Raccomandata

Incarto n. 31.2023.6

jv/gm

Lugano 20 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

ritenuto in fatto

1.1. La RI 1, con sede a __________ e iscritta a Registro di commercio dal 6 aprile 2011 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti), è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. aprile 2011 al 31 dicembre 2020 (docc. 1B e 1C).

1.2. Nell’ambito dell’opposizione resa il 17 dicembre 2021 presentata da RI 1 contro la decisione di tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021, la Cassa ha appreso, tra l’altro, che la società aveva versato il 19 luglio 2019 fr. 9'700, quale scoperto salariale per il 2015, al dipendente __________ (importo versato alla Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile che l’ha poi versato al dipendente), siccome quest’ultimo era stato – erroneamente – inserito in una classe salariale inferiore per gli anni precedenti (docc. 2A-2C).

1.3. Constatato di avere subito un danno, con decisione 22 aprile 2022 la Cassa ha chiesto alla datrice di lavoro il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 1'464.15 per contributi paritetici insoluti per il 2015, calcolati sul salario non notificato di fr. 9’700 (doc. 3).

Con opposizione 11 maggio 2022 (erroneamente denominata “ricorso”) la RI 1 ha chiesto alla Cassa “lo stralcio della decisione del 22 aprile 2022” adducendo quanto segue:

“[…]

  1. La ripresa del salario del […] __________ è dovuta al fatto che negli anni precedenti il 2015 (prima della disdetta del rapporto di lavoro) […] il dipendente è risultato in possesso di un diploma da muratore. Pertanto la […] Commissione paritetica […] ha deciso l’aumento salariale dalla classe A alla Q retroattivamente.

  2. Solo nel 2019 […] è stato definito l’ammontare della differenza salariale […] e pertanto solo nel 2019 è avvenuto il saldo di quell’importo.

  3. Nel dicembre 2021 […] è emerso l’importo da noi versato alla CPC.

  4. Questo accertamento […] è stato oggetto di […] ricorso […] con la […] intenzione di proseguire presso il Tribunale delle Assicurazioni.

  5. Dopo diversi interventi […] abbiamo accettato la conclusione di tutta la pratica con il ritiro dell’opposizione già avviata presso il citato Tribunale […].

  6. Questo solo ed unicamente se tutte le pendenze con la Cassa […] emerse durante quel controllo notificate ed in seguito ridotte venissero stralciate con il saldo pattuito […].

  7. Il ritiro del ricorso presso il Tribunale […] comprendeva anche questa problematica […].

  8. A titolo abbondanziale nessun danno può essere stato arrecato alla Cassa […] in quanto qualora anche il dipendente si fosse messo a beneficio sia della disoccupazione che anche dell’AI o di qualsiasi altro istituto, il suo salario determinante nel 2015 (anno della disdetta) sarebbe stato quello percepito negli anni antecedenti cioè prima del 2011 che non comprendeva questo adattamento retroattivo. […]” (doc. 4).

Con decisione su opposizione 20 aprile 2023 la Cassa ha respinto l’opposizione adducendo come a seguito della perenzione del credito contributivo del 2015, ella era legittimata a procedere con la tempestiva domanda di risarcimento ex art. 52 LAVS (I, allegato A1 e doc. 5).

1.4. Con il presente ricorso la RI 1 ha impugnato predetta decisione su opposizione riproponendo sostanzialmente le medesime censure di cui all’opposizione 11 maggio 2022, aggiungendo che “la decisione del 20.04.2023 della Cassa […] si legge che può esistere un motivo di giustificazione e discolpa […]. Facciamo valere […] tutti i motivi del nostro ricorso [recte: opposizione] del 11.05.2022 che fino al 2019 non eravamo a conoscenza di questa differenza di salario […]. A saldo avvenuto, per errore e/o dimenticanza, essendo retroattivo e prescritto, l’importo non è più stato inserito nel conteggio finale.” (cfr. I).

1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha in sostanza rinviato a quanto illustrato nella decisione su opposizione precisando che “La società […] già al momento del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 febbraio 2022 era a conoscenza che l’importo di CHF 9'700.00, contabilizzato nelle spese diverse personale il 19 luglio 2019 (doc. 2C) e versato alla Commissione paritetica […] (doc. 2B) inerente il signor __________ […], era stato stornato dalla Tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021 a seguito della revisione del periodo dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, come indicato al punto 4 della decisione su opposizione del 27 gennaio 2022 (doc. 6). Ne consegue che l’accordo con la Cassa in merito alla Tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021 non comprendeva più la posizione contributiva del signor __________ […].” (cfr. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la RI 1 deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

La procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS presuppone l’esistenza di un danno a carico della Cassa. Finché essa può procedere all’incasso dei contributi in via ordinaria e il datore di lavoro è in grado di pagarli, non vi è danno ai sensi dell’art. 52 LAVS. La giurisprudenza e la pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso, per i seguenti motivi:

  • per motivi di diritto, e meglio per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 123 V 12 consid. 5b, 123 V 168 consid. 2a, 112 V 156 consid. 3; cfr. anche Bottinelli e altri, “La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS”, in: RtiD II 2006 pag. 360 segg.). In questo caso, si considera che il danno sia insorto al momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 336 pag. 86);

per motivi di fatto, e meglio perché il datore di lavoro è diventato insolvente. Costituiscono casi d’insolvenza l’apertura del fallimento, la revoca della moratoria concordataria ed il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo ai sensi dei combinati artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF (Bottinelli e altri, op. cit., pagg. 340, 354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b e riferimenti; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

In caso di insolvenza del datore di lavoro, si considera che il danno sia insorto al momento in cui i contributi non possono più essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti).

Con l’insorgenza del danno nasce il credito risarcitorio che deve essere chiaramente distinto dal credito contributivo (in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.3.).

Secondo l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono di principio più essere né pretesi né pagati.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b).

Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

  1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

In concreto, nel momento in cui la Cassa ha emanato la decisione 22 aprile 2022 di risarcimento ex art. 52 LAVS facendo valere un asserito danno a motivo della perenzione del credito contributivo, la RI 1 era ancora esistente e solvente. Pertanto, è a ragione che la Cassa ha proceduto nei confronti della società debitrice (e non, in via sussidiaria, nei confronti dei suoi organi responsabili).

2.3. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).

Dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO (al riguardo cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, Diritto in materia di prescrizione; in FF 2014 211 segg.).

Va pure ricordato che l’art. 49 del Titolo finale del Codice civile, che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, prevede, tra l’altro, che se durante la decorrenza (iniziata sotto l’egida del diritto anteriore) di un termine di prescrizione entra in vigore un nuovo termine più lungo, quest’ultimo trova applicazione, a patto che il termine di prescrizione secondo il diritto anteriore non sia ancora decorso (cpv. 1 e 4) (in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.4.).

Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).

Nel caso sia insorto un danno per motivi di diritto (e meglio per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS), lo stesso si considera insorto al momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, op. cit., n. 336 pag. 82).

D’altra parte, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due (ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile […]”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3).

2.4. In casu la società non contesta di aver versato a favore dell’ex dipendente __________ fr. 9'700 quali arretrati salariali per l’anno 2015, né che su tale importo siano dovuti contributi paritetici, né l’ammontare dei contributi dovuti calcolati dalla Cassa e neppure la perenzione del credito contributivo.

Sostiene tuttavia di aver ritirato il ricorso di cui alla STCA 30.2022.4 dell’8 marzo 2022 a seguito di un accordo intercorso con la Cassa che, a mente sua, includeva la tacitazione della questione contributiva del menzionato dipendente per il 2015. Adduce inoltre che “fino al 2019 non eravamo a conoscenza di questa differenza di salario certificato dalla CPC […]”, circostanza che a suo modo di vedere assurge a motivo di giustificazione e/o di discolpa. Da ultimo, la società sostiene che “A saldo avvenuto, per errore e/o dimenticanza, essendo retroattivo e prescritto, l’importo non è più stato inserito nel conteggio finale” (cfr. supra consid. 1.3.).

Ora, il termine quinquennale di perenzione del credito contributivo del 2015 è scaduto il 31 dicembre 2020 (illustrativa la STF 9C_383/2019 del 25 settembre 2019), circostanza che ha determinato l’irrecuperabilità del credito contributivo e l’insorgenza del danno (cfr. supra consid. 2.2.). La Cassa sostiene di essere venuta a conoscenza del versamento da parte della datrice di lavoro degli arretrati salariali all’ex dipendente il 17 dicembre 2021, asserzione, questa, debitamente suffragata dagli atti all’inserto (cfr. supra consid. 1.2. in initio) e rimasta peraltro incontestata. È dunque da tale momento che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione triennale del credito risarcitorio. Pertanto, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal

  1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta l’art. 49 del Titolo finale del Codice civile; in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.3.), avendo emanato la decisione di risarcimento il 22 aprile 2022 (doc. 3) e contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.4. in fine), la Cassa ha rispettato il termine di prescrizione (cfr. supra consid. 2.3.).

Visto quanto precede, la pretesa risarcitoria fatta valere dalla Cassa con decisione 22 aprile 2022 non è prescritta.

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

In concreto, la RI 1 non ha dedotto e versato i contributi sugli arretrati salariali del 2015 versati all’ex dipendente nel 2019, omissione che, in ossequio alla suevocata giurisprudenza, configura un agire gravemente negligente.

2.6. Come accennato (cfr. supra consid. 1.3.,1.4. e 2.4.), l’insorgente sostiene di aver concluso un accordo extragiudiziale con la Cassa a tacitazione delle pretese afferenti alla ripresa salariale dell’ex dipendente __________, producendo con il gravame l’allegato A2 dal seguente tenore:

“4) Ripresa __________

L’importo di CHF 9'700 inerente al signor __________ […] che è riferito all’anno 2015 verrà stornato in quanto prescritto. Il servizio competente procederà ad effettuare la rettifica come “Decisione di risarcimento dei danni ex combinati art. 52 e 16 cpv. 1 LAVS”” (I, allegato A2; doc. 6, pag. 3).

Si rileva innanzitutto che agli atti non figura alcun accordo extragiudiziale. Ciò premesso, si osserva che l’allegato menzionato è un frammento della decisione su opposizione 27 gennaio 2022 resa dalla Cassa nell’ambito della tassazione d’ufficio (doc. 6, pag. 3). Tale procedura aveva per oggetto il credito contributivo (ripresa salariale), non quello risarcitorio. Conseguentemente, anche la STCA 30.2022.4 dell’8 marzo 2022, ossia lo stralcio della procedura a seguito del ritiro del ricorso da parte della RI 1, concerneva unicamente la questione contributiva e anche un eventuale accordo extragiudiziale poteva avere quale oggetto esclusivamente il credito contributivo. Infine, il frammento riportato sopra non permette certo di concludere per una rinuncia della Cassa al credito risarcitorio. Anzi, quest’ultima ha esplicitato (pur usando erroneamente il termine “prescritto” in luogo di “perento”) di aver scorporato la questione afferente a __________ dalla decisione di tassazione d’ufficio, avendo rilevato l’irrecuperabilità del credito contributivo a motivo di perenzione, prospettando una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS e indicando i disposti di legge in concreto applicabili.

Non vi è spazio per una diversa interpretazione, ragione per cui la censura dell’insorgente s’appalesa inconferente.

2.7. Per il resto le circostanze addotte dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 2.6.) non costituiscono all’evidenza motivi di giustificazione o di discolpa atti a scagionarla dalla sua responsabilità e a far quindi decadere il suo obbligo di risarcire.

Costituisce infatti motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti (cfr. supra consid. 2.5.) e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze della mancata notifica e del mancato pagamento dei contributi paritetici calcolati sull’importo di fr. 9'700 versato all’ex dipendente per l’anno 2015, per complessivi fr. 1'464.15.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.9. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.10. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2023.6
Entscheidungsdatum
20.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026