RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00009
BS/nh
Lugano 27 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 gennaio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________ dal 1995 ha fruito di provvedimenti AI per l'istruzione scolastica speciale. La bambina è stata infatti ospitata presso il Centro psico-educativo __________ e dimessa nel mese di giugno 1999 (cfr. rapporto 22 luglio 1999 del __________ in atti AI).
A partire dall’anno scolastico 2000/2001 l’assicurata é stata inserita nella prima classe di scuola media presso l'Istituto __________. Precedentemente, in data 22 maggio 2000, i genitori di __________, per il tramite del pediatra, hanno chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) il sussidio dei costi del citato istituto ritenuti quale scolarizzazione speciale (cfr. atti AI).
Con pronunzia 15 gennaio 2001, a conferma del progetto di decisione 31 ottobre 2000, l'UAI ha tuttavia negato il sussidio, motivando:
" La scuola frequentata, Collegio __________, non è riconosciuta quale scuola speciale Cantonale e pertanto non è possibile l'assunzione delle spese da parte nostra."
1.2. Con tempestivo ricorso __________, per conto della loro figlia, hanno contestato la decisione amministrativa, chiedendone l’annullamento e la conseguente assunzione da parte dell’UAI delle spese di scolarità presso l'Istituto __________ a partire dal corrente anno scolastico.
Dopo aver riassunto l'iter scolastico e riabilitativo finora intrapreso dalla loro figlia, i genitori della ricorrente hanno spiegato il motivo per cui è stato scelto di iscriverla all'Istituto __________. Inoltre essi hanno evidenziato che __________ ha conseguito dei risultati scolastici più che soddisfacenti a conferma di un percorso educativo consono alle sue esigenze.
1.3. Con scritto 12 aprile 2001 i genitori di __________ hanno prodotto un rapporto dell'ispettore scolastico delle scuole elementari ed un rapporto dell'Istituto __________.
1.4. Con risposta 19 aprile 2001 l'UAI propone di respingere l'impugnativa. Dopo aver ricordato gli articoli di legge applicabili, l’amministrazione ha osservato:
“In concreto la ricorrente risulta iscritta presso l'istituto . Come già si è avuto modo di precisare (cf. dec. TCA 7.1.1998 in re S) detto Istituto, nel quale fra l'altro non vengono impartiti corsi speciali, non beneficia del riconoscimento di cui sopra. Il fatto che si tratti di una scuola privata non implica del resto alcun obbligo in tal senso; infatti una scuola privata il cui insegnamento è parificato a quello di una scuola pubblica non può di principio essere considerata una scuola speciale (, op. cit., p. 147).
Infine, è indubbio che una scuola privata sia in grado di offrire all'allievo quell'appoggio che normalmente non ritrova nelle scuole pubbliche, fatto questo che rende la scuola privata particolarmente indicata per coloro che, a causa di difficoltà di inserimento o di apprendimento, si adatterebbero male alle esigenze di una scuola pubblica. L'AI ha però quale scopo quello di permettere la scolarizzazione ad allievi che presentano deficienze fisiche o psichiche tali da precludere loro la possibilità di seguire un ciclo di scolarità obbligatoria, tanto presso una scuola pubblica che presso una privata.
In via abbondanziale si precisa che ad ogni modo la sistematica delle disposizioni legali in oggetto nemmeno consentirebbe allo scrivente Ufficio un'estensione della copertura assicurativa a dipendenza delle particolarità del caso, quest'ultimo non fruendo in tal ambito d'alcun margine di apprezzamento."
1.5. Interpellato dal TCA, con scritto 14 agosto 2001 l'UFAS ha confermato che l'Istituto __________ non è riconosciuto come scuola speciale dell'AI (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. L'istruzione scolastica speciale comprende la formazione scolastica propriamente detta, come anche, per i minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici, provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli atti ordinari della vita e ai contatti con l'ambiente (art. 19 cpv. 1 LAI).
La necessità di ricevere una formazione scolastica presuppone un'invalidità ai sensi degli art. 4 e 5 LAI, per la quale é necessario prendere delle misure speciali per ridurne e annullare gli effetti (Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 144; Meyer-Blaser, "Die Bedeutung der Sonderschulzulassung für den Leistungsanspruch gegenüber der Invalidenversicherung", in SZS 1989 pag. 68).
I sussidi comprendono:
a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni;
b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa;
c. assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;
d. assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola, cagionate dall'invalidità.
(art. 19 cpv. 2 LAI)
Il Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi. Esso emana disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione all'istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica (art. 19 cpv. 3 LAI).
2.3. Rientra dunque nella formazione scolastica vera e propria l'insegnamento dispensato ai minorenni invalidi inabilitati a ricevere l'insegnamento di una scuola pubblica a causa della loro invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAI).
L'insegnamento specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento del 20° anno d'età (art. 8 cpv. 2 OAI).
Per scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli primario e secondario, l'insegnamento scolastico impartito nelle classi regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre forme d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (ufas) definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme particolari d'insegnamento che fanno parte della scuola pubblica (art. 8 cpv. 3 OAI). Pertanto, il minorenne capace di seguire il ciclo di scolarità obbligatoria non può essere posto a beneficio di sussidi per la formazione scolastica speciale, così come l'assicurato capace di seguire l'insegnamento di una classe differenziale o di sviluppo (Valterio, op.cit., pag. 146).
Conformemente al tenore dell'art. 19 cpv. 1 LAI, una scuola pubblica non può essere allo stesso tempo una scuola speciale (RCC 1980 pag. 254).
Alla stessa stregua una scuola privata il cui insegnamento é parificato a quello di una scuola pubblica non può, di principio, essere considerata una scuola speciale (RCC 1978 pag. 31, cfr. Valterio, op.cit., pag. 147).
Per poter beneficiare dei sussidi dell'AI, il minorenne deve dunque frequentare una scuola riconosciuta che soddisfi le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione (art. 26 bis cpv. 1 e 2 LAI).
Il Consiglio federale ha affidato al Dipartimento dell'interno la competenza di promulgare delle prescrizioni sull'autorizzazione ad esercitare un'attività a carico dell'AI (art. 24 cpv. 1 OAI).
In virtù di questa delega il Dipartimento ha emanato l'Ordinanza sul riconoscimento di scuole speciali nell'AI (ORSS; RS 821.232.41). L'art. 10 cpv. 1 ORSS conferisce all'UFAS la competenza di riconoscere le scuole speciali che danno insegnamento in modo continuato a 5 o più scolari aventi diritto ai sussidi previsti dall'art 19 LAI. Mentre il Cantone, dove ha sede la scuola, é competente per il riconoscimento delle altre scuole speciali (art. 10 cpv. 2 ORSS). Né l'UAI, né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una scuola privata o di avviare una procedura di riconoscimento (DTF 120 V 424 consid. 1a con riferimenti).
2.4. Oggetto del contendere è dunque il sussidio da parte dell'UAI dei corsi di scolarizzazione dell'Istituto __________, attualmente frequentato dalla ricorrente.
Come riportato ai considerandi precedenti, oltre ai presupposti materiali per la concessione di una scolarizzazione speciale (art. 19 LAI, e 8 OAI ss), è necessario che la scuola sia riconosciuta come scuola speciale secondo la procedura prevista dall’ORSS. Da ricordare che in merito sono competenti sia l’UFAS (cfr. anche art. 11 ORSS) che il Cantone dove la scuola ha la sede (cfr. art. 12 ORSS).
Nell’evenienza concreta, l'amministrazione ha quindi respinto la richiesta dell'assicurata poiché l’istituto in questione non è riconosciuta dal Cantone come scuola speciale.
Interpellato dal TCA, l'UFAS con scritto 14 agosto 2001 ha confermato che:
" (…) vous communiquons que __________ n'est pas reconnu en tant qu'école spéciale dans l'AI." (doc. _).
Va del resto ricordato che in una sentenza non pubblicata del 7 gennaio 1998 in re S.F. questo Tribunale aveva confermato la decisione con cui l'UAI aveva negato i sussidi ex art. 19 LAI ad un’assicurata che frequentava l'Istituto __________, poiché sprovvisto del necessario riconoscimento (cfr. inc. __________).
E' vero che la scelta dei genitori di __________ di iscriverla al predetto istituto è stata condivisa sia dal pediatra dr. __________ ( “Credo che la scelta dei genitori (di optare per la menzionata struttura privata, ndr) sia stata giusta… cfr. lettera 22 maggio 2000 all'UAI in doc. _) che dallo psicologo curante dr. __________ (“Inoltre è stata riproposta l’idea dell’inadeguatezza per __________ della frequentazione di una scuola media pubblica, e che un inserimento all’Istituto __________ poteva essere una soluzione proponibile a condizione che ci sia un’adeguata preparazione a livello di informazione verso la nuova struttura [la docente di sostegno si è incaricata di provvedere ad un adeguato passaggio di informazioni.] cfr. lettera 23 novembre 2000 del dr. __________ in doc. _) come pure dall'allora Ispettore scolastico prof. __________. Ma è altrettanto vero che tale istituto non è riconosciuto quale scuola speciale. Inoltre va rilevato che nella citata sentenza 7 gennaio 1998 il TCA aveva ravvisato che “ la ragazza presso quella scuola (l’Istituto __________, ndr) non è soggetta ad un insegnamento speciale (cfr. pag. 6).
Fatto sta che ancora recentemente il TFA ha ribadito che il giudice, come pure l'UAI, non hanno alcuna competenza per quel che riguarda il riconoscimento di una scuola privata o l'avvio di una procedura di riconoscimento. In una sentenza del 23 febbraio 1999 (pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 205) l'Alto tribunale ha infatti confermato che un ufficio AI non ha la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una scuola speciale o di avviare una procedura di riconoscimento nel caso in cui la scuola non fosse ancora stata riconosciuta; nemmeno il giudice, interpellato per un ricorso contro una decisione in materia di rifiuto di sussidi, ha questo potere. L’autorità di ricorso non può dunque intimare l’ufficio AI d’intervenire presso l’autorità cantonale competente, al fine d’ottenere una decisione sul riconoscimento di una scuola (cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 80). Solo il TFA ha la facoltà di giudicare in ultima istanza sui presupposti necessari per il riconoscimento di una scuola speciale (cfr. DTF 120 V 423, in casu la decisione contestata era del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo e riguardava un istituto scolastico privato).
Visto quanto sopra, nel caso in esame non è dato il requisito formale per un riconoscimento ex art. 26 bis LAI al fine di ottenere i sussidi previsti all'art. 19 LAI. Ne consegue che la decisione contestata è corretta e merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti