Raccomandata
Incarto n. 32.2005.246
FS/td
Lugano 6 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto e in diritto
che - in esito all’istruttoria esperita a seguito della domanda di prestazioni presentata il 25 novembre 2004 da RI 1, con decisione 7 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta in quanto ha giudicato l’assicurato abile nella misura del 100% nelle attività abituali svolte in passato;
con scritto 4 ottobre 2005 l’assicurato ha presentato un’opposi-zione in lingua tedesca (doc. AI 28/1);
ritenuta l’opposizione non motivata, in data 11 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un termine di 20 giorni per completarla e per presentarla in lingua italiana, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso questo termine la stessa sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. AI 29/1-2);
considerato che l’assicurato ha lasciato trascorrere inutilmente il termine assegnatogli, con decisione su opposizione 17 novembre 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile;
con tempestivo ricorso al TCA l’assicurato ha chiesto di annullare le decisioni emanate dall’Ufficio AI adducendo che: “(…) lo spostamento di due vertebre del collo proveniente da due incidenti d’auto (senza colpa da parte mia) nel 1986 e 1998, il ginocchio totalmente consumato dopo l’operazione fallita nel 1974 (tra l’altro è stato dimenticato un pezzo di osso sotto la rotula) e la mia schiena mi danno ancora dolori molto forti. Ho mandato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino a Bellinzona tutti i dati e fatti in mio possesso, purtroppo non sono riuscito ad averne altre. Vi prego dunque di riconsiderare il mio caso e di indicarmi un vostro medico di fiducia dove posso recarmi per un controllo dei fatti menzionati. (…)”.
in sostanza l’assicurato non ha contestato la decisione su opposizione con la quale l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile bensì ha addotto dei motivi che a suo dire giustificherebbero il suo diritto a prestazioni;
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa facendo notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
in lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione dichiarato irricevibile l’opposizione presentata dall’assi-curato il 4 ottobre 2005 dopo che lo stesso, entro il termine assegnatogli di 20 giorni, non ha completato e tradotto in italiano la propria opposizione;
giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);
se da un lato il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523) ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto valida un'opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (DTF 123 V 131s).
In DTF 123 V 128 l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait être compris par la recourante que comme la manifestation - imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à bon droit. (…)” (DTF 123 V 128, consid. 3c, pag. 131)
nel caso in esame l’opposizione 4 ottobre 2005 è da considerare non motivata ai sensi della succitata giurisprudenza visto che, senza produrre alcun reperto medico, l’assicurato si è limitato a sostenere che “(…) die Röntgenbilder vom; Halswirbel-, rechten Knie- sowie vom Rücken, belegen eindeutig die schwere meiner Gebrechen. Ich bin jederzeit bereit, mich einer ärtzlichen Kon-trolle von einem Ihrer Vertrauenärzte, zu unterziehen (…)“. Pertanto rettamente, in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, l’Ufficio AI ha assegnato all’opponente un congruo termine (20 giorni) per provvedere alla completazione dell’opposizione con la comminatoria imposta dalla legge. Avendo l’assicurato lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e non avendo invocato alcun motivo giustificante una restituzione dei termini, a ragione l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile;
può qui restare aperta la questione a sapere se effettivamente l’amministrazione aveva o meno il diritto di chiedere la traduzione nella lingua italiana dell’opposizione sollevata dall’assicurato. Al riguardo il TCA si limita qui ad osservare che – chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che aveva contestato l’obbligo di tradurre la sua opposizione essendo il tedesco lingua ufficiale – l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, con giudizio 20 maggio 2005 (vedi STCA 25 luglio 2006 nella causa A., doc. AI 208, inc. 32.2005.169) ha confermato l’agire dell’amministrazione in virtù del cosiddetto principio della territorialità;
stante quanto precede la decisione impugnata merita tutela mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti