Raccomandata

Incarto n. 32.2008.125

cs

Lugano 2 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 maggio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel 1960, attiva in qualità di aiuto cuoco/casalinga, il 28 agosto 2005, dopo che la prima domanda per l’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione invalidità era stata respinta il 9 gennaio 1996 (doc. AI 11-1), ha inoltrato una nuova richiesta a causa di “mal di schiena e alla gamba destra” (doc. AI 15-5).

B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridiciplinare SAM del 13 giugno 2007 (doc. AI 44-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 23 agosto 2007 (doc. AI 48-1), con decisione del 28 maggio 2008 (doc. A1), preavvisata con progetto del 13 gennaio 2008 (doc. AI 56-2), l’UAI ha respinto la domanda non raggiungendo il grado d’invalidità il 40% (doc. A1).

C. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’interessata, con riferimento al rapporto medico del 20 giugno 2008 del Dr. med. __________, chiede di poter essere messa al beneficio perlomeno di una mezza rendita, poiché soffre di una sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante alla gamba destra, sulla presenza di una piccola ernia discale L4/L5 in sede mediana e paramediana sinistra nonché una riduzione d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC della colonna lombare del 14.11.2007). L’insorgente fa inoltre valere che anche il dr. med. __________, nell’ambito della visita specialistica effettuata per conto dell’assicuratore malattie, l’ha considerata inabile al 50%. La ricorrente sostiene infine di non poter riprendere la propria attività di cuoca e, avendo svolto nel corso degli anni unicamente questa professione, di poter difficilmente trovare un’attività lavorativa a lei confacente.

D. Con risposta dell’8 luglio 2008 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

E. L’8 agosto 2008 la ricorrente ha prodotto un certificato medico del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. VIII/B), mentre il 13 gennaio 2009 ha trasmesso un rapporto del dr. med. __________, medico chirurgo-psicoterapeuta e un referto dell’Ospedale Regionale __________ datato 11 gennaio 2009 (doc. X/ C1 e C2).

F. L’UAI ha preso posizione in merito, ribadendo le sue motivazioni (doc. XII/Bis).

in diritto

In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1.1.2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

  1. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

  1. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (simile all’art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31.12.2007) secondo cui

" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

  1. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

  2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008 nella causa C.L., 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

  1. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

  1. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

  1. Generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).

Al riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2 giugno 2005).

In una sentenza K 98/00 del 7 dicembre 2000, pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il Tribunale federale ha stabilito che non si giustifica l’erogazione di indennità giornaliere per perdita di guadagno causata da malattia, qualora un assicurato soffra di problemi depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di lavoro (mobbing). In tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve immediatamente procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.

Al contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15 luglio 2005, in materia di diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro, ricordato che "le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet 1999, pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes").

  1. Nel caso concreto l’insorgente ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI indicando di soffrire di “mal di schiena e alla gamba destra” (doc. AI 15-5).

Alla luce dei certificati medici prodotti dalla ricorrente e dai curanti, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 12, 13, 14 e 22 marzo 2007 (doc. AI 44-1).

Dal referto, datato 13 giugno 2007 (doc. AI 44), risulta che i periti hanno fatto capo a 4 consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e cardiologica (dr. med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente non specificata di lieve gravità (ICD-10 F33.9), sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4, fibromialgia, sindrome spondilogena cronica con/su incipiente osteocondrosi L3-S1, sindrome cervicospondilo-gena cronica.

Gli specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome dismetabolica con adiposità, BMI 40, diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia mista I, emicrania senz’aura.

Dalla perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta una quota d’angoscia di lieve entità, accompagnata da un moderato appiattimento dell’umore, la quota d’ansia è lieve, le funzioni cognitive sono inalterate, non sono presenti idee di tipo ossessivo né idee di autocolpevolezza o di rimorso, non vi sono turbe dispercettive, le funzioni biologiche sono in parte alterate, con sonno alterato e libido diminuita dopo l’intervento d’isterectomia. Il perito ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente non specificata, di lieve gravità (ICD 10 F-33.9), in reazione alla perdita di ruolo come donna e madre, oltre a quello di lavoratrice e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) quadro clinico insorto progressivamente nell’arco degli anni come conseguenza della tendenza a somatizzare la sofferenza psicologica. Lo sviluppo del decorso clinico del quadro depressivo è inalterato a partire dal 2004. Il trattamento antidepressivo instaurato dal medico curante è stato appropriato inizialmente ma al momento della perizia insufficiente, in quanto emerge ancora una sintomatologia, seppure lieve, depressiva. Lo specialista ha ritenuto l’interessata incapace al lavoro al 20% da luglio 2004, con una prognosi positiva. La diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia algica, dallo stato d’angoscia, oltre al comportamento passivo che l’interessata mette in atto. Pertanto l’interessata è lenta, incostante, imprecisa e presenta una maggiore affaticabilità nell’esecuzione delle mansioni. Lo specialista ha consigliato l’introduzione di un trattamento psicote-rapico e psicofarmacologico.

Per quanto concerne l’aspetto reumatologico i periti hanno evidenziato che l’insorgente soffre di fibromialgia, sindrome lombospondilogena cronica, incipiente osteocondrosi L3-S1 e sindrome cervicospondilogena cronica.

Lo specialista ha in particolare evidenziato che si è in presenza di una fibromialgia primaria. L’interessata lamenta anche i sintomi cardinali di questa affezione: insonnia, stanchezza e un senso di rigidità costante. Non è noto un particolare trauma di ordine psicologico o fisico all’origine della generalizzazione dei dolori. L’assicurata ha una lunga storia di dolori che inizia con problemi all’arto superiore destro nel 1992, poi alla schiena dal 1994 e infine a tutto il corpo attualmente. Nella situazione attuale i problemi locali possono difficilmente essere estrapolati dalla sindrome algica generalizzata. L’assicurata presenta una sindrome lombospondilogena cronica con un’irradiazione non radicolare all’arto inferiore destro. La mobilità della colonna vertebrale non è esaminabile per resistenza attiva. Le indagini radiologiche e neuroradiologiche mostrano incipienti alterazioni degenerative tra L3 e S1 stabili negli anni.

L’assicurata mostra ancora una sindrome cervicospondilogena cronica. L’esame clinico non è realizzabile per resistenza attiva. Le indagini radiologiche convenzionali a disposizione mostrano modiche alterazioni degenerative. Nel complesso si tratta in primo luogo di un disturbo di percezione e elaborazione del dolore che riempie i criteri per la diagnosi di fibromialgia e spiega la discrepanza tra le lamentele soggettive dell’assicurata e le lesioni strutturali lombari relativamente poco importanti, abitualmente asintomatiche o associate a dolori intermittenti e autolimitanti. Dal punto di vista reumatologico, come aiuto cucina, l’assicurata può lavorare a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%.

Rispetto ai documenti a disposizione l’interessata ha sviluppato negli ultimi tempi dolori ubiquitari e riempie i criteri della diagnosi di fibromialgia. La capacità lavorativa è diminuita a causa della fibromialgia che è all’origine di dolori cronici generalizzati, insonnia e stanchezza. La capacità lavorativa è influenzata parzialmente dalla problematica lombare e cervicale. Dal punto di vista reumatologico è possibile effettuare provvedimenti di integrazione, idealmente in un’attività leggera e adatta. Un’attività adatta dovrebbe permettere il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e una certa alternanza delle posizioni al bisogno, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco. L’interessata è in grado di svolgere un’attività mediamente pesante, che comporti saltuariamente anche compiti pesanti come il lavoro di aiuto cuoco a tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%. Come casalinga l’assicurata è inabile al lavoro al massimo nella misura del 10%.

Dal punto di vista cardiologico è stata posta la diagnosi si sindrome dismetabolica con adiposità (BMI 40), diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia I, dolori toracali di probabile origine muscolo-tendinea, che tuttavia non limitano la capacità lavorativa della ricorrente.

Infine, per quanto concerne l’aspetto neurologico, il perito ha evidenziato come da molti anni, in modo più pronunciato dal 2004, l’assicurata lamenta dolori lombari che si estendono verso la gamba destra, inoltre vi sono dolori al cingolo scapolare e a tutta la colonna vertebrale. All’esame neurologico, al di fuori di un lieve deficit di sensibilità lateralmente al piede sinistro, reperto di origine incerta in assenza di altri deficit più netti, non si è potuto evidenziare deficit rilevanti dal punto di vista funzionale. In particolare non vi sono sicuri deficit imputabili ad una lesione radicolare (anche alla gamba destra il riflesso achilleo è ben evocabile e dunque una sindrome radicolare S1 è poco probabile) né vi sono deficit d’altro tipo imputabili a lesioni neurologiche maggiori. In effetti anche la RM lombare dell’aprile 2005 mostra solo minime discopatie senza reperti più importanti determinanti una lesione delle strutture nervose a livello lombare. I dolori sono inoltre molto diffusi, chiaramente riproducibili e provocabili alla pressione locale sulla muscolatura paravertebrale ma anche sulle grosse articolazioni. Si tratta complessivamente di reperti che sono spiegabili con una sindrome fibromialgica mentre non vi sono elementi oggettivi che permettano di diagnosticare una patologia neurologica maggiore. Anamnesticamente vi sono cefalee emicraniche ma anche queste sono relativamente rare, cioè due o tre crisi al mese della durata massima di un giorno. Dunque, al momento attuale, non vi sono elementi dal punto di vista neurologico determinanti un’inabilità lavorativa anche solo parziale. L’assicurata può dunque essere considerata abile al lavoro al 100%.

Alla luce dei quattro consulti specialistici, i periti hanno concluso che l’interessata è da considerare abile al lavoro nella misura dell’80% come aiuto cucina.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno concluso che:

" La patologia reumatologica, caratterizzata soprattutto dalla presenza di una fibromialgia, una sindrome lombospondilogena cronica con incipiente osteocondrosi L5-S1 ed una sindrome cervicospondilogena cronica, concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’A. nella misura del 20% e ciò a causa dei dolori cronici generalizzati, l’insonnia e la stanchezza dovuti alla fibromialgia, mentre la capacità lavorativa non è influenzata, se non parzialmente, dalla problematica lombare e cervicale.

Dal punto di vista psichiatrico si è potuto evidenziare una sindrome depressiva ricorrente non specificata, di lieve entità, ed una sindrome somatoforme da dolore persistente. La patologia psichiatrica riduce pure del 20% la capacità lavorativa dell’A.

Le due patologie, psichiatrica e reumatologica, non devono essere sommate, poiché entrambe prendono in considerazione i dolori cronici, la stanchezza e l’insonnia, pertanto vanno integrate.

Le patologie cardiologica e neurologica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’A.

Lo stato di salute dell’A. dev’essere considerato ridotto a partire dal 3.07.2004 in avanti.

Da allora lo stato di salute non ha mostrato alcun cambiamento a livello clinico, ad eccezione dello sviluppo di una fibromialgia conclamata, quale espressione di una problematica somatoforme.

La prognosi è da considerare buona.

Sono presenti fattori sociali, quali difficoltà finanziarie ed il marito a carico dell’UAI.” (doc. AI 44-26)

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno evidenziato che l’assicurata è abile al lavoro nella misura dell’80% in qualsiasi attività lavorativa più leggera o di pari impegno fisico a quello di aiuto cuoca. Come casalinga l’interessata presenta una capacità lavorativa dell’80%.

Il 23 agosto 2007 è stata esperita l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, di cui si dirà in seguito, mentre il 27 dicembre 2007 la consulente in integrazione ha calcolato un grado d’invalidità del 29% (doc. AI 50-2).

In sede di osservazioni al progetto di decisione l’interessata ha prodotto un certificato del dr. med. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante a livello della gamba di destra sulla presenza di una piccola ernia discale a livello L4/L5 in sede mediana e paramediana sinistra, nonché una riduzione d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC della colonna lombare del 14.11.2007). Lo specialista ha poi evidenziato:

" (…)

Conosco questa sopramenzionata assicurata dal 1996 per dei disturbi a livello della colonna nella zona lombare irradianti a livello della coscia e della gamba soprattutto sul lato destro. Vi è stato ancora di recente nel settembre del 2007 un’esacerbazione dolorosa con dei disturbi prevalentemente sulla gamba destra e al piede di destra. Sono state eseguite quindi delle terapie di tipo medicamentoso in particolar modo con antinfiammatori non sferoidali sotto forma di Artrothec 75mh due volte una pastiglia al giorno, Trama logge quattro volte 25 mg, Co-Dafalgan e Mydocalm. La paziente è stata poi sottoposta anche ad un’infiltrazione peridurale da parte del dr.med. __________. Anche questa infiltrazione non ha portato sostanziali miglioramenti dei disturbi. Si è eseguito da ultimo una valutazione neuroradiologica presso l’ospedale __________ di __________ con TAC della colonna lombare in data 14.11.2007 che ha messo in evidenza una discopatia a livello L4/L5 con comunque la presenza di un’ernia discale prevalentemente sul lato sinistro ed una discopatia anche a livello L5/S1. Il decorso è stato piuttosto cronico. Anche con delle fisioterapie ambulatoriali sostanzialmente non si è riusciti a migliorare la sua sintomatologia dolorosa. La paziente era stata valutata anche in ambito peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________ dr. med. __________ per una patologia simile nell’anno 2005. Egli già segnalava un’incapacità lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina. Un’attività lavorativa di tipo pesante come quella di donna delle pulizie è pure da considerarsi limitata, per quanto riguarda le patologie a livello dell’apparato muscolo-scheletrico almeno nella forma parziale del 50%. La paziente è limitata nel mantenere delle posizioni statiche, nel piegarsi ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo e nell’eseguire dei movimenti ripetitivi di rotazione. Vi sono delle limitazioni anche nell’alzare dei pesi superiori ai 10Kg ripetutamente. Esigibili sono ancora le attività da considerare medio-leggere ergonomicamente adatte per la colonna vertebrale che le permettevano di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione e le permettano di evitare movimenti poco ergonomici con la colonna vertebrale e di alzare dei pesi.” (doc. AI 61-4)

Sulla base di questo certificato, il dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’attuale rapporto del dr. __________ non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al rapporto del dr. __________ di 9.2005 e rispetto alla perizia SAM.

L’attuale esame TAC conferma la presenza di una discopatia L4-S1, già in precedenza era stata evidenziata una fessurazione mentre l’esame attuale evidenzia una protrusione/erniazione a livello L4/5 senza però sintomatologia neurologica e con sintomatologia clinica già nota di pseudo-sciatalgia. Da notare che la sintomatologia pseudo- radicolare è situata a destra mentre l’erniazione evidenziata risulta essere a sinistra, questo è da vedersi quale conferma del limitato significativo clinico della erniazione evidenziata in occasione della recente TAC.” (doc. AI 62-2).

Pendente causa l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione medica (doc. I e allegati), tra cui, in particolare un nuovo certificato del 20 giugno 2008 del dr. med. __________, il quale, dopo aver posto la medesima diagnosi riportata nel precedente referto medico, ha affermato:

" (…)

Nell’ambito della decisione sulle attività esigibili, risulta che la mia paziente sia ritenuta ancora abile nell’attività professionale di aiuto cuoca con una diminuzione del rendimento del 20%.

Non mi sembra che questa valutazione risponda effettivamente alle condizioni di salute della signora RI 1, in particolar modo alle problematiche degenerative alla colonna vertebrale ed alle discopatie. Come sappiamo, l’attività professionale di aiuto cuoca è da considerare particolarmente pesante e non ergonomica per la colonna vertebrale. Durante queste attività sono richiesti dei movimenti ripetitivi di piegamento, di rotazione del corpo ed anche la necessità di mantenere delle posizioni statiche per periodi prolungati. Si devono alzare dei pesi notevoli. Le condizioni di salute attuali della mia paziente non le permettono di svolgere quest’attività lavorativa in questa forma. A questo proposito mi rifaccio non solo alla mia valutazione personale, ma anche al rapporto redatto per la cassa malati __________ in ambito peritale dal Dr. __________, che già segnalava un’incapacità lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina.

Non posso che ribadire quest’incapacità lavorativa ritenendola per altro piuttosto restrittiva.

La ritengo pertanto inabile al lavoro in quest’attività professionale almeno al 50% se non in maniera superiore. Un’attività lavorativa adatta alle condizioni di salute dell’assicurata, alle sue problematiche alla colonna vertebrale, che tenga in considerazione le limitazioni da me elencate sopra, potrebbe essere dal punto di vista medico teorico ancora svolta nella forma residua del 80%, tenendo conto una diminuita redittività sul posto di lavoro, nonché la necessità di pause più prolungate.

In particolar modo da ricercare un’attività professionale da considerare medio leggera e che permetta alla paziente di alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, senza dover svolgere dei piegamenti ripetitivi con la colonna vertebrale o assumere delle posizioni non ergonomiche. La limitazione di peso possibile è quella di 5 kg al massimo non ripetutamente.” (doc. A 18).

L’8 agosto 2008 l’insorgente ha trasmesso un certificato del 29 luglio 2008 del Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha affermato:

" Così come richiesto dall’interessata si certifica che la signora RI 1, __________, __________, è mia paziente.

Ella presenta una grave problematica psicopatologica cronica che, unitamente ai problemi dismetabolici, reumatologici ed internistici di cui è affetta, sono la causa di uno stato clinico, esistenziale e valetudinario di completa incapacità ed inabilità lavorativa.” (doc. VIII/B)

Successivamente l’interessata ha prodotto il certificato del dr. med. __________, medico chirurgo-psicoterapeuta specialista in psichiatria, il quale ha affermato:

" Così come richiesto dall’interessata si certifica che la signora RI 1 nata il __________, è mia paziente.

La stessa presenta una grave deflessione timica associata a problemi dismetabolici, reumatologici ed internistici.

L’attuale quadro psicopatologico non consente la ripresa di nessuna attività lavorativa.” (doc. C7)

L’insorgente ha pure trasmesso un breve rapporto d’uscita del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ dell’11 gennaio 2009 (doc. C1), relativo ad una probabile crisi di gotta al dito I del piede destro.

I medici SMR, Dr. med. __________, FMH medicina generale e dr.ssa med. __________, psichiatra, hanno affermato che “gli attuali documenti non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale e prolungata dello stato di salute dell’assicurata.” (doc. XII/Bis).

  1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

  1. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 13 giugno 2007 per quanto concerne la capacità lavorativa della ricorrente all’80% nella sua attività abituale di aiuto-cuoco e in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute.

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e cardiologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro all’80% nella sua attività di aiuto cuoco e in qualsiasi altra professione.

Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente non specificata di lieve gravità (ICD-10 F33.9), sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4, fibromialgia, sindrome spondilogena cronica con/su incipiente osteocondrosi L3-S1, sindrome cervicospondilogena cronica.

I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 44-8) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 12, 13, 14 e 22 marzo 2007 (doc. AI 44-1).

L’insorgente nelle more processuali ha prodotto nuova documentazione, contestando in particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.

Per quanto concerne la patologia reumatologica il dr. med. __________, curante dell’insorgente, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha in particolare prodotto due certificati medici posteriori alla perizia SAM, datati 10 marzo 2008 e 20 giugno 2008 (doc. A7 e A18). Lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante a livello della gamba di destra sulla presenza di una piccola ernia discale a livello L4/L5 in sede mediana e paramediana sinistra, nonché una riduzione d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC della colonna lombare del 14 novembre 2007).

Dopo aver descritto un’esacerbazione dolorosa nel settembre 2007 ed aver evidenziato gli interventi e le cure effettuate insieme al dr. med. __________, lo specialista ha evidenziato come “la paziente era stata valutata anche in ambito peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________ dr.med. __________ per una patologia simile nell’anno 2005. Egli già segnalava un’incapacità lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina.” (doc. A7), mentre “esigibili sono ancora le attività da considerare medio-leggere ergonomicamente adatte per la colonna vertebrale che le permettano di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione e le permettano di evitare movimenti poco ergonomici con la colonna vertebrale e di alzare dei pesi.” (doc. A7). Nel secondo certificato il medico ha contestato la perizia del SAM per quanto concerne la capacità lavorativa nella precedente attività di aiuto cuoca, ritenendola incapace perlomeno al 50%, sempre rifacendosi alle valutazioni del dr. med. __________. Lo specialista ha poi ribadito che in un’attività leggera, “che tenga in considerazione le limitazioni da me elencate sopra, potrebbe essere dal punto di vista medico teorico ancora svolta nella forma residua del 80%, tenendo conto una diminuita redittività sul posto di lavoro, nonché la necessità di pause prolungate.” (doc. A 18).

Va qui evidenziato che la presa di posizione del dr. med. __________ del 3 ottobre 2005 (doc. A 16, cfr. anche doc. A 17), dove lo specialista nell’ambito di una visita fiduciaria dell’assicuratore malattie aveva attestato un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di aiuto cuoca, è anteriore alla valutazione peritale ed è già stata presa in considerazione dagli specialisti del SAM, i quali l’hanno integrata nel loro referto del 13 giugno 2007 (doc. AI 44-7). Inoltre già con certificato medico del 14 settembre 2005 il dr. med. __________ ha sollevato argomentazioni simili (doc. AI 18-1).

Per il resto, come rileva pure il medico SMR, dr. med. __________, il rapporto del 10 marzo 2008 del dr. med. __________ non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto a quanto stabilito dai periti del SAM (cfr. del resto quanto afferma il medesimo specialista, doc. A7: “la paziente era stata valutata anche in ambito peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________ dr.med. __________ per una patologia simile nell’anno 2005.”, sottolineatura del redattore): la “TAC conferma la presenza di una discopatia L4/S1, già in precedenza era stata evidenziata una fessurazione mentre l’esame attuale evidenzia una protrusione erniazione a livello L4/5 senza però sintomatologia neurologica e con sintomatologia clinica già nota di pseudo-sciatalgia.” Il medico SMR ha evidenziato come la sintomatologia pseudo-radicolare è situata a destra mentre l’erniazione evidenziata risulta essere a sinistra, a conferma del limitato significato clinico della erniazione evidenziata in occasione dell’ultima TAC (doc. AI 62), mentre il referto del 20 giugno 2008 conferma quanto evidenziato 3 mesi prima (doc. A 18).

Per cui questo Tribunale non ha nessun motivo per scostarsi dalle valutazioni dei periti del SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica a loro disposizione, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentata la paziente ed hanno affidato l’esame della patologia reumatolgica ad uno specialista FMH in reumatologia, come il dr. med. __________. Del resto, come si vedrà in seguito, per il raffronto dei redditi è rilevante la circostanza che la capacità lavorativa in attività adeguate è dell’80%, come conferma anche il dr. med. __________ (doc. A16).

Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, le due attestazioni del dr. med. __________ e del Dr. med. __________, non sono atte a sovvertire le convincenti conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. In effetti i due curanti (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 11: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), si sono limitati ad attestare una totale inabilità lavorativa senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti valutazioni del perito SAM, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (doc. B: “Ella presenta una grave problematica psicopatologica cronica” e doc. C7: “La stessa presenta una grave deflessione timica”) ed infine senza indicare da quando l’interessata è in cura presso di loro e se vi è stato un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto attestato nella perizia SAM. I due certificati medici, scarni e poco motivati, non possono pertanto essere d’aiuto alla ricorrente.

Anche la dr.ssa __________, medico SMR e psichiatra, ha evidenziato come “non viene fornito nessun elemento medico-clinico a comprova d’una eventuale modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata rispetto alla precedente perizia.” (doc. XII/Bis).

Va ancora abbondanzialmente rilevato che con recente sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).”

In concreto non vi è agli atti una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli aspetti psichiatrici.

Con il ricorso l’insorgente ha prodotto numerosi ulteriori attestati medici.

La ricorrente ha innanzitutto trasmesso al TCA due certificati della dr. med. __________, specialista endocrinologia e diabetologia del 15 novembre 2007 (doc. A5) e del 13 maggio 2008 (doc. A6) ed uno scritto della medesima specialista, non datato (doc. A8).

La curante ha posto la diagnosi di diabete mellito tipo 2, noto da 6 anni, non complicanze note, ipercoleterolemia trattata, ipertensione trattata, stato dopo isterectomia e annessectomia bilaterale (doc. A5 e A6).

Questi certificati non rilevano tuttavia la presenza di un’incapacità lavorativa o di una patologia nuova. La specialista, il 15 novembre 2007, ha infatti rilevato che “il diabete è noto da 5-6 anni, è obesa già dai 20 anni (70 Kg), con un aumento di 26 Kg da allora” ed ha concluso che “la paziente presenta qualche caratteristica compatibile con un Cushing, che escluderò tramite dosaggio del cortisolo urinario e test al dexamentazione”. Il 13 maggio 2008, dopo aver effettuati gli esami preannunciati, ha escluso la presenza del morbo di Cushing (doc. A6).

L’assicurata ha poi prodotto un certificato medico del 25 gennaio 2007 del dr. med. __________, specialista FMH cardiologia, angiologia, medicina interna (doc. A9), anteriore tuttavia alla perizia SAM del 13 giugno 2007, e già presa in considerazione dai periti (doc. AI 44-9). Del resto il medico ha precisato che “all’esame clinico constato un referto cardiopolmonare e cardiovascolare nei limiti di norma, senza segni di stasi di sinistra o di destra e senza soffi. Il polso è regolare a 85 battiti/min., la pressione è normale ai due avambracci con 125/85 mmHg. All’elettrocardiogramma a riposo vi è un ritmo sinusale a 97 battiti/min con un'onda R superiore a 1 mW ma senza segni di alterazioni specifiche. E’ caldamente da raccomandare a questa paziente di controllare drasticamente i suoi fattori di rischio, in particolare interrompere il consumo nicotinico e specialmente diminuire drasticamente il soprappeso proibitivo.” (doc. A 9). Non vi sono pertanto elementi atti a far ritenere l’interessata incapace al lavoro dal punto di vista cardiologico.

Neppure il rapporto operatorio del 5 settembre 2006, sottoscritto dalla dr.ssa med. __________ può modificare la valutazione effettuata dai periti, sia perché il medesimo è già stato preso in considerazione da loro (doc. AI 44-8), sia perché non si esprime circa la presenza di un’incapacità lavorativa (doc. A 10).

L’interessata ha poi trasmesso 4 certificati medici del dr. med. __________, FMH diabetologia/endocrinologia, tutti anteriori alla perizia del SAM e datati 26 luglio 2006 (doc. A 11), 6 giugno 2006 (doc. A 12), 4 maggio 2006 (doc. A 13) e 26 gennaio 2006 (doc. A 14), dove lo specialista ha posto la diagnosi di diabete mellito di tipo 2 B, obesità permagna (BMI 40.52 kg/m2), st.d. scompenso glicemico cronico per incompliance dietetica, depressione trattata e st.d. isterectomia ed annessectomia.

Queste diagnosi, in particolare quelle di diabete mellito e di sindrome dismetabolica con adiposità, BMI 40, sono già state considerate dai periti nella loro diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa. Del resto, lo specialista, nei suoi 4 certificati medici, non attesta la presenza di un’incapacità lavorativa (doc. A11 - A 14). Le stesse considerazioni valgono per il certificato medico del 26 settembre 2005 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. A 15), dove ha diagnosticato un’incipiente presbiopia e una lieve congiuntivite (non specifica) ed ha prescritto degli occhiali da lettura con la correzione ivi indicata, nonché, per la congiuntivite, un trattamento con Tobradex gcc per una settimana. Non risulta alcuna incapacità lavorativa. Queste circostanze sono comunque state prese in considerazione dai periti (cfr. doc. AI 44-14: “E’ stata visitata nel 2006 del Dr. __________, endocrinologo, che ha tentato un trattamento insulinico senza successo. Due anni or sono è stata vista dalla dr.ssa __________, oftalmologa, che ha proposto occhiali per lettura.”).

Infine, nelle more processuali l’insorgente ha prodotto un rapporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ dell’11 gennaio 2009 che evidenzia una probabile crisi di gotta al dito I del piede destro (doc. C1). Il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come si tratta di “una problematica intercorrente con evoluzione favorevole nel corso d’una settimana” (doc. XII/Bis).

Va poi qui rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 28 maggio 2008, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 127 V 251 consid. 4d, DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93).

Per cui, quanto successo l’11 gennaio 2009, oltre a non apportare nulla di nuovo per quanto concerne la capacità lavorativa della ricorrente, non può comunque essere preso in considerazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM e delle successive prese di posizione del dr. med. __________ e della Dr.ssa __________, medici SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti e sono giunti alla conclusione, logica e priva di contraddizioni, che neppure la nuova documentazione prodotta dall’insorgente è atta a modificare la precedente valutazione del danno alla salute.

Va ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia i medici SMR intervenuti hanno confermato le conclusioni peritali, e meglio un grado di capacità lavorativa dell’80% nella precedente attività di aiuto cuoco e in qualsiasi altra attività leggera (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007 dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è stato ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente).

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti e dei medici SMR, è da ritenere dimostrato che l’interessata è abile al lavoro all’80% nella precedente attività e in qualsiasi attività leggera.

  1. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 10 settembre 2007 l’assistente sociale ha stabilito un impedimento complessivo del 31% (cfr. doc. AI 48-1) e, dopo aver ritenuto l’interessata casalinga al 50%, ha calcolato un grado d’invalidità del 15.5% (doc. AI 48-6).

L’interessata, a giusta ragione, in sede di ricorso non ha contestato questa valutazione.

Infatti, da un attento esame dell’inchiesta esperita a domicilio, non vi sono motivi atti a sovvertire le pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta la funzionaria incaricata dell’allestimento della perizia, se non, come si vedrà in seguito, per quanto concerne la ripartizione tra lavoro di aiuto cuoca e casalinga.

Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali svolti dall’assicurata nell’ambito dell’economia domestica.

Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

Come visto, per quanto concerne la quota parte quale casalinga, essa non è del 50% come indicato dall’assistente sociale, bensì del 45% come risulta dal rapporto finale della consulente in integrazione che rileva come l’assicurata era “impiegata al 55%” (doc. AI 50-1). Ciò era già stato evidenziato dal dr. med. __________ nell’ambito della già citata visita fiduciaria per conto dell’assicuratore malattie del 26 settembre 2005 (doc. A 15, dove invero viene indicata una percentuale del 54%) e risulta dal mansionario del datore di lavoro dove figura un tempo di lavoro del 54.76% (doc. AI 35-2).

Va del resto qui evidenziato da una parte che l’insorgente non ha, giustamente, contestato la ripartizione effettuata dall’UAI di 55% quale attività lavorativa e 45% quale casalinga e che comunque anche se si volesse utilizzare una ripartizione del 50%, l’interessata, come si vedrà in seguito, non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

  1. Va ora esaminato se l’UAI ha proceduto correttamente al raffronto dei redditi per determinare l’invalidità della ricorrente.

In sede di ricorso l’assicurata ritiene di essere inabile al 50% e afferma che, nella decisione, occorre tener conto della sua età, della scarsa scolarizzazione, della riduzione dei movimenti a causa del suo peso rapportato all’altezza. Essa ritiene che difficilmente riuscirà a riprendere la sua attività di cuoca e verosimilmente, avendo svolto solo questa attività, non riuscirà a trovare un altro lavoro.

  1. Va qui rammentato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

  1. Va ancora evidenziato come l’invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione il salario annuo di fr. 31'143, del resto non contestato dall’assicurata (cfr. doc. AI 50-1 e doc. AI 29-2) che avrebbe potuto percepire nel 2006 lavorando al 55%. In realtà, giacché i periti del SAM hanno indicato nel luglio 2004 l’inizio dell’incapacità lavorativa nella misura del 20%, l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare l’importo di fr. 30'921.15 (2'378.55 [salario mensile completo] X 13 [cfr. doc. AI 29-2]) che l’interessata avrebbe potuto percepire nel 2005, anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. Questa divergenza, come si vedrà in seguito, non comporta tuttavia alcuna modifica, a favore della ricorrente, del grado d’invalidità.

  1. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).

Questa giurisprudenza è stata confermata recentemente con sentenza 9C_83/2008 del 19 gennaio 2009.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 48’584 (3’893 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008). Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (+ 1%, cfr. la vie économique, 12-2008, pag. 95, tabella B10.2), si ottiene per il 2005 un reddito annuo di fr. 49'070.40 (cfr. anche sentenza 9C_356/2008 del 14 novembre 2008).

L’assicurata, quale aiuto-cuoca al 55% avrebbe guadagnato fr. 30'921.15, ossia fr. 56'220.30 al 100% (30’921 : 55 X 100).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti, livello di qualifica 4: fr. 3’466.-- X 12 mesi = 43’256.--, riportato su 41.6 ore/settimana nel 2004 e fr. 43'689 nel 2005).

Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Nella presente evenienza l’UAI non ha accordato alcuna riduzione, se non quella, teorica, relativa alla possibilità di esercitare l’attività leggera all’80% (doc. AI 50-2). Il TCA ritiene invece che, considerata l’età (45 anni al momento dell’eventuale diritto alla rendita nel 2005), la scarsa formazione scolastica e l’esigibilità all’80% in attività leggera, l’UAI avrebbe dovuto concedere una riduzione. La questione non merita tuttavia particolare approfondimento poiché, come si vedrà in seguito, l’interessata non ha comunque diritto a nessuna rendita neppure prendendo in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25%.

Partendo quindi da un salario da invalida di fr. 49'070.40, considerata un’esigibilità, dal profilo medico, dell’80% in attività leggere, e ammettendo la riduzione massima del 25%, il reddito ipoetico dell’insorgente, nel 2005, risulta essere pari a fr. 29'442 (39'256 – [39'256 X 25 : 100]).

Confrontando questo dato con l’importo di fr. 30'921.15 che l’insorgente avrebbe conseguito nell’anno 2005 da valida, emerge un grado d’invalidità del 5%.

Da notare che nella decisione impugnata l’UAI è giunto ad un grado di invalidità del 29% (cfr. doc. AI 63-2), tenendo conto di un reddito da invalida di 22'122, ottenuto riportando il reddito da invalida di fr. 50'277 (ossia il reddito da invalida di fr. 49'070 aggiornato al 2006) “al tempo lavorativo del 55%”, una riduzione del 20% per considerare l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, dell’80% e, infine, senza ulteriore riduzione in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto (cfr. doc. AI 50-2).

Il TCA non può concordare con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41% (17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c pag. 233).”

Anche con sentenza 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.

In una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:

" Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).”

Questo Tribunale sottolinea poi che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_356/2008 del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.

L’Alta Corte ha infatti rilevato:

" (…)

2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par conséquent applicable au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les renseignements médicaux auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine valeur probante, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour la même année, que réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.

Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716 fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr. 30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé avant l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30

  • 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%, la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309. 30 x 100).

3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).

3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous secteurs confondus). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette valeur statistique s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire du revenu d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité particulièrement défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que même s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10, lequel serait toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son degré d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de ses travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une rente.”

In concreto pertanto l’insorgente, per la parte salariata, va ritenuta invalida al 5% e non al 29% come invece calcolato dall’UAI (cfr. anche STCA del 16 ottobre 2008, inc. 32.2007.331 e STCA del 12 febbraio 2009, 32.2008.49). Ciò, comunque, sul risultato, ossia sul rifiuto di accordare la rendita, non ha alcuna influenza, rilevato anche che l’UAI ha ritenuto l’interessata direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

  1. Poste le quote parti tra attività salariata (55%) e mansioni casalinghe (45%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è del 17% (55 X 5% + 45 X 31%) in applicazione del metodo misto, percentuale che non consente l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto stabilito dall’UAI.

Abbondanzialmente va evidenziato che, sia utilizzando una ripartizione del 54% come attività salariata e 46% come casalinga (54 X 5% + 46 X 31%), che facendo capo ad una ripartizione del 50% come salariata e del 50% come casalinga (50 X 5% + 45 X 31%) il grado d’invalidità sarebbe sempre del 17%.

Infine, questo Tribunale ricorda all’assicurata che, come esposto in precedenza, ai fini della valutazione del grado di invalidità, non è il grado di capacità lavorativa che conta, bensì il grado di capacità al guadagno.

In queste condizioni la decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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