Raccomandata

Incarto n. 31.2023.8

jv/gm

Lugano 20 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamati in causa: 1. TERZ 1

  1. TERZ 2

  2. rappr. da: RA 1

  3. TERZ 3

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________ è stata iscritta a Registro di commercio il 2 aprile 2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di socia e gerente con diritto di firma collettiva a due dal 5 aprile 2019 (pubblicazione FUSC del 5 aprile 2019) fino al fallimento della società decretato per il 1. settembre 2021 (pubblicazione FUSC del 7 settembre 2021), pur avendo dimissionato effettivamente l’11 agosto 2020 (doc. 2, allegato C).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

A partire dall’agosto 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, da settembre 2019, precettarla (doc. 4).

Il 29 luglio 2021 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa tre attestati di carenza beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. ottobre 2019 al 30 settembre 2020 (sub doc. 6).

Con decisioni del 1. settembre e del 28 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società, come accennato per il 1. settembre 2021 (pubblicazione FUSC del 7 settembre 2021) e la sospensione per mancanza di attivi della procedura di fallimento per il 28 ottobre 2021 (pubblicazioni FUSC del 3 e del 23 dicembre 2021; doc. 6).

Il 7 ottobre 2022 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito definitivo di fr. 38'028 per il periodo contributivo aprile 2019-dicembre 2021 (lettera del 7 ottobre 2022 della Cassa all’UF di __________ con i relativi conteggi, sub doc. 6).

1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione 13 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 38'028 per il periodo dal 2019 al 2021 (doc. 1).

Con decisione su opposizione 2 maggio 2023 (doc. 3) la Cassa ha ridotto l’importo risarcitorio a fr. 14'422.05 relativo al periodo da aprile 2019 a giugno 2020, l’opponente avendo dimostrato di essersi dimessa l’11 agosto 2020 (lettera di dimissioni dell’11 agosto 2020, doc. 2, allegato C; doc. 3, p.to 9.).

1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione postulandone l’annullamento con le seguenti argomentazioni.

Sostiene innanzitutto che fin dalla costituzione della __________ l’allora socio e presidente della gerenza TERZ 1 (dal 3 agosto 2021 socio senza diritto di firma, cfr. pubblicazione FUSC del 3 agosto 2021) ha escluso tutti gli altri organi dalla gestione aziendale e che nonostante i tentativi di cui alle missive dell’agosto 2020 e del luglio 2021 indirizzategli per ottenere, tra l’altro, la documentazione societaria, quest’ultimo non ha dato seguito alle richieste.

Soggiunge di aver sporto denuncia penale nei confronti di TERZ 1 una volta scoperta la reale situazione finanziaria della società a seguito del fallimento della stessa, osservando come il denunciato, pur non avendole presentato documenti falsi relativi agli oneri sociali, “si è reso colpevole di fatti gravi. Basti pensare che la ricorrente, come esposto già in sede […] penale credeva […] che la società vantava […] importanti crediti nei confronti di terzi (quantificati in oltre CHF 100'000!) salvo poi scoprire che non solo questi crediti non potevano essere incassati (in quanto incassati personalmente dal signor TERZ 1) ma che addirittura […] prelevava a contanti rilevanti importi mediante il bancomat aziendale per far fronte a proprie spese personali. Mediante questi raggiri […] ha dunque tratto in inganno la […] ricorrente dissimulando la reale situazione della società. La ricorrente non poteva dunque […] sapere che vi era un’impossibilità di pagare i contributi e conseguente rassegnare le proprie dimissioni per smarcare la propria responsabilità. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente, sebbene sulla carta beneficiasse del medesimo potere decisionale e gestionale del signor TERZ 1, fosse relegata ad un ruolo marginale, incompatibile con la presa di responsabilità che ora impone la Cassa […]”.

Osserva inoltre che da marzo 2020 alle dimissioni dell’11 agosto 2020 “non ha nemmeno avuto modo di venire in Svizzera per controllare l’andamento della società. Ella, cittadina italiana, a decorrere dal marzo 2020 non poteva lasciare il suo domicilio in Italia a causa delle note restrizioni […].”.

Adduce infine che “[…] sembrerebbe che TERZ 1 […] abbia raggiunto un accordo di pagamento rateale degli oneri sociali scoperti. Se questa circostanza fosse […] confermata in sede di risposta di chiede alla Cassa di riconsiderare, alla luce di questo fatto la propria decisione su opposizione […].”.

1.5. Con risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato una procedura risarcitoria anche nei confronti di TERZ 1 (decisione cresciuta in giudicato), TERZ 2 (decisione cresciuta in giudicato) e TERZ 3 (opposizione respinta con decisione su opposizione del 2 maggio 2023, notificata il 4 maggio 2023).

Nel merito delle censure ricorsuali, la Cassa, oltre a rinviare a quanto illustrato nella decisione su opposizione, ha osservato circa “le asserite malversazioni del signor TERZ 1, va detto che tale eventualità […] non modifica il fatto che la ricorrente sapeva rispettivamente doveva sapere delle difficoltà presentate dalla società, la quale sin dall’agosto 2019 ha dovuto essere diffidata e dal settembre 2019 precettata, a causa del mancato pagamento degli oneri sociali. Quanto all’impossibilità di venire in Svizzera, ciò non era necessario per verificare l’andamento della società. Sarebbe infatti bastato scrivere agli uffici preposti, come d’altronde è stato fatto il 21 aprile 2021 […]. La Cassa conferma poi che recentemente è stata concessa una dilazione di pagamento al signor TERZ 1. Ciò, però, nulla muta quanto al principio che la ricorrente è responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. A seguito dei pagamenti nel frattempo intervenuti, comunque, il saldo del danno a carico della ricorrente ammonta a oggi a CHF 14'188.05.”. In considerazione di quest’ultima circostanza, la Cassa ha postulato il parziale accoglimento del gravame e la modifica della decisione su opposizione limitatamente all’importo risarcitorio.

1.6. Con scritto del 16 giugno 2023 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (V).

Con scritto del 30 giugno 2023 TERZ 2, è intervenuto in causa, asserendo che “a causa di un vizio di notificazione (la decisione è stata notificata al suo precedente domicilio a __________ anziché a __________ dove ora egli risiede con la sua compagna RI 1 […]), ha omesso di inoltrare tempestivamente l’opposizione alla decisione della Cassa […]”. Egli ripropone in sostanza le stesse tesi ed argomentazioni della ricorrente che, a suo modo di vedere, lo esentano dall’assoggettamento all’art. 52 LAVS (VI+A-G).

Con scritto del 5 luglio 2023 TERZ 1 ha comunicato che “[…] con la presente il sottoscritto […] dichiara di volere farsi carico di quanto dovuto dalla fallita società […] relativamente ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2019/2020 (fino al mese di giugno [acconto]). Sono a disposizione […] per una definizione del pagamento sgravando la Signora RI 1 [sic!], il Signor TERZ 3 e il Signor TERZ 2 del debito stesso. Sono disponibile ad un pagamento rateale” (VIII).

TERZ 3 è invece rimasto silente.

1.7. Con scritto del 6 luglio 2023 la Cassa ha confermato quanto comunicato con la decisione impugnata e nella risposta di causa, rilevando a proposito della decisione risarcitoria nei confronti di TERZ 2 che “essa è stata inviata per raccomandata il 13 gennaio 2023 all’indirizzo rilevato da documenti del Registro di commercio e che la stessa è ritornata alla Cassa per “compiuta giacenza” (doc. 7). Il 21 marzo 2023 è stata pubblicata sul Foglio ufficiale e non è stata contestata, divenendo quindi esecutiva. Essendo passata in giudicato, il signor TERZ 2 non può, quale chiamato in causa, mettere in dubbio in questa sede la propria responsabilità ex art. 52 LAVS” (X).

1.8. Con scritto del 21 agosto 2023 RI 1 e TERZ 2 osservano che a seguito dello scritto del 5 luglio 2023 di TERZ 1, nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS può loro essere imputata (XII).

1.9. Con scritto del 7 settembre 2023 il patrocinatore di RI 1 e di TERZ 2 ha comunicato che quest’ultimo “non ha preso conoscenza della decisione di risarcimento […] danni, se non con la chiamata in causa da parte del TCA. Egli, essendo domiciliato in Italia, non si è premunito di verificare eventuali pubblicazioni sul foglio ufficiale ritenendo invece – erroneamente – che la Cassa avesse avanzato la propria pretesa soltanto nei confronti della signora RI 1. […] TERZ 2 ha dunque tutto il diritto, dal punto di vista procedurale, di aderire alle argomentazioni della ricorrente atteso che i motivi di giustificazione addotti dallo stesso poggiano sul medesimo impianto fattuale e giuridico contenuto nel ricorso.” (XV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quanto concerne la chiamata in causa di TERZ 2 (cfr. supra consid. 1.6., 1.8. e 1.9.), vale quanto segue.

Con la chiamata in causa vengono coinvolti in un processo terzi con un interesse nel procedimento allo scopo di estendere la forza vincolante della sentenza alla persona chiamata. L’interesse ad una chiamata in causa è di natura giuridica: deve cioè essere possibile una ripercussione giuridica dell’esito del procedimento sui rapporti giuridici tra la parte principale e la persona che viene coinvolta nel procedimento (DTF 125 V 94 consid. 8b e riferimenti; STF H 134/00 del 3 novembre 2000).

Secondo la giurisprudenza federale (STF 9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid. 3.1.; STF H 72/06 del 16 ottobre 2006; SVR 2007 AHV Nr. 2; STF H 101/06 del 7 maggio 2007) nell’ambito di una procedura ricorsuale in materia di art. 52 LAVS terze persone corresponsabili, nei cui confronti la Cassa ha reso una decisione di risarcimento, rispettivamente non ha rinunciato a far valere il proprio credito risarcitorio a seguito di opposizione, sono suscettibili di essere chiamate in causa. Inoltre, giusta l’art. 26 Lptca il TCA può ordinare la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento. In tale caso il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.

Tornando al caso che ci occupa, si rileva che la circostanza addotta da TERZ 2, ossia che per un “vizio di notificazione” egli è venuto a conoscenza della decisione di risarcimento emanata dalla Cassa nei suoi confronti solo con l’ordine di chiamata in causa (cfr. supra consid. 1.6. e 1.9.), è irrilevante. Infatti, il duplice scopo della chiamata in causa è, da una parte, quello di coordinare il diritto materiale evitando che per la medesima fattispecie vengano emanate decisioni tra loro contraddittorie e, dall’altra, garantire il diritto di essere sentito. In particolare, la chiamata in causa non esplica alcun (ulteriore) effetto sull’impugnativa o sull’oggetto del contendere (STF 9C_245/2017 dell’11 dicembre 2017 consid. 3.2.1. e seg., in: SVR 2018 BVG Nr. 14; STF 9C_198/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3.2.1. e seg. con riferimenti; Meili, Die rechtlichen Wirkungen der Beiladung, in: JaSo 2019, pag. 223 con rinvii giurisprudenziali). Per questi motivi TERZ 2 non può, in qualità di chiamato in causa, mettere in discussione o contestare eventuali asseriti errori o vizi di procedura afferenti alla decisione di risarcimento che la Cassa ha emanato nei suoi confronti.

Ad ogni buon conto e come s’illustrerà nel prosieguo, gli (ulteriori) argomenti sollevati da TERZ 2, il quale si limita a far proprie le tesi della ricorrente (cfr. supra consid. 1.6.), risultano inconferenti ai fini del giudizio.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata per un danno quantificato in fr. 14'422.05, rispettivamente ridotto a fr. 14'188.05 in corso di causa (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 29 luglio 2021) di attestati di carenza beni, come pure del fallimento (decretato il 1. settembre 2021) della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 5 aprile 2019 della fallita (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2019-2021.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nella fattispecie in esame la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi agli anni 2019-2021 per complessivi fr. 38'028 (doc. 1; scritto del 7 ottobre 2022 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 6). Considerate le dimissioni dell’11 agosto 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.), la Cassa ha ridotto l’importo risarcitorio a fr. 14'422.05 (doc. 3, p.to 9. e allegati B-B1; docc. 4 e 5) relativi al periodo da aprile 2019 a giugno 2020 per le fatture di acconto, importo ulteriormente ridotto a fr. 14'188.05 a fronte dei pagamenti nel frattempo intervenuti (cfr. supra consid. 1.5.).

L’insorgente non ha mai contestato l’ammontare del danno.

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Va rilevato che la ricorrente, accettando il mandato di (socia) gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7. Occorre ora esaminare le censure della ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.).

2.7.1. In concreto RI 1 sostiene di essere stata esclusa – al pari di TERZ 2 e TERZ 3 – da TERZ 1, dalla gestione della FA 1 fin dalla costituzione (2 aprile 2019, cfr. supra consid. 1.1.) della stessa e di aver richiesto la documentazione aziendale nell’agosto 2020 senza ricevere riscontro (cfr. supra consid. 1.4.).

Di tutta evidenza, quanto allegato dalla ricorrente conferma la presunzione del comportamento gravemente negligente (cfr. supra consid. 2.5.) di quest’ultima. Infatti, ella ha ammesso da una parte di non aver immediatamente dimissionato nonostante fosse stata esclusa dalla gestione societaria fin dal principio e, dall’altra, di essere rimasta totalmente passiva per oltre un anno e quattro mesi, attivandosi per ottenere informazioni sull’andamento della società (e dimissionando) solo nell’agosto 2020.

Ne consegue che l’(in)agire della ricorrente – la quale ha disatteso i surriferiti dettami giurisprudenziali che le imponevano, quale socia gerente, un periodico, sistematico e dettagliato controllo della società in punto ai contributi paritetici e, qualora ciò non fosse stato possibile a causa dell’estromissione dalla gestione societaria, di dimissionare immediatamente – assurge a comportamento gravemente negligente.

Il comportamento gravemente negligente della ricorrente è evidenziato anche dal fatto che successivamente al primo scritto dell’11 agosto 2020 con il quale ha chiesto al presidente della gerenza la documentazione societaria (richiesta rimasta inevasa), ella ha atteso quasi un anno (luglio 2021, cfr. supra consid. 1.4.) per sollecitare la documentazione richiesta e che “[…] ha appreso (per pura casualità) a ridosso del fallimento che il signor TERZ 1 non aveva effettuato alcun pagamento e che i precetti esecutivi spiccati nei confronti della società non venivano saldati” (doc. 2, p. to 2.; ricorso, p.to 6., pag. 6, sottolineature del redattore).

Infine, nella misura in cui l’insorgente fa valere un’esclusiva gestione della società da parte di TERZ 1, si rammenta che, secondo la giurisprudenza federale l’art. 759 cpv. 1 CO (applicabile per analogia alle società a garanzia limitata) non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010 consid. 6.5 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

2.7.2. La ricorrente sostiene che essendo residente in Italia e a causa della limitazione degli spostamenti da marzo 2020 a causa dell’emergenza pandemica, le era impossibile venire in Svizzera per appurare la situazione debitoria della società in relazione ai contributi paritetici (ricorso, p.to 6., pag. 7).

A tal proposito, questo Tribunale può far propria la presa di posizione della Cassa: “Quanto all’impossibilità di venire in Svizzera ciò non era necessario per verificare l’andamento della società. Sarebbe infatti bastato scrivere agli uffici preposti, come d’altronde è stato fatto il 21 aprile 2021 (cfr. doc. A della decisione impugnata).” (III, p.to 3.). In effetti, mal si comprende cosa le abbia impedito di chiedere tempestivamente la documentazione afferente alla situazione contributiva della FA 1 direttamente alla Cassa. Per tacere del fatto che l’insorgente, come visto in precedenza, si è attivata solo dopo un anno e quattro mesi per conoscere la situazione della società.

2.7.3. La ricorrente sostiene che TERZ 1, mediante raggiri di rilevanza penale, ha dissimulato la reale situazione finanziaria della società, ragione per cui ella “non poteva […] sapere che vi era un’impossibilità di pagare i contributi e conseguentemente rassegnare le proprie dimissioni per smarcare la propria responsabilità” e, dunque, non può esserle imputata una negligenza grave.

Secondo la giurisprudenza, gli amministratori di una SA (e quindi anche i gerenti di una Sagl, cfr. supra consid. 2.6.) possono essere liberati da una responsabilità legata ad una grave negligenza qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria della società, facendo loro credere l’avvenuto pagamento degli oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto 1993). Rilevante non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005 consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del 22 settembre 2003).

In casu si rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la denuncia penale per i reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP) e concorrenza sleale (art. 23 LCSl) non è stata sporta da lei ma dal socio gerente TERZ 2. In secondo luogo, dal profilo penale agli atti risulta unicamente la denuncia del citato organo senza alcuna risultanza istruttoria da parte del Ministero pubblico, ragione per cui l’esposto assurge, allo stadio attuale, a mera allegazione di parte. Ma a prescindere da ciò, il comportamento asseritamente di rilevanza penale di TERZ 1 nulla muta alla grave negligenza della ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo solo se quest’ultimo ha provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che in concreto non è avvenuto. Come accertato (cfr. supra consid. 2.7.1.), RI 1 non ha mai proceduto ad un controllo puntuale e ricorrente dell’andamento della società; ella si è attivata solo ad oltre un anno e quattro mesi dall’esclusione dalla gestione societaria. Peraltro, dalla lettura dell’esposto penale si desume che l’agire asseritamente di rilevanza penale da parte del presidente della gerenza è stato rilevato da una semplice analisi della contabilità aziendale (doc. 2, allegato G), ragione per cui non si può parlare di macchinazioni particolarmente elaborate ed idonee a dissimulare l’andamento della società per rapporto ai contributi paritetici.

Lo si ribadisce: il comportamento gravemente negligente dell’insorgente è dettato dal fatto che ella, esclusa fin dall’inizio dalla gestione della società, per oltre un anno e quattro mesi non ha mai effettuato controlli e, appurata fin dal principio l’impossibilità di svolgere il suo mandato quale socia gerente, ha omesso di dimettersi immediatamente. Se la ricorrente fosse uscita dalla società per tempo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (in tema vedasi STFA del 23 agosto 2002 nella causa V.V. e M.C., H 405+406 consid. 4.2.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01 consid. 4c).

In tali circostanze, la ricorrente non può, facendo leva sulla posizione di TERZ 1, sottrarsi dalle proprie responsabilità in quanto il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che le incombevano quale socia gerente (per un caso analogo vedasi la STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022).

2.7.4. La ricorrente sostiene che come cittadina italiana priva di conoscenze giuridiche non era a conoscenza della facoltà di poter inviare le dimissioni a Registro di commercio nell’agosto 2020 (opposizione, p.to 3.; ricorso, p.to 6., pag. 6).

Quanto allegato dall’insorgente è in concreto irrilevante, giacché la Cassa ha debitamente tenuto conto delle dimissioni inviate al presidente della gerenza con scritto dell’11 agosto 2020, riducendo il periodo di assoggettamento e quindi l’ammontare del credito risarcitorio (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.), rimasto come tale incontestato (cfr. supra consid. 2.3.).

2.7.5. RI 1 e TERZ 2 sostengono che con lo scritto del 5 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.8.) TERZ 1 “si assume ogni responsabilità in punto al pagamento degli oneri sociali […], riconoscendo in sostanza le argomentazioni dei signori RI 1 e TERZ 2 contenute nel ricorso, rispettivamente nella dichiarazione di intervento in lite. In tali sedi essi hanno sempre sostenuto la loro estraneità ai fatti che hanno causato il fallimento della società e conseguentemente il danno alla Cassa […]. Questa circostanza viene ora confermata a chiare lettere da TERZ 1 per mezzo del suo scritto […]” (XII).

Ora, va innanzitutto precisato che con lo scritto del 5 luglio 2023 TERZ 1 si è limitato a manifestare la volontà di svincolare TERZ 2 e RI 1 dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per il credito risarcitorio degli anni 2019/2020 (fino al mese di giugno) relativo ai contributi paritetici insoluti per tale periodo, senza però aderire in alcun modo alle tesi ed argomentazioni formulate dalla ricorrente e da TERZ 2 in questa sede e nell’opposizione alla decisione di risarcimento.

Ma a prescindere da ciò, giova ricordare che secondo la giurisprudenza gli accordi tra ex amministratori (e quindi anche tra gerenti, cfr. supra consid. 2.6.) in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2., 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003; STCA 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.5. confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

Pertanto, il succitato svincolo di responsabilità ha, tutt’al più, unicamente valenza nei rapporti (retti dal diritto privato) interni tra gli (ex) gerenti, ma non nei confronti della Cassa. Il fatto che TERZ 1 abbia successivamente sottoscritto un accordo con la Cassa con il quale si è impegnato a pagare ratealmente il credito risarcitorio ha quale unica conseguenza la riduzione del credito risarcitorio anche per i corresponsabili, a condizione che i pagamenti vengano effettivamente effettuati, come rettamente rilevato dalla Cassa nella risposta di causa (III, p.to 4.).

In questo contesto giova ricordare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS; cfr. supra consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti, la Cassa è libera di far valere il proprio credito risarcitorio, in toto o in parte, contro uno o più debitori ed il TCA non può limitarne la facoltà decisionale (vedasi a titolo esemplificativo la STCA 31.2022.16 del 19 ottobre 2022 consid. 2.8.).

Visto quanto precede, lo scritto del 5 luglio 2023 di TERZ 1 non ha alcun influsso sulla responsabilità della ricorrente ex art. 52 LAVS.

2.8. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.7.-2.7.5.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.9. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per il periodo aprile 2019-giugno 2020. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente, il ricorso va accolto parzialmente, il danno imputato a RI 1 riducendosi dai fr. 14'422.05 richiesti con la contestata decisione a fr. 14'188.05 a seguito dei pagamenti nel frattempo intervenuti.

2.10. Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Nel caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti intervenuti successivamente all’emanazione della decisione impugnata, circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione della ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

2.11. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 2 maggio 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 fr. 14'188.05.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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