Raccomandata
Incarto n. 32.2005.65
BS/td
Lugano 18 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, di professione montatore di rolladen, in data 25 gennaio 1990 è scivolato sul ghiaccio mentre stava pattinando ed ha sbattuto il ginocchio destro contro una balaustra, fratturandolo. Il caso è stato assunto dalla __________, la quale, con decisione su opposizione 26 marzo 1996, ha assegnato una rendita d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° agosto 1995.
In parziale accoglimento del ricorso contro la succitata decisione, con sentenza del 17 gennaio 1997, cresciuta in giudicato, il TCA ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 15% (inc. 35.1996.69).
Con scritto 10 settembre 1997 RI 1 ha chiesto una revisione della rendita, sostenendo un rilevante peggioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche.
Mediante decisione formale 8 maggio 1998, confermata con la successiva decisione su opposizione 2 luglio 1998, la __________ ha respinto la domanda di revisione, negando un notevole cambiamento della situazione valetudinaria e respingendo la tesi secondo cui il ricorrente presenta dei disturbi psichici in relazione all’evento infortunistico del 1990.
Avverso la succitata decisione l’assicurato è nuovamente insorto al TCA. Sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria del __________ __________ di __________, con sentenza del 23 marzo 2001, rimasta incontestata, questa Corte ha respinto il ricorso in quanto il peggioramento accertato al ginocchio destro non aveva modificato l’esigibilità lavorativa in attività adeguate ed i disturbi psichici, oltre all’accertata assenza di un nesso causale certo tra gli stessi e l’infortunio, non sono stati ritenuti invalidanti (inc. 35.1998.104).
1.2. A seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata dall’assicurato nel dicembre 1991, l’Ufficio AI ha avviato una riformazione professionale quale impiegato d’ufficio, conclusasi nell’estate del 2002 con il conseguimento del relativo certificato federale di capacità lavorativa (doc. AI 149).
Di conseguenza, con progetto di decisione 4 settembre 2002 l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato pienamente integrato in modo da conseguire un reddito escludente il diritto ad una rendita (doc. AI 151).
A seguito dalla trasmissione da parte dell’assicurato del certificato 11 novembre 2002 redatto dallo psichiatra curante (dr. __________), attestante un peggioramento dello stato di salute ed un grado di capacità lavorativa del 50%, l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia psichiatrica con lo scopo di valutare il danno alla salute psichico e le ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Tenuto conto delle risultanze peritali (doc. AI 166), nonché del relativo complemento (doc. AI 169), l’amministrazione ha accertato un’inabilità lavorativa di natura psichiatrica del 50% in qualsiasi professione e determinato un grado d’invalidità del 59%, con diritto ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2003 (sub. doc. AI 173).
A seguito del parere negativo dell’UFAS in merito alla concessione di una rendita d’invalidità (doc. AI 176), il caso è stato sottoposto all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).
1.3. Con decisione 23 giugno 2004 l’Ufficio AI ha formalmente ritenuto l’assicurato convenientemente integrato, escludendo nel contempo il diritto all’erogazione di una rendita. Questa è la motivazione adottata:
" A titolo abbondanziale le comunichiamo che dalla documentazione medica acquisita agli atti non risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurato è portatore, gli comporti un'incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno tale, nell'attività di impiegato d'ufficio precedentemente appresa tramite riformazione AI, da giustificare un grado di invalidità sufficiente a riconoscere qualsivoglia prestazione dell'assicurazione invalidità. In un primo tempo, sulla base della perizia specialistica esperita in data 16.05.2003 dal Dr. __________, si era ritenuta giustificata l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità; l'ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) di Berna non ha però ritenuto opportuno procedere con l'erogazione della citata prestazione. Il dossier è stato quindi successivamente ritrasmesso al nostro Servizio Medico Regionale il quale, dopo attento esame, sia di suddetta perizia specialistica, sia della perizia __________ effettuata a suo tempo per conto dell'assicuratore LAINF, giustifica un'incapacità lavorativa solamente per ciò che concerne l'affezione post-traumatica nell'attività svolta prima della riformazione (montatore di rolladen); per contro, in attività adeguate, rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute (come l'attività di impiegato d'ufficio), l'assicurato risulta totalmente abile.
Dal lato psichico, le diagnosi del Dr. __________, ossia disturbo dell'adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva e dipendenza etilica in disturbo di personalità mista, in considerazione del fatto che il disturbo dell'adattamento era regredito e visto che l'assicurato abusa di alcol e ne subisce le conseguenze sul piano dell'espletamento dell'attività lavorativa e che, dunque, le caratteristiche dell'etilista si sovrappongono e accentuano i tratti caratteriali in modo tale da farli apparire di altra patologia, non possono essere ritenute come limitanti e limitative della capacità lavorativa, in considerazione del grosso influsso derivante dall'etilismo.
Da ciò fa dunque d'uopo riconoscere che l'attività proposta è oggetto di riformazione (ossia impiegato d'ufficio) sia normalmente esigibile.
Preso in considerazione quanto sopra esposto, giudichiamo pertanto il RI 1 convenientemente reintegrato e chiudiamo il caso senza l'attribuzione di ulteriori prestazioni." (Doc. AI 183)
1.4. Con decisione su opposizione 14 aprile 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni sostenendo in particolare che i disturbi lamentati sono da “ricollegare a fattori esterni sfavoreli, quali ad esempio le difficoltà a livello sociale, nonché il pregresso abuso etilico, che come visto non può essere in quanto tale coperto dall’Assicurazione invalidità” (doc. AI 197).
1.5. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto che gli venga assegnata, “previo (un eventuale) accertamento peritale atto a determinare l’incidenza del disturbo della personalità e dello stato depressivo sulla di lui abilità lavorativa – una rendita d’invalidità nella misura del 50%”. Il ricorrente è sostanzialmente del parere che la patologia psichiatrica invalidante sia indipendente dalla problematica legata al consumo di sostanze alcoliche.
1.6. Mediante risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, allegando un parere del proprio servizio medico (SMR) in merito ai nuovi atti medici presentato dall’assicurato.
1.7. L’11 luglio 2005 il legale del ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VII).
1.8. Con decreto 20 febbraio 2006 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica affidata al dr. __________ di __________ (XVIII).
Il 10 agosto 2006 il perito ha rassegnato il referto (XXI).
Con scritti 25 settembre 2006 le parti hanno preso posizione in merito alla perizia.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
In particolare il ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di aver negato il carattere invalidante della sua affezione psichica.
Non contestato è il fatto che le conseguenze somatiche dell’infortunio del 1990 non permettono all’assicurato di esercitare la sua originaria professione di montatore di rolladen, ma consentono unicamente lo svolgimento di attività fisicamente leggere, prevalentemente sedentarie. In tal senso va ricordato che nel 2002 il ricorrente ha concluso positivamente la riformazione professionale ottenendo il certificato di capacità quale impiegato d’ufficio (cfr. rapporto 31 luglio 2002 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 150).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quel che concerne la questione legata ai problemi d’ordine psichico, va innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
Occorre pertanto verificare se la dipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6, in quel caso di trattava di dipendenza da sostanze stupefacenti).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé dei scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge (Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).
2.6. Nell’ambito dell’istruttoria l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________ di espletare una perizia psichiatrica. Nel referto 28 luglio 2003 lo specialista ha diagnosticato un disturbo dell’adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva e di dipendenza etilica (dispomania) in disturbo di personalità mista (ICD.10 43.25; F10.26; F61.0).
Egli ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 50%, facendo tuttavia presente che “dal punto di vista psichiatrico non vi sono limitazioni di tipo di attività. La limitazione è posta sulla quantità di lavoro diminuita per la presenza di una patologia etilica con concomitante disturbo della personalità” (sottolineatura del redattore; cfr. perizia pag. 12 risposta no. 3).
Il dr. __________ ha poi evidenziato che la prognosi è negativa se il peritando non si sottopone ad un programma psicosociale a lungo termine (riposta no. 5) e che “una rendita AI parziale e limitata potrebbe teoricamente limitare gli eccessi del peritando in comportamenti sempre più antisociali “(punto D).
Con scritto 7 agosto 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha chiesto al perito di specificare se l’inabilità lavorativa del 50% è ascrivere alle conseguenze del disturbo della personalità e della sindrome depressiva nel cui contesto s’inserisce l’etilismo cronico oppure se l’inabilità al lavoro è dovuta in primo luogo all’etilismo (doc. AI 168). Al riguardo, il 12 agosto 2003 il perito non ha fornito una convincente risposta (doc. AI 169).
Dopo aver preso conoscenza della perizia giudiziaria del __________ eseguita nell’ambito della controversia LAINF, dalla quale in particolare era emersa una regressione della patologia psichiatrica, con nota 4 giugno 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha evidenziato quanto segue:
" Ho potuto rivedere la documentazione riguardante il signor RI 1 e confrontare gli atti medici.
Riassumendo si tratta di paziente portatore di lesioni post-infortunistiche e di patologia psichiatrica.
Per quanto riguarda le lesioni e i residui post-infortunistici vi è concordanza di pareri, in particolare si ammette che la professione iniziale (Storenmonteur) non sia più esigibile e che un'attività leggera dove gli arti inferiori non siano sollecitati vi sia piena capacità lavorativa.
Risulta che dal lato somatico la riformazione in attività di tipo commerciale/amministrativo era adeguata ed esigibile.
La questione psichiatrica è stata esaminata a fondo a due riprese, la prima al __________ di __________ su ordine del Giudice nella causa contro la __________ (giunta a noi a inizio dicembre 2003 e completata a fine dicembre), la seconda richiesta da noi al Dr. __________, psichiatria FMH poiché non a conoscenza della precedente.
La perizia giudiziaria (somatica e psichiatrica) indica l'iter clinico la valutazione dei disturbi, l'esame del paziente e conclude dal lato diagnostico con le note patologie dell'apparato locomotore e nota l'assenza di diagnosi psichiatrica.
Il dr. __________, dopo l'esame dettagliato, le diagnosi poste dai curanti di disturbo dell'adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva, dipendenza etilica di disturbo di personalità mista.
Possiamo costatare (vedi perizia __________) che il disturbo dell'adattamento era regredito, anche se la continuazione delle cure, aveva spinto i curanti a ritenere la diagnosi iniziale. Un disturbo di personalità non era evidente nel 2002, anche se i tratti personologici erano ai limiti della normalità.
Ciò che risulta ora in modo evidente è che il paziente abusa di alcol e ne subisce conseguenze sul piano dell'espletamento di attività e sul piano giudiziario e/o amministrativo.
Le caratteristiche dell'etilista si sovrappongono e accentuano tratti caratteriali in modo tale da farli apparire come segno di altra patologia.
Si osserva poi che le diagnosi indipendenti dall'etilismo avevano permesso all'assicurato di seguire un iter lavorativo/formativo.
In tale condizione le diagnosi poste dal Collega __________ non possono essere ritenute come limitative della CL a causa del grosso influsso dell'etilismo.
Ne consegue che l'attività proposta e oggetto di riformazione è normalmente esigibile." (Doc. AI 181)
Pertanto, ritenuto come l’inabilità lavorativa sia sostanzialmente la causa dell’abuso di sostanza alcoliche, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
In sede di opposizione, l’assicurato ha prodotto due scritti: quello del medico (dr. __________) e dello psichiatra curanti (dr. __________). Dopo aver fatto esaminare tali atti dal SMR, con la decisione qui contestata l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni essendo la patologia extra somatica legata alle difficoltà sociali ed all’etilismo, non coperte dall’AI.
Con il ricorso l’assicurato, fondandosi sul rapporto 10 maggio 2005 del dr. __________, sostiene invece che i disturbi di natura psichica sono da ricondurre ad un forte disturbo di personalità ed a un permanente stato depressivo a causa della situazione sociale in cui si trova.
2.7. Ritenendo necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria, in particolare per valutare l’incidenza della problematica legata al consumo dell’alcol sulla patologia psichiatrica, il TCA ha incaricato il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia già consultato nell’ambito della causa LAINF (cfr. consid. 1.1), di procedere ad una valutazione peritale.
Dal referto 10 agosto 2006 si evince che il perito, dopo aver proceduto all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi ed alle constatazioni oggettive, ha diagnosticato una distimia (ICD 10: F 34.1) ed un disturbo della personalità con tratti narcisistici e dipendenti (ICD 10: F 61.0).
In merito al problema etilica, il perito l’ha ritenuta d’importanza secondaria rappresentando la distimia e la depressione le cause principali del danno alla salute (cfr. perizia pag. 5 in fondo/6).
Evidenziando un marcato peggioramento della componente psichiatrica rispetto all’ultima visita avvenuta nel 2000, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% in qualsiasi attività dall’inizio del 2002. Egli ha escluso un miglioramento (doc. XXI).
Questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata dettagliata valutazione peritale. Occorre qui ricordare che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Del resto, né l’Ufficio AI e l’assicurato hanno mosso alcuna contestazione in merito alla perizia psichiatrica.
Interpellato dal TCA per una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, con nota 15 settembre 2006, cui va prestata adesione, il dr. __________ del SMR ha concluso come segue:
" l’attuale perizia psichiatrica conferma un impedimento dal lato psichiatrico del 50%, impedimento presente dal 2002, più precisamente dal 23 ottobre 2002, data della ripresa a carico da parte del dr. __________. L’attività in cui l’assicurato è stato riformato risulta tuttora esigibile dal lato somatico al 100% con impedimento quindi dal lato psichiatrico del 50% (mezza giornata)." (Doc. XXIV/1)
2.8. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, con osservazioni 25 settembre 2006 l’Ufficio AI ha rilevato quanto segue:
" In merito all’inizio del diritto alla rendita, quando a causa di un danno alla salute un assicurato è costretto a cambiare professione e che in seguito è colpito da una menomazione supplementare, l’incapacità lavorativa media determinante per il periodo di attesa è valutato – se il grado d’incapacità al lavoro corrisponde praticamente alla perdita di guadagno dovuta allo stato di salute- confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza danni alla salute nella sua professione iniziale con il reddito che percepisce ancora dopo l’insorgenza dell’impedimento supplementare nella professione da ultimo esercitata (DTF 104 V 141).
Nel caso in questione, se vengono ripresi i dati esposti nel rapporto di fine sorveglianza del consulente in integrazione professionale del 31 luglio 2002 (che indicava quale reddito ipotetico da valido quello di fr. 47'815.- ed il reddito ipotetico da invalido in fr. 39'000.--), con l'ulteriore danno alla salute che riduce la capacità lavorativa del Signor RI 1 da ottobre 2002 al 50%, emerge una perdita lucrativa del 59% (47'815 - 19'500 x 100 : 47'815). Lo scrivente Ufficio ritiene tuttavia opportuno precisare, in merito al reddito ipotetico da invalido, che per gli anni 2001/2002 e 2003 le Raccomandazioni salariali dettate dalla Società __________ __________ __________ (__________), allegate alla presente, hanno precisato per il livello C, nel quale rientra il Signor RI 1, uno stipendio minimo iniziale di fr. 39'992.--. Ne consegue un discapito economico del 58%.
Si osserva inoltre che il termine di attesa inizia quando nel singolo caso si constata un chiaro pregiudizio alla capacità lavorativa, ritenendo di regola rilevante un'incapacità al lavoro del 20% (Pratique VSI 1998 p. 126).
Il precedente grado d'invalidità del 19% definito nel rapporto del consulente in integrazione professionale del 31 luglio 2002, da correggere al 16% a seguito di quanto indicato nelle Raccomandazioni salariali dettate dalla Società __________ __________ __________ __________ (__________), non permettere tuttavia di essere ritenuto quale rilevante per l'inizio del diritto di attesa.
Pertanto, con effetto dal 1° ottobre 2003, a seguito dell'anno di attesa, l'assicurato ha maturato il diritto alla mezza rendita d'invalidità." (Doc. XXIV)
Per contro, il 25 settembre 2006 l’assicurato ha fra l’altro evidenziato:
" (…) In relazione all'evento infortunistico subito dal mio assistito nel lontano 1990, tengo ad osservare che mediante vostra decisione del 17 gennaio 1997 (incarto n. 35.96.69) è stata riconosciuta a favore di quest'ultimo una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF del 15% (quindicipercento) a far tempo dal 1. agosto 1995. I medici che hanno avuto modo di visitare a suo tempo il mio patrocinato, lo hanno ritenuto inabile al lavoro nella sua professione di montatore di rolladen, e totalmente abile in lavori leggeri adeguati. Per quanto concerne il raffronto dei redditi, è stato accertato che senza il danno assicurato, il signor RI 1 nel 1995 avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a CHF 40'248.--; percontro, il guadagno da invalido è stato determinato in CHF 35'000.-- annui.
Il signor RI 1 è stato sottoposto dall'Ufficio AI del Canton Ticino ad una riformazione professionale come impiegato di commercio, la quale è stata positivamente conclusa nel giugno 2002. Il reddito da invalido conseguibile durante il 1. anno d'impiego assomma a CHF 39'000.-- annui, e ciò sulla base delle informazioni raccolte presso la Società Svizzera __________ __________ di __________ (__________), Sezione di __________. Tenuto conto di una capacità lavorativa complessiva residua pari al 35% (trentacinquepercento), il reddito ipotetico che il mio cliente potrebbe realizzare ammonterebbe pertanto a CHF 14'086.80.--.
Di conseguenza, il grado d'invalidità del mio assistito va stabilito secondo il seguente calcolo:
(40'248
40'248 (Doc. XXIII)
2.9. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Va qui rilevato che in DTF 104 V 141ss (cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 234) il TFA si è chinato sulla questione della determinazione del periodo di attesa e, quindi, della decorrenza della rendita, nel caso di un assicurato che non può più esercitare la precedente professione, guadagna meno nella nuova attività e più tardi, nell'attività sostitutiva, subisce un'ulteriore perdita di guadagno dovuta al suo stato di salute. L'Alta Corte federale si è in particolare così espressa:
" Es stellt sich somit die Frage, wann die Wartezeit als eröffnet gelten muss, wenn ein Versicherter zwar in seinem zuletzt ausgeübten Beruf noch nicht erheblich behindert, wohl aber in dem Sinne bereits teilinvalid ist, dass er seinen früheren, einkommensmässig höherwertigen Beruf überhaupt nicht mehr ausüben kann. Sowenig für die Bestimmung der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit und damit für die Eröffnung der Wartezeit lediglich auf die Arbeitsunfähigkeit in dem Beruf abgestellt werden darf, den der Versicherte zuletzt im Zustande der Teilinvalidität ausgeübt hat, sowenig darf die Arbeitsunfähigkeit im ursprünglichen, ohne Gesundheitsschaden ausgeübten Beruf allein massgebend sein. Im Interesse der rechtsgleichen Behandlung aller Versicherten muss jedenfalls dann, wenn - wie im vorliegenden Fall - der Grad der Arbeitsunfähigkeit praktisch der gesundheitlich bedingten Erwerbseinbusse entspricht, zur Bestimmung der massgebenden durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit das Einkommen, das der Versicherte ohne Gesundheitsschädigung in seinem ursprünglich ausgeübten Beruf erzielen könnte, in Beziehung gesetzt werden zu jenem Einkommen, das er nach Eintritt der zusätzlichen Behinderung im zuletzt ausgeübten Beruf noch erreicht. Aus dem Vergleich dieser beiden Einkommen ergibt sich die für die Wartezeit massgebende durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit, die nun die zeitliche Festlegung der 360tägigen Wartezeit erlaubt."
Quindi, l’incapacità al lavoro media determinante per il periodo di attesa è valutata – nella misura in cui il grado d’incapacità lavorativa corrisponde praticamente alla perdita di guadagno dovuto allo stato di salute – confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute nella sua professione iniziale con il reddito che percepisce ancora dopo l’insorgenza dell’impedimento supplementare nella professione da ultimo esercitata.
Nel caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza e tenuto conto dei redditi indicati nello scritto 25 settembre 2006 dall’amministrazione, da ottobre 2002 l’incapacità lavorativa media (derivante dal danno alla salute psichica sorto successivamente a quello somatico derivante dall’infortunio del 1990) risulta essere del 58% (fr. 47'815 di reddito da valido quale montatore di rolladen; fr. 19'996 [39'992:2] di reddito da invalido quale impiegato d’ufficio al 50%), rispettivamente del 59% se si tiene conto dei redditi presi in considerazione dal consulente nel rapporto 31 luglio 2002.
Fino a settembre 2002 il grado è stato invece del 19%, cosi come stabilito nel già citato rapporto 31 luglio 2002, rispettivamente del 16%, come corretto nelle osservazioni 25 settembre 2006. Tali circostanze non possono essere considerate ai fini dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, essendo in entrambi i casi il tasso d’incapacità lavorativa inferiori al 20%.
Infine, questa Corte concorda nel quantificare il reddito da invalido in fr. 39'992, corretto dall’Ufficio AI nelle osservazioni 25 settembre 2006, più conforme alla realtà del caso concreto, poiché, come si evince dalle allegate “Raccomandazioni salariali della __________” per gli anni 2001/2002 e 2003 (doc. XXVI/2), corrisponde al salario minimo di un impiegato d’ufficio con livello di funzione C, con un profilo di formazione professionale di apprendistato commerciale di 3 anni oppure con un diploma di scuola di commercio, ciò che è il caso dell’assicurato.
Non merita invece conferma il calcolo proposto dal ricorrente per il solo fatto che l’incapacità lavorativa globale nella professione d’impiegato d’ufficio è del 50%. Vero che con la sentenza 17 gennaio 1997 questo TCA aveva fissato un grado d’invalidità del 15% raffrontando il reddito da montatore di rolladen (reddito da valido) con quello in attività leggere adeguate (reddito da invalido). Ma è altrettanto vero che successivamente, nel 2002, il ricorrente è stato riformato quale impiegato d’ufficio motivo per cui, come esposto sopra, fa stato, a titolo di reddito da invalido, quanto percepito in tale professione, tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% per motivi psichiatrici.
In conclusione, visto quanto sopra, il ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2003.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto a mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° ottobre 2003.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti