RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00027
cs/nh
Lugano 24 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 febbraio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 febbraio 2001 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una rendita d'invalidità, per i seguenti motivi:
" Il nostro Ufficio con deliberazione del 6 febbraio 2001, l'ha riconosciuta invalida nella misura del 42% a partire dal 1. gennaio 1986, con eventuale pagamento della prestazione dal 1. febbraio 1999 conformemente all'art. 48 cpv. 2 della Legge federale per l'assicurazione invalidità.
Dagli atti in nostro possesso rileviamo i seguenti dati:
a) è nata il __________;
b) è cittadina italiana;
c) risiede in Svizzera dal __________.1979;
d) prima del diritto alla rendita d'invalidità non ha mai contribuito all'AVS Svizzera.
Hanno diritto alle rendite ordinarie tutti gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI stato 1. gennaio 1986).
Considerato che lei non assolve questa condizione, la sua richiesta è respinta.
Le precisiamo che la sua pratica è trasmessa al Servizio delle prestazioni complementari per l'esame delle condizioni per l'ottenimento di tale prestazione." (doc. _)
1.2. Contro questa decisione, l'assicurata, tramite l'__________, è insorta al TCA facendo valere quanto segue:
" Rileviamo che il vostro ufficio con deliberazione del 6.2.01 ha riconosciuto la nostra associata invalida nella misura del 42%, a partire dal 1.1.86, con eventuale pagamento della prestazione dal 1.2.99.
Base legale: art. 48 cpv. 2.
Sostenete inoltre che hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero (art. 36 cpv. LAI).
In considerazione del fatto che l'associata non assolve questa condizione avete respinto la richiesta.
Quest'ultima non può accettare la vostra decisione, e meglio per i seguenti
MOTIVI:
La nostra associata, prima della nascita del diritto alla rendita d'invalidità, non è mai stata alle dipendenze di un datore di lavoro e non ha quindi mai versato contributi AVS.
Riteniamo comunque che il periodo di contribuzione sia stato assolto in funzione dei contributi versati dal coniuge.
Sarebbe oltremodo ingiusto rifiutare prestazioni assicurative sulla base di disposizioni legali superate dall'ultima revisione della Legge, che penalizzano un'assicurata casalinga che all'epoca della nascita del diritto non ha presentato la richiesta perché ignorava questo suo diritto." (doc. _)
1.3. La Cassa, nella sua risposta del 25 aprile 2001, propone di respingere il ricorso e osserva:
" Per principio hanno diritto a una rendita ordinaria dell'AI, con le eventuali rendite complementari e per figli, quegli assicurati invalidi che, al manifestarsi dell'invalidità, avevano già versato contributi almeno durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI).
Trattandosi di donne sposate, divorziate (per la durata del matrimonio) o vedove, i periodi durante i quali esse non hanno esercitato un'attività lucrativa ed erano perciò esenti dall'obbligo contributivo (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LAVS) non sono tenuti in considerazione per la determinazione della durata minima di contribuzione.
Le persone che non hanno diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI in quanto non raggiungono la durata minima di contribuzione ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 LAVS hanno ciononostante diritto a una prestazione complementare se, oltre alle condizioni generali (soggiorno e domicilio, nazionalità e periodo d'attesa, condizioni economiche), adempiono pure il presupposto seguente:
¨ si tratta di invalidi che avrebbero diritto a una mezza rendita Al o ad una rendita intera Al se adempissero le condizioni assicurative di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAI (art. 2c lett. b LPC).
Nella fattispecie si osserva che, in occasione dell'emissione della decisione 23 febbraio 2001, il nostro ufficio ha trasmesso la pratica dell'assicurata al servizio prestazioni complementari e che in data 12 marzo 2001 la ricorrente ha presentato la relativa domanda.
Il suddetto servizio provvederà quindi prossimamente all'intimazione della relativa decisione di prestazione complementare." (doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAI hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono assicurati all'insorgere dell'invalidità. Fatto salvo l'art. 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero (art. 6 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato contributi per almeno un anno intero.
Fatto salvo il capoverso 3 le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). Il cpv. 3 prevede che se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
Secondo gli art. 50 OAVS e 29 ter cpv. 2 LAVS applicabili in virtù del rinvio dell'art. 32 OAI, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo, se il coniuge ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo o se possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza. Contrariamente al vecchio diritto un assicurato può pertanto soddisfare l'esigenza del periodo minimo di contribuzione senza aver pagato personalmente i contributi (DTF 125 V 253). Queste norme, più favorevoli e introdotte con la 10a revisione dell'AVS, non si applicano tuttavia ai casi d'assicurazione sopraggiunti sotto il vecchio diritto e per i quali il diritto alla rendita è stato rifiutato poiché la condizione della durata minima di contribuzione (vecchio art. 29 cpv. 1 LAVS), non è stato adempiuto (DTF 126 V 5, consid. 1 b pag. 8).
2.3. Va poi rilevato che l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS in vigore fino al 31 dicembre 1996 prevedeva che non erano tenuti a pagare contributi le mogli di assicurati quando non esercitavano un'attività lucrativa, come pure le mogli che lavoravano nell'azienda del marito, se non ricevevano salario in contanti.
Con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS (1° gennaio 1997), l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS è stato abrogato e a norma del nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.
Infine, il cpv. 1 lett. c disp. trans. della 10a revisione dell'AVS prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996.
2.4. In concreto, l'assicurata, cittadina italiana, è stata riconosciuta invalida al 42% a partire dal 1° gennaio 1986, con eventuale diritto del pagamento alle prestazioni a partire dal 1° febbraio 1999 in applicazione dell'art. 48 cpv. 2 LAI. L'UAI ha comunque negato l'assegnazione di una rendita non avendo l'assicurata contribuito per almeno un anno all'AVS (doc. _).
Quest'ultima circostanza è del resto stata confermata dall'insorgente nel proprio gravame (doc. _). Essa ritiene comunque che il periodo di contribuzione sia stato assolto in funzione dei contributi versati dal coniuge.
Orbene, in una recente sentenza del 20 ottobre 2000 pubblicata in DTF 126 V 273, il TFA ha precisato che per i casi d'assicurazione intervenuti prima del 1° gennaio 1997 non è possibile rinunciare, retroattivamente, al requisito del versamento personale dei contributi. Per tale motivo una persona assicurata in ragione del proprio domicilio al momento in cui è intervenuta l'invalidità, nel 1985, ma che non aveva versato i propri contributi per la durata minima di un anno, non ha diritto a una rendita d'invalidità neppure dopo l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, indipendentemente dai contributi versati dal coniuge. Il TFA ha in particolare affermato:
" c) Zwar trifft zu, dass laut der am 1. Januar 1997 im Rahmen der 10. AHV-Revision in Kraft getretenen Fassung von art. 6 Abs. 2 IVG bei der Ermittlung der einjährigen Mindestbeitragsdauer für den ordentlichen Rentenanspruch nach IVG keine persönliche Beitragsentrichtung mehr nötig ist (BGE 125 V 253 Erw. 1). Dies verschafft der Versicherten aber noch keinen Anspruch auf eine Invalidenrente. Vielmehr ist Folgendes zu beachten: Die Invalidität gilt laut Art. 4 Abs. 2 IVG als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruch auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. Vorliegend ist nach dem Gesagten erstellt und im übrigen nicht bestritten, dass der Versicherungsfall (Eintritt der Invalidität bezüglich einer Rente) bereits in den 80er Jahren eingetreten ist. Im damaligen Zeitpunkt waren die versicherungsmäs- sigen Voraussetzungen (einjährige Mindestbeitragsdauer) nach den damals geltenden Rechtsvorschriften unbestrittenmassen nicht erfüllt. Daher könnte die Versicherte nach neuem Recht nur dann Anspruch auf eine Invalidenrente erheben, wenn bei Versicherungsfällen, welche vor dem 1. Januar 1997 eingetreten sind, rückwirkend vom Erfordernis der persönlichen Beitragsentrichtung abgesehen werden könnte. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in AHI 2000 S. 174 ff Erw. 3-5 einlässlich dargelegt hat, wollte der Gesetzgeber mit Ausnahme der in Ziff. 1 lit. f Abs. 2 (betrifft Witwenrenten geschiedener Frauen) und Ziff. 1 lit. h (betrifft Staatsangehörige von Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz) übBest. AHV 10 ausdrücklich geregelten Fälle keine Anknüpfung neuen Rechts an früher eingetretene Versicherungsfälle (erster Staz von Ziff. 1 lit. c Abs. 1 übBest. AHV 10; vgl. ferner BGE 126 V 5 und nicht veröffentliches Urteil H. vom 6. Dezember 1999). Der vorliegende Sachverhalt lässt sich unter keine dieser Ausnahmen subsumieren. Demnach muss es dabei sein Bewenden haben, dass im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für eine Rente die versicherungs- mässigen Voraussetzungen nicht erfüllt waren und die Versicherte sich nicht rückwirkend auf die erst später in Kraft gesetzten Erleichterungen der 10. AHV -Revision berufen kann. Da sich sodann auch aus dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit nichts zu ihren Gunsten ableiten lässt, hat sie keinen Anspruch auf eine Invalidenrente."
Diversa è invece la situazione dell'assicurato il cui diritto alla rendita sorge dopo il 1° gennaio 1997 (DTF 125 V 253). Diversamente da quanto disposto dall'ordinamento precedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della durata minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendita ordinaria dell'AVS/AI senza aver personalmente versato contributi.
Infine, in una sentenza del 23 marzo 1999 (Pratique VSI 2000 pag. 173, citata nella sentenza sopra riportata), l'alta Corte, in un caso concernente l'assegnazione di una rendita di vecchiaia, ha affermato che alla donna sposata con un assicurato non ancora al beneficio di una rendita, a cui non venne assegnata una rendita di vecchiaia ordinaria in base all'art. 29 cpv. 1 vLAVS, per difetto del periodo minimo richiesto di un anno di contribuzione, anche con l'entrata in vigore della 10a revisione (1° gennaio 1997) il diritto alla rendita non le è dato: questo neppure se la condizione della durata minima di un anno di contribuzione sarebbe attualmente adempiuta, tenuto conto del nuovo art. 29 cpv. 1 LAVS che permette di considerare gli anni nei quali possono essere computati degli accrediti per compiti educativi.
In concreto, pertanto, l'assicurata, invalida nella misura del 42% dal 1° gennaio 1986, come indicato dalla Cassa non può beneficiare della rendita d'invalidità, poiché non ha pagato personalmente i contributi durante almeno un anno. Ciò anche se ha avuto due figli, nati nel __________, rispettivamente nel __________che le darebbero diritto, applicando la 10a revisione della LAVS, ad accrediti per compiti educativi.
Infatti, il caso di specie si apparenta a quello giudicato dal TFA e pubblicato in DTF 126 V 273 e nel quale, come visto, l'alta Corte ha spiegato i motivi per i quali ai casi d'invalidità sorti prima del 1° gennaio 1997 non si applicano, tranne eccezioni non adempiute in concreto, le norme introdotte dalla 10.a revisione dell'AVS.
In queste circostanze, il TCA non può che respingere il ricorso e confermare la decisione dell'amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti