Raccomandata

Incarto n. 32.2005.77

ZA/td

Lugano 27 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 23 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Nel dicembre 2003, RI 1, nato nel 1952, insegnante di educazione fisica, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto da “spondilolistesi L5, disturbi e dolori dalla natica destra al piede della gamba destra” (doc. AI 1). L’assicurato ha inoltre indicato che il danno sarebbe congenito.

Esperiti gli accertamenti del caso, con delibera 5 gennaio 2005, l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

" Esito degli accertamenti

Dall'esame della documentazione medica acquisita all'incarto risulta giustificata la parziale incapacità lavorativa nella sua professione di docente di educazione fisica, mentre in attività confacente con il danno alla salute e che rispetti le limitazioni (evitare posizioni statiche prolungate, alternare le posizioni seduta/eretta, evitare movimenti non ergonomici ripetuti tipo flessione anteriore tronco, ipertensione e rotazione del rachide, può trasportare solo pesi leggeri, non camminare per lunghi tragitti), è abile al 100%.

Anche in attività leggera adatta, prevalentemente didattica-amministrativa-organizzativa, ci sarebbe piena capacità lavorativa.

Dal rapporto della nostra consulente in integrazione professionale sui dati economici/professionali, risulta che potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro in attività leggere, semi-qualificate o qualificate (mediante corsi di aggiornamento) quali ad esempio insegnante di corsi a opzione (es. teatro) o quale docente di scuola elementare. In effetti con il diploma della scuola magistrale, ottenuto nel 1972 e seguendo solo i corsi di didattica, potrebbe lavorare in questo ambito.

Dal lato salariale il reddito ipotetico senza danno alla salute al quale avrebbe potuto aspirare quale docente di scuola media con titolo accademico, potrebbe ammontare a circa Fr. 110'115.- (scala stipendi per dipendenti dello Stato, valida dal 01.01.2002, classe 31 dopo il 14 aumento).

Nell'ambito dell'insegnamento, ha acquisito una ricca esperienza e diverse competenze, che permetterebbero di lavorare in attività semi-qualificate o qualificate, mediante formazione. In effetti, per recuperare la capacità di guadagno residua, grazie ad un corso di didattica, potrebbe essere attivo quale docente di scuola elementare, attività confacente con il danno alla salute.

In questa attività potrebbe dunque conseguire un reddito annuo di circa Fr. 73'070.- (scala stipendi valida dal 01.01.2002, classe 27, stipendio minimo) e raggiungere anche Fr. 92'356.- (classe 27, stipendio massimo).

Il confronto dei redditi da sano con quello da invalido, determina il grado d'invalidità che nel specifico caso corrisponde al 33%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

La nostra consulente in integrazione professionale rimane comunque a disposizione qualora volesse intraprendere dei corsi di didattica.

Decidiamo pertanto:

• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 34)

1.2. Con opposizione 27 gennaio 2005 RI 1, rappresentato dallo RA 1, ha chiesto che la decisione 5 gennaio 2005 con la quale l’UAI gli ha negato il diritto a prestazioni venga annullata.

Egli in sostanza ha fatto valere che la (prima) decisione 18 ottobre 2004 con cui l’UAI gli aveva conferito il diritto ad una mezza rendita d’invalidità era corretta e che la revoca di quest’ultima - decisa dall’amministrazione dopo essere stata prima comunicata alla Cassa __________ che ha quindi versato all’assicurato la pensione relativa al mese di novembre 2004 e dopo la conseguente decisione in restituzione della pensione versata per novembre 2004 da parte della Cassa, come detto, conseguente all’annullamento da parte dell’UAI della decisione 18 ottobre 2004 (doc. AI 26, 28, 29, 30, 31, 32, allegati doc. AI 35) - avrebbe violato i suoi diritti costituzionali (arbitrarietà, violazione del diritto di essere sentito, violazione del principio della sicurezza del diritto e della buona fede, doc. AI 35).

1.3. Con scritto 31 gennaio 2005 l’UAI ha osservato:

" confermiamo di aver ricevuto la sua opposizione.

In base ai nuovi elementi forniti procederemo ad un riesame del caso. Rendiamo noto al proposito che eventuali misure istruttorie che dovessero rendersi necessarie potranno comportare dei ritardi nell'evasione della pratica.

Notificheremo appena possibile una decisione su opposizione soggetta a ricorso." (doc. AI 36)

Con scritto 18 febbraio 2005 alla __________ l’assicurato ha osservato:

" con la presente vi chiediamo di tenere in sospeso la riscossione della fattura n. 2004 80600 00873 del 9 febbraio 2005, emessa per conto dell'__________, __________ a carico del Signor RI 1, __________ - relativa alla restituzione della pensione versata nel novembre 2004 - poiché, contro la decisione di revoca della rendita AI adottata dall'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, in data 27 gennaio 2005 è stata inoltrata opposizione.

Tale richiesta è motivata dal fatto che l'impugnativa - registrata ed intimata alle controparti per le osservazioni

  • in applicazione alle norme della Legge di procedura per le cause amministrative (art. 47 LPAmm), ha effetto sospensivo.

L'autorità ricorsuale emanerà una decisione su ricorso, per cui, in attesa che ciò avvenga, appare più che opportuno congelare la richiesta di restituzione.

Non appena in possesso della decisione su opposizione, sarà nostra premura trasmettervela.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete riservare a questa nostra richiesta, cogliamo l'occasione per porgervi, egregi signori e gentili signore, i nostri più cordiali saluti." (doc. AI 38)

Con scritto 19 marzo 2005 all’UAI l’assicurato ha osservato:

" in data 27 gennaio 2005 è stata presentata dal signor RI 1, __________, un'opposizione contro la decisione 5 gennaio 2005 mediante la quale l'Ufficio cantonale dell'Assicurazione invalidità ha revocato la prestazione di una rendita d'invalidità in suo favore e precedentemente assegnata.

Purtroppo a tutt'oggi non abbiamo ricevuto alcuna decisione né abbiano potuto avere accesso agli atti istruttori, contrariamente a quanto sancito dal diritto di essere sentito, unanimemente riconosciuto.

Considerate le normative in materia di procedura ricorsuale, ci permettiamo pertanto ritornare sul problema e sollecitiamo la vostra presa di posizione quale Autorità di ricorso di prima istanza.

Pur essendo convinti che la problematica sollevata non sia semplice, ci permettiamo rispettosamente chiedere uno sforzo che non fa altro che ottemperare allo spirito della CEDU la quale impone decisioni tempestive, motivate e provviste dei rimedi giuridici.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete riservare a questa nostra lettera, in attesa della vostra risposta, l'occasione ci è gradita per porgervi, egregi signori e gentili signore, i sensi della nostra massima stima." (doc. AI 41)

Con scritto 2 maggio 2005 all’UAI l’assicurato ha precisato:

" lo scorso 27 gennaio 2005 abbiamo inoltrato, a nome del signor RI 1, __________, un'opposizione contro la decisione 5 gennaio 2005 dell'Ufficio cantonale dell'Assicurazione invalidità in materia di revoca della prestazione d'invalidità.

Con scritto 19 marzo successivo, non avendo purtroppo ricevuto alcun riscontro, ci siamo fatti parte attiva sollecitando una vostra presa di posizione, senza esito.

Sinceramente ci aspettavamo almeno una lettera interlocutoria che ci rendesse edotti sull'iter procedurale e soprattutto sui tempi.

Era un'aspettativa legittima e da attendersi vista la gravità della decisione da voi adottata nei confronti del nostro patrocinato.

Ora, a oltre quattro mesi dalla revoca, consideriamo molto discutibile un simile agire che non rispecchia certamente i sani principi di una corretta e trasparente amministrazione e palesa inoltre la violazione del diritto di essere sentito. Oltre a ciò non abbiamo nemmeno avuto la possibilità di esaminare gli atti.

Per questo motivo torniamo alla carica e chiediamo maggiore considerazione, sperando di non dovere ricorrere all'Autorità superiore per denegata e ritardata giustizia, negozio giuridico previsto dalla procedura amministrativa.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete riservare a questa nostra lettera, in attesa della vostra risposta, l'occasione ci è gradita per porgervi, egregi signori e gentili signore, i sensi della nostra massima stima." (doc. AI 42)

1.4. Con il ricorso in oggetto RI 1, sempre rappresentato dallo __________, ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda ad ordinare all’UAI di emanare al più presto la decisione su opposizione:

" In discussione con il presente ricorso è l'atteggiamento dell'Ufficio dell' assi­curazione invalidità che si rifiuta e/o ritarda di evadere, con decisione moti­vata, provvista dei rimedi e dei termini giuridici - e pertanto impugnabile - l'opposizione regolarmente interposta in data 27 gennaio 2005 dal signor RI 1 contro la decisione di revoca della prestazione di invalidità precedentemente accordatagli.

L'ufficio AI, senza dare seguito alle due richieste scritte del signor RI 1, non ha ancora evaso l'opposizione alla decisione di revoca, causando gravi scompensi di natura personale e professionale al ricorrente.

Infatti, il __________, preoccu­pato del futuro professionale del suo dipendente, ha inviato in data 25 gen­naio e 29 marzo 2005 due lettere al signor RI 1 per sapere quali fossero i suoi intendimenti futuri imponendo un termine (30 aprile 2005) per fare co­noscere all'autorità di nomina la sua posizione.

Prove: doc. K, L

Il termine del 30 aprile è stato cautelativamente rispettato grazie alla com­prensione del __________ della __________ del __________.

In questi giorni sono in corso le valutazioni che comunque il signor RI 1 dovrà formalizzare con risposte concrete entro la prima metà di giugno, al più tardi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

(…)

  1. Esistono i presupposti per una denegata e/o una ritardata giustizia

Considerato quanto sopra esposto, in assenza di una decisione su ricorso da quattro mesi dall'inoltro dell'opposizione per le ragioni sopra esposte, si po­stula l'intervento dell'autorità di vigilanza affinché il signor RI 1,

  • riceva direttamente e personalmente la decisione che lo concerne,

  • la stessa sia adeguatamente motivata,

  • sia provvista dei termini e dei rimedi giuridici,

  • ne riconosca gli effetti con la libertà di avvalersi dei rimedi giuridici che fanno parte integrante della stessa (Cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 1988, n. 200 e seg.; Blaise Knapp, op. cit., n. 956 e seg.),

  • possa decidere entro l'inizio dell' anno scolastico (settembre 2005) quale potrà essere il suo grado di occupazione nella funzione di do­cente di educazione fisica,

  • non sia ulteriormente penalizzato, come per esempio rimanere senza stipendio poiché sta per maturare un'assenza per malattia per com­plessivi due anni con privazione totale dello stipendio, evento che stando ai calcoli del __________ si realizzerà nel mese di ottobre

Solamente in tale evenienza il signor RI 1 potrà tutelare adeguatamente la sua professionalità e la sua possibile carriera professionale che non può e­volversi in assenza di una decisione formale.

Prove: Incarto completo e documenti prodotti

C) Conclusioni:

  1. Alla luce dei fatti risultano pertanto una serie di circostanze che per­mettono di statuire che l'Ufficio cantonale dell' Assicurazione invalidità non ha dato seguito con adeguata tempestività alla richiesta del signor RI 1 di esaminare la sua opposizione contro la decisione di revoca delle prestazioni AI adottata dallo stesso ufficio.

Né le circostanze oggettive né il sovraccarico di lavoro giustificano la dila­zione eccessiva della procedura per cui il ritardo appare manifestamente in­giustificato.

Oltre a ciò, a mente del ricorrente, anche nel merito la decisione negativa dell' autorità, appare in chiaro contrasto con una situazione di fatto, sia per­ché gravemente lesiva delle norme giuridiche sia perché non sono ossequia­ti i principi del diritto riferiti alla legalità, alla buona fede, alla proporzionali­tà, alla parità di trattamento, all'equità e all'adeguatezza." (doc. I)

1.5. Con risposta di causa 2 giugno 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente:

" Nel caso in esame, dal 27 gennaio 2005 (data dell'opposizione) al 23 maggio 2005 (data del ricorso) sono trascorsi meno di 4 mesi, motivo per cui non si può parlare di denegata o ritardata giustizia.

In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, lo scrivente ufficio ritiene che l'autorità amministrativa non si è assolutamente resa colpevole di una ritardata/denegata giustizia nei confronti del qui ricorrente." (doc. IV)

1.6. In replica il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:

" (...)

  1. In primo luogo si riconferma quanto già esposto nell'impugnativa del 23 maggio 2005.

L'esposizione dei fatti, la successione degli interventi, le ragioni a so­stegno dell'accoglimento del ricorso restano immutati.

  1. La presente replica contiene unicamente alcune precisazioni a

complemento di quanto già ampiamente esposto in precedenza.

  1. In ossequio al diritto di essere sentito, si approfitta della

presente circostanza per rinnovare la richiesta di un contraddittorio, rite­nendolo determinante per permettere alle parti di chiarire le reciproche posizioni (Cfr. Auer - Malinverni - Hottellier, Droit constitutionnel suis­se, volume II, 2002, ed. Staempfli, n. 1291 e seg. e giurisprudenza ivi citata; Benoît Bovay, Procédure Administrative, 2000, ed. Staempfli, Berne, pag. 241 e seg.).

Oltre tutto lo stesso è auspicato poiché, in questi mesi è stato mate­rialmente impossibile ottenere udienza da parte dei responsabili dell' Ufficio coinvolto.

Prove: testi e contraddittorio

  1. In primo luogo si prende atto delle argomentazioni della

controparte.

Si constata tuttavia che la visione della medesima è molto riduttiva e purtroppo è scevra dalla presa di coscienza relativamente al disagio che ha provato e prova tuttora il signor RI 1.

Se è vero che sono passati solo 4 mesi - quindi pochi, secondo I' Ufficio dal momento dell'inoltro dell'opposizione - è altrettanto vero che il signor RI 1 attende una decisione definitiva, sul merito della legittimità a potere beneficiare delle prestazioni AI, dal dicembre 2003, allor­quando inoltrò - su indicazione del proprio datore di lavoro - la do­manda AI.

  1. Il vero problema - anche se ci si trincera dietro le note citazioni

dottrinali e giurisprudenziali - sta nel fatto che non si vuole fare sapere al diretto interessato perché, nel gennaio 2005 gli è stata revocata la decisione di beneficio delle prestazioni AI e questo addirittura dopo che gli era stato fatto il primo versamento di rendita.

A mente del ricorrente non dovrebbe essere così difficile - la memoria dovrebbe essere molto fresca e lucida - spiegargli le vere e recondite ragioni che hanno fondato la revoca, considerata la poca credibilità - dal punto di vista giuridico - delle ragioni addotte nella decisione im­pugnata.

Invece è molto difficile per lui sopportate la grave situazione di stress che sta vivendo poiché, oltre a non sapere quale sarà il suo futuro pro­fessionale - compromesso in modo irrimediabile dal suo stato di salute - a ottobre perderà il diritto a metà dello stipendio.

Ecco perché una decisione si impone.

Prove: incarto completo, teste: il capo della sezione amministrativa

del __________, sig. __________

  1. Alla luce dei fatti risultano pertanto una serie di circostanze che

permettono di statuire che l'Ufficio cantonale dell' Assicurazione invali­dità non ha dato seguito con adeguata tempestività alla richiesta del signor RI 1 di esaminare la sua opposizione contro la decisio­ne di revoca delle prestazioni AI adottata dallo stesso ufficio. Né le circostanze oggettive né il sovraccarico di lavoro giustificano la dilazione eccessiva della procedura per cui il ritardo appare manife­stamente ingiustificato." (doc. VI)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).

Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).

Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

2.3. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.5. Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

2.6. Oggetto del contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione.

La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di dicembre 2003 (per la precisione l’11 dicembre 2003, doc. AI 1).

Terminata l’indagine medica ed economica, l’UAI con decisione 18 ottobre 2004 ha comunicato alla Cassa __________ la concessione all’assicurato di una mezza rendita d’invalidità per un grado del 50%. Detta decisione è stata in seguito annullata (doc. AI 26/27).

Nel frattempo, la Cassa __________ ha versato all’assicurato la pensione relativa al mese di novembre 2004 (allegato doc. AI 35).

In data 28 ottobre 2004 l’UAI ha scritto alla Cassa Pensioni __________, al Servizio __________, al Servizio __________, al dr. __________ ed al dr. __________ (doc. AI 28, 29, 30, 31, 32), comunicando quanto segue:

" in riferimento alla nostra delibera del 18.10.2004 che vi abbiamo trasmesso in copia, v'informiamo che la stessa è stata annullata, in quanto vi sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte del nostro ufficio." (doc. AI 28)

In data 1° dicembre 2004 l’amministrazione della Cassa Pensioni ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" con il 1° novembre 2004, sulla base della decisione interna dell'Assicurazione federale per l'invalidità, le abbiamo versato la pensione d'invalidità al 50%, per un importo di fr. 1'814.00.

Immediatamente dopo questa decisione interna l'ufficio AI ci ha comunicato che la stessa era annullata.

Sulla base di questa situazione abbiamo potuto sospendere il versamento della pensione a partire dal 1 dicembre 2004.

La informiamo che la pensione versata in novembre 2004 va rimborsata alla Cassa pensioni, per cui prossimamente per il tramite della Sezione finanze le sarà inviata la relativa polizza per il rimborso dell'importo di fr. 1'814.00." (allegato doc. AI 35)

In data 5 gennaio 2005 l’UAI ha comunicato all’assicurato la decisione di rifiuto di prestazioni (doc. AI 34).

Il 27 gennaio 2005 l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc. AI 35).

In data 19 marzo 2005 prima e 2 maggio 2005 dopo, il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato l’UAI ad emettere la decisione su opposizione (doc. AI 41 e 42).

In data 23 maggio 2005 l’assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata giustizia dinanzi a questa Corte (doc. I).

Orbene, pur comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo trascorso dall’opposizione 27 gennaio 2005, non ravvisa gli estremi per imputare all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.

Certo, pur comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l’UAI, sarebbe stato comunque auspicabile che l’amministrazione, dopo aver preso conoscenza dell’opposizione, e soprattutto dopo aver causato comunque un “incidente” con la Cassa di compensazione – la quale ha versato la mensilità relativa alla pensione del mese di novembre 2004 a seguito della “prima” decisione 18 ottobre 2004 (poi annullata, ma mai notificata all’assicurato) - avesse senza indugio emesso una decisione su opposizione.

È comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa al più presto, l’incarto non necessitando (seguendo le argomentazioni della “seconda” decisione 27 gennaio 2005) di ulteriori accertamenti.

In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1, e ciò nemmeno se si volesse considerare il periodo intercorso dalla domanda di prestazioni (dicembre 2003) alla decisione 27 gennaio 2005 (trattasi sostanzialmente di 12 mesi).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
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TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2005.77
Entscheidungsdatum
27.06.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026