Raccomandata

Incarto n. 32.2007.236

LG/DC/sc

Lugano 1 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale gerente di un esercizio pubblico di Ambrì, in data 2 novembre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito dell’infortunio accorsogli il 30 giugno 2003: “Scendendo le scale con una cassa sono caduto ed ho picchiato la spalla contro il muro. In seguito ho subito 2 interventi chirurgici” (doc. AI 4-5).

Per le conseguenze dell’infortunio del 30 giugno 2003 l’assicuratore LAINF __________, con decisione 10 febbraio 2006, ha sospeso l’erogazione delle indennità giornaliere a far tempo dal 1° febbraio 2006, ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità LAINF facendo difetto una perdita di guadagno e ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. AI 29-2). A seguito dell’opposizione interposta dal signor RI 1, l’assicurazione, in data 29 marzo 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. AI 32-2).

1.2. Dopo esame della documentazione medica, in particolare facendo riferimento all’incarto dell’assicuratore LAINF, l’Ufficio AI con decisione 14 giugno 2006 (doc. AI 36-5) ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2005 e il 31 gennaio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni, non presentando il signor RI 1 alcun grado d’invalidità come a decisione dell’assicuratore LAINF (doc. AI 32-2).

1.3. Contro la decisione dell’amministrazione l’assicurato ha fatto inoltrare un’opposizione in data 28 giugno 2006 ritenendo errato il modo di procedere dell’Ufficio AI che faceva riferimento alla decisione dell’assicuratore LAINF, non ancora cresciuta in giudicato, nella propria pronunzia sul diritto ad una rendita AI dell’assicurato (doc. AI 36-3).

Contestualmente la rappresentante del signor RI 1 ha ricorso contro la decisione dell’assicuratore LAINF che gli aveva negato una rendita d’invalidità, in quanto l’assicurato poteva conseguire nonostante il danno infortunistico alla salute un reddito superiore a quello che avrebbe realizzato qualora non fosse rimasto vittima del sinistro in oggetto.

Questa Corte, con decisione del 5 settembre 2006 (inc. 35.2006.46), cresciuta in giudicato, ha respinto il ricorso confermando la correttezza dell’agire dell’ente assicurativo (doc. AI 2-4).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’Ufficio AI ha confermato la sua decisione del 24 maggio 2007 rilevando quanto segue (doc. A):

" (…)

In sede d’opposizione, spetta all’assicurato presentare delle argomentazioni rispettivamente prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.

Ora, il 5 settembre 2006 il TCA ha confermato la bontà della decisione della __________ e conseguentemente di quanto ritenuto dall’UAI con decisione 14 giugno 2006.

Valutando i “disturbi psichici di cui RI 1 pretende soffrire”, con riferimento a quanto sostenuto dal Dott. __________, il TCA s’è poi così espresso: “la certificazione del medico curante, specialista in chirurgia ortopedica e, quindi, non particolarmente qualificato ad esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica. (…) vi sarebbero i presupposti per dubitarne persino dell’esistenza stessa di un’affezione psichica”.

Ad ogni modo, onde dissipare qualsiasi dubbio a questo proposito, rilevato come pure il Dott. __________ abbia riferito le lamentele dell’assicurato, il caso è stato nuovamente sottoposto al SMR.

Esprimendosi pure sullo scritto 10 ottobre 2006 del Dott. __________ (che già all’epoca della sentenza TCA riteneva l’assicurato totalmente invalido), i medici dell’assicurazione per l’invalidità non hanno potuto che osservare: “Per quanto riferito in merito a supposte patologie psichiatriche, si rileva agli atti unicamente l’episodio riportato dal dr. __________ che non è riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento, quindi non tutelabile secondo i parametri AI. Qualora in seguito vi fossero manifestazioni cliniche riferibili ad uno stato patologico maggiore sarebbe cura del medico curante e/o dell’assicurato segnalare tale presenza. Per quanto riguarda la certificazione del dr. __________, questa non è da tenere in considerazione in quanto, visto la specializzazione del medico, si tratta di una valutazione del medesimo in un tema già al momento dibattuto e valutato in modo autorevole ed adeguato. Non vi sono, pertanto, ulteriori valutazioni da espletare in tema medico atte a modificare la capacità lavorativa come fino al momento giudicata”.

1.5. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso con scritto del 21 giugno 2007 (doc. I), poi completato in data 25 luglio 2007 (doc. V), in ossequio ai requisiti della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss).

Nell’impugnativa l’assicurato contesta la decisione dell’Ufficio AI che, a suo dire, non avrebbe adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie che lo affliggono, notevolemente peggiorate dopo il 2005. Il ricorrente postula inoltre l’espletamento di una perizia pluridisciplinare (doc. I e V).

1.6. Nella sua risposta del 6 agosto 2007 (doc. VIII) l’UAI propone di respingere il ricorso, sottolineando quanto segue:

" (…)

Sottoposta la documentazione medica presentata in sede di ricorso al servizio medico regionale (SMR), è stato possibile constatare: “l’attuale documentazione non evidenzia nuove patologie di rilievo. A livello della spalla sinistra è stata esclusa una complicazione infettiva. Per quanto concerne il mal di schiena (nota bene di tipo intermittente) va precisato che gli accertamenti eseguiti hanno in pratica dimostrato una situazione organica normale a livello lombare. Per quanto concerne i dolori a livello della spalla destra descritti nel rapporto del dr. __________ del 20.12.2006 questi erano di recente insorgenza con quindi buona prognosi a risolversi entro breve tempo in particolare in considerazione di una situazione radiologica regolare.”

(cfr. annotazioni allegate)”

1.7. Con lettera del 22 agosto 2007 (doc. X) il ricorrente mette l’accento sulla patologia psichica che lo affligge, omessa, secondo lui, dall’UAI nella propria risposta del 6 agosto 2007. Egli si sofferma inoltre sui disturbi alla spalla sinistra e i persistenti problemi lombari.

1.8. In data 26 marzo 2008 l’avv. __________ della RA 1, __________, che ha assunto il patrocinio di RI 1, ha presentato un complemento al ricorso allegando nuove attestazioni mediche, in particolare il rapporto d’uscita della Clinica , l’esame lombo-sacrale dell’, il referto del Dr. __________ e la valutazione del Dr. Med. __________.

La rappresentante dell'insorgente ribadisce quindi la necessità di ulteriori accertamenti clinici, a suo dire, erroneamente omessi dall’UAI. Ella conferma la richiesta di ritornare gli atti all’UAI, affinché esperisca una perizia pluridisciplinare (doc. XII).

Ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. C2).

1.9. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2008 (doc. XIV) l’UAI propone nuovamente di respingere il ricorso constatando che l’attuale documentazione non fornisce elementi sufficienti per non ritenere fondata la decisione su opposizione. Per il periodo successivo, non oggetto della vertenza, andranno invece svolti ulteriori accertamenti. Vengono allegate le annotazioni del Dr. __________, Medico AI.

1.10. In data 9 aprile 2008 la rappresentante dell’assicurato contesta le conclusioni alle quali sono giunti l’UAI e il Dr. __________ ribadendo la necessità di una perizia pluridisciplinare volta ad accertare compiutamente lo stato fisico e psichico del signor RI 1, nonché le limitazioni della sua capacità lavorativa (doc. XVI).

1.11. Il 4 giugno 2008 l’avv. __________ ha prodotto un’ulteriore valutazione medica del Dr. __________ e quattro certificati medici del Dr. __________ (doc. XVIII) riconfermandosi nelle proprie precedenti argomentazioni.

1.12. L’UAI, in data 10 giugno 2008, prende atto della nuova documentazione, chiede la conferma la decisione impugnata e ribadisce che per il periodo non oggetto della vertenza, andranno svolti ulteriori accertamenti nel contesto di una nuova procedura (doc. XX).

1.13. Il 20 agosto 2008 il TCA ha interpellato la RA 1 (cfr. doc. XXII). Il responsabile del servizio ha risposto il 25 agosto 2008 (cfr. doc. XXIII).

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

" (...)

  1. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants [F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale importante.

2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

  1. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 mag-gio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9. Giova, inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.10. Nella decisione su opposizione del 24 maggio 2007 l’UAI si è fondato sul parere del medico del SMR, Dr. __________, che in data 27 dicembre 2005 ha formulato la seguente diagnosi (doc. AI 20-1):

" Artrosi Acromio-Clavicolare spalla sinistra con:

stato dopo acromio-plastica spalla sinistra, il 25.05.05;

stato dopo decompressione sottoacromiale, l’11.11.04

impingement della cuffia dei rotatori”.

Il medico del SMR ha ritenuto giustificata un’inabilità lavorativa al 50% nell’attività abituale dal 01.10.2005 e una piena abilità in attività adeguate dal 01.11.2005 con le seguenti limitazioni:

  • lieve diminuzione della mobilità della spalla sinistra (elevazione, abduzione e postergazione);

  • non portare continuamente pesi di oltre 5 kg.

Non sono presenti invece danni alla salute di natura extrainfortunistica che abbiano influsso sulla capacità lavorativa in modo duraturo e/o persistente (doc. AI 20-1).

Il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente quanto stabilito dal TCA.

Infatti, nella sentenza del 5 settembre 2006 (inc. 35.2006.46) questa Corte ha accertato la medesima patologia:

“… presenza di un’artrosi acromio-claveare, di un’ipertrofia capsulare e di un impingement muscolo-tendineo del sovraspinato” ed ha fondato il proprio giudizio sull’apprezzamento del medico Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, per quanto riguarda la patologia dell’arto superiore sinistro, ha ritenuto il signor RI 1 abile dal 1° ottobre 2005 nella sua precedente attività di ristoratore nella misura del 50%, mentre dal 1° novembre 2005, in attività sostitutive adeguate “…dove non deve continuamente portare pesi di oltre 5 kg...” nella misura del 100% (doc. AI 2-11).

Per contro la pretesa problematica psichica non ha trovato riscontro alcuno dal profilo probatorio, se non per la certificazione del medico curante, Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica ritenuta tuttavia insufficiente vista la specializzazione di quest’ultimo (doc. AI 2-14).

Il TCA è pertanto chiamato ora a stabilire se l’amministrazione ha correttamente soppresso la rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2006 facendo riferimento alla decisione LAINF (cfr. consid. 2.7.) oppure avrebbe dovuto predisporre ulteriori accertamenti al fine di acclarare la situazione valetudinaria dell’assicurato, in particolare tramite una perizia pluridisciplinare, prima dell’emanazione del provvedimento impugnato.

2.11. Il 16 febbraio 2006 il Dr. Med. __________, FMH medicina interna, ha comunicato al Dr. Med. __________, Direttore della Clinica __________ di __________, quanto segue (doc. AI 2-3):

" (…)

Caro collega,

Come d’accordo telefonico ti invio il paziente a margine per un breve periodo di accertamenti e cure.

Indicazione:

stato ansioso depressivo acuto.

Altri problemi:

stato dopo contusione spalla sinistra (30.06.03), stato dopo artroscopia (25.05.05) e acromioplastica, sospetta rottura della cuffia.

anamnesi di gotta.

Osservazioni

Il paziente si è presentato da me d’urgenza il 15.02.06 accusando grave stato d’ansia, crisi di pianto, tremore diffuso e insonnia, disturbi insorti negli ultimi giorni.

Dall’anamnesi risulta che da circa una settimana il paziente vive da solo a causa di disaccordo con la compagna con cui vive da cinque anni. Probabilmente è questa situazione che ha creato tutti i disturbi ed è stato il paziente stesso a richiedere un periodo di ricovero in quanto non si sente sicuro in casa da solo, temendo che possa capitargli qualcosa di grave.

In attesa di un ricovero da voi ho introdotto una terapia con Tranxilium 5mg 4volte al dì.”

Con missiva del 18 maggio 2006 lo stesso medico si è rivolto alla Direzione medica del __________ di __________ (doc. AI 1-2):

" Egregi colleghi,

Gentilmente vi chiedo di convocare il paziente a margine per un consulto specialistico.

Dal mese di febbraio 2006 il paziente soffre di uno stato ansioso depressivo importante, motivo per cui è stato anche degente alla Clinica di __________ dal 17.2.06 al 13.4.06 (vedi copia lettera d’uscita).

Dimesso dalla clinica il paziente si è ripresentato da me per riacutizzazione della sintomatologia e per la difficoltà a continuare le terapie proposte a causa degli effetti collaterali. Mi chiedeva anche di poter nuovamente essere ricoverato. Ho consigliato al paziente di continuare con le cure almeno finché verrà visitato da voi.

Nell’anamnesi da segnalare stato dopo contusione della spalla sinistra 830.06.03) e a seguito di questo infortunio il paziente è tuttora seguito dagli specialisti Dr. __________ e Dr. __________.

Al momento il paziente soffre anche di sintomatologia lombare e per questo motivo ho proposto un ciclo di fisioterapia ambulatoriale.

Ritengo opportuna una visita psichiatrica presso il vostro centro al più presto possibile”.

A seguito dell’opposizione dell’assicurato l’UAI ha sottoposto il caso al Dr. Med. __________ del SMR che in data 15 maggio 2007 ha emesso il seguente referto riguardo alla presunta problematica psichica (doc. AI 48-1):

" Per quanto riferito in merito a supposte patologie psichiatriche, si rileva agli atti unicamente l’episodio riportato dal dr. __________ che non è riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento, quindi non tutelabile secondo i parametri AI.

Qualora in seguito vi fossero manifestazioni cliniche riferibili ad uno stato patologico maggiore sarebbe cura del medico curante e/o dell’assicurato segnalare tale presenza

Per quanto riguarda la certificazione del dr. __________, questa non è da tenere in considerazione in quanto, vista la specializzazione del medico, si tratta di una valutazione del medesimo in un tema già al momento dibattuto e valutato in modo autorevole ed adeguato.

Non vi sono, pertanto, ulteriori valutazioni da espletare in tema medico atte a modificare la capacità lavorativa come fino al momento giudicata”.

2.12. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica le valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ non sono state a giusta ragione considerate dall’UAI. La prima, in quanto proveniente da un medico non specialista in ambito psichiatrico, la seconda invece è stata ritenuta non “riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento” (doc. AI 48-1).

La correttezza della valutazione dell’UAI è confermata dal referto del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia della Clinica __________ di __________ che l’8 giugno 2006 riferisce sulla degenza dal 17 febbraio al 13 aprile 2006 del Signor RI 1, e afferma: (doc. C 1/6)

" (…)

Valutazione, decorso:

All’ammissione ci troviamo confrontati con un paziente che lamenta insonnia, nervosismo, quote d’ansia, deflessione del tono dell’umore e invalidanti algie alla spalla dx. Durante la degenza il signor RI 1 ha beneficiato di colloqui di sostegno individuali e di gruppo, così come di attività ergo terapiche e fisiorilassanti. Abbiamo introdotto in terapia del clorazepato, somministrato inizialmente per via infusionale, e dell’alprazolam, con cui abbiamo contenuto le quote ansiose. La medicazione ansiolitica ha poi potuto essere diminuita nel corso della degenza, sostituita con del buspirone, che potrà essere aumentato a discrezione del medico curante fino al dosaggio di 30 mg/die. Il sonno si è regolarizzato con del Clorprotixene e del Flurazepam. Inizialmente tale medicazione provocava stanchezza diurna, senso di confusione e sedazione pomeridiana; questi effetti collaterali sono poi sfumati nel prosequio. La scelta dell’antidepressivo amitriptilina è stata presa per le proprietà sedative del farmaco e per la sua dimostrata efficacia nell’aumentare la soglia del dolore. Con il ristabilirsi del tono dell’umore, infatti, anche le algie alla spalla venivano percepite soggettivamente come meno intense ed invalidanti. Segnaliamo inoltre frequenti contatti del paziente con un suo avvocato per impugnare la decisione di diminuzione della sua rendita d’invalidità. Il graduale miglioramento del quadro clinico del paziente ne ha provocato una progressiva riduzione dell’isolamento in camera, una maggiore iniziativa nella ricerca di contatti all’interno della clinica e nel partecipare alle varie attività proposte. Dimettiamo il paziente in migliorate condizioni di salute fisica e psichica al domicilio.”

Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 2 aprile 2008 ha confermato che la patologia psichiatrica è da ricondurre ad una sindrome ansiosa reattiva riferibile ad uno stato transitorio (doc. XIV bis).

" (…)

Dalla documentazione non risultano elementi a favore d’una patologia psichiatrica maggiore sottogiacente, il ricovero presso la __________ era un ricovero d’intervento di crisi (disturbi presenti solo pochi giorni). Pure in occasione dell’ultima degenza a __________ non è stata riscontrata una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente una sindrome ansiosa reattiva. (…)"

Diagnosi che corrisponde a quella che già il Dr. Med. __________ del SMR fece nelle proprie annotazioni del 15 maggio 2007 (doc. AI 48-1)

" Per quanto riferito in merito a supposte patologie psichiatriche, si rileva agli atti unicamente l’episodio riportato dal dr. __________ che non è riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento, quindi non tutelabile secondo i parametri AI(…)."

Una sindrome ansiosa reattiva di carattere transitorio, dovuta alla situazione del momento, non riconducibile ad uno stato psichico morboso a carico dell’assicurazione invalidità. Trattasi piuttosto di una limitazione della capacità di guadagno alla quale l’assicurato può ovviare dando prova di buona volontà (cfr. cons. 2.8.).

A conferma di ciò la patologia di cui ha sofferto l’insorgente si è risolta con un trattamento a base di ansiolitici da parte dello specialista in psichiatria, Dr. Med. __________ che dimetteva il paziente in data 13 aprile 2006 in migliorate condizioni di salute fisica e psichica. Non vi sono dunque i presupposti per considerare il ricorrente affetto da un disturbo atto a determinare una limitazione duratura della sua capacità lavorativa.

Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per accertare lo stato valetudinario dell’insorgente per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico.

In merito alla patologia reumatica / lombare, RI 1 è stato visitato dal dr. Med. __________, spec. FMH Reumatologia e Riabilitazione che in data 20 dicembre 2006 emetteva il seguente certificato all’indirizzo del Dr. Med. __________ (doc. B3):

" Diagnosi:

lombalgia a carattere recidivante con bloccaggi su iniziali alterazioni degenerative di modesta entità

peri-artropatia omero scapolare tendinopatia a livello della spalla destra di recente insorgenza

stato dopo trauma discorsivi della spalla sinistra, nonché ripetuti interventi chirurgici

Caro __________,

ho visto questo tuo sopramenzionato paziente, che presenta attualmente dei disturbi a livello della colonna lombare con episodi recidivanti di bloccaggi lombari, senza vere e proprie irradiazioni radicolari.

Da alcune settimane sono subentranti dei dolori anche a livello della spalla destra, in particolar modo quando dorme sul fianco destro ed ai movimenti. Non irradiazione della sintomatologia lungo il braccio destro.

Conosciuta patologia poi a livello della spalla sinistra con disturbi persistenti. L’esame clinico dimostra per quanto riguarda la colonna vertebrale una riduzione della mobilità di 1/3 in tutte le direzioni, con dolori nella fase finale dei movimenti ed una dolenzia spiccata alla palpazione nella zona lombare ed al passaggio lombosacrale ed al gluteo bilateralmente. L’indagine neurologica era negativa. Vi era una leggera sintomatologia d’impingement a livello della spalla destra. Ho fatto eseguire una RM della colonna lombare in data 07.12.2006 che è stata consegnata al paziente, che non ha mostrato patologie significative se non una minima protrusione discale a livello L5/S1. Ho eseguito anche una radiografia della spalla destra, che non ha mostrato calcificazioni o alterazioni di tipo generativo significative.

(…)”

Lo specialista, Dr. Med. __________, ha affermato nel proprio referto che la mobilità in tutte le direzioni della colonna vertebrale è ridotta di un terzo con “…dolori nella fase finale dei movimenti ed una dolenzia spiccata alla palpazione nella zona lombare ed al passaggio lombosacrale ed al gluteo bilateralmente. L’indagine neurologica era negativa. Vi era una leggera sintomatologia d’impingement a livello della spalla destra. Ho fatto eseguire una RM della colonna lombare in data 07.12.2006 che è stata consegnata al paziente, che non ha mostrato patologie significative se non una minima protrusione discale a livello L5/S1. Ho eseguito anche una radiografia della spalla destra, che non ha mostrato calcificazioni o alterazioni di tipo degenerativo significative ”- (doc. B3, la sottolineatura è del redattore).

Quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla presenza di un lipoma, accertato con la risonanza magnetica del 7 dicembre 2006 (doc. AI C3) che, a suo dire, non sarebbe stato sufficientemente indagato dall’amministrazione (doc. XVI, pag. 2) non merita tutela in questa sede.

È stato infatti lo specialista in reumatologia e riabilitazione Dr. Med. __________ a far eseguire la risonanza magnetica lombo-sacrale presso l’__________ e che “…non ha mostrato patologie significative…” (doc. AI B3).

È poi ancora lo stesso Dr. med. __________ dell’__________ che nel proprio referto, in merito al lipoma, ha asserito:

" Conclusioni

Discreto restringimento del sacco durale lombare dalla combinazione di una lipomatosi epidurale e di un tipico lipoma del filo terminale, non necessariamente responsabile della sintomatologia."

(doc. AI C3, la sottolineatura è del redattore).

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stato di salute del signor RI 1 è stato attentamente valutato dai medici del SMR che non hanno però evidenziato nuove patologie di rilievo rispetto a quelle che già furono diagnosticate in ambito infortunistico.

Il Dr. Med. __________, medico SMR, ha confermato il 7 agosto 2007 che sulla base della cartella clinica del Dr. __________ (doc. AI 54-1) la situazione della spalla sinistra è invariata.

Il medico del SMR aggiunge inoltre che:

" l’attuale documentazione non evidenzia nuove patologie di rilievo. A livello della spalla sinistra è stata esclusa una complicazione infettiva. Per quanto concerne il mal di schiena (nota bene di tipo intermittente) va precisato che gli accertamenti eseguiti hanno in pratica dimostrato una situazione organica normale a livello lombare.”

(doc. VIII, la sottolineatura è del redattore)

Per quanto riguarda la prognosi per i dolori alla spalla destra era da considerare buona (doc. VIII bis).

Alla luce di quanto appena esposto, secondo il TCA, anche dal profilo reumatologico il quadro clinico dell’assicurato è stato sufficientemente chiarito e questa Corte non ritiene di doversi scostare dalle valutazioni dei medici del SMR.

2.13. In presenza quindi di uno stato di salute, dal punto di vista fisico e psichico, invariato rispetto a quanto accertato in ambito infortunistico e in assenza, per lo meno fino al mese di agosto 2007 di patologie extra-infortunistiche, è a giusta ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2005 e il 31 gennaio 2006 (tre mesi dopo che l’assicurato aveva riacquistato la piena abilità lavorativa) avesse diritto ad una rendita intera d’invalidità, negando in seguito il diritto a prestazioni, non presentando il signor RI 1 alcun grado d’invalidità come stabilito dal TCA nella sua sentenza del 5 settembre 2006 (doc. AI 2-27):

" Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 52'047.73 (90% di fr. 57'830.82).

In conclusione, ritenuto che il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire nonostante il danno infortunistico alla salute (fr. 52'047.73) è superiore a quello che egli avrebbe realizzato qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del giugno 2003 (fr. 46'368.60), a ragione __________ gli ha negato il diritto a una rendita di invalidità.”

Al riguardo, va rilevato che in una sentenza I 789/06 e U 432/06 del 4 ottobre 2007 il Tribunale federale, chiamato a stabilire la rendita di invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni spettante ad un assicurato, che in ambito AI, per le medesime patologie riscontrate in sede infortunistica, aveva ottenuto un tasso di invalidità del 59%, ha ritenuto corretto l’agire dei primi giudici, i quali hanno giudicato che la rendita dell’assicurazione invalidità e quella dell’assicurazione contro gli infortuni, per una medesima patologia, debbano essere stabilite sulla base dello stesso tasso di invalidità. L’Alta Corte ha infatti osservato che:

" (…)

Considérant que le taux fixé par l'office AI ne tient compte d'aucune autre pathologie invalidante, notamment maladive, que l'affection pulmonaire d'étiologie professionnelle, le tribunal cantonal est d'avis que la rente de l'assurance-invalidité et celle de l'assurance-accidents doivent reposer sur un même taux d'invalidité.

Ce point de vue est bien fondé. En l'occurrence, en effet, il n'existe pas de motif pour que l'on aboutisse, dans l'assurance-invalidité, d'une part, et l'assurance-accidents, d'autre part, à une évaluation différente du taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé (cf. ATF 131 V 120 consid. 3.3.3 p. 123, 126 V 288 consid. 2a p. 291; arrêt U 148/06 du 28 août 2007, consid. 6.1).

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable dans la mesure où il fixe à 59% le taux d'invalidité déterminant pour la rente de l'assurance-accidents.”

Da notare che la situazione non cambierebbe neppure attualizzando il reddito da valido e quello da invalido al 2006 e applicando una riduzione del 15% (10% per attività leggera ritenuto che l’insorgente non può sollevare pesi superiori ai 5 kg e del 5% in considerazione del fatto che il signor RI 1 ha una lieve diminuzione della mobilità della spalla sinistra).

Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo di fr. 45'500.-- annui (2003). Adeguando tale importo al 2006, si ottiene un reddito da valido di fr. 46'925.- (+0,9 per il 2004, +1,0 per il 2005 e +1,2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

Per quanto riguarda invece il reddito da invalido

occorre fare riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.-.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 59'197.32, ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 50'317.72 (Fr. 59'197.32 - (Fr. 59'197.32 x 15 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr 46'925.- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006, non emerge alcuna incapacità al guadagno.

2.14. Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita a partire dal 1° febbraio 2006, in applicazione dell’art. 88a OAI che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2006, la decisione del 24 maggio 2007 deve quindi essere confermata.

2.15. Per quanto concerne le valutazioni del 27 febbraio 2008 del Dr. Med. __________ (doc. C4), del 4 marzo 2008 del Dr. Med. __________ (doc. C5) e del 28 aprile 2008 del Prof. Dr. Med. __________, va rilevato che, per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In concreto, i referti prodotti del Dr. Med. __________ (doc. C4), del Dr. Med. __________ (C5) e del Prof. Dr. __________ (D 1/3) sono ampiamente posteriori alla decisione dell’UAI e non accertano di uno stato di salute antecedente al provvedimento impugnato. Lo stesso medico del SMR, __________, indica nelle proprie annotazioni datate 2 aprile 2008 che una valutazione pluridisciplinare si giustifica in considerazione dell’attuale sintomatologia, ma non per quanto concerne la decisione oggetto della presenta vertenza (doc. XIV bis).

La richiesta di una perizia pluridisciplinare va pertanto disattesa.

2.16. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio a partire dall’8 maggio 2008 (cfr. doc.IV, XXII, XXIII).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella presente fattispecie con decisione dell’8 maggio 2008 la Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’Appello ha iscritto l’avv. __________ con indirizzo professionale presso la RA 1.

Il ricorrente, nato il 25.02.1996, divorziato, convive con la signora __________ e i figli di lei __________ (1986) e __________ (2007), senza attività lucrativa si trova nel bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di non percepire alcun reddito se non per il tramite della convivente che percepisce una rendita AI di fr. 1'909.--, la prestazione complementare alla rendita AI di fr. 368.-- e gli assegni familiari per fr. 688.--, non ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale).

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso per gli atti compiuti dall’avv. __________ dopo l’8 maggio 2008, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta ai sensi del considerando 2.16.

  3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2007.236
Entscheidungsdatum
01.09.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026