Raccomandata

Incarto n. 32.2005.239

BS/td

Lugano 19 dicembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 3 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1990, è portatrice di un prognatismo inferiore congenito (cifra 210 allegato OIC), motivo per cui con decisione 2 febbraio 2000 l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto a a provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI per la cura di quell'infermità congenita, dal 16 novembre 1999 al 31 dicembre 2010 (doc. AI 7-1).

1.2. Con scritto 14 luglio 2004 la madre di RI 1 ha chiesto il rimborso di un trattamento dentario effettuato all’estero (Italia) (doc. AI 9-2).

Con decisione 28 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta, poiché la cura dell’infermità congenita poteva essere eseguita in Svizzera (doc. AI 14-1).

In data 1° dicembre 2004 i genitori dell’assicurata si sono opposti alla decisione dell'amministrazione, spiegando che, dopo aver tentato invano di iniziare una cura ortodontica entro breve tempo, si sono rivolti ad un medico dentistico italiano che applica la posturologia, metodo non praticato in Ticino (doc. AI 15-1).

1.3. Con decisione 3 novembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione. In particolare l’amministrazione ha sostenuto che i provvedimenti sanitari effettuati dall’assicurata potevano essere eseguiti in Svizzera e che gli stessi non rivestono un carattere di urgenza come previsto dall’art. 23bis OAI (doc. AI 18-3).

1.4. Con tempestivo ricorso RI 1, per il tramite dei propri genitori, ha postulato l'annullamento della decisione contestata e il conseguente riconoscimento del trattamento di posturologia.

Sostanzialmente essa ha evidenziato come la terapia intrapresa all’estero non poteva essere eseguita in Svizzera e che la stessa è meno invasiva del prospettato intervento chirurgico, da eseguire non prima dei 18 anni di età, ed ha portato ad un risultato soddisfacente.

1.5. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Facendo notare come nel ricorso vengano sollevate le stesse obiezioni già trattate nella decisione su opposizione, l’amministrazione, in via abbondanziale, ha fatto riferimento ad una nota del proprio servizio medico (SMR) dove si cita la clinica universitaria dentale di __________ quale esempio di struttura sanitaria svizzera che dispone della necessaria apparecchiatura e conoscenza scientifica per una cura semplice ed adeguata dell’infermità congenita di cui l’assicurata è portatrice.

1.6. Con osservazioni 9 febbraio 2006 l’assicura, ora rappresentata dallo studio legale RA 2, ha evidenziato quanto segue:

" i) In conclusione, si evidenzia la notevole differenza tra il trattamento alla quale la ricorrente potrebbe sottoporsi in Svizzera e la soluzione adottata in Italia.

Da un lato vi è una cura che comporta una vera e propria operazione chirurgica, che può essere intrapresa solo dopo i 17 anni, che non garantisce alcun risultato e il cui costo può arrivare a frs. 37'000.--.

Dall'altro canto vi è una cura relativamente semplice rapida e razionale che, com'è stato concretamente dimostrato nella fattispecie, permette di ottenere ottimi risultati e il cui costo è cinque volte inferiore rispetto alla prima ipotesi.

Non si può certo esigere che la ricorrente si sottoponga ad un intervento chirurgico quando la patologia di cui soffre può essere curata, altrimenti, in minor tempo e con un costo nettamente inferiore.

Considerato come sia stato dimostrato che la posturologia non è praticata in Svizzera, si ritiene che l'esecuzione di provvedimenti integrativi in Svizzera si è rivelata praticamente impossibile ai sensi dell'art. 23bis cpv. 1 OAI. Già sotto questo punto di vista il ricorso va accolto.

Nella denegata ipotesi in cui codesta autorità non ritenesse adempiuti i presupposti dell'art. 23bis cpv. 1 OAI, si evidenzia che i motivi per i quali la Signora RI 1 ha deciso di sottoporsi a provvedimenti sanitari all'estero, devono ad ogni modo essere ritenuti "validi motivi" ai sensi dell'art. 23bis cpv. 2 OAI.

Il costo del trattamento in esame deve pertanto essere preso a carico dall'assicurazione invalidità in applicazione dell'art. 23bis cpv. 1 e 2. L'autorità cantonale sia da un punto di vista giuridico, che come suggerisce il mero buon senso, avrebbe quindi potuto e dovuto riconoscere le prestazioni sulla base di tale disposizione.

Ai sensi di quanto precede il ricorso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e la richiesta di rimborso della ricorrente accolta." (Doc. IX)

1.7. In data 20 febbraio 2006 l’amministrazione, prendendo posizione in merito alla documentazione prodotta dalla ricorrente con il succitato scritto, ha evidenziato quanto segue:

" Nell'annotazione 14 febbraio 2006 qui allegataVi il Dr. __________ del SMR dell'AI ha specificato quanto segue: "Problema: Posturologia. Nel caso della posturologia (riprogrammazione del sistema osteoarticolare) non si tratta di un trattamento di medicina classica, quindi chiaramente non viene offerto da un centro dentale universitario. Si tratta di un trattamento che dovrebbe correggere disturbi della postura, trattamento che non viene assunto dalle casse malati di base, tipo di trattamento "alternativo"'.

Da parte sua, il medico responsabile SMR Dr. __________ ha pure sottolineato in fine delle proprie annotazioni 17.2.2006 (che pure Vi trasmettiamo in allegato) che: "(...] Nel caso presente non sappiamo se vi siano difetti posturali (per esempio piedi o colonna vertebrale); essendo però la diagnosi relativa a difetto osseo di crescita tale metodo terapeutico non appare come causale. Come detto sopra potrebbero essere oggetto di cure a carico Al se rispondessero ai criteri necessari per una classificazione secondo OIC. Il fatto che la Dr.ssa __________, specialista molto riconosciuta nel campo dell'ortodonzia, abbia affermato che le cure della postura e della chirurgia sarebbero adeguate, ancora non ci permette di affermare che tali cure rispondano ai criteri di scientificità, di semplicità e che adempiano ai criteri LAI per il loro riconoscimento (vedi sopra)".

Secondo la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come indicato secondo la scienza medica, ossia reputato scientificamente riconosciuto, se è largamente ammesso dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito, risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in questione (DTF 120 V 122 consid. la, 211 consid. 7a, 476 consid. 4a, 119 V 28 consid. 3a e riferimenti). Questa definizione, elaborata nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie è di principio applicabile anche ai provvedimenti sanitari dell'assicurazione invalidità. Di conseguenza, se una determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla scienza medica, non fa parte delle prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati, non deve nemmeno essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di provvedimento sanitario (DTF 115 V 195 consid. 4b, 114 V 22 consid. la).

Nel caso concreto, come emerge in maniera inequivocabile sia dalle annotazioni del Dr. __________ sia da quelle stilate dal Dr. __________ la posturologia non può essere considerata quale prestazione scientificamente riconosciuta ai sensi della giurisprudenza summenzionata, per cui a ragione l'UAI ne ha rifiutato la copertura (cfr. pure in tal senso le cifre marginali 6, 1218 e 1240 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione come pure gli artt. 2 cpv. 1 OAI e 2 cpv. 3 OIC).

Dato che alla posturologia non sia stata a tutt'oggi attribuita l'efficacia comprovata secondo metodi scientifici nell'ambito dell'assicurazione malattie, i costi del trattamento effettuato in Italia presso la Dr.ssa __________ non possono essere posti a carico dell'AI.

Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XI)

1.8. Nell’ambito dell’istruttoria di causa questo TCA ha chiesto al dr. med. dent. __________, presidente della Società svizzera di ortopedia dento-facciale, delle informazioni in merito ai trattamenti da eseguire in caso di prognatismo congenito ed alla scientificità della posturologia, ricevendo risposta il 14 novembre 2006 (doc. XXIII).

Le parti hanno in seguito preso posizione su tale parere.

Delle singole risultanze verrà detto nei considerandi di diritto.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi i costi sostenuti dall’assicurata relativi al trattamento di posturologia volti a curare l’infermità congenita (prognatismo inferiore congenito) di cui essa è affetta.

2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno.

Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).

I provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):

a) i provvedimenti sanitari;

b) i provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

d) la somministrazione di mezzi ausiliari;

e) il pagamento di indennità giornaliere.

In particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).

2.3. Secondo l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.

L’art. 23bis cpv. 1 OAI stabilisce che

" se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere eseguito in caso di assoluta necessità all’estero, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero."

Secondo dottrina e giurisprudenza questa disposizione si applica se, in Svizzera, a causa del carattere particolare e insolito della misura, non esiste (o non esiste ancora) un istituto corrispondente né personale specializzato in grado di effettuare l’intervento (SVR 1997 IV Nr. 105 consid. 4 parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69; STFA non pubbl. del 23 giugno 1995 in re B), se, inoltre, durante un soggiorno all’estero, si rivelano necessarie delle misure mediche d’urgenza oppure nell’ipotesi in cui dei motivi straordinari fanno concludere a favore dell’assunzione della misura all’estero (ad esempio perché il medico opera solo all’estero; cfr. Valterio, op. cit., p. 86).

L’art. 23 bis cpv. 2 OAI statuisce che l’AI assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso di emergenza all’estero.

2.4 Il capoverso 3 dell’art. 23bis OAI (nel tenore valido dal 1° gennaio 2001 che corrisponde letteralmente al previgente art. 23bis cpv. 2 OAI) prevede che

" se un provvedimento è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera."

La nozione di “altri motivi ritenuti validi” non può essere interpretata in maniera troppo rigorosa. In effetti con questa disposizione il Consiglio federale intendeva introdurre una nuova possibilità di ottenere prestazioni, di conseguenza la disposizione non può restare lettera morta (cfr. STFA non pubbl. del 26 gennaio 1996 nella causa P, consid. 3a). Del resto questa norma non crea spese superiori a quelle che l’AI dovrebbe sopportare nel caso in cui l’intervento venisse effettuato in Svizzera. Di conseguenza l’applicazione di questa disposizione non si giustifica solo in casi specialmente qualificati (DTF 110 V 101 = RCC 1984 p. 288 e 289; vedi D. Cattaneo, “Les mésures préventives et de réadaptation de l’assurance-chômage, Basilea e Francoforte 1992, p. 1165 no. 776). Inoltre il fatto che il provvedimento applicato ha avuto il successo sperato, non è comunque rilevante, in quanto la situazione va valutata da un punto di vista della prognosi (RCC 1984 p. 289 consid. 2; DTF 98 V 35).

Va tuttavia segnalato che in una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1997 p. 311ss. il TFA ha precisato il significato del concetto di “altri motivi ritenuti validi”. Il testo italiano della massima della citata sentenza recita:

" possono essere considerati come motivi ritenuti validi ai sensi dell’art. 23bis cpv. 2 OAI solo quelli d’importanza considerevole poiché altrimenti non solo il capoverso 1 dell’art. 23bis OAI sarebbe insignificante, ma anche l’art. 9 cpv. 1 LAI, secondo cui i provvedimenti d’integrazione sono applicati solo eccezionalmente all’estero, non avrebbe un significato chiaro."

Nelle motivazioni della sentenza il TFA ha in particolare sottolineato (Pratique VSI 1997 p. 312):

" Par “autres raisons méritant d’être prises en consideration”, on ne peut entendre au demeurant que celles qui sont extrêmement importantes, faute de quoi non seulement le 1er al. de l’art. 23bis RAI perdrait toute sa giustification, mais l’art. 9 al. 1 LAI, selon lequel des mesures de réadaptation ne peuvent être accordées qu’exceptionellement à l’étranger, n’aurait plus sa raison d’être (arrêt non publié B. du 23 juin 1996 I 33/95 et les références citées). Ainsi par exemple le fait qu’une clinique spécialisée à l’entrager justifie d’une plus grande expérience dans un domaine donné ne conduit-il pas encore à lui seul à l’application de l’art. 23bis cpv. 2 LAI, s’agissant d’une opération compliquée (arrêt non publié P. du 26 janvier 1996, I 155/95 et le références citées)."

Il TFA ha inoltre ricordato che l’AI non deve assumere i costi del provvedimento migliore, ma rimborsare le spese di una misura necessaria e sufficiente (cfr. STFA del 26 gennaio 1996 in re P consid. 3a).

2.5. Nel caso in esame è pacifico che non si tratta di un provvedimento sanitario eseguibile all’estero per motivi d’urgenza, visto che è dalla nascita che l’assicurata presenta un prognatismo inferiore (art. 23bis cpv. 2 OAI). Tantomeno sono dati i presupposti dell’art. 23bis cpv. 1 OAI e “gli altri motivi” ex art. 23 cpv. 3 OAI, visto che la chiesta posturologia (ammesso che sia da considerare quale trattamento scientificamente comprovato, questione che verrà esaminata nel considerando successivo) può essere eseguita anche in Svizzera, in particolare in Romandia (www.posturologie.ch) o Zurigo (www.lady-fit.ch).

È vero che nel parere 14 novembre 2006 il dr. med. dent. Büchler, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo, ha indicato il nominativo dei presidenti dell’associazione tedesca ed italiana di posturologia per ottenere maggiori informazioni sulla terapia in parola. Ciò non vuol dire che anche nel nostro paese non si pratica la posturologia.

Determinante è tuttavia che, come verrà spiegato in seguito, la posturologia non può essere considerata quale trattamento scientificamente comprovato.

2.6. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAI i provvedimenti sanitari comprendono la cura eseguita dal medico stesso o , a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio (lett. a), come anche i medicamenti prescritti dal medico (lett. b.).

Secondo la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come indicato secondo la scienza medica, ossia scientificamente riconosciuto, se è largamente ammesso dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito, risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in questione ( DTF 125 V 27 consid. 4a, 123 V 58 consid. 2b/aa e riferimenti ivi citati). Questa definizione, sviluppata vigente la LAMI e ripresa nell'ambito di applicazione della LAMal (cfr. sentenza del 25 ottobre 2001 in re S., I 120/01, consid. 2a), è di principio applicabile anche ai provvedimenti sanitari dell'assicurazione invalidità (DTF 115 V 195 seg. consid. 4b).

Decisivo a questo riguardo è il risultato delle esperienze e il successo di una terapia determinata (DTF 120 V 476 consid. 4a; sentenza del 21 novembre 2001 in re M., U 218/99).

Di conseguenza, se una determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla scienza medica, non rientra tra le prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati, non deve nemmeno essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di provvedimento sanitario (DTF 123 V 60 consid. 2b/cc e riferimenti; STFA 25 febbraio 2003 nella causa G., I 63/01).

2.7. Ritornando al caso in esame, in estrema sintesi l’assicurata ritiene la posturologia quale valida alternativa all’intervento di ortodonzia e chirurgia maxillofacciale, essendo meno invasiva e più economica, con un risultato maggiormente garantito rispetto ai trattamenti classici.

Va innanzitutto sottolineato che con prognatismo o prognazia in ortodontia s’intende la sporgenza in avanti delle mascelle che può essere relativa o falsa (quando è solo apparente, valutata clinicamente rispetto alla controparte scheletrica) o assoluto e vera (in riferimento alla verticale tracciata dalla radice del naso perpendicolare al piano di Francoforte) e si determina a carico del mascellare superiore della mandibola o di entrambi i mascellari (cfr. www.odontoclinic.it).

In data 13 ottobre 2006 questo TCA ha chiesto al dr. med. dent. __________, __________ della Società svizzera di ortopedia dento-facciale (www.swissortho.ch), di elencare i provvedimenti sanitari indicati per il trattamento del prognatismo inferiore congenito e riferire se in Svizzera ed all’estero la posturologia (branca che studia le posture e la correlazione fra le errate posizioni assunte ed alcune patologie, cfr. www.demauroparavia.it; per saperne di più vedi: www.odontoclinic.it/posturologia.htm oppure associazione italiana di posturologia clinica: www.aipc.it ) è un metodo scientificamente riconosciuto per la cura dell’infermità congenita in discussione (XVI).

Nella sua dettagliata presa di posizione del 14 novembre 2006 (XVIII) il citato sanitario ha dapprima elencato, a dipendenza della gravità della malformazione, i tre metodi normalmente utilizzati per la cura del prognatismo: ortodontico, ortopedico e ortodontico e, infine, chirurgico (quest’ultima opzione è indicata per adulti e giovani - da eseguire una volta terminata la fase di crescita- affetti da prognatismo grave).

Facendo presente che la posturologia non è insegnata alle università svizzere nell’ambito della formazione in ortodonzia e che quindi non gode ufficialmente e universalmente alcun riconoscimento nella pratica quotidiana (“Selon demande, la posturologia n’est pas enseignée au sein des universités suisses dans le cadre de la formation d’orthodontie et par conséquent elle n’a pas une place officielle et universellement reconnue dans notre pratique quotidienne”), lo specialista, fondandosi su una sua ricerca in internet, ha spiegato in dettaglio cosa s’intende con questa nuova disciplina (La posturologie, discipline médicale récente, étudie l'équilibre de l'homme debout en position statique. Cette discipline analyse et développe le concept de système postural fin, système automatique qui régule l'équilibre orthostatique. Ce système gère les informations provenant de quatre capteurs principaux l'ceil, l'oreille interne, la colonne vertébrale et les pieds. Ces informations, analysées par le système nerveux, vont déterminer l'ajustement des muscles posturaux afin que le centre de gravité du corps soit maintenu le plus près possible de sa position idéale.

Tout dérèglement d'un des capteurs entraîne la transmission de données erronées au système nerveux et par conséquent la mise en jeu d'un travail supplémentaire de l'organisme pour tenter de rétablir l'équilibre, ce qui peut entraîner divers troubles physiologiques associés à des symptômes douloureux. On considère aussi «l'appareil manducateur stomatognathique» comme un capteur. Etant déréglé, comme l'on le considère par exemple en cas d'occlusion croisée, il entraîne bascules et rotations des ceintures scapulaire et pelvienne, résultant en blocages vertébraux étagés.

La posturothérapie est une discipline médicale qui utilise les bases de la posturologie afin de traiter les dysfonctionnements proprioceptifs des patients dans différents domaines, y compris l'orthodontie [ortho posturodontie]) "

Riguardo alla scientificità della posturologia applicata in ortodonzia, il dr. med. dent. __________ ha evidenziato quanto segue:

" D'après la littérature la plus récente des posturologues, les malocclusions créent un déséquilibre dans la posture et vice-versa : les structures faciales et dentaires sont influencées par les tissus mous et certaines malocclusions ont une base posturale. En d'autres termes, la morphologie, la fonction et la posture sont étroitement corrélées et s'influencent réciproquement. La posture du cou est aussi étroitement associée à la structure faciale sagittale et verticale. D'une façon plus générale, les sujets avec une Classe III présentent une posture déplacée postérieurement.

En conclusion, malgré la profonde logique théorique des principes de la posturologie, dans la pratique quotidienne les approches orthodontiques classiques citées au point 1) pour le traitement des cas de Classe III restent de nos jours les seules qui ont fait preuve d'efficacité depuis des décennies. Pour le moment, nous ne sommes pas à connaissance d'un article démontrant l'efficacité de ces thérapies alternatives remplaçant les traitements orthodontiques dans la littérature scientifique. Par contre, il serait intéressant dans l'avenir de définir précisément le champ d'action de la posturologie et en quelle mesure, en respect de l'évidente interrelation entre la posture du corps et du cou et les structures cranio-faciales, elle pourrait être d'appui à l'orthodontie. Mais elle ne pourra être qu'un complément à l'orthodontie, et même pour cela, l'efficacité de la posturologie appliquée à l'orthodontie reste à prouver scientifiquement." (Doc. XVIII)

Quindi, spiegando come la recente letteratura medica abbia evidenziato una stretta relazione tra la malocclusione ed il disequilibrio posturale, nonostante la profonda logica teorica dei principi di posturologia, il citato specialista ha sostenuto che gli unici rimedi ortodontici da decenni efficienti rimangono quelli da lui indicati. Il dr. med. dent. __________ ha quindi sostanzialmente negato la scientificità della posturologia, quale valido complemento all’ortodonzia, seppur reputando interessante esaminare nel futuro l’efficacia di tale terapia.

Orbene, questo TCA non esclude che, come asserito dall’assicurata, il trattamento di posturologia seguito in Italia abbia portato a dei risultati positivi. Non misconosce nemmeno che, in alternativa, l’intervento chirurgico maxillofacciale è più invasivo e che comporta costi superiori rispetto al chiesto trattamento. Tuttavia, com’è risultato dal chiaro responso del dr. med. den. __________, la posturologia non è riconosciuta dalla scienza medica (per un altro tipo di trattamento cfr. la STCA del 14 novembre 2004 nella causa X, 36.2004.18).

Pertanto, questa Corte non ritiene necessario concedere alla ricorrente, così come da lei chiesto con scritto 1° dicembre 2006, un termine di 30 giorni per trasmettere la documentazione medica attestante lo stato clinico all’inizio e alla fine della terapia e di farla esaminare dal Dr. __________ (o dalla dr.ssa __________) affinché gli stessi si possano pronunciare circa l’efficacia del trattamento di posturologia nel frattempo concluso. Potrà infatti trattarsi di un caso risoltosi positivamente, ma non sufficiente per ammettere un generale riconoscimento della scientificità del provvedimento chiesto (cfr. consid. 2.6).

Infatti le norme circa il riconoscimento della scientificità di un trattamento non permettono una deroga (cfr. STFA inedita dell’8 ottobre 2002 nella causa C, I 673/00, consid. 4, dove si trattava del cosiddetto “metodo del dr. Di Bella” per la cura dei tumori). Del resto, nella nota 14 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR ha sostenuto che la posturologia non è assunta dalla cassa malati quale prestazione di base, ma si tratta di un trattamento di tipo “alternativo” (doc. XI).

Ritenuto quindi che il trattamento di posturologia non è (ancora) scientificamente provato, può conseguentemente restare aperta la questione a sapere se, in virtù degli accordi bilaterali, l’assicurata avrebbe il diritto di eseguire il trattamento in questione anche all’estero (cfr. in tal senso: STFA inedita del 16 maggio 2006 nella causa F., I 120/04, confermata il 1° giugno 2006 nella causa S, I 135/04. In entrambi i casi si trattava della terapia ambulatoriale denominata Petö per la cura della tetraparesi spastica. Non essendo tale terapia internazionalmente riconosciuta dal punto scientifico, nelle fattispecie esaminate il TFA non ha pertanto preso posizione in merito al diritto dell’assicurato, in virtù della cosiddetta “libertà passiva dei servizi “ [passiven Dienstleistungsfreiheit] scaturita dagli accordi bilaterali, di eseguire il controverso trattamento, a spese dell’assicurazione AI, anche all’estero).

In conclusione, non essendo la posturologia scientificamente riconosciuta, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni in oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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