Raccomandata

Incarto n. 32.2005.145

FS

Lugano 23 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 2 e RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________, in data 9 aprile 1993 ha inoltrato, per il tramite di sua madre, una richiesta di prestazioni AI (provvedimenti sanitari) per minorenni (doc. AI 1).

Con decisione 18 maggio 1993 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita N. 395 OIC dal 22 aprile 1992 al 30 aprile 1994 (doc. AI 5).

Con decisione 25 ottobre 1994 l’ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita N. 390 OIC dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 1999 e (doc. AI 14). Questo provvedimento è stato poi prolungato fino al 31 dicembre 2005 (doc. AI 40).

Con decisione 25 ottobre 1994 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica, sotto forma di garanzia dei costi relativi a una misura d’educazione precoce specializzata (stimolazione ortopedagogica, inclusi eventuali trattamenti per l’acquisizione del linguaggio e trattamenti ergoterapici), dal 1° maggio 1994 al 31 agosto 1997 (doc. AI 13).

Con decisione 17 luglio 1997, l’assicurata ha ottenuto dall’AI, quale provvedimento sanitario, il rimborso delle spese relative alla ergoterapia secondo prescrizione medica, dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 2001 (doc. AI 23).

Con decisione 5 ottobre 1998, a RI 1 sono stati riconosciuti provvedimenti d’integrazione sotto forma di una garanzia dei costi relativi alla frequentazione di un’istruzione scolastica speciale dal 1° settembre 1998 al 30 giugno 1999 (doc. AI 27). Questo provvedimento è poi stato prolungato fino al 30 giugno 2007 (doc. AI 35, 53 e 86).

1.2. Con scritto 21 ottobre 2003 il padre dell’assicurata ha comunicato all’ufficio AI che il dr. __________, FMH in pediatria, curante di sua figlia, le ha prescritto una terapia motoria mirata all’aspetto del linguaggio in lei particolarmente penalizzato (doc. AI 63).

Con scritto 13 febbraio 2004 la logopedista __________, posto che – su richiesta d’intervento logopedico da parte del dr. __________ – da ottobre segue privatamente l’assicurata, ha chiesto all’Ufficio AI informazioni circa la modalità per fatturare il proprio intervento (doc. AI 69).

Chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di copertura dei costi relativi al trattamento logopedico l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso (doc. AI 70, 71, 72, 73 e 79), con decisione 1° giugno 2004 ha respinto tale domanda motivando come segue:

" (…)

Dalla documentazione agli atti, in particolare dal rapporto d’attività del SOIC (Servizio ortopedagogico itinerante cantonale) del gennaio 2003, risulta che la giovane RI 1 è stata dimessa con l’indicazione fra l’altro:

“(…) Rispetto ad altri settori dell’apprendimento e al suo sviluppo globale, RI 1 ha raggiunto nel linguaggio un buon livello.”

Per quanto riguarda un’eventuale relazione dei disturbi del linguaggio con l’infermità congenita 390, la stessa è esclusa in quanto non legata al problema motorio e quindi non in relazione a un’infermità congenita secondo l’articolo 13 LAI.

In considerazione a quanto sopra si decide:

La richiesta per la continuazione del trattamento logopedico presso la Signora __________ (logopedista) è respinta in quanto non in relazione a provvedimenti pedagogico-terapeutici tutelati dall’AI e non riconoscibile nel quadro dell’art. 12 o 13 LAI senza comunque dimenticare che ci troviamo già di fronte a “un buon livello” che non giustifica un’ulteriore trattamento a carico del DECS o dell’AI.

(…)." (doc. AI 81)

1.3. A seguito dell’opposizione 25 giugno 2004 interposta dai genitori di RI 1 (doc. AI 85), avvalendosi anche della nota 22 giugno 2005 di __________, dell’Ufficio educazione speciale, al quale sono stati sottoposti gli atti concernenti la richiesta di logopedia (doc. AI 109 e 110), con decisione su opposizione 1° luglio 2005 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni rilevando che:

" (…)

Dalla documentazione agli atti (cfr. rapporto del Servizio ortopedagogico itinerante cantonale – SOIC del gennaio 2003 nonché lo scritto dell’Ufficio dell’educazione speciale del 22 giugno 2005), risulta che vi è indicazione di intervento (logopedia) fin tanto che la comunicazione ha margini di miglioramento rispetto al livello globale raggiunto.

Nel caso concreto, dopo 6 anni di logopedia si è ritenuto di poter dimettere RI 1, in quanto questi obiettivi erano stati raggiunti (pur rimanendo delle problematiche legate ad altri aspetti). Con l’arrivo all’Istituto __________ di __________ (nuova realtà) nel settembre scorso, la logopedista dell’Istituto ha ricontrollato l’assicurata e ha ripreso l’intervento. I risultati sono quelli già riscontrati dal SOIC al momento della dimissione, ossia buon controllo in terapia, nessuno (o molto meno) controllo in situazioni spontanee, malgrado il grosso impegno della ragazza.

In conclusione, visto quanto sovraesposto la logopedia non può essere assunta dall’AI.

Per quanto riguarda l’art. 13 LAI, in sede d’istruttoria il dottor __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha precisato che l’assicurata è in età scolastica e mostra dei disturbi del linguaggio espressivo. Inoltre, essa presenta un disturbo neuromotorio d’origine centrale (OIC 390). Il medico ha specificato che, dal rapporto del dottor __________ del 16 marzo 2004, risulta che la logopedia in passato era stata effettuata a causa di problemi della comprensione e dell’ideazione verbale oltre alla disartria bucco-lingua-facciale. Egli ha inoltre valutato che i problemi del linguaggio presenti nel caso di RI 1 vanno ben oltre un problema motorio (eventualmente in relazione all’OIC 390) e ritiene quindi che la logopedia non sia da mettere a complemento dei provvedimenti sanitari riconosciuti per l’OIC 390.

In conclusione, si può affermare che la logopedia non è un complemento dell’OIC 390.

(…)" (doc. AI 111)

1.4. Contro questa decisione, i genitori di RI 1, per conto di loro figlia, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA evidenziando che il rapporto gennaio 2003 del SOIC descrive ancora delle difficoltà e non esclude che la loro figlia avrebbe potuto ancora migliorare livello e qualità del linguaggio.

Essi hanno pure rilevato che il dr. __________, suo curante, nel rapporto 2 settembre 2003, ha indicato una terapia mirata all’aspetto motorio e che, nel corso dell’anno scolastico 2004/2005, presso l’Istituto __________ a __________, la logopedista di quell’Istituto ha ripreso l’intervento il cui costo é stato assunto dall’AI.

I genitori hanno poi contestato che i disturbi del linguaggio non siano in relazione con la sua infermità congenità OIC 390 chiedendo di accertare, tramite uno specialista, l’esistenza o meno di una relazione tra le difficoltà di linguaggio e la paresi celebrale.

Essi, con protesta di tasse, spese e ripetibili, hanno quindi chiesto l’assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi della logopedia seguita da loro figlia presso la signora __________ durante l’anno scolastico 2003/2004 (doc. I).

1.5. Con risposta 14 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo notare che lo stesso contiene le medesime obiezioni gia trattate in sede di opposizione (doc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 come pure quelle introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione della LAI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 all’assunzione da parte dell’AI dei costi del trattamento logopedico da lei seguito presso la signora __________ durante l’anno scolastico 2003/2004.

2.4. Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

2.5. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

Secondo l’art. 8 cpv. 2 LPGA, gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.

Secondo la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Schulthess Verlag, Zurigo 1997, ad. Art. 12, p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque rilevare che questi provvedimenti non esonerano di primo acchito l’assicurazione malattia, la quale prende a carico dei provvedimenti sanitari di durata illimitata che servono per la cura dell’affezione e che non hanno un carattere preponderantemente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000 consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).

2.6. Gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA).

Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

Oggetto del diritto ai provvedimenti sanitari sono di regola le infermità congenite elencate alle singole cifre dell'allegato all'OIC. Al trattamento delle infermità congenite si aggiungono pure tutte le conseguenze e gli effetti collaterali che, dal punto di vista medico, ricadono nell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita in questione.

Il diritto ai provvedimenti sanitari di cui l'art. 13 LAI si estende quindi pure al trattamento e la cura dei danni alla salute secondari che non fanno più parte dell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita ma secondo l'esperienza medica sono spesso la conseguenza dell'infermità stessa.

Tra l'infermità congenita e il danno alla salute secondario - direttamente o indirettamente causato dal quest'ultima - deve però esistere un nesso di causalità adeguato e la cura di questo danno secondario deve rivelarsi necessaria (DTF 100 V 41).

Secondo la costante giurisprudenza federale è sufficiente, dal profilo probatorio, che secondo il parere del medico specialista sussista un'infermità figurante nell'OIC (DTF 100 V 108 consid. 2 in fine; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, Losanna 1995, p. 121).

2.7. Al capitolo XV dell’elenco allegato all’OIC concernente il sistema nervoso, periferico e autonomo, alla cifra 390 quali infermità congenite sono menzionate le paralesi cerebrali congenite (spastiche, discinetiche [diatoniche, coreoatetosiche], atassiche).

Giusta la Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI edita dall’UFAS (CPSI), valevole dal 1° gennaio 2005, un’infermità congenita ai sensi del N. 390 OIC può essere riconosciuta solo se si è in presenza di una sintomatolgia spastica, discinetica o atassica diagnosticabile in modo evidente, tipico e indubbio.

2.8. Nell’ambito dell’istruzione scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI l’assicurazione invalidità riconosce inoltre degli assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI).

Ai sensi dell’art. 8 ter OAI, emanato dal Consiglio federale sulla base della delega di cui all’art. 19 cpv. 3 LAI, l’assicurazione invalidità si assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti pedagogico-terapeutici necessari a completare l’insegnamento specializzato.

L’art. 8 ter cpv. 2 OAI dispone infatti che questi provvedimenti comprendono: la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e) (lett. a); l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c) (lett. b); i provvedimenti necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera a) (lett. c) e la ginnastica speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere a), b) e c) (lett. d).

Questa lista di provvedimenti pedagogico-terapeutici è da intendere come esaustiva ed è conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 128 V 102).

2.9. Nel caso concreto l’assicurata soffre incontestatamente di un’infermità congenita ai sensi del N. 390 OIC.

Nel suo scritto 12 ottobre 1994 all’Ufficio AI, il dr. __________, capoclinica del __________ di __________, ha infatti dichiarato che:

" (…)

La bambina soffre di una paresi cerebrale congenita. Si tratta quindi di un disturbo congenitale nel senso dell’AI, corrispondente alla cifra 390. La diagnosi è stata confermata durante il ricovero del 14.-15.6.94 nel nostro reparto.

Domande al medico:

1.2.: Il disturbo esiste sin dalla nascita.

1.3.: Sono state prescritte: fisioterapia e ergoterapia; in futuro è da prevedere la necessità di un trattamento logopedico. Consigliamo controlli occasionali da un pediatra o un neuropediatra.

1.4.: Lo stato di salute è suscettibile di miglioramento.

1.8.: No

3.: Diagnosi: - paresi cerebrale ipotonica atattica (infermità congenita cifra 390)

  • lieve ritardo dello sviluppo psicomotorio

  • ritardo dello sviluppo del linguaggio

4.: Durante il ricovero ospedaliero menzionato è stato fatto un bilancio clinico e neurologico della paziente. La paresi cerebrale è evidente e richiede i trattamenti menzionati. (…)" (doc. AI 12)

Nel formulario 20 dicembre 1999 “Domande complementari in caso di richiesta di prestazioni sanitarie riferite all’OIC 390 o OIC 404”, il dr. __________ ha attestato che l’atassia si manifesta “(…) nella produzione delle prestazioni motorie, secondo il test Neuromotorico di __________, produzione di sincinesie e irradiazioni toniche di tipo caratteristico, atassia del tronco, atassia nella produzione di attività manuali fini e nel controllo motorio grossolano (…)” e, circa le conseguenze di questi disturbi su funzioni giornaliere e scolastiche, ha certificato che “(…) nelle funzioni giornaliere necessita di aiuto e di riferimento. Necessita di costante stimolazione terapica per sostenere e migliorare le stesse. Il linguaggio risulta alterato dalla disartria risultante. Necessita di un sostegno e di un approccio educativo di tipo speciale (…)” (doc. AI 37-3).

Nello scritto 16 marzo 2004 – rispondendo all’Ufficio AI che gli aveva chiesto i motivi circa la necessità di un intervento logopedico dopo che il SOIC, ritenuta la buona evoluzione del linguaggio di RI 1, aveva deciso per una sua dimissione dopo il mese di dicembre 2002 (doc. AI 70 e 72) – il dr. __________ si è riferito a un suo precedente rapporto 2 settembre 2003 e ha sostenuto che “(…) RI 1 ha raggiunto gli obiettivi posti nel trattamento logopedico dato dal SOIC, obiettivi rivolti soprattutto alla comprensione e all’ideazione verbale. La necessità di un nuovo intervento logopedico è dovuta alla difficoltà neuromotoria di RI 1 che si manifesta in più con una marcata disartria/disprassia bucco linguofacciale che penalizza in modo particolare l’inserimento scolastico/sociale di RI 1. Al fine di migliorare l’inserimento sociale e in futuro professionale, è stata risposta l’indicazione a questa terapia. (…)” (doc. AI 72, la sottolineatura è del redattore).

Nel rapporto 2 settembre 2003, al punto “Valutazione e procedere”, il dr. __________ aveva osservato che “(…) come discusso con il signor RA 2 l’aspetto socialmente più penalizzante per RI 1 risulta essere l’espressione verbale, alterata dalla disartria e dall’ipotonia bucco-facciale. Gli altri obiettivi logopedici sembrano essere raggiunti per cui è stata sospesa la terapia. In considerazione di queste difficoltà specifiche viene offerta una rivalutazione per una terapia mirata all’aspetto motorio (…)” (doc. AI 73, la sottolineatura è del redattore).

Nel suo rapporto 27 ottobre 2003 la logopodista __________ ha osservato che “(…) a causa del disturbo motorio centrale, RI 1 non possiede un controllo ottimale della lingua e di conseguenza non è in grado di eseguire alcune finezze articolatorie necessarie ad un’articolazione precisa (…)” e ha pure rilevato che “(…) le difficoltà della bambina non sono da ricondurre unicamente al disturbo motorio centrale che ostacola la bambina nella corretta esecuzione dei movimenti, bensì anche ad una difficoltà nella pianificazione dei movimenti. Ho osservato infatti che un supporto visivo (specchio) permette a RI 1 di eseguire i movimenti con una maggiore precisione (…)” (doc. AI 85).

Nelle sue annotazioni 12 maggio 2004, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) dal rapporto del Dr. __________ del 16.3.2004 risulta che la logopedia in passato era stata effettuata a causa di problemi della comprensione e dell’ideazione verbale oltre alla disartria bucco-linguo-facciale. I problemi del linguaggio presenti vanno quindi ben oltre un problema motorio eventualmente in relazione all’OIC 390, ritengo quindi che la logopedia non sia da mettere a complemento dei provvedimenti sanitari per l’OIC 390 (…)” (doc. AI 79).

Ora, a prescindere dal fatto che dalle annotazioni del dr. __________ non emerge a cosa siano riconducibili i problemi del linguaggio che presenta l’assicurata, in ogni caso, viste le risultanze mediche sopra riprodotte, non è possibile escludere che gli stessi derivino effettivamente da un problema motorio legato all’infermità congenità OIC 390.

Questo vale a maggior ragione se si pone mente al fatto che nelle sue annotazioni 18 marzo 2005 il dr. __________, medico SMR, ha sostenuto che “(…) si considera che l’infermità congenita OIC 390 (paresi cerebrale) è costituita da danno neuro-motorio, debbono essere soddisfatte le condizioni delle normative cioè una spasticità, o un’atassia o un’ateosi. L’atassia è stata certificata (…)” (doc. AI 103-3).

Di conseguenza, già solo per questi motivi si rende necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio, procedere – ed in questo senso gli atti vanno retrocessi all’amministrazione – ad un’accurata valutazione delle difficoltà linguistiche dell’assicurata attestate dal dr. __________, dal dr. __________ e dalla logopedista __________.

In particolare, l’Ufficio AI dovrà stabilire, tramite un accertamento specialistico, se le difficoltà linguistiche sono o meno riconducibili ad un problema motorio legato all’infermità congenita OIC 390 e giustificanti un provvedimento sanitario quale l’intervento, di cui l’assicurata pretende l’assunzione dei costi, operato dalla logopedista __________ (cfr. consid. 2.6 e 2.7).

2.10. Senza i dovuti accertamenti non è neppure possibile concludere che l’intervento della logopedista __________ non possa eventualmente essere assunto dall’AI quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica nell’ambito dell’istruzione speciale.

Infatti, se da una parte è vero che con il rapporto d’attività gennaio 2003 il Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) ha deciso di dimettere l’assicurata, da quel momento, dall’intervento logopedico, d’altra parte lo stesso rapporto attesta che “(…) RI 1 presenta un’articolazione anteriore e un’ipotonia della zona orale (…)”, che “(…) vi è ancora una marcata interdentalità (…)” e che, anche se meno frequenti e sistematici, “(…) sono presenti ancora dei processi che modificano la costruzione della parola […]. Si possono trovare ancora i seguenti processi: RELATIVI ALLA STRUTTURA DELLA PAROLA […] RELATIVI AL SISTEMA FONOLOGICO […] RIDUZIONE DEI GRUPPI CONSONANTICI (…)” (doc. AI 72).

Inoltre, le conclusioni del rapporto non rispondono chiaramente alla questione a sapere se la logopedia è o meno ancora necessaria per completare l’insegnamento specializzato e si limitano a certificare che “(…) il linguaggio di RI 1 è migliorato e lo si può notare soprattutto nello svolgimento di compiti linguistici precisi. Nel linguaggio spontaneo, la componente emotiva influisce ancora molto a discapito della chiarezza nella produzione. Rispetto ad altri settori dell’apprendimento e al suo sviluppo globale, RI 1 ha raggiunto nel linguaggio un buon livello (…)” (doc. AI 72).

Soprattutto, nelle conclusioni non è detto che un intervento logopedico non potrebbe migliorare il livello globale raggiunto dalla comunicazione.

A queste carenze non può certo supplire la sola dichiarazione 22 giugno 2005, peraltro non sufficientemente motivata, con la quale __________, dell’Ufficio dell’educazione speciale, ha sostenuto che “(…) c’è indicazione di intervento fin tanto che la comunicazione ha dei margini di miglioramento rispetto al livello globale raggiunto dall’allievo (vedi Rapporto del Soic, gennaio 2003). Dopo 6 anni di logopedia si è ritenuto di poter dimettere la ragazza questi obiettivi erano raggiunti pur rimanendo delle problematiche legate ad altri aspetti, relativamente ben gestiti in terapia ma poco nel contesto sociale. Le indicazioni per continuare hanno modificato visuale (intervento sanitario) con riferimento all’ipotonia e ai problemi di motricità bucco-lingua-facciale (…)” (doc. AI 110).

Infatti, lo si ribadisce, il rapporto conclude che “(…) RI 1 ha raggiunto nel linguaggio un buon livello” (doc. AI 72) senza tuttavia escludere che la comunicazione ha un margine di miglioramento rispetto al livello globale.

Neppure il rapporto precisa quali sarebbero le indicazioni per continuare eventualmente un intervento logopedico limitandosi ad attestare delle difficoltà sia a livello della “motricità” che della “comunicazione”.

Inoltre, ma non da ultimo, nella già citata lettera del 16 marzo 2004, il dr. __________ ha sostenuto che “(…) la necessità di un nuovo intervento logopedico è dovuta alla difficoltà neuromotoria di RI 1 che si manifesta in più con una marcata disartria/disprassia bucco linguofacciale che penalizza in modo particolare l’inserimento scolastico/sociale di RI 1 (…)” (doc. AI 73, la sottolineatura è del redattore).

D’altra parte, sebbene l’assicurata abbia iniziato una nuova scuola presso l’Istituto __________ a __________ e indipendentemente dai suoi risultati – peraltro non documentati –, significativo è pure il fatto che in quell’occasione l’intervento logopedico è stato ripreso (doc. AI 110 e A).

In simili circostanze, anche su questo aspetto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, una volta appurato compiutamente se la logopedia era o meno necessaria per completare l’insegnamento specializzato, si pronunci nuovamente sulla possibilità o meno di assumere i costi dell’intervento della logopedista __________ quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica nell’ambito dell’istruzione speciale (cfr. consid. 2.8).

2.11. Neppure, senza i dovuti accertamenti e sulla sola base degli atti di causa, è possibile concludere che l’intervento della logopedista __________ non possa essere assunto dall’AI quale provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

Al riguardo va evidenziato che, in una sentenza del 23 giugno 2005 nella causa concernente E. (I 803/04), il TFA ha accolto il ricorso con il quale l’Ufficio AI del canton Zurigo, circa l’assunzione dei costi per una ergoterapia, ha addotto che – nel caso di un assicurato cui il “Fachstelle logopädische Terapie” aveva diagnosticato un “Dysgrammatismus, Dyslalie und Slottern” e il pediatra aveva attestato un “deutlichen feinmotorischen Störung” rispettivamente un “Störung der Feinmotorik, der visuo-motorischen Koordination und der Graphomotorik” – “(…) Es gebe keine wissenschaftlich fundierten Studien hierüber. Solche Störungen seien mittels Logopädie anzugehen. (…)”.

L’Alta Corte ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’autorità amministrativa per ulteriori accertamenti sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3 Vorliegend beruht die Argumentation, dass die streitige Ergotherapie Voraussetzung für eine erfolgreiche Sprachtherapie sei, einzig auf den beiden spärlich gehaltenen Berichten des Dr. B.. Dieser begründet in keiner Weise, weshalb die Logopädie nicht genüge und eine Ergotherapie zur Behandlung der Sprachdefizite notwendig sei. Auf Grund der Berichte des Dr. B. allein kann die Leistungspflicht der Invalidenversicherung nicht bejaht werden, jedenfalls nicht zur Bekämpfung der Sprachprobleme. Hier stellt sich die nicht geklärte Frage, ob eine Ergotherapie als Mittel zur Behebung von Sprachstörungen dem Kenntnisstand der Wissenschaft widerspricht. Dies lässt sich aus den zwei Zitaten der IV-Stelle nicht schlüssig verneinen. Es ist zu beachten, dass die Versicherte nicht nur an Sprachschwierigkeiten, sondern auch an motorischen Störungen leidet. Ob sich für die Behandlung derselben eine Ergotherapie aufdrängt, kann anhand der Akten nicht beurteilt werden. Auszuschliessen ist dies nicht, wie sich dem von der IV-Stelle in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zitierten Ausschnitt aus der Stellungnahme des Ergotherapeut/Innen-Verbandes Schweiz ergibt, nach welcher häufig Mehrfachdiagnosen bestehen und die Ursachen des Sprachdefizits oft gleichzeitig für weitere damit gekoppelte Defizite verantwortlich seien, insbesondere in Fällen von schweren Sprachgebrechen wie dem vorliegenden.

2.4 Die IV-Stelle beruft sich auf das IV-Rundschreiben Nr. 197 vom 23. April 2004 (nunmehr Randziffer 1043.7 KSME). Danach ist nicht wissenschaftlich erstellt, dass die Ergotherapie die Sprachheilbehandlung wesentlich unterstützen kann. Deshalb ist nach Meinung der Beschwerdeführerin und des Bundesamtes für Sozialversicherung die Leistungspflicht zu verneinen.

Die Versicherte leidet nicht nur an sprachlichen, sondern auch an motorischen Störungen. Welches Ausmass die Einschränkungen haben, ist auf Grund der medizinischen Aktenlage unklar (Erw. 2.3). Es kann daher nicht beurteilt werden, ob die Ergotherapie zur Behandlung der motorischen oder anderer Störungen unter die Leistungspflicht der Invalidenversicherung fällt. Die Sache ist daher an die IV-Stelle zurückzuweisen, welche einen ausführlichen Arztbericht einholen wird, der sich zur Notwendigkeit der Ergotherapie für alle gesundheitlichen Einschränkungen des Versicherten äussern wird. Bei der anschliessenden Verfügung über medizinische Massnahmen werden die IV-Stelle und hernach allenfalls das kantonale Gericht auch die Frage zu beantworten haben, ob Randziffer 1043.7 KSME auch Anwendung findet, wenn ein Versicherter nicht nur Sprachdefizite aufweist, sondern auch an anderen, beispielsweise motorischen Störungen leidet.

(…)" (cfr. STFA del 23 giugno 2005 nella causa concernete E., I 803/04)

Nel rapporto medico 10 dicembre 1999 il Dr. __________ ha posto le seguenti diagnosi “paresi cerebrale atassica ipotonica – ritardo psicomotorio – ritardo del linguaggio – disturbi dell’equilibrio – macrocefalia – cifra OIC 390” (doc. AI 37-2).

Nei seguenti rapporti, trasmessi regolarmente all’Ufficio AI, il Dr. __________ ha poi sempre confermato la diagnosi di “ritardo psicomotorio con disturbo neuromotorio di origine cerebrale e disturbi dell’equilibrio – disturbi del linguaggio espressivo – macrocefalia” (doc. AI 38, 42, 43, 46 e 61).

Anche il Dr. , spec. medicina fisica e riabilitazione, medico aggiunto presso l’ di __________, ha posto la diagnosi di “scoliosi sinistro convessa dorsale con angolo di cobb tra D1 e L1 di 17°. Risser 1. Paziente con ritardo dello sviluppo psicomotorio” e indicato che lo stato di salute dell’assicurata è suscettibile di peggioramento (doc. AI 76).

Ora, ritenuto che la minorenne invalida presenta disturbi di linguaggio e un ritardo globale dello sviluppo e dei problemi psicomotori, vista la giurisprudenza appena citata, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esamini se il trattamento cui è stata sottoposta l’assicurata presso la logopedista __________, non possa essere assunto dall’AI a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI e valuti quindi se in assenza di un siffatto provvedimento la futura capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (cfr. consid. 2.4 e 2.5.).

2.12. Da ultimo, la ricorrente, rappresentata dai suoi genitori, ha protestato la rifusione di spese e ripetibili.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta dal diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle lett. a-i.

Di principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della LPTCA.

Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

Nel caso concreto, non risulta che i genitori dell’assicurata siano particolarmente qualificati nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e nemmeno si può escludere che essi abbiano agito a titolo gratuito.

Inoltre, neppure sono adempiuti i requisiti affinché si possa riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto a un'indennità per ripetibili (causa complessa, interessi in gioco importanti, lavoro svolto che ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e sforzi profusi ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l’espletamento degli accertamenti di cui ai considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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