Raccomandata

Incarto n. 32.2008.110

LG/DC/sc

Lugano 26 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2008 di

RI 1

contro

la decisione del 29 aprile 2008 emanata da

in relazione al caso:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

PI 1,

ritenuto, in fatto

1.1. PI 1, nata nel 1965, precedentemente attiva in qualità di cameriera, in data 4 novembre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetta da “severo stato ansioso-depressivo” (doc. AI 1-5).

1.2. Con scritto del 25 novembre 2002 l’assicurata ha ritirato la richiesta di prestazioni, senza condizioni e senza alcuna riserva (doc. AI 9-1). Il 12 dicembre 2002 l’Ufficio AI ha stralciato la domanda dai ruoli (doc. AI 10-1).

1.3. In data 11 novembre 2005 PI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “depressione” (doc. AI 11-6).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del SMR del 30 gennaio 2007 (doc. AI 51-2), con decisione del 4 giugno 2007 (doc. AI 57-1), preavvisata con progetto del 25 aprile 2007 (doc. AI 55-1), l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 70%) a far tempo dal 1° novembre 2005.

La delibera della decisione che contiene le indicazioni essenziali quali il tipo di invalidità (malattia di lunga durata), il grado d’invalidità (70% dal 1° novembre 2005) e la data della revisione della rendita (prevista il 1° ottobre 2007) è stata notificata anche alla RI 1 (doc. 56-1/2).

1.5. Nell’ambito della procedura di revisione del 27 settembre 2007, l’UAI ha sottoposto l’assicurata ad una nuova perizia psichiatrica a cura del SMR (doc. AI 66-2) a seguito della quale, con decisione del 29 aprile 2008, l’UAI ha confermato l’erogazione della rendita intera d’invalidità (doc. AI 68-1).

Questa decisione è stata regolarmente notificata alla RI 1, in data 29 aprile 2008 (doc. AI 68-1/2).

1.6. Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I), completato in data 6 giugno 2008, non adempiendo lo stesso ai requisiti dell’art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, contestando l’esposizione dei fatti e l’applicazione delle norme di legge (doc. III).

1.7. In data 12 giugno 2008 la RI 1, ha completato il proprio ricorso con una presa di posizione (doc. AI 72-2), alla quale è allegato il rapporto del Dr. Med. __________ (doc. AI 72-11).

Sostanzialmente la ricorrente ha contestato la valutazione medica effettuata dall’UAI sulla base del rapporto del Dr. __________ (doc. V bis).

1.8. L’UAI, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (doc. VII +bis)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”

Nel caso in esame, il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato all’interessata l’erogazione di una rendita intera d’invalidità.

L’esito della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo a fornire prestazioni della RI 1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella decisione iniziale del 4 giugno 2007 l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 70%) a far tempo dal 1° novembre 2005 fondandosi sulle conclusioni della perizia del SMR .

Nel rapporto medico del 30 gennaio 2007 la Dr.ssa __________ del SMR, medico specialista in psichiatria (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo aver illustrato l’anamnesi familiare e personale, quella socio lavorativa e descritto lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia, nonché l’anamnesi per sistemi, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi e lo status ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1)” e formulato la seguente valutazione:

" (...)

Valutazione/conclusione:

Trattasi di una donna di 41 anni, di origine kossovara, nata in una famiglia di modeste condizioni che decide di trasferirsi in Svizzera per lavoro all'età di 19anni da una sorella. Per anni lavora come cameriera nonostante il suo carattere la porti a cambiare vari luoghi di lavoro anche in maniera impulsiva per difficoltà di rapporto con i datori di lavoro o i clienti da cui non si sentiva rispetta. Dal novembre 2004 inizia però una completa inabilità lavorativa a causa di un peggioramento dei disturbi psichiatrici.

L'A infatti già verso il 1987 aveva iniziato a manifestare episodi depressivi che non avevano significativamente modificato le capacità lavorative ma successivamente negli ultimi 2 anni la sintomatologia è diventata più intensa ed invalidante.

L'A fa risalire l'esordio psicopatologico in concomitanza della conflittualità con il marito descritto come una persona aggressiva. Nonostante il clima familiare estremamente problematico non riesce a lasciarlo, ma inizia a sviluppare un quadro depressivo sempre più severo che la conduce, mentre temporaneamente ritorna a vivere nel paese di provenienza, ad un agito autolesivo, attuato secondo il racconto in maniera impulsiva e rabbiosa e senza conseguenze fisiche. Il clima familiare esplosivo persiste anche con il rientro in Ticino dove il marito, che ha un permesso di dimora come asilante, trascorre le sue giornate ad oziare e non aiuta l'A che deve provvedere da sola all'economia familiare oltre che accudire i 4 figli. Tale situazione aggrava ulteriormente il disagio dell'A che la porta ad un nuovo tentativo suicidale tramite ingestione di farmaci nel 1999 dopo un litigio con il marito. Inizia dal quel momento il contatto con le strutture psichiatriche con il ricovero in clinica __________ e la successiva presa a carico territoriale. L'A mostra una completa ripresa del benessere psichico e riesce ad affrontare la separazione e l'affidamento dei figli al marito. Nonostante però la buona integrazione lavorativa e il supporto familiare l'A sviluppa un peggioramento del quadro clinico che la portano nel 2002 a due ricoveri ravvicinati in clinica __________ in cui viene posta la diagnosi di episodio depressivo di grado medio nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente; il primo si accompagna alla comparsa di vaghe idee suicidali e ad un disagio interiore determinato dal senso di colpa verso i figli per il suo rifiuto di non aver accettato di seguire il marito in Kossovo, mentre nel secondo il peggioramento del quadro clinico che probabilmente non si era ancora stabilizzato si manifesta dopo l'inattesa notizia del licenziamento. Presenta, in seguito uno stato di buon compenso che le permette di ritornare a svolgere l'attività di cameriera e a decidere di revocare la domanda Al per una riqualifica, peraltro difficile per il grado di scolarizzazione dell'A.

Dopo quindi circa due anni di completa remissione, nell'estate 2004 presenta un nuovo episodio depressivo per il quale viene ospedalizzata questa volta presso la CPC di Mendrisio in tre occasioni, le ultime due effettuate sembra più con una valenza contenitiva verso l'esplicitazione di ideazione autolesiva. Il miglioramento ottenuto dai ricoveri, in particolare del tono dell'umore sono di breve durata e l'A mostra nell'ultimo anno come confermato telefonicamente dalla Dott.ssa __________ un'alternanza di periodi di qualche giorno in cui appare più serena a periodi più frequenti e di maggior durata rispetto ai precedenti denotati da apatia, abulia, sentimenti di impotenza che spingono l'A ad ritiro sul piano relazionale e comportamentale tanto che il Servizio Psicosociale deve organizzare visite domiciliari.

L'episodio depressivo del 2004 a differenza dei precedenti quindi non si accompagna almeno per ora ad un recupero di uno stato di salute che permetta la ripresa lavorativa, nonostante una presa a carico psichiatrica adeguata e continuativa, un supporto familiare, in particolare di una sorella, buono e il riavvicinamento con contatti regolari, seppure telefonico, ai figli.

L'A presenta infatti una instabilità del quadro affettivo che non permette di prevedere almeno a breve termine un'adeguata continuità nell'ambito lavorativo, anche se lei stessa ammette nelle ultime due settimane un miglioramento soggettivo dell'umore. Oltre a ciò si segnala come limiti funzionali, un deficit della concentrazione e una facile esauribilità. In conclusione l'A può svolgere attività che non la espongano ad eccessive sollecitazioni sul piano personale, un lavoro metodico da condurre da sola in un clima in cui i rapporti siano poco conflittuali. Si considera che il mancato equilibrio duraturo sia la limitazione più importante della capacità lavorativa dove il rendimento lavorativo viene valutato di 2-3 ore al giorno..

Tuttavia viene segnalato un miglioramento clinico ma iniziato da poco tempo e quindi non è possibile stabilire se questo rappresenta il primo segno verso una remissione o sia l'espressione di quell'andamento oscillante dell'affettività segnalato dalla psichiatra curante.

