Raccomandata
Incarto n. 31.2021.3
rg/sc
Lugano 17 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione su opposizione 11 novembre 2020, conferman-do la decisione di risarcimento emessa il 15 luglio 2020, la Cassa CO 1 ha condannato RI 1 al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 in ragione di fr. 166'942.55 per gli anni 2016 a 2018;
con ricorso non datato, impostato il 21 gennaio 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti) e pervenuto al Tribunale il 22 gennaio 2021, RI 1 insorge personalmente davanti al TCA contro la suddetta decisione su opposizione;
accertata, tramite la Cassa, la data di ricezione dell’atto impugnato da parte del ricorrente, il Tribunale ha trasmesso a que-st’ultimo la relativa documentazione invitandolo a voler prendere posizione sulla tempestività del gravame (cfr. V);
l’insorgente è rimasto silente;
per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);
giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'auto-rità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 cpv. 4 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispetti-vamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139, 115 Ia 12, 113 Ib 297;
quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fe-de, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34, DTF 119 V 94; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017, STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015;
se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);
nel caso in esame, la decisione impugnata – di cui l’interessato non poteva non attendersi l’intimazione – è stata spedita con invio raccomandato l’11 novembre 2020 ed è stata recapitata al destinatario (allo sportello postale), dopo avviso di ritiro del 12 novembre 2020, il 30 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii in doc. IV-2). Anche volendo considerare il 30 novembre 2020 – e non, correttamente, il settimo giorno di giacenza dopo l’avviso di ritiro (il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis LPGA si applica anche in caso di ritiro dopo il settimo giorno di giacenza; DTF 134 V 49, 127 I 31) – quale data di notifica della decisione, il termine di ricorso di 30 giorni veniva a scadere, considerata la sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio ex art. 38 cpv. 4 LPGA, il giorno di venerdì 15 gennaio 2021. Consegnato all’ufficio postale il 21 gennaio 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;
nulla ha per il resto addotto l’insorgente né dagli atti emergono elementi in merito ad eventuali impedimenti – di cui non neppu-re giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restitu-ito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso;
il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;
in applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
nel caso concreto il ricorso è stato presentato il 21 gennaio 2021, ossia dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad oggetto prestazioni assicurative;
richiamato l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200;
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti