Raccomandata
Incarto n. 32.2003.47
BS/tf
Lugano 17 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2003 di
rappr. da: ____________
contro
la decisione del 2 maggio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata l’8 aprile 2002, soffre di una malformazione congenita del cuore e dei vasi. Nel giorno della nascita essa ha subito un intervento chirurgico di correzione alle vene polmonari eseguito presso il __________ di __________ dove è rimasta in osservazione nel reparto di cure intense fino al 19 giugno 2002. In seguito la bambina è stata trasferita all’Ospedale __________.
Con comunicazione 15 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto alla piccola __________ dei provvedimenti sanitari dall’8 aprile 2002 al 30 aprile 2007 per la cura dell’infermità congenita sub no 313 __________ (doc. AI _). Contro tale decisione il padre della bambina, __________, è insorto presso il TCA, chiedendo che la garanzia di copertura dei costi di cura venisse estesa sino al compimento del 20.o anno di età della figlia.
Con sentenza 26 settembre 2002 questo Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso, rinviando gli atti all’UAI per l’emanazione di una decisione formale, terminata la procedura istruttoria (inc. 32.2002.207, doc. AI _).
Con decisione 17 gennaio 2003 l’amministrazione ha confermato il diritto a dei provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI relativi al periodo 8 aprile 2002 – 30 aprile 2007 per la cura della succitata infermità congenita, precisando che la garanzia, in caso di necessità, potrà essere estesa, conformemente alle disposizioni di legge in vigore, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 20.o anno (doc. AI _).
Essendosi il padre della bambina tempestivamente opposto a quanto deliberato sopra, con decisione su opposizione 2 maggio 2003 – cresciuta in giudicato - l’UAI ha sostanzialmente confermato quanto precedentemente deliberato (doc. AI _).
1.2. Con decisione 17 gennaio 2003, inoltre, l’amministrazione ha riconosciuto la copertura delle spese (trasporto, vitto e alloggio) sostenute dalla madre di __________ per le visite alla figlia degente, limitatamente ad una visita per ogni tre giorni (doc. AI _).
Mediante tempestiva opposizione 14 febbraio 2003 i coniugi ___________ hanno chiesto che vengano almeno rimborsate le spese di vitto e alloggio sostenute dalla madre durante l’intero periodo di degenza di __________ a __________, rimarcando come, a detta dei medici, il loro costante sostegno abbia contribuito alla buona riuscita dei provvedimenti sanitari (doc. AI _).
1.3. Con decisione su opposizione 2 maggio 2003 l’UAI ha confermato la decisione presa, rilevando che:
" Il Tribunale federale ha per parte sua chiarito che notoriamente le misure mediche a beneficio dei bambini spesso non possono essere eseguite in maniera esigibile senza l'assistenza e la collaborazione dei genitori e che con l'art. 90 cpv. 3 OAI si è previsto il diritto al rimborso anche dei viaggi di visita necessari per l'esecuzione di misure d'integrazione che vanno a carico dell'assicurazione invalidità, laddove per viaggi di congedo e visita dell'assicurato o dei suoi partenti non è accordato un viatico (DTF 118 V 209 e seg., c 4b). L'Alta Corte ha poi chiarito che se il trattamento dell'infermità congenita di un bambino richiede necessariamente un soggiorno stazionario in ospedale lontano dal domicilio, la madre che lo allatta ha diritto di principio ad un'indennità di viaggio per le visite fatte al figlio ogni tre giorni, mentre qualora l'allattamento costituisca provvedimento d'importanza vitale, l'assicurazione per l'invalidità è tenuta ad assumere le spese di viaggio per le visite necessarie quotidianamente e ad accordare un eventuale viatico (DTF 121 V 8 e segg.).
In altre parole solo in quest'ultimo caso specifico, oltre al rimborso delle spese nella misura di un viaggio ogni tre giorni si possono riconoscere alla madre le spese per visite necessarie quotidianamente ed un viatico. Non è questo il caso dell'assicurata, che non necessita dell'allattamento quale provvedimento d'importanza vitale. Ne discende che la copertura delle spese garantita con la decisione impugnata è corretta e conforme ai parametri precisati dalla giurisprudenza. La decisione 17 gennaio 2003 (n° 321/2003/939/8) è quindi confermata." (Doc. AI _)
1.4. Con il presente tempestivo ricorso i genitori dell’assicurata hanno postulato che l’amministrazione riconosca integralmente le spese sostenute dalla madre durante tutto il soggiorno presso il __________ di __________, ribadendo gli effetti positivi della presenza di quest’ultima per il buon esito degli interventi chirurgici e del decorso postoperatorio.
1.5. Mediante risposta 6 giugno 2003 l’UAI ha invece postulato la reiezione del gravame, rimarcando:
" Con riferimento al ricorso in oggetto, si richiamano e confermano l'esposizione dei fatti e l'argomentazione di diritto esposte con la decisione su opposizione del 2 maggio 2003.
Si rileva che il ricorso non indica elementi di valutazione che non siano già stati considerati nella decisione impugnata.
In assenza di un'attestazione medica comprovante che nel caso in oggetto la presenza quotidiana della madre era misura necessaria alla sopravvivenza dell'assicurata in relazione alla cura della sua infermità congenita (cfr. DTF 121 V 10 c. 6b), si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. _)
1.6. Il 25 luglio 2003 i genitori di __________ hanno trasmesso la documentazione medica richiesta dall’amministrazione (V).
Con lettera 13 agosto 2003 l’UAI ha quindi riconosciuto le spese relative al soggiorno della madre presso il __________, poiché dalla documentazione prodotta, in particolare lo scritto 24 luglio 2003 del dr. __________ (medico capo del reparto di medicina intensiva e neanatologia), “ la presenza costante della madre presso la bambina durante le cure a __________ risulta essere stata fondamentale per la terapie e la guarigione dell’infermità congenita” (VIII).
Interpellato dal TCA, il 25 agosto 2003 l’amministrazione ha allestito il conteggio delle spese riconosciute (X).
Il 2 settembre 2003 i coniugi ___________ hanno osservato quanto segue:
" Se la legge prevede, quale contributo massimo alle spese di vitto e alloggio, il rimborso di 37,50 franchi per il pernottamento fuori casa, indipendentemente dal luogo e dalla duratura del pernottamento, non possiamo che prenderne atto.
Facciamo comunque presente che questo importo copre solo in minima parte le spese di alloggio a __________; inoltre, finora per le visite di controllo a __________ ci è sempre stata riconosciuta la trasferta con mezzo proprio, scelta che ci ha permesso di evitare a nostra figlia – secondo il parere dei medici – un inutile stress.
1 Solo per l'alloggio, i costi da noi sostenuti ammontano a Fr. 3'835.95 : Fr. 948 per l'albergo e Fr. 2'887.95 per la Elternzimmer (cfr. ricevute allegate)" (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (DTFA 121 V 366 consid. 1b). Siccome nel caso in esame i fatti alla base della decisione impugnata si sono realizzati nel 2002, dal punto di vista materiale risultano applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31 dicembre 2002. Le disposizioni formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), invece, sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1). L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52 LPGA.
2.3. Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Le infermità congenite sono enumerate nell’elenco allegato all’Ordinanza sulle infermità congenite (__________).
Le malformazioni congenite del cuore e dei vasi, di cui __________ è portatrice sin dalla nascita, sono indicate nella cifra 313 del citato allegato __________. Da qui il riconoscimento da parte dell’amministrazione dei provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI.
2.4. L'art. 51 cpv. 1 LAI recita:
" Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per accertare il diritto alle prestazioni e per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato."
Sono considerate indispensabili ai sensi dell'art. 51 LAI, le spese di viaggio in Svizzera per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari (art. 90 cpv. 1 OAI).
Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto. Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le piccole spese per tragitti nel raggio locale (art. 90 cpv. 2 OAI).
Oltre alle spese di trasporto, l'assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l'assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico (art. 90 cpv. 3 OAI).
L'art. 90 cpv. 3 seconda frase OAI, che riconosce il diritto al rimborso delle spese di viaggio per visite, riferito ai provvedimenti d'integrazione, è stato ritenuto dal TFA conforme alla legge (DTF 118 V 210 consid. 4c). Infine, l’art. 90 cpv. 4 OAI prevede che il viatico ammonta a fr. 11,50 il giorno quando l’assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore (lett. a), fr. 19 il giorno quando l’assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore (lett. b) e a fr. 37,50 la notte per il pernottamento fuori di casa (lett.c).
2.5. Secondo la giurisprudenza del TFA, le persone assicurate in età prescolastica e scolastica, che sono collocate stabilmente in un internato scolastico, in un centro d’integrazione o in un ospedale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio di una visita ogni tre giorni da parte dei genitori o di terzi che svolgono la funzione parentale, indipendentemente da quando e con quale ritmo hanno luogo le visite ed in aggiunta ai viaggi di andata e di ritorno per il primo e l’ultimo giorno del collocamento (DTF 118 V 212 consid 5c). Tale giurisprudenza si basa principalmente sull’art. 8 CEDU in merito alla protezione della sfera privata e familiare, da cui deriva anche l’obbligo di assistenza tra genitore e figlio, in particolare nelle situazioni d’emergenza (cfr. DTF 118 V 211 consid. 5b con riferimento).
Per questo motivo il marginale della Circolare sul rimborso delle spese di viaggio (in seguito: CRSV, nel tenore in vigore dal 1° giugno 2001), edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), prevede che se una persona minorenne non può o non deve lasciare l’istituto in seguito alla sua invalidità o per motivi medici o altri plausibili motivi, vi è un diritto al rimborso delle spese di viaggio di una visita ogni tre giorni, indipendentemente da quando o con quale ritmo hanno luogo le visite. Tale diritto è comunque limitato alle visite da parte dei genitori oppure - in loro assenza – da altri familiari o terzi che svolgono la funzione parentale in qualità di persone di riferimento vicine alla persona assicurata minorenne. L’Alta Corte ha poi stabilito che nel caso in cui il trattamento dell’infermità congenita di un bambino richiede un soggiorno stazionario in ospedale lontano dal domicilio, la madre che lo allatta ha diritto di principio ad un’indennità di viaggio per le visite fatte al figlio ogni tre giorni. Se l’allattamento costituisce un provvedimento d’importanza vitale, l’assicurazione per l’invalidità è tenuta ad assumere le spese di viaggio per le visite necessarie quotidianamente e ad accordare un eventuale viatico (DTF 121 V 8 ss.).
2.6. Nella fattispecie concreta, sulla base dello scritto 24 luglio 2003 del dr. __________, Medico capo del reparto di medicina intensiva e neonatologia del __________ - in cui viene attestata la decisiva importanza della presenza e dei consigli della madre di __________ per il buon esito dei trattamenti (B1) - , in applicazione analogica del DTF 121 V 8 citata al considerando precedente, l’UAI ha rettamente riconosciuto le spese relative al soggiorno presso il succitato istituto ospedaliero (VIII). Infatti, essendo stata la vicinanza della madre indispensabile per il successo dei provvedimenti sanitari (cfr. art. 51 LAI), vi è quindi il presupposto per poter richiedere un eventuale rimborso quotidiano delle spese di cui all’art. 90 OAI.
Su richiesta del TCA, il 25 agosto 2003 l’amministrazione ha quindi trasmesso il conteggio delle spese riconosciute relative al soggiorno della madre della bambina, oltre a quelle in relazione alle visite di controllo, sia a __________ che a __________.
Il conteggio ha il seguente tenore:
" Permanenza della madre a __________
dal 10.4.2002 al 19.6.2002
(71 giorni)
Costo per il viaggio (treno)
abbonamento ½ prezzo Fr. 150.—
viaggio andata e ritorno Fr. 54.—
Viatico
fr. 37.50 / giorno (art. 90 OAI) x 71 g. Fr. 2'662.50
Visite della madre durante la degenza a
dal 20.6.2002 al 15.7.2002
(26 giorni)
Visita di controllo a __________ il 29.7.2002
viaggio in treno andata e ritorno Fr. 54.—
viatico
fr. 19.-- / giorno (art. 90 OAI) Fr. 19.—
Totale Fr. 3'017.50
Già versato dall'UAI Fr. 1'770.25
Saldo a favore dell'assicurata Fr. 1'247.25
(Doc. _)
Con scritto 2 settembre 2003 i coniugi __________ hanno sollevato qualche perplessità sull’ammontare del viatico di fr. 37,50 per pernottamento, che non coprirebbe le effettive spese d’albergo e sul fatto che per le visite di controllo a __________ è sempre stato riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta con mezzo privato in quanto eviterebbe alla loro figlia un inutile stress dovuto dall’utilizzo dei mezzi pubblici (XII).
Per quel che concerne il viatico, come visto al consid. 2.4, per il pernottamento fuori casa il rimborso previsto dall’art. 90 cpv. 4 lett. c LAI è di fr. 37,50, indipendentemente dal luogo e dalla durata del soggiorno.
Riguardo invece alle spese di trasferta con mezzo proprio, va rilevato che di principio sono rimborsate quelle corrispondenti al costo di tragitto con i mezzi pubblici, a meno che l’assicurato, a causa dell’invalidità deve utilizzare un altro mezzo di trasporto. In quel caso gli vengono risarcite le relative spese (art. 90 cpv. 2 OAI). Nel caso in esame, a mente di questa Corte, non vi sono motivi che permettono di ritenere non esigibile l’utilizzo del mezzo pubblico, tenuto del resto conto dei buoni e frequenti collegamenti ferroviari esistenti tra __________ (domicilio dell’assicurata) e ___________ (ubicazione del __________).
In conclusione, prestando adesione al succitato conteggio, l’UAI dovrà versare all’assicurata, rispettivamente ai suoi genitori, fr. 1'247,25 a saldo del rimborso spese per l’esecuzione provvedimenti sanitari in parola. Ne consegue che in tal senso il ricorso deve essere accolto, mentre la decisone impugnata va annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata. §§ L’UAI verserà a __________, rispettivamente ai suoi genitori, fr. 1'247.— a saldo del rimborso spese conformemente al consid. 2.5.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti