RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00087
RG/sc
Lugano 7 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 13 settembre 2000 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurata, nata nel __________, casalinga e ausiliaria di pulizia, ha presentato in data 3 aprile 1996 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità in quanto affetta da periartropatia omero-scapolare tendinotica a destra dopo trauma contusivo con rottura del sovraspinoso, stato depressivo e asma bronchiale d'origine allergica.
1.2. Per decisione 9 marzo 1998 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni ravvisando un'invalidità complessiva pari al 36% (24% quale salariata, 12% quale casalinga).
1.3. Con sentenza 8 luglio 1999 il TCA ha accolto il gravame interposto dall'assicurata avverso la decisione amministrativa rinviando gli atti all'UAI per nuova decisione dopo l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica nonché l'effettuazione di una nuova inchiesta domiciliare per persone attive nell'economia domestica.
1.4. Esperiti i nuovi accertamenti, con provvedimento formale 13 settembre 2000 l'UAI ha assegnato a __________ un quarto di rendita dal 1° settembre 1995, riconoscendo un'incapacità al guadagno complessiva pari al 43% . A motivazione della propria decisione l'UAI ha considerato:
" Secondo l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una mezza rendita quando è invalido per almeno la metà e a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del 40%. Nei casi di rigore (condizioni economiche disagiate) il diritto alla mezza rendita può venir riconosciuto anche con un grado d'invalidità del 40%.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 della legge federale sull'assicurazione invalidità, è basato sul concetto di invalidità permanente o sulle conseguenze di una malattia di lunga durata.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
I presupposti dell'incapacità al guadagno in modo permanente sono compiuti allorché si può presumere che nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute debba intervenire in futuro. In questo caso esiste diritto a rendita a partire dal momento in cui è presente un'incapacità di guadagno pari almeno al 40%.
MALATTIA DI LUNGA DURATA:
Quando non entrano in considerazione i presupposti per l'invalidità permanente. In questi casi il diritto a rendita nasce quando vi è stata, per un anno e senza notevoli interruzioni, un'incapacità al guadagno pari almeno al 40%.
Giusta l'art. 27 bis dell'Ordinanza AI, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa è stabilita, per questa parte, secondo il metodo della comparazione dei redditi. a lato di quest'attività si occupano, ad esempio, del governo della casa o collaborano nell'azienda del coniuge, l'assicurazione determina la quota parte dell'una e dell'altra attività e commisura il grado di invalidità all'impedimento nei due campi d'azione.
Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività che si può, ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la determinazione del grado di invalidità.
Nel caso in questione l'incarto é stato nuovamente esaminato alla luce delle osservazioni presentate __________ alla proposta di decisione del 16.2.2000.
Dalla nuova indagine risulta quanto segue.
Il Servizio Accertamento Medico AI conferma che l'assicurata può ancora svolgere delle attività leggere e potrebbe quindi conseguire, lavorando a tempo pieno, fr. 24'150.‑‑ annui.
Considerando però che la signora __________ era impiegata in misura del 59%, in realtà può conseguire unicamente fr. 14'248.‑‑ (dati 1993).
Confrontando tale reddito con quanto conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute (fr. 24'504.‑‑ nel 1993) si determina una perdita di guadagno, quale salariata, del 42%.
Quale casalinga fa invece stato un'incapacità, del 50%; i motivi di questa valutazione sono già stati precedentemente indicati e cioè è influente il fatto che l'assicurata è madre di due figli con handicap necessitanti di cure e attenzioni particolari.
Il calcolo complessivo del grado AI risulta quindi dal seguente specchietto:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità
salariata 59.‑‑ % 42.‑‑ % 25.‑‑ %
casalinga 41.‑- % 50.‑‑ % 20.‑‑ %
‑‑‑‑‑‑‑‑--
Grado d'invalidità complessivo 45.‑‑ %
=====
Dal 1.9.1995 (dopo un anno di attesa) sorge quindi il diritto ad un quarto di rendita AI." (Doc. _)
1.5. Contro la suddetta decisione l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso tramite l'__________, la quale, contestando in sostanza le percentuali d'invalidità ritenute dall'UAI sia per quanto riguarda la parte d'attività salariata che quella di casalinga, conclude per l'assegnazione di una rendita AI per un grado d'invalidità del 53%.
Nel gravame viene in particolare esposto:
" I fatti
L'UAI dì Bellinzona, con la decisione formale che porta la data 13 settembre u.s., ha statuito un grado di invalidità complessivo pari al 45%.
Il grado di invalidità è stato accertato a' sensi dell'art. 4 LAI per l'attività di casalinga ed a' sensi dell'art. 28 LAI per l'attività di casalinga. Il medesimo è riassunto nel seguente specchietto:
attività
quota parte
limitazione
grado d'invalidità
salariata
59%
42%
25%
casalinga
41%
50%
20%
grado di invalidità complessivo 45%
Nella concreta fattispecie non sono contestate le quote parti di attività adottate dall'UAI (59% salariata e 41% casalinga) tuttavia la ricorrente ritiene di presentare limitazioni superiori a quelle ritenute dall'UAI nei due ambiti di attività.
La richiesta di prestazioni Al è già stata oggetto di esame da parte del lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Per brevità, è richiamato l'intero incarto no. __________ (sentenza dell'8.7.1999).
I motivi
Con la citata sentenza dell'8 luglio 1999, gli atti erano stati retrocessi all'UAI per una nuova decisione dopo l'esecuzione di nuovi accertamenti indicati nei considerandi di diritto.
Accogliendo le motivazioni di parte ricorrente, il lodevole TCA aveva
Þ giudicato incompleto e non concludente l'accertamento SAM nell'indicare le limitazioni della ricorrente nell'attività di casalinga
Þ espresso alcune perplessità in merito all'accertamento domiciliare a cura dell'assistente sociale.
L'UAI ha dunque nuovamente sottoposto la fattispecie medica al SAM (cfr. rapporto dott. med. __________ del 3 febbraio 2000) ed all'assistente sociale (cfr. inchiesta domiciliare del 14 dicembre 1999).
a) limitazioni nell'attività di salariata
L'UAI determina una limitazione del 42% fondandosi sull'assunto "Il Servizio Accertamento medico AI conferma che l'assicurata può ancora svolgere delle attività leggere e potrebbe quindi conseguire, lavorando a tempo pieno, fr. 24'150. ‑‑ annui".
Il SAM, e per esso il dott. __________, precisa nel suo rapporto del 3 febbraio 2000 che "A causa della patologia reumatologica citata al nostro punto F 1 l'assicurata non può alzare pesi al di sopra dei 10 kg, non deve eseguire lavori manuali pesanti, non deve lavorare con le braccia elevate al di sopra dell'orizzontale, non deve lavorare su scale a pioli e può lavorare solo talvolta in posizione eretta o piegata in avanti."
Il lodevole Tribunale Federale delle Assicurazioni in una recente sentenza del 9 maggio 2000 in re A. (I 482/99) ha riaperto, determinando altri parametri, la questione dei salari medi fondati su dati statistici. In tale sentenza di principio, la lodevole Alta Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione atta a sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali (danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La lodevole Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
La ricorrente di nazionalità turca, senza una formazione professionale specifica e scolastica, scarsa conoscenza della lingua italiana, occupata a tempo parziale, molto limitata fisicamente e madre di tre figli di cui due invalidi, può ragionevolmente e a pieno titolo pretendere di una riduzione che influenza un ipotetico reddito da invalida di almeno il 15%.
Orbene, il reddito conseguibile da invalida, a tempo pieno, nell'esercizio di una attività leggera - stante ai rilevamenti statistici utilizzati dall'UAI - ammonta a fr. 24150.‑‑ annui. Applicando a tale importo annuo alla percentuale di riduzione testé evocata (15%), risaliamo dunque ad un reddito ipotetico da invalida di fr. 20'500.‑‑ all'anno. Considerato inoltre che la ricorrente era occupata in misura del 59%, in realtà la medesima può conseguire un reddito ipotetico da invalida di fr. 12'100.‑‑ all'anno.
Dal confronto del reddito ipotetico che la ricorrente potrebbe conseguire da invalida (fr. 12'100.‑‑ all'anno) ed il salario che la medesima avrebbe conseguito se non fosse divenuta invalida (fr. 24'504.‑‑), emerge dunque un grado in incapacità lucrativa, limitatamente all'attività di salariata, pari al 50 %.
b) limitazioni nell'attività di casalinga
Per le casalinghe non si applica il criterio dell'incapacità di guadagno, ma la loro invalidità è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita Al, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate nelle direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità alle cifre 2122 e ss.
Il lodevole TCA aveva espresso alcune perplessità in merito all'accertamento domiciliare esperito dall'assistente sociale in data 5 agosto 1997, segnatamente per quanto riguarda la postazione 5.1.6. relativa alla cura dei figli. La ricorrente è infatti madre di due gemelli adulti portatori di handicap, dei quali beneficia di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado elevato mentre l'altro di un AGI di grado medio. Ciò significa che un figlio necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita mentre l'altro necessità dell'aiuto di terzi per la maggior parte di tali atti.
L'inchiesta domiciliare successivamente esperita (14 dicembre 1999), proprio per quanto attiene alla postazione 5.1.6., ha valutato una percentuale degli impedimenti al 20% su punti 20 di assegnata importanza (ergo: 4 %).
Tale valutazione, contestualmente al quadro familiare testé evocato (e, aggiungiamo, un naturale orgoglio di mamma che porta la medesima a non ammettere di non saper più accudire al meglio i propri figli in particolare se anch'essi invalidi), appare oltremodo modesta. La ricorrente può ragionevolmente e a pieno titolo pretendere una valutazione di una percentuale degli impedimenti almeno di almeno il 75 % su punti 20 di assegnata importanza (ergo: 15 %).
La somma delle valutazioni percentuali risultanti dall'inchiesta domiciliare effettuata in data 14 dicembre 1999 in base alle direttive UFAS 2122 e ss ammonta dunque al 58.5% (grado, corretto al punto 5.1.6., che si riferisce alla situazione descritta dalla ricorrente nel rapporto datato 4 gennaio 2000).
Il calcolo complessivo del grado AI risulta quindi dal seguente specchietto
Attività
quota parte
limitazione
grado d'invalidità
Salariata
59%
50%
29%
Casalinga
41%
58%
24%
grado di invalidità complessivo 53%
La ricorrente ha dunque diritto dal 1. settembre 1995 ad una mezza rendita Al." (Doc. _)
1.6. Con risposta di causa 22 dicembre 2000 l'UAI, sulla base del rapporto complementare 15 dicembre 2000 a cura del consulente IP, propone di procedere ad una reformatio in pejus sulla base delle seguenti considerazioni:
" In data 7 febbraio 1994 l'assicurata, nell'ambito della propria attività lavorativa in qualità d'ausiliaria delle pulizie, è scivolata, riportando in particolare una contusione alla spalla destra. Le terapie riabilitative messe in atto dai medici curanti non hanno sortito gli effetti sperati.
In data 2 aprile 1996 l'assicurata ha inoltrato domanda di prestazioni Al. Con decisione 9 marzo 1998 l'UAI ha stabilito un grado di invalidità del 36%, ottenuto da una valutazione globale circa gli impedimenti sia nell'ambito dell'attività lavorativa che di quella di casalinga.
Il ricorso interposto contro la suddetta decisione è stato accolto in data 8 luglio 1999, e gli atti sono stati retrocessi allo scrivente Ufficio affinché si procedesse ad un complemento istruttorio. In particolare si è richiesto venisse effettuata una nuova indagine al domicilio della ricorrente, cosi come sono state chieste delucidazioni al Servizio di accertamento medico, affinché venissero meglio specificate le attività che la ricorrente era ancora in grado di svolgere.
In data 4 gennaio 2000 l'assistente sociale incaricata rassegnava quindi il richiesto rapporto, che per l'essenziale conferma il precedente. In definitiva è stato fissato un grado di inabilità nella professione di casalinga del 50%.
Da parte sua il SAM in data 3 febbraio 2000 ha specificato quali sono le attività che l'assicurata non è più in grado di svolgere.
Sulla scorta degli ulteriori accertamenti in data 22 marzo 2000 l'UAI ha quindi emesso un nuovo progetto di decisione nel quale si è fissato un grado di invalidità del 45%, stabilendo in particolare un grado di limitazione del 42% nell'attività di salariata e del 50% nell'attività di casalinga. Preso atto delle nuove osservazioni inoltrate dall'assicurata ‑ che si avrà modo di riprendere in prosieguo di esposto ‑ con decisione 13 settembre 2000 l'UAI ha confermato il grado di invalidità del 45%.
La decisione è stata nuovamente impugnata.
La ricorrente contesta innanzitutto il grado d'inabilità del 42% nell'attività salariata.
Paragonando il reddito ch'essa ritiene potrebbe teoricamente guadagnare da invalida (fr. 12'100.‑) con quello che avrebbe potuto guadagnare senza invalidità (fr. 24'504.‑), si ottiene un grado di incapacità in ambito di lavoro salariato del 50%. Ritenuto ch'essa lavorava nella misura del 59%, si otterrebbe quindi una percentuale d'invalidità per attività lavorativa del 29%.
Tale modo di procedere non può essere condiviso dallo scrivente Ufficio. Come giustamente rilevato dalla ricorrente, il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, basandosi su di una sentenza del Tribunale federale, ha recentemente modificato la propria giurisprudenza relativa ai criteri di calcolo volti alla determinazione del reddito ipotetico da invalido.
Al proposito è stato stabilito che, esercitando un'attività leggera ed adeguata al proprio stato di salute, una donna potrebbe annualmente conseguire un reddito ammontante a fr. 33'587.‑ (dec. TCA 21.9.2000 in re I).
Tale reddito è ancora soggetto ad una diminuzione nella misura massima del 25%, diminuzione che consente l'adeguamento del reddito ipotetico alla situazione personale dell'assicurato.
Nel presente caso, in base alla valutazione effettuata dal consulente in integrazione professionale la ricorrente, esercitando a tempo pieno una professione consona alle sue capacità, sarebbe in grado di conseguire un reddito teorico ammontante a fr. 27'810.‑ (cf. annesso).
Considerato che l'assicurata esercitava la propria attività lucrativa nella misura del 59%, otteniamo un reddito di fr. 16'407.90.
Paragonando il reddito così ottenuto all'ultimo salario conseguito dall'assicurata prima del sopraggiungere dell'infortunio, otteniamo una limitazione percentuale del 33% che, riferita al 59% di attività, equivale ad un grado d'invalidità del 19,5%.
Contestato è altresì il grado di invalidità del 20% relativo all'attività di casalinga. Si noti di straforo come a tale risultato l'UAI fosse giunto già in sede di proposta decisionale. Appare quantomeno strano come in quell'occasione non solo non sia stata formulata alcuna critica al riguardo, ma addirittura sia stato affermato che "l'apprezzamento delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga non è (…) oggetto di contestazione" (oss. __________ 7.4.2000, doc. N. _ inc. AI) ...
Ad ogni modo, a detta del rappresentante della ricorrente, quest'ultima avrebbe sottaciuto le reali difficoltà riscontrate nell'accudire i due figli gemelli invalidi. La percentuale d'inabilità in tale ambito non sarebbe quindi del 20%, come attestato dall'assistente sociale, bensì addirittura del 75%.
Di transenna si può innanzitutto rilevare come l'esame dell'incarto non permetta sicuramente di evidenziare nell'assicurata una personalità repressa, o che presenti un'inclinazione a minimizzare le difficoltà cui è confrontata. Almeno per quanto attiene alle problematiche direttamente legate al suo stato di salute si può semmai notare una tendenza contraria: "il decorso del pensiero è in pratica costantemente polarizzato sui dolori che sono elaborati in chiave ipocondriaca" (perizia SAM 19.12.1997, doc. n. _ inc. AI).
Per quel che concerne i risultati dell'indagine esperita dall'assistente sociale, non v'è ragione alcuna di scostarsi da quanto affermato dalla stessa assicurata, la quale rileva che, fatta salva una maggior difficoltà per quanto attiene allo specifico compito del taglio degli alimenti, essa svolge i propri compiti senza particolari problemi, come in precedenza.
D'altro canto giova rilevare che nel frattempo il figlio __________ si è sposato e non abita più con i genitori; è ora la nuora che lo accudisce: "nel complesso l'assicurata ha delegato il proprio impegno alla nuora" (rapporto ass. soc. 4.1.2000). L'assistente sociale ha inoltre sottolineato come l'altro figlio, __________, non essendo più sottoposto a pesanti cure farmacologiche, sia ora più indipendente: "da quando la farmacologia è stata ridotta __________ è più autonomo e parzialmente capace di provvedere a se stesso" (idem).
Malgrado ciò le difficoltà lamentate dalla ricorrente sono state ampiamente considerate, tant'è che in definitiva è stata stabilita una percentuale di impedimento del 20%.
Come si potrà constatare dall'analisi del rapporto, di tali limitazioni è stato largamente tenuto conto anche per quanto attiene alle altre voci prese in considerazione.
La valutazione globale, che peraltro si basa su constatazioni precise e complete, non si presta pertanto a censura alcuna.
In conclusione quindi, sommando la percentuale di invalidità presentata nell'esercizio d'una attività lucrativa (19,5%), alla percentuale di invalidità nell'attività di casalinga (20%), otteniamo un grado di invalidità complessivo del 39,5%, grado in relazione al quale nessuna rendita può essere accordata.
In considerazione di quanto sopra, il grado di invalidità stabilito nella decisione impugnata (45%) non risulta più conforme ai nuovi criteri giurisprudenziali, e deve quindi essere modificato.
Per tale ragione si chiede a codesto lodevole Tribunale di fissare il grado di invalidità della ricorrente al 39,5%, essendo espressamente prevista dalla legge la facoltà di procedere ad una reformatio in peius." (Doc. _)
1.7. Con scritto 30 gennaio 2001 a nome dell'assicurata l'__________ contesta l'esistenza degli estremi giustificanti una refomatio in pejus, confermando integralmente il contenuto del gravame.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Perchè sia possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.
Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
che sia costatata un'incapacità di guadagno;
che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla
salute;
allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.
La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività lucrativa”.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.
2.5. Ai fini di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
Inoltre va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.6. In casu col gravame l'assicurata censura l'errata quantificazione della percentuale d'invalidità stabilità dall'amministrazione per quanto riguarda l'attività salariata (25%). Rileva in particolare che, a causa del danno alla salute di cui è portatrice, svolgendo un'attività leggera giudicata siccome esigibile dal profilo medico (fatto questo rimasto incontestato) essa é in grado di conseguire un reddito pari a fr. 12'000. Essa evidenzia quindi come dal raffronto di tale reddito con quello (incontestato) da valido di fr. 24'504 emerge, considerata l'incontestata quota parte riferita all'attività lucrativa del 59%, un'incapacità al guadagno pari al 29%.
Essa sostiene infine che, contrariamente a quanto stabilito dall'UAI alla luce della nuova inchiesta domiciliare, il tasso d'invalidità quale casalinga, ritenuta una limitazione di rendimento pari al 58%, debba essere fissato al 24%. L'insorgente conclude per un grado d'invalidità complessiva pari al 53%, con conseguente diritto all'erogazione di una mezza rendita.
Quo alla graduazione dell'invalidità quale salariata - cui le parti concordano nell'attribuire una quota parte del 59% (rispettivamente del 41% quale casalinga) -, posta l'incontestata esigibilità in attività di tipo leggero nelle quali l'assicurata non debba "alzare pesi al di sopra dei 10 kg, … eseguire lavori manuali pesanti, … lavorare con le braccia elevate al di sopra dell'orizzontale, … lavorare su scale a pioli" e nelle quali possa "lavorare solo talvolta in posizione eretta o piegata in avanti" (cfr. rapporto SAM 3 febbraio 2000, doc. AI _), questo TCA non può che rilevare come né il calcolo operato dall'amministrazione né quello proposto con il gravame consentono di correttamente determinare il discapito economico subito dall'assicurata.
2.7. Occorre infatti ricordare, per quanto riguarda la fissazione del reddito da invalido conseguibile in attività come quelle giudicate in casu siccome accessibili, che relativamente ai salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, aveva stabilito che in attività leggere non qualificate svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C).
I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Nel caso in esame, posta la piena esigibilità in attività leggere adeguate in cui l'assicurata sarebbe in grado di conseguire, considerando un grado d'occupazione del 59%, un reddito annuo di fr. 19'816 (59% di fr. 33'587), e ritenuta una ulteriore riduzione complessiva cifrabile in misura non superiore al 18% per tener conto della riduzione di rendimento dovuta alle particolari limitazioni provocate dal danno alla salute (col gravame l'insorgente sostiene addirittura una percentuale di riduzione inferiore pari al 15%), dal raffronto del reddito da invalido così ottenuto di fr. 16'249 annui con il reddito ipotetico da valido di fr. 24'504, emerge un tasso d'invalidità del 33,7%.
Ora, considerata una quota parte d'attività salariata del 59%, il discapito economico di __________, per quanto riguarda l'attività lucrativa, è del 19.8%.
In simili circostanze, dopo arrotondamento di tale percentuale al 20% (cfr. DTF 122 V 335), pur considerando il tasso d'invalidità quale casalinga addotto dall'insorgente (24%, contrariamente al 20% stabilito dall'UAI), il grado d'incapacità al guadagno complessivo è del 44%.
Considerando invece un'invalidità quale casalinga pari al 20%, la perdita economica dell'assicurata è pari al 40%.
In simili condizioni, l'invalidità __________ è tale da giustificare l'erogazione di un quarto di rendita.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti