Raccomandata

Incarto n. 31.2024.14

JV/sc

Lugano 16 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2024 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: DT 1

ritenuto in fatto

1.1. Nell’ambito del fallimento della FA 1, con sede a __________, con decisione 15 maggio 2019, confermata con decisione su opposizione 9 ottobre 2019, la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) aveva chiesto a RI 1, organo formale della società dal 1. luglio 2014 al 4 agosto 2017, il risarcimento di fr. 24'745.60 per i contributi paritetici insoluti per il 2015 e 2016 (decisione di risarcimento 15 maggio 2019 e decisione su opposizione 9 ottobre 2019, sub doc. 9).

La decisione 9 ottobre 2019 è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Con istanza del 2 agosto 2024 (cfr. data timbro postale) RI 1 ha chiesto alla Cassa la revisione, rispettivamente la riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019, postulandone l’annullamento, chiedendo il rimborso dei versamenti nel frattempo effettuati alla Cassa ed il riconoscimento delle spese legali sostenute per quella procedura (docc. 4 e 5).

Con decisione 19 agosto 2024 la Cassa ha respinto l’istanza di revisione e non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione (doc. 3).

Con opposizione del 21 settembre 2024 RI 1 ha nuovamente chiesto la revisione, rispettivamente la riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019 (doc. 1).

Con decisione su opposizione 22 ottobre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione, respingendo l’opposizione (doc. 2).

1.3. RI 1 ha interposto tempestivo ricorso (erroneamente denominato “istanza di opposizione alla “Decisione su Opposizione”) contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento e, per quel che è dato di capire, l’accoglimento delle richieste come da istanza del 2 agosto 2024.

Si prevale della sentenza del 7 aprile 2023 della Corte delle Assise criminali di Lugano (inc. n. 72.2020.256) con la quale è stato prosciolto da diversi capi d’accusa (amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, ripetuti favori concessi ad un creditore, cattiva gestione), evidenziando come la Corte penale abbia negato “ogni […] negligenza su tutti gli atti compiuti”, ritenendo che tale circostanza “possa valere anche per un procedimento amministrativo se sono l’intenzionalità a creare danno e la negligenza […] i parametri di riferimento”.

Sostiene, riferendosi ai contributi paritetici insoluti, di non aver mai avuto un ruolo esecutivo nella società fallita e che “tutte le decisioni, e quindi le responsabilità venivano prese collegialmente dal CdA e non da un singolo componente”.

Adduce come il mancato versamento dei contributi paritetici sia dovuto al mancato aumento di capitale da parte degli “Azionisti di controllo”.

Sostiene inoltre che “la responsabilità è solidalmente in capo a tutti i membri del Cda come […] avete [la Cassa, n.d.r.] indicato […].” e che “Io, per la mia parte, credo di aver provveduto al pagamento dovuto – con rate mensili come mi avete cortesemente permesso di fare”.

1.4. Con la risposta di causa la Cassa ha preliminarmente indicato i nominativi di coloro nei confronti dei quali ha avviato analoghe procedure di risarcimento ex art. 52 LAVS, osservando come le procedure concernenti il ricorrente ed altre due persone siano ancora in fase d’incasso per un credito risarcitorio residuo di fr. 2'062.86 a seguito dei pagamenti nel frattempo intervenuti (di cui fr. 6'000 da parte di RI 1).

Nel merito, rilevando come il ricorso ricalchi in sostanza il contenuto dell’istanza 2 agosto 2024 e dell’opposizione del 21 settembre 2024, la Cassa ha rinviato a quanto illustrato nella decisione su opposizione, chiedendo la reiezione dell’impugnativa e, di riflesso, la conferma della decisione impugnata.

1.5. Rispondendo a specifica domanda del TCA, il Tribunale penale cantonale ha comunicato che la sentenza del 7 aprile 2023 della Corte delle Assise criminali di Lugano (inc. n. 72.2020.256) è stata intimata all’insorgente il 16 giugno 2023 (V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno la Cassa ha respinto la domanda di revisione, rispettivamente di riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019.

2.3. Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1 lett. i. LPGA).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53 LPGA).

Un fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF 9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.).

Un nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato apprezzamento che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio dalla mancata conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con riferimenti).

Circa i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).

I mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della decisione da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).

Nel valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario, non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).

La revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).

Per costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).

2.4. Preliminarmente si rileva che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure, tesi ed argomentazioni fatte valere con la domanda di revisione e riconsiderazione del 2 agosto 2024 e nell’opposizione del 21 settembre 2024. Ciò premesso, il ricorrente pone a fondamento della domanda di revisione il suo proscioglimento in sede penale da diversi reati per cui era imputato. Sostiene, in estrema sintesi, che essendo stato assolto dal reato di cattiva gestione (art. 165 CP), non può essergli rimproverato in sede amministrativa un (in)agire negligente e tantomeno doloso per quanto concerne il mancato versamento dei contributi paritetici, circostanza che osterebbe all’obbligo risarcitorio ex art. 52 LAVS (cfr. supra consid. 1.3.).

Ora, il Tribunale penale cantonale ha comunicato al TCA di aver intimato a RI 1 in data 16 giugno 2023 la pronunzia del 7 aprile 2023 (inc. n. 72.2020.256) (cfr. supra consid. 1.5.). L’istanza di revisione (processuale) e di riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019 è stata presentata il 2 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), ossia ben oltre il termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto nuovo, rispettivamente del nuovo mezzo di prova di cui alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.3. in fine).

Ne consegue che anche se per ipotesi di lavoro le circostanze asseritamente emerse dal carteggio penale fossero idonee a modificare la posizione dell’insorgente per rapporto alla responsabilità ex art. 52 LAVS, l’istanza di revisione s’appalesa all’evidenza tardiva e pertanto la Cassa non doveva solo respingerla (cfr. supra consid. 1.2.) ma dichiararla irricevibile.

Per quanto concerne le ulteriori censure sollevate dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.3.), si osserva che esse non costituiscono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova ai sensi ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, trattandosi di una riproposizione delle medesime doglianze già espresse nella procedura del 2019 (cfr. opposizione dell’8 luglio 2019 e scritto del 2 dicembre 2019 di RI 1 alla Cassa, sub doc. 9) e che sono state analizzate ed evase dalla Cassa con la decisione su opposizione 9 ottobre 2019, cresciuta incontestata in giudicato (decisione su opposizione 9 ottobre 2019, p.ti 3., 6.-8.1., sub doc. 9).

Non si può inoltre ignorare che anche successivamente alla decisione 9 ottobre 2019 il ricorrente ha avuto la possibilità di far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS che opponeva __________ (organo formale della FA 1 dal 28 settembre 2015 al 26 settembre 2017) alla Cassa ma, dopo aver richiesto una proroga per prendere posizione, è rimasto silente (STCA 31.2019.21 del 18 agosto 2020 consid. 1.1., 1.3., 1.7. e 1.8.). Peraltro, nella citata pronunzia del 18 agosto 2020, __________ aveva asserito “di essere stato scelto quale membro del Cda della FA 1 viste le […] competenze tecniche (ingegnere chimico), di non aver mai assunto una carica operativa in seno alla società, contrariamente a RI 1 che controllava i flussi finanziari societari […]”, in contraddizione con quanto addotto dall’insorgente circa il suo ruolo marginale e non esecutivo.

A titolo abbondanziale si sottolinea come la Cassa ha reso edotto l’insorgente a più riprese circa il diverso inquadramento dei presupposti di dolo e negligenza grave nell’ambito delle responsabilità ex art. 52 LAVS rispetto alle componenti soggettive in relazione ad un comportamento penalmente rilevante (cfr. a titolo esemplificativo la decisione 19 agosto 2024, p.to 8.1, doc. 3; la decisione su opposizione 22 ottobre 2024, p.to 3. scritto del 23 maggio 2024 della Cassa a RI 1, sub doc. 4; cfr. anche STCA 31.2021.19 dell’8 giugno 2022 consid. 1.8., 1.11. e 2.5.2.; cfr. anche scritti del 19 e 20 novembre 2024 della Cassa a RI 1, sub doc. 8). E pure il TCA ha intimato il 19 agosto 2020 a RI 1 la citata STCA 31.2019.21 (consid. 2.6.-2.8.) con la quale veniva diffusamente illustrato come in caso di mancata osservanza delle prescrizioni la Cassa può presumere una violazione intenzionale o almeno per grave negligenza.

Infine, l’insorgente sembra aver mal interpretato il principio della responsabilità solidale ex art. 52 LAVS, sostenendo di aver pagato “la sua parte”. Invero, anche tale aspetto gli è stato più volte spiegato (cfr. a titolo esemplificativo la decisione su opposizione 9 ottobre 2019, p.to 6., sub doc. 9). Ad ogni buon conto, nella recente STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 (consid. 4.3), pronunzia resa in italiano, il Tribunale federale ha così descritto il principio della responsabilità solidale: “[…] in presenza di più soggetti responsabili la Cassa beneficia di un concorso d'azioni e i rapporti interni tra corresponsabili non la concernono (sul tema cfr. DTF 133 III 6 consid. 5.3.2 con riferimenti): la Cassa può chiedere il risarcimento del danno una sola volta e ciascuno dei debitori è responsabile in solido nei suoi confronti per l'intero danno. La Cassa è dunque libera di chiedere il risarcimento a tutti o ad alcuni debitori, a sua discrezione (DTF 134 V 306 consid. 3.1)”. In tema vedasi anche STCA 31.2023.2 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.6. con rinvii.

Detto altrimenti, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale/i dei debitori solidali procedere e per quale importo.

2.5. Per quanto concerne la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva dell’amministrazione, come rettamente rilevato dalla Cassa (doc. 3, p.to 9.): né gli interessati né l’autorità giudiziaria possono imporre una riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50 consid. 4.1. con riferimenti; Flückiger, BSK-ATSG, n. 2, 55, 56, 60 e segg. e 91-92 ad art. 53 LPGA; crit. Schmid, Die Wiedererwägung – Einige Gedanken zur herrschenden Praxis, in: JaSo 2023, pagg. 187-196). Inoltre, una decisione cresciuta in giudicato materiale, ossia la decisione amministrativa valutata sotto il profilo materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto di una riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147 consid. 2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.). Infine, la decisione dell’amministrazione di non entrata in materia su una richiesta di riconsiderazione può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori vincoli di forma, non potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad art. 54 LPGA).

In sostanza, il rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsiderazione non può essere oggetto di un controllo giudiziario (STCA 31.2018.13 del 29 marzo 2019 consid. 2.3.1. con rinvii giurisprudenziali).

In concreto, la decisione del 9 ottobre 2019 è cresciuta in giudicato formale (cfr. supra consid. 1.1. in fine), ragione per cui la decisione 19 agosto 2023 – comunicata all’assicurato in forma scritta (doc. 3) e confermata con decisione su opposizione 22 ottobre 2024 (doc. 2) – della Cassa di non entrata in materia sull’istanza di riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019 risulta conforme ai surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.

2.6. Visto tutto quanto precede il ricorso va integralmente respinto e la decisione su opposizione 22 ottobre 2024 confermata.

2.7. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.8. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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