Raccomandata

Incarto n. 31.2021.2

FS

Lugano 31 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 novembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 29 novembre 2012 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).

RI 1 ha rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 29 giugno 2015 e di gerente con diritto di firma individuale dal 23 febbraio 2016 (date di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).

1.2. La FA 1, che gestiva __________, è stata affiliata quale datrice di lavoro alla CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1. gennaio 2013 fino al 7 maggio 2020 (cfr. doc. 2, 3 e 5 = doc. B).

Dal secondo trimestre del 2015 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche precettarla dal terzo trimestre del 2016 (cfr. doc. 5 = doc. B; per gli anni 2017 e 2018 vedi gli specchietti sub doc. 6/5 e 6/6).

Nelle date 14 agosto 2018, 2 novembre 2018 e 18 gennaio 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa quattro attestati di carenza beni per contributi AVS/AI/IPG/AD relativi agli anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 6).

Con decreto del 6 maggio 2020 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società a far tempo dal 7 maggio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 12 maggio 2020 cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub. doc. C).

1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisioni del 28 luglio 2020 (doc. 2 e 3), confermate con decisione su opposizione del 18 novembre 2020 (doc. 5 = doc. B), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 21'206.25 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2017 e 2018.

1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.

Rilevato che, a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società (contesto congiunturale e sottrazione di un ingente somma dal fondo cassa da parte di un nipote suo ex dipendente), ha messo in atto diverse “operazioni di salvataggio” (iniezione di fr. 50'000 nella società; rinuncia da aprile 2016 al salario con recupero parziale degli arretrati e gestione della liquidità in modo da prolungare il più possibile l’attività aziendale mantenendo il pagamento dei salari ai dipendenti), l’insorgente contesta una sua intenzionalità o negligenza grave adducendo che “(…) egli è ristoratore ed è in tale veste che, a suo giudizio la società non rischiava il fallimento, bensì si trovava a dover attraversare un periodo difficile a livello di liquidità a causa delle malversazioni dell’ex-impiegato (doc. D) concomitanti con un momento congiunturale meno favorevole del solito. […] In tale ottica è legittimo riconoscere che egli avesse motivo di credere che la società era in grado di riprendersi in breve tempo. Per quanto da lui ci si poteva aspettare, tale ipotesi era del tutto percorribile, avendo egli le idee molto chiare sulle misure intraprese per il risanamento. La sua buona fede da questo punto di vista è evidente, avendo messo suo proprio capitale a disposizione della società. Queste circostanze sono pure idonee a giustificare il decadimento della presunzione di negligenza grave in caso di trattenuta dei contributi dai salari accompagnata dal differimento del loro versamento a CO 1. (…)” (I, punto 12, pagg. 8 e 9).

1.5. Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di non aver avviato procedure di risarcimento danni contro altre persone – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, osservato come il ricorrente sostanzialmente riprenda le medesime argomentazioni sviluppate in sede di opposizione, postula la reiezione del ricorso.

1.6. Il ricorrente è rimasto silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni, prima, e della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1(da ultimo quale gerente con diritto di firma individuale; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2017 e 2018, così come risulta dai conteggi annuali esposti nelle decisioni del 28 luglio 2020 allestiti secondo le relative dichiarazione dei salari (doc. 2 e 3), dagli estratti conto 2017 e 2018 (doc. 6/1 e 6/2) e dagli specchietti relativi agli stessi anni (doc. 6/5 e 6/6).

L’importo complessivo di fr. 21'206.25, ottenuto sommando lo scoperto per il 2017 di fr. 8’487.50 con quello del 2018 di fr. 12'718.75 (cfr. doc. 6/1 e 6/2), peraltro rimasto incontestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto, lo si ribadisce, il ricorrente non ha contestato l’importo del danno.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.6. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7. RI 1, come accennato (cfr. consid. 1.4), contesta una sua negligenza grave.

Accettando il mandato dapprima di presidente del consiglio di amministrazione e in seguito di gerente con diritto di firma individuale di una società anonima che gestiva un esercizio pubblico (cfr. consid. 1.1 e 1.2) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Nella fattispecie, nella risposta di causa – premesso che “(…) allo stato attuale, contro il signor RI 1, ha emesso due decisioni di risarcimento danni art. 52 LAVS per gli anni 2017 e 2018 e questo a seguito dell’emissione di attestati di carenza di beni (cfr. doc. 6). In considerazione che la società risulta fallita, prossimamente dovranno essere emesse altre due decisioni di risarcimento danni art. 52 LAVS anche per gli anni 2019 e 2020, in quanto la società FA 1 risulta insolvente anche per questi anni. (…)” (III, pag. 3) –, rettamente la Cassa ha (incontestatamente) ribadito che “(…) il signor RI 1 dichiara che, nel tentativo di salvataggio della società, ha ricevuto come acconti dello stipendio i seguenti importi: Anno 2017 CHF 8'803.14; Anno 2018 CHF 9'600.36; Anno 2019 CHF 12'711.97; Anno 2020 CHF 2'307.49. In ogni caso, anche se nella presente fattispecie la società ha cercato di limitare i danni con la rinuncia a parte del salario del ricorrente, non è sufficiente per esonerare il signor RI 1 dalla sua responsabilità art. 52 LAVS. I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è stato pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale era soggetto all’obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Va inoltre rilevato che il Tribunale ha ripetutamente affermato, a proposito della scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici, che esso deve essere, in primo luogo, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine – nel senso di pochi mesi e non anni – ogni suo credito nei confronti della cassa. Nel presente caso, invece, i contributi scoperti concernono un periodo abbastanza lungo e vale a dire per gli anni 2017 (1. – 2. – 3. trimestre) e 2018 (1. – 2. – 3. – 4. trimestre) che concernono il presente ricorso, come pure per gli anni 2019 (1. – 2. – 3. trimestre) e 2020 (1. trimestre) per i quali non sono ancora state emesse le relative decisioni di risarcimento danni. Il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un lasso di tempo di anni e quindi un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente (cfr. dettagli emissione contributi e estratti conto). (…)” (III, pagg. 4 e 5).

Secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società (contesto congiunturale e sottrazione di un ingente somma dal fondo cassa da parte di un nipote suo ex dipendente) l’insorgente ha messo in atto diverse “operazioni di salvataggio” (cfr. consid. 1.4), non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.

Le argomentazioni sviluppate dall’insorgente (cfr. consid. 1.4) non configurano validi motivi di giustificazione e/o discolpa ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) per le seguenti ragioni.

Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di organo formale – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste di organo formale, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Nella fattispecie il ricorrente, incontestatamente, “(…) sapeva benissimo che i contributi sociali della SA non erano pagati in quanto le esecuzioni le erano state a lui notificate. (…)” (III, pag. 4). All’insorgente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

In questo senso, in sede di risposta, a ragione la Cassa ha ribadito che “(…) conferma quanto già indicato nella decisione su opposizione e di conseguenza se lo stesso [ndr. si riferisce al ricorrente] avesse controllato personalmente in dettaglio i movimenti giornalieri si sarebbe accorto di queste mancanze e se è vero che la sottrazione avesse intaccato gravemente la liquidità aziendale, l’attività della società si sarebbe dovuta arrestare immediatamente. Come detto in precedenza il signor RI 1 si difende argomentando che uno dei motivi del mancato pagamento dei contributi è in primo luogo il “buco di cassa” provocato da un dipendente, che da quanto si evince dal ricorso presentato risulta essere un nipote del ricorrente e quindi con un rapporto di fiducia. Se la società non fosse stata confrontata con questo evento sarebbe senza dubbio sopravvissuta. Tuttavia questa circostanza non è sufficiente a liberarlo. Un gerente diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa, come in effetti è avvenuto. D’altra parte sapeva benissimo che i contributi sociali della SA non erano pagati in quanto le esecuzioni le erano state a lui notificate. Una simile passività, secondo la giurisprudenza federale, a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115). (…)” (III, pagg. 3 e 4).

Quanto al fatto addotto dal ricorrente secondo cui l’ex dipendente che avrebbe effettuato delle malversazioni fosse parente dell’insorgente – “(…) va pure rilevato come il dipendente in questione era nipote del ricorrente e vi era pertanto un rapporto di particolare fiducia. (…)” (I, punto 14, pag. 11) –, tale allegazione risulta irrilevante. In effetti va rilevato che se è vero che generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa, vige un rapporto di fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una società familiare, si finirebbe per legittimare la posizione “dell’uomo di paglia” a scapito segnatamente dell’AVS/AI (cfr. STF non pubblicata del 31 dicembre 1993 nella causa M.S. consid. 4; vedi anche STCA 31.2020.21-23 del 1. febbraio 2021 consid. 2.6 e STCA 31.2019.23 del 1. settembre 2020 consid. 2.8 entrambe con riferimenti).

Riguardo poi all’assunto secondo cui l’insorgente “(…) si è accorto di piccoli ma costanti sottrazioni dalla Cassa nel giro di poco tempo (…)” (I, pagg. 10 e 11), questo Tribunale può fare proprio quanto eccepito dalla Cassa e meglio che “(…) nel ricorso, come pure nell’opposizione alle nostre decisioni, il ricorrente ha indicato che sono stati sottratti per anni fondi dalla cassa e di conseguenza va a cadere quanto affermato in precedenza, vale a dire che si è accorto degli ammanchi nel giro di poco tempo (…)” (III, pag. 3).

In ogni caso il ricorrente non ha sostenuto e tantomeno provato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente ha addotto inoltre che, quale tentativo di salvataggio della società, ha rinunciato completamente al salario a partire da aprile 2016 con recupero parziale degli arretrati e che negli anni 2017 e 2018 il totale degli acconti ricevuti è stato di fr. 8'803.14 rispettivamente di fr. 9'600.36 (cfr. I, punti 6 e 8. pagg. 3 e 4).

Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto (non sarebbe altrimenti possibili una rinuncia ad esso), realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

In questo senso a ragione con la risposta la Cassa ha ribadito che “(…) In ogni caso, anche se nella presente fattispecie la società ha cercato di limitare i danni con la rinuncia a parte del salario del ricorrente, non è sufficiente per esonerare il signor RI 1 dalla sua responsabilità art. 52 LAVS. (…)” (III, pag. 4).

L’insorgente non ha addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).

Non va in effetti dimenticato che la società – dopo che la Cassa ha proceduto, sistematicamente, dal 10 maggio 2017 all'invio di diffide di pagamento e dal 30 maggio 2017 all'avvio di procedure esecutive (cfr. doc. 6/5 e 6/6) – non ha liquidato completamente i contributi degli anni 2017 e 2018 (cfr. estratto conto sub doc. 6/1 e 6/2). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nelle date 14 agosto 2018, 2 novembre 2018 e 18 gennaio 2019 l’UE di __________ ha rilasciato quattro attestati di carenza beni per contributi relativi agli anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 6) e nel mese di maggio 2020 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

In queste circostanze non risultano dati gli estremi – che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere – per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Va qui ricordato che il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STF 27 giugno 1994 nella causa M. e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

Secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L). Come stabilito dalla giurisprudenza federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STF H 279/01 del 12 dicembre 2002).

In questo senso a ragione la Cassa – rilevato che secondo la giurisprudenza federale la scelta di differire il pagamento dei contributi deve essere obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e il datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve il suo obbligo – ha evidenziato che “(…) nel presente caso, invece, i contributi scoperti concernono un periodo abbastanza lungo e vale a dire per gli anni 2017 (1. – 2. – 3. trimestre) e 2018 (1. – 2. – 3. – 4. trimestre) che concernono il presente ricorso, come pure per gli anni 2019 (1. – 2. – 3. trimestre) e 2020 (1. trimestre) per i quali non sono ancora state emesse le relative decisioni di risarcimento danni. Il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un lasso di tempo di anni e quindi un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente (cfr. dettagli emissione contributi e estratti conto). (…)” (III, pagg. 4 e 5).

Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che, per le ragioni suesposte, nemmeno sono stati invocati validi motivi di giustificazione e/o di discolpa (cfr. consid. 2.6), RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

In questo senso, quanto alle asserite “(…) – iniezioni di liquidità personale nella società per CHF 50'000 (doc. D e F) – rinuncia completa al salario a partire da aprile 2016 con recupero parziale degli arretrati nella misura di circa CHF 60.-- alla settimana (doc. F) (…)” (I, punto 6, pag. 2) va inoltre rilevato che le misure attuate, benché volte a risanare la situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa allorquando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS (STF 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

2.8. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto.

2.9. In applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 che non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella fattispecie concreta, il ricorso è stato presentato l’11 gennaio 2021, ossia dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. La vertenza non avendo ad oggetto prestazioni assicurative, devono di conseguenza essere prelevate spese di procedura che appare in casu giustificato fissare in fr. 500 (cfr. art. 29 cpv. 4 Lptca) e porre a carico del ricorrente visto l’esito.

2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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