RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00005

rg/tf

Lugano 5 luglio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2001 di


contro

la decisione del 8 gennaio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. L'assicurato, nato nel __________, di professione autista- magazziniere, da tempo soffre di dolori a carico dell'articolazione coxo-femorale e di difficoltà di deambulazione. Nel 1982 è stato sottoposto ad un intervento di osteotomia intertrocanterica femorale sinistra. A partire dal 1998 vi è stato un peggioramento della situazione con ulteriore limitazione dei movimenti della coxofemorale sinistra.

In data 2 ottobre 2000 egli ha fatto domanda di assunzione da parte dell'AI delle spese relative all'intervento di artroprotesi previsto per il mese di gennaio 2001 a seguito di coxartrosi dell'anca sinistra.

1.2. Per decisione 8 gennaio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:

" Giusta l'art. 12 della legge federale per l'assicurazione invalidità (LAI), l'AI prende a carico i provvedimenti sanitari se il processo patologico evolutivo è stato sostituito da uno stato essenzialmente stabilizzato, e se il trattamento è di natura tale da migliorare in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o la possibilità di svolgere gli atti abituali o di preservarli da una diminuzione notevole.

Il trattamento di altre affezioni non è di competenza dell'AI.

Dalla documentazione medica gli atti risulta che lei sarà sottoposto ad un intervento di artroprotesi a seguito di coxartrosi dell'anca.

Le artrosi sono affezioni degenerative e come tali rappresentano dei processi patologici instabili.

La cura con provvedimenti conservativi è una cura vera e propria del male e non può essere assunta dall'AI.

I costi inerenti la prevista operazione di artroprotesi non possono pertanto essere assunti dall'AI."

1.3. Contro il rifiuto delle prestazioni l'assicurato ha presentato tempestivo ricorso col quale rileva:

" All'età di 30 anni nel marzo __________ho subito un intervento all'anca sinistra (osteoctomia) pagato regolarmente dall'AI nel tentativo di poter adoperare ancora la mia articolazione, essendo troppo giovane per inserire una protesi.

In seguito ho sempre lavorato, anche se i dolori si facevano sentire, e la mobilità dell'arto era solo del 30%, non chiedendo nulla.

Il 3.1.2001 sono stato operato per la seconda volta allo stesso arto, con protesi dell'anca e conseguente allungamento della gamba di 2 cm. Con questo intervento si è cercato anche di raddrizzare la schiena e spero, dopo una serie di fisioterapia, di poter dopo quasi 20 anni allacciarmi le scarpe.

Mi chiedo ora perché l'AI non riconosca questo caso. Mi sembra che lo spirito della legge AI sia quello di mettere le persone in grado di lavorare e reinserirsi nella società civile, ma così facendo voi demoralizzate le persone oneste.

Il Dott. __________ è a vostra completa disposizione per ogni informazione necessaria."

1.4. Nella risposta di causa 23 marzo 2001 l'UAI ha postulato la reiezione del gravame osservando:

" Giusta l'art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale, e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità la guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.

In base a consolidata giurisprudenza, il successo d'un provvedimento sanitario è considerato duraturo se si può presumere che la durata d'attività prevedibile dell'assicurato non sarà sensibilmente inferiore alla media statistica (cf. Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidità, p. 98).

Per quanto attiene agli effetti dell'intervento in causa, allo stato attuale delle conoscenze mediche si considera che gli stessi perdurano per 5-10 anni.

Considerato però che l'esito dell'integrazione come previsto dal diritto dell'assicurazione invalidità ha generalmente una durata inferiore rispetto al successo puramente medico, non si può ritenere che tale effetto ai sensi dell'art. 12 LAI perduri per una durata superiore ai 5 anni (DTF 101 V 51, sentenza TFA 30.3.94 in re S.).

Nella fattispecie, a fronte del numero di anni di attività lavorativa che si prospettano all'assicurato, un effetto della durata di 5 anni non può essere considerato sufficiente. Al proposito si è già avuto modo di stabilire che "le succès de la réadaptation n'est pas réputé durable si, par exemple, un assuré qui peut expérer avoir une période d'activité de 19 ans selon les tables, demande une mesure médicale dont le succès ne dépasse pas 5 ans selon le pronostic médical" (DTF 101 V 100)."

1.5. Con scritto 7 aprile 2001 l'assicurato ha ribadito la sua richiesta di prestazioni rilevando:

" Contesto le affermazioni dell'AI, in quanto in base ai più recenti ritrovati medici e chirurgici, le protesi all'anca hanno una durata vicino ai vent'anni, di conseguenza io dovrei poter lavorare fino all'età del pensionamento.

Non mi sarei sottoposto ad un intervento così lungo per un beneficio di soli quattro o cinque anni.

Spero con quanto scritto sopra di aver scalfito almeno un po' la vostra sicurezza.

Il dottor __________ è a vostra disposizione per le informazioni riguardanti il mio caso e lo stato di salute della mia persona."

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Giusta l'art. 12 LAI l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale.

In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisio e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d'una infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante. I provvedimenti devono inoltre esser considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).

Secondo consolidata giurisprudenza un tipo di trattamento è da considerarsi indicato e conforme alla conoscenze mediche se è stato generalmente ammesso come valido dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento determinante sta nelle esperienze fatte e nel grado di successo ottenuto nell'ambito di una terapia determinata. Questa definizione, valevole nel campo delle cure mediche, è di principio applicabile ai provvedimenti sanitari dell'AI (STFA inedita del 29 aprile 1994 in re C.M., DTF 115 V 195 consid. 4b).

Condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della stessa.

Il diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione purchè questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).

L'art. 12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique del l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81).

2.3. L'assicurato, affetto da coxartrosi dell'anca sinistra, chiede l'assunzione da parte dell'AI, quale provvedimento sanitario, dei costi relativi all'intervento di artroprotesi totale dell'anca sinistra.

A proposito dei provvedimenti sanitari giusta l'art. 12 LAI nei casi particolari di artrosi dell'apparato locomotore, in DTF 101 V 43 e segg. il TFA ha stabilito:

" b) Dauernd im Sinne von Art. 12 Abs. 1 IVG ist der von einer medizinischen Eingliederungsmassnahme zu erwartende Eingliederungserfolg, wenn die konkrete Aktivitätserwartung gegenüber dem statistischen Durchschnitt nicht wesentlich herabgesetzt ist (BGE 98 V 212 lit. c; vgl. auch Art. 8 Abs. 1 letzter Satz IVG). Diesbezüglich kann derzeit auf die Angaben in der 3. Auflage der Barwerttafeln STAUFFER/SCHAETZLE (Zürich 1970) abgestellt werden, welche auf den tatsächlichen Erfahrungen der Invalidenversicherung beruhen (bgl. auch das in ZAK 1971 S. 273 publizierte Urteil vom 7. Januar 1971 i.S. Lampert).

Dadurch, dass gemäss bisheriger Praxis die Aktivitätserwartung im konkreten Fall "nicht wesentlich" vom statistischen Durchschnitt abweichen darf, soll namentlich bei kurz vor dem AHV-Rentenalter stehenden Versicherten verhindert werden, dass einer an sich erfolgreichen medizinischen Massnahme bereits dann Dauerhaftigkeit im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne zuerkannt wird, wenn es sich im Grunde genommen lediglich um eine stabilisierende Vorkehr für die kurze Dauer bis zur Erreichung des AHV-Rentenalters handelt.

Demgegenüber wäre es bei jüngeren Versicherten unbillig und wirklichkeitsfremd, die erforderliche Dauerhaftigkeit des prognostischen Eingliederungserfolges eng and die Aktivitätsperiode, mit welcher der Versicherte nach der statistischen Wahrscheinlichkeit rechnen kann, binden zu wollen. Denn es geht nicht an, einer medizinischen Massnahme die vom Gesetz verlangte Dauerhaftigkeit des Eingliederungserfolges nur deshalb abzusprechen, weil die statistische Aktivitätserwartung des Versicherten weit über die Zeitspanne hinausgeht, für die sichte aus medizinischer Sicht selbst bei günstigen Voraussetzungen ein Dauererfolg überhaupt prognostizieren lässt.

Daher ist bei jüngeren Versicherten im Gegensatz zu kurz vor dem AHV-Rentenalter stehenden Versicherten der Eingliedrungserfolg voraussichtlich dauernd, wenn er Wahrscheinlich während eines bedeutenden Teils der Aktivitätserwartung erhalten bleiben wird.

In diesem Zusammenhang ist ferner zu beachten, dass laut den Darlegungen des Experten bei Hüftgelenksprothesen nach den bisherigen Erfahrungen mit einem medizinischen Erfolg für die Dauer von 5-10 Jahre gerechnet werden kann. Weil der invalidenversicherungsrechtliche Eingliederungserfolg nach den zutreffenden Ausführungen des Bundesamtes für Sozialversicherung in der Regel ungünstiger sein wird, darf selbst bei sonst günstigen Voraussetzungen ein unter dem Gesichtspunkt von Art. 12 IVG relevanter Eingliederungserfolg kaum auf eine 5 Jahre wesentlich übersteigende Dauer prognostiziert werden." (la sottolineatura è del redattore)

Confermando la sua giurisprudenza, in DTF 102 V 219 l'Alta Corte ha ribadito che

" bei Hüftgelenksprothesen nach bisheriger Erfahrung mit einem medizinischen Erfolg für eine Dauer von lediglich 5-10 Jahren gerechnet werden kann (BGE 101 V 51 sowie ZAK 1975 S. 340 ff.). Soweit sich aber der behandlungsbedürftige Zustand aus der begrenzten Erfolgsdauer der Massnahme selbst ergibt, kann er nicht im Sinne adäquater Kausalität der Invalidenversicherung zugerechnet werden." (la sottolineatura è del redattore).

Inoltre, in DTF 106 V 80 e seg. il TFA ha nuovamente avuto modo di rilevare:

" 4.- a) Am 16. Februar 1979 hat das Eidg. Departement des Innern auf Antrag der Fachkommission für Fragen der medizinischen Eingliederung in der Ivalidenversicherung eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, den Nutzen der Implanation von Hüftgelenkendoprothesen für die Erwerbsfähigkeit zu überprüfen. Im Dezember 1979 legte die Arbeitsgruppe den Schlussbericht vor (vgl. ZAK 1989 S. 200), von dem die erwähnte Fachkommission am 4. März 1980 zustimmend Kenntnis genommen hat. Die Arbeitsgruppe gelangt zum Schluss, dass das Einsetzen von Endoprothese des Hüftgelenks in der Regel keine medizinische Eingliederungsmassnahme der Invalidenversicherung ist. Die medizinischen Erfolge seien zwar an sich beachtlich, doch verlaufe die berufliche Eingliederung wesentlich schlechter, als es die medizinischen Ergebnisse erwarten liessen.

b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat aufgrund der Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe keinen Anlass, die mit BGE 101 V 43 eingeleitete Praxis hinsichtlich der Beurteilung von Totalendoprothesenoperationen im Rahmen von Art. 12 IVG zu ändern. Namentlich ist daran festzuhalten, dass selbst bei sonst günstigen Voraussetzungen ein unter dem Gesichtspunkt von Art. 12 IVG relevanter Eingliederungserfolg von Totalendoprothesenoperation Kaume auf eine 5 Jahre wesentlich übersteigende Dauer prognostiziert werden darf. (vgl. BGE 101 V 51)" (la sottolineatura è del redattore)

Alla luce della citata giurisprudenza, quindi, in caso di protesi dell'articolazione dell'anca, deve essere tenuto conto di un successo, dal profilo medico, della durata di 5-10 anni, rispettivamente di una durata dell'effetto integrativo - generalmente inferiore rispetto a quella del successo puramente medico - non superiore a 5 anni.

Nell'evenienza concreta, l'assicurato (classe __________) presenta una durata media d'attività di ca. 20 anni (cfr. Stauffer/Schätzle, Barwettafeln, edizione 1989; cfr. ZAK 1989 pag. 453).

Ora, un successo reintegrativo è da considerarsi duraturo ai sensi dell'art. 12 LAI nella misura in cui è possibile pensare che si manterrà durante una parte importante della vita attiva futura (DTF 104 V 82-83, DTF 101 V 104-105; RCC 1975 pag. 392; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997). Atteso che nella specie il successo reintegrativo non supera i 5 anni, esso non può essere ritenuto siccome probabilmente duraturo.

Ne consegue che i presupposti per l'assunzione da parte dell'AI dei costi relativi all'intervento di artroprotesi dell'anca non appaiono in concreto adempiuti.

Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma dell'atto impugnato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2001.5
Entscheidungsdatum
05.07.2001
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026