Raccomandata
Incarto n. 32.2006.98
BS/td
Lugano 18 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1972 e precedentemente attivo quale operaio di fabbrica, in data 25 settembre 1999 ha subito un infortunio. Inciampando sulle scale, egli è riuscito ad appendersi con la mano destra alla ringhiera, picchiando tuttavia la spalla sinistra contro uno scalino. Gli è stata diagnosticata una lesione del labbro ventrocaudale della spalla sinistra (cfr. rapporto relativo all’intervento di artroscopia del 15 marzo 2000 del dr. __________; doc. AI 1-9).
Le conseguenze dell’infortunio sono state assunte dall’__________, il quale, oltre alle spese di cure e l’erogazione di un’indennità giornaliera sino al 4 novembre 2001 (cfr. doc. AI 1-45), ha fissato, mediante decisione 23 ottobre 2003, il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. AI 4-1). A seguito dell’opposizione presentata dall’assicurato, con scritto 30 dicembre 2003 l’assicuratore LAINF ha annullato la decisione 23 ottobre 2003 facendo presente che “prima di prendere posizione definitivamente in merito all’infortunio in oggetto dobbiamo attendere la decisione che dovrà emettere l’Assicurazione Invalidità “ (doc. AI 6-1).
1.2. Nel mese di ottobre 2001 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 94-1).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 12 settembre 2002, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° ottobre 2000 ed una rendita intera dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002.
A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:
" Dagli atti assicurativi concessici dalla __________ riguardanti l'aspetto postinfortunistico dell'infortunio avvenuto il 25.9.1999 le riconosciamo il diritto temporaneo alla rendita e meglio:
a) mezza rendita al 50% dall'01.10.2000 (dopo un anno ininterrotto d'attesa in incapacità lavorativa, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e con effetto retroattivo massimo di un anno di attesa dalla presentazione della domanda);
b) rendita intera al 100% dall'01.07.2001 (art. 88 OAI, dopo 3 mesi dal perdurare del peggioramento) ma limitatamente al 28.02.2002 (art. 88 OAI dopo 3 mesi dal miglioramento).
Il caso è stato comunque sottoposto all'esame del nostro consulente per la verifica dell'eventuale adozione di misure d'integrazione professionale volti al consolidamento della sua capacità di guadagno. Dal rapporto che ne è scaturito non vi è tale necessità in quanto nel precedente lavoro di operaio c/o la Ditta __________, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di ca. fr. 45'600.00 (valori 2000).
Svolgendo un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute potrebbe in via teorica ricavare un reddito annuo di fr. 45'890.00 (valori 2000). Il suo grado d'invalidità è quindi del 10%, percentuale che esclude il diritto ai provvedimenti professionali e inferiore ai minimi legali necessari per beneficiare una rendita. Per la ricerca di un adeguato posto di lavoro le è data la facoltà di chiedere la collaborazione agli organi ufficiali cantonali di collocamento.
Il 04.06.2002 ci è giunta l'opposizione al nostro progetto di decisione del 24.04.2002 da parte del __________ a suo nome, dove veniva allegato uno scritto del Dott. __________.
Abbiamo pertanto ritrasmesso l'incarto al nostro servizio medico SMR dove viene indicato che questo scritto del Dott. __________ non contiene nuove informazioni che possano rivalutare la situazione dal punto di vista medico.
Anche l'Orientatore professionale ritiene che i suoi limiti funzionali gli permettono di svolgere in tutta una gamma di attività lucrative adeguate senza una perdita di guadagno significativa. Pertanto viene confermato il progetto di decisione." (Doc. AI 73)
1.3. A seguito dello scritto 19 dicembre 2002 dell’assicurato, in cui sosteneva un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 70), l’Ufficio AI ha acquisito la documentazione dell’__________, sottoposta diverse volte all’esame del SMR (Servizio medico regionale dell’AI).
Con decisione 3 febbraio 2004, l’amministrazione ha respinto la nuova domanda di prestazioni, osservando:
" Esaminati gli atti acquisiti come da richiesta di revisione, in particolare dalla visite mediche a cui è stato sottoposto dall'assicurazione infortuni __________ il 30.01.2003 e del 06.10.2003 e del 06.10.2003, non emergono alcuni cambiamenti di rilievo riguardanti la situazione post-infortunistica alla spalla sinistra in confronto al novembre 2001, di conseguenza anche le limitazioni funzionali risultano invariate. In mancanza di ulteriore documentazione medica che comprovi un avvenuto peggioramento dello stato di salute, rimane valido quanto valutato nella decisione del 28.02.2002, ossia che a partire dal 01.03.2002 vi è una piena capacità lavorativa in attività adeguata al suo stato di salute e che in queste attività avrebbe una perdita di guadagno causata dal danno alla salute soltanto del 10%.
Essendo il grado d'incapacità lucrativa inferiore al 40% non vi è alcun diritto ad una rendita d'invalidità.
Essendo inoltre il grado d'incapacità di guadagno anche inferiore al 20% e non avendo riscontrato i presupposti scolastici-lavorativi adeguati, non vi è alcun diritto nemmeno all'adozione di provvedimenti professionali." (Doc. AI 54)
1.4. Con opposizione 1° marzo 2004 l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato la perdita di guadagno determinata dall’Ufficio AI sostenendo come la sua inabilità lavorativa fosse quantificabile al 100%. Egli ha di conseguenza chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti medici volti ad appurare le sue condizioni di salute e la messa in atto di provvedimenti scolastici-professionali al fine di reinserirlo in un’altra attività professionale a tempo parziale (doc. AI 50).
A suffragio di quanto asserito l’assicurato ha prodotto un certificato del proprio medico curante, il quale ha fra l’altro attestato l’insorgenza di un’importante sindrome ansioso-depres-siva.
Ritenendo il SMR di dover valutare la problematica psichiatrica, in data 31 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha ordinato l’espleta-
mento di una perizia specialistica (doc. AI 26-1).
Con rapporto 6 febbraio 2006 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
Sulla base della perizia, incluso un complemento peritale (doc. AI 12-1), e del rapporto 20 aprile 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 8-1), con decisione 26 aprile 2006 l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione nel senso di riconoscere il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005.
Queste le motivazioni esposte dall’amministrazione:
" 5 In concreto, come visto, a seguito della documentazione medica
presentata in sede di opposizione, l'assicurato è stato peritato dal Dr. __________, il quale ha potuto riscontrare una totale incapacità lavorativa, per qualsiasi tipo di attività, a partire dal mese di marzo 2004. Risulta pertanto giustificato II riconoscimento di una rendita intera d'invalidità con un grado del 100% a far tempo dal 1. marzo 2005, a norma dell'art. 29, cpv. 1, lett. b LAI.
Per il periodo precedente una rendita non può essere corrisposta in quanto, come visto, malgrado il danno alla salute l'assicurato era stato ritenuto ancora totalmente abile in attività adeguate ed il relativo confronto dei redditi aveva permesso di stabilire unicamente una perdita di guadagno pari al 10% (dato riferito all'anno 2000). La consulente in integrazione professionale AI ha pure proceduto ad aggiornare il confronto dei redditi all'anno 2004. Ne è scaturito che nell'anno 2004, fino al momento del peggioramento (mese di marzo) l'assicurato non presentava alcuna perdita economica, considerato un reddito senza il danno alla salute pari a CHF 47'927.- ed un reddito con il danno alla salute pari a CHF 53'040 (tabelle RSS, categoria professionale 4, quartile 2).
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale effettuato, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforma ai criteri sovresposti.
Concludendo, come visto sopra, ritenuta una totale incapacità lavorativa in qualsiasi tipo di attività dal marzo 2004, l'opponente deve essere posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità di grado 100% a far tempo dal 1. marzo 2005.
A norma dell'ari. 21 LPGA, le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
Nel corso della prossima revisione verificheremo se la cura psichiatrica è stata seguita e con quale esito. Nel caso l'assicurato non si sottoporrà alle dovute cure, la rendita intera potrà essere ridotta o soppressa." (Doc. AI 7)
1.5. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha inoltrato ricorso al TCA, postulandone l’annullamento con conseguente erogazione di una rendita AI del 50% dal 28 febbraio 2002 e di una rendita intera dal 1° marzo 2004. In via subordinata, egli ha invece chiesto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 20 dicembre 2003 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2004.
In particolare egli ha evidenziato:
" A mente del ricorrente, il termine di un anno ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI è già stato tenuto in considerazione quando nel periodo 2000-2002 egli aveva chiesto e ottenuto una rendita AI (in parte al 50% e in parte al 100%). Infatti dalla decisione dell'Ufficio AI (doc. C, pag. 3, lit. a) emerge che l'anno d'attesa era già stato computato.
[In subordine si chiede che l'anno d'attesa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI inizi a decorrere da quando è stata avviata la presente procedura davanti all'Ufficio AI per i problemi alla spalla sinistra, ossia dal 20 dicembre 2002 (v. decisione 3 febbraio 2004 che menziona la data della domanda di rendita AI, doc. C); di conseguenza, la rendita AI dovrebbe essere fissata retroattivamente al 20 dicembre 2003 in misura almeno del 50% e dal 1. marzo 2004 in misura del 100%].
Di conseguenza, la rendita AI dovrebbe essere fissata retroattivamente dal 28 febbraio 2002, in luogo del 1. marzo 2005 e la rendita di invalidità deve essere stabilita in ragione almeno del 50% (poiché egli non ha mai potuto lavorare come operaio) e dal 1. marzo 2004, ossia da quando è stata accertata una grave forma di depressione, una rendita AI del 100%." (Doc. I)
L’assicurato ha inoltre rilevato di aver contestato la valutazione ortopedica eseguita dall’__________, oggetto della decisione 23 ottobre 2003 - in seguito annullata – relativa alla determinazione dell’indennità per menomazione dell’integrità, sottolineando come la problematica alla spalla non sia mai stata oggetto di un esame medico specialistico indipendente.
Il ricorrente ha poi chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, richiesta in seguito ritirata (VI).
1.6. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.7. Il 12 giugno 2006 il ricorrente ha trasmesso un ulteriore atto medico.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, posto precedentemente - con decisione 12 settembre 2002 - al beneficio di una mezza rendita dal 1° ottobre 2000 e di una rendita intera dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002, abbia diritto a, seguito del risorgere dell’invalidità rilevante, ad una rendita intera prima del 1° marzo 2005.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. In caso di nuova domanda sono applicabili le norme relative alla revisione della rendita, salvo le eccezioni esposte al prossimo considerando (cfr. Müller, Die materiellen Voraus-
setzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 797, pag. 215 e riferimenti).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.5. Per costante giurisprudenza quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se viene dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410; STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99).
Per quel che concerne la decorrenza della rendita in caso di nuova domanda, non è applicabile l’art. 88a LAI (cfr. consid. 2.4) ma le disposizioni dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. Müller, op. cit., N. 812, pag. 220).
L’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI dispone che il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato: presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, applicabile al caso in esame, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126). Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
Quale eccezione alla succitata regolamentazione, l’art. 29 bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.
Il citato articolo è pure applicabile se il diritto a rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione, ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23).
Non va poi dimenticato che, in virtù del rinvio di cui all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento di rendita in via di revisione (per dettagli cfr.: Müller, op. cit., N. 457s, pag. 125).
Infine, in caso di nuova domanda, la rendita è versata conformemente all’art. 29 cpv. 2 LAI, ossia dall’inizio del mese in cui è nato il diritto, ma il più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
Non è invece applicabile la normativa di cui all’art. 88bis OAI (l’art. 88bis cpv. 1 OAI fa dipendere gli effetti dell’aumento della rendita in via di revisione dal mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata [lett.a] o dal mese in cui la stessa è stata prevista d’ufficio [lett.b], mentre la lett. c concerne la riconsiderazione; l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI dispone che gli effetti della soppressione o della riduzione della rendita in via revisione sorgono al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, la lett. b del medesimo capoverso è applicabile nei casi di violazione dell’obbligo d’informare), poiché tale norma si riferisce esclusivamente alla revisione della rendita (cfr. Müller, op. cit., N. 819, pag. 221 e riferimenti).
2.6. Nel fattispecie in esame, occorre innanzitutto ricordare che con decisione 12 settembre 2002, cresciuta in giudicato, l’Ufficio A aveva riconosciuto all’assicurato una rendita temporanea (mezza rendita dal 1° ottobre 2000 ed una rendita intera dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002), in quanto, sulla base della documentazione dell’__________ (in particolare rapporto 22 ottobre 2001 del dr. __________; doc. AI 1-42), nonché della perizia 27 giugno 2001 del dr. __________ (doc. AI 89-4), dal novembre 2001 egli era stato ritenuto pienamente abile in attività medio-leggere senza sollevamento di pesi superiori a 25 chili e senza movimenti ripetitivi di flessione del tronco (cfr. nota 11 aprile 2002 della dr. __________ del SMR).
Tenuto poi conto del rapporto 16 aprile 2002 del consulente in integrazione professionale, in cui, tramite il consueto raffronto dei redditi, è stata accertata un’invalidità del 10% (doc. AI 82-1), l’amministrazione ha di conseguenza soppresso la rendita a partire dal 28 febbraio 2002.
A seguito della nuova domanda 22 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.3), l’Ufficio AI, dopo aver raccolto la documentazione medica dall’__________, ha accertato che la situazione ortopedica alla spalla sinistra è rimasta invariata.
In effetti, nella nota 29 gennaio 2004 la dr.ssa __________ del SMR, tenuto conto dei rapporti __________ relativi alle visite del 30 gennaio e 6 ottobre 2003, non ha accertato nessun cambiamento di rilievo rispetto alla situazione valetudinaria presente nel novembre 2001.
Il ricorrente ha evidenziato di aver contestato la valutazione medica dell’assicuratore LAINF, facendo presente di non essere mai stato sottoposto ad un esame medico specialistico indipendente, ad esempio, presso una clinica universitaria.
Innanzitutto questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le due dettagliate ed approfondite valutazioni mediche del 3 gennaio 2003 (doc. AI 2-3) e del 6 ottobre 2003 (doc. AI 4-3) eseguite dal dr. , specialista in ortopedia. Vero che si trattava di un medico alle dipendenze dell’. Tuttavia, va rammentato che a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Del resto, nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Inoltre, nel caso in esame, non vi è alcun atto medico che consente di mettere in dubbio le conclusioni del citato medico specialista. Del resto, con nota 13 febbraio 2006 il SMR ha confermato la valutazione operata dall’__________ relativa alla problematica fisica (doc. AI 14-2).
Certo che, come accennato al consid. 1.1, l’assicurato ha contestato, mediante opposizione, la decisione 23 ottobre 2003 dell’__________ (doc. AI 5-2). Va tuttavia ricordato che oggetto del contendere era il grado di percentuale dell’indennità per menomazione dell’integrità, non rilevante ai fini dell’AI. Se poi l’assicuratore LAINF, con scritto 30 dicembre 2003, ha annullato la decisione 23 ottobre 2003, rimanendo in attesa della decisione dell’Ufficio AI in merito al grado d’invalidità, questa sospensione non ha alcuna influenza sulla presente vertenza.
Visto quanto sopra, un’eventuale ed ulteriore esame della problematica alla spalla non risulta necessario.
In conclusione, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che dal punto di vista somatico l'assicurato è totalmente inabile nella sua originaria professione, ma abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate con conseguente un’incapacità al guadagno del 10%.
2.7. Reputando di dover valutare la problematica psichiatrica, fatta valere dall’assicurato in sede di opposizione, l’Ufficio AI ha ordinato l’espletamento di una perizia specialistica (doc. AI 26-1).
Con rapporto 6 febbraio 2006 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
" Un'eventuale rendita dovrebbe essere revisionata fra al massimo un anno, dichiarando al peritato che la distinzione definitiva tra elementi medici-psichiatrici su un lato, e elementi socio-economici sull'altro, sarà possibile solo con l'aiuto di una stretta presa a carico psichiatrica. Questo chiarimento sarebbe il primo obiettivo della prescrizione di una terapia, prescrizione che dal punto di vista psichiatrico è assolutamente esigibile, malgrado che il peritato reagirà con grande probabilità in modo molto ambivalente a questa misura.
Future misure professionali:
Il secondo obiettivo di una presa a carico psichiatrica sarebbe la preparazione del terreno per future misure professionali. Al perito il signor RI 1 sembra possedere parecchie risorse, che in un processo di coscientizzazione tramite lo psichiatra dovrebbero aumentare di peso, diventando più importanti della menomazione fisica dovuta all'incidente alla spalla che attualmente ha una patologica predominanza nel bilancio che il peritato fa della sua vita.
Omettendo questo accompagnamento psichiatrico e questa coscientizzazione, rifiutando al peritato semplicemente i mezzi per poter economicamente sopravvivere durante questo periodo iniziale della terapia, la sua tendenza a colpevolizzare l'ambiente e il sentirsi una vittima, con grande probabilità si accentuerà." (Doc. AI 12)
Sulla base della succitata perizia, tenuto conto anche del rapporto 4 aprile 2006 del SMR, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005, un anno dopo l’inizio del termine di carenza (1° marzo 2004), diffidando l’interessato ex art. 21 LPGA a seguire una terapia psichiatrica volta a migliorare la sua capacità lavorativa e di guadagno.
Non presentando, come visto al consid. 2.6, il ricorrente nel periodo antecedente al 1° marzo 2004 un’incapacità lavorativa rispettivamente al guadagno di almeno del 20% (cfr. STFA del 22 luglio 2003 nella causa S., I 304/03, consid. 5 , in cui l’Alta Corte ha confermato la presa in considerazione, ai fini della determinazione della media retrospettiva, i gradi d’incapacità al guadagno), rettamente l’Ufficio AI ha fatto decorre il termine di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dal 1° marzo 2004, riconoscendo di conseguenza il diritto ad una rendita intera a partire dal 1° marzo 2005.
La tesi dell’assicurato, ossia che il periodo di carenza sia stato già computato nel periodo 2000-2002 allorquando aveva ottenuto la rendita AI temporanea, non può essere confermata.
Infatti, come visto, il ricorrente ha diritto ad una rendita per motivi psichiatrici e non a seguito della problematica somatica legata alla spalla. Essendo dunque il risorgere della rilevante invalidità non dovuto alla stessa origine, l’art. 29 bis OAI non risulta essere applicabile (cfr. consid. 2.5).
Vero che lo stato depressivo, rispettivamente la sindrome da dolore somatoforme sono la conseguenza della sintomatologia dolorosa alla spalla. Tuttavia, come detto, la rilevante invalidità non è risorta a seguito del medesimo danno alla salute fisico. Del resto, nella citata decisione del 22 luglio 2003 il TFA aveva confermato l’inapplicabilità dall’art. 29bis OAI nel caso di un assicurato, il cui peggioramento valetudinario era riconducibile principalmente a dei dolori somatoformi (di natura psichica) e non alla lussazione al gomito per la quale una rendita era stata precedentemente accordata (“ …. le recourant se prévaut de l’art. 29bis RAI. Comme le relèvent avec raion les premiers juges, cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que l’aggravation est principalement due à des troubles somatoformes douloreux, dont il y a lieu de constater qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle une rente avait été précédemment allouée au recourant …”, STFA citata, consid. 6).
Nemmeno la richiesta, presentata in via subordinata, di far decorrere l’anno di carenza dal dicembre 2002, allorquando è stata avviata la presente procedura merita conferma L’assicurato in sostanza fa riferimento all’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, il quale prevede che l’aumento della rendita avviene al più presto, qualora l’assicurato abbia chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata. Siccome in casu si tratta di una nuova domanda di prestazioni, presentata a seguito della soppressione della rendita, il citato articolo non è applicabile (cfr. consid. 2.5).
In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha fatto decorrere il diritto alla rendita intera dal 1° marzo 2005.
Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti