Raccomandata

Incarto n. 32.2005.59

cr/sc

Lugano 16 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di giugno 1995 RI 1 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale in quanto sofferente di problemi alle spalle (cfr. doc. AI 1). Il Dr. Med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, con “Rapporto medico” 9 agosto 1995 lo aveva infatti dichiarato inabile al 25% nella sua professione di autista-magazziniere a causa di una instabilità multidirezionale ad entrambe le spalle (cfr. doc. AI 5).

Con decisione 14 luglio 1997 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato una riformazione nella professione di poligrafo presso la ditta __________ di __________ a decorrere dal 15 luglio 1997 fino al 30 giugno 2001 (cfr. doc. AI 66).

A seguito del comportamento scorretto dell’assicurato, che si è sottratto senza validi motivi agli impegni che la reintegrazione comportava, l’Ufficio AI, con decisione 4 novembre 1997, ha posto termine alla pratica respingendo la richiesta di prestazioni dell’assicurato (cfr. doc. AI 72).

1.2. Nel mese di dicembre 2001 RI 1 ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale in quanto sofferente di problemi depressivi oltre che di abuso di sostanze stupefacenti (cfr. doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica, con decisione 21 luglio 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

" Le prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere concesse quando un danno alla salute causa un'incapacità di guadagno presumibilmente permanente o di lunga durata (di regola un anno). L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete (p.es. nell'ambito della propria economia domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)).

Una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge AI.

Pertanto vengono sospesi i provvedimenti professionali in corso, in quanto attualmente non sono indicate misure reintegrative, così come non vi è diritto ad una rendita AI.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 131)

1.3. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dallo Studio legale RA 1 - con la quale ha postulato il riconoscimento dei provvedimenti professionali richiesti sottolineando che oltre alla dipendenza da sostanze vi sarebbe stato anche un problema psichico (cfr. doc. AI 133) - con decisione su opposizione 28 dicembre 2004 l'UAI ha confermato il precedente provvedimento:

" (...)

  1. A norma della cifra marginale 1013 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), le tossicomanie (sindrome da dipendenza come l'alcolismo, l'abuso di medicamenti, la dipendenza dagli stupefacenti, il tabagismo o l'obesità) non giustificano da sole un'incapacità lavorativa. Esse possono tuttavia avere un valore di invalidità qualora:
  • sono la conseguenza o il sintomo di un danno alla salute fisica o mentale che produce una invalidità; oppure

  • sono all'origine di un danno alla salute fisica e/o mentale, importante e duraturo, come una lesione cerebrale organica e neurologica o una alterazione di origine organica della personalità sul piano affettivo.

Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non può di per sè motivare un'invalidità ai sensi della legge. L'assicurazione AI ne tiene conto se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l'assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 pag. 30; STFA del 22.1.2004 in re S. [I 534/03]).

Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 5/2001 pag. 227 consid. 5 e 6).

  1. Nella presente fattispecie, con decisione 30 luglio 2003 agli atti, l'amministrazione si è assunta i costi in relazione ad un accertamento professionale da effettuarsi presso il __________ di __________ (in seguito __________), al fine di permettere la valutazione del diritto a prestazioni da parte dell'assicurato in questione e per verificare le funzionalità ed il rendimento economico in attività non qualificate, semplici e ripetitive dello stesso (cfr. a tal proposito lo scritto 24.7.2003 del consulente in integrazione professionale Signor __________).

Tuttavia, l'assicurato è stato dimesso dal __________ in data 7 maggio 2004, ovverosia prima della scadenza del relativo periodo di accertamento ed osservazione professionale (cfr. rapporto finale 7.5.2004 del __________ agli atti).

In effetti, nel rapporto finale 7.5.2004 del __________ sopraindicato si precisa che "[...] Riassumendo, le prove, i test e le esercitazioni fin qui eseguite, hanno dato risultati tali da non lasciar presagire possibilità di riqualifica professionale in uno dei settori presenti al __________; di seguito le ragioni. Il Signor RI 1 è stato presentato agli operatori della __________ ed ha iniziato in data 20 aprile lo stage (a mezza giornata/il pomeriggio); purtroppo dopo un paio di giorni ha dovuto interrompere a causa del riacutizzarsi dello stato depressivo in forma grave. Il curante Dr. __________ ha prescritto una psicoterapia, quindi è stato indirizzato al Dr. __________ che lo ha visto 2-3 volte; in data 6 maggio lo specialista in psichiatria ha dato indicazioni per un ricovero che dovrebbe essere avvenuto in data odierna. L'assicurato è da considerare dimesso dal __________ a partire dal 7 maggio 2004".

In considerazione di quanto summenzionato, il Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha così chiesto mediante lettera 21 maggio 2004 al Dr. __________ del __________ di __________ alcune informazioni di natura medica concernenti l'assicurato in oggetto.

Dopo aver consultato ed analizzato le risposte fornitegli dal Dr. __________ (cfr. in tal senso gli scritti 6.5.2004 ed 11.6.2004 indirizzati dal Dr. __________ alla __________ di __________ rispettivamente all'Ufficio AI), il Dr. __________ del SMR dell'AI, con annotazioni 22 giugno 2004, ha specificato che dagli atti presenti all'incarto emerge in maniera inequivocabile come il Signor RI 1 abbia ripreso a far uso di sostanze stupefacenti (eroina per via endovenosa) a far tempo dal mese di marzo 2004 e come egli sia stato ricoverato (per due settimane) per una terapia di disintossicazione nel corso del mese di maggio 2004 presso la __________ di __________; il medico Dr. __________ di cui sopra ha poi concluso che nel caso concreto non sono pertanto indicate nè misure di ordine reintegrativo nè un eventuale diritto alla rendita d'invalidità.

Ora, stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del SMR, è da ritenere che il Signor RI 1 non presenta un'invalidità ai sensi dell'AI, non essendo in casu riscontrabili elementi che permettono di stabilire che la tossicodipendenza abbia provocato o sia la conseguenza di un danno alla salute psichica nè tantomeno fisica dell'assicurato, assimilabile a malattia avente per effetto la diminuzione della sua capacità di guadagno.

In sostanza, il SMR ha confermato nella fattispecie che ci occupa l'inesistenza di patologie fisiche o psichiche che possano incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato, attestando di conseguenza come la sola tossicodipendenza non possa essere catalogata come un danno alla salute e non possa costituire di per sè valido motivo d'invalidità.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, a giusta ragione l'amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurato; la decisione impugnata appare quindi corretta e merita pertanto piena conferma. (...)" (Doc. AI 134)

1.4. Con il presente ricorso l'assicurato, sempre rappresentato dallo Studio legale RA 1, ribadisce quanto chiesto con l’opposizione rivendicando in particolare il diritto ai provvedimenti integrativi professionali e l’esame da parte dell’amministrazione del diritto ad una eventuale rendita d’invalidità:

" (...)

  1. La decisione attaccata cita il principio fondamentale sviluppato dalla giurisprudenza in materia di tossicomanie (già richiamato nell'opposizione 4 ottobre 2004) in base al quale quest'ultime non giustificano di per sè un'incapacità lavorativa, ma possono avere una rilevanza per determinare un'invalidità ai sensi dell'AI unicamente se sono la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale, o al contrario ne sono all'origine (DTF 99 V 28 consid. 2; VSI 1996 pp. 317, 320 e 323; recentemente confermata nella sentenza del 25 luglio 2003, inc. I 731/02, consid. 1.2.). L'Ufficio AI, pur facendo riferimento a tale principio, si limita a constatare l'esistenza di alcune ricadute nel consumo di droga (sulla base di due scritti del dott. __________ del 6.5.2004 e dell'11.6.2004) per rifiutare l'erogazione di prestazioni AI, senza nemmeno voler cercarne le possibili cause psichiche o fisiche, a cui d'altronde era fatto riferimento nell'opposizione 4 ottobre 2004.

  2. A prescindere dall'applicazione errata del principio giurisprudenziale sopraccitato, la decisione impugnata sembra ignorare che il danno alla salute su cui il signor RI 1 fonda la sua richiesta di prestazioni AI non consiste nella sua (ormai passata) dipendenza da sostanze stupefacenti, ma si fonda al contrario sulle gravi disfunzioni ad entrambe le spalle di cui soffre sin dal 1993, valutate già nel 2002 dal dott. __________ come invalidanti a circa il 25% (doc. M). Inspiegabilmente nella decisione 12 aprile 2005 non vi è un solo cenno riguardo ai seri problemi alle spalle del signor RI 1. Tali disfunzioni, che sono addirittura documentate da perizie mediche presenti agli atti (cfr. per esempio doc. O), sono completamente ignorate dall'autorità, che tuttavia conclude all' "inesistenza di patologie fisiche" (consid. 6). Questo danno alla salute - suscettibile di fondare già di per sè l'erogazione di prestazioni AI - non è stato minimamente preso in considerazione nella decisione in questione, nonostante le perizie agli atti e nonostante gli argomenti invocati nell'opposizione. Già per questa palese mancanza di motivazione la decisione attaccata merita dunque censura.

  3. Oltre a ciò, vi è da sottolineare come i problemi fisici del sig. RI 1 e la conseguente lunga inattività non siano stati nemmeno valutati come elemento scatenante di uno stato depressivo e ansiotico causa della tossicodipendenza. Pure tale rilevante aspetto avrebbe dovuto essere analizzato alla luce della giurisprudenza citata dallo stesso Ufficio AI, ma risulta invece essere completamente ignorato dall'autorità di prima istanza.

  4. Nell'opposizione 4 ottobre 2004, l'assicurato aveva inoltre sollevato alcune perplessità circa l'ultima perizia presente agli atti per valutare correttamente il suo stato di salute fisico (doc. O). Da un lato infatti, la perizia del dott. __________ risulta lacunosa in quanto non risponde a svariati quesiti di fondamentale importanza (cfr. domande C. 1.-3.4.) o vi risponde in modo parzialmente scorretto o incompleto (cfr. domanda B. 2.7.: la data esatta è il 1993, e quanto scritto non risponde alla domanda posta). Tali lacune sono riscontrate dall'ufficio AI stesso ed espresse nello scritto 17.07.2003 (doc. P), al quale tuttavia non sembra essere stato dato alcun riscontro. Dall'altro lato, la situazione di debilitazione fisica constatata nella perizia del dottor __________ è attualmente peggiorata in modo considerevole e necessita una nuova valutazione specialistica. Affinché si valutasse il suo grado di incapacità lavorativa attuale, conseguente alla disfunzione alle spalle, nella sua opposizione il signor RI 1 chiedeva di essere sottoposto ad un'ulteriore perizia. Anche a tale richiesta non è stato dato alcun seguito dall'Ufficio AI, senza peraltro che nella decisione se ne intravedano le motivazioni.

Si rinnova pertanto nel presente ricorso la richiesta di una nuova perizia, indispensabile per valutare compiutamente lo stato di salute fisico dell'assicurato.

  1. Per negare le prestazioni richieste, la decisione impugnata si fonda unicamente sulle "annotazioni 22 giugno 2004 del dott. __________ ", che non compaiono nell'incarto a disposizione dell'assicurato. Oltretutto, si indica che le conclusioni a cui giunge il dott. __________ (ovvero che per il signor RI 1 "non sono pertanto indicate nè misure di ordine reintegrativo nè un eventuale diritto alla rendita di invalidità") emergono "inequivocabilmente" "dagli atti presenti all'incarto", senza alcuna referenza a un documento specifico o a risultanze mediche. La documentazione agli atti appare invece di segno contrario (cfr. in particolare doc. M, O).

La decisione dell'Ufficio AI, oltre ad essere errata, evita ogni presa di posizione sulle argomentazioni sollevate dall'assicurato e difetta gravemente di motivazione; essa deve pertanto essere censurata.

  1. Come già esposto in sede di opposizione, il sig. RI 1 desidera fortemente riqualificarsi professionalmente, di modo da potersi reinserire nel mondo del lavoro e raggiungere una certa indipendenza finanziaria. È pacifico che sin dal 1993 egli soffre di dolori e disturbi ad entrambe le spalle, constatati da ogni rapporto medico presente nel dossier, che gli pregiudicano la continuazione dell'attività professionale precedentemente svolta quale magazziniere. La perizia effettuata dal dott. __________ in data 27.05.2003 (Doc. O; cfr. anche diagnosi del dott. __________, ivi allegata), incentrata unicamente sui problemi alle spalle, li definisce tecnicamente come Instabilità congenita multidirezionale di entrambe le spalle in stato dopo capsular-shift spalla destra".

Tale patologia - attestata agli atti - gli impedisce la continuazione della sua passata attività, e il suo grado di incapacità lavorativa (che già tre anni or sono, prima dell'ulteriore aggravamento dei suoi disturbi, raggiungeva il 25%, doc. M) è tale da permettergli di ottenere dei provvedimenti di reintegrazione professionali, se non addirittura una rendita ai sensi degli art. 28 e seg. LAI. Il sig. RI 1, che adempie ai necessari requisiti legali, formula quindi anche in questa sede la sua richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità.

  1. Appare infine insensato il rifiuto della concessione dell'assistenza giudiziaria in quanto l'assicurato "può continuare a difendere i suoi interessi senza dover ricorrere all'ausilio di un legale", non risultando in concreto "necessario o perlomeno indicato l'intervento di un avvocato".

Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità nella decisione impugnata, nella presente fattispecie l'intervento di un legale risulta indispensabile. Non è infatti sostenibile che nella vertenza riguardante il signor RI 1 non vengano "sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà". Al contrario, l'Ufficio AI stesso dimostra di non conoscere e di non applicare correttamene i principi legali e giurisprudenziali sollevati nel caso concreto. La decisione attaccata sembra voler liquidare in modo alquanto sbrigativo e superficiale il dossier del signor RI 1, anche dal punto di vista della concessione dell'assistenza giudiziaria. L'intervento di un legale appare dunque assolutamente necessario per permettere all'assicurato di far valer i propri diritti, ed essendo riuniti anche gli altri requisiti (indigenza dell'assicurato e vertenza non palesemente priva di esito positivo), si chiede pertanto che il signor RI 1 sia posto al totale beneficio dell'assistenza giudiziaria." (Doc. I)

1.5. Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).

1.6. Con decreto 25 maggio 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII).

considerando in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità e/o a misure d’integrazione professionale.

Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni valide a partire dal 1° gennaio 2003.

Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

Va qui fatto presente che dal punto di vista materiale i concetti fondamentali del diritto delle assicurazioni sociali, quali l’incapacità al guadagno, l’incapacità lavorativa, l’invalidità e la revisione, non sono stati modificati dalla LPGA, avendo la stessa, agli art. 3 –13, unicamente formalizzato la giurisprudenza del TFA, resa anteriormente al 1° gennaio 2003, riguardante le succitate nozioni (STFA inedita 30 aprile 2004 nella causa A., I 626/03 prevista per la pubblicazione; STFA inedita 27 agosto 2004 nella causa M, I 3/04, consid. 1).

2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

  • un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

  • la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra, p. 216ss).

Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01] , 3 febbraio 2003 nella causa R. [670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98] consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98] consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

Per quanto riguarda in particolare la tossicomania, in una sentenza del 31 gennaio 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pp. 223 e segg. (= SVR 2001 IV Nr. 3), confermando la sua precedente giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di ribadire che quest'ultima (sottolineature del redattore):

" (…)

ne justifie pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, l'AI en tient compte si elle provoque une maladie ou un accident entraînant une atteinte à la santé physique ou mentale qui diminue la capacité de gain ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale que l'on peut qualifier de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 = RCC 1973 p. 600; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a et p. 324 consid. 2a et références citées; confirmé par l'arrêt non publié en cause J. du 21 octobre 1999, I 569/98). (…)" (VSI 2001 pag. 225)

precisando che:

" b. Est considérée comme invalidité au sens de la loi - comme nous l'avons - la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Sur la base de cette définition, la toxicomanie en soi, soit plus précisément le diagnostic de toxicomanie, ne justifie pas une invalidité au sens de l'art. 4 LAI. Indépendamment du fait que les notions de toxicomanie et de dépendance à la drogue ne sont pas utilisées de manière uniforme par la médecine (vois MSD-Manual der Diagnostic und Therapie, 5e éd., Munich 1993, p. 2979) et qu'une définition générale valable pour tous fait défaut, le diagnostic de toxicomanie à la drogue ne permet pas de conclure que l'assuré ne peut plus s'abstenir de drogues; la dépendance à la drogue n'est pas davantage liée à une incapacité de travail ou de gain (voir VSI 1996 p. …). Au vu de ces considérations, la jurisprudence établie depuis de longues années, qui admet que la toxicomanie ne peut être invalidante que si elle est liée aux facteurs mentionnés à l'art. 4 al 1 LAI, ne fait que concrétiser la notion d'invalidité. (…)" (VSI 2001 pag. 226)

Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia ( “… wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6). La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé degli scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge (Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).

Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).

Per contro l'Alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della personalità. L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp. 180ss).

2.6. Nella fattispecie, il curante Dr. __________, FMH medicina generale, nel “Rapporto medico” 22 aprile 2002 trasmesso all’Ufficio AI, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “instabilità alla spalla destra e sinistra” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, “depressione” e “tossicodipendenza”, ha indicato quanto segue:

" Paziente che per instabilità bilaterale delle spalle dal marzo del 1993 e operazione alla spalla destra non può svolgere lavori pesanti.

Sta attualmente svolgendo un ricovero in un centro terapeutico per tossicodipendenza. Si ritiene pertanto adeguato un reinserimento professionale con una riqualifica in modo da poter evitare delle attività pesanti." (Doc. AI 86)

Il curante rispondendo alle domande riportate sul formulario “Allegato al rapporto medico” ha inoltre indicato che è ancora proponibile l’attività di venditore, con un rendimento pieno e che l’assicurato può svolgere altre attività, non pesanti, con un rendimento pieno, a partire da settembre 2002. Queste le risposte fornite in data 22 aprile 2002:

"1. Domande sull'attività attuale.

1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

1.2. È ancora proponibile l'attività attuale? Quale venditore x Sì ¨ No

Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?

1.3. Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? ¨ Sì x No

Se sì, in che misura?

  1. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione.

2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? x Sì ¨ No

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

Come si ripercuotono questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

2.2. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? x Sì ¨ No

2.2.1. Se sì, da quando. Da settembre 2002

Di che tipo di attività si potrebbe trattare? Attività non pesante.

Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto?

In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte.

2.2.2. Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto? ¨ Sì x No

Se sì, in che misura?

2.2.3. Se altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?

  1. Proposte, altre domande." (Doc. AI 86a)

Alla richiesta di chiarimenti formulata dall’amministrazione (cfr. doc. AI 91), il Dr. __________ ha risposto in data 3 settembre 2002, indicando quanto segue:

" A complemento del mio rapporto medico compilato in data 22.4.2002 su vostro invito preciso che:

  1. il paziente a margine non ha nessuna limitazione dal punto di vista fisico

  2. il paziente ha smesso una terapia metadonica nel luglio del 2001 per un ricovero di disintossicazione su seguente terapia a __________ e da allora è sempre rimasto astinente con regolari controlli, ultimo dei quali 29.8.2002

  3. il paziente attualmente non prende nessun medicamento

  4. il paziente non ha più un contratto terapeutico

  5. l'affidabilità, in vista di una riqualifica professionale, è buona." (Doc. AI 92)

L’Ufficio AI ha inoltre chiesto ai responsabili del __________ di __________ di esprimersi circa la possibilità o meno per l’assicurato di intraprendere una riqualifica professionale, in caso affermativo in quali attività e di riferire in merito alla tossicodipendenza (cfr. doc. AI 90).

Con scritto 27 novembre 2002 il Capo-équipe del __________ si è così espresso:

" Con la presente attestiamo che il signor RI 1, __________ è stato residente presso il nostro __________ di __________.

La sua permanenza presso la nostra struttura è iniziata l'8 ottobre 2001 ed è terminata l'8 giugno 2002.

Possiamo affermare che durante il suo percorso, il signor RI 1, ha potuto rafforzare la sua decisione di vivere una vita astinente cercando di individuare le cause che lo avevano portato all'uso di sostanze.

Ha dimostrato di essere in grado di mantenere gli impegni presi quali l'astinenza, le regole della casa ed i vari lavori negli atelier.

Per affrontare le sue problematiche erano stati fissati degli obiettivi riguardo la sua persona, il rapporto con la nostra struttura e l'ambiente esterno. Possiamo dire che il signor RI 1 ha raggiunto con serietà ed impegno tali obiettivi.

Questo ha fatto pensare da parte nostra ad una idoneità nell'affrontare una riqualifica professionale quale possibile sbocco per un nuovo e definitivo impegno lavorativo.

Uscendo dal __________ il signor RI 1 ha attivato una serie di supporti relazionali che gli permettono di continuare il lavoro svolto durante la permanenza al centro.

È infatti seguito tuttora dall'__________ di __________, quale ente collocante, dal medico Dott. __________ e dal servizio sociale." (doc. AI 94)

In data 18 marzo 2003 l’amministrazione ha affidato al consulente IP l’incarico per integrazione (cfr. doc. AI 100).

Nella “Proposta giurista” 24 marzo 2003 l’Avv. __________ ha indicato:

" Trattasi di assicurato che a suo tempo ha già beneficiato di misure di riqualifica professionale (in part. riform. quale poligrafo), interrotte a causa della mancata collaborazione da parte del diretto interessato (dec. 4.11.1996).

In data 10 dicembre 2001 l'assicurato ha presentato analoga richiesta.

Frattanto ha subìto un ricovero presso un centro di disintossicazione. Pare che attualmente non faccia più uso di sostanze stupefacenti.

L'interessato è seguito sia dall'__________ che dall'__________.

Occorre ora verificare se sussistano i presupposti atti a giustificare l'assegnazione di provvedimenti professionali.

Per quel che concerne il danno alla salute, risulta innanzitutto un'instabilità alle spalle, elemento già reso noto con la precedente richiesta di prestazioni. Con rapporto 22 aprile 2002 il curante attestava anche la presenza di una forma di tossicodipendenza (che stando agli atti non dovrebbe attualmente più sussistere), nonché depressione. Queste ultime non rientravano comunque fra le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

In seconda battuta il curante ha comunque specificato che anche la problematica alle spalle attualmente non compromette minimamente la capacità lavorativa: "il paziente a margine non ha nessuna limitazione dal punto di vista fisico" (dich. 3.9.2002).

Chiedere ev. a __________ se è necessario ricontattare il curante affinché, in considerazione delle precedenti attestazioni, abbia a meglio specificare la funzionalità delle braccia (cf. nota __________ 28.12.2002).

Come noto, affinché un diritto a riqualifica sia dato, è inoltre necessario che l'assicurato presenti una perdita di guadagno pari al 20%.

Occorre pertanto paragonare il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza danno alla salute, con quello che potrebbe percepire svolgendo un'attività adeguata, nella misura stabilita a livello medico teorico.

Nel presente caso tuttavia, prima di procedere a siffatto paragone, occorrerebbe verificare quali attività l'assicurato ha svolto prima che subentrassero problemi di salute.

Considerata l'entità del danno alla salute, che di primo acchito appare contenuto, non è escluso che un'attività già precedentemente esercitata sia tuttora normalmente esigibile, ciò che escluderebbe quindi una perdita di guadagno legata al danno alla salute ... ." (Doc. AI 102)

Nel suo “Rapporto finale” 16 aprile 2003 il consulente IP ha raccomandato all’amministrazione di approfondire lo stato funzionale delle spalle (percentuale di esigibilità) dell’assicurato presso uno specialista del settore (cfr. doc. AI 103).

Nel frattempo, il Dr. __________ ha ritenuto opportuno sottoporre il proprio paziente ad un consulto specialistico presso il Dr. Med. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale in data 1° aprile 2003 ha stilato il seguente referto:

" (...)

Diagnosi: - Sindrome di iperlassità legamentare su/con:

instabilità delle 2 spalle e a livello della spalla dx stato dopo capsular-Schift secondo Warren nel 22.03.1993

  • Artralgie diffuse

Valutazione: si tratta di un giovane paziente __________ che da tempo accusa un dolore alle spalle. Già ai tempi era stata diagnosticata un'instabilità multidirezionale alla spalla sx, motivo per cui si era proceduto nel 93 a un capsular Schift secondo Warren, intervento che non ha portato, a detta del paziente, a nessun miglioramento se non ulteriore diminuzione della mobilità a livello delle spalle. Attualmente il paziente accusa un dolore ad entrambe le spalle in particolare ai movimenti estremi e all'elevazione delle spalle oltre l'orizzontale. A questo si aggiungo delle artralgie irregolari e emigranti. All'esame clinico trovo un paziente con un habitus marfanoide in particolare alle estremità anteriori alle superiori estremamente lunghe, lieve aracnodattilia iniziale, colonna vertebrale normoconfigurata, torace normoconfigurato, presenza di tutti i 5 punti positivi per un'iperlassità legamentare. A livello delle spalle presenza di una modica instabilità anteriore con Test di Apprenson positivo.

Assenza di sinoviti, muscolatura discreta.

Ho effettuato ancora una sonografia funzionale delle spalle su pressione anche del paziente, sonografia che mi ha mostrato una struttura ossea ancora ben intatta senza importanti irregolarità, cuffia dei rotatori intatta e una tendenza ancora alla sublussazione di entrambe le spalle. Assenza di versamenti intraarticolari.

II paziente soffre in primo luogo di un'iperlassità legamentare sino quasi ad una sindrome di Marfan, per tale sindrome mancano però ancora vari sintomi come la lussazione del cristallino, una scoliosi, un petto incavato. La sindrome di iperlassità legamentare è estremamente pronunciata ed è la causa primaria dell'instabilità a livello delle spalle, e quindi non sorprende il fatto che l'operazione non abbia portato ad alcun miglioramento. In questi pazienti bisogna essere prudenti con interventi di stabilizzazione in quanto questi il più delle volte sono destinati al fallimento. L'ipoplasia del glenoide non può far altro che aumentare il rischio d'instabilità. Le artralgie sono anch'esse spiegate nell'ambito dell'iperlassità legamentare. Così ci si può eventualmente porre la questione, e se non vale la pena, di effettuare ancora un’ECO cardiaco alla ricerca di un prolasso mitralico e di un'eventuale ectasia dell'aorta ascendente.

Per quel che riguarda il lavoro il paziente è da considerare inabile per dei lavori pesanti, come anche quello sinora effettuato di autista magazziniere dove deve sollevare dei pesi.

Francamente nell'ambito di una riqualifica consiglierei autista di bus o mezzi pubblici, dove non deve sollevare ripetutamente il braccio sopra l'orizzontale o portare pesi, un'altra possibilità potrebbe essere la riqualifica in quale tassista. In tale attività il paziente sarebbe poi abile al 100%.

A livello terapeutico l'unica cosa consigliabile è un adeguato rinforzo muscolare da effettuarsi in palestra mentre deve evitare tutti gli esercizi che puntano sull'agilità, in particolare lo strecing." (Doc. AI 106a)

Con “Proposta medico” 23 aprile 2003 il Dr. __________ del SMR ha osservato:

" Per stabilire i limiti dati dalla "instabilità multidirezionale volontaria alle 2 spalle" e la evoluzione nel tempo (stato da intervento alla spalla destra nel 1993) è indicata rivalutazione a distanza di quasi 8 anni dalla valutazione del dr. __________, (che lo aveva operato e giudicato con una IL 25% come magazziniere).

Perizia dr. __________.

Il perito dovrà esprimersi sui limiti dati dall'affezione delle spalle (possibilità di alzare pesi, limitazione nei movimenti)." (Doc. AI 104)

L’amministrazione ha quindi ordinato l’esecuzione di una perizia ortopedica, affidata al Dr. Med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla sua capacità lavorativa.

Nel rapporto 2 giugno 2003 lo specialista, dopo aver proceduto ad un’esauriente e dettagliata anamnesi, nonché alla valutazione dei dati soggettivi ed oggettivi, ha posto la seguente diagnosi:

" (...)

  1. Diagnosi

4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Ÿ esistenti da quando?

Instabilità congenita multidirezionale di entrambe le spalle in stato dopo capsular-shift spalla destra.

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

Ÿ esistenti da quando?

Vedi atti allegati.

  1. Valutazione e prognosi

Per quanto riguarda le spalle la situazione è stabilizzata. Non si possono ottenere sostanziali modifiche dello stato attuale mediante ulteriori trattamenti medici. Il paziente necessita di una continua ginnastica per il rinforzo della muscolatura del cingolo omero­scapolare.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

  1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

Ÿ a livello psicologico e mentale

Il paziente presenta una certa depressione peraltro già notata anche dal curante dr. __________.

Ÿ a livello fisico

Il paziente si lamenta di essere impossibilitato a svolgere attività sportive e si lamenta anche di non poter eseguire lavori pesanti.

Ÿ nell'ambito sociale

Non note.

  1. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

L'assicurato ha interrotto l'attività di autista magazziniere in quanto questo comportava il trasporto di pesi anche consistenti che gli causavano forti dolori alle spalle e che non potevano essere più svolti normalmente.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Il paziente non ha alcuna limitazione per quanto riguarda gli arti inferiori. Per quanto riguarda gli arti superiori il paziente può spostare pesi fino a 5 kg senza limitazione. Può spostare pesi fino a 15-20 kg saltuariamente. Non più di 20 kg. Può fare lavori con le braccia appoggiate ad un banco anche ripetitivi. Può svolgere lavori senza limitazione con le braccia sotto l'orizzonte sempre limitatamente al sollevamento pesi. Può svolgere lavori oltre l'orizzonte soltanto eccezionalmente.

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì in qualità di autista senza compito di carico e scarico. No per attività di autista­magazziniere che gli impongono il trasporto di pesi.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

In qualità di autista il paziente potrebbe essere abile anche in misura completa 8 ore al giorno.

2.5 E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

No

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal 1983 il paziente non ha più ripreso l'attività lavorativa.

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Vi è stato un tentativo di reintegrazione professionale, fallito a quanto sembra per incostanza del paziente. Attualmente il paziente si sente pronto e volonteroso per essere riqualificato in una attività professionale adeguata.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Mi astengo dalla risposta delle domande sottocitate in quanto la risposta è a voi già nota. Rispondo peraltro alle domande riguardo l'affezione alle spalle.

Ribadisco quanto detto sopra. Il paziente non presenta particolari limitazioni ai movimenti.

Può svolgere quindi tutti i lavori con le braccia che non lo costringono a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte per periodi prolungati oltre ¼ d'ora-20 minuti e non può trasportare pesi frequentemente oltre i 5-10 kg.

  1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?

  2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

2.1 Se si, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi Ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

2.2 Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

  1. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

3.1 Se sÌ, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra Attività?

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al Giorno)?

3.3 E' presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

3.4 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?" (Doc. AI 106)

In data 16 giugno 2003 l’Ufficio AI ha nuovamente affidato l’incarico per integrazione al consulente IP (cfr. doc. AI 108), il quale ha redatto in data 17 luglio 2003 il seguente rapporto finale:

" Le informazioni funzionali dell'A. sono VAGHE, inefficienti per assolvere il compito di Consulente.

Infatti, non sono in grado di configurare teoricamente l'A., non sono in grado di decidere se l'A. ha diritto ai provvedimenti professionali, ... Il motivo è semplice: nessun limite è stato espressamente redatto, a parte un'insignificante "100% in attività adeguata: conduttore di mezzi pubblici o tassista (rammento che il tassista deve essere in grado di sollevare e scaricare valigie di 2 - 20 kg)".

Apprezzo l' "orientamento" professionale espresso dal Perito, purtroppo non soddisfa il mandato conferitogli!

Di conseguenza ritorno la pratica per ulteriori approfondimenti funzionali."

(Doc. AI 110)

Nella “Proposta medico” 21 luglio 2003 il Dr. __________ ha osservato:

" I limiti sono descritti nella perizia del dr. __________ del 02.06.2003.

(la valutazione cui si riferisce __________ è quella del dr. __________ del 01.04.2003, che effettivamente non descrive limiti ma è piuttosto sul vago con anche suggerimenti magari non richiesti, si trattava però non di una valutazione per l'AI ma di una lettera al medico curante).

Di nuovo ad OP per valutazione." (Doc. AI 112)

In data 24 luglio 2003 il consulente IP ha indicato quanto segue:

" RAPPORTO INTERMEDIO

L'A. ha una limitazione del carico delle spalle di 5 Kg.

Quale consulente valuto opportuno verificare le funzionalità e il rendimento economico in attività non qualificate semplici e ripetitive presso il __________.

Il Laboratorio d'osservazione / accertamento collocato nel __________ di __________ è senz’altro in grado di fornire valide risposte in merito alle problematiche appena espresse.

Vi raccomando, dunque, di sostenere le spese d'accertamento della durata di 1-3 mesi e le conseguenti spese: IG e trasferte con i mezzi pubblici." (Doc. AI 113)

L’Ufficio AI ha quindi informato l’assicurato della necessità di un accertamento professionale presso il __________ di __________ al fine di valutare la sua capacità reintegrativa e lavorativa (cfr. doc. AI 116).

In data 7 maggio 2004, la responsabile dell’osservazione del __________ ha stilato il seguente “Rapporto finale” di dimissione prima della scadenza del periodo di accertamento e osservazione professionale:

" Con riferimento al mandato per la valutazione delle capacità lavorative residue del signor RI 1 __________ - accertamento, osservazione e orientamento professionale a carattere pratico - la presente documentazione quale rapporto di dimissione dal nostro __________.

Per i dettagli dell'osservazione si rimanda agli scritti e alle schede del maestro di lavoro signor __________, che trova in allegato, con i quali viene dato un quadro riassuntivo, discorsivo (Presenza, Rapporto con i colleghi e i maestri di lavoro, Danno alla salute, Aspettative e competenze, Proposte) e schematico (Capacità di apprendimento, Preparazione del lavoro, Esecuzione, Capacità fisica, Comportamento e relazione, Ripercussione del danno alla salute), di quanto constatato e verificato durante il periodo di permanenza al __________ del __________.

Durante il primo mese (__________), l'assicurato ha dimostrato capacità manuali, organizzative e di impegno valutate tra il discreto ed il buono; ma non ha dimostrato ritmi produttivi sufficientemente sostenuti e performanti per il mercato del lavoro attuale; nell'insieme pur essendo persona con risorse e potenzialità, non ha palesato particolare coinvolgimento, rimanendo a tratti focalizzato su aspetti e disagi personali attuali, era palpabile sin dai primi giorni dell'osservazione uno stato di tensione e di preoccupazione.

II signor RI 1 attendeva con impazienza l'opportunità di un periodo di formazione e di un reinserimento professionale tramite li __________, ma il riacutizzarsi delle problematiche psichiatrico-psicologiche non gli hanno consentito la necessaria serenità nell'affrontare il programma e da questo eventuali progetti futuri.

Durante il percorso di osservazione non ha potuto garantirci la continuità (periodi di assenza certificati dal curante); ciononostante sono emersi interessi per alcuni settori professionali (ad es. ambito Sociale); alla scadenza del primo mese di osservazione "generica", si è riusciti a negoziare e pianificare il proseguo, a metà tempo (certificato medico di abilità lavorativa al 50%), in un primo settore "specifico" del __________, il Giardinaggio; in seguito si sarebbe eventualmente preso in considerazione anche un secondo settore professionale scelto/auspicato dall'assicurato.

Riassumendo, le prove, i test e le esercitazioni fin qui eseguite, hanno dato risultati tali da non lasciar presagire possibilità di riqualifica professionale in uno dei settori presenti al __________; di seguito le ragioni.

Il signor RI 1 è stato presentato agli operatori della __________ ed ha iniziato in data 20 aprile lo stage (a mezza giornata / il pomeriggio); purtroppo dopo un paio di giorni ha dovuto interrompere a causa del riacutizzarsi dello stato depressivo in forma grave.

Il curante, Dr. __________ ha prescritto una psicoterapia, quindi è stato indirizzato al Dr. __________ che lo ha visto 2-3 volte; in data 6 maggio lo specialista in psichiatria ha dato indicazioni per un ricovero che dovrebbe essere avvenuto in data odierna.

L'assicurato è da considerare dimesso dal __________ partire dal 7 maggio." (Doc. AI 121)

Al citato rapporto finale sono stati allegati il “rapporto di osservazione” relativo al periodo 4 marzo 2004 - 2 aprile 2004 e le “Considerazioni e conclusioni” stilate in data 5 aprile 2004 dal maestro di lavoro dell’assicurato:

" (...)

Osservazioni generali

(immagine dell'assicurato; modo di porsi nei confronti del lavoro; ...)

Il sig. RI 1 ha iniziato il periodo di osservazione alla data stabilita.

Si è presentato come persona attenta e volenterosa di iniziare un possibile nuovo percorso formativo.

Ha sempre ascoltato con attenzione le spiegazioni dei test e delle attività ma, fin dall'inizio, ha esternato un certo carattere critico che, in alcune occasioni, erano eccessive e hanno richiesto un supplemento di spiegazioni e lunghe conversazioni per tentare di convincerlo dello scopo e/o del senso della prova specifica ritenuta banale o inutile dall'A.

Presenza

(sull'arco del periodo dell'osservazione e della singola giornata; continuità; puntualità; pausa; percentuale dei giorni di assenza; ...)

Le numerose e frammentarie assenze hanno influito notevolmente sull'esito dell'osservazione globale.

Durante il periodo di permanenza in questo settore, della durata di 4 settimane, l'A. è stato assente per malattia dal 10 al 16 marzo (5 gg. Lavorativi); il 23 marzo (1 giorno) e dal 30 marzo al ... (attualmente è ancora in malattia).

Questa sequenza frazionata di assenze ha influito sull'esito dell'osservazione perché varie attività pratiche non ha potuto eseguirle. In particolar modo non posso esprimere valutazioni per quanto concerne le posizioni eretta, accovacciata e con le braccia sopra il livello delle spalle.

Durante la sua presenza la puntualità è stata accettabile.

Rapporto con i colleghi e i maestri di lavoro

(disponibilità al dialogo; capacità di inserimento nel gruppo; mantenimento dei rapporti all'interno del contesto lavoro; ...)

La qualità del rapporto con i colleghi è stata discontinua. In particolare, durante i primi giorni il sig. RI 1 ha avuto piccoli diverbi con un paio di colleghi che gli avevano fatto degli scherzi (dirgli che sarebbe stato indirizzato verso la meccanica sapendo che l'A. è refrattario alle attività manuali e alla manipolazione di metalli).

La reazione a questo scherzo mi ha impressionato per la durezza espressa. Molto offeso, non ha tollerato nessuna scusa, ed è stato molto duro nei confronti dei colleghi che, capendo la situazione, hanno cessato di indirizzargli qualsiasi genere di attenzione. Dopo questo episodio la relazione è continuata ma su toni meno amichevoli.

Con noi il rapporto è sempre stato rispettoso ma abbastanza formale.

La criticità e un certo aspetto di diffidenza dell'A. non sempre hanno favorito al meglio la relazione. Polemico (contenuto) sullo scopo e/o validità di alcune prove pratiche come la costruzione di una scatola di ottone col traforo, o il cucire con la macchina da cucito o l'assemblare semplici pezzi, hanno creato discussioni dove il sig. RI 1 forse non capiva il senso delle prove pratiche (tenuta della posizione; precisione; ecc.) e le criticava ad oltranza. Ha eseguito tutte le attività ma non sempre con lo spirito giusto.

Forse lo stato depressivo, attualmente presente nell'A., ha contribuito a questo atteggiamento poco collaborante.

Danno alla salute

(problemi riscontrati; lamentele. assenze; fragilità; modo di porsi; ...)

Il danno alla salute: instabilità bilaterale delle spalle (operato) ha influito parzialmente sull'osservazione perché, a causa delle frequenti assenze, non ha eseguito quelle prove dove si poteva osservare direttamente l'incidenza del danno.

Forse il problema maggiore da valutare, e cercare di risolvere prima possibile, è quello relativo alla condizione psichica piuttosto precaria dell'A.

Sta seguendo una cura antidepressiva prescritta dal suo medico curante ma gli effetti, da quanto dichiarato dal sig. RI 1, dovrebbero vedersi solo dopo un mese. L'A. si è assentato dal 30 marzo perché aveva bisogno di stare da solo, la relazione con la compagna è difficile a causa della depressione. La reattività esternata durante l'osservazione potrebbe compromettere un reinserimento professionale.

Come detto sopra alcune posizioni non sono state verificate a causa della sua assenza dal nostro laboratorio di osservazione. L'unica posizione verificata è stata quella seduta dove ha mostrato una continuità di oltre le due ore senza particolari problemi eccetto che per alcuni dolori in varie parti del corpo e, in particolare, alla spalla dx. e schiena dopo lavori manuali semplici e leggeri.

Aspettative e competenze

(confronto tra competenze dichiarate ed effettive; prospettive; proposte di formazione o lavorative da parte dell'utente; ...)

Il livello cognitivo del sig. RI 1 si situa a livello dei primi anni di scuola media con la difficoltà della lingua italiana parlata e scritta.

Le competenze ed abilità manuali sono discrete per ciò che concerne la motricità fine ed accurata; per la motricità più grossolana ci potrebbero essere più difficoltà perché l'A. non gradisce svolgere lavori grossolani e in particolare con metalli.

Le aspettative sono state sempre rivolte verso un lavoro in ambito sociale. Il sig. RI 1 aveva effettuato, nel recente passato, alcuni stage (volontariato) presso Istituti del Cantone con sua soddisfazione ed interesse. Altro interesse esternato, ma meno determinato del precedente, il lavoro con animali e/o all'aria aperta.

Proposte

(periodo di osservazione in un settore specifico del __________; osservazione in esternato; possibilità di inserimento diretto: azienda, stipendio, condizioni particolari; difficoltà o carenze che ne impediscono la possibilità di una futura formazione o colloc. diretto; ...)

Nelle attuali condizioni e alla luce di quanto potuto constatare, è necessario mettere in atto una ulteriore prova lavorativa pratica, così da permettergli di ritrovare un equilibrio (pur con l'assunzione dei farmaci antidepressiví).

Si propone uno stage nel settore del giardinaggio floricoltura (__________) per verificare la tenuta regolare e per permettergli di recuperare interessi e fiducia." (Doc. AI 121b)

Con certificato medico 6 maggio 2004 il Dr. Med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, Medico Capo Servizio del __________, ha attestato che l’assicurato “è inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1 maggio 2004 a tempo indeterminato” (cfr. doc. AI 122).

L’Ufficio AI ha inoltre ricevuto il certificato medico 7 maggio 2004 redatto dalla Dr.ssa __________, medico assistente della __________ di __________, che attesta la degenza dell’assicurato presso la clinica a partire dal 7 maggio 2004 fino a data da determinarsi e la sua totale inabilità al lavoro (cfr. doc. AI 126).

In data 21 maggio 2004 il Dr. __________ del SMR ha chiesto al Dr. __________ di fornire le seguenti precisazioni:

" Le chiedo alcune informazioni concernenti l’assicurato indicato a margine, presso il quale erano in corso delle misure di accertamento professionale.

Durante questi accertamenti che si sono svolti a __________ dal 04.03.2004 al 02.04.2004 l’assicurato è rimasto spesso assente, assenze giustificate dal medico curante. Ci è pervenuto un suo certificato del 06.05.2004 in cui dichiarava che l’assicurato è inabile nella misura del 100% dal 01.05.2004 a tempo indeterminato.

Ci interessa sapere:

  • la diagnosi

  • se l’assicurato è ricaduto nell’uso di stupefacenti

  • per quanti giorni l’assicurato è rimasto ricoverato presso la __________, quale era lo scopo di questo ricovero e se tale scopo è stato raggiunto visto che si prospetta una dimissione a breve termine

  • ritiene possibile che queste misure reintegrative possano essere riprese a breve termine?

Se ci sono altre osservazioni da fare la prego di volerle aggiungere.” (...).” (Doc. AI 124)

A tale richiesta di precisazioni il Dr. __________ ha risposto in data 11 giugno 2004:

" Ti informo da quanto da te richiesto nella tua lettera del 21.05.04 concernente lo stato di salute dell'assicurato in epigrafe.

Lo stesso è stato segnalato dal collega Dr. __________ di __________, nell'ambito di una sindrome depressiva lieve con aspetti ansiosi, e una quota d'angoscia moderata e fluttuante. Dopo il primo incontro egli ha presentato una ricaduta più accentuata in abuso di oppiacei, motivo che ha comportato poi l'indicazione di un ricovero presso la __________ di __________, in quanto si era mostrato motivato per un trattamento antidepressivo e una terapia di disintossicazione di oppiacei (dove è rimasto ricoverato per circa due settimane nel mese di maggio).

In considerazione della tipologia della patologia che presenta l'assicurato ho consigliato sia al Dr. __________, nonché ai colleghi della __________ che una presa a carico da parte del __________ di __________ sarebbe più idonea. A questo proposito ho parlato con il Dr. __________, Capo Servizio per la sua segnalazione presso detto servizio.

Inoltre ho segnalato la sua situazione al personale di __________. Ti allego la lettera inoltrata ai colleghi della __________." (Doc. AI 128)

Con “Annotazioni del medico” 22 giugno 2004 il Dr. __________ ha rilevato:

" Vedi mie annotazioni del 19.05.2004 e lettera al dr. __________ della stessa data.

Rapporto del dr. __________ con risposta parziale alle nostre domande del 19.05.2004.

Emerge comunque che l'A. ha ripreso l'uso di stupefacenti (eroina per via endovenosa) ha fatto un ricovero di 2 settimane per disintossicazione in maggio alla __________ di __________."

Attualmente non sono indicate misure reintegrative (e neanche rendita)."

(Doc. AI 129)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01] consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F., 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351ss. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 111).

Inoltre, nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la decisione dell’Ufficio AI rilevando innanzitutto che la stessa non tiene conto del fatto che il danno alla salute si fonda sulle gravi disfunzioni ad entrambe le spalle di cui soffre fin dal 1993 (cfr. doc. I).

Orbene, in esito ad un approfondito e dettagliato esame specialistico dello stato di salute dell'assicurato dal punto di vista ortopedico, nel referto 2 giugno 2003

  • cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7.) - il Dr. __________, perito incaricato dall’UAI, sulla base della consultazione avvenuta il 27 maggio 2003, dell'esame degli atti medici a sua disposizione e delle radiografie portate dal paziente, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi sociale e del lavoro, descrizione del decorso, sviluppo della malattia e risultati della terapia) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto da instabilità congenita multidirezionale di entrambe le spalle in stato dopo capsular-shift spalla destra, “non ha alcuna limitazione per quanto riguarda gli arti inferiori. Per quanto riguarda gli arti superiori il paziente può spostare pesi fino a 5 kg senza limitazione. Può spostare pesi fino a 15-20 kg saltuariamente. Non più di 20 kg. Può fare lavori con le braccia appoggiate ad un banco anche ripetitivi. Può svolgere lavori senza limitazione con le braccia sotto l’orizzonte sempre limitatamente al sollevamento pesi. Può svolgere lavori oltre l’orizzonte soltanto eccezionalmente”. Tenendo conto di tutto ciò, il perito ha concluso che l’assicurato è in grado di esercitare, in misura completa (8 ore al giorno), la precedente attività di autista senza compito di carico e scarico. Al contrario, egli non può esercitare la professione di autista-magazziniere, che implica l’obbligo di trasporto di pesi (cfr. doc. AI 106).

Visto quanto precede, questo Tribunale non può che rilevare l’incongruenza della contestazione ricorsuale relativa ad una presunta mancata presa in considerazione dei problemi alle spalle che affliggono l’assicurato.

2.9. Il ricorrente ha inoltre contestato all’amministrazione di non avere considerato che i suoi problemi fisici e la lunga inattività sono stati elementi scatenanti di uno stato depressivo e ansiotico, causa della tossicodipendenza.

Nella fattispecie in esame, occorre dunque accertare se la tossicodipendenza sia la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di sostanze stupefacenti ha portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata.

Il Dr. __________, nel suo “Rapporto medico” 22 aprile 2002 ha indicato la tossicodipendenza quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 86).

In seguito, lo stesso Dr. __________ nello scritto 3 settembre 2002 all’Ufficio AI ha rilevato che il paziente “ha smesso una terapia metadonica nel luglio 2001 per un ricovero di disintossicazione su seguente terapia a __________ e da allora è sempre rimasto astinente con regolari controlli, l’ultimo dei quali il 29 agosto 2002” (cfr. doc. AI 92). Egli ha poi precisato che “l’assicurato non prende nessun medicamento” e “non ha più nessun contratto terapeutico”, concludendo che “l’affidabilità, in vista di una riqualifica professionale, è buona” (cfr. doc. AI 92).

Anche il Capo-équipe del __________ di __________, dove l’assicurato ha soggiornato dall’8 ottobre 2001 all’8 giugno 2002, ha affermato che “durante il suo percorso il signor RI 1 ha potuto rafforzare la sua decisione di vivere una vita astinente cercando di individuare le cause che lo avevano portato all’uso di sostanze. Ha dimostrato di essere in grado di mantenere gli impegni presi quali l’astinenza, le regole della casa e i vari lavori negli atelier”, concludendo per la sua “idoneità nell’affrontare una riqualifica professionale quale possibile sbocco per un nuovo e definitivo impegno lavorativo” (cfr. doc. AI 94).

In seguito, nella perizia ortopedica 2 giugno 2003 il Dr. __________ ha indicato, nella sezione “B. Conseguenze sulla capacità di lavoro”, al punto “1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale”, che “il paziente presenta una certa depressione peraltro già notata anche dal curante Dr. __________” (cfr. doc. AI 106).

Il Dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, medico Capo __________, con certificato medico 6 maggio 2004 ha attestato che l’assicurato è inabile al 100% al lavoro a partire dal 1° maggio 2004, per un periodo di tempo indeterminato (cfr. doc. AI 122).

Lo stesso specialista, nello scritto 6 maggio 2004 inviato al Primario della __________, ha indicato che l’assicurato “presenta una problematica di tossicodipendenza di eroina da più di dieci anni”; è stato ospite di diverse comunità terapeutiche e ha subito anche un trattamento metadonico; nel 2003 è riuscito a rimanere in astinenza da droghe e dal marzo 2004 ha cominciato un periodo di osservazione presso il __________ di __________ (cfr. doc. AI 127). Lo specialista ha osservato al riguardo che “già a partire dalle prime settimane ha presentato uno stato di angoscia e ansia marcata che ha poi comportato l’insorgenza di una ricaduta nel consumo di eroina per via endovenosa. Nell’arco dell’ultima settimana di marzo ha iniziato con una frequenza maggiore (2-3 volte alla settimana). Il paziente appare determinato e motivato per una terapia di disintossicazione, alla luce di queste prime ricadute. Per la presa a carico ambulatoriale a medio-lungo termine valuterò insieme al collega Dr. __________ la sua segnalazione ai colleghi del __________ di __________ o alla __________.” (cfr. doc. AI 127).

Inoltre, nello scritto 11 giugno 2004 al Dr. __________ del SMR, il Dr. __________ ha rilevato che l’assicurato è affetto da “sindrome depressiva lieve con aspetti ansiosi e una quota d’angoscia moderata e fluttuante” (cfr. doc. AI 128). Egli ha poi aggiunto che l’assicurato “dopo un primo incontro ha presentato una ricaduta più accentuata in abuso di oppiacei, motivo che ha comportato poi l’indicazione di un ricovero presso la __________ di __________, in quanto si era mostrato motivato per un trattamento antidepressivo e una terapia di disintossicazione di oppiacei.” (cfr. doc. AI 128). Il Dr. __________ ha infine rilevato che, vista la tipologia della patologia presentata dall’assicurato, egli ha consigliato sia al Dr. __________, medico curante, sia ai colleghi della __________, una presa a carico da parte del __________ di __________ (cfr. doc. AI 128).

Dalla documentazione medica agli atti emerge che i problemi di tossicodipendenza che affliggono l’assicurato sin dal 1994, come da lui stesso indicato nella “Richiesta di prestazioni AI per adulti” (cfr. doc. AI 76), non sono la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica. Nessun certificato medico agli atti attesta una simile evenienza.

Parimenti da respingere, nel caso di specie, la possibilità che l’uso di sostanze stupefacenti abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato.

Infatti, senza voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’assicurato, in casu non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichica avente carattere invalidante.

Il Dr. __________, curante dell’assicurato, ha infatti indicato la tossicodipendenza e la depressione quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 86). Il Dr. __________, specialista incaricato dall’Ufficio AI di eseguire una perizia ortopedica, ha indicato che a livello psicologico e mentale l’assicurato presenta una certa depressione già notata anche dal curante, Dr. __________ (cfr. doc. AI 106).

Il Dr. __________, specialista in psichiatria, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% a partire dal 1° maggio 2004 a tempo indeterminato, senza tuttavia specificare i motivi di tale inabilità (cfr. doc. AI 122). In un successivo scritto al Primario della __________, dove l’assicurato è stato ricoverato durante due settimane nel mese di maggio 2004 per un trattamento antidepressivo e una terapia di disintossicazione da oppiacei, lo specialista ha indicato che il signor RI 1 ha presentato sin dalle prime settimane di osservazione presso un centro di comunità familiare di __________ uno stato di angoscia e di ansia marcata, senza tuttavia mai parlare di una malattia psichica invalidante (cfr. doc. AI 127). Ancora, nello scritto 11 giugno 2004 indirizzato all’Ufficio AI, il Dr. __________ ha precisato che l’assicurato gli era stato segnalato dal medico curante, Dr. __________, nell’ambito di una sindrome depressiva lieve con aspetti ansiosi e una quota di angoscia moderata e fluttuante, senza ulteriori approfondimenti. Tutto ben considerato, dunque, dalla descrizione dello status eseguita del Dr. __________, non risulta che l’assicurato presenti le caratteristiche per riconoscere un’invalidità psichica.

Da quanto precede, a mente di questo Tribunale è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 323 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1c; DTF 111 V 188 consid. 2b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211), che l’assicurato, affetto da un lieve disturbo psichiatrico, non presenta un'invalidità ai sensi della LAI.

A giusta ragione, quindi, l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni.

Ne consegue la conferma del querelato provvedimento e la reiezione del gravame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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