Raccomandata
Incarto n. 32.2008.123
LG/DC/sc
Lugano 14 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 maggio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1950, precedentemente attivo in qualità di dipendente dello Stato del Cantone Ticino nella mansione di segretario giudiziario presso il __________ di __________, in data 18 dicembre 2006 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per depressione ricorrente e uso dannoso di alcool (doc. AI 2-1; 8-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 4 ottobre 2007 (doc. AI 18-1), l’UAI con decisione del 26 maggio 2008 (doc. AI 30-1), preavvisata con progetto del 10 gennaio 2008 (doc. AI 25-1), ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 2007 e il 31 gennaio 2008 negando in seguito il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità del 20%.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un’incapacità lavorativa permanente del 100% e la conseguente erogazione di una rendita intera d’invalidità. In via subordinata egli ha chiesto di procedere a nuovi accertamenti medici specialistici (doc. I).
L’avv. RA 1 ha evidenziato in primis che la situazione personale dell’assicurato è tale da non permettergli un reinserimento nel mondo del lavoro.
Il ricorrente ha poi contestato le conclusioni alle quali è giunto il Centro peritale per le assicurazioni sociali sulla base di quanto ritenuto dai medici curanti dell’assicurato, dr. __________ e dr. __________, i cui referti del 14 febbraio e del 15 giugno 2008 sono stati allegati al ricorso (doc. A2, A3). In particolare, la valutazione del perito interpellato dall’amministrazione oltre a non essere scevra di contraddizioni non prenderebbe in giusta considerazione il quadro valetudinario del ricorrente (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al dr. __________ del SMR, ha confermato la correttezza del provvedimento preso e postulato la reiezione del gravame (doc. IV bis).
1.5. Con osservazioni del 15 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha contestato la presa di posizione del dr. __________ del SMR (doc. IV).
Il doc. IV è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII).
1.6. Questa Corte, in data 1° aprile 2009, ha interpellato il dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali in merito alla divergente diagnosi posta dal medico curante dr. __________ (doc. VIII).
1.7. Il dr. __________ ha risposto in data 7 aprile 2009 (doc. IX).
I doc. VIII e IX sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. X).
1.8. L’UAI ha presentato le proprie osservazioni in data 16 aprile 2009 (doc. XI), mentre l’avv. RA 1 nello scritto del 21 aprile 2009 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare riconfermandosi nelle precedenti allegazioni (doc. XII).
I doc. XI e XII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XIII e XIV).
1.9. In data 23 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questa Corte il certificato del 22 aprile 2009 del dr. __________ (doc. XV +1).
Il doc. XV con relativo annesso è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XVI).
1.10. L’UAI ha inviato la propria presa di posizione il 7 maggio 2009 (doc. XVIII + bis) che è stata trasmessa per conoscenza all’assicurato (doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella presente fattispecie risulta dagli atti che l’assicurato ha cessato l’attività lavorativa alle dipendenze __________, per il quale lavorava dal 1968, con effetto al 30 aprile 2007, a seguito di licenziamento (cfr. Doc. 11-1; Doc. I pag. 2, punto 1 e 2).
A partire dal mese di maggio 2006 è stata certificata un’inabilità lavorativa del 100% per la patologia psichiatrica (depressione ricorrente e uso dannoso di alcool) sia dal dr. __________ che dal dr. __________ (cfr. doc. 8-1; 9-3).
Sulla base di tali certificazioni l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 2007 e il 31 gennaio 2008.
Si tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° febbraio 2008.
Con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato l’UAI ha dato mandato al Centro peritale per le assicurazioni sociali di esperire una perizia psichiatrica.
Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro peritale per le assicurazioni sociali, nel proprio referto del 4 ottobre 2007 dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e l’esame psichico ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di distimia (ICD-10 F34.1).
Lo specialista si è poi espresso in questi termini:
" (...)
Tra i vari criteri che soddisfano la diagnosi di distimia si rilevano quelli seguenti: l'A presenta un'energia e attività ridotta, anche se non in maniera grave, un'insonnia comunque non grave e solo episodica, una perdita di fiducia in sé stesso, con sentimenti di inadeguatezza. Vi é un umore tendenzialmente depresso, ma in modo lieve, ovvero non tale da compromettere il funzionamento generale. Vi è un'accentuazione della pregressa (non nuova!) tendenza ad evitare attività sociali e ricreative; dietro l'insistenza della moglie che gli chiede di uscire talvolta accetta, ma sempre con scarsa voglia. L'A é sempre stato una persona tendenzialmente timida e nell'attualità, non si può parlare di un isolamento sociale.
Per quanto riguarda tutti gli altri elementi emersi nel corso del colloquio, essi non possono essere ritenuti di entità tale da giustificare una diagnosi separata di depressione maggiore. L'A si mostra ancora in grado di investire le proprie energie su alcune attività, tipo le passeggiate nella natura, il mantenimento del giardino della propria abitazione, della cascina di montagna, aiutando la moglie nelle faccende domestiche. L'A é in grado ancora di mantenere il ruolo di padre accogliente nei confronti delle figlie, inoltre segue puntualmente la propria situazione economica. Ha calcolato l'utilità di continuare a versare i contributi per il secondo pilastro in quanto, al momento del pensionamento questo gli garantirà una rendita superiore rispetto a quanto otterrebbe ritirando il capitale, é consapevole tuttavia che questa scelta sul breve periodo comporterà sacrifici maggiori, tali per cui anche la moglie dovrà continuare a lavorare. Non esprime pessimismo, né particolare preoccupazione per il proprio futuro. Conserva la progettualità di migliorare il proprio stato di salute, spera di poter presto riacquistare maggior interesse per le attività sociali e la compagnia degli altri. Non si prospetta per il prossimo futuro, con una qualità di vita gravemente compromessa, cosa che quindi contraddice una visione di tipo depressivo dell'avvenire.
L'insicurezza dell'A rispetto alle innovazioni del mondo del lavoro, con il timore di non riuscire a tenere il passo con i tempi, non é un elemento psicopatologico, ma rappresenta un'ovvia preoccupazione in considerazione dell'età e del licenziamento subito.
Nell'attualità persiste un livello di ansia che é fluttuante nell'arco della giornata, solo parzialmente mitigato dall'assunzione della terapia farmacologica. Si può ammettere che il calo energetico e questo livello di ansia non controllato, uniti con preoccupazioni eccessive circa le proprie capacità, riducano parzialmente il rendimento dell'A nella misura, al massimo, del 20%.
I sintomi descritti non configurano una sindrome depressiva maggiore e non sono quindi tali da giustificare maggiori riduzioni della CL per ragioni psichiatriche.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
Vedi valutazione e prognosi.
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
IL 20%.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì, con un rendimento ridotto nella misura di cui al pto. 2.1.
2.3. E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
IL 20%.
2.4. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?
Non ho sufficienti elementi per giudicare l'evoluzione della patologia depressiva nei periodi precedenti all'attuale consultazione. La presa in carico psichiatrica per disturbo depressivo-ansioso, é iniziata in dicembre 2005, ma la IL é certificata soltanto a partire dal momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, cioè dal 19 maggio 2006. Ammetto che, volta sciolto il contratto di lavoro, vi possa essere stato un crollo in senso depressivo. Nonostante i rapporti medici dello psichiatra curante non forniscano chiare indicazioni sui limiti funzionali provocati dalla patologia, non ho elementi per mettere in discussione i periodi di IL precedentemente certificati. Tuttavia, dal momento dell'attuale valutazione in avanti, la limitazione della CL per ragioni psichiche, non supera il 20% essendovi come sopradescritto, solo una modica influenza degli elementi psicopatologici sulla CL medico-teorica.,
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'D'INTEGRAZIONE
Non entrano in considerazione provvedimenti di integrazione per ragioni psichiche.
L'A non ha un posto di lavoro.
L'A é in grado di svolgere, nella misura dell'80%, qualsiasi tipo di attività compatibile con la propria formazione, presumendo una presenza sul posto di lavoro, a tempo pieno, ma con rendimento ridotto.
IL 20%." (Doc. AI 18-6+7+8)
ll ricorrente ha, da parte sua, prodotto il certificato medico del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, del 14 febbraio 2008 dal seguente tenore:
" Esprimiamo qui di seguito, su richiesta e con l'accordo del nostro paziente citato in epigrafe, il nostro parere specialistico circa l'evoluzione dei disturbi di cui egli stesso soffre e per i quali è stata chiesta una prestazione AI.
Facciamo riferimento anche alle constatazioni, all'analisi, nonché alle conclusioni della perizia psichiatrica realizzata dal dott. __________ del 4 ottobre 2007.
Il signor RI 1 è in nostra cura dal 2 dicembre 2005 a causa di un disturbo dell'umore reattivo alle difficili condizioni a cui è stato confrontato in sede professionale, a quelle famigliari e a quelle somatiche.
Malgrado la presa a carico psicoterapica e psicofarmacologica integrata, non si è manifestato il riassorbimento della sintomatologia auspicato.
Sono, anzi, emersi i limiti strutturali psichici che lo hanno portato ad un irrevocabile declino umorale e della volitività.
Le frustrazioni e i torti subiti, presunti o reali, hanno esercitato una pressione insostenibile che egli non è stato in grado di elaborare malgrado i tentativi sconsiderati di colmare il vuoto con l'uso di bevande alcoliche e farmaci, compromettendo nel contempo le relazioni famigliari e lo stato di salute.
Il carattere ermetico, la personalità anancastica, unitamente alla sofferenza soffocante, muta, del paziente, non hanno consentito un'analisi trasparente delle problematiche e una ricostruzione con il ripristino delle risorse essenziali.
Gli ingravescenti problemi psichici, correttamente illustrati nella perizia citata, hanno poi trascinato il paziente verso una definitiva compromissìone dello stato di salute, delle funzioni valetudinarie e della possibilità di riprogrammazione della sua vita malgrado gli sforzi profusi anche da egli stesso.
Considerata la cronicità manifesta dei disturbi, riteniamo che il signor RI 1 non sia in grado di riproporsi in qualsivoglia attività professionale, ma debba sottoporsi ormai ad un sostegno sanitario e a misure sociali onde evitare derive psicologiche maggiori.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori valutazioni da effettuare, se riteniate opportuno, anche in collaborazione diretta con i Vostri collaboratori.
Vogliate nel frattempo gradire, Egregi Signori, i nostri più cordiali saluti." (Doc. A3)
Al ricorso è stato allegato anche un certificato medico del 15 giugno 2008 del medesimo specialista, il quale si è così espresso:
" In risposta alla Sua richiesta del 3 giugno u.s. circa la pratica AI riguardante il paziente citato in epigrafe, e a complemento del nostro rapporto del 14 febbraio u. s. che alleghiamo in copia, Le inoltriamo l'aggiornamento e l'evoluzione clinica, nonché un richiamo alla struttura di personalità e alla sofferenza del paziente.
Ribadiamo qui la nostra divergenza con l'analisi e le conclusioni peritali del dott. __________ del 4 ottobre 2007.
Il signor RI 1 soffre di un disturbo depressivo poco evidenziato a livello umorale (tristezza, abbattimento, melanconia), ma in larga misura dalla perdita delle funzioni vitali quali la motivazione, l'iniziativa, la mancata reazione agli stimoli (l'indifferenza); nervosismo, tensione psichica, irritabilità. L'aspetto depressivo risulta mascherato anche dalla somatizzazione e dalla sintomatologia "biologica" (disturbi del sonno, riduzione della libido in particolare).
A fronte di questo quadro psicopatologico le frustrazioni, i torti subiti, l'annullamento dei progetti individuali, hanno coinciso con il più classico degli scompensi: l'arresto della voglia di vivere, l'anedonia.
Il signor RI 1 non possiede funzioni introspettive e un bagaglio psicologico affettivo-cognitivo e sociale da poter servirsene per elaborare il danno subito anche se aiutato: problematiche che sono massicciamente alla base anche delle conflittualità, croniche, nel contesto famigliare.
"Lasciato" dall'ambiente lavorativo e "dimenticato" dalla famiglia deve affrontare un vero calvario silenzioso, ma pungente.
Dubbi, incertezze, sospetti, sfiducia su tutto e su tutti; crollano anche i pochi riferimenti. Il signor RI 1 non ce la fa a riemergere con i propri mezzi.
La decisione dell'Assicurazione per l'Invalidità non ha fatto che acuire e destabilizzare ulteriormente una persona fragile, carente di risorse, orientata a un futuro francamente preoccupante e incerto oltre che ad esporlo a rischi di derive psicologiche maggiori e irreversibili.
Riteniamo che un sostegno istituzionale, assicurativo e sanitario sia indispensabile per il controllo e la gestione della patologia di cui il nostro paziente soffre.
Rimaniamo a Sua completa disposizione per ulteriori orientamenti qualora si rendesse necessario e distintamente La salutiamo."
(Doc. A2)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali e spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, secondo cui l’assicurato è ritenuto inabile al 20% in ogni attività, possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Il dr. __________ ha avuto modo di visitare l’assicurato in data 25 settembre 2007 ed ha diagnosticato una “distimia F34.1 (ICD-10)” che limita la capacità lavorativa per ragioni psichiche nella misura del 20% essendovi solo una modica influenza degli elementi psicopatologici sulla capacità lavorativa medico-teorica.
Lo specialista ha evidenziato la ridotta energia e attività dell’assicurato, un'insonnia non grave e solo episodica e una perdita di fiducia in sé stesso, con sentimenti di inadeguatezza. Vi é inoltre un umore tendenzialmente depresso, ma in modo lieve, ovvero non tale da compromettere il funzionamento generale e un'accentuazione della pregressa tendenza ad evitare attività sociali e ricreative (doc. AI 18-6/7).
Il dr. __________ ha poi escluso che vi siano altri elementi che giustifichino una diagnosi separata di depressione maggiore, mettendo così in evidenza le attività svolte da RI 1: le passeggiate nella natura, il mantenimento del giardino della propria abitazione, della cascina di montagna e l’aiuto fornito alla moglie nelle faccende domestiche (doc. AI 18-7).
Tali conclusioni sono state avallate dal medico del SMR, dr. __________, che nelle proprie annotazioni del 3 gennaio 2008 (doc. AI 20-1) ha ripreso la diagnosi e la valutazione del dr. __________. Per quanto riguarda il periodo antecedente la data della perizia (4 ottobre 2007), il medico del SMR ha ritenuto l’assicurato inabile in misura completa sulla base dei referti dei medici curanti (dr. __________ e dr. __________).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tali non possono essere i due certificati medici del 14 febbraio 2008 e del 15 giugno 2008 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del dr. __________, psicologo, nei quali viene posta sostanzialmente una diagnosi (peraltro non fondata su di un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (ICD-10)) che si sovrappone a quella del dr. __________.
I medici curanti hanno indicato che il ricorrente, persona dal carattere ermetico, soffre di un disturbo dell’umore reattivo alle difficili condizioni a cui è stato confrontato in sede professionale, a quelle famigliari e somatiche, che lo hanno portato ad un irrevocabile declino umorale e della volitività (doc. 33-18).
Il suo disturbo viene evidenziato dalla perdita di motivazione, d’iniziativa, dalla mancata reazione agli stimoli (indifferenza), da nervosismo, tensione psichica e irritabilità (doc. AI 33-16).
Ciò che essenzialmente corrisponde a quanto riferito anche dal perito interpellato dall’amministrazione il quale nel diagnosticare una “distimia” (il disturbo distimico è un disturbo dell’umore caratterizzato dal susseguirsi di episodi depressivi minori in modo cronico, senza periodi di relativo benessere, vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Distimia) ha precisato che l’assicurato, persona tendenzialmente timida, presenta un’energia e un’attività ridotta, una perdita di fiducia con sentimenti di inadeguatezza e un umore tendenzialmente depresso.
Il disturbo viene evidenziato inoltre dalla tendenza ad evitare attività sociali e ricreative (doc. AI 18-7).
Questa Corte ha comunque sottoposto il referto del 15 giugno 2008 del dr. __________ e del dr. __________ al Dr. __________ del Centro peritale delle assicurazioni sociali il quale, in data 7 aprile 2009, ha confermato la diagnosi di “Distimia F34.1” e la valutazione della capacità lavorativa all’80%.
Lo specialista ha ribadito che dall’anamnesi del paziente non si evince una storia di episodi depressivi ricorrenti di maggiore entità. Non vi è una familiarità per disturbi psichici, né episodi di malattia depressiva precedenti al periodo di stress lavorativo (doc. IX).
A mente del Dr. __________ l’assicurato non presenta sintomi “di una gravità tale da compromettere le risorse psichiche e le capacità interpersonali” e non vi sono gli estremi per ritenere un’inabilità lavorativa elevata a causa della malattia psichica (doc. IX).
La risposta del Dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
A questo proposito va precisato che l’Alta Corte in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 a proposito della distimia ha precisato quanto segue:
" (...)
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"
Nella fattispecie il disturbo distimico di cui soffre RI 1 non è associato ad altre diagnosi. Questo è confermato sia dai medici curanti che dal perito dell’amministrazione (cfr. doc. 33-17, 33-18, 18-1, doc. IX).
Alla luce della suesposta giurisprudenza questo TCA ritiene che la patologia del ricorrente sia da ricondurre ad un disturbo psichico di lieve entità che comporta verosimilmente una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina un danno alla salute tale da giustificare un’incapacità lavorativa invalidante superiore al 20%, come stabilito dal dr. __________ nella perizia del 4 ottobre 2007 e ribadito in data 7 aprile 2009.
Il referto del dr. __________ è da ritenere completo, esaustivo, scevro di contraddizioni e non si può affermare essere fondato su accertamenti di fatto errati. Esso giunge dunque a un risultato concludente seppur divergente da quello del dr. __________ e del dr. __________ per quanto riguarda la valutazione sulla capacità lavorativa.
Questa Corte ritiene che non vi siano elementi oggettivi tali sollevati dal dr. __________ e dal dr. __________ e non considerati dal perito dell’amministrazione che permettano di rimettere in discussione le conclusioni specialistiche di quest’ultimo.
Queste conclusioni sono state peraltro fatte proprie anche dal medico del SMR, dr. __________, il quale nelle proprie annotazioni del 3 luglio 2008 ha precisato che “la relazione peritale firmata dal __________ del Centro, Dr. __________, appare ricca d’informazioni sugli antecedenti, sull’evoluzione, sull’osservazione personale, sulla valutazione e sulle motivazioni. Il tutto si presta a lettura dalla quale non si possono evincere contraddizioni o incoerenze.
La diagnosi è posta secondo i criteri ICD-10 descrivendo i sintomi, le constatazioni e la quantificazione degli stessi.
Nelle relazioni del curante Dr. __________, che di per sè non portano critiche puntuali alla valutazione peritale, si trovano enumerati gli stessi sintomi, con qualche accentuazione, ma senza una descrizione precisa come nella relazione peritale” (doc. IV bis).
Va evidenziato che il dr. __________ e il dr. __________, malgrado nel referto del 15 giugno 2008 affermino di non concordare con l’analisi e le conclusioni peritali (doc. AI 33-16), nello scritto all’indirizzo dell’UAI di data 14 febbraio 2008 hanno affermato: “Gli ingravescenti problemi psichici, correttamente illustrati nella perizia citata…” (doc. AI 33-18, la sottolineatura è del redattore).
Neppure il certificato medico del 22 aprile 2009 del dr. __________ consente a questa Corte un diverso apprezzamento della fattispecie.
Giova ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il ricorrente, in considerazione della sua età, esperienza e formazione professionale non troverebbe alcuno sbocco sul mercato del lavoro, va ricordato quanto segue.
Le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., pag. 83).
In conclusione, rispecchiando la perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di ottobre 2007, l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° febbraio 2008 (al riguardo va evidenziato che la rendita è stata attribuita dal 1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, l’insorgente è stato considerato abile al lavoro all’80% in qualsiasi attività dall’ottobre 2007; cfr. doc. 25-2.).
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 1° febbraio 2008, la decisione del 26 maggio 2008 deve, perciò, essere confermata.
2.10. L’assicurato ha chiesto al TCA l’esecuzione di nuovi accertamenti medici specialistici (doc.I).
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti