Raccomandata
Incarto n. 32.2008.127
FS/sc
Lugano 2 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 26 maggio 2008 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RA 1, classe __________, titolare dell’omonimo Studio legale e notarile (doc. AI 5/9), nel mese di aprile 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) depressione dal 2003 (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia psichiatrica a cura della Dr.ssa __________ (doc. AI 28/1-11) e un’inchiesta da parte dell’Ispettorato AI (doc. AI 41/1-3) – con decisioni 26 maggio 2008 (doc. AI 54/1-2, 55/1-2 e 56/1-2), preavvisate con progetto 14 marzo 2008 (doc. AI 44/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-to il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile 2005 al 31 gennaio 2007, ad una rendita intera dal 1. febbraio 2007 al 30 settembre 2007 e a una mezza rendita dal 1. ottobre 2007.
1.3. Contro le decisioni con le quali gli è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. aprile 2005 al 31 gennaio 2007 e dal 1. ottobre 2007 (doc. AI 54/1-2 e 56/1-2) l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e riservata la facoltà di esprimersi sul metodo di graduazione dell’invalidità e sulle risultanze dell’indagine economica – ha postulato il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2005 al 31 gennaio 2007 e dal 1. ottobre 2007.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che “(…) lo scrivente Ufficio ha provveduto a sottoporre il certificato medico 04 giugno 2008 del Dr. __________ (doc. C) per la consueta valutazione al SMR, il quale, prendendo posizione in merito alle critiche sollevate dal curante nei confronti della perizia psichiatrica predisposta dall’amministrazione – e a cui la decisione impugnata rimanda –, ha sostanzialmente ritenuto pertinenti dette constatazioni (vedi annotazione del medico di data 04 agosto 2008 allegate). Orbene, considerato come secondo la psichiatra __________ la citata “perizia non appare compiutamente motivata e quindi vi è la necessità di ulteriori accertamenti a livello psichiatrico”, si propone a codesto lodevole Tribunale di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI al fine di espletare le necessarie valutazioni mediche. (…)” (IV)
1.5. Con scritto 19 agosto 2008 l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) l’assicurato, di principio non si oppone al rinvio a condizione però che l’amministrazione garantisca la rendita del 50% in caso di una eventuale “reformatio in pejus”. Infatti, il ricorrente deve essere posto nella medesima condizione in cui si troverebbe se egli avesse continuato la procedura giudiziaria e a seguito della perizia giudiziaria dovesse emergere l’eventualità di una “reformatio in pejus”. In questa evenienza il TCA, in applicazione dell’art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA, darebbe la possibilità al ricorrente di ritirare il gravame. Nel caso in cui l’Ufficio AI non fosse d’accordo di concedere questa garanzia, allora RI 1 si oppone alla proposta formulata e postula l’erezione di una perizia giudiziale. (…)” (VI).
1.6. Con scritto 1. settembre 2008 l’Ufficio AI ha osservato che “(…) senza omettere di evidenziare come la richiesta del ricorrente (garanzia di una rendita del 50% indipendentemente dall’esito delle nuove valutazioni mediche) è – se non altro – sintomatica, si rammenta che, anche non fissando la citata condizione, nel caso di retrocessione degli atti l’interessato potrà sempre presentare delle osservazioni a seguito del nuovo progetto di decisione che conseguentemente l’ammini-strazione provvederà ad emettere, rispettivamente, in caso di disaccordo, potrà impugnare la decisione che ne seguirà. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto di dover nuovamente proporre a codesto lodevole Tribunale di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI al fine di espletare le necessarie valutazioni mediche. (…)” (VIII).
1.7. Con lettera 16 settembre 2006 l’avv. RA 1 ha confermato le richieste espresse nello scritto 19 agosto 2008 e, in particolare, ha sostenuto che “(…) il fatto di prediligere il rinvio all’amministrazione per non porre a carico dello Stato costi che incombono agli assicuratori sociali non può creare una disparità di trattamento a carico degli assicurati, che sono trattati differentemente in caso di “reformatio in pejus” a dipendenza se l’accertamento istruttorio è fatto dall’amministra-zione (a seguito di rinvio) oppure dal Tribunale stesso. (…)” (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso concreto il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 26 febbraio 2007 (doc. AI 21/1-3), ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) indicata perizia psichiatrica dr. __________ per determinare i limiti funzionali attuali.” (doc. AI 21/2).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura della dr.ssa __________ (doc. AI 22/1-2).
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 27 luglio 2007 (doc. AI 28/1-11), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) episodio depressivo di media gravità dal 2006 in disturbo bipolare tipo II (ICD-10 F31.80) esistente presumibilmente dall’età di 20 anni – disturbo Borderline di personalità (ICD-10 F60-31) dall’età di 20 anni con aspetti dissociativi dalla morte del padre nel 2000 – disturbo d’ansia generalizzato (ICD-10 F41.1) dall’età di 20 anni – sindrome dipendenza da alcool uso continuo modico (ICD-10 F10-25) da anni ma peggiorato nel 2005 (…)” (doc. AI 28/8), ha posto i seguenti periodi e gradi di incapacità lavorativa nella sua attività: 50% dal 14 febbario 2005, 80% dal 1. novembre 2006, 100% dal 29 gennaio 2007 e 50% dal luglio 2007.
Quali provvedimenti, che potrebbero incrementare la capacità lavorativa del 10%, la dr.ssa __________ ha indicato la possibilità di introdurre un neurolettico e la sensibilizzazione a ridurre gli abusi etilici e, riguardo alla possibilità di svolgere altre attività ha osservato che “(…) l’assicurato svolge un’attività indipendente che gli permette orari flessibili e di organizzare il suo lavoro in collaborazione con la segretaria a tempo pieno. La clientela e lo studio già avviato dal 1981 sono tutti fattori che sostengono a rinforzare e continuare sull’attività già presente. (…)” (doc. AI 28/11).
Con decisioni 26 maggio 2008 (doc. AI 54/1-2, 55/1-2 e 56/1-2), preavvisate con progetto 14 marzo 2008 (doc. AI 44/1-3), viste le risultanze del rapporto 5 ottobre 2007 del dr. __________ (doc. AI 33/1-3), medico SMR, e del rapporto 10 marzo 2008 dell’ispettorato AI (doc. AI 41/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile 2005 al 31 gennaio 2007, ad una rendita intera dal 1. febbraio 2007 al 30 settembre 2007 e a una mezza rendita dal 1. ottobre 2007.
2.6. In corso di causa l’Ufficio AI, viste le annotazioni 4 agosto 2008 della dr.ssa __________, medico psichiatra AI, del seguente tenore:
" La Dr.ssa __________ pone nella sua perizia del 27.07.2007 la diagnosi di Episodio Depressivo di media gravità dal 2006 in disturbo bipolare tipo Il (ICD-10 F31.80) esistente presumibilmente dall'età di 20 anni, diagnosi contestata dallo psichiatra curante così come di Disturbo Borderline di personalità (ICD 10 F60.31) dall'età di 20 anni con aspetti dissociativi dalla morte del padre nel 2000. Lo psichiatra curante sostiene che non vi sia concordanza clinica nè per il disturbo Bipolare tipo Il ne' per il disturbo di personalità borderline. Il disturbo bipolare di tipo Il si caratterizza per uno o più Episodi Depressivi Maggiori accompagnati da almeno un episodio ipomaniacale secondo DSM TR IV. Un episodio ipomaniacale è definito come un periodo distinto durante il quale è presente un umore anormalmente e persistentemente elevato, espanso o irritabile che dura ininterrottamente per almeno 4 giorni (criteri A del DSM IV TR). Tale criterio indispensabile per porre diagnosi di episodio ipomaniacale non trova riscontro nella perizia della Dr.ssa med __________ dove la durata dell'ipomania viene stabilita di un giorno alla settimana e fino 2-3 giorni a settimana.
Per quanto riguarda il disturbo di personalità Borderline, le caratteristiche essenziali secondo il DSM IV TR sono "... una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell'autostima e dell'umore e una marcata impulsività che iniziano nella prima età adulta e sono presenti in una varietà di contesti." Anche in questo caso non vengono riportati un numero sufficiente di criteri per porre diagnosi di disturbo di Asse lI. Nella perizia (nell'ambito del capitolo sviluppo della malattia e risultati della terapia) inoltre si parla della presenza di una personalità depressiva che non viene poi più considerata.
Le contestazioni del Dr med __________ attestate nel suo certificato del 04.06.2008 appaiono quindi pertinenti.
Nella perizia non viene descritto un miglioramento clinico che permetta di comprendere la diversa attribuzione di CL del 50% dal momento della perizia rispetto al precedente IL del 80% e 100%. Nella perizia si legge che alla terapia antidepressiva con Efexor già iniziata nel 2005 ed opportunamente aumentata è stato aggiunto un altro antidepressivo a dose terapeutica nei quattro mesi antecedenti alla valutazione; di fronte a questo ulteriore potenziamento, non viene segnalata una significativa modificazione del quadro psicopatologico tanto che lo stesso psichiatra curante sentito telefonicamente valuta che negli ultimi 3-4 mesi vi sia stato un leggero miglioramento.
A mio giudizio quindi la perizia non appare compiutamente motivata e quindi vi è la necessità di ulteriori accertamenti a livello psichiatrico." (doc. IV/bis)
ha proposto al TCA di retrocedere gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, medico psichiatra AI, circa la necessità di ulteriori accertamenti a livello psichiatrico.
La dr.ssa __________ si è infatti chinata sulle diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e ha espresso un parere chiaro e convincente, senza cadere in contraddizioni, in merito alla necessità di ulteriori accertamenti a livello psichiatrico.
Questa valutazione è stata del resto assunta dall’Ufficio AI che ha proposto la retrocessione degli atti.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560. L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 – che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia esperire al più presto i necessari accertamenti medici al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico che le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministra-zione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
Quanto al rischio di una eventuale “reformatio in pejus” per costante giurisprudenza la sola eventualità di un peggioramento della situazione giuridica dell’interessato, dovuta all’annullamento di una precedente pronuncia giudiziale e/o decisione amministrativa e al rinvio degli atti per nuovi accertamenti e resa di una nuova decisione, non costituisce di per sé una reformatio in peius.
La nostra Massima Istanza, nella STF del 10 dicembre 2007 nella causa M. (U 30/07), chiamata a pronunciarsi nel caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, previo espletamento degli accertamenti indicati, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni, ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:
" (…)
2.2 Demgegenüber hat das kantonale Gericht mit in allen Teilen zutreffender Begründung, worauf verwiesen wird (Art. 36a Abs. 3 OG), richtig erkannt, dass in der von ihm angeordneten Rückweisung der Sache zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung praxisgemäss keine reformatio in peius zu erblicken ist. Denn die blosse Möglichkeit einer Schlechterstellung der beschwerdeführenden Partei infolge Aufhebung des angefochtenen Entscheids oder der Verwaltungsverfügung verbunden mit Rückweisung zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung sowie zu neuer Beurteilung der Sache gilt gemäss ständiger Rechtsprechung nicht als reformatio in peius (ARV 1995 Nr. 23 S. 138 E. 3a mit Hinweis auf ZAK 1988 S. 615 E. 2b; Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 668/03 vom 26. März 2004 und I 226/99 vom 15. Mai 2000), es sei denn, die Rückweisung an die Verwaltung habe mit Sicherheit eine Verschlechterung der Rechtsstellung des Beschwerdeführers zur Folge (ARV 1995 Nr. 23 S. 139 E. 3b; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts M 11/05 vom 9. November 2006, E. 1.3). (...)" (STF del 10 dicembre 2007 in re M., U 30/07, consid. 2.2)
In un’altra sentenza del 23 ottobre 2007 nella causa B. (9_C613/2007), il TF, proprio avuto riguardo all’art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA, ha osservato che:
" (…)
3.3.2 Die blosse Möglichkeit einer Schlechterstellung der Beschwerdeführerin infolge Aufhebung des Einspracheentscheides und Rückweisung zu ergänzender Sachverhaltsabklärung sowie neuer Verfügung an die IV-Stelle bedeutet keine reformatio in peius im Sinne von Art. 61 lit. d ATSG. Das Verfahren wird dadurch lediglich in den Zustand vor Erlass des Einspracheentscheides zurückversetzt. Der Ausgang des weiteren Verfahrens ist völlig offen, und die zu erlassende neue Verfügung ist in gleicher Weise anfechtbar, wie es die erste war (ARV 1995 Nr. 23 S. 138 E. 3a mit Hinweisen; Urteil C 259/03 vom 13. Februar 2004 E. 2). Daran ändern entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin die Erwägungen im angefochtenen Entscheid zur Frage der zweifellosen Unrichtigkeit der Verfügung vom 18. August 1999, mit welcher ihr eine ganze Rente ab 1. Mai 1999 zugesprochen wurde, nichts. Ihnen kommt im Sinne der Darlegungen in E. 2.2.2 hievor keine präjudizielle Bedeutung zu. Die Vorinstanz war daher nicht verpflichtet, sie auf die beabsichtigte Verfahrenserledigung aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zum Rückzug der Beschwerde gegen den Einspracheentscheid zu geben.
3.3.3 Nach dem Gesagten ist die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf Stellungnahme zu einer (behaupteten) beabsichtigten Schlechterstellung mit der Möglichkeit des Beschwerderückzugs unbegründet. Ein sofortiger Endentscheid kann somit nicht herbeigeführt werden. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann daher auch aufgrund von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG nicht eingetreten werden.
(...)" (STF del 23 ottobre 2007 in re B., 9C_613/2007 consid. 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3)
Nel caso concreto, ribadita la necessità di ulteriori accertamenti medici specialistici al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico che le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa, non è evidentemente possibile concludere che la nuova decisione che l’amministrazione è chiamata a rendere costituisca con certezza un peggioramento della situazione giuridica del ricorrente.
In merito poi alla censura sollevata dall’avv. RA 1 di disparità di trattamento con coloro per i quali il necessario accertamento istruttorio è fatto dal Tribunale (X), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost.fed. – oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo – quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa vuole regolare, e quelli che – all'opposto – omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).
Ora, nella misura in cui, come nel caso concreto, sono dati i presupposti per un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento, non è possibile parlare di disparità di trattamento già per il fatto che le due situazioni sono diverse.
Si tratta infatti di un giudizio reso da un’autorità giudiziaria e di un provvedimento da rendere in ambito amministrativo.
Inoltre, la giurisprudenza sopraccitata – secondo la quale è possibile un rinvio degli atti allorquando la fattispecie è stata accertata lacunosamente e non è evidente che la decisione che l’amministrazione è chiamata a rendere costituisca con certezza un peggioramento della situazione giuridica – trova applicazione indistintamente ad ogni fattispecie e/o procedura che presenti dette caratteristiche.
2.10. Di conseguenza, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. aprile 2005 al 31 gennaio 2007 e dal 1. ottobre 2007 in avanti.
2.11. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Le decisioni impugnate sono annullate.
§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti