Raccomandata

Incarto n. 31.2023.21

jv/gm

Lugano 8 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore: Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

(cancellata da RC l’11 dicembre 2023)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 9 febbraio 1981 (estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di amministratore delegato con diritto di firma individuale dal 27 febbraio 2018 al 7 gennaio 2019 e di presidente del CdA con diritto di firma individuale dal 7 gennaio 2019 fino al fallimento della società (pubblicazioni FUSC del 27 febbraio 2018 e del 7 gennaio 2019).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. aprile 1984 (scritto del 4 agosto 2020, sub doc. 3B).

Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 4 febbraio 2015 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla (elenco diffide emesse datato 28 luglio 2023, sub doc. 3E) e, dal 13 febbraio 2017, precettarla (doc. 3C).

Con decisione 9 giugno 2020 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società per il giorno successivo, ordinandone la liquidazione in via sommaria (pubblicazioni FUSC del 15 giugno e del 31 luglio 2020).

1.3. Il 23 settembre 2020 la Cassa ha insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi fr. 120'564.15 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2016-2019 (scritto della Cassa del 23 settembre 2020, sub doc. 3A).

Depositata la graduatoria il 26 ottobre 2021 (pubblicazione FUSC del 26 ottobre 2021; graduatoria del fallimento, sub doc. 3A), l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa di prevedere un dividendo a favore dei creditori di 2a classe pari a circa il 65% dell’importo insinuato (scritti del 27 ottobre 2021, del 14 aprile e 2 ottobre 2023 dell’UF alla Cassa, sub doc. 3A; doc. 6).

Con decisione 7 dicembre 2023 la Pretura del Distretto di __________ ha deciso la chiusura della procedura fallimentare con contestuale cancellazione della società dal Registro di commercio (pubblicazione FUSC 14 dicembre 2023; estratto RC informatizzato agli atti).

1.4. Constatato di aver subito un danno, con decisione 17 maggio 2023, confermata con decisione su opposizione 31 ottobre 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 di fr. 120'397.20 relativi al periodo contributivo 2016-2019 (docc. 1 e 3A).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso il 4 dicembre 2023 contro la decisione su opposizione, formulando, tra l’altro, la “Richiesta di informazioni ed edizione documenti (con riserva di rinuncia)” dal __________, dalla __________ e dalla __________.

1.6. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe procedure anche nei confronti di __________, __________ e __________, terminate con l’accoglimento delle rispettive opposizioni, ragione per cui l’insorgente è ora l’unico convenuto.

Nel merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza a quanto illustrato nella decisione su opposizione di cui ha chiesto la conferma.

1.7. Con scritto 16 febbraio 2024 la Cassa ha comunicato che a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF di __________, la pretesa risarcitoria si è ridotta a fr. 41'890.35, precisando che “malgrado ciò le conclusioni […] in merito alla posizione ex art. 52 LAVS del signor RI 1 rimangono invariate” (V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento (decretato per il 10 giugno 2020) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 27 febbraio 2018 fino al fallimento della società (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per gli anni 2016-2019 (cfr. supra consid. 1.4.).

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 17 maggio 2023 emanata nei confronti di RI 1 i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo 1. gennaio 2016-31 dicembre 2019 per complessivi fr. 120'397.20 (fr. 388.05 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2016, fr. 4'093.40 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2017; fr. 46'618.40 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2018 e fr. 69'297.35 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2019) (doc. 3A).

Il ricorrente contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti, adducendo in particolare che:

non gli è possibile verificare il calcolo dei contributi scoperti poiché “Nell’incarto non figurano […] le fatture periodiche dei contributi, bensì solo i conteggi annuali, da cui non è possibile estrapolare gli importi dovuti al momento dell’entrata o dell’uscita dal Consiglio d’amministrazione”;

“nei conteggi annuali sembrerebbero essere incluse le multe inflitte dalla cassa, che secondo giurisprudenza non sono invece computabili”;

siccome “il danno è […] limitato ai contributi che non possono più essere riscossi a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro” e che “con e-mail 14 aprile 2023 […] l’UF ha comunicato che a favore dei creditori di II. classe è presumibile un dividendo pari circa al 65% [dei crediti insinuati e confermati in graduatoria, n.d.r.]”, l’ammontare del danno fatto valere dovrebbe essere ridotto per rapporto a tale percentuale (doc. 3B, pag. 5; doc. 4, p.to 5. e I, p.to 5.).

Per quanto attiene alla prima contestazione, si rileva che, oltre agli specchietti riepilogativi annuali relativi al periodo 1. gennaio 2016-31 dicembre 2019 con le relative basi di calcolo (doc. 3A) e all’estratto conto della società (doc. 3D), la documentazione all’inserto comprende anche l’evoluzione dettagliata dello scoperto contributivo con il periodo di fatturazione mensile, il tipo di fattura, gli importi intermedi, la datazione delle fatture, le diffide e domande d’esecuzione (doc. 3C). Quest’ultimo documento conferma integralmente l’ammontare del credito risarcitorio di cui alla decisione 17 maggio 2023.

Circa l’asserita illecita inclusione di multe nei conteggi annuali della Cassa, si rileva che, come rettamente fatto presente dalla Cassa nella decisione su opposizione 31 ottobre 2023 (doc. 1, p.to 9.), “la voce “AVS Diffide, multe e tassazioni d’ufficio” non include alcuna multa, ma unicamente le tasse di diffida, che secondo la giurisprudenza sono elementi del danno imputabile (STCA del 27 settembre 2021, inc. n. 31.2021.9, consid. 2.3. e 2.8.2 e relativi riferimenti)”, come desumibile comparando tale posta con i docc. 3C e 3E.

Per quanto concerne la tesi secondo cui la Cassa avrebbe dovuto ridurre di circa il 65% il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS a seguito della comunicazione del 14 aprile 2023 dell’UF di __________, vale quanto segue.

Va innanzitutto precisato che in caso di insolvenza del datore di lavoro, il danno ex art. 52 LAVS è costituito, tra l’altro, dall’intero credito contributivo che non può più essere riscosso in procedura ordinaria ex art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 con riferimenti; STCA 31.2022.9 del 21 settembre 2022 consid. 2.2.), che in concreto ammonta(va) a complessivi fr. 120'397.20, come accertato sopra.

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 31.1999.00026 e 31.1999.00036 del 20 ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo 2019). Parimenti, dunque, la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà quindi cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b).

Nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, afferente alla domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, l’Alta Corte ha sancito che “[…] in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere […] che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all’autore del danno, anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184)” (consid. 5.).

Nel caso in disamina l’agire della Cassa risulta conforme alla surriferita giurisprudenza, quest’ultima avendo – a fronte di un danno parziale – fatto valere l’integralità del credito risarcitorio con l’avvio della procedura ex art. 52 LAVS, accollando l’incertezza sull’ammontare del dividendo all’autore del danno e, una volta percepito il dividendo parziale al termine della procedura di fallimento, comunicando pendente causa la riduzione del credito risarcitorio a fr. 41'890.35 (cfr. supra consid. 1.7.), corrispondente al 27,20% del totale dei crediti in 2a classe, rispettivamente al 34,8% del credito complessivo insinuato dalla Cassa e riconosciuto dall’UF di __________ (cfr. scritto dell’UF di __________ del 14 aprile 2023 alla Cassa e graduatoria FA 1 n. __________, pagg. 6 e 18, sub doc. 3A).

Pertanto, la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS e che, a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF di __________, si è ridotto a fr. 41'890.35 (cfr. supra consid. 1.4. e 1.7).

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un presidente del CdA; egli deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b e 122 III 195 consid. 3; STCA 31.2002.31 del 1. dicembre 2003 consid. 2.10.1.1.). L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di sottolineare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un presidente sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche STFA (non pubbl.) dell’8 novembre 1999 nella causa G.H. consid. 6b; citata STCA 31.2002.31 consid. 2.10.1.1).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.6. Accettando il mandato di amministratore delegato con diritto di firma individuale prima e di seguito quello di presidente del CdA con diritto di firma individuale (cfr. supra consid. 1.1.), il ricorrente ha assunto tutti gli obblighi che da tali funzioni derivano.

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore – e a maggior ragione all’amministratore delegato quale membro del CdA a cui è stata delegata la gestione operativa della società (STFA H 38/06 e H 44/06 del 26 ottobre 2006 consid. 7.2.-7.4., Sentenza SV 20 26 del 19 aprile 2021 del Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo, Sezione di diritto delle assicurazioni sociali, consid. 6.5.; Sentenza AHV 2015/17 del 6 settembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo consid. 2.1.; Chapuis/von Jeinsen, OR Kommentar, 2023, n. 1, 5, 6 e 10 ad art. 716b CO; Groner, Art. 52 AHVG – Praxis und Zweck der Arbeitgeberhaftung, in: SZW 2/2006, pag. 87 e seg. con rinvii giurisprudenziali; Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat – Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 2021, n. 1.288 segg.; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 610-612; Watter/Roth Pellanda, BSK OR II, 2024, n. 9 e 16-18 ad art. 716b CO) – spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

2.7. Il ricorrente nega ogni addebito in punto alla contestata grave negligenza, adducendo che:

non può essere reso responsabile anche per il periodo precedente all’entrata in carica, rispondendo tutt’al più per il pagamento delle fatture scoperte emesse dopo il 27 febbraio 2018 (I, p.to 3.; doc. 4, p.to 5.);

siccome al momento dell’entrata in carica gli era stato imposto un periodo di servizio militare fuori Cantone, egli non poteva seguire gli affari della società, i quali erano stati delegati a __________ (responsabile, tra l’altro, del pagamento dei contributi paritetici) e __________. Pertanto, egli “non può […] essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi durante questo periodo” (doc. 4, p.to 3.);

se non avesse accettato il mandato, la società sarebbe rimasta senza amministrazione, circostanza che avrebbe comportato la liquidazione della stessa con un danno superiore rispetto a quello poi effettivamente subito dalla Cassa. Infatti, sarebbero stati lasciati scoperti i contributi paritetici per gli anni 2016 e 2017 pari a circa fr. 90'000, oltre a quelli del 2018 fino alla disdetta dei contratti di lavoro, i salari e altri debiti. Anche il capannone aziendale sarebbe stato ceduto all’asta ad un prezzo inferiore rispetto a quello ottenibile tramite normali trattative, con conseguente danno per la Cassa di ca. fr. 40'000. Non avendo potuto evitare o ridurre il danno, l’insorgente non ritiene esserci alcuna violazione colpevole delle prescrizioni (I, p.to 2.);

torna applicabile la cosiddetta business defense, ossia la temporanea sospensione dei pagamenti dei contributi paritetici a fronte di un piano di risanamento aziendale che permette oggettivamente di prevedere la tacitazione dell’arretrato contributivo entro breve tempo e che può assurgere a motivo di giustificazione e di discolpa (cfr. infra consid. 2.7.3.), siccome da una valutazione ex ante il “drastico piano di risanamento” messo in atto nel febbraio 2018 – comprendente la riduzione della massa salariale, la vendita di macchinari obsoleti e la cessione del diritto di superficie gravante il fondo su cui era sito il capannone aziendale – giustificava la temporanea sospensione dei pagamenti dei contributi paritetici, essendo in quel momento ragionevolmente presumibile la tacitazione della Cassa. Il fatto che la società non sia stata risanata, rispettivamente che lo scoperto contributivo non sia stato (integralmente) colmato è da ricondurre in particolare all’imprevedibile ritardo con cui il __________ ha prorogato il diritto di superficie per sé stante e permanente, autorizzandone la cessione solo nel dicembre 2019 (con ratifica da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento della Istituzioni è giunta il 10 febbraio 2020). “A quel punto, il lungo tempo trascorso e la necessità di liquidità hanno indebolito il potere negoziale della FA 1, che si è vista costretta a cedere il diritto di superficie […] per il prezzo stracciato di CHF 750'000.--, a fronte di una valutazione peritale di ben 1'410'000 (cfr. Doc. L e Doc. E)” e di offerte pervenute tra marzo e aprile 2018 per fr. 1'100'000 (I, pag. 2 e p.to 3.; doc. 4, p.to 4.);

il rimprovero della Cassa al ricorrente di non aver dimostrato, producendo la documentazione pertinente, solide prospettive di salvataggio è respinta, poiché l’insorgente ha provato l’esistenza e l’entità degli attivi necessari per coprire i debiti, la riduzione dei salari e il pagamento di molti contributi precedenti al suo ingresso nel consiglio d’amministrazione. Inoltre, nella STF H 298/1999 (consid. 4c) il Tribunale federale ha ritenuto eccessiva la richiesta di comprovare un miglioramento delle prospettive di mercato. Pertanto, la circostanza che ora, a distanza di diversi anni, l’insorgente non dispone più di documenti a comprova del piano di risanamento, non può essere usata a suo pregiudizio, fermo restando che in applicazione del principio inquisitorio il TCA potrà procedere all’assunzione delle prove necessarie (I, p.to 4.);

“a partire da febbraio 2018 è stata pagata la gran parte dei contributi scoperti per gli anni 2016 e 2017 (Doc. F)”.

2.7.1. Per quanto attiene alla contestata responsabilità per il periodo precedente all’entrata in carica, è sufficiente rammentare che conformemente alla giurisprudenza topica, l’organo di una SA, di principio, è responsabile anche per i contributi paritetici relativi al periodo precedente alla sua entrata in carica, essendo suo precipuo dovere informarsi sulla situazione contributiva della società prima di accettare il mandato, alternativamente dimettersi immediatamente dopo aver accertato lo scoperto contributivo (cfr. supra consid. 2.5.; STCA 31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.1.).

In casu, RI 1 ha accettato la funzione di amministratore delegato della FA 1, allorquando la società presentava già degli scoperti contributivi per gli anni precedenti alla sua entrata in carica (cfr. supra consid. 1.1., 1.4. e 2.2.). Anziché presentare immediate dimissioni, egli è rimasto organo della società (dal 7 gennaio 2019 quale presidente del CdA) fino al fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1.), periodo durante il quale la società ha accumulato un importante scoperto contributivo, poi divenuto parte del credito risarcitorio.

È quindi a ragione che la Cassa lo ha ritenuto responsabile anche per i contributi paritetici insoluti relativi ai periodi precedenti alla sua entrata in carica quale organo formale.

2.7.2. Per quanto concerne il periodo di servizio militare fuori Cantone e la delega della conduzione aziendale, vale quanto segue.

Va innanzitutto rilevato che, come desumibile dal libretto di servizio (doc. 4, allegato D), RI 1 stava già prestando servizio militare (dall’8 gennaio al 15 giugno 2018) quando ha deciso di assumere la funzione di amministratore delegato della FA 1 (27 febbraio 2018, cfr. supra consid. 1.1.). Come accennato (cfr. supra consid. 2.6.), accettando il mandato di amministratore (delegato), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano, dovendo informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Segnatamente, era suo precipuo dovere vigilare affinché i contributi venissero regolarmente versati, rispettivamente di vigilare sulle persone a cui ha delegato la gestione aziendale, verificando che esse versassero alla Cassa i contributi paritetici dovuti.

In concreto, l’insorgente non può invocare il periodo di servizio militare fuori Cantone quale circostanza esimente, poiché proprio durante tale periodo aveva accettato la funzione di amministratore delegato con tutti gli obblighi che ne derivano, obblighi che, per sua stessa ammissione (cfr. supra consid. 2.7.), non ha ossequiato. Per tacere del fatto che, come rettamente rilevato dalla Cassa (doc. 1, p.to 6.2.), nulla gli impediva di chiedere informazioni alle persone a cui aveva delegato la gestione aziendale, di verificare la situazione societaria durante il periodo dove non prestava servizio, nei fine settimana o di richiedere dei congedi per motivi professionali.

Infine, mal si comprende cosa il ricorrente voglia trarre a suo favore dalla circostanza che la gestione aziendale, inclusa la questione dei contributi paritetici, fosse stata integralmente demandata a __________ (direttore con diritto di firma individuale dal 27 febbraio 2018 al 12 settembre 2019) e a __________ (vicedirettore con diritto di firma collettiva a due dal 27 febbraio 2018 al 27 marzo 2019), ritenuto che, come detto, era suo precipuo dovere vigilare sull’agire delle persone a cui aveva delegato la gestione aziendale (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.), ciò che non ha fatto.

Ne consegue che il periodo di servizio militare e la delega gestionale dell’azienda nulla mutano all’(in)agire gravemente negligente del ricorrente.

2.7.3. Il ricorrente si prevale della cosiddetta business defense.

La giurisprudenza federale riconosce quale motivo di giustificazione e di discolpa – esaminandola tendenzialmente sotto l’aspetto del comportamento colpevole (Reichmuth, op. cit., n. 668; Bärtschi/Stohwasser, Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 476 e nota a piè di pagina 91 e seg.) – la cosiddetta business defense (DTF 108 V 183; STF H 298/99 Ge del 14 giugno 2000 consid. 3 in fine, 4a-4c, STF H 236/01 Gb del 25 marzo 2002 consid. 3bb, STF H 63/05 del 25 maggio 2007 consid. 6.4., STF 9C_111/2007 del 17 settembre 2007 consid. 3.1.-4.), da differenziare dalla business judgement rule (in tema: Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 477-480).

Nella recente STF 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 (consid. 5.3.1.), l’Alta Corte ha così riassunto il citato motivo di giustificazione e di discolpa (sottolineature del redattore):

" […] Nach der Rechtsprechung ist die Schadenersatzpflicht nach Art. 52 AHVG […] nur begründet, wenn nicht Umstände gegeben sind, welche das fehlerhafte Verhalten des Arbeitgebers als gerechtfertigt erscheinen lassen oder sein Verschulden im Sinne von Absicht oder grober Fahrlässigkeit ausschliessen. In diesem Sinne ist es denkbar, dass ein Arbeitgeber zwar in vorsätzlicher Missachtung der AHV-Vorschriften der Ausgleichskasse einen Schaden zufügt, aber trotzdem nicht schadenersatzpflichtig wird, wenn besondere Umstände die Nichtbefolgung der einschlägigen Vorschriften als erlaubt oder nicht schuldhaft erscheinen lassen (BGE 108 V 183 E. 1b). So kann es sein, dass es einem Arbeitgeber, der sich in schwieriger finanzieller Lage befindet, durch das Nichtbezahlen der Beiträge gelingt, die Existenz seines Unternehmens zu retten. Ein solches Vorgehen führt allerdings nur dann nicht zu einer Haftung […], wenn der Arbeitgeber zunächst für das Überleben des Unternehmens wesentliche andere Forderungen (insbesondere der Arbeitnehmer und Lieferanten) befriedigt, gleichzeitig aber auf Grund der objektiven Umstände und einer seriösen Beurteilung der Lage annehmen darf, die geschuldeten Beiträge innert nützlicher Frist nachzuzahlen (BGE 108 V 183 E. 2; ferner Reichmuth, a.a.O., Rz. 668 und Fn. 941). Rechtfertigungs- oder Exkulpationsgründe sind dann nicht gegeben, wenn angesichts der Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken von der vorübergehenden Nichtbezahlung der Forderungen objektiv keine für die Rettung der Firma ausschlaggebende Wirkung erwartet werden kann, was zu verneinen ist, wenn im Vergleich zum sonstigen finanziellen Rahmen oder Engagement der Firma nicht sehr hohe Beitragsausstände zu verzeichnen sind (Urteil 9C_41/2017 vom 2. Mai 2017 E. 7.2 mit diversen Hinweisen). Der finanzielle Engpass darf dabei nur vorübergehender Natur sein, gemeint sind Monate und nicht Jahre (Urteile H 235/03 vom 2. März 2004 E. 6.2 und H 170/01 vom 23. Juli 2002 E. 4.4; Reichmuth, a.a.O., Rz. 668 ff.).”

In tal senso vedasi anche STF 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.1. e seg.; Sentenza 710 20 454 del 17 maggio 2021 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, consid. 9.2.; STCA 31.2021.2 del 31 maggio 2021 consid. 2.7.1.; Sethe/Humbel, Entwicklungen im Gesellschafts-und Wertpapierrecht | Le point sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs, in: SJZ 119/2923 pag. 1056.

Reichmuth, rinviando alla giurisprudenza topica, ammette la business defense solo se i seguenti cinque presupposti sono cumulativamente adempiuti:

" […]

Der vorübergehenden Nichtbezahlung der Beiträge muss ein bewusster, verantwortlich getroffener Unternehmensentscheid zugrunde liegen, der von den zuständigen Organen gestützt auf ausreichende Informationen in einem korrekten Verfahren gefällt wurde;

Der Rechtfertigungsgrund [Reichmuth tratta la business defense quale motivo di giustificazione, non di discolpa, n.d.r.] muss für jenen Zeitraum vorliegen, in welchem die entgangenen Beiträge zu entrichten gewesen wären;

Die Beiträge dürfen nur zurückbehalten werden, wenn mit dem Geld für das Überleben der Firma wesentliche Drittforderungen befriedigt werden. Hinsichtlich der Arbeitnehmerforderungen gilt, dass den Sozialversicherungsbeiträgen grundsätzlich die gleiche Priorität zukommt, so dass bei fortgesetzten Lohnzahlungen darauf geachtet werden muss, dass die darauf unmittelbar entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind; dies bedeutet letztlich: Wenn die Liquiditätssituation die Begleichung der vollen Bruttolöhne zuzüglich des Arbeitgeberanteils nicht zulässt, so ist der Arbeitgeber gehalten, die Lohnzahlungen auf ein Mass zu reduzieren, das die Entrichtung der darauf anfallenden paritätischen Beiträge erlaubt;

Es muss sich um einen vorübergehenden Liquiditätsengpass handeln, so dass nach objektiven Kriterien und einer seriösen Beurteilung der Lage mit der Möglichkeit der baldigen Beitragszahlung aufgrund einer erfolgreichen Sanierung oder des Unternehmensverkaufs gerechnet werden kann; gemeint sind wenige Monate, nicht Jahre. Die blosse Suche nach Finanzmitteln oder potenziellen Käufern und allfällige gestützt darauf ergangene Zusagen genügen nicht; es müssen greifbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass - im Rahmen eines konkreten und realistischen Sanierungsplanes oder professionell geführter Verkaufsgespräche mit seriösen Interessenten - ernsthaft Geld beschafft werden kann und berechtigte Aussicht darauf besteht, dass solches innert nützlicher Frist auch tatsächlich fliessen wird. Massgebend ist die Betrachtungsweise ex ante;

Angesichts der Höhe der insgesamt bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken muss von der vorübergehenden Nichtbezahlung der Forderungen objektiv eine für die Rettung der Firma ausschlaggebende Wirkung erwartet werden können. Keine solche Wirkung ist somit anzunehmen, wenn im Vergleich zum sonstigen finanziellen Rahmen oder Engagement der Firma nicht sehr hohe Beitragsausstände bestehen.” (Reichmuth, op. cit. n. 671-676).

Il citato autore rileva che sebbene i presupposti per riconoscere la business defense non devono essere esageratamente restrittivi, la prassi giudiziaria ammette solo raramente la business defense, già solo per il fatto che nel periodo critico i salari possono essere pagati solo nella misura in cui anche i relativi contributi paritetici vengono versati alla cassa di compensazione (Reichmuth, op. cit., n. 683-689; cfr. anche la citata STF 9C_111/2007 consid. 3.1.).

Anche Bärtschi e Stohwasser evidenziano nel citato contributo come “Auch wenn das Bundesgericht in diesem Zusammenhang neben den Lieferanten jeweils die Forderungen der Arbeitnehmenden erwähnt, ist zu beachten, dass eine Haftung regelmässig bejaht wird, falls Löhne ausbezahlt werden, ohne gleichzeitig die darauf geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge zu begleichen. Insofern darf den Forderungen der Arbeitnehmenden gegenüber den Sozialversicherungsbeiträgen nicht Priorität eingeräumt werden” e che “In der Gerichtspraxis wird regelmässig nicht akzeptiert, dass eine Arbeitgeberin Löhne bezahlt, ohne die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge zu leisten, weil sonst die Arbeitnehmenden gegenüber der Ausgleichskasse unrechtmässig priviligiert würden”, ragione per cui “Es empfielht sich, Löhne an die Mitarbeitenden nur noch insoweit auszurichten, als die darauf unmittelbar kraft Gesetzes entstehenden Beitragsforderungen gedeckt sind” (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., nota a piè di pagina 93 e pag. 476).

Nel commento alla citata STF 9C_41/2017 (reperibile all’indirizzo www.organhaftung-schweiz.ch/business-defense-wie-man-sich-der-haftung-entzieht/, consultato il 4 maggio 2024), Dalla Vecchia evidenzia, tra l’altro, l’importanza per l’organo della società di poter provare tramite documentazione scritta l’esistenza del piano di risanamento.

L’importanza della prova documentale di un asserito piano di risanamento è desumibile anche dalla STF 9C_906/2017 del 21 giugno 2018 (consid. 3.).

In ogni caso, di principio l’immissione personale di mezzi liquidi, la rinuncia a pretese salariali o il finanziamento a proprie spese di un piano di risanamento da allestire da una fiduciaria non sono considerate misure ai sensi della business defense (STF 9C_313/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 4.3., 9C_312/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 4.3., 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.3.2.; STFA H 19/01 del 26 settembre 2001 consid. 3., H 94/01 dell’8 ottobre 2001 consid. 2b, H 11/02 Bl del 17 maggio 2002 consid. 4b, H 69/02 del 7 gennaio 2004 consid. 4.3, H 195/04 del 18 maggio 2005 consid. 4.6; Sentenza 200 23 278 del Tribunale amministrativo del Canton Berna, consid. 3.6; Sentenza VSBES.2022.124 del 22 giugno 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, consid. 4.2; Groner, op. cit., pag. 88; Reichmuth, op. cit., n. 717).

Tanto più a lungo perdurano i problemi di liquidità e accresce lo scoperto contributivo, tanto meno un organo può presumere che la difficoltà a pagare i contributi paritetici sia temporanea e che essa sarà superata non pagando i contributi per un breve periodo (STFA H 267/02 del 21 gennaio 2004 consid. 5.1.).

Nella STFA H 195/04 del 18 maggio 2005 (consid. 4.4.), l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha sancito che uno scoperto contributivo di circa fr. 40'000 per il periodo da novembre 2001 ad agosto 2003 non permette di prevalersi della business defense.

La business defense va distinta dal caso di mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività che può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo aver per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell’art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7.3.1. In casu, va innanzitutto ricordato che incombe all’organo l’onere di sovvertire la presunzione di comportamento colpevole a motivo del mancato versamento dei contributi paritetici (cfr. supra consid. 2.4.) e quindi, il dovere di comprovare le circostanze che rendono applicabili la business defense (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 479).

In casu RI 1 sostiene di aver allestito ed implementato un “drastico piano di risanamento” già dalla sua entrata in carica nel febbraio 2018 (I, pag. 2 e p.to 3.; doc. 4, p.to 4.), momento in cui va posto l’orizzonte temporale per valutare le oggettive prospettive di successo dello stesso.

Ora, si rileva innanzitutto che non vi è alcuna prova documentale a sostegno dell’esistenza di un piano di risanamento che poteva oggettivamente far ritenere che il pagamento degli arretrati contributivi sarebbe stato effettuato entro pochi mesi. La motivazione addotta dal ricorrente per giustificare tale carenza probatoria, ossia che la procedura di risarcimento è stata avviata a distanza di diversi anni, oltre ad essere inconferente, non persuade, giacché egli, sempre a distanza di anni, è stato in grado di reperire e produrre agli atti, tra l’altro, la documentazione afferente alla massa salariale, alla vendita dei macchinari obsoleti, alla valutazione peritale del capannone aziendale e la bozza del contratto di cessione del diritto di superficie, documentazione che a mente sua dovrebbe suffragare l’allegata esistenza di un piano di risanamento (delle asserite misure di risanamento si dirà al consid. 2.7.3.2.). Per tacere del fatto che, quanto asserito dall’insorgente mal si concilia con la sua precedente affermazione secondo cui il periodo di servizio militare obbligatorio oltre Gottardo gli aveva precluso la possibilità di seguire gli affari della società (cfr. supra consid. 2.7.2.). Inoltre, all’interrogatorio del 23 giugno 2020, chiamato ad esprimersi circa eventuali “Misure concrete di risanamento (art. 725 CO) intraprese dall’AU/CdA dopo il primo P.E. significativo”, RI 1 si è limitato a rispondere che “Sono state prese misure di risparmio riguardanti il personale” (verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2020, pag. 3, sub doc. 3A), senza fare alcun accenno ad un “drastico piano di risanamento” e tantomeno ad ulteriori misure di ristrutturazione aziendale.

Per quanto attiene alla richiesta del ricorrente secondo cui “in applicazione del principio inquisitorio il TCA potrà procedere all’assunzione delle prove necessarie” a comprova dell’asserito piano di risanamento, va qui rilevato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nel caso che ci occupa questa Corte ritiene innanzitutto che se l’insorgente avesse effettivamente allestito un drastico piano di risanamento, come sostiene, ve ne sarebbe con ogni verosimiglianza prova documentale. Inoltre, nonostante sia patrocinato da un avvocato, egli non ha neppure indicato quali mezzi di prova il TCA dovrebbe in concreto assumere al fine di dimostrare la presenza di un piano di risanamento ai sensi della business defense, violando manifestamente il dovere di collaborazione delle parti di cui sopra. A tal proposito, occorre sottolineare che non è compito del TCA sostanziare le tesi ed argomentazioni del ricorrente.

Infine, il rinvio del ricorrente alla STF H 298/1999 (consid. 4c) risulta in concreto inconferente. In quella fattispecie il Tribunale federale aveva rimproverato al giudice di prime cure il fatto di aver preteso dal datore di lavoro la prova di una strategia di risanamento che includesse migliori prospettive di mercato od il lancio di nuovi prodotti, mentre in casu ad essere non comprovata non è solo l’asserita strategia di risanamento ma proprio l’esistenza di un piano di risanamento, a prescindere dalla bontà dello stesso.

Visto quanto precede, in casu non risulta provata l’esistenza di un piano di risanamento della FA 1. Pertanto, le seguenti considerazioni sono formulate a mero titolo abbondanziale.

2.7.3.2. Anche ammettendo, per ipotesi di lavoro, che le misure adottate (riduzione massa salariale, vendita macchinari obsoleti e cessione del diritto di superficie) fossero parte di un piano di ristrutturazione aziendale, in casu non vi sarebbero comunque gli estremi per ammettere la business defense. Ciò per i seguenti motivi.

Giova innanzitutto ricordare che dal 4 febbraio 2015 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare e dal 13 febbraio 2017 precettare la FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), ragione per cui il mancato pagamento degli oneri sociali – e la situazione di difficoltà della società – non era temporanea, ma di lungo corso (verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2020, pag. 2, sub doc. 3A), circostanza che esclude la business defense (cfr. supra consid. 2.7.3.).

Per quanto attiene alla massa salariale, si rileva che la società aveva dichiarato salari per fr. 625'183 per il 2016, fr. 669'508 per il 2017, di fr. 591'252 per il 2018 e di 562'170 per il 2019 (I, allegati J e K). Ciò significa che tra il 2017 ed il 2018 (il ricorrente è entrato in carica il 27 febbraio 2018, cfr. supra consid. 1.1.) vi è stata una riduzione dell’11,7% della massa salariale, mentre tra il 2018 ed il 2019 la flessione è stata del 5%. Non vi è quindi spazio per parlare di una drastica misura di risanamento, considerato peraltro che è proprio sul monte stipendi che vanno calcolati i contributi paritetici da versare alla Cassa. Inoltre, neppure il numero di lavoratori ha subito drastiche variazioni dal 2017 al 2019 (10 nel 2017, 13 nel 2018 ed 11 nel 2019; I, allegato K).

Va qui altresì rilevato che dal 2018 al 2019, la società ha continuato a versare i salari senza tuttavia pagare i relativi oneri sociali, circostanza che ha comportato un’importante crescita dello scoperto contributivo (cfr. supra consid. 2.2.). Come già illustrato precedentemente (cfr. supra consid. 2.7.3.), tale agire configura un comportamento gravemente negligente, il versamento dei salari non essendo prioritario rispetto al pagamento dei contributi paritetici. Anche per questo motivo la business defense è esclusa. Inoltre, il mancato pagamento degli oneri sociali per il periodo 2018-2019 va ben oltre al termine ragionevole – pochi mesi – che, a determinate condizioni, la giurisprudenza e la dottrina ritengono tollerabile.

Per quanto attiene alla prevista cessione del diritto di superficie, asseritamente avvenuta a condizioni eccessivamente sfavorevoli rispetto alle offerte inizialmente pervenute a causa del ritardo del __________ nell’evadere la procedura, vale quanto segue.

Innanzitutto, l’asserzione dell’insorgente secondo cui per la cessione del diritto di superficie aveva ricevuto offerte tra marzo e aprile 2018 per fr. 1'100'000, ammontare che avrebbe tacitato integralmente la Cassa, non trova alcun riscontro nella documentazione agli atti. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (I, pag. 2), era da lui ragionevolmente esigibile produrre tali offerte quali mezzi di prova in questa sede, a maggior ragione considerando che le asserite offerte erano pervenute da coloro che successivamente hanno effettivamente acquisito il diritto di superficie (I, pag. 2 e allegato L). Invece, egli si è limitato a produrre il sunto del rapporto della valutazione immobiliare del 28 giugno 2019 della __________ relativo all’immobile della FA 1 ed indicante un valore di mercato di fr. 1'410'000 (I, allegato E) e la bozza del contratto di cessione del diritto di superficie (I, allegato L).

Ne consegue che quanto addotto dall’insorgente assurge a mera allegazione di parte.

E neppure l’asserita lentezza rimproverata al __________ per l’evasione della procedura di proroga ed autorizzazione alla cessione del diritto di superficie trova riscontro nella documentazione agli atti. A questo proposito e come già indicato precedentemente (cfr. supra consid. 2.7.3.1.), il ricorrente non può prevalersi del principio inquisitorio chiedendo al TCA di “procedere alle necessarie richieste d’informazioni e di edizione di documenti” (I, p.to 4.), poiché conformemente all’obbligo di collaborazione, era da lui ragionevolmente esigibile produrre la corrispondenza intercorsa con il __________, evidenziando l’asserito ritardo nell’evasione della pratica per rapporto alle tempistiche previste dalla Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), dal relativo Regolamento d’applicazione dell’11 ottobre 1994 (RALOP; RL 188.110) e del Regolamento __________ nella versione allora in vigore, ciò che non è avvenuto.

Ne consegue che anche tale asserzione dell’insorgente si esaurisce in una mera allegazione di parte.

Pertanto, ancorché non decisivo ai fini del giudizio (cfr. supra consid. 2.7.3.1. in fine), non risulta provato che la FA 1 avesse ricevuto offerte per fr. 1'100'000 tra marzo e aprile 2018 e tantomeno che vi sia stato un ingiustificato ritardo nell’evasione della pratica di proroga del diritto di superficie da parte del __________.

Per quanto attiene alla vendita dei macchinari obsoleti per un ricavato di complessivi fr. 132'390, si rileva che la vendita è stata effettuata solo nel 2020 (I, allegato M), ossia ben oltre i pochi mesi tollerati per l’attuazione del piano di risanamento con contestuale copertura dei contributi paritetici insoluti e a ridosso del fallimento della società.

Tutto bene considerato, il TCA ha maturato il convincimento che non vi sia mai stato un piano di risanamento della società e che anche se per ipotesi di lavoro tale piano fosse effettivamente stato allestito, le circostanze diffusamente illustrate al consid. 2.7.3.1. e seg. escludono la cosiddetta business defense. Anzi, a ben vedere, il procedere dell’insorgente configura piuttosto una liquidazione (parziale) degli asset societari prima dell’apertura della procedura di fallimento, a fronte di una carenza di liquidità che lo stesso ricorrente ha dichiarato sussistere dal 2014 (verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2020, pag. 3 in fine, sub doc. 3A).

Pertanto, la censura dell’insorgente risulta inconferente.

2.7.4. Il ricorrente sostiene inoltre che se non avesse assunto il mandato in seno alla società di famiglia il danno sarebbe stato superiore.

A tal proposito il TCA può far propria la posizione della Cassa secondo cui “Per quanto attiene all’affermazione secondo cui la pretesa risarcitoria sarebbe stata superiore, se l’insorgente non avesse assunto la funzione di presidente del CdA, si rileva che [essa, n.d.r.] è una mera allegazione di parte. In ogni caso […], il differimento del pagamento dei contributi […] è stato pluriennale. Per giurisprudenza uno scoperto riferito a numerosi anni di contribuzione esclude qualsiasi possibilità di giustificazione e di discolpa per l’amministratore” (III, p.to 2.).

In effetti, oltre al fatto che quanto asserito dal ricorrente configura una mera supposizione, va rilevato che l’assunzione della funzione di amministratore delegato prima e di presidente del CdA poi comportava il rischio che gli asseriti profusi sforzi atti per saldare lo scoperto contributivo sarebbero risultati vani, con la conseguente responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS. In casu lo scoperto contributivo si protraeva ormai da anni con relative sistematiche diffide e procedure esecutive (cfr. supra consid.1.2.), ragione per cui il rischio che al termine del proprio mandato vi fosse un danno di cui rispondere non poteva certo essere escluso, a maggior ragione considerato quanto accertato al consid. 2.7.3.2. in fine.

Inconferente risulta l’asserzione del ricorrente secondo cui “a partire da febbraio 2018 è stata pagata la gran parte dei contributi scoperti per gli anni 2016 e 2017” (cfr. supra consid. 2.8.), giacché, come rettamente rilevato dalla Cassa (III, p.to 5.), il pagamento parziale degli oneri sociali non assurge a valido motivo di discolpa o di giustificazione, poiché “In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STCA del 13 settembre 2021, inc. n. 31.2021.10, consid. 2.7.3. e relativi riferimenti).”.

2.8. In concreto, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.1., 2.7.-2.7.4.), le condizioni sancite dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.3.) e che permetterebbero al ricorrente di sottrarsi alla responsabilità ex art. 52 LAVS invocando la business defense non sono realizzate.

Inoltre, analizzata la documentazione agli atti si deve concludere che in casu non sono dati – ed il ricorrente neppure li ha invocati – altri motivi liberatori. In particolare, non trova applicazione la giurisprudenza che ammette, quale motivo di discolpa, uno scoperto contributivo di due o tre mesi al massimo al momento della cessazione dell’attività aziendale (cfr. supra consid. 2.7.3. in fine), giacché in concreto la Cassa ha sistematicamente diffidato e precettato la FA 1 diversi anni prima del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.) e lo scoperto contributivo estendendosi ben oltre ai due o tre mesi di tolleranza (cfr. supra consid. 2.2.).

2.9. Il ricorrente ha chiesto al TCA “informazioni ed edizione documenti (con riserva di rinuncia)” dal __________, dalla __________ e dalla __________ (I, pag. 8).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

Come accennato (cfr. supra consid. 2.7.3.1.), l’obbligo di collaborazione prevede che le parti devono apportare – ove ciò fosse loro ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, il TCA non dovendo supplire a carenze probatorie ad esse imputabili.

In concreto, questa Corte ritiene che dal ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, era ragionevolmente esigibile produrre con il ricorso o nelle more del gravame la – oltremodo imprecisata – documentazione a supporto dei fatti invocati. Non avendo agito in tal senso, violando quindi il suddetto obbligo, egli deve accollarsi le conseguenze della carenza probatoria a lui imputabile.

Inoltre, per le ragioni già diffusamente esposte ai consid. 2.7.3.-2.7.3.2., gli atti all’inserto permettono di emanare il presente giudizio senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio.

2.10. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della FA 1. Confermata la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS, il ricorso di RI 1 va accolto parzialmente, il danno imputatogli per il periodo gennaio 2016-dicembre 2019 riducendosi dai fr. 120'397.20 richiesti con la contestata decisione a fr. 41'890.35 a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF di __________ (cfr. supra consid. 1.7. e 2.2.).

2.11. L’insorgente ha chiesto la rifusione delle ripetibili sia per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale (I, p.to 6.).

Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento del dividendo da fallimento (cfr. supra consid. 1.7.) pendente lite, circostanza che non ha inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle ripetibili, ancorché parziali (STFA H 67/01 del 5 agosto 2002, citata in Reichmuth, op. cit., n. 1129; STCA 31.2008.9 del 13 ottobre 2009 consid. 2.14. e 31.2008.6 del 12 febbraio 2009 consid. 2.8.).

2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

  1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 fr. 41'890.35.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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