Raccomandata

Incarto n. 31.2021.17

FS

Lugano 31 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

radiata da RC il 25 maggio 2020

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede (da ultimo) a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 21 dicembre 2012 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Negli anni dal 2015 al 2019, il Consiglio di amministrazione era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):

• __________ dal 14.10.2014 al 24.05.2016, amministratrice unica

• RI 1

dal 24.05.2016 al 08.05.2018*, amministratore unico

(*dimissioni il 15.03.2018, doc. 4/D)

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. dicembre 2012 al 31 maggio 2020 (doc. 3).

Con decreti del 14 novembre 2018 e del 1. luglio 2019 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC del 9 agosto 2019) (doc. 3 e 4/F).

La Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito di CHF 4'123.60 a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2015 e 2017, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3, l’insinuazione all’UF del 13 agosto e quella definitiva del 28 ottobre 2019 sub doc. 4/DD e 4/LL).

La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).

1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 14 maggio 2021 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione del 16 agosto 2021 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 4’123.70 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2017 (quest’ultimo in relazione alle fatture d’acconto emesse).

1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.

Sostiene che, in quanto divenuto amministratore unico solo posteriormente, nessuna responsabilità possa essergli imputata per i contributi insoluti riguardanti il 2015 e, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, contesta l’ammontare del danno. Rileva inoltre che “(…) nel complemento all'opposizione del 30 giugno 2021, il ricorrente ha richiesto di acquisire i documenti societari presso l’Ufficio fallimenti e la Pretura penale, necessari a provare ulteriormente che il presunto danno invocato dalla Cassa fosse errato, permettendo così di poter rettificare i calcoli effettuati da quest'ultima. La Cassa si è tuttavia incomprensibilmente e immotivatamente rifiutata di acquisire questi documenti, in lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), asserendo che non vi sarebbe alcuna utilità per la presente causa. In realtà, contrariamente a quanto sostiene la Cassa, l’acquisizione dei documenti presso l’Ufficio fallimenti, rispettivamente la Pretura penale, è necessaria per la rettifica del calcolo manifestamente errato di contributi considerati come insoluti, senza di che sarebbe leso il diritto alla [recte: alle, ndr.] prove dell'insorgente (art. 29 cpv. 2 Cost.). (…)” (I, pag. 6).

1.5. Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di non aver avviato altre procedure di risarcimento danni e a formulare le proprie osservazioni alle contestazioni sollevate con il gravame – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, precisato che nell’ambito della procedura d’opposizione (cfr. doc. 2, 4, 5 e 6) “(…) il 20 maggio 2021 […] ha trasmesso al ricorrente i documenti che lo riguardano inerenti alla procedura di risarcimento danni, assegnando un termine sino al 15 giugno 2021 per presentare eventuali osservazioni (doc. 4). Dopo concessione di una proroga (doc. 5), l'insorgente ha fornito le proprie osservazioni aggiuntive il 30 giugno 2021 (doc. 6). (…)” (III, pag. 2), ha postulato la reiezione del ricorso.

1.6. Con replica del 25 ottobre 2021 il ricorrente si è confermato nel proprio ricorso precisando che “(…) la Cassa non si è in alcun modo pronunciata in merito alla richiesta di acquisire la documentazione in possesso dell’Ufficio fallimenti e la Pretura penale, in quanto sequestrata dal Ministero pubblico (INC.__________, qui nuovamente richiamato). Questo viola in maniera intollerabile il diritto del ricorrente di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) in quanto non gli permette di apportare le prove necessarie. Di conseguenza, si chiede nuovamente, a valere come istanza probatoria, di acquisire i documenti societari presso l'Ufficio fallimenti e la Pretura penale per permettere al ricorrente di apportare ulteriori prove a suffragio della sua richiesta di rettifica dei conteggi effettuati dalla Cassa. (…)” (VI, pag. 3).

1.7. La Cassa, con scritto del 5 novembre 2021 – richiamate le argomentazioni sviluppate con la risposta in merito alla responsabilità dell’organo che subentra –, ha osservato “(…) di aver solamente sottolineato il fatto che la procedura di un'eventuale rettifica del conteggio di chiusura dell'anno 2015 non è giunta a conclusione, considerate anche le contraddizioni, rilevate nella risposta di causa, in cui il ricorrente è incorso negli anni quanto al numero dei dipendenti e agli importi salariali. Dal 29 settembre 2017 egli si è poi disinteressato di questa pratica, non andata a buon fine. Infine, la Cassa già al p.to 7 della decisione su opposizione si è espressa sulla possibilità, evocata dal ricorrente, di acquisire i documenti societari presso l’Ufficio fallimenti e la Pretura penale. Si conferma che l'operazione, per i medesimi motivi addotti in quell'occasione, non appare necessaria. (…)” (VIII trasmesso al ricorrente per conoscenza; IX).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale (TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico fino al 15 marzo 2018, data delle dimissioni; cfr. consid. 1.1 e doc. 4/D) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.2.1. Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2015 e 2017 (quest’ultimo in relazione alle fatture d’acconto emesse), così come risulta dai conteggi allestiti secondo la relativa dichiarazione dei salari e le fatture d’acconto (doc. 3/A e 3/B), dagli specchietti con dettaglio dell’evoluzione incasso per gli anni 2015 e 2017 (doc. 7 e 8) e dagli “Estratti conto – Contributi paritetici” per gli stessi anni (doc. 4/EE e 4/FF).

Il ricorrente – dopo aver rilevato nell’opposizione 18 maggio 2021 che “(…) gli estratti conto annessi alla decisione querelata non sono di alcun significato per l'opponente. In questa sede i conteggi devono essere contestati e verificati: l'onere della prova riferito alla correttezza dei conti incombe comunque alla Cassa (…)” (doc. 2, pag. 2) precisando, nella lettera 30 giugno 2021, che “(…) come a suo tempo tempestivamente notificatovi (cfr. lettera del 12 luglio 2016, in atti), nel 2015 l’unica dipendente era la Signora __________, attiva fino al 30 aprile 2015, con un salario annuo determinante di CHF 10'400.00. __________ è invece rimasto alle dipendenze della società dal 1º aprile 2017 al 30 settembre 2017, con un salario annuo determinante di CHF 12'000.00. I relativi conteggi di chiusura devono pertanto essere rettificati, ritenuto che in esito a tale rettifica non risultano dei contributi paritetici scoperti e, a fortiori, neppure alcun obbligo di risarcimento in capo al mio assistito. (…)” (doc. 6) – contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa adducendo che “(…) la Cassa asserisce a torto di non aver ottenuto da parte del ricorrente la documentazione necessaria per procedere a una rettifica dell’ammontare dei salari determinanti. In realtà, già con lo scritto del 12 luglio 2016 e successivamente con email del 21 agosto 2017 fu comunicato alla Cassa che nel 2015 alle dipendenze della FA 1 vi era solo la Signora __________ con un salario annuo determinante di CHF 10'400.00, allegando pure le buste paga. In aggiunta, la Cassa è stata tempestivamente informata che nel 2017 il solo dipendente era il Signor __________, rimasto alle dipendenze della FA 1 dal 1º aprile 2017 al 30 settembre 2017, con un salario annuo determinante di CHF 12'000.00. Ogni accertamento in senso contrario della Cassa è pertanto errato e inesatto. Per di più, il ricorrente ha inviato per posta elettronica la dichiarazione dei salari 2015 firmata e tutti i documenti necessari firmati il 7 settembre 2017, rispettivamente il 19 settembre 2017 (cfr. doc. C che, per ragioni non note, non si ritrova dell'incarto [recte: nell’incarto, ndr.] della Cassa). Dunque il ricorrente ha ossequiato il grado minimo di verosimiglianza necessario previsto per permettere di apportare le modifiche richieste. (…)” (I, pagg. 5 e 6).

A torto.

Infatti, nella risposta di causa la Cassa ha, incontestatamente, addotto che “(…) il ricorrente contesta inoltre il danno, asserendo di aver inviato alla Cassa la documentazione necessaria per procedere alla rettifica dell'ammontare dei salari. In realtà, dall'ultima e-mail in ordine cronologico tra quelle prodotte dal ricorrente, emerge che la Cassa necessitava di ulteriori informazioni per poter trattare la richiesta e chiedeva di essere contattata (cfr. doc. C del ricorso, email della Cassa al ricorrente del 29.09.2017). Da allora, relativamente a questa pratica nulla è più accaduto. A oggi, quindi, i salari risultano contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa dal datore di lavoro, ciò che è decisivo. Ne consegue che il conguaglio dell'anno 2015, fatturato una prima volta il 28 giugno 2016 e nuovamente confermato nel suo importo in data 14 luglio 2017, non è stato oggetto di rettifica e pertanto il relativo credito - si ribadisce scaduto durante il periodo di carica dell'opponente - è rimasto esigibile sino al fallimento della società, divenendo in seguito a ciò parte integrante del danno patito dalla Cassa. Emerge pertanto che il ricorrente dopo il mese di settembre 2017 non ha più sollecitato la Cassa per l'eventuale modifica del conguaglio 2015 - se non solo successivamente all’emissione della decisione risarcitoria del 14 maggio 2021 - accontentandosi quindi di depositare una richiesta di rettifica senza poi verificare che andasse a buon fine, ritenuto che il fallimento della società è stato decretato solamente in data 14 novembre 2018. Nel caso concreto si osserva poi che, per quanto attiene ai salari 2015 di __________, il ricorrente ha dapprima dichiarato in data 20 gennaio 2016 con la dichiarazione dei salari dell'anno 2015, che rappresenta il modulo ufficiale di notifica per i datori di lavoro, che la stessa avrebbe percepito CHF 9'600.00. In data 12 luglio 2016 egli ha poi dichiarato che sempre la medesima dipendente, occupata da gennaio ad aprile 2015, avrebbe percepito CHF 2'000.00 mensili (ndr: vale a dire un totale di CHF 8'000.00). In data 21 agosto 2017 egli ha infine trasmesso per e-mail i certificati di stipendio per tale periodo, per un ammontare complessivo di CHF 10'400.00 (cfr. doc. 4). Oltre a ciò si sottolinea che, sempre nello scritto del 12 luglio 2016, il signor RI 1 ha dichiarato che l'unico dipendente occupato da FA 1 nel 2015 sarebbe stata la signora __________, circostanza che contraddice nuovamente quanto esposto nella dichiarazione dei salari, tramite la quale la società aveva dichiarato di aver occupato anche __________. Affermazione smentita pure dallo scritto inviato alla Cassa in data 15 maggio 2015, che faceva espresso riferimento ad entrambi i dipendenti. Anche le dichiarazioni rilasciate dal signor RI 1 all'Ufficio fallimenti di __________ in data 18 dicembre 2018 evidenziano tali incongruenze (cfr. doc. 4). Se ciò non bastasse, anche l'affermazione riportata nello scritto del 30 giugno 2021 del ricorrente, secondo la quale il signor __________ sarebbe stato occupato solo fino al mese di settembre 2017, non è attendibile. Infatti la dichiarazione dei salari - firmata dal ricorrente - e relativa a tale anno indica un'occupazione sino al mese di dicembre per un importo di CHF 18'000.00 (tale cifra è congruente con 9 mensilità (4-12) di salario di CHF 2'000.00, come a email del 9 luglio 2017 del signor RI 1). Del resto la correttezza della dichiarazione dei salari del 2017 e il relativo conguaglio non sono mai stati oggetto di richiesta di rettifica prima dell'emissione della decisione risarcitoria del 14 maggio 2021. (…)” (III, punto 3, pagg. 4 e 5).

Viste le suesposte (lo si ribadisce incontestate) risultanze questo Tribunale rileva quanto segue.

La Cassa, come accennato (cfr. consid. 1.7), con scritto del 5 novembre 2021, quanto alla procedura di rettifica del conteggio di chiusura dell’anno 2015, ha addotto che la stessa “(…) non è giunta a conclusione, considerate anche le contraddizioni, rilevate nella risposta di causa, in cui il ricorrente è incorso negli anni quanto al numero dei dipendenti e agli importi salariali. Dal 29 settembre 2017 egli si è poi disinteressato di questa pratica, non andata a buon fine. (…)” (VIII).

Dagli atti risulta che, per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015, la Cassa, il 28 giugno 2016, ha emesso la “Fattura di chiusura – 2015” (doc. 4/U). La medesima Cassa – vista la domanda di rettifica formulata dalla FA 1 il 12 luglio 2016 (doc. 4/S e 4/T) e ritenuto che la società non ha prodotto la documentazione richiestale necessaria per la valutazione della domanda (doc. 4/R) –, il 14 luglio 2017 ha emesso la “Fattura di rettifica – 2015” (doc. 4/P) identica alla precedente “Fattura di chiusura – 2015” del 28 giugno 2016 (doc. 4/U). Questo Tribunale ritiene pertanto che la succitata domanda di rettifica del 12 luglio 2016 è stata respinta avendo la Cassa, con la “Fattura di rettifica – 2015” del 14 luglio 2017 ancorché sulla medesima è indicato che “(…) annulla e sostituisce la precedente (…)” (doc. 4/P), in sostanza confermato la precedente “Fattura di chiusura – 2015” del 28 giugno 2016 (doc. 4/U).

Dagli ulteriori scambi via e-mail, intercorsi nel periodo tra il 23 agosto e il 29 settembre 2017 concernenti la “Fattura di rettifica – 2015” (cfr. doc. C), si evince che il ricorrente, da una parte, ha sostenuto di aver trasmesso alla Cassa e controfirmato tutta la documentazione richiesta (vedi le e-mail del 7 e 19 settembre 2017 sub doc. C) e, dall’altra parte, che, dopo l’ultimo e-mail del 29 settembre 2017 con cui la Cassa gli ha comunicato che “(…) per poter evadere la sua richiesta mi necessitano delle ulteriori informazioni, la invito a volermi contattare allo 091 __________. (…)” (doc. C), egli non ha intrapreso più nulla.

Visto che il succitato scambio di e-mail si riferiva espressamente alla “Fattura di rettifica – 2015” del 14 luglio 2017 (cfr. doc. C) – lo si ribadisce identica alla “Fattura di chiusura – 2015” del 28 giugno 2016 (doc. 4/U) e di cui già era stata chiesta la rettifica – questo Tribunale ritiene che per contestarla validamente il ricorrente avrebbe dovuto reagire al succitato ultimo e-mail del 29 settembre 2017 con cui la Cassa gli ha chiesto di prendere contatto perché necessitava di ulteriori informazioni. In questo senso a ragione la Cassa, nella risposta, ha addotto che “(…) il ricorrente dopo il mese di settembre 2017 non ha più sollecitato la Cassa per l'eventuale modifica del conguaglio 2015 - se non solo successivamente all’emissione della decisione risarcitoria del 14 maggio 2021 - accontentandosi quindi di depositare una richiesta di rettifica senza poi verificare che andasse a buon fine, ritenuto che il fallimento della società è stato decretato solamente in data 14 novembre 2018. (…)” (III, punto 3, pagg. 4 e 5).

Questo Tribunale non può seguire l’insorgente nella misura in cui, adducendo che “(…) ha inviato per posta elettronica la dichiarazione dei salari 2015 firmata e tutti i documenti necessari firmati il 7 settembre 2017, rispettivamente il 19 settembre 2017 (cfr. doc. C che, per ragioni non note, non si ritrova dell'incarto [recte: nell’incarto, ndr.] della Cassa). (…)” (I, pag. 5 e 6), pretendesse che la Cassa non ha pertinentemente documentato la propria pretesa.

Infatti, rilevato che lo stesso ricorrente sostiene di averla inviata per posta elettronica, detta documentazione non risulta essere quella sequestrata o depositata presso l’Ufficio fallimenti. Del resto è lo stesso ricorrente che adduce che “(…) ha comunicato più volte che non era in possesso della restante documentazione in quanto sequestrata dal Ministero pubblico (INC.__________, qui richiamato). (…)” precisando che “(…) ha richiesto di acquisire i documenti societari presso l’Ufficio fallimenti e la Pretura penale, necessari a provare ulteriormente che il presunto danno invocato dalla Cassa fosse errato permettendo così di poter rettificare i calcoli effettuati da quest’ultima. (…)” (I, pag. 6, le sottolineature sono del redattore). Pertanto, a maggiore ragione visto che è patrocinato, è l’insorgente che avrebbe potuto e dovuto produrre la documentazione in parola o quantomeno fornire valide ragioni per le quali egli non lo avrebbe potuto fare.

Diversamente – considerate le contraddizioni in cui è incorso il ricorrente riguardo al numero dei dipendenti e agli importi salariali (esposte nella risposta di causa e sopra riprodotte) rimaste del tutto incontestate e in applicazione del principio della validità delle dichiarazioni della prima ora (vedi, tra le tante, la STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 4.3 con riferimento) – secondo questo Tribunale rettamente la Cassa ha concluso che “(…) in considerazione delle innumerevoli e contraddittorie versioni presentate, la Cassa ritiene di non aver alcun motivo per discostarsi dalle dichiarazioni salariali a suo tempo presentate e sulle quali ha emesso delle valide fatture di conguaglio. (…)” (III, pag. 6).

Trattasi delle “Dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari” per gli anni 2017 (doc. 4/L) e 2015 (doc. 4/V) sulla base delle quali la Cassa ha proceduto ai relativi conteggi allegati alla decisione di risarcimento danni (doc. 3 con allegati 3/A e 3/B) e dal cui importo complessivo di fr. 4'123.70, per tutto quanto suesposto, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi.

Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto il ricorrente – ribadito che dopo il mese di settembre 2017 non ha più sollecitato la rettifica del conguaglio per il 2015, viste le suesposte incontestate contraddizioni in cui è incorso nel tempo riguardo al numero dei dipendenti e agli importi salariali e ritenuto che per la dichiarazione dei salari del 2017 non ha chiesto alcuna modifica prima della decisione di risarcimento danni del 14 maggio 2021 (quanto alla “Fattura di chiusura – 2017” (doc. 4/I) la Cassa ha infatti, incontestatamente, addotto che “(…) la correttezza della dichiarazione dei salari del 2017 e il relativo conguaglio non sono mai stati oggetto di richiesta di rettifica prima dell'emissione della decisione risarcitoria del 14 maggio 2021. (…)” (III, punto 3, pagg. 4 e 5)) – non ha contestato validamente l’importo del danno che deve pertanto qui essere confermato.

In questo senso a ragione la Cassa – rilevato che “(…) la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che affinché la Cassa possa procedere con la modifica dell'ammontare dei salari, occorre che venga prodotta documentazione o che vengano forniti elementi che comprovino con il grado minimo di verosimiglianza preponderante previsto nelle assicurazioni sociali elementi che permettano di effettuare le modifiche richieste (STCA del 22 febbraio 2021, inc. n. 31.2020.25, STCA del 22 marzo 2021, inc. n. 31 .2020.34). In aggiunta, secondo dottrina e giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti (nella fattispecie addirittura tre), la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STCA del 27 ottobre 2011 inc. 30.2011.22 e riferimenti). (…)” (doc. 1, punto 5.2, pagg. 9 e 10) – ha concluso che “(…) pertanto, ritenuto che l'opponente non ha fornito alcuna documentazione a supporto delle proprie contestazioni, la Cassa conferma l'importo del danno imputato con la decisione risarcitoria. (…)” (doc. 1, punto 5.2, pagg. 10).

2.2.2. Quanto all’asserita violazione del diritto di essere sentito per aver la Cassa, a dire dell’insorgente, immotivatamente rifiutato di acquisire i documenti depositati presso la Pretura penale e l’Ufficio fallimenti (cfr. consid. 1.4), questo Tribunale rileva che nella decisione su opposizione impugnata la Cassa ha addotto che “(…) per quanto riguarda la richiesta di acquisire i documenti societari presso l’Ufficio fallimenti e la Pretura penale, egli [il ricorrente, ndr.] non adduce quali sarebbero questi documenti e quale utilità avrebbero nella presente causa. Pertanto, nel caso in esame non si rende necessario assumere ulteriori mezzi di prova (…)” (doc. 1, punto 7, pag. 11).

In concreto la Cassa ha dunque motivato il rifiuto di assumere ulteriori prove.

Il ricorrente, con replica del 25 ottobre 2021, come accennato (cfr. consid. 1.6), ha ribadito che “(…) si chiede nuovamente, a valere come istanza probatoria, di acquisire i documenti societari presso l'Ufficio fallimenti e la Pretura penale per permettere al ricorrente di apportare ulteriori prove a suffragio della sua richiesta di rettifica dei conteggi effettuati dalla Cassa. (…)” (VI, pag. 3).

Viste le suesposte risultanze (cfr. consid. 2.2.1) e ricordato che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; STF H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; STF H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; STF H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e STF H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), la suddetta “istanza probatoria” va respinta avendo questo Tribunale già potuto confermare l’importo del danno sulla base degli atti.

Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.6. Il ricorrente non adduce la benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi paritetici per gli anni 2015 e 2017 per un importo complessivo di fr. 4’123.70 (importo confermato da questo Tribunale per le ragioni esposte al consid. 2.2.1), così come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 14 maggio 2021 confermata con decisione su opposizione del 16 agosto 2021 (cfr. consid. 1.3).

Accettando il mandato di amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui egli non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Al ricorrente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

In particolare non è possibile seguire il ricorrente laddove – dando una propria interpretazione della DTF 123 V 172 (si rinvia qui al punto 1 del ricorso a pag. 5 e al punto Ad. 2 della replica a pag. 2) – sostiene che, in quanto divenuto amministratore unico solo posteriormente, nessuna responsabilità può essergli imputata per i contributi insoluti riguardanti il 2015.

Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2.; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). In proposito va osservato che un organo entrato a far parte del consiglio d'amministrazione alla fine dell'anno può essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno (RCC 1992 pag. 259). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data, per contro, per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.; SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Questo Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza, rileva innanzitutto che nel caso in esame il ricorrente, ancorché entrato in carica quale amministratore unico nel mese di aprile 2016 (vedi il verbale della riunione del CdA e dell’assemblea generale dei soci della FA 1 del 15 aprile 2016 sub doc. 4/E), è chiamato a rispondere del danno relativo ai contributi insoluti concernenti l’anno 2015, ritenuto come egli non ha sostenuto e tantomeno comprovato che al momento in cui ha assunto la carica di organo formale la società fosse già insolvente, rispettivamente indebitata a tal punto che i contributi risultavano irrecuperabili. Del resto nemmeno ciò risulta dagli atti di causa.

Va qui ricordato che incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Inoltre – visto anche lo scritto del 12 luglio 2016 (doc. 4/T) dal quale, tra l’altro, risulta che il ricorrente ha ricevuto il conguaglio per l’anno 2015 – rettamente la Cassa ha precisato “(…) che il conguaglio relativo all'anno 2015 è stato emesso il 28 giugno 2016 [ndr. cfr. doc. 4/U] (fattura successivamente rinnovata il 14 luglio 2017 per analogo importo [ndr. cfr. doc. 4/P]), vale a dire durante il periodo di carica del ricorrente. L'importo fatturato è rimasto per la maggior parte impagato (cfr. doc. 7). Quindi, a ben vedere il danno è sorto durante il periodo di carica del ricorrente, che in maniera gravemente negligente ha omesso di ottemperare ai propri obblighi. (…)” (III, punto 2, pag. 4).

In concreto – ribadito che quale nuovo amministratore unico (cfr. consid. 1.1) risponde pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato che al momento in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e ritenuto che il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006) – all’insorgente, che non ha intrapreso nulla affinché i contributi arretrati del 2015 e del 2017 venissero pagati, deve essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

Inoltre – a prescindere dal fatto che non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui egli non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – va ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente ha fatto solo il 15 marzo 2018 (cfr. doc. 4/D).

2.7. Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dal ricorrente.

In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto.

2.9. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura.

Cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.10. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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