Raccomandata

Incarto n. 32.2004.19

BS/gm

Lugano 21 giugno 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul “ricorso” del 31 marzo 2004 di

RI1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI1 classe 1942 e separato da ___________ dal 1° novembre 1998 beneficia di una rendita intera d’invalidità, nonché di due rendite per le figlie __________ ed __________. A seguito del decreto 28 agosto 2002 resa dal Pretore di __________ le due bambine sono state collocate in un istituto, mentre l’esercizio dell’autorità parentale è stato assegnato ad entrambi i genitori, i quali contribuiscono in ragione del 50% alla retta dell’internato.

Con giudizio 12 novembre 2003 il Pretore ha confermato il collocamento delle bambine ed ordinato nei loro confronti una curatela, assegnando inoltre la custodia alla madre nei periodi liberi da impegni scolastici.

In data 21 gennaio 2004 la madre ha inoltrato un’istanza cautelare volta a chiedere il riconoscimento esclusivo dell’autorità parentale su __________ ed __________, nonché un contributo alimentare da parte di suo marito per se stessa e per le sue figlie.

1.2. Con scritto 25 novembre 2003 __________ ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità il versamento diretto delle rendite completive per le figlie.

Conformemente alle direttive amministrative, il succitato ufficio ha sospeso dal 1° gennaio 2004 l’erogazione delle rendite per figli, sottoponendo la fattispecie all’esame all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in quanto entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale.

Con lettera 13 maggio 2004 l’UFAS, costatato come il verbale 18 marzo 2004 reso durante la procedura cautelare non contenga alcuna indicazione sull’esito delle richieste della moglie dell’assicurato, tantomeno sul versamento delle rendite per figlie, ha concluso:

" (…)

Tenuto conto che il pretore è stato sollecitato a deliberare anche sul versamento delle rendite per figlio (si veda il verbale d'udienza del 18 marzo 2004), in base al predetto art. 71ter OAVS non possiamo far altro che attendere che quest'autorità renda una decisione concernente il versamento tanto delle rendite future che di quelle il cui versamento è stato temporaneamente sospeso. (…)"

1.3. Con lettera 31 marzo 2004 RI1 ha chiesto al TCA di ingiungere all’amministrazione di versare immediatamente le rendite per figlie, facendo presente la sua precaria situazione finanziaria.

1.4. Con allegato responsivo l’Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto la reiezione del gravame, facendo presente:

" Prima di entrare nel merito del reclamo del Signor RI1 si precisa che nessuna decisione formale con possibilità d'essere impugnata, è stata notificata all'assicurato.

L'ufficio AI ha infatti sospeso le rendite completive per le figlie dopo la richiesta formale di pagamento delle stesse, fatta dalla madre Signora __________ (scritto del 25 novembre 2003).

Nel caso specifico, i genitori separati esercitano entrambi l'autorità parentale congiunta sulle figlie __________ e __________. L'ufficio ha pertanto rispettato la procedura secondo le DR che citano:

"L'incarto deve essere sottoposto all'UFAS quando il genitore non titolare della rendita richiede il pagamento in sue mani delle rendite per i figli e i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale sugli stessi".

In seguito, l'UFAS ha deciso, con scritto 13 maggio 2004 (documento agli atti), che: "…Tenuto conto che il pretore è stato sollecitato a deliberare anche sul versamento delle rendite per figlio (si veda il verbale d'udienza del 18 marzo 2004), in base al predetto art. 71ter OAVS non possiamo far altro che attendere che quest'autorità renda una decisione concernente il versamento tanto delle rendite future che di quelle il cui versamento è stato temporaneamente sospeso." (…)" (doc. IV)

1.5. Il 16 giugno 2004 RI1 ha trasmesso ulteriore documentazione (VI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Nel caso in esame, volendo considerare lo scritto 31 marzo 2004 alla stregua di un ricorso contro la sospensione del versamento delle rendite per figli, lo stesso deve essere dichiarato irricevibile non essendo stata emessa dall’amministrazione al riguardo una decisione impugnabile.

Al proposito va fatto presente che secondo l’art. 49 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. La procedura prescritta dall'art. 49 cpv. 1 LPGA esclude l'eventualità di cosiddette decisioni tacite (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 49 nota 2, pag. 483), ritenuto inoltre che la pronuncia, da parte di un assicuratore, di una decisione scritta costituisce condizione materiale necessaria affinché possa essere reso un giudizio di merito nell'ambito dell'ulteriore procedura d'opposizione o di una procedura contenziosa dinanzi al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli artt. 52, rispettivamente 56 LPGA (sul punto cfr. SZS 100/2004, pag. 268s).

L’art. 49 cpv. 3 LPGA dispone che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

Le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere le indicazioni sui rimedi giuridici. Infine, l’assicurato ha la facoltà di ricorrere al Tribunale contro la decisione su opposizione entro 30 giorni dalla relativa notifica (art. 60 LPGA).

Visto quanto sopra, questo TCA non può entrare nel merito della fattispecie concreta. Gli atti sono comunque trasmessi all'Ufficio assicurazione invalidità affinché, nell’ambito delle sue competenze, emetta al riguardo una decisione formale.

Lo scritto 31 marzo 2004 è invece da dichiarare ricevibile nella misura in cui è da considerare quale ricorso per ritardata giustizia.

Nel merito

2.3. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Tale articolo include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 10, pag. 55).

Prima della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).

Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato art. 56 cpv. 2 LPGA, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 56; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D, proposta per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).

2.4. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op., cit, art. 56 nota, 10 pag. 55).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 pag. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509).

2.5. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, pag. 67).

2.6. Il TFA ha poi stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV Nr. 38, pag. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12, pag. 56).

Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, nota 507 pag. 240; SVR 2001 KV Nr. 38 consid. 2b pag. 110).

2.7. Per quel che concerne le rendite per figli, va fatto presente che, secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita di invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per quei figli che, qualora esse fossero morte, avrebbero diritto a una rendita per orfani dell'AVS. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI, il diritto alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.

Riguardo al versamento, l’art. 35 cpv. 4 LAI prescrive che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. Tuttavia, l’art. 71 ter OAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 82 OAI, dispone che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

2.8. Nel caso in esame, occorre quindi verificare se all’amministrazione può essere imputata una ritardata giustizia riguardo al versamento delle rendite completive per le figlie dell’assicurato, sospese dal 1° gennaio 2004.

A seguito della richiesta di versamento diretto delle rendite in questione da parte della moglie separata dell’assicurato, ritenuto come l’autorità parentale su __________ ed __________ è esercitata da entrambi i genitori, l’amministrazione ha quindi trasmesso gli atti all’UFAS per una presa di posizione in merito. In tal senso il marginale no. 10010.1 delle direttive sulle rendite prevede che:

" l’incarto deve essere sottoposto all’UFAS se il genitore non titolare della rendita esige il pagamento diretto delle rendite per figli e l’autorità parentale è esercitata in comune.”

Contestualmente essa ha sospeso l’erogazione delle due rendite per figli.

Considerato che, almeno sino al momento attuale, l’istanza 21 gennaio 2004 presentata dalla moglie dell’assicurato tendente ad ottenere l’esclusiva autorità parentale non risulta essere stata evasa, l’UFAS ha rettamente fatto presente di attendere il giudizio del giudice civile, il quale dovrà anche statuire a chi versare le rendite per figli. Vero che da sei mesi il ricorrente non riceve più le rendite completive, ma, come visto, è altrettanto vero che all’amministrazione non può essere rimproverato di non aver ancora concluso la procedura riguardante il versamento delle prestazioni assicurative in oggetto. Né un simile lasso di tempo, vista la succitata giurisprudenza, può essere qualificato particolarmente lungo.

In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

2.- Gli atti sono trasmessi all’Ufficio assicurazione invalidità conformemente al considerando 2.2.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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