RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00051
rg/tf
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, 1980, dal 1991 beneficia di provvedimenti sanitari in quanto affetta da scoliosi toraco lombare.
In data 3 gennaio 2000 l'assicurata ha chiesto all'AI il riconoscimento delle spese relative all'intervento chirurgico correttivo eseguito presso la Clinica __________ con ricovero dal 4 al 12 febbraio 1999.
Con decisione 20 aprile 2000 l'UAI ha riconosciuto un contributo alle spese sanitarie limitatamente all'importo di fr. 14'380.-, corrispondente all'ammontare dei costi che sarebbero insorti se l'intervento fosse stato eseguito in Svizzera presso la __________ (20 giorni a fr. 719 al giorno).
1.2. Con tempestivo ricorso 22 maggio 2000 l'assicurata, rappresentata dall'avv. __________, ha postulato l'annullamento del provvedimento e il conseguente riconoscimento di una partecipazione di fr. 18'800.- corrispondente al costo complessivo dell'operazione calcolato secondo la tariffa applicata dal __________, più favorevole all'assicurata.
1.3. Con risposta di causa 19 luglio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame. Richiamato il principio secondo cui l'AI è tenuta ad erogare prestazioni semplici ed adeguate, l'amministrazione ha precisato di aver optato per la tariffa applicabile alla __________ in quanto ospedale più vicino al Cantone Ticino rispetto al __________, rilevando altresì come gli esiti di un precedente intervento eseguito presso questo ospedale non fossero stati del tutto soddisfacenti.
1.4. Con osservazioni 4 agosto 2000 l'insorgente, invocando l'applicabilità della tariffa praticata dall'Ospedale __________ quale clinica universitaria più vicina ai sensi della cifra marginale 1242 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari d'intergrazione dell'AI, ha ridotto a fr. 18'080 l'importo chiesto a titolo di risarcimento delle spese occasionate dall'intervento chirurgico effettuato all'estero.
1.5. Con scritto 22 marzo 2001 l'UAI, preso atto delle osservazioni 4 agosto 2000, ha proposto l'accoglimento del ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).
I provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):
a) i provvedimenti sanitari;
b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi invalidi;
d) la somministrazione di mezzi ausiliari;
e) il pagamento di indennità giornaliere.
In particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.
Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).
2.2. Secondo l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.
L’art. 23bis cpv. 1 OAI stabilisce che
" se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere eseguito in caso di assoluta necessità all’estero, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero”.
Secondo dottrina e giurisprudenza questa disposizione si applica se, in Svizzera, a causa del carattere particolare e insolito della misura, non esiste (o non esiste ancora) un istituto corrispondente né personale specializzato in grado di effettuare l’intervento (SVR 1997 IV Nr. 105 consid. 4 parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69; STFA non pubbl. del 23 giugno 1995 in re B), se, inoltre, durante un soggiorno all’estero, si rivelano necessarie delle misure mediche d’urgenza oppure nell’ipotesi in cui dei motivi straordinari fanno concludere a favore dell’assunzione della misura all’estero (ad esempio perché il medico opera solo all’estero; cfr. Valterio, op. cit., p. 86).
2.3 Il capoverso 2 dell’ art. 23bis OAI prevede, invece, che
" se un provvedimento è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera”
In proposito il TFA in diverse sentenze ha affermato che la nozione di “altri motivi ritenuti validi” non può essere interpretata in maniera troppo rigorosa. In effetti con questa disposizione il Consiglio federale intendeva introdurre una nuova possibilità di ottenere prestazioni, di conseguenza la disposizione non può restare lettera morta (cfr. STFA non pubbl del 26 gennaio 1996 in re P consid. 3a). Del resto questa norma non crea spese superiori a quelle che l’AI dovrebbe sopportare nel caso in cui l’ intervento venisse effettuato in Svizzera. Di conseguenza l’applicazione di questa disposizione non si giustifica solo in casi specialmente qualificati (DTF 110 V 101 = RCC 1984 p. 288 e 289; vedi D. Cattaneo, “Les mésures préventives et de réadaptation de l’assurance-chômage, Basilea e Francoforte 1992, p. 1165 no. 776). Il fatto, inoltre, che il provvedimento applicato abbia avuto il successo sperato, non è comunque rilevante, in quanto la situazione va valutata da un punto di vista della prognosi (RCC 1984 p. 289 consid. 2; DTF 98 V 35).
2.4. Con l'atto impugnato l'UAI, ritenendo assolte le condizioni di cui all'art. 23bis cpv. 2 OAI, ha riconosciuto il risarcimento delle spese dell'intervento eseguito all'estero per un importo di fr. 14'380.-, corrispondente all'ammontare dei costi che sarebbero insorti se l'intervento fosse stato eseguito in Svizzera presso la __________.
2.5. Pendente causa, come visto, l'amministrazione ha aderito alle nuove conclusioni formulate dall'insorgente con osservazioni 4 agosto 2000, proponendo di conseguenza l'accoglimento del gravame.
Al proposito va rilevato che il TCA non è vincolato dalle proposte formulate dall'amministrazione, e ciò nemmeno nel caso in cui il ricorrente abbia dato la sua adesione. Infatti, se una decisione resa dopo la risposta di causa assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23), a maggior ragione un'opinione dell'amministrazione espressa dopo la risposta di causa non vincola il Tribunale chiamato a esprimersi in merito.
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.6. Se - come nella presente fattispecie - motivi rilevanti rendono necessaria l'esecuzione di provvedimenti sanitari all'estero, giusta la cifra marginale 1242 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI (CPSI) in vigore dal 1° gennaio 1999
" (…) le prestazioni dell'AI sono limitate alle spese che potrebbero derivare dal ricovero nel reparto comune del più vicino ospedale cantonale e, nel caso di interventi più impegnativi, dal ricovero nella più vicina clinica universitaria. Nel caso di cure ambulatoriali saranno applicate le tariffe valide in Svizzera in base al loro limite massimo."
In casu l'operazione chirurgica di correzione della scoliosi rientrando senz'altro nella categoria degli interventi impegnativi ai sensi della cifra marginale 1242 CPSI, le relative spese da risarcire a norma dell'art. 23bis cpv. 2 OAI devono essere quantificate con riferimento alla tariffa applicata nella più vicina clinica universitaria, vale a dire l'Ospedale __________, la cui tariffa giornaliera, nel febbraio 1999, è pari a fr. 904.- (cfr. doc. _).
Ne consegue che la spesa a carico dell'AI per l'esecuzione del provvedimento sanitario in esame ammonta a fr. 18'080 (20 giorni x fr. 904 al giorno).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e, di conseguenza, la decisione impugnata é annullata.
2.- L'UAI assumerà le spese del provvedimento sanitario richiesto per l'importo di fr. 18'080.--.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà all'assicurata fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti