Raccomandata

Incarto n. 31.2008.16 -18

BS/sc

Lugano 15 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici e Mauro Mini (in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 16 dicembre 2008 di

  1. RI 1 (inc. 31.2008.16)
  2. RI 2 (inc. 31.2008.17)
  3. RI 3 (inc. 31.2008.18) tutti rappr. da: RA 1 RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 14 novembre 2008 emanate da

in relazione alla

Cassa CO 1,

in materia di art. 52 LAVS

FA 1, (cancellata da RC il 17 luglio 2007)

  1. FA 1
  2. PI 1 6987 Caslano

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 (in precedenza: __________), iscritta a Registro di Commercio il 14 maggio 1998, con sede a , aveva quale scopo sociale l’esecuzione di opere edili-immobiliari in general contractor, di lavori di impianti di riscaldamento, sanitari, ventilazione e studio tecnico (cfr. estratto RC doc. A inc. 31.2008-16).

Il Consiglio di amministrazione era così composto:

__________, presidente dal 29 maggio 1999 al 29 dicembre 1999;

RI 3, membro e segretario dal 29 maggio 1998 e presidente dall’8 novembre 2001;

RI 1, vice-presidente dal 29 dicembre 1999;

RI 2, membro dal 29 maggio 1998;

__________, presidente dal 29 dicembre 1999 all’8 novembre 2001 (date di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1. luglio 1998 al 31 maggio 2006.

A seguito dell’entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società da maggio 1999 e precettarla da gennaio 2002 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi per gli anni 2003 – 2006; doc. 1/B – B4 inc. 31.2008.16).

Il 17 marzo 2006, 12 giugno 2006 e 14 settembre 2006 l’UEF del Distretto di __________ ha rilasciato diversi attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPF/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 1999 al 2005 (doc. 1/C-C16).

Con decreti 13 settembre 2006 e 29 settembre 2006 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la liquidazione in procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 225'719,40 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dal 2003 al 2006 (maggio) e per riprese salariali dal 1999 al 2001, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/D inc. 31.2008.16)

A procedura fallimentare conclusa, il 19 luglio 2007 l’UEF ha versato alla Cassa un dividendo pari a fr. 5'692,40 (doc. 1/E inc. 31.2008.16).

La ragione sociale è stata cancellata da RC il 17 luglio 2007 (FUSC 23 luglio 2007).

1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisioni 5 ottobre 2007, confermate con decisioni su opposizione 14 novembre 2008, la Cassa ha chiesto a RI 2, RI 1 RI 1 e RI 3 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti dalla società dal 2003 al 2006 (maggio) pari a fr. 220'027.--, già dedotto il divedendo da fallimento, con vincolo di solidarietà tra di loro per analogo periodo ed importo.

1.4. Contro le succitate decisioni su opposizione RI 2 RI 2 e RI 3 , rappresentati dall’RA 1, sono tempestivamente insorti, chiedendone l’annullamento.

In sostanza, essi rilevano di aver proposto alla Cassa, a tacitazione delle pretese di risarcimento, una transazione consistente nel versamento di fr. 140'000.--, importo poi aumentato – su richiesta dell’amministrazione – a fr. 177'000.--, da versare entro il 20 ottobre 2008. Gli insorgenti rimproverano alla Cassa di non aver accettato la proroga del termine di pagamento, fissato originariamente al 20 agosto 2008, e di aver rifiutato solo il 21 ottobre 2008 la transazione essendo il suddetto termine scaduto infruttuosamente.

I ricorrenti hanno in particolare evidenziato:

" (...)

Non ci si può esimere dal constatare come la decisione impugnata possa rivelarsi decisamente sbagliata dal punto di vista meramente economico. Invece di incassare un importo sicuro di fr. 177'000.-- si preferisce una richiesta di risarcimento completa, per la quale non vi è alcuna sicurezza di poter effettuare effettivamente l'incasso, dopo aver disilluso il ricorrente debitore che, oggettivamente, a questo punto potrebbe non voler più fare alcun sforzo per pagare il dovuto - che è una grossa cifra - limitandosi a subire una procedura esecutiva, con conseguente attestato di carenza beni.

Se è vero che è un obbligo far fronte ai propri impegni nei confronti dell'AVS, è anche vero che tale istituto, se inizia una trattativa per incassare degli importi scoperti, dovrebbe comportarsi in base al principio della buona fede e - a mente dello scrivente legale - anche in base ad un principio di oculatezza economica.

Nella fattispecie, ambedue sono stati disattesi, nel senso che la trattativa è stata interrotta in modo intempestivo, senza dare la possibilità al ricorrente di adempiere in modo adeguato ai suoi obblighi. In più, questo modus operandi, mette in pericolo la possibilità di incassare importanti cifre, senza costituire alcun vantaggio per l'istituto." (Doc. I, inc. 31.2008.16)

Con i ricorsi gli insorgenti hanno postulato la concessione dell’effetto sospensivo.

1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, contestando una violazione del principio della buona fede. Essa ha inoltre chiesto la congiunzione delle cause.

1.6. Sentito il parere dei ricorrenti, con decreto 2 aprile 2009 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le cause.

considerato in diritto

In ordine

2.1. Gli insorgenti hanno chiesto la concessione dell’effetto sospensivo.

Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso è da inoltrare al com-petente Tribunale delle assicurazioni (artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA), entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della de-cisione che non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).

Di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugna-zione della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 n. 12; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 56 n. 24). Tuttavia l’art. 97 LAVS dispone che l’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni di denaro e che per il resto trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

Nella fattispecie concreta, come ricordato dal Vicepresidente di questa Corte nello scritto 30 marzo 2009 agli insorgenti (VI inc. 31.2008.16), l’istanza di effetto sospensivo è da considerarsi priva di oggetto avendo i ricorsi inoltrati effetto sospensivo ed impedendo di conseguenza l’immediata esecuzione delle decisioni impugnate, nelle quali la Cassa non ha del resto revocato l’effetto sospensivo ad un’eventuale impugnativa (art. 97 LAVS).

Nel merito

2.2.

2.2.1 In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6 p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzi tutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).

2.2.2. Nel caso concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza di beni (ACB) (doc. 1/C-C16), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, organi formali della FA 1 FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato le decisioni di risarcimento (5 ottobre 2007) entro due anni dal rilascio, il 17 marzo 2006, del primo ACB (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

Inoltre, va fatto presente che le decisioni di risarcimento sono state intimate dopo la conclusione del fallimento e che dall’UEF la Cassa ha ricevuto un dividendo (da fallimento) di fr. 5'692.40 (doc. 1/E), importo che è stato posto a riduzione del credito risarcitorio. Rettamente l’amministrazione ha pertanto quantificato il danno subito a fr. 220'027.--(225'719.40 - 5'692.40).

2.3.

2.3.1. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., p. 1076; STFA 18 agosto 2005 nella causa L. [H 136/04] consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01] consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).

2.3.2. Nel caso in esame, il danno subito è costituito dai contributi rimasti scoperti relativi al periodo 2003–2006 (maggio), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 3), nonché dalle riprese salariali a seguito della revisione per gli anni 1999-2001 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B4).

Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è stato contestato dai ricorrenti. Del resto, dall’attestato di carenza beni in seguito a fallimento risulta che la fallita ha riconosciuto il credito di fr. 220'027.-- rimasto scoperto (doc. 1/E).

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99 consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

Nel caso di una società anonima si devono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. I ricorrenti non hanno apportato alcun motivo di discolpa e/o di giustificazione.

Sostanzialmente essi rimproverano alla Cassa una violazione del principio della buona fede, per aver essa adottato un comportamento non leale e incoerente nell’ambito delle trattative avviate in vista di una transazione circa l’importo da risarcire.

2.8. L’art. 50 cpv. 1 LPGA prevede che le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Il capoverso 2 precisa che l’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso.

La dottrina esclude, salvo determinate eccezioni, la transazione nell’ambito dell’art. 52 LAVS (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, n. 950 con riferimenti a contributi dottrinali, p. 227). La cassa di compensazione non è autorizzata a procedere a transazioni su aspetti materiali del credito risarcitorio (cfr. no. 8063 delle Direttive sulla riscossione nell’AVS, AI e IPG, nel tenore valido dal 1. gennaio 2009), ad esempio rinunciare parzialmente o totalmente al credito risarcitorio tramite transazione (Reichmuth, cit., n. 950 p. 227).

Recentemente nella STF 9C_915/2008 del 13 febbraio 2009 [pubblicazione prevista] al consid. 1.8, il TF, dopo un’analisi della giurisprudenza e degli atti parlamentari, ha concluso che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA nell’ambito dell’art. 52 LAVS la transazione conclusa durante una procedura giudiziaria è ammessa. L’Alta Corte, precisando che il susseguente decreto di stralcio dell’autorità di ricorso doveva contenere una seppur minima motivazione, ha sostanzialmente avvallato una riduzione, per via transattiva, del credito risarcitorio del 42%, motivata dal fatto che, da una parte, la cassa aveva fatturato alcuni contributi dopo il fallimento della società datrice di lavoro e, dall’altra, erroneamente non aveva coinvolto nella procedura di risarcimento altri organi formali (consid. 3.2).

2.9. Nella fattispecie concreta, dall’esame degli atti si evince che, dando seguito ad una richiesta di convocazione formulata dai ricorrenti con l’opposizione 5 ottobre 2007, il 24 giugno 2008 si è svolto un incontro presso gli uffici della Cassa. In quell’occasione, prendendo atto della volontà degli opponenti di proporre una soluzione transattiva, il Servizio giuridico dell’amministrazione aveva in particolare fatto presente che un’eventuale proposta di transazione doveva essere formalizzata dal Servizio Incassi della Cassa (doc. 12). Prima della riunione, RI 3 si era fatto promotore – a nome dei tre ex amministratori implicati – di una proposta di pagamento del danno e la Cassa lo aveva sistematicamente sollecitato a dare seguito a quanto promesso (doc. 4-11).

Il 31 luglio 2008, dopo un sollecito da parte dell’amministrazione (doc. 13), i ricorrenti hanno finalmente proposto un versamento di fr. 140'000.-- a liquidazione del saldo contributivo (doc. 14). Il 4 agosto 2008 il Servizio Incassi ha risposto di prendere in considerazione unicamente il versamento di fr. 177'000.-- entro il 20 agosto, a saldo di ogni pretesa (doc. 15). Durante l’incontro del 10 settembre 2008 il Capo di detto servizio ha ribadito agli opponenti che per transare occorreva versare, entro 10 giorni, fr. 177'000.-- (doc. 16). In risposta, il 25 settembre 2008 gli insorgenti hanno sostanzialmente chiesto una proroga del termine di pagamento sino al 31 ottobre 2008 (doc. 17). Da ultimo, la Cassa, con lettera 21 ottobre 2008, ha comunicato di non poter accettare la proposta essendo il termine, fissato per il 20 agosto 2008 (recte: 20 settembre 2008), scaduto infruttuosamente, confermando di conseguenza la decisione di risarcimento del 5 ottobre 2007 (doc. 18).

Orbene, al di là della liceità o meno di una riduzione in via transattiva del credito risarcitorio nell’ambito della procedura d’opposizione, nella fattispecie non è in ogni modo ravvisabile una violazione del principio della buona fede da parte della Cassa. Se da un lato solo con scritto 21 ottobre 2008 l’amministrazione ha formalmente rifiutato la transazione in quanto il termine di pagamento fissato era scaduto infruttuosamente, dall’altro gli opponenti ben sapevano che tale termine, già prolungato, scadeva il 20 settembre 2008. D’altronde, non essendo state rispettate le condizioni poste, l’amministrazione non era vincolata a nessuna promessa.

Gli insorgenti hanno infine sostenuto che per motivi di oculatezza economica la Cassa avrebbe dovuto accettare la loro proposta, nel senso di assicurarsi il pagamento dell’importo pattuito entro il 31 ottobre 2008. Va comunque rilevato che l’amministrazione non aveva alcuna garanzia che tale termine fosse rispettato. Infatti, da un lato erano oramai trascorsi diversi mesi da quando gli opponenti avevano manifestato la volontà di far fronte al pagamento del danno subito dalla Cassa (cfr. doc. 11) e, dall’altro, il primo termine di pagamento (20 agosto 2008) non era stato ossequiato.

2.10. Ai fini del presente giudizio determinante è che i motivi del fallimento delle trattative in vista di un'eventuale transazione non possono costituire per gli insorgenti valido motivo di giustificazione e/o di discolpa (cfr. consid. 2.6).

Va poi evidenziato che, come visto al consid. 1.2.3, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di maggio 1999 e precettarla dal gennaio 2002 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi per gli anni 2003–2006; doc. 1/B – B4 inc. 31.2008.16). Il mancato pagamento dei contributi si riferisce agli anni 2003–2006 (maggio). L’eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

Né risultano d’altronde dati gli estremi – che gli insorgenti non hanno fatto valere – per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992 p. 261).

2.11. In conclusione, stante quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, i ricorrenti dovranno risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1nella misura determinata nella decisione impugnata.

Ne consegue la reiezione dei ricorsi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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