32.2001.36

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00036

RG/sc

Lugano 21 agosto 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2001 di

__________,

contro

la decisione del 12 aprile 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con istanza 30 agosto 2000 __________, nata nel 1967, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l’assegnazione di prestazioni per adulti.

In relazione a tale richiesta, con rapporto medico trasmesso all'UAI in data 7 novembre 2000, il dottor __________, ha osservato:

  1. Stato dopo grave osteomielite della clavicola sin.

  2. trattamento dal 1992 al odierno. Si tratta di una paziente che seguo effettivamente da giugno 92 in seguito a dei dolori a livello della clavicola sin. e di tutte le articolazioni sterno‑costali in seguito ad una osteomielite della clavicola sin. cronica, trattata a Zurigo all'__________ con interventi iterattivi. In seguito, il focolaio infettivo si è risolto, tuttavia con un calo ipertrofico e dei dolori a livello dell'articolazione sterno‑clavicolare. Questa sintomatologia era particolarmente presente quando si sdraia, allo sforzo o al respiro forte. La terapia è stata sempre conservativa con miorilassanti e antiinfiammatori, tuttavia senza notevole miglioramento. Da notare che ho effettuato una nuova scintigrafia in settembre 93 che ha potuto escludere una osteomielite acuta. Ha dimostrato una captazione patologica estesa della clavicola piuttosto nel quadro di una pseudoartrosi. Avevo tentato anche delle infiltrazioni, senza notevole miglioramento. La paziente è stata sempre abile al lavoro oltre ogni tanto una settimana di inabilità nel 92 e due nel 1994. L'ho seguita regolarmente fino a luglio 2000 con sempre questi dolori che si sono piuttosto spostati a livello di tutte le articolazioni sterno costali sul lato sinistro. Ogni tanto la paziente prende un antiinfiammatorio di tipo Nisulid. E' chiaro che, visto il fastidio, in particolare dolori al respiro e quando alza il braccio sin., un'attività come parrucchiera al 100% non può più essere ritenuta idonea. Invece, come casalinga, la paziente è pienamente abile. In conseguenza, penso che la paziente dovrebbe beneficiare di una rendita d'invalidità come parrucchiera di 50%. Comunque, un altro tipo di lavoro non può essere preso in considerazione tenendo conto della patologia di base. Da notare che questi dolori cronici hanno anche avuto un influsso negativo sulla psiche della paziente con una notevole fissazione. Quindi l'inabilità è del 50% dal 1.7.2000. Scusandomi per il ritardo porgo cordiali saluti.

1.2. Sulla base del citato rapporto medico, per decisione 12 aprile 2001 l’UAI - confermando la precedente proposta di decisione 22 marzo 2001 - ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

" Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Giusta l'art. 27bis dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità, l'invalidità delle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale è determinata secondo il metodo comparativo dei redditi. Se esse si dedicano nello stesso tempo ai loro lavori abituali (per esempio economia domestica, impresa del/della congiunto/a), bisogna determinare la quota‑parte sia dell'attività lucrativa, sia quella dei lavori abituali e il grado d'invalidità sarà fissato in funzione dell'handicap nelle due attività esercitate.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

L'assicurata è attiva quale casalinga in misura del 90 % e svolge un'attività lucrativa quale donna delle pulizie in misura del 10 %. Sotto il profilo medico‑specialistico l'assicurata è ritenuta pienamente abile nello svolgimento delle mansioni casalinghe. Visto quanto precede, mancano i presupposti per il conferimento della richiesta rendita d'invalidità per cui la domanda è respinta."

1.3. Con tempestivo ricorso 9 maggio 2001 l'assicurata ha impugnato la decisione dell’amministrazione, chiedendo l'assegnazione di una rendita AI.

A motivazione del proprio gravame, essa ha in particolare osservato:

" (…)

In modo particolare contesto il fatto che nella attività di casalinga io possa svolgere in maniera completa l'attività.

Il danno alla salute che preclude la mia attività consiste in una ostiomelite cronica alla clavicola sin. ed allo sterno, che hanno determinato l'abbandono della mia professione imparata di pettinatrice, che di fatto precludono ogni mia attività che comporta l'uso delle braccia con un carico superiore al kg e per un tempo superiore di tragitto superiore ai 10 min..

Anche i normali lavori di casalinga, stirare, lavare i piatti, stendere la biancheria lavare i vetri o passare l'aspirapolvere causano forti dolori attutiti unicamente con l'uso di medicinali.

A questo proposito faccio notare che da parte dell'Al non è stata fatta nessuna indagine nella mia economia domestica.

Grazie all'uso di medicinali e con l'aiuto del marito e di due sorelle riesco a mantenere la mia economia domestica in uno stato dignitoso." (Doc. _)

1.4. Con risposta di causa 20 giugno 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti argomentazioni:

" (…)

Lo scrivente Ufficio ha infatti basato il proprio giudizio sul parere redatto dal medico curante della ricorrente, dottor _________.

Questi ha posto la diagnosi di stato dopo grave osteomielite alla clavicola sinistra, che ha in particolare implicato l'instaurarsi di dolori articolari.

Per quanto attiene all'abilità lavorativa, ha ritenuto la paziente abile al 50% nella professione precedentemente esercitata di parrucchiera. Come casalinga l'ha per contro ritenuta pienamente abile.

In tali condizioni non era quindi necessario procedere ad ulteriori accertamenti, e segnatamente ad un'inchiesta domiciliare." (Doc. _)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una rendita d'invalidità a __________. L’UAI ha infatti respinto la richiesta in quanto l'assicurata, occupata nella misura del 10% in un'attività salariata, risulta completamente abile nello svolgimento dell'attività di casalinga.

L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

  • un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e

  • la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

A norma dell'art. 28 cpv. 2 LAI, infatti, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

Gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

2.3. Se tuttavia un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

" Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività lucrativa.”

2.5. Ai fini di accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op. cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1997, p. 28).

2.6. Per il calcolo dell'invalidità in concreto l'UAI ha applicato il metodo misto, stabilendo una quota parte del 90% per l'attività di casalinga rispettivamente del 10% per l'attività salariata.

Dalla seppur scarna documentazione acquisita all'incarto AI emerge che l'assicurata ha dichiarato che il danno alla salute di cui è portatrice sussiste a far tempo dal 1984 - rinviando al riguardo alle cure mediche effettuate presso __________di _________ nel periodo da novembre 1987 a gennaio 1988. Dal giugno 1992 essa risulta esser seguita dal dott. __________, il quale ha tra l'altro attestato un'incapacità del 50% quale casalinga dal luglio 2000 ed evidenziato una completa incapacità al lavoro quale parrucchiera (cfr. inc. amm.). ____________ ha inoltre dichiarato di aver svolto la precedente professione di parrucchiera dal 1983 sino al 1986 (cfr. istanza) e di aver abbandonato tale attività a causa del danno alla salute. Dal 1994 essa svolge l'attività di donna delle pulizie, dall'aprile 1994 in ragione di 3-4- ore settimanali (cfr. inc. amm.).

Ora, alla luce di quanto precede questo TCA non può non rilevare come la fattispecie difetti dei necessari accertamenti atti a stabilire se ed in che misura l'assicurata esercitasse o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se essa ne avrebbe in futuro esercitata una. Il fascicolo contiene infatti sufficienti elementi che avrebbero dovuto indurre l'amministrazione, per la determinazione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità, ad ulteriori accertamenti atti a determinare l'effettivo momento in cui è insorto il danno alla salute rispettivamente a stabilire se l'abbandono dell'attività salariata di parrucchiera, nel 1986, è stato effettivamente dovuto a problemi di salute.

Stabilendo, sulla base dell'attuale grado d'occupazione dell'interessata, una ripartizione del tempo dedicato all'attività di casalinga (90%) e di quello dedicato all'attività salariata (10%) l'amministrazione, senza disporre dei necessari elementi probatori, ha considerato che senza l'insorgenza del danno alla salute, al momento dell’esame del suo diritto alla rendita, l'assicurata eserciterebbe un’attività salariata unicamente in misura del 10% e ha di conseguenza applicato il metodo di calcolo misto in funzione della summenzionata ripartizione percentuale.

In simili circostanze l'incarto deve essere retrocesso all'UAI perché esperisca i necessari accertamenti volti di stabilire se ed in che misura, nelle circostanze concrete, senza il danno alla salute __________ eserciterebbe un'attività salariata rispettivamente in che misura si dedicherebbe eventualmente anche all'attività di casalinga. Qualora emergesse che l'assicurata ha effettivamente interrotto la propria attività lucrativa a tempo pieno per motivi di salute e che avrebbe continuato la stessa in futuro, il calcolo dell'invalidità dovrà essere effettuato secondo il metodo generale dei redditi (cfr. consid. 2.2.).

2.7. Nel caso in cui, in esito ai nuovi accertamenti di cui al considerando precedente, per il calcolo dell'invalidità s'imponesse l'applicazione del metodo misto, questa Corte non può anche qui non rilevare come lincarto difetti degli elementi necessari per stabilire l'invalidità dell'assicurata quale casalinga. Infatti la valutazione del dott. __________, in base alla quale l’UAI ha pronunciato la querelata decisione, non contiene sufficienti e convincenti motivazioni che permettono di giustificare la conclusione circa una piena capacità dell'interessata nell'espletamento delle mansioni domestiche, quando si consideri in particolare che in ragione dei disturbi alle articolazioni sterno-costali sul lato sinistro ed in particolare dei dolori al respiro e all'alzamento del braccio sinistro - dolori che potrebbero verosimilmente limitare anche lo svolgimento di singole mansioni domestiche - è stata considerata un'incapacità quale parrucchiera del 50%.

In simili circostanze, posta l'esistenza dei suevidenziati impedimenti dovuti al danno alla salute, considerata la generica e teorica valutazione medica circa una piena capacità quale casalinga, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un'inchiesta domiciliare nel cui ambito vengono concretamente raffrontate le mansioni di casalinga svolte prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute (cfr. consid. 2.3).

Ciò stante, nella misura in cui, esperito il complemento istruttorio di cui al considerando 2.6, si dovrà procedere al nuovo calcolo dell'invalidità in applicazione del metodo misto, ai fini della determinazione dell'invalidità quale casalinga l'amministrazione farà esperire un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica, le cui risultanze verranno se del caso sottoposte al medico affinché si esprima sull'ammissibilità delle singole mansioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

§§ L'incarto è retrocesso all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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