Si considera opportuno una rivalutazione a breve (6 mesi) che possa permettere di chiarire con più precisione il decorso clinico."

(Doc. AI 51-6+7)

A seguito della procedura di revisione della rendita di data 27 settembre 2007 la Dr.ssa __________, su richiesta dell’UAI, ha steso un ulteriore rapporto medico in data 4 marzo 2008 e ribadito la precedente diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1)” e posto la valutazione che segue:

" (...)

Valutazione/conclusione:

L'A è a beneficio di una rendita intera (grado di IL del 70%) a decorrere dal 01.11.2005 a causa di una sindrome depressiva ricorrente. Nell'occasione della valutazione psichiatrica presso il SMR del 30.01.2007 si era evidenziato un miglioramento clinico iniziato da troppo breve per poter stabilire se fosse il primo segno di una remissione clinica e pertanto si era ritenuto opportuno una rivalutazione a breve termine.

Nel giugno 2007 l'A si è defenestrata procurandosi una frattura a livello della dodicesima vertebra toracica. Il Dr. __________, psichiatra che l'aveva visitata in occasione della sua degenza nel reparto di ortopedia dell'Ospedale di __________ aveva escluso un atto suicidario mentre la psichiatra curante Dr.ssa __________ nel suo rapporto per l'Al del 22.10.2007 esprime dei dubbi se si possa essere considerato un tentativo di suicidio o un evento secondario a sonnambulismo (in anamnesi però era già stato segnalato in passato un episodio analogo che fa propendere ad una volontarietà del gesto).

Il decorso clinico è stato caratterizzato da brevi periodi (circa 1-2 mesi) di remissione della sintomatologia depressiva accompagnato da repentini peggioramenti del quadro affettivo con grave stato di abulia, anedonia ed astenia. Inoltre l'A ha mostrato un'importante riduzione della capacità a tollerare eventi stressanti e caricabilità con riduzione del controllo degli impulsi, persistenza dell'astenia e facile esauribilità. A questo si è poi aggiunto l'aspetto somatico, la sintomatologia dolorosa, le preoccupazioni legate allo stato di salute e all'intervento chirurgico che dovrà sostenere.

Persiste quindi un' instabilità del quadro affettivo che non permette di prevedere almeno a breve termine un'adeguata continuità nell'ambito lavorativo.

Lo stato di salute appare quindi invariato per quanto riguarda il disturbo psichiatrico. Si conferma quindi l'IL del 70% in qualsiasi attività lavorativa (rendimento normale)." (Doc. AI 66-4)

La RI 1 da parte sua ha prodotto il referto medico del 28 novembre 2006 del Dr. __________ in psichiatria e psicoterapia, il quale dopo aver illustrato l’anamnesi personale e familiare della paziente si è espresso in questi termini:

" (...)

Befunde

Der Psychostatus der Versicherten wird im Austrittsbericht der Clinica __________ vom 13.04.00 wenig auffällig geschildert, etwas ängstlich, auf den Konflikt mit dem Ehemann fixiert, mit verminderter Mimik, labiler Emotionalität.

Bei den beiden Hospitalisationen im Jahre 2002 war sie auf ihre Depression eingeengt, die Mimik war lebendig, es wurden keine Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen beschrieben, der Affekt depressiv, die Motivation vermindert. Es finden übrigens auch Aussagen der Versicherten den Weg in den Psychostatus, also subjektive Angaben, welche nicht in einen objektiven Psychostatus gehören.

im Psychostatus bei der Hospitalisation in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik __________ (vom 13.09.05 bis 23.09.05) werden, ausser dem leicht verminderten Tonus der Gefühle und der Aggression gegenüber der damaligen Arbeitgeberin keine pathologischen Befunde erhoben.

Im Bericht der Arbeitgeberin vom 15.03.06 wird geschrieben, dass der Versicherten gekündigt worden war auf Grund der Tatsache, dass man eine Mitarbeiterin brauchte, die ein volles Pensum erfüllen kann.

Die gestellten Diagnosen gehen von Anpassungsstörung bei Konflikt mit Ehemann bis zu rezidivierender depressiver Störung und zwar mittleren (aus dem oben beschriebenen Psychostatus der Klinik __________ würde ich eine leichte Depression erkennen, allerdings war die Versicherte schon bei Eintritt antidepressiv behandelt) bis schweren Grades.

In den verschiedenen Berichten wird erwähnt, dass sich die Depression verbesserte, sich die Versicherte erholte unter der Behandlung, unter andidepressiver Medikation (im Austrittsbericht von Mendrisio (Hospitalisation vom 29.11.04 bis 05.01.05: abbiamo dimesso la signora PI 1, su sua richiesta, in condizioni psichiche decisamente migliorate), die zweite stationäre Behandlung in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik erfolgte offenbar - nach einem Konflikt am Arbeitsplatz mit aggressivem Ausbruch der Versicherten, sie wurde, nachdem sie sich beruhigt hatte, mit denselben Medikamente entlassen wie sie eingetreten war.

Es finden sich im Dossier 2 Arztberichte, einer zuhanden der __________ Versicherung, der andere für die IV:

  • Arztbericht zuhanden der __________, vom 23.09.05 (von Frau Dr. med. __________):

Man kenne die Versicherte seit 1999, sie habe ungefähr eine depressive Phase pro Jahr, diese seien länger geworden. Anfänglich habe sie immer wieder die Arbeit aufnehmen können, das sei jetzt nicht mehr möglich, die Prognose ungünstig.

Arztbericht vom 10.01.06 zuhanden der IV:

Diagnosen mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit: rezidivierende depressive Störungen, mittleren bis schweren Grades, ohne psychotische Symptome; seit 2004

Diagnosen ohne Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit: rezidivierende depressive Störungen mittleren bis schweren Grades, ohne psychotische Symptome; seit 1987.

Obwohl die Patientin von Frau Dr. __________ als sehr arbeitsam beschrieben wird, bis Mitte 2004, habe sie, offenbar im Zusammenhang mit einem Besuch in Mazedonien, wo sie ihre 4 Kinder sehen konnte, den Weg aus der Depression nicht gefunden, trotz Medikamenten. Angst und Sorge um ihre Kinder seien hinzu gekommen.

Der IV- Arzt, Dr. med. __________, schreibt am 26.09.06 zur Situation der Versicherten:

Er bezieht sich auf die anamnestischen Angaben (siehe auch meine Zus.-fassung), gibt die im Arztbericht (06.02.06) von Frau Dr. __________ erwähnten Symptome wieder:

  • reduzierte Mimik,

  • die Versichterte ist traurig,

  • monotone Sprache,

  • depressive Stimmung,

  • verlangsamte Gedanken,

  • keine psychotische Elemente.

Er übernimmt, ohne ein Gutachten an dritter Stelle zu veranlassen, die von der behandelnden Ärztin angegebene Arbeitsunfähigkeit von 100%, in jeglicher Tätigkeit.

Er empfiehlt, in einem Jahr die Revision durchzuführen, dann mit einer Begutachtung.

Schlussfolgerungen:

Die IV- Stelle des Tessin hat eine 100%-ige Invalidität angenommen bei einer rezidivi­renden Depression, für jegliche Tätigkeit, sie stützt sich dabei allein auf die Angaben der behandelnden Ärztin des Servizio Psico-Sociale, obwohl:

  • noch kurz vorher im Austrittsbericht der Kantonalen Psychiatrischen Klinik bestätigt. wird, dass die Versicherte in stark gebessertem Zustand entlassen worden war,

  • eine rezidivierende Depression mittleren bis schweren Grades nie eine 100%- ige Invalidität begründet und auch,

  • obwohl Frau Dr. med. __________ in ihrem Arztbericht bei der Angabe der Arbeitsunfähigkeit dieselben Diagnosen mal mit mal ohne Auswirkung auf die Arbeits­fähigkeit angegeben hat (vor 2004 ohne, nach 2004 mit Auswirkung auf die Arbeits­fähigkeit), und

  • im Arbeitgeberbericht steht, dass man der Versicherten kündigte, weil man eine Mitarbeiterin brauchte, die ein volles Pensum (keine Teilzeit) leisten kann.

Meiner Meinung nach hätte man ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben sollen, welches die medizinisch theoretische Arbeitsfähigkeit festgelegt hätte; statt dessen übernimmt die IV- Stelle des Tessin die Angaben der behandelnden Ärztin, obwohl man weiss, dass die Behandelnden den Aspekt der Arbeitsfähigkeit subjektiv beurteilen (vermutlich hat der IV Arzt aus eben diesem Grund eine schnelle Revision ins Auge gefasst dann mit Gutachten).

Ich meine auch, dass nur eine schwere Depression eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit begründen kann, eine so schwere Erkrankung, bei welcher der Patient für das Überleben seine ganze Kraft aufwenden muss, in der effektiv an keine Arbeitsleistung gedacht werden kann.

Bei der Beurteilung muss auch in Betracht gezogen werden, dass psychosoziale Faktoren bei der Versicherten ein wichtige Rolle spielen: die Trennung von ihren Kindern, die Sorge um diese.

Es ist beschrieben, dass sie wegen dieser Tatsache traurig ist (Arztbericht vom 10.01.06).

Traurig sein bedeutet übrigens, dass Gefühle ausgedrückt werden können, was gegen eine schwere Depression spricht, in der ein Mensch gerade unter der Abwesenheit von Gefühlen leidet.

Ich schätze schlussfolgernd die Arbeitsfähigkeit der Versicherten auf mindestens 50%; wenn ich davon ausgehe, dass psychosoziale Faktoren, welche noch zu keiner unveränderbaren Situation geführt haben, eine wichtige Rolle spielen, könnte die Leistungfähigkeit dank guter therapeutischer Unterstützung noch gesteigert werden."

(Doc. AI 72-12+13-15)

Questo rapporto del Dr. Med. __________ era peraltro già stato prodotto dalla ricorrente in sede amministrativa per contestare la delibera del 30 ottobre 2006 (doc. AI 38-1; 40-1).

Anche a seguito di tale rapporto e su indicazione del Dr. __________ del 18 dicembre 2006 (doc. AI 43-1) è stata ordinata una valutazione ad opera della Dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 44-1).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:

" 1I servizi medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

2Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di prestazioni.

4I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione."

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione sulla scorta dei certificati medici agli atti e delle valutazioni della specialista in psichiatria del SMR (cfr. consid. 2.8).

Tali certificazioni sono in effetti da considerare complete ed esaustive e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Sia nel rapporto medico del 30 gennaio 2007 (doc. AI 51-2) che in quello successivo del 19 febbraio 2008 (doc. AI 66-1) la Dr.ssa __________, dopo aver illustrato l’anamnesi personale della paziente, lo sviluppo della malattia, i risultati della terapia, i disturbi soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1).

A partire dal mese di novembre del 2004 i disturbi psichiatrici dell’assicurata sono andati peggiorando causando un’incapacità lavorativa del 70%. Questi erano iniziati nel 1987 e traggono origine da una conflittualità familiare prima e dalla perdita del posto di lavoro dopo che hanno condotto l’assicurata a numerosi ricoveri presso l’Ospedale psichiatrico cantonale e alla Clinica __________, oltre che ad alcuni tentativi suicidali.

I miglioramenti ottenuti dai ricoveri sono di breve durata e l’assicurata mostra un’alternanza di periodi di serenità (qualche giorno) con periodi sempre più frequenti e di maggior durata di apatia, abulia, sentimenti di impotenza che spingono l’assicurata ad un ritiro sul piano relazionale (doc. AI 51-6).

L’episodio depressivo del 2004 non ha permesso una ripresa della capacità lavorativa malgrado la presa a carico psichiatrica. Secondo la Dr. ssa __________ l’insorgente presenta un’instabilità del quadro affettivo, un deficit della concentrazione e una facile esauribilità che non permettono di prevedere a breve termine un’adeguata continuità nell’ambito lavorativo.

Nel rapporto del 30 gennaio 2007 il perito aveva concluso che PI 1 può svolgere attività che non la espongano ad eccessive sollecitazioni sul piano personale, ad esempio un lavoro metodico da condurre da sola in un clima in cui i rapporti siano poco conflittuali. Il rendimento lavorativo viene valutato in 2-3 ore al giorno con un’incapacità quantificata al 70% (doc. AI 51-7)

Nel rapporto del 4 marzo 2008 la Dr.ssa __________ ha riferito come il decorso clinico sia caratterizzato da brevi periodi (circa 1-2 mesi) di remissione della sintomatologia depressiva accompagnata da repentini peggioramenti del quadro affettivo con grave stato di abulia, anedonia ed astenia. L’assicurata inoltre ha mostrato un’importante riduzione della capacità di tollerare eventi stressanti e caricabilità con riduzione del controllo degli impulsi, persistenza dell’astenia e facile esauribilità.

Secondo la dottoressa del SMR persiste un’instabilità del quadro affettivo che non permette di prevedere a breve termine un’adeguata continuità nell’ambito lavorativo. Il quadro valetudinario – a mente della specialista – rimane invariato e viene confermata l’inabilità lavorativa del 70% in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 66-4, la sottolineatura è del redattore).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa conclusione, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici di senso contrario.

Il rapporto del 28 novembre 2006 del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, non permette di inficiare le conclusioni del SMR. In primo luogo, tale referto è antecedente a entrambe le valutazioni della Dr.ssa __________ e fonda le proprie argomentazioni sulle certificazioni del medico curante dell’assicurata, la Dr.ssa __________. Ora, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'UAI per attribuire e poi confermare la rendita non si è fondato (solo) su questo certificato del medico curante bensì, e soprattutto, sulle valutazioni della specialista SMR che ha personalmente visitato l'assicurata (cfr. art. 49 cpv. 2 OAI).

Va inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa della ricorrente nella decisione impugnata del 29 aprile 2008 è stata valutata al 70% e non al 100% come affermato dal Dr. __________. L’UAI ha infatti emesso una nuova decisione in sostituzione di quella precedente che indicava un’errata percentuale (cfr. doc. 37-1; 57-1 e doc. VII bis).

Il Dr. __________, da parte sua, ritiene l’assicurata inabile nella misura massima del 50% senza tuttavia fornire elementi oggettivi che permettono a questa Corte di rimettere in discussione le conclusioni alle quali è giunta la Dr.ssa __________ del SMR.

Egli infatti, oltre a non aver visitato la paziente, contrariamente al medico del SMR, si è limitato a fissare un diverso grado di inabilità lavorativa escludendo che siamo in presenza di una depressione grave, atta a giustificare un'incapacità lavorativa del 100%.

In realtà l’UAI ha valutato l’assicurata inabile nella misura del 70% e non del 100%. La diagnosi posta è poi stata quella di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio.

A questo proposito il TCA rileva che anche il medico del SMR ha riferito di un importante miglioramento all’uscita dalla struttura psichiatrica, ma poi la ricorrente ha dovuto essere nuovamente ricoverata all’Ospedale psichiatrico cantonale: nel settembre del 2005, nel marzo del 2006 e all’Ospedale di __________ nel 2007, a seguito di un presumibile tentativo di suicidio.

Ciò a dimostrazione di un quadro valetudinario caratterizzato da un continuo alternarsi di periodi di remissione della patologia a repentini peggioramenti.

In conclusione questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni della Dr.ssa __________, ritenuto che il referto del 28 novembre 2006 del Dr. __________ non apporta nuovi elementi, non apprezzati dal medico del SMR, in grado di influire sulla sua valutazione specialistica approfondita e ben motivata (cfr. STF 9C_683/2008 del 25 febbraio 2009).

2.10. Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata presenta tuttora una incapacità lavorativa del 70% in ogni attività anche dopo il 29 aprile 2008.

Visto quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha confermato il grado di invalidità del 70% ed ha continuato ad erogare all'assicurata una rendita intera d’invalidità.

2.11. La RI 1 ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici, in particolare una “perizia indipendente” (doc.V bis).

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della RI 1.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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