Raccomandata

Incarto n. 31.2025.9

JV/sc

Lugano 10 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 luglio 2025 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta: DT 1

chiamata in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La DT 1 è iscritta a Registro di commercio dal 21 settembre 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale dal 24 settembre 2015 al 3 ottobre 2024 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; pubblicazione FUSC del 3 ottobre 2024), pur dimissionando effettivamente per il 30 settembre 2024 (verbale della gerenza del 30 settembre 2024, doc. 9).

1.2. La società è affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro da settembre 2015 (cfr. rapporto sul controllo dei datori di lavoro, sub doc. 9).

Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 2016 la Cassa ha iniziato a diffidarla e nel 2018 a precettarla (doc. 3, pag. 7).

1.3. Il 3 ottobre 2024 è stato emesso un attestato di carenza beni (ACB) nei confronti della DT 1 per i contributi paritetici non pagati per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022. Il 6 dicembre 2024 è stato emesso un secondo ACB nei confronti della società per la decisione di restituzione del 4 agosto 2022 delle indennità per perdita di guadagno per coronavirus indebitamente percepite (ACB del 3 ottobre e del 6 dicembre 2024, sub doc. 9).

1.4. Constatato di aver subito un danno, con decisione di risarcimento del 30 maggio 2025, confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2025, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 14’652.35 per il periodo 1. gennaio 2022-30 giugno 2024 (docc. 1 e 3).

1.5. RI 1 ha interposto tempestivo ricorso del 28 agosto 2025 contro la decisione su opposizione, postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento, con argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. e 2.8.).

1.6. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoga procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1 per complessivi fr. 3'012.60 relativi agli scoperti per il periodo ottobre-dicembre 2024 e che la relativa decisione di risarcimento nei confronti di quest’ultimo è cresciuta in giudicato.

Nel merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando integralmente alle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e confermando il danno subito come pure la responsabilità per l’ex socio e gerente.

1.7. Con decreto 22 settembre 2025 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 assegnandoli un termine di 10 giorni per determinarsi nel merito (V). TERZ 1 è rimasto silente.

1.8. Con scritti del 25 settembre 2025 (VI+1) e del 2 ottobre 2025 (VIII), le parti hanno confermato le proprie posizioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. nel merito

Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) aveva riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi, concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito dell'art. 52 LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 3 ottobre 2024) del primo attestato di carenza beni (cfr. supra consid. 1.3.), che costituisce il momento dell’insorgenza e della conoscenza del danno e quindi dell’insolvenza della società, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, già gerente con firma individuale della società (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo 1. gennaio 2022 - 30 giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.4.).

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 30 maggio 2025 i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo 1. gennaio 2022-30 giugno 2024 per complessivi fr. 14'652.35 (fr. 4'352.55 per il 2022, fr. 4'343.90 per il 2023 e fr. 5'955.90 per il periodo 1. gennaio - 30 giugno 2024; docc. 1 e 3) (doc. 1; cfr. docc. 6-8).

Il ricorrente contesta l’ammontare del credito risarcitorio in questi termini: “La mia richiesta di opposizione è basata sul fatto che io ho dovuto pagare dei contributi su salari mai versati, chiedo che questi vengano giustamente riconosciuti [e, n.d.r.] messi a diminuzione del debito […]” (I).

Formulando la censura nei predetti termini, il ricorrente viola manifestamente il surriferito obbligo di collaborazione delle parti, non avendo neppur indicato a quali fatturazioni e/o documenti si riferisce. Ad ogni buon conto, per quanto concerne il calcolo di contributi su salari non effettivamente versati, questo Giudice può far proprio quanto statuito dalla Cassa nella decisione su opposizione, trattandosi di un’esposizione – da parte dell’amministrazione e riferita alla fattispecie in disamina – dei disposti di legge e della giurisprudenza topica (doc. 3, p.to 6.1, sottolineature del redattore):

" […] la Cassa ha proceduto a fatturare i conguagli per gli anni dal 2022 al 2024 sulla base delle dichiarazioni dei salari presentate dalla società. Si osserva che riguardo all’imponibilità delle retribuzioni, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l’insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario, […] è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato. I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all’obbligo di contribuzione. Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario. Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato, ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STCA del 13 giugno 2022, inc. n. 31.2022.11, consid. 2.3. e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza è decisivo che le spettanze salariali siano contabilizzate e accreditate ai lavoratori nella misura in cui sono state comunicate alla Cassa, come nella fattispecie, per far sorgere l’obbligo contributivo (H 78/03 del 13 settembre 2004, al considerando 7.1). Dalla corrispondenza del 2022 emerge che l’opponente fosse già informato al riguardo e che la problematica riguardasse in particolare i salari a lui spettanti per i quali avrebbe comunque percepito degli acconti. Si rileva infine che per gli anni dal 2022 al 2024, oggetto della presente vertenza, l’opponente non era l’unico salariato notificato e che la società non ha effettuato alcun versamento.”

Le circostanze addotte dalla Cassa trovano inoltre riscontro nella documentazione all’inserto (cfr. ricorso (respinto con STCA 42.2022.93 del 24 gennaio 2023) del 25 novembre 2022 interposto dal ricorrente contro la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 della Cassa in materia di indennità perdita di guadagno per coronavirus; scritto del 3 marzo 2022 di RI 1 alla Cassa riguardante i salari del 2022; avviso di salario del 16 febbraio 2023 per l’anno 2022; avviso di salario del 29 febbraio 2024 per l’anno 2023, sub doc. 9).

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza di una Sagl, cfr. infra consid. 2.6.) può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

2.7. Accettando il mandato di socio e gerente con diritto di firma individuale di una società a garanzia limitata (cfr. supra consid. 1.1.), il ricorrente ha assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano.

Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza ad ogni gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.8. Il ricorrente ritiene di non dover personalmente risarcire la Cassa, in quanto prima di lasciare la società egli aveva “più volte fatto richiesta di rientro con un piano rateale” dei contributi paritetici insoluti, rimproverando alla Cassa di non aver dato seguito ad un presunto accordo in tal senso.

Chiede “che venga accettato un piano di rientro da parte di DT 1 che […] ora si trova in grave difficoltà […]” (I e VI+1).

In qualità di (ex) socio e gerente unico con diritto di firma individuale di una società a garanzia limitata di piccole dimensioni dal 24 settembre 2015 al 3 ottobre 2024, RI 1 aveva l’obbligo, tra l’altro, di conteggiare e versare alla Cassa i contributi paritetici, un’omissione in tal senso configurando di principio una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 1.1., 2.4.-2.7.). A seguito dell’insolvenza della DT 1, la Cassa ha subito un danno ed ha rettamente proceduto ex art. 52 LAVS nei confronti dell’ex organo societario per i contributi paritetici insoluti per il periodo

  1. gennaio 2022-30 giugno 2024, ossia per un periodo durante il quale egli ricopriva suddetta funzione (cfr. supra consid. 2.2.).

Si rileva innanzitutto che chiedendo una dilazione del pagamento, il ricorrente ha ammesso sia di non aver provveduto al versamento dei contributi sociali, sia l’esistenza di uno scoperto contributivo, quest’ultimo divenuto un credito risarcitorio a seguito del rilascio dell’ACB del 3 ottobre 2024. Ciò detto, RI 1 ritiene di non essere responsabile per il credito risarcitorio poiché “ho chiesto una rateizzazione prima di lasciare la DT 1 […], è stato concordato che la DT 1 avrebbe con un pagamento rateale sistemato gli arretrati avs […]. […] se l’ufficio AVS non dà seguito a quanto richiesto non credo di essere io responsabile del fatto che non dia la possibilità alla DT 1 di versare ratealmente gli scoperti” (VI), chiedendo “che venga accettato un piano di rientro da parte di DT 1 che ora si trova in grave difficoltà” (I).

A questo proposito, questo Giudice può far proprio quanto statuito dalla Cassa nella decisione impugnata (doc. 3, pt.o 6., sottolineature del redattore):

" La responsabilità attribuita nell’ambito della procedura ex art. 52 LAVS dipende dalla violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni sul pagamento dei contributi. La mancata concessione di una dilazione da parte della Cassa di compensazione non è la causa di tale violazione ma casomai la conseguenza. Oltre a ciò si osserva che [la concessione di una dilazione per, n.d.r.] il pagamento rateale di un conguaglio è una possibilità e non un diritto assoluto. Infatti, la concessione di una dilazione di pagamento sottostà alle condizioni stabilite dall’art. 34b cpv. 1 OAVS e secondo quanto previsto dalle – per la Cassa vincolanti – Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (cfr. marg. 2209). Tra queste, si rileva la condizione (cumulativa), in base alla quale devono esistere motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini le rate, oltre che i contributi correnti. Al riguardo emerge che le ultime richieste di dilazione inoltrate dalla DT 1 alla Cassa risalgono al 2021 per contributi relativi al 2019 già oggetto di procedure esecutive, mentre la presente vertenza è intesa al recupero dei contributi non pagati per gli anni dal 2022 al 2024. Si rileva al proposito che, nonostante la concessione della dilazione in 10 rate sul conguaglio del 2 aprile 2019 relativo al 2018, la società ha versato un’unica rata e il saldo rimanente è stato oggetto di procedura esecutiva sfociata nell’attestato di carenza di beni del 22 ottobre 2020 poi saldato definitivamente solamente il 9 marzo 2021. Altri due attestati di carenza di beni sono stati rilasciati in seguito: il 19 aprile 2021 per contributi 2019 e il 3 ottobre 2024 per i contributi 2022. In precedenza, a seguito del mancato pagamento dei contributi 2019 e 2020, la Cassa aveva già proceduto con una decisione risarcitoria nei confronti del signor RI 1 in data 11 febbraio 2022. La stessa è stata pagata dalla DT 1 mediante versamenti rateali, l’ultimo nel maggio 2024. Ad eccezione di questi pagamenti, la società non è stata in grado di versare alcunché per gli anni dal 2022 al 2024. In tale contesto, appare evidente che non sussistevano le condizioni necessarie per l’ottenimento di una dilazione di pagamento. Al riguardo, in situazioni analoghe il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato che la Cassa non deve concedere dilazioni (STCA del 21 ottobre 2024, inc. n. 31.2024.6, consid. 2.1; STCA del 26 febbraio 2024, inc. 31.2023.16-17, consid. 2.1).”

In effetti, anche in questo caso quanto – incontestatamente – asserito dalla Cassa trova riscontro negli atti all’inserto (vedasi ad esempio lo scritto dell’11 giugno 2019 della DT 1 alla Cassa, la decisione di dilazione del 13 giugno 2019 della Cassa per il pagamento dei contributi paritetici del 2018, dichiarazione della Cassa del 23 marzo 2021, richiesta del 20 settembre 2021 della DT 1 alla Cassa concernente il conteggio aggiornato degli scoperti contributivi, sub doc. 9; cfr. anche VIII).

In tali circostanze, la mancata concessione di una dilazione di pagamento è conforme all’art. 34b OAVS (disposto che conferisce alla cassa di compensazione il diritto di concedere, a determinate condizioni, una dilazione del pagamento dei contributi paritetici insoluti; in tema vedasi STF 9C_37/2019 del 1. luglio 2019 consid. 5.3.1. e la Sentenza S 2023 10 del 18 marzo 2024 del Tribunale amministrativo del Canton Zugo, consid. 2.4 e 3.2 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali) e alla cifra 2209 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) (valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025).

Inoltre, la concessione di una dilazione di pagamento è una prerogativa della Cassa, non un diritto automatico del debitore (cfr. cfr. art. 34b cpv. 1 OAVS), ragione per cui questo Giudice non potrebbe neppure ordinare all’amministrazione di concedere una dilazione di pagamento, a maggior ragione considerando che lo stesso insorgente sottolinea come “DT 1 […] ora si trova in grave difficoltà”.

Pertanto, all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.

2.9. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.2., 2.3., 2.7. e 2.8.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne prevale.

2.10. Visto tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che il ricorrente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della DT 1 relativi al periodo

  1. gennaio 2022 – 30 giugno 2024 per complessivi fr. 14'652.35.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto

2.11. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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