumatologico a medio-lungo termine è buona.
La prognosi sul piano neurologico è buona: l’assicurato ha presentato una crisi epilettica, nell’ambito di un eccessivo consumo di alcool, che viene considerato un problema isolato risolto senza conseguenze.” (doc. AI 26-2)
Sulla base dei citati attestati medici l’UAI ha assegnato al ricorrente una rendita intera dal 1.11.2005 al 30.04.2006.
In sede di osservazioni al progetto di decisione dell’UAI, l’interessato ha prodotto una lettera dell’assicuratore __________ all’assicuratore contro gli infortuni __________ del 2 giugno 2006, da cui emerge che:
“Con la presente confermiamo che la pratica ci vede impegnati in qualità di assicuratori privati per la perdita di guadagno in caso di malattia. Abbiamo corrisposto prestazioni dal 17.2.2004 al 31.8.2004 e dal 30.11.2004 al 6.5.2006, inabilità lavorativa causata da una paresi radiale a dx e una sindrome del tunnel carpale che ha portato all’esaurimento delle prestazioni assicurate.
Il signor RI 1 era inabile in misura del 100% per la diagnosi di sindrome del tunnel carpale dal 27.10.2005 al 6.11.2005 ed una ripresa in misura parziale è stata imposta in base alla valutazione peritale del nostro medico consulente, Dr. med. __________, FMH chirurgia della mano.
Il signor RI 1 ha poi ripreso in misura parziale (50%) a contare dal 6.2.2006.” (doc. AI 35-8)
Il 21 settembre 2007 l’assicuratore ha scritto all’insorgente affermando:
“(….) le confermiamo le differenti diagnosi per periodi di inabilità seguenti:
dal 17.02.2004 al 31.08.2004 diagnosi: disfusione nervo radiale
dal 30.11.2004 al 06.05.2006 diagnosi: paresi radiale dx/polmonite” (doc. AI 41-25)
L’interessato ha anche prodotto il conteggio delle indennità giornaliere versate dall’assicuratore da cui risulta tra l’altro che __________ ha pagato le indennità al 50% dal 1° febbraio 2006 al 5 febbraio 2006, al 100% dal 6 febbraio 2006 al 28 febbraio 2006, al 50% dal 1° marzo 2006 al 31 marzo 2006 e dal 1° aprile 2006 al 6 maggio 2006 (doc. AI 41-27).
Agli atti vi è inoltre un conteggio dell’assicuratore contro gli infortuni, __________, per i giorni indennizzati dal 14.8.2006 al 18.9.2006, che ha affermato come “l’inabilità lavorativa è stata integrata con quella già in corso per malattia e per la quale è stata inoltrata una richiesta di rendita del 50% (mezza rendita) presso l’Assicurazione Invalidità! L’Assicurazione __________ ci ha comunicato d’aver assunto il caso, a valere sulla garanzia malattia perdita di guadagno per la durata massima delle prestazioni che si sono esaurite il 06.05.2006!” (doc. AI 35-11).
L’insorgente ha inoltre prodotto un certificato medico del 22 settembre 2006 del dr. med. __________, il quale ha affermato:
“Ho visto oggi in consultazione il succitato paziente curato dai colleghi del PS il 14.08.2006 dopo che si era ferito sul versante dorso-ulnare della mano destra con un lavandino rotto. Non vi sarebbero state lesioni tendinee riferite.
Il problema principale sono i persistenti dolori e lipoestesia del dorso della mano, che rimane comunque gonfia e a volte discromatica. Il paziente non avrebbe notato ipertricosi o sudazione.
All’esame clinico la ferita è ben rimarginata ma effettivamente vi è un gonfiore persistente associato ad una discromia. Il testing dei tendini lascia sospettare una lesione dell’estensore proprio del D5 mentre gli estensori comuni sono attivabili. Vi è una ipoestesia sul ramo sensitivo dorsale del n. ulnare, compatibile con una lesione completa.
In questo contesto, visto anche gli antecedenti del paziente, non mi sembra indicato a distanza dall’infortunio fare una revisione della ferita in quanto il deficit funzionale legato alla lesione tendinea è il minimo, sia perché vi sono ora poche possibilità di poter risuturare il ramo dorsale del n. ulnare. L’ipoestesia è da considerare permanente.
Comunque vi è il sospetto che il paziente stia sviluppando una causalgia (CRPS tipo 2) in quanto vi sono segni clinici che ricordano da vicino quelli dell’algodistrofia. Abbiamo quindi cominciato una terapia di desensibilizzazione. Qualora i segni divenissero più specifici consiglio l’esecuzione di una scintigrafia.
Il paziente desidera riprendere l’attività lavorativa al 50% e non vedo controindicazioni a questa sua richiesta.” (doc. M)
Il 13 dicembre 2006, lo stesso dr. med. __________, ha affermato:
“(…)
ho visto oggi in consultazione il tuo succitato paziente.
L’evoluzione, malgrado l’ergoterapia, è lenta e non ancora brillante. Sarebbero apparsi nuovamente i dolori dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005, l’edema è persistente, sempre associato alla discromia ed alla persistente anestesia sul ramo sensitivo dorsale del n. ulnare della mano destra.
Progressivamente il paziente ha sviluppato una deviazione radiale della mano ed il test muscolare odierno penso che oltre alle lesioni già descritte è oggi evidente anche una lesione dell’estensore ulnare del carpo. In assenza di estensione ulnare del carpo i muscoli radiali deviano progressivamente la mano verso radiale. I segni di CRPS tipo II sono sempre presenti e la sintomatologia dolorosa è poco controllata dagli AINS.
Ho proposto al paziente un consulto con il dr. __________, della __________, ma il paziente per il momento non desidera questa opportunità. Egli porta sempre un’ortesi in pelle per sostenere il polso salvo quando lavora in qualità di cuoco.
Allo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare la capacità lavorativa del paziente. Da un punto di vista chirurgico, una volta risolta la CRPS e vista la deviazione radiale progressiva, è proponibile eventualmente un transfert tendineo per rimpiazzare la funzione dell’estensore ulnare del carpo persa. Effettuare questo intervento ora, con una fase infiammatoria florida, mi sembra temerario e a mio avviso destinato al fallimento.” (doc. N)
Il 28 settembre 2007 il dr. med. __________ ha scritto al rappresentante del ricorrente rilevando:
“Le confermo che il 04.09.2007 ho esaminato il succitato paziente che continua a lamentare dolori costanti e diffusi alla mano destra.
Clinicamente la chiusura del pugno è incompleta con tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane. La forza di presa è di 20 kg, controlaterale 66 kg, e si è riesacerbata l’epicondilopatia radiale già descritta nell’ottobre 2005.
L’AI avrebbe valutato al 20% l’invalidità globale. A mio avviso si renderebbe necessario una valutazione della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (Belastungstest), per meglio oggettivare il disturbo permanente residuo e la reale incapacità professionale definitiva.” (doc. AI 35-15).
Il 18 ottobre 2007 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
“(…)
In questa fase vengono trasmessi documenti già presi in considerazione all’occasione della perizia SAM come anche un rapporto del Dr __________ del 28.09.2007 mandato al legale dell’A. Avv. RA 1.
(…)
Nella sua lettera del 28.09.2007 all’Avv. RA 1, il Dr __________ conferma di avere, in data 04.09.2007, esaminato l’A che continua a lamentare dolori costanti e diffusi alla mano destra.
Lo specialista descrive, dal punto di vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte all’occasione della valutazione SAM di aprile 2007.
Non è dunque giustificato, dal punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora riconosciuto.” (doc. AI 37-1)
Da rilevare che nell’incarto AI è presente la documentazione dell’assicuratore malattie__________ fino al 1° febbraio 2006, i cui referti medici sono stati presi in considerazione dai periti del SAM (doc. AI 24-2).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, sulla base dei 3 consulti (psichiatrico, reumatologico e neurologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurato è abile al lavoro all’80% nella sua attività di cuoco e nelle professioni in cui non debba sempre costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi superiori ai 10-20 kg.
Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica del ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di moderato CRPS II (Sudeck) all’arto superiore destro con/su pregresso intervento per sindrome del tunnel carpale (29.12.2005), pregressa frattura della base del quinto metacarpale della mano destra (29.11.2005), curata conservativamente, pregressa radioscopia del polso destro (29.12.2005), epicondilite radiale a destra e pregressa ferita lacerocontusa alla mano destra (14.08.2006), suturata.
I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 24-4) ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 3, 6, 10, 17 e 26 aprile 2007 (doc. AI 24-1).
L’insorgente in sede di ricorso non contesta le conclusioni del consulto psichiatrico, ma con la produzione di un ulteriore certificato medico del dr. med. __________, FMH chirurgia generale, specialista chirurgia della mano, contesta implicitamente le risultanze dei consulti reumatologici e neurologici, facendo valere in sostanza che i periti non avrebbero valutato correttamente il suo stato di salute, non prendendo in considerazione la possibilità di effettuare la valutazione della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (“Belastungstest”). Egli ritiene inoltre che la motivazione dell’UAI, che ha invocato motivi di celerità e semplicità, per non acquisire il mezzo di prova richiesto urterebbe con le più elementari regole della buona fede procedurale e con l’art. 61 cpv. 1 let. c LPGA.
Questo Tribunale, pur non condividendo le motivazioni fatte valere dall’UAI in sede di risposta a fondamento del rifiuto dell’assunzione della prova richiesta, ossia la speditezza e la celerità della procedura, che non deve andare a scapito di una corretta valutazione dello stato valetudinario dell’assicurato, per i motivi che seguono ritiene comunque superfluo procedere ad una valutazione della capacità lavorativa in fisioterapia.
Il ricorrente ha trasmesso tre certificati medici del dr. med. __________, di cui due, quello del 22 settembre 2006 e quello del 13 dicembre 2006, sono anteriori all’allestimento della perizia. Il certificato del 13 dicembre 2006 è del resto stato citato sia nel referto peritale (doc. AI 24-4) che dal dr. med. __________, incaricato di allestire il consulto reumatologico (doc. AI 24-37).
Nel primo certificato medico del 22 settembre 2006 il dr. med. __________ dopo aver descritto l’infortunio accaduto al suo paziente il 14 agosto 2006 (ferita sul dorso-ulnare della mano destra con un lavandino rotto, senza lesioni tendinee riferite), ha diagnosticato una lesione dell’estensore proprio del D5 ed una ipoestesia permanente. Egli ha inoltre evidenziato come l’interessato starebbe sviluppando una causalgia, ossia CRPS tipo 2 ed ha iniziato una terapia di desensibilizzazione. Lo specialista ha concluso rilevando di non vedere controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa al 50% (doc. M).
Nel secondo certificato medico, ossia quello del 13 dicembre 2006, valutato dai periti del SAM, viene riportata l’apparizione di dolori dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005, la persistenza dell’edema, sempre associato alla discromia ed alla persitente anestesia del ramo sensitivo dorsale del n. ulnare della mano destra. Egli rileva inoltre lo sviluppo di una deviazione radiale della mano e una lesione dell’estensore ulnare del carpo. La diagnosi di CRPS II è confermata, così come l’incapacità lavorativa al 50% (doc. N).
Entrambi i certificati medici non sono comunque d’aiuto al ricorrente, giacché riportano diagnosi prese in considerazione dai periti del SAM o dai medici SMR e si limitano ad indicare una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessato. Il secondo certificato medico è inoltre stato valutato ed integrato nel referto peritale.
L’ultimo certificato medico del 28 settembre 2007 è invece stato esaminato dal dr. med. __________, medico SMR, il quale ha evidenziato come lo specialista descrive dal punto di vista clinico delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13 dicembre 2006 e esposte nella valutazione del SAM. Il medico SMR non ha ritenuto giustificato un aumento del grado d’incapacità lavorativa riconosciuto sulla sola base di questa nuova attestazione (doc. AI 37-1).
Questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide le conclusioni del medico SMR.
Con il certificato del 28 settembre 2007 il dr. med. __________ ha affermato che la chiusura del pugno è incompleta e vi è una tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane; inoltre la forza di presa è di 20 kg, controlaterale 66 kg e si è riesacerbata l’epicondilopatia radiale già descritta nell’ottobre 2005.
La riesacerbazione dell’epicondilopatia era già stata evidenziata con il certificato del 13 dicembre 2006 (“sarebbero apparsi nuovamente i dolori dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005”) ed era già stata presa in considerazione dai periti, i quali hanno anche ritenuto la difficoltà di presa per pesi superiori ai 20 kg. Infatti nella loro valutazione della capacità lavorativa all’80% hanno evidenziato che l’interessato può svolgere le attività in cui “non debba sempre costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi superiori ai 10-20 kg.” (doc. AI 24.14).
Anche il fatto che clinicamente la chiusura del pugno è incompleta con tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane non è una novità. Sia il dr. med. __________ che il dr. med __________, nei loro consulti, hanno preso in considerazione questa difficoltà.
Il Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha infatti evidenziato come “Il problema più grosso si è verificato nell’agosto 2006 quando il paziente si è procurato un’importante lesione da taglio al dorso della mano destra. Descrive ora un’insensibilità rispettivamente una diminuzione della sensibilità alle dita III-V.” e, dopo aver descritto gli esami effettuati ha concluso affermando che “si tratta comunque di un danno neurogeno che non causa deficit motori né limitazioni maggiori nell’utilizzo della mano destra almeno per le usuali attività ma anche per il lavoro di cuoco dell’A.” Egli ha pure evidenziato come “il paziente però lamenta soggettivamente l’impossibilità di utilizzare la mano destra e ciò è difficilmente spiegabile con un problema neurogeno. In effetti é in grado di eseguire praticamente tutti i movimenti con le dita e con il carpo a destra pur avendo soggettivamente l’impressione che questi siano limitati mentre all’esame oggettivo non trovo un’atrofia muscolare, un disturbo del trofismo cutaneo (la sudorazione è perfettamente normale) e tutto sommato la forza muscolare è almeno a tratti molto soddisfacente mentre all’esame elettromiografico non vi sono segni di denervazione nel territorio del nervo ulnare. Non trovo dunque reperti oggettivi in favore di un danno neurogeno che spieghi le difficoltà motorie alla mano destra lamentate dal paziente.”
Anche il dr. med. __________ ha evidenziato come vi sia un’”importante iposensibilità dal dito II al V della mano dx con, a suo dire, una netta diminuzione della forza e difficoltà ad eseguire lavori di precisione e pesanti.” Lo specialista ha pure evidenziato come “all’esame clinico inoltre importante debolezza con in pratica impossibilità di eseguire il pugno e di fare molti movimenti.” ed ha aggiunto che “questo contrasta però in modo evidente con quanto egli fa non richiesto.” (doc. AI 24-39).
Le patologie evidenziate dal dr. med. __________, come rilevato dal medico SMR, dr. med. __________, sono pertanto già state prese in considerazione sia dal dr. med. __________, sia dal dr. med. __________, sia dai periti del SAM.
Certo, come evidenzia il ricorrente in sede di ricorso, il dr. med. __________ è uno specialista nella chirurgia della mano. Tuttavia, non va dimenticato che i medici che hanno visitato il ricorrente sono specialisti in neurologia (dr. med. __________), rispettivamente in reumatologia (dr. med. __________), hanno potuto esaminare approfonditamente tutte le patologie lamentate dall’insorgente e, malgrado avessero a disposizione perlomeno il certificato medico del 13 dicembre 2006 del dr. med. __________, non hanno ritenuto necessario consigliare un approfondimento peritale ad opera di uno specialista in chirurgia della mano.
Le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________, complete, approfondite e scevre da contraddizioni, non necessitano pertanto di ulteriori approfondimenti specialistici.
Inoltre non va dimenticato che il nuovo certificato medico non indica un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia del 18 maggio 2007, con la quale del resto il dr. med. __________ non si confronta, non ha aggiunto alcun elemento medico oggettivo che modifichi la precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente e non si è espresso circa la presenza di un’incapacità lavorativa.
Come visto, anche il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova attestazione, ha evidenziato come “lo specialista descrive, dal punto di vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte all’occasione della valutazione SAM di aprile 2007.” ed ha evidenziato come “non è dunque giustificato, dal punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora riconosciuto.” (doc. AI 37-1).
Non vi è pertanto agli atti una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli aspetti reumatologici e neurologici.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM e della successiva presa di posizione del dr. med. __________, medico SMR, il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti ed è giunto alla conclusione, logica e priva di contraddizioni, che neppure il nuovo certificato medico del dr. med. __________ è atto a modificare la precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente.
Va ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR intervenuti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa dell’80% nell’abituale attività di cuoco (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007 dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è stato ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente).
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti e dei medici SMR, è da ritenere dimostrato che l’interessato è abile al lavoro all’80% nella precedente attività.
In queste condizioni non risulta necessario procedere con l’allestimento di una valutazione della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (“Belastungstest”) per meglio oggettivare il disturbo permanente residuo e la reale capacità lavorativa del ricorrente, come richiesto dall’insorgente, così come all’assunzione di ulteriori prove (ad esempio l’audizione del dr. med. __________ o il richiamo di incarti da medici o assicuratori).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Con la decisione impugnata l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita fino al 30 aprile 2006, ossia dopo 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute che sarebbe intervenuto nel febbraio 2006.
Dagli atti, e meglio dalla perizia del 18 maggio 2007 del SAM, emerge in maniera incontrovertibile che al momento della valutazione specialistica, ossia nel mese di aprile 2007, l’interessato era capace al lavoro all’80% e che la sua situazione valetudinaria è migliorata (doc. AI 24-1).
Per quanto concerne il periodo precedente, i periti hanno affermato che “la sopraccitata capacità lavorativa all’80% è sicuramente presente dal febbraio 2006 ca. e continua.” e “questa capacità lavorativa è sicuramente presente dal febbraio 2006 ca. e continua.” (doc. AI 24-14, sottolineatura del redattore).
Da parte sua il medico SMR, dr.ssa __________, ha indicato nella sua valutazione “20% da febbraio 2006 (presenza durante il giorno ma con rendimento ridotto)” (doc. AI 26-2).
La valutazione, come emerge anche dalla risposta di causa, si fonda anche sulle emergenze dell’incarto dell’assicuratore contro le malattie, ossia la __________, e dell’assicuratore contro gli infortuni, ossia __________. L’UAI ha affermato che “Dalle valutazioni effettuate per conto della Cassa malati è emerso che l’assicurato è stato ritenuto inabile nella misura del 50% dal 17 febbraio 2004 al 31 agosto 2004, nella misura del 50% dal 30 novembre 2004 al 26 ottobre 2004 (recte: 2005), nella misura del 100% dal 27 ottobre 2005 al 6 novembre 2005, nella misura del 50% dal 7 novembre 2005 al 27 novembre 2005 e nella misura del 100% dal 28 novembre 2005 al 31 gennaio 2006 (cfr. incarto Cassa malati __________)” (cfr. pag. 2 della risposta di causa, doc. IV) e che “Dal canto suo, l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’assicurato inabile nella misura del 100% dal 28 novembre 2005 al 29 dicembre 2005 per la frattura subita al metacarpo della mano destra (cfr. incarto assicuratore infortuni __________)”. I periti avevano per contro evidenziato periodi diversi prima del febbraio 2006: “Nel passato l’A. ha presentato un’incapacità lavorativa totale di ca. due mesi nel periodo agosto-settembre 2003 per la paresi del nervo radiale a destra. Nel novembre 2004 vi è stata una breve incapacità lavorativa a causa di una polmonite, sicuramente non superiore ad un mese. Nel periodo novembre 2005 – febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura della mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale. Nel settembre 2006 vi è stata una brevissima incapacità lavorativa di alcuni giorni a causa della sospetta crisi epilettica.” (doc. 24-14).
Dalle tavole processuali emerge tuttavia che l’UAI, dopo aver richiamato l’incarto del ricorrente dalla __________ in data 25 gennaio 2006, la quale lo ha trasmesso il 1° febbraio 2006 (doc. Cassa malati 1-1), non ha più ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti circa l’incapacità lavorativa dell’interessato, neppure dopo la produzione, in sede di osservazioni al progetto di decisione, di scritti della __________ da cui era emerso che l’insorgente aveva beneficiato di ulteriori indennità fino al 6 maggio 2006 (con un periodo al 100% dal 6 febbraio al 28 febbraio 2006, doc. I), quando l’erogazione delle prestazioni è terminato per l’esaurimento del diritto (cfr. anche doc. L).
Certo, come rileva l’UAI, ogni assicuratore può effettuare accertamenti in maniera autonoma e non si può escludere che vi siano valutazioni differenti. Tuttavia l’amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato, avrebbe dovuto esaminare approfonditamente gli scritti trasmessi in sede di osservazioni al progetto di decisione e avrebbe dovuto interpellare l’assicuratore contro le malattie per conoscere i motivi dell’erogazione delle prestazioni fino al maggio 2006. Tanto più che anche l’assicuratore contro gli infortuni, in seguito all’infortunio occorso all’insorgente il 14 agosto 2006, ha versato una prestazione al 50% fino al 18 settembre 2006 affermando che “l’inabilità lavorativa è stata integrata con quella già in corso per malattia e per la quale è stata inoltrata richiesta di rendita del 50% (mezza rendita) presso l’Assicurazione Invalidità! L’assicuratore __________ ci ha comunicato d’aver assunto il caso, a valere sulla garanzia malattia perdita di guadagno, per la durata massima delle prestazioni che si sono esaurite il 06.05.2006.” (doc. L).
Inoltre i periti del SAM, che hanno visitato il ricorrente nel corso del mese di aprile 2007, ossia quasi un anno dopo la cessazione del versamento delle prestazioni da parte dell’assicuratore contro le malattie, hanno affermato che “nel periodo novembre 2005-febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura alla mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale” (sottolineatura del redattore) e successivamente hanno indicato che la capacità lavorativa all’80% è “sicuramente presente dal febbraio 2006 ca.”. (doc. 24-14, sottolineatura del redattore).
In queste condizioni il Tribunale non può stabilire con la necessaria tranquillità il mese esatto in cui vi è stato il miglioramento della stato di salute, ritenuto comunque che ciò è avvenuto al più tardi nel corso del mese di aprile 2007.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’UAI affinché, dopo aver richiamato l’intero incarto assicurativo dalla __________ e dall’assicuratore __________, interpelli nuovamente i periti e, ritenuto che al più tardi nel mese di aprile 2007, quando è stato visitato dagli specialisti del SAM, l’interessato era capace al lavoro all’80%, stabilisca con precisione quando vi è stato il miglioramento e statuisca nuovamente sul diritto alla rendita, tenuto conto dell’art. 88a cpv. 1 OAI.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.— in misura di fr. 100.— a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.— a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’incarto è rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.
2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti