RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00102

RG/sc

Lugano 16 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2000 di

__________,

rappr. da: avv. __________

contro

la decisione del 13 settembre 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 3 maggio 1995 l'UAI ha respinto una richiesta di prestazioni presentata da __________ nel dicembre 1993 in quanto l'invalidità dell'assicurata non raggiungeva il minimo pensionabile.

In seguito, per decisione 13 maggio 1998 l'UAI non è entrata nel merito di una nuova domanda presentata dall'assicurata nel marzo 1998, non risultando documentata una modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità lavorativa dell'interessata rispetto alla situazione accertata in occasione della precedente procedura.

1.2. Con nuova istanza 15 dicembre 1998 l'assicurata ha chiesto l'assegnazione di una rendita d'invalidità.

In relazione a tale richiesta, con rapporto 23 aprile 1999 il medico curante dott. __________ ha diagnosticato una "sindrome fibromialgica diffusa con frequenti esacerbazioni" unitamente a una "sindrome distimica con disturbi ansiosi", evidenziando una totale incapacità lavorativa dell'assicurata nell'attività di ausiliaria di pulizie rispettivamente un'incapacità lavorativa quale casalinga pari al 50% (doc. AI _).

1.3. Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica e un'inchiesta a domicilio per persone che si occupano dell'economia domestica, per decisione 13 settembre 2000 l'UAI ha riconosciuto a __________ il diritto ad una mezza rendita dal 1 aprile 1998 per un grado d'invalidità del 65%.

Queste le motivazioni poste alla base della decisione amministrativa:

" Secondo l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una mezza rendita quando è invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del 40%.

Nei casi di disagio economico (caso di rigore) la mezza rendita può essere assegnata ‑ su richiesta ‑ anche per un'invalidità del 40%.

Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è richiesta una prestazione.

Giusta l'art. 27 bis dell'Ordinanza AI, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa è stabilita, per questa parte, secondo il metodo della comparazione dei redditi. Se a lato di quest'attività si occupano, ad esempio, del governo della casa o collaborano nell'azienda del coniuge, l'assicurazione determina la quota parte dell'una e dell'altra attività e commisura il grado di invalidità all'impedimento nei due campi d'azione.

Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività, che si può ragionevol­mente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la determi­nazione del grado di invalidità.

Il grado d'invalidità, determinato in base agli art. 4 e 5 LAI, viene fissato al 64% con diritto a una mezza rendita a decorrere dal 01.04.1998, dopo un anno di carenza.

Dall'esame della documentazione medico‑economica acquisita agli atti AI si rileva che il danno alla salute di cui la richiedente è portatrice, comporta un'invalidità globale del 64 %, tenuto conto sia delle limitazioni presentate nell'ambito dell'esecuzione dei lavori casalinghi, che dell'incapacità lavorativa dal profilo salariale.

Per la definizione della quota‑parte di salariata si è preso in considerazione il reddito più favorevole all'assicurata (fr. 9122.‑‑ nel 1996), ottenendo una percentuale quale salariata del 24 % (fr. 760.-- ­mensili, confrontati con i fr. 3150.‑- previsti per un tempo pieno, ossia 180 ore mensili a fr. 17.50).

Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità


casalinga 76.‑‑ % 54.‑‑ % 41.‑‑ %

salariata 24.‑‑ % 100.-- % 24.‑‑ %


Grado d'invalidità complessivo 65.‑- %

====="

(Doc. _)

1.4. Con tempestivo ricorso datato 22 ottobre 2000 l'assicurata - rappresentata dall'avv. __________ - ha adito questo TCA chiedendo l'annullamento di suddetta decisione è il conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità.

Con il gravame viene fatto in particolare valere:

" (…)

  1. In data 9 dicembre 1998 la signora __________ ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni Al, oggetto della decisione qui impugnata.

Anche quest'ultima richiesta, sempre fondata sui medesimi motivi, ossia sui medesimi problemi di salute, è stata inizialmente respinta dall'Ufficio Al con progetto di decisione dell'11 gennaio 1999.

In sede di osservazioni al progetto di decisione, la qui ricorrente, per il tramite della sua assicurazione di protezione giuridica __________, ha provveduto ad inoltrare il referto medico del Dr. __________ dal quale, in conclusione risulta che la sintomatologia presentata dalla qui ricorrente "senz'altro coincide sulla capacità lavorativa della paziente, addirittura su quella dei piccoli compiti domestici come casalinga.

Per questo motivo riteniamo indicato che venga fatta una rivalutazione delle sue condizioni e della sua capacità lavorativa, e che venga riconosciuta un'invalidità del 75% dal 1998 " (cfr. rapporto 16.3.99 del Dr. __________, e Dr. __________).

Successivamente, nel rapporto datato 15 luglio 1999, il Dr. Med. __________, così richiesto dall'Ufficio Al, così sì è espresso:

"L'assicurata è seguita regolarmente presso il nostro studio dal 10. 6.98. La stessa è una paziente conosciuta dal 1993 dal Dr. __________, da quando era ricoverata per la prima volta presso l'Ospedale __________. Presentava una sintomatologia artro‑mialgica alle caviglie e ai piedi che limitavano la sua deambulazione. Inoltre si constatava una deflessione del tono dell'umore per cui è stata sottoposta ad un trattamento antidepressivo con un totale ridimensionamento sia del quadro psico­affettivo che di quello algico sopra descritto. L'andamento clinico è stato fluttuante nel corso degli anni successivi. Infatti si sono constatati dei momenti di miglioramento come pure di peggioramento. A partire dal 1996 si assiste ad un'ulteriore esacerbazìone della sintomatologia. Verrà ricoverata all'Ospedale di __________ dal 27.6. al 25.7.96. Allora si constata un'espansione della focalizzazione algica che comprenderà entrambe le articolazioni omero‑scapolari nonché la colonna cervicale. Nel successivo ricovero dal 3 al 30.5.97 presenterà inoltre una sindrome vestibolare. Nel corso del 1998 verrà ricoverata ancora due volte : dal 12.2. all'11.4. e dal 12 al 28.10.98, sempre per la stessa diagnosi.

Complessivamente si assiste ad una cristallizzazione della sintomatologia polimialgica diffusa a partire dal 1998. Il trattamento ansiolitico e antidepressivo instaurato ha inciso soltanto sul tono dell'umore nonché sugli stati d'ansia fluttuante e sulla sintomatologia vestibolare. Permane un'importante sintomatologia caratterizzata da apatia, anedonia e soprattutto la sintomatologia algica che, con fluttuazioni, non è mai regredita totalmente. Questa sintomatologia complessiva senz'altro incide sulla capacità lavorativa della paziente come casalinga. Addirittura non è in grado di svolgere piccoli lavori domestici. Per questo motivo riteniamo indicato che le venga riconosciuta un'invalidità al 100% come ausiliaria di pulizie a partire dal maggio 1997 e al 100% come casalinga a partire dall'inizio del 1998" (l'evidenziatura è della scrivente).

Il 30 luglio 1999, l'Ufficio Al ha ordinato l'allestimento di una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Sulle base delle risultanze della citata inchiesta l'Ufficio Al riconosce una percentuale di invalidità pari al 54%.

Prove: Si richiama dall'Ufficio Al, Bellinzona, l'intero incarto relativo all'assicurata __________, no. AVS __________; documenti, richiamo atti e documenti.

  1. Il competente Ufficio Al , in applicazione del principio del metodo misto, di cui all'art. 5 LAI e art. 27 e 27bis OAI, applicabile per la valutazione del grado di invalidità per quegli assicurati che esercitano un'attività lucrativa soltanto a tempo parziale, ha così concluso in un grado di invalidità complessivo pari al 65%, considerando le quote parte delle due attività di salariata e di casalinga con i rispettivi gradi di limitazione e d'invalidità.

Con il presente gravame si intende contestare la decisione dell'Ufficio Al, già per il fatto che di considerare nel calcolo complessivo un grado di invalidità globale del 65%, riconoscendo però all'assicurata un grado d'invalidità pari al 64%, con diritto ad una mezza rendita.

Verosimilmente dovrebbe trattarsi di un semplice errore di battitura, tuttavia si è ritenuto dover evidenziare già questa prima censura.

Per quanto concerne l'inchiesta effettuata su mandato dello stesso Ufficio Al, che conclude, lo si ribadisce, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 54% che, se rapportato alla quota parte di rappresentata dalla funzione di casalinga svolta dall'assicurata, corrisponde ad un grado di invalidità del 41%, l'assicurata e qui ricorrente ne contesta la valutazione della percentuale complessiva d'invalidità pari al 54%, in quanto non corrisponde alla reale situazione, e ciò per i motivi che si diranno qui di seguito, passando in rassegna i singoli punti trattati dall'inchiesta.

Al punto 5.3. "pulizia dell'appartamento" viene attribuita una percentuale degli impedimenti pari al 70%, corrispondente ad una percentuale di invalidità del 14%.

Dalla lettura del breve rapporto si legge: "Da anni le pulizie di casa sono interamente svolte dalla figlia e in parte dal marito ... nei rari casi in cui si sente un po' meglio riesce a spolverare e riordinare alla sua altezza, ma ribadisce di non poter più utilizzare l'aspirapolvere o passare lo straccio sui pavimenti o lavare i vetri".

L'incaricata afferma inoltre: "L'assicurata viene in pratica sostituita dalla figlia, la sua autonomia risulta alquanto ridotta in questo ambito".

Alla luce delle considerazioni testè esposte si deve forzatamente concludere che la percentuale di impedimento del 70% non corrisponde alla realtà in quanto deve essere riconosciuto un impedimento totale, ossia pari al 100%, con conseguente aumento della percentuale di invalidità al 20%.

Medesima conclusione anche per quanto riguarda il punto 5.5. "bucato, confezione e riparazioni di indumenti".

Si afferma infatti che "si tratta di un compito interamente affidato ai familiari; il marito o il figlio convivente caricano la lavatrice e stendono il bucato, mentre la figlia si occupa dello stiro. La signora __________ afferma che si tratta di lavori che ha dovuto completamente delegare a causa degli intensi dolori".

L'impedimento dell'assicurata è pari al 100% e la percentuale di invalidità corrispondente, pari al 20%.

Al punto 5.4. "spesa e acquisti diversi", l'incaricata riconosce una percentuale di invalidità del 5% corrispondente ad una percentuale di impedimenti del 50%, pur riconoscendo che "l'autonomia dell'assicurata appare molto limitata" (l'evidenziatura è della scrivente).

Trattandosi evidentemente di una valutazione, tenuto conto della situazione globale che presenta l'assicurata, la percentuale sia di invalidità che di impedimenti deve essere aumentata e riconosciuta al di sopra del 5% rispettivamente 50%.

Ne discende pertanto che la percentuale di invalidità corrisponde al 64% ossia ad un grado di invalidità del 48.6%, che sommato al grado di invalidità del 24% quale salariata, corrisponde ad un grado di invalidità complessivo pari al 72.6%, dando così diritto alla rendita intera.

Di transenna si sottolinea come, in applicazione dell'art. 28 LAI, per avere diritto alla rendita intera l'assicurato deve presentare un grado di invalidità di almeno il 66.6 %.

Con la decisione impugnata alla signora __________ è invece stato riconosciuto un grado di invalidità del 64%, recte 65%.

Ammesso ma non concesso che le censure sopra menzionate a proposito delle valutazioni espresse dall'assistente sociale incaricata dall'Ufficio Al, vengano solo parzialmente accolte, se ne deve comunque dedurre il riconoscimento di un grado di invalidità complessivo sicuramente superiore al 66.6% e dunque il diritto alla rendita intera.

Prove: Si richiama dall'Ufficio Al, Bellinzona, l'intero incarto relativo all'assicurata __________, no. AVS __________; documenti, richiamo atti e

Documenti, perizia medica." (Doc. _)

1.5. Con risposta di causa 9 gennaio 2001 l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa, osservando:

" oggetto di contestazione è in pratica la valutazione effettuata dall'assistente sociale, la quale secondo la ricorrente avrebbe espresso un giudizio troppo severo in merito alle effettive capacità dell'assicurata in ambito domestico.

Per quel che attiene in particolare a tre dei punti presi in considerazione, la ricorrente sostiene vi sarebbe una discrepanza fra la descrizione degli impedimenti e la valutazione percentuale degli stessi.

Ora, determinante ai fini della decisione AI è il punteggio percentuale ottenuto dalla valutazione dei singoli settori. La descrizione delle residue capacità nello svolgimento delle singole mansioni è solo indicativa. Un rapporto di tal genere è infatti forzatamente succinto, e non riprende la totalità delle impressioni dell'assistente, né riproduce l'intero dialogo avuto fra le parti.

Inoltre non va dimenticato che le assistenti sociali effettuano annualmente centinaia di inchieste economiche di tal genere. Si tratta quindi di funzionarie che dispongono di una vasta pratica nel settore, e che possono sicuramente essere considerate le più idonee per esprimere giudizi in merito alla capacità lavorativa degli assicurati in ambito domestico.

Infine giova ricordare che la percentuale ritenuta nell'ambito dell'inchiesta corrisponde al grado di impedimento ritenuto per lo svolgimento delle singole mansioni, senza riguardo al tempo effettivamente consacrato per tale attività. In altri termini, anche se l'assicurata dichiara di non occuparsi più di un determinato compito, ciò non significa ancora che ella sia effettivamente inabile in misura completa nello svolgimento dello stesso.

Da quanto sovraesposto lo scrivente Ufficio conclude che le indicazioni fornite dall'assistente sociale siano fedefacenti, ed in quanto tali meritino piena conferma.

D'altro canto ci si permetta di rilevare come il progetto di decisione, poi totalmente ripreso, non sia stato oggetto di osservazione alcuna da parte dell'assicurata (che già era patrocinata).

Per quanto attiene infine alla valutazione prettamente medica, in considerazione del fatto che l'assicurata, per quanto limitata, può ancora svolgere un certo numero di compiti, il certificato stilato dal dottor __________, il quale propende per una capacità residua quale casalinga del 50%, appare maggiormente conforme alla realtà dei fatti." (Doc. _)

in diritto

2.1. Perchè sia possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

· che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

· che sia costatata un'incapacità di guadagno;

· che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla

salute;

allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto

  • prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

" Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività lucrativa”.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

2.4. Ai fini di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).

Inoltre va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

2.5. Nella presente fattispecie con il gravame l'insorgente non contesta la divisione operata dall'amministrazione del tempo dedicato alle mansioni domestiche (76%) e quello dedicato all'attività salariata (24%).

Parimenti incontestato è il grado d'invalidità (24%) stabilito dall'amministrazione per quanto riguarda la parte d'attività salariata (ausiliaria di pulizie), nella quale l'assicurata presenta una completa incapacità lavorativa.

L'insorgente contesta per contro le conclusioni sull'incapacità di svolgere le mansioni quotidiane che le competono quale casalinga tratte dall'inchiesta economica esperita dall'assistente sociale su incarico dell'amministrazione. Essa sostiene che le limitazioni presentate nello svolgimento delle mansioni domestiche siano tali da giustificare un grado d'invalidità pari al 48.6%, evidenziando di conseguenza come dalla somma di tale percentuale con il tasso d'incapacità al guadagno riferito all'attività salariata (24%) risulti un grado d'invalidità complessivo del 72.6%.

2.6. Dalla documentazione medica agli atti emerge che con rapporto 23 aprile 1999 il dott. __________, internista, posta la diagnosi qui riportata al consid. 1.2. ha indicato una totale incapacità al lavoro quale ausiliaria di pulizie dal 1997, valutando per contro al 50% l'inabilità dell'interessata nell'ambito dell'attività di casalinga.

Con rapporto 15 luglio 1999 il dott. __________ dello studio del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, posta la diagnosi di "sindrome fibromialgica diffusa cronica gravemente invalidante / sindrome depressiva ricorrente di altro tipo (ICD-10 F33.8)", sulla base delle circostanziate constatazioni mediche effettuate in occasione della consultazione del 14 luglio 1999, ha dal canto suo in particolare rilevato che "la sintomatologia complessiva senz'altro incide sulla capacità lavorativa della paziente come casalinga. Addirittura non è in grado di svolgere piccoli lavori domestici" ritenendo di conseguenza indicato il riconoscimento di una "invalidità al 100% come ausiliaria delle pulizie a partire dal maggio 1997 e al 100% come casalinga a partire dall'inizio del 1998" (doc. AI _).

Agli atti figura inoltre un precedente rapporto medico datato 16 marzo 1999 a cura dei dott. __________ e __________, i quali, sulla base delle constatazioni mediche poi riprese nel successivo citato rapporto 15 luglio 1999, avevano in particolare già evidenziato un'incidenza della sintomatologia "sulla capacità lavorativa della paziente addirittura su quella dei piccoli compiti domestici come casalinga", suggerendo il riconoscimento di una "invalidità al 75% a partire dal 1998" (cfr. doc. AI _).

2.7. Per quanto riguarda la determinazione del grado d'invalidità quale casalinga - qui unico oggetto di contestazione -, l'UAI ha inoltre fatto esperire un'inchiesta domiciliare a cura dell'assistente sociale, la quale con rapporto 7 marzo 2000 ha costatato gli impedimenti dell'assicurata nel disbrigo delle consuete faccende domestiche. In esito alle proprie esplorazioni, essa ha quindi stabilito il grado di invalidità sulla base dei tassi parziali rilevati per ogni singola attività domestica. Essa ha in particolare rilevato:

"1. INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE

g DIAGNOSI MEDICHE

rapporto del dott. __________ del 23.7.99 che attesta un'incapacità lavorativa totale dal 12.2.98

  • sindrome fibromialgica diffusa cronica gravemente invalidante

  • sindrome depressiva ricorrente di altro tipo (ICD-10 F33.8)

rapporto del dott. __________ del 27.4.99 che attesta un'incapacità lavorativa totale dal 1997

  • sindrome fibromialgica diffusa con frequenti esarcebazioni

  • sindrome distimica con disturbi ansiosi

g INDICAZIONI DELL'ASSICURATA

La signora __________ afferma di avvertire dolore dalla testa ai piedi, persino al viso e ai capelli.

Il forte dolore ai piedi non le permette di camminare per lunghi tratti malgrado usi sempre gli appositi plantari. La sua situazione è notevolmente peggiorata negli ultimi tre anni. I dolori non le lasciano tregua, le mani si gonfiano, non riesce a chiuderle, le mancano totalmente le forze, ha mal di testa giorno e notte. Non ha constatato miglioramento malgrado le cure seguite. Ogni anno trascorre circa due mesi all'ospedale di __________.

Da un mese è in cura dalla dott.ssa __________. Altri medici curanti sono la dott.ssa __________ e il dott. __________. Assume Dafalgan, Anafranil, Tranxilium, Loramet e applica cerotti antidolorifici ai polsi.

  1. DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA

a. formazione scolastica e professionale

scuola elementare

b. se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?

g Eventuale situazione economica

g Attività svolta e in che misura

Ausiliaria di pulizia.

c. L'assicurato conferma le indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario apposito?

-.-

  1. PERSONE CHE VIVONO NELL'ECONOMIA DOMESTICA

nome e cognome

data di nascita

grado di parentela

professione

pasti consumati a casa



marito

muratore alla __________

quasi tutti



figlio

manovale

quasi tutti

Fra queste persone, le seguenti hanno bisogno di cura (esclusi i bambini)

nome e cognome

ragioni della cura richiesta

  1. CONDIZIONI DI ABITAZIONE (DESCRIZIONE)

g appartamento di 3 ½ locali, al 3° piano con ascensore

g Giardino (descrizione)

-.-

g Elettrodomestici particolari e mezzi ausiliari

specificare se acquistati dopo il danno alla salute

-.-

g Ubicazione dell'abitazione

accesso, comodità dei mezzi pubblici, dei negozi

mezzi pubblici e negozi situati nel raggio di 500 m

  1. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

3%

La signora __________ è stata sostituita dai familiari nella conduzione dell'economia domestica, in particolare dalla figlia che interviene giornalmente. L'assicurata, a causa dei continui dolori e dello stato psichico sempre depresso non è in grado di pianificare o organizzare il lavoro in casa. Si tratta di una situazione cristalizzata.

Mediamente, sull'arco dell'anno, valuto un impedimento del 60 %.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

16%

Il marito le prepara quanto le necessita sul piano di lavoro, apre i barattoli, bottiglie, ecc. in quanto l'assicurata non ha forza nelle mani. Non riesce ad alzare oggetti pesanti o scolare la pasta. Non riesce a piegarsi per prendere oggetti situati in basso oppure togliere pietanze dal forno. Cucina piatti semplici che non richiedono una lunga preparazione. Non mantiene mai a lungo la posizione eretta in quanto i piedi e la schiena le fanno molto male. Siccome non tutti i giorni riesce a preparare i pasti, i familiari le vengono in aiuto e la sostituiscono in questo compito come pure l'aiutano nel rigoverno dei piatti e nella pulizia del piano di lavoro.

La signora __________ non riesce ad occuparsi personalmente delle pulizie del locale cucina, lavoro che viene regolarmente effettuato dalla figlia.

I familiari collaborano in misura maggiore a quanto normalmente si potrebbe ritenere dovuto in quanto l'assicurata, per motivi di salute non è più efficiente come in passato. Attribuiscono un impedimento medio annuo del 40%.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

70%

percentuale di invalidità

14%

Da alcuni anni le pulizie di casa sono lentamente svolte dalla figlia e in parte dal marito. La signora __________ ricorda di essere stata una persona molto esigente e precisa in fatto di pulizie e il non riuscire più a fare i lavori come sarebbe suo desiderio la deprime molto. Nei rari giorni in cui si sente un po' meglio riesce a spolverare o riordinare alla sua altezza ma ribadisce di non poter più utilizzare l'aspirapolvere o passare lo straccio sui pavimenti o lavare i vetri. Si tratta di mansioni che comportano uno sforzo che l'assicurata non riesce più a sostenere. Al movimento, i dolori aumentano di intensità.

L'assicurata viene in pratica sostituita dalla figlia, la sua autonomia risulta alquanto ridotta in questo ambito. Attribuisco un impedimento medio annuo del 70%.

5.4 Spesa e acquisti diversi.

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

5%

La signora __________ fatica molta ad uscire di casa sia per i dolori che per il suo stato psichico.

Non sopporta di stare in mezzo alla gente, viene colta da capogiri, nausea e sudori freddi.

Preferisce recarsi al supermercato nelle ore in cui è meno frequentato ma può fare solo piccoli acquisti in quanto non riesce a portare pesi. La spesa vera e propria viene effettuata con il marito ma spesso non se la sente neppure di accompagnarlo. La signora __________ segnala inoltre difficoltà di concentrazione, smemoratezza, impossibilità di fare i conti e preparare i pagamenti che, prima della malattia, sbrigava personalmente.

Anche in questo ambito l'autonomia dell'assicurata appare molto limitata e valuto gli impedimenti sull'arco dell'anno nella misura del 50%.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

16%

Si tratta di un compito interamente affidato ai familiari: il marito o il figlio convivente caricano la lavatrice e stendono il bucato mentre la figlia si occupa dello stiro. La signora __________ afferma che si tratta di lavori che ha dovuto completamente delegare a causa degli intensi dolori. In passato amava ricamare ma attualmente non le sarebbe più possibile dedicarsi a questa attività per suddetti motivi.

Impedimento globale sull'arco dell'anno: 80%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinag-gio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Nessun elemento da segnalare.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

54 %

g Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari.

  1. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITA'

salariata

casalinga

54 %

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal 1997." (Doc. AI _)

2.8. Per il calcolo dell'invalidità per le persone che si occupano dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.2), il criterio dell'incapacità di guadagno non trova applicazione. L'invalidità è in tale caso stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

In particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra 2122 prevede che

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure

%

  1. Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo) 5

  1. Spese e acquisti diversi 10

  2. Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

  1. Pulizia dell'appartamento 10

  2. Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

  1. Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

  1. Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

  1. Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).

In questa sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

L'UFAS, nel suo commento a proposito dei metodi specifici della determinazione dell'invalidità (cfr. VSI 1997 pag. 299, 300), ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 prevede:

"En règle générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:

Activités

Minimum

Maximum

%

%

  1. Conduite du ménage (planification, organisation, réparation du travail, contrôle)

2

5

  1. Alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions)

10

50

  1. Entretien du logement (épousseter, passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits)

5

20

  1. Achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels)

5

10

  1. Lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures)

5

20

  1. Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille

0

30

  1. Divers (p. ex. Soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux domestiques, confection et transformation de vêtements; activité d'utilité publique, formation complémentaire, création artistique)*

0

50

  • à l'exclusion des occupations purement de loisirs (n° 3090)"

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Le total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).

La présentation de la répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition.

Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle.

Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., __________, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi sul contenuto dell'inchiesta domiciliare effettuata in 17 febbraio 2000, questo TCA non può non rilevare che, se da un lato nell'inchiesta é stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII ed attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica (cfr. consid. 2.7, 2.8), d'altro canto la valutazione percentuale degli impedimenti relativi a determinati settori d'attività operata dall'assistente sociale non può essere condivisa.

Pur tenendo debitamente conto del fatto che, per gli assicurati coniugati si impone la presa in considerazione della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale in vigore (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 3/1996, pag. 208; 117 V 197), la valutazione degli impedimenti relativi in particolare al settore d'attività "alimentazione" (pto. 5.2) e "spesa e acquisti diversi" (prto. 5.4) non appare giustificata sia alla luce delle circostanze accertate dall'inchiesta stessa, sia in considerazione delle valutazioni mediche versate agli atti.

Per quanto riguarda il primo dei punti evocati, dall'inchiesta emerge in particolare che "il marito le prepara quanto le necessita sul piano di lavoro, apre i barattoli, bottiglie, ecc. in quanto l'assicurata non ha forza nelle mani. Non riesce ad alzare oggetti pesanti o scolare la pasta. Non riesce a piegarsi per prendere oggetti situati in basso oppure togliere pietanze dal forno. Cucina piatti semplici che non richiedono una lunga preparazione. Non mantiene mai a lungo la posizione eretta in quanto i piedi e la schiena le fanno molto male. Siccome non tutti i giorni riesce a preparare i pasti, i familiari le vengono in aiuto e la sostituiscono in questo compito come pure l'aiutano nel rigoverno dei piatti e nella pulizia del piano di lavoro. La signora __________ non riesce ad occuparsi personalmente delle pulizie del locale cucina, lavoro che viene regolarmente effettuato dalla figlia" (inchiesta pto. 5.2).

Quo alle mansioni "spesa e acquisti diversi", l'assicurata risulta "molto limitata" e "fatica molto ad uscire di casa sia per i dolori che per il suo stato psichico. Non sopporta di stare in mezzo alla gente, viene colta da capogiri, nausea e sudori freddi….può fare solo piccoli acquisti in quanto non riesce a portare pesi. La spesa vera e propria viene effettuata con il marito ma spesso non se la sente neppure di accompagnarlo. La signora __________ segnala inoltre difficoltà di concentrazione, smemoratezza, impossibilità di fare i conti e preparare i pagamenti che, prima della malattia, sbrigava personalmente" (inchiesta pto.5.4).

Orbene, l'attribuzione di una percentuale d'impedimento del 40% al campo d'attività "alimentazione" e del 50% a "spesa e acquisti diversi" non appare giustificata e realistica.

Infatti, se si considerano i tassi d'impedimento assegnati all'attività "pulizia dell'appartamento" (70%, punto 5.3) e alle mansioni "bucato confezione e riparazione indumenti" (80%, punto 5.5) - attività nelle quali l'interessata, a causa del danno alla salute di cui è portatrice, presenta notevoli limitazioni e viene sostituita dai familiari in misura quasi completa - non si vede per quale motivo, alla luce di quanto sopra rilevato, debba essere valutata in misura nettamente inferiore la percentuale di limitazione nelle mansioni di cui ai punti 5.2 e 5.4. In queste attività __________ viene infatti quasi interamente sostituita dai familiari (in particolare dal marito), i quali "collaborano in misura maggiore a quanto normalmente si potrebbe ritenere" (pto 5.2.) e nelle quali "l'autonomia dell'assicurata appare molto limitata" (pto. 5.4). Inoltre, dagli atti medici risulta che l'assicurata, a causa del suo stato di salute fisica e psichica, presenta notevoli limitazioni anche per "piccoli compiti domestici" (cfr. doc. AI _).

Per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni più pesanti - quali per esempio la "pulizia dell'appartamento" (pto. 5.3), in considerazione del fatto che per l'attività salariata di ausiliaria delle pulizie l'interessata è stata giudicata completamente inabile al lavoro, la percentuale d'impedimento ritenuta dall'assistente sociale (70%) non appare giustificata. Pur considerando i succitati obblighi dei familiari derivanti dal diritto di famiglia, una valutazione degli impedimenti nelle mansioni di pulizia in misura inferiore all'80% non appare nelle circostanze concrete realistica.

Tutto ben considerato, a mente di questo TCA si giustifica nella specie l'attribuzione di un tasso di impedimento valutabile almeno al 60% per i campi d'attività di cui ai punti 5.2. e 5.4, e non inferiore all'80% per le mansioni di cui al punto 5.3, e ciò tenuto debitamente conto, alla luce delle circostanze concrete, sia dell'accertata non completa incapacità dell'assicurata in tali settori d'attività, sia del fatto che, come visto, per le persone coniugate deve essere preso in considerazione, nella misura abituale, l'aiuto fornito dai famigliari.

Alla luce di quanto precede, all'assicurata deve essere riconosciuto un grado d'inabilità quale casalinga pari almeno al 60% e conseguentemente un grado d'invalidità per questa parte d'attività almeno del 45,6%. Considerato un (incontestato) grado d'incapacità al guadagno del 24% per la parte di attività lucrativa, il tasso complessivo d'invalidità di __________ è di oltre il 69%.

L'assicurata ha quindi diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° aprile 1998.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

2.- __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° aprile 1998.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UAI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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