Raccomandata

Incarto n. 32.2008.131

FS/sc

Lugano 7 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2008 di

RI 1

contro

la decisione del 17 giugno 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1956, da ultimo attivo quale revisore di cisterne presso la ditta __________ (doc. AI 10/7), nel mese di giugno 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto dal 2002 da “(…) dolori lombosacrali – depressione (…)” (doc. AI 1/1-8).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un esame medico a cura del dr. __________ e della dr.ssa __________, entrambi medici del Servizio Medico Regionale (SMR), con decisione 17 giugno 2008 (doc. AI 27/1-2), preavvisata l’8 maggio 2008 (doc. AI 26/1-2), l’Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita essendo l’assicurato sempre stato abile al lavoro nella misura completa nella sua professione abituale di revisore di cisterne.

1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – segnalata l’insorgenza di problemi di natura cardiocircolatoria e contestata la suddetta valutazione medica (l’Ufficio AI non avrebbe considerato debitamente le mansioni che competono ad un addetto alla revisione di cisterne e la circostanza che trattandosi di azienda famigliare ciò gli consentiva l’esonero dalle mansioni più pesanti e difficoltose per il rachide) – ha chiesto una nuova valutazione medica pluridisciplinare per chiarire le effettive limitazioni funzionali e la capacità lavorativa.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato come il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione in merito alla documentazione medica sottopostagli e prodotta con il ricorso: “(…) “l’attuale documentazione presentata non contiene elementi che possano mettere in forse la valutazione attuata in ambito SMR il 14.4.2008. In data 28.5.2008 l’assicurato ha presentato una problematica cardiaca acuta, l’assicurato è quindi da ritenersi inabile al 100% dal 28.5.2008. L’evoluzio-ne finora è stata priva di complicazioni. Non sono stati riscontrati danni di rilevo a levello del muscolo cardiaco, il cuore mantiene un’ottima funzionalità. In assenza di future complicazioni è d’aspettarsi che l’assicurato ricuperi in pratica una capacità lavorativa nuovamente normale a distanza di ca. 3 mesi, una IL di lunga durata è poco probabile.” (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 3 marzo 2008, la dr.ssa __________, medico SMR – rilevato che “(…) nessuno dei medici interpellati sembra essere al corrente circa lo stato di salute. Documentazione medica insufficiente. Situazione economica e sociale critica. (…)” –, ha concluso per la necessità di una “(…) visita reumatologica smr (Dr. __________) e visita psichiatrica smr (Dr.ssa __________ o Dr.ssa __________) per determinare stato di salute, limiti funzionali e CL dal 2002 ad oggi. (…)” (doc. AI 23/1).

Il dr. __________, specialista medicina interna/reumatologo, e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria, entrambi medici SMR, nel rapporto medico 14 aprile 2008 (doc. AI 25/1-5) – posta la diagnosi principale di “(…) sindrome lombospondilogena cronica su probabili alterazioni degenerative lombosacrali – disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F 60.3) – problemi correlati alla disoccupazione (ICD 10 Z 56.0) (…)”, rilevati i seguenti limiti funzionali: “(…) può sollevare abitualmente fino a 20 kg – può sollevare saltuariamente fino a 25 kg – deve limitare i movimenti ripetitivi di flessione ed estensione della schiena – deve limitare il salire e scendere le scale – ridotta capacità di tollerare il confronto e di gestire situazioni conflittuali (…)” e attestata una capacità lavorativa del 100% come revisore di cisterne e in tutte le attività che rispettino i suddetti limiti –, hanno espresso la seguente valutazione:

" (...)

Trattasi di un assicurato di 50 anni in possesso di una formazione come revisore di cisterne, lavoro che dal 1976 eseguiva nella ditta di proprietà della famiglia di cui lui era anche socio. L'A è stato licenziato a partire dall'aprile 2004 a seguito del suo comportamento che aveva portato ad una situazione di grande tensione. L'A ha sviluppato una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva ai problemi familiari e lavorativi per la quale era stato dichiarato inabile a partire dal 18.07.2003. L'A è stato sottoposto ad una valutazione dal Dr med __________, medico fiduciario della __________ il 22.09.2003 il quale aveva evidenziato una situazione di stress in ambito lavorativo per problemi di eredità e proprietà mentre non aveva rilevato una chiara sintomatologia depressiva o di altre malattie psichiatriche, ritenendolo quindi abile nella sua attività in maniera completa ma giudicando impensabile un rientro sul posto di lavoro abituale. La perdita del lavoro, la separazione dalla moglie e la situazione economica molto precaria hanno determinato un'accentuazione dei tratti di personalità preesistenti, in particolare dell'impulsività che lo hanno portato ad avere problemi con la giustizia tanto da essere denunciato per truffa e incarcerato per 8 giorni oltre che ad essere denunciato per minacce.

Il quadro psicopatologico ha presentato un miglioramento a seguito del supporto economico dell'assistenza e alla risoluzione di alcune faccende personali (ottenimento del divorzio, nuovo matrimonio) ma non si è assistito ad una sua completa remissione per il persistere di fattori socio economici importanti (perdita del ruolo lavorativo, problemi non ancora risolti con la giustizia, debito di quasi 400.000 franchi).

L'anamnesi, il decorso clinico e la visita odierna orientano sulla presenza di un disturbo di personalità di tipo impulsivo, amplificato nella sua manifestazione dai problemi socioeconomici descritti. Il disturbo di personalità risulta essere presente sin dalla prima età adulta e non ha compromesso il funzionamento sociale e lavorativo. Dal punto di vista medico presenta ottime condizioni generali. Viene riferita una lombalgia cronica e ricorrente sempre di modesta entità e con risoluzione spontanea fin dall'età di 30 anni. La sintomatologia non risulta evolutiva nel tempo. L'unica indagine diagnostica solo riferita è una radiografia standard del rachide lombosacrale eseguita circa 5 anni fa, senza riscontri patologici. La mobilità complessiva dell'assicurato risulta ben conservata. Non ci sono limitazioni nei movimenti complessi. Non ci sono limitazioni nella posizioni statiche. Si sono identificati i seguenti limiti funzionali: può sollevare abitualmente fino a 20 kg e saltuariamente fino a 25 kg. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione ed estensione della schiena. Deve limitare il salire e scendere le scale. A livello psicologico-mentale presenta una ridotta capacità di tollerare il confronto e di gestire situazioni conflittuali, pertanto non deve essere esposto ad eccessive sollecitazioni sul piano relazionale. L'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in attività lucrativa come revisore di cisterne. Capacità lavorativa del 100% in tutte le attività lucrative che rispettano i limiti indicati. La patologia lombare risulta stabile e non evolutiva nel tempo. L'assicurato non necessita di ausili ortopedici.

Non sono proponibili terapie mediche o chirurgiche atte al miglioramento della capacità funzionale." (doc. AI 25/5)

L’Ufficio AI – viste le risultanze del rapporto medico 14 aprile 2008 (doc. AI 14/1-5) –, con decisione 17 giugno 2008 (doc. AI 27/1-2), preavvisata l’8 maggio 2008 (doc. AI 26/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e la dr.ssa __________, medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 100% nella sua professione di revisore di cisterne e in tutte le attività rispettose dei limiti funzionali posti.

Questa valutazione non è stata validamente contestata dal-l’assicurato che si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che la professione esercitata non sarebbe idonea alla sua situazione valetudinaria, senza tuttavia produrre certificati medici specialistici sulla base dei quali si dovrebbe concludere che la valutazione del SMR sia errata.

In particolare, riguardo alla documentazione medica prodotta con il ricorso, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 11 luglio 2008, si è così espresso:

" (...)

Rapporto __________ del 4.6.2008:

l’assicurato ha presentato il 28.5.2008 un evento cardiaco acuto (infarto acuto con rialzo del tratto ST = STEMI) che ha reso necessario la posa di 2 stent. Il decorso è stato favorevole. Prevista nuova coronografia a distanza di 1 mese.

L’assicurato è pure stato inserito in un protocollo nel quale viene confrontato il Plavix con un nuovo prodotto antiaggregante, si tratta qui d’uno studio che non influisce minimamente sullo stato generale dell’assicurato e sulla futura capacità lavorativa.

Pure allegato un referto TAC della colonna lombosacrale del 1994

  • presenza unicamente d’una protrusione discale, assenza di ernie discali

Esame neurologico del 29.3.2001, dr. __________: presenza unicamente di epicondilite, assenza di patologia neurologica.

Valutazione:

l’attuale documentazione presentata non contiene elementi che possano mettere in forse la valutazione attuata in ambito SMR il 14.4.2008.

In data 28.5.2008 l’assicurato ha presentato una problematica cardiaca acuta, l’assicurato è quindi da ritenersi inabile al 100% dal 28.5.2008.

L’evoluzione finora è stata priva di complicazioni. Non sono stati riscontrati danni di rilievo a livello del muscolo cardiaco, il cuore mantiene un’ottima funzionalità.

In assenza di future complicazioni è d’aspettarsi che l’assicurato ricuperi in pratica una capacità lavorativa nuovamente normale a distanza di ca. 3 mesi, una IL di lunga durata è poco probabile.

(…)." (IV/1)

Quanto alla capacità lavorativa, quale revisore di cisterne, prima dell’insorgenza della problematica cardiaca, il TCA rileva che la cassa malati __________, con decisione 31 ottobre 2003 cresciuta incontestata in giudicato (doc. 1/7-8 dell’incar-to cassa malati), aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad indennità, per un periodo di 3 mesi fino al 31 gennaio 2004, per ricercare un’attività confacente alla sua attuale situazione evidenziando, in particolare, che “(…) fatto riferimento al rapporto di data 22 settembre 2003 redatto dal medico fiduciario della scrivente e meglio il Dr. med. __________ di __________, le comunichiamo che la riteniamo abile al lavoro nella misura del 100% nella sua professione ma in un altro ambiente di lavoro. In proposito il citato specialista si è così espresso: “L’assicurato sarebbe abile al 100% da subito come revisore di cisterne con diploma federale in una ditta che non ha la struttura della ditta attuale: ritornare sull’attuale posto di lavoro attuale con i fratelli è impensabile”. (…)” (doc. 1/7 dell’in-carto cassa malati).

Per quanto riguarda la problematica cardiaca questo Tribunale non ha poi nessun motivo per scostarsi dalle valutazioni del dr. __________ il quale – ritenuta l’evoluzione priva di complicazioni, l’assenza di danni di rilievo a livello del muscolo cardiaco e l’ottima funzionalità mantenuta dal cuore – ha concluso che “(…) in assenza di future complicazioni è d’aspettarsi che l’assicurato ricuperi in pratica una capacità lavorativa nuovamente normale a distanza di ca. 3 mesi, una IL di lunga durata è poco probabile. (…)” (IV/1).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.8. Appurata una capacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale e in un’occupazione rispettosa delle limitazioni funzionali poste, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurato non presenta un danno alla salute invalidante con conseguente diniego di prestazioni.

Pertanto – ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario esperire l’auspicata perizia pluridisciplinare, la pronunzia impugnata merita conferma.

Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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