Raccomandata
Incarto n. 32.2006.95
FS/sc
Lugano 9 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, rappresentato da RA 1, con “istanza di restituzione (in intero) per inosservanza” 10 aprile 2006 ha chiesto all’Ufficio AI di concedergli la restituzione del termine per poter inoltrare opposizione contro la decisione 4 ottobre 2005 con la quale gli è stato negato il diritto a una rendita (doc. AI 3/1-11).
1.2. Con decisione 27 aprile 2006 (doc. AI 2/1-4) l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di restituzione del termine osservando che:
" (…)
L’Ufficio AI del Canton Ticino constata che dagli atti di causa non emergono elementi tali da ritenere che l’assicurato, all’epoca in cui gli è stata notificata la decisione del 4 ottobre 2005, fosse impedito di contestarla personalmente oppure di incaricare una terza persona di agire in sua vece.
Né l’aspetto fisico da una parte né l’aspetto psichico dall’altra non sono stati assolutamente sostanziati mediante la presentazione di certificati medici indicanti le relative diagnosi e prognosi.
(…)
Tenuto conto di quanto precede, l’UAI considera che non sia stato dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che proprio in coincidenza con la fine della decorrenza del termine di 30 giorni per impugnare la decisione 4.10.2005, l’assicurato in questione abbia presentato una fase di scompenso di ordine fisico rispettivamente psichico e che questo particolare stato gli abbia impedito di difendere i propri interessi giudizialmente, di persona oppure incaricando una terza persona di agire in sua rappresentanza.
(…)
In conclusione, non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine, di modo che l’istanza 10.4.2006 dev’essere respinta
(…)” (doc. AI 2/3)
1.3. Con il ricorso in oggetto l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha chiesto:
“1. Il ricorso è accolto.
E’ annullata la decisione 27 aprile 2006 dell’Ufficio cantonale AI con la quale è stata rifiutata al signor RI 1 la restituzione per intero dei termini di impugnativa per potere inoltrare opposizione contro la decisione 4 ottobre 2005 mediante la quale il citato ufficio gli ha negato il beneficio di una rendita d’invalidità.
L’incarto è ritornato all’UAI per una nuova decisione.
Non si prelevano né tasse né spese di giudizio. (doc. AI 1/17)
In sostanza il rappresentante ha affermato che dall’inizio del mese di settembre 2005 il suo assistito è entrato “(…) in un periodo molto oscuro dal punto di vista personale per problemi di natura fisica e psichica (…)” (doc. AI 1/10) e ha sostenuto che la giustificazione dell’Ufficio AI – “(…) dagli atti di causa non emergono elementi tali da ritenere che l’assicurato, all’epoca in cui gli è stata notificata la decisione del 4 ottobre 2005, fosse impedito di contestarla personalmente oppure di incaricare una terza persona di agire in sua vece. Né l’aspetto fisico da una parte né l’aspetto psichico dall’altra non sono stati assolutamente sostanziati mediante la presentazione di certificati medici indicanti le relative diagnosi e prognosi (…)” –, ritenuto che egli ha indicato le generalità del suo medico curante e invitato a prendere contatto con lo stesso, non reggerebbe alle accuse di arbitrio e di abuso del potere di apprezzamento, configurerebbe una chiara manifestazione di formalismo eccessivo e lederebbe il diritto di essere sentito.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni e, osservato che la portata del principio inquisitorio è limitato dall’obbligo delle parti di collaborare, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con replica 3 maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato si è confermato nelle proprie tesi ricorsuali puntualizzando che:
" (...)
Tuttavia
allo scopo di non incorrere in una violazione procedurale - si è deciso di dare seguito all'intimazione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni presentando il certificato - in busta chiusa - del medico curante. Nel contempo si approfitta per precisare che:
il signor RI 1 giustifica il suo atteggiamento poiché convinto dalla validità del principio che privilegia lo scambio dì comunicazione e dei pareri tra i medici, ritenendo che questo modo di agire salvaguardi pienamente il segreto medico. Egli è del parere che una semplice presa di contatto del medico di fiducia dell' AI con il suo medico personale sarebbe stata proceduralmente più semplice e corretta, salvaguardando la sua "privacy", ma mettendo in condizione l'Ufficio di decidere;
se lo fa ora è perché il lodevole Tribunale gli ha intimato di presentare "eventuali altri mezzi di prova": non volendo commettere un errore procedurale che infici l'impugnativa, egli ha chiesto al suo medico curante di attestare il suo reale stato di salute che gli ha impedito di inoltrare l'opposizione. E quindi un atto dovuto al Tribunale;
non è assolutamente vero che egli non voglia collaborare con l'autorità per fare in modo che la verità sia accertata. La sua è stata solamente la volontà che non fossero divulgate "ad innaffiatoio" alcune informazioni personali che per lui sono e rimangono di competenza esclusiva dei medici e dei Giudici. Il signor RI 1 ha voluto tutelare la sua vita privata e la sua famiglia e ha volontariamente messo in condizione l'Autorità di verificare, dichiarando le generalità del suo medico curante, da lui autorizzato a rilasciare informazioni. Lo fa ora producendo il certificato medico quale elemento di prova. (...)" (doc. V, pag. 3)
1.6. Con duplica 12 giugno 2006 l’Ufficio AI ha osservato che:
" (...)
L'assicurato produce ora il certificato medico 1.6.2006 del Dr. __________; in primo luogo, detto certificato risulta del tutto generico, privo delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi di cui soffre il paziente, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive e non può pertanto essere considerato atto a modificare la presa di posizione da parte dell'amministrazione.
Ad ogni modo, il contenuto del certificato medico di cui sopra non fa altro che avvalorare e confermare ciò che è stato più volte ribadito dall'Ufficio Al del Canton Ticino (UAI), ovverosia che all'epoca in cui gli stata notificata la decisione 4.10.2005 l'assicurato non era assolutamente impedito di contestarla personalmente oppure di incaricare una terza persona di agire in sua vece (il Signor RI 1 ha in effetti consultato il Dr. __________ unicamente dal 30.12.2005 al 4.1.2006).
Visto quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. VII)
1.7. Con osservazioni finali 20 giugno 2006 il rappresentante dell’as-sicurato ha confermato la validità probatoria del certificato medico del dr. __________ e ha rilevato che:
" (...)
Mettere in discussione la valutazione data dal medico alla situazione nella quale si è venuto a trovare il signor RI 1 appare manifestamente inopportuno oltre che azzardato.
L'UAI
La cosa ci sembra sconcertante.
Non solo si mette in discussione una prassi ribadita dai Tribunali, ma addirittura ci si dilunga con saccenti supposizioni d'ordine medico.
Forse è meglio scendere dal piedestallo e lasciare che certe supposizioni le faccia il Medico dell' AI. (...)" (doc. IX)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. La decisione con la quale l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di restituzione dei termini 10 aprile 2006 configura una decisione pregiudiziale direttamente impugnabile mediante ricorso (art. 52 cpv. 1 e 56 LPGA, vedi anche Zünd, Kommentar über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1993, § 10, N. 7, pag. 54: “[…] Praxisgemäss gilt auch der Entscheid über die Wiederherstellung der Beschwerdefrist (vgl. § 13) als selbständig anfechtbar Zwischenentscheid (nicht veröffentlichter Entscheid EVG vom 28. März 1991, I 320/89) […]“.
Nel merito
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).
2.4. In concreto, il TCA constata che contro la decisione formale 4 ottobre 2005 – con la quale l’Ufficio AI gli ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 5/1-3) – non è stata sollevata opposizione e l’assicurato, con istanza 10 aprile 2006, ha chiesto la restituzione del termine per compiere l’atto omesso (doc. AI 3/1-11).
2.5. Il TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza concernente la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà sviluppata prima dell’entrata in vigore dell’art. 41 LPGA è tuttora valida (vedi la STFA del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06], consid 2.1).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un "impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un rappresentante.
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha rilevato:
" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D. (K 34/03), ha ancora osservato:
" (…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03)
2.6. L’assicurato sostiene che, visto che egli ha indicato le generalità del suo medico curante e invitato l’amministrazione a prendere contatto con lo stesso, la decisione con la quale l’Ufficio AI gli ha negato la restituzione dei termini per il fatto che egli non avrebbe sostanziato il suo impedimento mediante la presentazione di certificati medici indicanti le relative diagnosi e prognosi, non reggerebbe alle accuse di arbitrio e di abuso del potere di apprezzamento, configurerebbe una chiara manifestazione di formalismo eccessivo e lederebbe il diritto di essere sentito.
Al riguardo il TCA si limita qui a rilevare che, anche se l’omessa presa di contatto con il medico curante da parte dell’Ufficio AI configurerebbe un vizio per le ragioni indicate dal ricorrente, in ogni caso quest’ultimo é stato sanato ritenuto che davanti a questo Tribunale, che dispone di potere cognitivo pieno, sono state presentate le prove richieste e il rinvio degli atti all’amministrazio-ne configurerebbe pertanto un mero esercizio formale contrario al principio della celerità della procedura.
Al riguardo nella STFA del 20 settembre 2006 nella causa G. (I 618/04) il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende -Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines – allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen).
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d).
(…) (STFA del 20 settembre 2006 nella causa I, 618/04, consid. 8.3)
2.7. Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo certificato medico 1. giugno 2006, ha attestato che “(…) il paziente sunnominato che conosco e seguo dal 1964, mi aveva consultato ripetutamente dal 30.12.2005 al 4.1.2006 a causa di uno stato depressivo persistente da alcuni mesi. Gli era stato consigliato un trattamento specialistico (…)” (doc. G).
Il TCA rileva come nel suo certificato 1. giugno 2006 il curante non indica che l’assicurato è stato incapace da un punto di vista medico di sollevare entro i termini legali opposizione contro la decisione 4 ottobre 2005 dell’Ufficio AI e/o di affidare a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi
Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha provato di essere stato impedito, senza sua colpa a causa di malattia, di agire entro il termine stabilito per inoltrare l’opposizione (cfr. in questo senso anche la STFA del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06] laddove il TFA rileva che “(…) dans son attestation du 3 juillet 2006, le docteur M.________ parle de fragilité psychologique. Il n'indique pas que le recourant ait été incapable durant le délai légal de recourir lui-même ou de mandater un tiers pour le faire. […] Celui-ci n'a pas démontré s'être trouvé du fait de son état physique et psychologique dans l'incapacité totale de déposer lui-même un recours ou d'en charger un tiers (…)”).
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, anche se con il certificato
Inoltre, di fronte alle osservazioni espresse dall’Ufficio AI circa la portata del certificato medico del dr. __________ (cfr. doc. VII), il ricorrente si è limitato a confermare la validità dello stesso (cfr. doc. IX). In particolare, anche se invitato a produrre nuovi mezzi di prova, l’assicurato non ha ritenuto di sottoporre la presa di posizione dell’Ufficio AI al suo curante per una presa di posizione e neppure ha prodotto la documentazione che attesterebbe che egli, seguendo il consiglio del suo medico, si è rivolto ad uno specialista a causa del suo stato depressivo.
Infine il rappresentante dell’assicurato si è semplicemente limitato ad affermare che il suo assistito “(…) si è così isolato da tutto e da tutti vivendo personalmente e in modo solitario la sua angoscia, chiudendosi in sé stesso e tagliando i ponti con l’esterno a tal punto che nemmeno chi ne aveva curato gli interessi nell’ambito scolastico ne era al corrente (…)” (doc. AI 1/11), senza tuttavia provare queste evenienze e in particolare senza documentare che egli per un ragguardevole periodo (da settembre 2005 al 6 aprile 2006, data in cui ha sottoscritto la procura conferita al suo rappresentante, doc. AI 3/12) non sarebbe più stato in grado di occuparsi dei propri affari di tutti i giorni.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti