RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00008
MB/tf
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 dicembre 1999 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 febbraio 1999 __________, di professione meccanico d'auto, ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti.
Dal rapporto medico dettagliato del dottor __________, specialista in neurochirurgia, risulta che l'assicurato soffre di una lieve sindrome lombovertebrale, di una sindrome algica muscolare del gluteo e muscolo piriformis a sinistra e meralgia parestetica a sinistra per irritazione del nervo cutaneus femoris lateralis.
Secondo il medico il danno alla salute permette all'assicurato di svolgere qualsiasi attività, seppur leggera (al di sotto dei dieci-quindici chili). L'incapacità lavorativa in attività più pesanti o svolte in posizioni favorevoli comporta invece una riduzione della capacità lavorativa del 50% (doc. _).
1.2. Per accertare lo stato di salute e l'eventuale incapacità lavorativa del richiedente, pendente istruttoria amministrativa, l'UAI ha richiamato d'ufficio gli atti medici assunti dalla __________ e fatto esperire una perizia dal dottor __________, specialista in fisiatria e reumatologia.
Sulla base delle risultanze procedurali, l'amministrazione ha quindi emesso la proposta di decisione 29 ottobre 1999, con cui ha respinto la richiesta di prestazioni AI. A motivazione del diniego, l'UAI ha evidenziato che
" Dall'esame della documentazione medica specialistica acquisita agli atti AI si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore, non comporta una incapacità lavorativa superiore al 20%, in quella precedentemente eseguita di elettromeccanico.
In considerazione di quanto sopra non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di una rendita AI.
Viene tuttavia conferito mandato al Servizio d'integrazione professionale AI per valutare se mediante l'applicazione di misure d'ordine professionale, la capacità di guadagno residua può essere incrementata in misura importante."
1.3. Con osservazioni 15 novembre 1999 l'assicurato, patrocinato dall'avvocata __________, ha contestato la proposta di decisione, adducendo che
" La valutazione peritale fatta esperire da questo Ufficio non è completa. Visti i numerosi medici interpellati, una perizia pluridisciplinare avrebbe dovuto imporsi, perizia che avrebbe permesso di stabilire la reale incapacità al guadagno del signor __________, tenuto conto di tutte le affezioni di cui egli soffre e tenuto conto altresì del parere dei suoi medici curanti.
Da oltre due anni, il signor __________, infatti, è in cura presso il Dr. med. __________ il quale ha sempre mantenuto la propria diagnosi, riscontrando, ancora oggi, un'incapacità lavorativa del signor __________ pari ad almeno il 50%, limitando, inoltre la sua capacità residua ad una attività leggera con la possibilità di non mantenere la posizione statica a lungo seduto o in piedi.
Anche il Dr. med. __________, di cui vi è una lettera agli atti dell'Ufficio AI, ritiene il signor __________ inabile al lavoro al 50%.
Pure il dr. med. __________, ritenne il signor __________ inabile al lavoro nella misura del 50%.
Già solo per quanto indicato dai medici citati che ebbero in cura il signor __________, la capacità di guadagno dello stesso si riduce al almeno il 50%."
In data 19 novembre 1999 il dottor __________, psichiatra, ha trasmesso all'UAI un rapporto, secondo cui l'interessato è in sua cura ambulatoriale dal 29 aprile 1999 per "sindrome somatoforme da dolore persistente" (doc. _ atti amm.).
1.4. Con decisione formale 20 dicembre 1999 l'UAI ha però confermato la proposta di decisione precedentemente sottoposta all'assicurato, mentre il 29 dicembre 1999 l'amministrazione ha avviato la procedura tendente ad accertare se, tramite misure di ordine professionale, la capacità di guadagno residua può essere incrementata (doc. _ atti amm.).
1.5. Con tempestivo ricorso 21 gennaio 2000 __________, rappresentato dall'avvocata __________, ha impugnato la decisione dell'amministrazione, chiedendo di annullare la decisione impugnata per quanto riguarda il mancato riconoscimento di una rendita AI e conseguentemente di assegnargli una mezza rendita di invalidità. A motivazione del gravame l'interessato precisa che l'Ufficio AI non ha tenuto conto della sua invalidità dal punto di vista psichiatrico, riscontrabile dagli atti già precedentemente alla redazione del rapporto da parte del dottor __________, evidenziando che
" il Dr. med. __________ al punto 2.2 riassume i disturbi del paziente ed i dolori di cui egli soffre. Successivamente nella discussione circa il grado di lavoro egli afferma che ci si trova di fronte ad una situazione di discrepanza tra i dolori invalidizzanti che il paziente accusa ed i reperti oggettivabili, sia dal punto di vista clinico come pure radiologico.
Inoltre, alcuni medici che ebbero ad esaminare il signor __________, costatarono una probabile affezione psichica e consigliarono una valutazione psichiatrica. Del resto, il signor __________ fu, infatti, anche inabile al lavoro per una forte depressione durante l'anno 1997. Tutte constatazioni queste che risultano dagli atti dell'Al.
Ma a maggior ragione una simile valutazione avrebbe dovuto imporsi dopo che l'Ufficio AI contattò il Dr. med. __________.
Infatti, con rapporto medico del 1° dicembre 1999 il Dr. med. __________ pone quale diagnosi una sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4 ICD 10); riconoscendo un'incapacità al lavoro del ricorrente al 50% e al 100% in relazione con l'attività finora esercitata.
Egli inoltre alla precisa domanda a sapere se esiste a tutt'oggi una limitazione del rendimento, il Dr. med. __________ risponde che la stessa è completa (cfr. domanda A no. 2.2 del foglio complementare per la valutazione delle possibilità reintegrative e del diritto a rendita).
Vi è dunque un'incongruenza manifesta tra la decisione dell'Ufficio Al e il parere del Dr. med. __________, il quale riscontra una affezione psichiatrica invalidante, non riconosciuta, ingiustificatamente, dall'Ufficio Al.
Risulta pertanto evidente come nell'ambito delle indagini esperite dall'Ufficio Al, manchi completamente una valutazione della capacità lavorativa del ricorrente dal punto di vista della diagnosi psichiatrica.
Alla luce della situazione poc'anzi descritta, una perizia pluridisciplinare ed una valutazione del grado d'invalidità per motivi di malattia psichica dovevano pertanto imporsi, come del resto risulta, anche in modo implicito, dalla copiosa documentazione agli atti dell'incarto AI."
1.6. Con risposta 16 aprile 2000 l'UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" 1 . Ad avviso dell'UAI, le motivazioni addotte dall'assicurato per
giustificare il grado d'invalidità del 50% non sono conferenti, in quanto i disturbi sofferti sono stati valutati a fondo, con specifico riferimento al loro influsso sull'abilità lavorativa.
In particolare, per quanto riguarda l'aspetto reumatologico, il dott. __________, in sede peritale (cfr. rapporto 20.09.1999, ali. _) ha chiarito i vari aspetti del danno alla salute, individuando un'incapacità lavorativa massima nella precedente attività di elettromeccanico nella misura dei 20% (percentuale identica è stata indicata per le professioni di meccanico in genere e di meccanico d'auto), mentre le controindicazioni generali riguardano il sollevamento di pesi ripetuto e continuo (non dev'essere superiore ai 10 Kg) e il sollevamento saltuario (quest'ultimo non superiore ai 20 Kg).
Nelle attività lavorative di tipo medio‑leggero, il dott. __________ ritiene invece l'assicurato totalmente abile al lavoro (in tale contesto, vengono indicate quali professioni senz'altro esercitabili quelle di venditore in un reparto di elettromeccanica, magazziniere, e venditore d'auto).
Per quanto attiene alla problematica psichiatrica, è da segnalare che il dott. __________ (cfr. rapporto 01.12.1999 e relativi allegati, ali. _) propone una diagnosi controversa (disturbo da dolore somatoforme), fattore che tuttavia è collegato ad eventi psicosociali stressanti i quali, essendo di origine reattiva, non comportano la strutturazione di una malattia psichiatrica tale da poter essere definita invalidante.
Lo stesso dott. __________, del resto, indica l'eventualità della riformazione professionale in un'attività adatta come intervento da prendere in considerazione e di quasi sicura utilità, il che depone a favore della presenza di un'elevata capacità lavorativa residua dell'assicurato, che dev'essere semplicemente valorizzata nel modo più opportuno.
Gli elementi sopra riportati consentono quindi di affermare che l'assicurato, al momento attuale, non presenta un grado d'invalidità sufficiente per poter ottenere prestazioni pecuniarie, mentre ha maturato il diritto ai provvedimenti integrativi, i quali sono stati effettivamente predisposti dall'UAI."
1.7. Con decisione 16 maggio 2000 l'UAI ha assegnato a __________ indennità giornaliere per il periodo dal 20 marzo al 30 giugno 2000 durante l'accertamento professionale presso la ditta __________. L'orientatore professionale dell'AI aveva infatti dichiarato, nel suo rapporto 20 marzo 2000, che
" L'attuale capacità di guadagno dell'assicurato potrebbe essere migliorato tramite provvedimenti professionali. Il __________ è disposto a valutare se l'assicurato è in grado di iniziare una riformazione come montatore e meccanico di __________.
Si tratta di una riformazione pratica sul posto di lavoro abbinata ad alcuni corsi teorici (nozioni di elettronica) e per la quale si richiedono delle buone conoscenze di base, soprattutto in meccanica"
1.8. Pendente causa l'avvocata __________ ha chiesto l'assunzione quali testi del dottor __________ e del dottor __________ rispettivamente l'erezione di una perizia psichiatrica e di una perizia pluridisciplinare.
1.9. Ai fini dell'istruttoria il TCA ha richiamato agli atti dall'UAI l'incarto relativo alla procedura d'integrazione avviata nei confronti del ricorrente. Dal rapporto finale del consulente in integrazione professionale risulta che
" Il dott. __________, nel suo rapporto del 10 gennaio 2001 afferma che "a mio modo di vedere, il paziente potrebbe essere abile al lavoro a tempo pieno in una qualsiasi attività non eccessivamente pesante e con un'ergonomia favorevole."
In pratica sono confermate le indicazioni mediche contenute nella perizia del dott. __________ (20.9.1999) e partendo dalle quali avevo proposto il periodo d'accertamento presso il __________.
Oltre quest'accertamento non vedo altri provvedimenti professionali che potrebbero aumentare in modo rilevante l'attuale capacità di guadagno dell'assicurato. Infatti, egli possiede già delle buone conoscenze professionali che, a mio avviso, potrebbero essere perfezionate solo con delle formazioni "on the job" se richieste da un eventuale datore di lavoro.
In questo senso sono sempre a disposizione del signor __________ come pure per valutare eventuali altre sue proposte di provvedimenti professionali."
1.10. In data 15 febbraio 2001 l'avvocata __________ ha ribadito la necessità di sentire i testi __________ e __________ e di ordinare una perizia psichiatrica. L'UAI ha esposto la propria presa di posizione in data 22 marzo 2001.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In concreto __________ non contesta l'avvio della procedura d'integrazione ordinato nella decisione impugnata, chiede però l’assegnazione di una mezza rendita di invalidità (cfr. petitum, I), in quanto l'UAI non avrebbe tenuto conto delle affezioni di natura psichiatrica attestate dal dottor __________.
Nell’assicurazione invalidità vale il principio secondo cui l'applicazione di provvedimenti integrativi ha la precedenza sull'assegnazione della rendita rispettivamente l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di un anno, non è oppure non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 190; DTF 116 V 92).
In tale ipotesi secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI
" il diritto alla rendita non sorge finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa”.
A questo proposito l’art. 18 OAI stabilisce che
" l’assicurato, la cui incapacità di lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione imminenti ha diritto ad un’indennità giornaliera per il periodo d’attesa”.
L’amministrazione deve, quindi, esaminare d’ufficio, sia in caso di domanda di rendita che di revisione se si giustifica, preliminarmente all’erogazione di una rendita, l’assegnazione di provvedimenti integrativi (DTF 108 V 212; DTF 99 V 48).
In virtù dei citati principi, quindi, la rendita può essere assegnata prima dell’esecuzione di provvedimenti integrativi, solo se, a causa dello stato di salute, l’assicurato non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 191 consid. 4a; 193 consid. 4c; 100 V 189 consid. 3; Meyer/Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 224).
Nella citata sentenza il TFA ha pure precisato che dopo l’entrata in vigore degli art. 18 e 28 OAI sono divenute obsolete le eccezioni stabilite in DTF 100 V 191, secondo cui una rendita va erogata anche quando l’amministrazione ha ritardato la procedura integrativa per un errore palese o l’assicurato si trova in una situazione finanziaria di emergenza. Secondo l’Alta Corte infatti se l’assicurato è immediatamente reintegrabile, riceve le indennità per il periodo d’attesa, se invece l’assicurato non è o non è ancora integrabile entra in linea di conto la rendita (DTF 121 V 193).
2.3. Secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).
2.4. Nella decisione impugnata l'UAI ha stabilito che i presupposti per avviare una procedura di integrazione sono adempiuti, in quanto l'invalidità è almeno pari al 20% (grado aumentato al 29% nella risposta di causa), mentre ha respinto la richiesta di rendita.
Richiamata la giurisprudenza citata al considerando precedente, la decisione impugnata non può che essere confermata. In effetti, nel caso concreto, non è contestato che il grado di invalidità dell'assicurato è perlomeno pari al 20% (secondo l'orientatore professionale al 29%), presupposto necessario per l'avvio della procedura di integrazione professionale (cfr. DTF 124 V 111; RCC 1984 p. 95). L'assicurato risulta inoltre impedito nella professione esercitata in precedenza, è relativamente giovane (33 anni al momento della decisione impugnata) e dispone di un diploma di meccanico d'auto. A mente di questa Corte sulla base di questi dati l'amministrazione non poteva far altro che avviare la procedura di integrazione professionale, per accertare se la capacità di guadagno residua dell'assicurato era migliorabile tramite provvedimenti mirati, e respingere la richiesta di rendita, in quanto in quell'istante non vi erano indizi per cui l'assicurato non era ancora reintegrabile per problemi di salute (cfr. DTF 121 V 190).
L'assicurato non ha del resto contestato, con il gravame, la decisione relativa all'avvio della procedura di integrazione -sostenendo di non essere reintegrabile - riconoscendo implicitamente la correttezza di queste conclusioni.
Il tema non è quindi neppure oggetto della lite.
In quanto infondato il ricorso dev'essere quindi respinto.
2.5. A titolo abbondanziale dev'essere rilevato che, anche nella misura in cui l'assicurato avesse contestato integralmente la decisione, sostenendo di non poter essere reintegrato, la richiesta di rendita avrebbe dovuto essere respinta.
Non si può, infatti, affermare, dopo attento esame della perizia del dottor __________ e del rapporto del dottor __________ che le conclusioni siano in contrasto tra loro.
2.6. In concreto il dottor __________ nella perizia specialistica esperita all'attenzione dell'AI ha posto la seguente diagnosi
"
scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, nonché tendenza ipercifotica alla parte medio basa della colonna toracale
Stato dopo Morbo di Scheurmann toracolombare
Terapia medicamentosa antidepressiva in paziente che ha sofferto di
queste problematiche."
precisando che:
" Il paziente presenta dal punto di vista clinico una sindrome toracolombovertebrale di tipo cronico su alterazioni soprattutto di tipo statico con una socoliosi a forma di doppia S, nonché una tendenza ipercifotica della parte medio bassa della colonna toracale. Vi è inoltre un disequilibrio di tipo muscolare in paziente piuttosto magro, astenico, senza grosse masse muscolari. Vi è inoltre un'insufficienza del portamento.
Il tutto è da ricondurre alla presenza radiologica di uno stato dopo Morbo di Scheuermann che interessa praticamente tutte le vertebre della colonna lombare risalendo fino alla vertebra Th 10.
Gli esami di tipo radiologico esaustivi eseguiti fino ad ora, comprendenti le radiografie della colonna toracale, colonna lombare e le radiografie oblique della colonna lombare, due RM della colonna lombare, una TAC della colonna cervicale, eventuali problematiche di sopondilolisi o spondilolistesi.
Nessuna ernia discale, non canale spinale stretto.
Nessuna sindrome di Bastrup, nessuna problematica di tipo artrosico a livello delle faccette articolari. Anche la discografia a livello L3/L4 ed L4/L5, eseguita dal dr. __________, non ha potuto oggettivare l'origine dei disturbi del paziente.
Ci troviamo quindi difronte ad una situazione di discrepanza tra i dolori invalidizzanti che il paziente accusa e i reperti oggettivabili sia dal punto di vista clinico come pure radiologico.
In ogni caso dobbiamo rilevare che non vi sono alterazioni di tipo clinico e radiologico gravi da giustificare un'incapacità lavorativa globale e neanche parziale del 50%.
Senzaltro i disturbi del paziente possono essere inquadrati nell'ambito di una problematica di tipo statico e nell'ambito di questo Morbo di Scheuermann a livello lombare. E' conosciuto che il Morbo di Scheurmann se localizzato nella zona lombare presenta spesso dei decorsi piuttosto protratti, con disturbi più accentuati rispetto al Morbo di Scheuermann localizzato classicamente nella zona toracale.
D'altra parte mai queste alterazioni possono essere tali da rendere un paziente invalido o inabile al lavoro anche nella forma parziale del 50%.
Questo se non vi sono altre laterazioni di tipo degenerativo a livello dei dischi intersomatici. L'approccio terapeutico nei casi di Morbo di Scheuermann è spesso prolungato e inizialmente vi è una resistenza alle terapie."
e concludendo quanto segue a proposito dell'inabilità lavorativa:
" Tenendo presente quanto sopra ritengo che il paziente presenti un'incapacità lavorativa massima nella sua attività lavorativa antecedentemente eseguita di elettromeccanico del 20%. Questa limitazione è da interpretarsi nel fatto che durante questa attività egli era costretto molte volte a sollevare dei pesi eccessivi per le sue possibilità fisiche, la sua costituzione e la struttura della colonna vertebrale.
Per quanto riguarda invece l'attività di meccanico in genere e di meccanico d'auto, anche in questa professione vi è una limitazione massimale del 20% da riportare a lavori di tipo non ergonomico, per i quali il paziente non può essere considerato adatto soprattutto nel lavoro in estensione della colonna lombare e toracale di durata prolungata.
Vi è un limitazione anche nell'alzare dei pesi. Può alzare anche 10 kg, comunque non in modo ripetuto e continuo.
Non è consigliabile che il paziente alzi più di 20 kg saltuariamente.
Per quanto riguarda un'attività lavorativa di tipo medio-leggero, come già indagato da parte dei collaboratori dell'assicurazione disoccupazione, quale potrebbe essere quella di venditore in un reparto di elettromeccanica, magazziniere, nonché venditore d'auto, vi sarebbe una capacità lavorativa completa."
2.7. Il ricorrente censura in particolare il fatto che l'amministrazione non ha fatto esperire una perizia psichiatrica, tenuto conto del rapporto medico del dottor __________, psichiatra, secondo cui egli sarebbe inabile al lavoro al 50%.
Secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (RAMI 4-5 1996 p. 191; ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZDS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che concerne il medico di fiducia il Giudice deve tener conto del fatto che , in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (SVR 2000 IV no. 10). Non viola inoltre né la Costituzione né la CEDU non far eseguire una perizia da un organo esterno (RAMI 4-5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205). Nell'ambito del libero apprezzamento della prova, si ammette per principio che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la decisione solo su base decisionali interne all'istituto assicurativo. Tuttavia, si devono porre severi requisiti relativi all'imparzialità e all'attendibilità di tali basi (RAMI 4-5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205; DF 122 V 157).
2.8. Dal rapporto medico del dottor __________, psichiatra, risulta che l'assicurato soffre di sindrome somatoforme da dolore persistente, esistente dal 29 aprile 1999, e che è in cura psicofarmacologica ambulatoriale. Secondo il medico il trattamento antidepressivo ha dato buoni frutti sia sull'umore che sulla per percezione soggettiva del dolore. A proposito della capacità lavorativa residua lo specialista ha precisato che è pari al 50% nella precedente professione di elettromeccanico, aggiungendo che lo svolgimento di altre attività è proponibile e dev'essere valutata d'accordo con i reumatologi ed evidenziando che
" Il paziente lamenta un dolore persistente non spiegabile solamente con una componente organica. Sicuramente eventi psicosociali stressanti giocano un ruolo nella patogenesi del disturbo. A mio modo di vedere potrebbe essere utile prendere in considerazione l'eventualità di una riformazione professionale in un'attività adatta dopo attenta valutazione reumatologica."
2.9. Alla luce delle dichiarazioni del dottor __________, questa Corte ritiene di non poter rimproverare all'UAI di non aver sottoposto l'assicurato ad una perizia psichiatrica rispettivamente pluridisciplinare e di aver concluso, sulla base degli atti in suo possesso, che il diritto alla rendita di invalidità non è dato.
In effetti il rapporto dello psichiatra non è per nulla in contrasto con quello dei reumatologi interpellati (cfr. in proposito anche il rapporto del dottor __________, consid. 2.1), ma può essere definito complementare.
Al riguardo va rilevato che se è vero, da un lato, che lo psichiatra attesta un'inabilità lavorativa del 50% nella precedente professione (di elettromeccanico) e non solo del 20%, come indicato dal dottor __________, è pur vero che anche il dottor __________ ritiene ammissibili per l'assicurato altre attività, che non indica, in quanto sono "da valutare d'accordo con gli specialisti reumatologici".
Inoltre è lo stesso medico ad aver dichiarato "utile prendere in considerazione l'eventualità di una riformazione professionale in un'attività adatta dopo attenta valutazione neurologica" (cfr. consid. 2.8 in fine).
Alla luce delle attestazioni chiare e approfondite del dottor __________, esaminate alla luce degli accertamenti reumatologici già esperiti in precedenza, l'amministrazione non poteva che ritenere giustificato l'avvio di una procedura reintegrativa. In effetti sia il reumatologo che lo psichiatra, come pure in seguito l'orientatore, non hanno ritenuto ammissibile la continuazione della precedente professione, tuttavia dichiarando che in un'attività più leggera la capacità lavorativa poteva essere totale.
Poiché la documentazione medica assunta agli atti appare completa, approfondita e concordante nelle conclusioni può essere posta alla base della presente decisione. Questa Corte non può pertanto che confermare la decisione impugnata, in quanto al momento della sua pronuncia era senz'altro corretta.
2.10. Infine va ancora evidenziato che, questa Corte non si può esprimere su quanto intervenuto posteriormente alla pronuncia della decisione impugnata, non disponendo di sufficienti elementi (cfr. atti della procedura di reintegrazione, nel cui ambito il datore di lavoro ha proposto di sospendere l'osservazione per le assenze frequenti dell'assicurato e per il rendimento incostante, cfr. IX e allegati; RCC 1980 p. 263).
Per questo periodo l'assicurato dovrà quindi presentare una nuova richiesta di prestazioni, nella misura in cui ritiene di non essere reintegrabile per motivi di salute. In tale contesto potrà richiedere l'erezione di una perizia specialistica pluridisciplinare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti