Raccomandata

Incarto n. 31.2004.7-8-9

ZA/td

Lugano 30 agosto 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi dell'8 e 21 aprile 2004 di

  1. RI1 1 rappr. da: RA1

  2. RI2 2 rappr. da: RA2

  3. RI3 rappr. da: RA3

contro

la decisione del 9 marzo 2004 emanata da

Cassa CO1

in materia di art. 52 LAVS

In relazione alla fallita FA1 in liquidazione, __________

ritenuto, in fatto

1.1. La ditta __________, con sede ad __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il 10 maggio 2000 (estratto RC informatizzato; FUSC del __________).

Lo scopo sociale consisteva nella gestione ed amministrazione di patrimoni, il commercio di divise a contanti ed a termine ad eccezione di futures e di opzioni di divise, attraverso le banche svizzere ed internazionali, nonchè l'attuazione di ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale.

RI2 ha assunto la carica di direttore, con diritto di firma collettivo a due dal 16 maggio 2000 al 5 aprile 2001. Da quest'ultima data sino al 20 marzo 2003 ha assunto la carica di direttore e presidente del CdA, con diritto di firma individuale, (estratto RC informatizzato).

RI1 ha ricoperto la carica di direttore e membro del CdA, con diritto di firma collettiva a due, dal 5 aprile 2001 (estratto RC informatizzato).

RI3 ha ricoperto la carica di direttrice e membro del CdA, con diritto di firma collettiva a due, dal 5 aprile 2001 (estratto RC informatizzato).

La ditta FA1 è stata affiliata alla Cassa CO1 (in seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002.

La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli atti - sistematicamente diffidarla dal mese di novembre 2000 e precettarla a partire dal mese di novembre 2001 (doc. A2-A3, inc. 31.04.7).

In data 24 giugno 2002 e 25 ottobre 2002, il Pretore di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della FA1, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC dell'__________).

La Cassa ha in seguito insinuato il proprio credito di fr. 72'914.70 all'UF di __________ relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 2000 al 2001.

1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 6 novembre 2003 la Cassa ha emesso nei confronti di RI2 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 72'914.70 per contributi impagati dal 2000 al 2001, in via solidale con RI1, RI3 e __________ __________ per analogo periodo ed importo (allegati doc. X, Inc. 31.04.7).

1.3. Con opposizione 3 dicembre 2003, RI2, rappresentato dall'avv. RA2, ha sollevato la perenzione (vecchio art. 82 OAVS) del credito risarcitorio, in quanto la Cassa sarebbe venuta a conoscenza del danno ben prima della pubblicazione della sospensione della procedura per mancanza di attivo (allegato 10 doc. X, inc. 31.04.7).

Con opposizione 6 dicembre 2003, RI1, rappresentato dall'avv. RA1, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo di non poter essere ritenuto datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS in quanto non ha mai avuto all'interno della società nessuna facoltà decisionale in merito al calcolo e al pagamento dei salari. Anch'egli ha sollevato l'eccezione di perenzione ai sensi del vecchio art. 82 OAVS (allegato 6 doc. X, inc. 31.04.7).

Con opposizione 12 dicembre 2003, RI3, rappresentata dall'avv. RA3, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo di non poter essere ritenuta datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS e di aver operato all'interno della società quale consulente per l'acquisizione di clientela e di non aver mai svolto nessuna funzione riguardante il personale e il pagamento degli stipendi. Anch'essa, come gli altri due ricorrenti, ha sollevato l'eccezione di perenzione ai sensi del vecchio art. 82 OAVS (allegato 1 doc. X, inc. 31.04.7).

1.4. Nella sua decisione su opposizione del 9 marzo 2004 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere da RI2, ha precisato:

" (…)

  1. Preliminarmente, riguardo all'eccezione di perenzione dell'azione

risarcitoria sollevata dall'opponente, la Cassa rileva che alla presente fattispecie trova applicazione l'art. 52 cpv. 3 LAVS, - secondo cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la Cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno -, avendo la Cassa reso la decisone in data 6 novembre 2003 (cfr. marginale 7081, 1/03 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (in breve: DRC); STCA del 21 maggio 2003 in re A. S.).

In merito al diritto transitorio inerente la prescrizione dei crediti nell'ambito della procedura di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS, le succitate DRC prevedono che le regole sulla prescrizione secondo la nuova versione dell'art. 52 cpv. 3 LAVS valgono per le pretese risarcitorie non ancora perenti al 1. gennaio 2003, in virtù dell'art. 82 vOAVS (marg. 7057, 1/03).

Nell'evenienza concreta, il danno è sorto al momento dell'apertura del fallimento della società che è stata decretata dalla Pretura del Distretto di __________ – , in data 24 giugno 2002 (cfr. pubblicazione FUSC dell').

La circostanza che la __________ era in mora con il pagamento dei contributi non permette di anticipare l'avvenuta conoscenza del danno. Solo con l'apertura del fallimento, la società è divenuta insolvibile (STCA in re H., B e R del 23 settembre 1999).

Del resto, anche il riferimento alla situazione economica personale del convenuto appare del tutto ininfluente e fuorviante.

Per contro, con decreto del 25 ottobre 2002, il Pretore ha poi deciso la sospensione della procedura di fallimento (cfr. pubblicazione FUSC dell'__________).

A mente della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, come nella fattispecie, la Cassa ha conoscenza di aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero: è quindi da quel momento che inizia a decorrere il termine di due anni, a norma dell'art. 52 cpv. 3 LAVS, per esercitare il diritto al risarcimento dei danni (DTF 126 V 443; DTF 128 V 11).

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, la presente azione risarcitoria non è prescritta siccome è stata promossa, conformemente all'art. 52 cpv. 3 LAVS, entro il termine di due anni dalla conoscenza del danno che è avvenuta l'__________, giorno in cui sono state pubblicate sul FUSC l'apertura nonché la sospensione della procedura di fallimento relativa alla FA1.

(…)

  1. Le argomentazioni della controparte secondo cui, per escludere ogni sua responsabilità, la vitalità della società poi fallita avrebbe avuto una durata brevissima, rispettivamente che, dal settembre 2001, ai dipendenti non sarebbe più stato erogato alcun stipendio benché ancora alle dipendenze della stessa, non possono assurgere a validi motivi di giustificazione e discolpa, come verrà di seguito esposto.

Innanzitutto va precisato che, secondo la costante giurisprudenza (STCA del 14 giugno 1995 in re C.), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Nel caso di specie, l'attività della società si è protratta dal luglio 2000 al 2001 per cui, contrariamente a quanto la controparte vuol far credere, non ha avuto una brevissima durata.

Segnatamente all'erogazione degli stipendi, per costante giurisprudenza, i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è stato pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, i contributi sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

Di conseguenza, non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore.

Nella circostanza, dalla distinta salari per l'anno 2001, allestita dalla società in data 8 marzo 2002, non sono indicate particolari osservazioni riguardo la periodo di occupazione.

Prove: c.s.

  1. Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la Cassa dal mese di novembre 2000 ha iniziato, a diffidare la società e dal mese di novembre 2001 ha promosso nei confronti della medesima delle procedure esecutive (cfr. doc. A e A1).

Il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi già comporta una responsabilità degli amministratori, siccome a quest'ultimi incombe, per legge, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, un tale agire è segno di negligenza grave da parte del datore di lavoro (STFA del 27 giugno 1994, in re A. M.).

Alla luce di quanto precede, non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso nei propri affari, ed avendo violato le prescrizioni per negligenza grave, il signor RI2 deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi.

Prove: documenti, in specie doc. A e A1

  1. Da ultimo, il convenuto contesta l'importo del danno sostenendo che il credito così come conteggiato dalla Cassa sarebbe errato e non sostanziato.

Tale affermazione non trova alcun fondamento ritenuto che i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF sono stati calcolati sulla base delle distinte salari 2000 e 2001, allestite dalla società, nonché dagli estratti conto contabili, documenti peraltro già allegati alla decisone risarcitoria del 6 novembre 2003.

Riguardo all'insinuazione di credito, la Cassa rileva che, in data 18 novembre 2002, è stata inoltrata all'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ l'insinuazione provvisoria, pari a fr. 81'835.60 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2000 al 2002 (acconti) (doc. B).

Ritenuto che, nel termine di dieci giorni, nessun creditore ha anticipato la spese per la continuazione della procedura, come richiesto nella pubblicazione sul FUSC, l'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ informava la Cassa che la procedura fallimentare della società era stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi (cfr. doc. 1 allegato all'opposizione).

In sede di revisione, a seguito del fallimento, il Servizio ispettorato della Cassa ha accertato che, nel periodo da gennaio a giugno 2002, la società non ha versato alcun salario (doc. C).

Giova ricordare che, in caso di contestazione, incombe alla controparte suffragare le proprie affermazioni (RCC 1991, pag. 114, consid. II/b; STFA inedita del 7 agosto 2001 in re F. P.), ciò che l'opponente non ha fatto, per cui l'importo di fr. 72'914.70 chiesto dalla Cassa, quale danno subito per gli anni 2000 e 2001, è confermato con la presente decisione su opposizione." (doc. A1, Inc. 31.04.8)

Nella sua decisione su opposizione del 9 marzo 2004 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere da RI1, ha contestato la perenzione del credito risarcitorio ed ha precisato:

" RI1 non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati, ciò che era comunque possibile, ad esempio, interpellando direttamente la Cassa.

La circostanza che la controparte non abbia esercitato il potere decisionale conferitogli dal mandato, omettendo di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA e quindi di verificare se i contributi fossero stati pagati costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza e non lo scagiona quindi dalla sua responsabilità giusta l'art. 52 LAVS (STFA inedita del 13 febbraio 1995 in re W.P. e S.P.)

Tale passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per grave negligenza delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

Nell'evenienza, l'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687).

Infatti, secondo costante giurisprudenza costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F.); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T.); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori, le spese esecutive e le tasse di diffida (STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S).

In siffatta situazione è chiaramente data la responsabilità del signor RI1 per aver provocato alla Cassa un danno per negligenza grave pari a fr. 72'914.70.

Prove: c.s.

Le argomentazioni della controparte secondo cui, per escludere ogni sua responsabilità, la vitalità della società avrebbe avuto una breve durata e, che dall'agosto 2001, ai dipendenti non sarebbero più stati versati gli stipendi compresi quelli del convenuto, non possono assurgere a validi motivi di giustificazione e discolpa, per i motivi che verranno qui di seguito esposti.

Innanzitutto va precisato che, secondo la costante giurisprudenza (STCA del 14 giugno 1995 in re C.), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa né a eventuali cause di un fallimento.

Nel caso di specie, l'attività della società si è protratta dal 2000 (luglio) al 2001 per cui, contrariamente a quanto la controparte vuol far credere, non ha avuto una vita molto breve.

Segnatamente al versamento degli stipendi, per costante giurisprudenza, i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è stato pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, i contributi sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

Di conseguenza, non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore.

Nella circostanza, dalla distinta salari per l'anno 2001, allestita dalla società in data 8 marzo 2002, non sono indicate particolari osservazioni riguardo al periodo di occupazione." (doc. A1, Inc. 31.04.7)

Nella sua decisione su opposizione del 9 marzo 2004 la Cassa ha in sostanza riproposto le stesse argomentazioni espresse per RI1 anche per RI3 (doc. A1, Inc. 31.04.9).

1.5. Con ricorso 8 aprile 2004 RI2, rappresentato dall'avv. RA2, ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione, precisando:

" A sostegno della propria argomentazione in diritto, l'Istituto delle assicurazioni sociali richiama le 1/03 Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, Al ed IPG (DRC).

II ricorrente ritiene invece che una tale argomentazione - qualora pure ipoteticamente sostenibile - non potrebbe punto essere ritenuta non istituendo la LAVS, per riferimento a tale specifica questione, nessuna norma di diritto intertemporale che definisca la problematica o che, quanto meno, consenta di colmarne la lacuna in via interpretativa.

È per altro sintomatico che l'Istituto delle assicurazioni sociali

  • respingendo tale specifica censura sollevata dal qui ricorrente con opposizione 3 dicembre 2003 - si provi nel sostenere il suo argomentare invocando le citate Direttive, ossia di 'norme' assolutamente prive e svincolate da una procedura legislativa in senso formale - prive insomma di base legale in senso formale - e dunque assolutamente incapaci di spiegare effetti di qualsivoglia natura, ancor più di carattere pecuniario-costrittivo, verso il qui insorgente.

Non vi è dunque motivo di non ritenere vincolanti le argomentazioni sollevate dal qui insorgente già con opposizione 3 dicembre 2003, segnatamente:

"... le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits" (DTF 127 V 467 consid. 1 citata da DTF 8.10.2003 incc. N. H 320/01 e H 333/01).

Ne viene allora che il caso di cui si tratta è subordinato, visto quanto precede, alla previgente ma ancora vincolante normativa ex artt. 52 vLAVS ed 81 cpv. 2 vOAVS, il cui disciplinamento prevedeva che il diritto della Cassa al risarcimento danni si perimeva entro l'anno dal momento in cui ella aveva avuto conoscenza del pregiudizio (anche solo parziale!) ridondatole per effetto della mancata corresponsione a suo favore dei contributi di legge.

Stante la giurisprudenza come alla dottrina rilevanti rispetto a tali (previgenti) istituti di diritto, il termine di un anno entro il quale dedurre validamente la pretesa risarcitoria era di natura perentoria.

In particolare il dies a quo dal quale dedurre l'inizio della decorrenza di detto termine non è il momento in cui la Cassa si è resa formalmente conto dell'impossibilità di incassare i contributi, quanto piuttosto il momento in cui tale eventualità si è manifestata alla Cassa come materialmente possibile.

In casu, ed è lo stesso Istituto delle assicurazioni sociali ad ammettere espressamente che l'insorgenza del danno - come la sua conoscenza - è avvenuto al più tardi nel giugno del 2002:

"Nell'evenienza concreta, il danno è sorto al momento dell'apertura del fallimento che è stata decretata dalla Pretura del __________ - __________ - in data 24 giugno 2002" (doc. 1, cons. 8, pag. 4 i.f., la sottolineatura è nostra).

Ed ancora:

"La circostanza che la FA1 era in mora con il pagamento dei contributi non permette di anticipare l'avvenuta conoscenza del danno. Solo con l'apertura del fallimento [avvenuta, lo si ricorda, il 23 giugno 2002, ndr] la società è divenuta insolvibile" (doc. 1, cons. 8, pag. 10 a. i., la sottolineatura è nostra).

Per questa ragione il ricorrente - anche nella presente sede - eccepisce l'intervenuta perenzione del diritto della Cassa - in base alle previgenti norme di legge - di dedurre qualsivoglia sua pretesa risarcitoria, essendo tale diritto precipitato ad obbligazione naturale, incapace dunque nell'essere validamente dedotta in giudizio condannatorio, il 24 giugno 2003 al più tardi.

In effetti, la Cassa - facendo uso dell'accortezza ragionevolmente pretendibile da qualsivoglia diligente creditore - avrebbe agevolmente potuto comprendere, a decorrere al più tardi dal mese di giugno 2002, che la riscossione dei contributi non sarebbe più stata possibile:

Come dire: già da ben prima della chiusura dei fallimento per mancanza di attivi pronunciato in data 25 ottobre 2002, esisteva la più che concreta possibilità (vista la pronuncia del fallimento del precedente 24 giugno 2002, viste pure le promozioni di esecuzioni da parte della Cassa come da allegati A-A1 alla decisione di cui al qui annesso doc. 1) di pronosticare in termini positivi l'insorgere di un danno per ogni creditore, Cassa in illis.

II fatto che il decreto 25 ottobre 2002 con cui si sospendeva la procedura di liquidazione è stata pubblicato su FUSC solo in data __________ (ossia 1 anno e due giorni prima l'emanazione della decisione 6 novembre 2003 avverso cui il qui ricorrente è insorto con opposizione 3 dicembre 2003) non permette comunque di riconoscere alla Cassa un comportamento diligente, riconoscendo ella espressamente che il danno le era al più tardi noto ed adempiuto dal giugno 2002.

(…)

Dall'allegato A unito alla decisione impugnata (doc. 1) si evince che la Cassa, già I'11 gennaio 2001, fece spiccare contro la società un PE per l'importo di fr. 6'915,05 senza che sia dato sapere se, nel

seguito, detto importo sia mai stato pagato, rispettivamente se la Cassa, a fronte del persistito mancato pagamento, abbia postulato il rigetto come la prosecuzione dell'esecuzione allo scopo di ottenere un attestato di carenza beni che le agirebbe consentito di procedere contro gli amministratori, senza dovere attendere il fallimento della società. II termine annuale di cui all'art. 82 vOAVS, oltre tutto e notoriamente, è un termine di perenzione in suscettibile in quanto tale di essere sospeso e/o interrotto da atti esecutivi od altri.

Dall'allegato A1 unito alla decisione impugnata (doc. 1) si evincono poi le promozioni delle seguenti esecuzioni per l'incasso dei contributi paritetici:

Periodo di contributo

data invito PE

importo

pagamenti

Luglio 01

14.11.01

fr. 5'500.-

fr. 0.-!

Agosto 01

14.11.01

fr. 5'500.-

fr. 0.-!

Settembre 01

11.01.02

fr. 5'500.-

fr. 0.-!

Ottobre 01

11.01.02

fr. 5'500.-

fr. 0.-!

Novembre 01

20.02.02

fr. 5'500.-

fr. 0.-!

Dicembre 01

14.03.02

fr. 5'500.-

fr. 0.-!

Per dire che già a decorrere dal gennaio 2002 (data di promozione della prima esecuzione) la Cassa aveva ragione di temere un mancato incasso - fosse pure solo parziale - delle sue spettanze, senza premurarsi, però e nel seguito, di postulare il rigetto in caso di opposizione, rispettivamente di proseguire l'esecuzione in via di pignoramento. Tollerando tale situazione o non attivandosi prima come ogni diligente creditore avrebbe di certo fatto, la Cassa ha indefinitamente prorogato, a suo scapito, la possibilità di rendere insolvente la datrice di lavoro FA1, rispettivamente di procedere in via sussidiaria, ed in forza della sopra ricordata citazione, contro gli organi della medesima società. Pertanto, ed al più presto, i conteggi dei contributi dovuti per il periodo da luglio ad agosto 2000 si sono perenti ex art. 52 vLAVS al 13 dicembre 2002 (cfr. doc. A allegato al qui prodotto doc. 1), mentre quelli del successivo ed ultimo anno di contribuzione (2001), sempre al più presto si sono irrimediabilmente perenti, in forza del medesimo previgente disposto di legge, il 18 aprile 2003 (cfr. doc. A1 annesso al qui prodotto doc. 1).

Al più tardi la perenzione annuale del diritto di chiedere il risarcimento del danno verso gli organi della società è invece intervenuta trascorso un anno dal decreto di apertura del fallimento della società, ossia in data 24 giugno 2003 (…)" (doc. I Inc. 31.04.8).

1.6. Con ricorso 8 aprile 2004, RI1, rappresentato dall'avv. RA1, ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione, precisando:

" Il qui ricorrente non poteva avere alcun sospetto "di un'azione negligente o scorretta di chi avrebbe ottenuto la delega gestionale".

In queste circostanze non solo non si può sostenere che egli sapeva, ma neppure che egli avrebbe dovuto sapere delle difficoltà in cui versava la società in narrativa.

A torto la Cassa resistente imputa a RI1 la conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi.

La prova di tale negligenza incombe alla Cassa mentre la stessa si limita ad un'asserzione non comprovata da alcun fatto né indizio.

Parrebbe che la Cassa imputi a RI1 una responsabilità causale, mentre ciò non corrisponde ai dettami della norma invocata." (doc. I Inc. 31.04.7)

1.7. Con ricorso 21 aprile 2004, RI3, rappresentata dall'avv. RA3, ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione ed ha in sostanza sollevato le stesse argomentazione di RI1 (doc. I Inc. 31.04.9)

1.8. Per quanto concerne RI2, la Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame, precisando:

" Come già ricordato, il danno per la Cassa è sorto al momento dell'apertura del fallimento della società sulla base del decreto del 24.6.2002 (pubblicazione FUSC dell'__________).

Tuttavia la conoscenza del danno, momento determinante per fissare l'inizio della decorrenza del termine di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS, è invece avvenuto al momento della pubblicazione della sospensione della procedura per mancanza di attivi (pubblicazione FUSC dell'__________).

Questa è quanto ha affermato la Cassa, sorretta peraltro da costante giurisprudenza; diversamente da quanto sostiene il ricorrente e senza dunque confondere due momenti distinti: l'insorgenza del danno ed il momento della conoscenza del danno.

La decisione risarcitoria notificata al qui ricorrente risulta pertanto essere perfettamente ed ampiamente rispettosa del termine fissato dall'art. 52 cpv. 3 LAVS, ritenuto che la sua decorrenza è in relazione con il momento della conoscenza del danno da parte della Cassa (STFA inedita dell'8.11.1999 in re G.H., pag. 4 e STCA inedita dell'11.5.2001 in re A.T.), avvenuto al momento della pubblicazione sul FUSC della sospensione della procedura per mancanza di attivi di data __________.

Ne discende dunque che neppure la censura formulata dal ricorrente in merito all'intervenuta prescrizione assoluta secondo l'art. 52 cpv. 2 AVS, merita tutela e deve pertanto essere in toto respinta. Visto quanto esposto ai punti che precedono, la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale che la decisione su opposizione del 9 marzo 2004 venga confermata e il ricorso presentato in data 8 aprile 2004 dal signor RI2 sia respinto, essendo chiaramente data la sua responsabilità per avere causato alla Cassa il danno in violazione delle prescrizioni per negligenza grave.

Ma quand'anche, per denegata ipotesi, si dovesse riconoscere l'applicazione della normativa in vigore prima della LPGA (art. 52 v LAVS), istituente un termine di perenzione di un anno, la decisione risarcitoria intimata al ricorrente in data 6 novembre 2003. Ciò fermo restando che in ogni caso determinante ai fini della decorrenza del termine di perenzione, è sempre il momento della conoscenza del danno da parte della Cassa.

La Cassa, come ricordato, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi ha dato proceduto, a far tempo dal novembre 2000, all'invio delle diffide di pagamento e dal novembre 2001, all'avvio di procedure esecutive. Di seguito, la Cassa ha richiesto il proseguimento delle esecuzioni, rimaste però sospese a seguito dell'emanazione del decreto del fallimento della società, nel frattempo intervenuto. La Cassa tiene ben inteso a disposizione di codesto Tribunale la relativa documentazione, dalla quale emergerà comunque che – prima della dichiarazione di fallimento – la Cassa non ha mai ottenuto, nell'ambito delle citate esecuzioni, il rilascio di un attestato di carenza di beni.

Il fatto che la Cassa abbia dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento di contributi non significa tuttavia ancora che la stessa aveva già subito un danno.

Infine, la Cassa rileva come il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione ai considerandi 9, 10, 11, 12 e 13 della decisione su opposizione." (doc. VI, Inc. 31.04.8)

1.9. Anche per quanto concerne RI1 e RI3 la Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame, precisando:

" (…)

Si precisa unicamente quanto segue:

  • del tutto ininfluente quanto afferma il ricorrente circa il mancato pagamento anche di propri contributi personali, come pure la circostanza (non comprovata) secondo cui egli non avrebbe mai avuto la competenza e la possibilità di procedere al prelevamento ed al pagamento dei contributi sociali (cfr. consid. 10 decisone su opposizione)

  • quanto alla negligenza grave imputata al ricorrente, la Cassa ricorda che – contrariamente a quanto da questo affermato – spetta al ricorrente fare valere e comprovare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni (STCA inedita del 1. dicembre 2003 in re R.W., K.W., R. W e S.B., consid. 2.8.).

Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcuna prova in tale senso.

Per il rimanente si rinvia in particolare ai consid. 9 e 10 della decisione su opposizione." (doc. VI, Inc. 31.04.7 e doc. VI Inc. 31.04.9)

1.10. Con decreti 4 giugno 2004 il Giudice delegato ha congiunto le cause (doc. VII, Inc. 31.04.7).

1.11. Su richiesta del TCA, in data 1° luglio 2004 la Cassa ha trasmesso tutte le decisioni e le opposizioni relative ai tre incarti congiunti (doc. X e allegati, Inc. 31.04.7).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

Mentre, per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8 pag. 820).

2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

In via di principio, come visto (cfr. consid. 2.1), questa norma di procedura entra in vigore immediatamente. Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Per quel che concerne l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione vecchiaia e superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Nel merito

2.4. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

2.5. I ricorrenti hanno sollevato l'eccezione di perenzione ai sensi del vecchio art. 82 cpv. 1 OAVS sostenendo che la Cassa avrebbe avuto conoscenza del danno ben prima della dichiarazione del fallimento, in ogni caso al più tardi entro quella data (ossia il 24 giugno 2002, FUSC dell'__________).

La Cassa, per contro, sostiene che la data d'inizio è il 25 ottobre 2002 (data della sospensione ai sensi dell'art. 230 LEF, FUSC dell'__________) ed inoltre che il termine applicabile alla fattispecie è quello del nuovo art. 52 cpv.3 LAVS, termine di prescrizione di 2 anni, e non quello annuale di perenzione ai sensi del vecchio art. 82 cpv. 1 OAVS.

Come visto ai considerandi precedenti, dal 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha modificato diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, ciò che ha comportato l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

Con questa nuova norma il legislatore ha voluto sostituire il precedente termine di perenzione di un anno (che, contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 vOAVS che parlava di "prescrizione", trattava di termini di perenzione, che venivano accertati d’ufficio; cfr. anche DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V 451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a) con un termine di prescrizione di due anni (cfr. "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 525 s).

Il capoverso 3 del nuovo artico 52 LAVS stabilisce che:

" Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione."

Ora, come abbiamo visto al considerando 2.1., per quanto riguarda l'applicazione di norme di diritto materiale da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3).

Le norme che regolano la perenzione o la prescrizione sono d'ordine materiale. È quindi necessario definire quando i fatti giuridicamente importanti hanno esplicato il loro effetto.

Nella fattispecie la Cassa ha sistematicamente diffidato e precettato la FA1 dal mese di novembre 2000 rispettivamente dal novembre 2001 (doc. A2-A3, inc. 31.04.7).

In data 24 giugno 2002 e 25 ottobre 2002, il Pretore di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della FA1, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC dell'__________).

La Cassa ha in seguito insinuato il proprio credito di fr. 72'914.70 all'UF di __________ relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 2000 al 2001.

Dal profilo temporale, l'apertura del fallimento rispettivamente la sospensione della procedura, avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova LPGA (1° gennaio 2003) hanno avuto conseguenze importanti per quanto riguarda l'insorgenza rispettivamente la conoscenza del danno oggetto del presente giudizio.

Il diritto (materiale) applicabile alla fattispecie sarebbe dunque quello in vigore fino al 31 dicembre 2002.

La Cassa è tuttavia dell'avviso che, per quanto riguarda la prescrizione, il diritto applicabile alla fattispecie sia quello entrato in vigore il 1° gennaio 2003.

A sostegno della propria tesi, la Cassa invoca l'applicazione delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC) edite dall'UFAS, e più precisamente le cifre 7057 (1/03) e 7081 (1/03) che prevedono che le regole sulla prescrizione secondo l'art. 52 cpv. 3 LAVS (quindi nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003) valgono unicamente per i crediti in riparazione del danno che non erano già prescritti al 1° gennaio 2003 (in virtù del vecchio art. 82 OVAS).

La versione francese cifra 7057 della DRC (non disponibile ancora in italiano) ha infatti questo tenore:

" Les règles sur la prescription selon l'art. 52 al. 3 LAVS valent uniquement pour les créances en dommages-intérêts qui n'étaient pas déjà prescrites au 1er janvier 2003 (en vertu de l'art. 82 RAVS)"

In altre parole, la direttiva stabilisce che se il termine di perenzione di un anno ex art. 82 OAVS, iniziato a decorrere prima del 31 dicembre 2002, scadrebbe dopo la fine di quell'anno, dal 1° gennaio 2003 si deve comunque applicare il termine di prescrizione di due anni ai sensi del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS.

2.6. Riguardo a tale problematica, in una recente sentenza del 31 marzo 2004 nella causa D. J. E M. J., Inc. 31.03.12-13, il TCA ha stabilito quanto segue:

"Secondo la giurisprudenza l’applicazione del nuovo diritto ad una fattispecie che si è conclusa prima della sua entrata in vigore configura un caso di retroattività propria (SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 110 V 255 consid. 3a; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea Francoforte 1994, p. 37/38).

Così come nel diritto amministrativo in genere, anche nel diritto delle assicurazioni sociali vige, di regola, il principio dell'inammissibilità della retroattività così intesa (DTF 122 V 408, 99 V 202ss). In effetti a nessuno dev’essere imposto un obbligo che al momento della realizzazione della fattispecie non era conosciuto e su cui non poteva né doveva contare (Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, N. 266).

A determinate condizioni, tuttavia, può essere derogato al principio della non-retroattività: la retroattività deve essere espressamente prevista dalla legge, ragionevolmente limitata nel tempo, non deve portare a delle ineguaglianze scioccanti, deve essere giustificata da motivi pertinenti, ossia deve rispondere ad un interesse pubblico degno di protezione rispetto agli interessi privati in gioco e, infine, deve rispettare i diritti acquisiti (Scolari, Diritto Amministrativo Parte generale, ed. 2002, n. 273 ss. e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V 408, 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b).

In materia di previdenza professionale, il TFA ha ad esempio avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:

"Selon les principes généraux, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 1009 consid. 1a et les références).

En matière de prévoyance professionnelle, si par suite de l'entrée en vigueur rétroactive d'un règlement, la rétroactivité peut, à certaines conditions, être admise quant aux personnes affiliées à la date de l'adoption du règlement, elle ne saurait être envisagée pour un assuré qui a quitté l'institution, à moins que les modifications apportées n'améliorent la situation du bénéficiaire (Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, p. 148; CF. ATF 115 V 100 consid. 4b).

L'intimé ayant quitté l'institution de prévoyance avant l'adoption du règlement de 1995, sa prestation de sortie doit être fixée en principe selon le règlement de 1990. Toutefois, si le règlement de 1995, dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995, devait lui être plus favorable, celui-ci serait applicable."

(DTF 126 V 166-167)

Ammissibile, se non vi si oppongono diritti acquisiti (DTF 122 V 408-409, 122 V 8 consid. 3a), è invece la cosiddetta retroattività impropria (AHI-Praxis 1996 p. 223 consid. 3a; SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 120 V 184 consid. 4b; Häfelin/Müller, op. cit. N 269; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale del Conféderation suisse, n. 74 ad art. 4; DTF 114 V 151 consid. 2, 113 V 299, 110 V 254 consid. 3a). Essa è data nel caso in cui ci si trova confrontati con una situazione durevole, non ancora conclusasi, nell'istante in cui interviene il cambiamento di legge.

In tal caso si applica di regola il nuovo diritto, salvo se vi è una disposizione transitoria che prevede il contrario. Non si tratta dunque di retroattività vera e propria (DTF 121 V 100 consid. 1a e dottrina ivi citata, 123 V 135 consid. 2b).

E' retroattiva in senso improprio, la norma giuridica che esercita i suoi effetti "ex nunc et pro futuro", vale a dire su uno stato di cose iniziato nel passato ma che si protrae dopo il cambiamento dell'ordinamento giuridico (Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, pag. 150; DTF 106 Ia 258, 104 Ib 219; RDAT II-1993 32 e 45; cfr. anche DTF 122 V 405, 408).

Le nuove disposizioni sulla prescrizione si applicano a tutti i crediti che sono sorti e diventati esigibili prima della loro entrata in vigore, ma che non erano ancora prescritti a quell'epoca, e poco importa se concernono la sospensione o l'interruzione dei termini o la loro durata (DTF 107 Ib 203 ss, 97 I 629; anche Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, pag. 662). Secondo la giurisprudenza del TF, un credito soggetto a prescrizione è appunto un fatto durevole cui il nuovo diritto può essere applicato senza che via sia retroattività in senso proprio. Pertanto, norme sulla prescrizione contenute nel nuovo diritto sono applicabili anche a crediti che sono sorti e sono scaduti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, purché a tale momento non fossero già prescritti (DTF 107 Ib 198 consid. 7b; RDAT II 1998 n. 13t, pag. 311, I-1995 n. 46, pag. 116)".

Alla luce di quanto appena esposto, e considerato che la direttiva cui fa riferimento la Cassa (DRC) ha in sostanza ripreso quanto dottrina e giurisprudenza stabiliscono (in particolare le DTF 107 Ib 198 ss e 97 I 629; anche Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, pag. 662), il nuovo termine di prescrizione di due anni ai sensi del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS deve essere applicato nella fattispecie, e ciò anche se il termine in questione è dapprima iniziato quale termine di perenzione di un anno (art. 82 vOAVS).

2.7. Si tratta ora di determinare da quando far partire in casu il termine di prescrizione di due anni, ritenuto che le decisioni di risarcimento danni sono del 6 novembre 2003.

La giurisprudenza sviluppatasi attorno all'art. 82 vOAVS stabilisce che, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 vOAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono accertati d’ufficio (DTF 128 V 12, consid. 1, 126 V 451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a).

D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 128 V 17, consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3a e b, 119 V 92 con riferimenti; cfr. anche DTF 121 V pag. 240).

Il termine perentorio di un anno inizia inoltre a decorrere solo dal giorno in cui, accanto al danno, la Cassa ha pure conoscenza della persona tenuta al risarcimento (STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 3.4; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 3b e riferimenti; Pratique VSI 2002 pag. 96; DTF 111 V 14; RCC 1991 pag. 132).

Il TFA ha pure precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 vOAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444). I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; RCC 1988 pag. 322, 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

Il momento della “conoscenza del danno” può quindi avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine; AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 vOAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LEF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice a rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (Pratique VSI 1995 pag. 173).

In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.

2.7.1 Nell'evenienza concreta, con decreto 24 giugno 2002 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento della FA1. Pertanto è a quel momento che il danno è sorto. Tuttavia è solo con decreto del 25 ottobre 2002 che il Pretore ha deciso la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUC dell'__________).

Secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza di aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Il fatto che la Cassa abbia in casu sistematicamente diffidato la società per il pagamento dei contributi dal 2000, non significa ancora che la stessa ha già subito un danno. Il danno la cassa lo subisce quando si rende conto (o, secondo le attenzioni del caso, doveva rendersi conto) dell'irrecuperabilità dei contributi sociali. Il caso più emblematico è quello del rilascio dell'attestato di carenza beni a seguito di pignoramento che segna il momento dell'insorgenza del danno come pure quello della conoscenza del danno (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.).

Nel caso in esame, come abbiamo visto, la Cassa ha avuto conoscenza del danno solo con la pubblicazione della sospensione della procedura per mancanza di attivo.

Tale principio è stato recentemente confermato dal TFA in una sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2003 pag. 435, Pratique VSI 2002 pag. 96, Pratique VSI 2001 pag. 194 ss = SVR 2003 AHV Nr.23):

" C) Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im summarischen Verfahren durchgeführt, fallen die zumutbare Kenntnis des Schädens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im Schweizerischen Handelsamtsbaltt (SHAB) massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; NUSSBAUMER, a.a.O. in ZAK 1991 S. 390).

Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des Schädens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale des Schädens (BGE 116 II 160 erw. 4a mit Hinweis, 116 V 76 Erw. 3b; ZAK 1992 S. 251 unten) sowie die Person des Ersatzpflichtigen (NUSSBAUMER, a.a.. in ZAK 1991 S. 390) kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage für die Höhe des Schädens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu beziffern (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 7. Januar 2000)."

L'Alta Corte ha di nuovo confermato lo stesso principio in STFA del 22 gennaio 2002 nella causa H e S, H 122/00, pubblicata in DTF 128 V 11 = Pratique VSI 3/2002 pag 95):

" (…)

Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im summarischen Verfahren durchgeführt, fällt die zumutbare Kenntnis des Schadens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im SHAB massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; THOMAS NUSSBAUMER, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: ZAK 1991 S. 383 ff., 433 ff., insbesondere S. 390). Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des Schadens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale des Schadens sowie die Person des Ersatzpflichtigen kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage für die Höhe des Schadens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu beziffern (BGE 126 V 445 Erw. 3c mit Hinweisen).

(…)

c) Nach der Konkurseröffnung wird über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen ein Inventar aufgenommen (Art. 221 SchKG). Der Zweck des Inventars liegt darin, sich einen Überblick über die Vermögensverhältnisse des Schuldners zu verschaffen, das Vermögen zu sichern und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens (Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven, summarisches oder ordentliches Verfahren) zu schaffen (URS LUSTENBERGER, in: STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basel 1998, N 6 zu Art. 221 SchKG). Im Inventar werden sämtliche Vermögenswerte mit dem Schätzwert aufgenommen (Art. 221-227 SchKG; Art. 25-34 KOV; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Aufl., Bern 1997, S. 350, Rz 11 zu § 44). Wird "keinerlei in die Masse gehörendes Vermögen vorgefunden" (Art. 230 Abs. 1 SchKG in der bis Ende 1996 geltenden Fassung) oder "reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken" (Art. 230 Abs. 1 SchKG in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung), so entscheidet das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes nach Prüfung der Sachlage über die Frage der Konkurseinstellung mangels Aktiven. Es hat sich darüber ein selbstständiges Urteil zu bilden, insbesondere ob erhobene Drittansprüche anerkannt werden müssen und Anfechtungsklagen irgendwelcher Art nicht möglich oder ohne jede Aussicht auf Erfolg sind (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 1997-2001, S. 358, N 6 zu Art. 230). Damit existiert für den Zeitpunkt des Einstellungsbeschlusses ein gerichtlich überprüftes Inventar, wonach zu wenig Vermögenswerte vorhanden sind, um wenigstens das summarische Konkursverfahren durchzuführen. Die Situation verhält sich für die Frage der Schadenskenntnis ähnlich wie mit Bezug auf die erste Gläubigerversammlung im ordentlichen Verfahren, wenn der Bericht des Konkursamtes über die Aufnahme des Inventars und den Bestand der Masse vorliegt (Art. 237 Abs. 1 SchKG), der geeignet ist, die fristauslösende Kenntnis zumindest im Sinne eines Teilschadens zu verschaffen (BGE 126 V 450). Realistischerweise kann daher die Ausgleichskasse im Zeitpunkt der Publikation der Einstellung (Art. 230 Abs. 2 SchKG) nicht davon ausgehen, dass bei Durchführung des Konkurses ihre (privilegierte) Beitragsforderung gedeckt werde. Ohnehin kann es nicht auf die der Ausgleichskasse in den meisten Fällen unbekannten Motive des bevorschussenden Gläubigers ankommen. Die zumutbare Kenntnis des Schadens und der Eintritt desselben fällt daher in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, unabhängig davon, ob allenfalls in der Folge das summarische oder ordentliche Konkursverfahren durchgeführt wird (…)."

Ancora recentemente in DTF 129 V 195 consid. 2.3 e STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3 (anche STCA del 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., Inc. 31.01.38-39, consid. 2.3).

Inoltre va precisato che il termine è salvaguardato con la consegna in tempo utile della decisione di risarcimento a un ufficio postale e non con la sua regolare intimazione al destinatario (DTF 119 V 97 consid. 4c).

Riassumendo quanto stabilito dal TFA, il termine di perenzione annuale ex art. 82 vOAVS e il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, parte di regola con la pubblicazione della sospensione per mancanza d'attivo.

Nella fattispecie, facendo partire il termine ex art. 52 cpv. 3 LAVS dalla pubblicazione __________, la decisione 6 novembre 2003, risulta essere ampiamente tempestiva, e lo sarebbe comunque anche sotto l'egida del vecchio art. 82 cpv. 1 OAVS.

Le argomentazioni dei ricorrenti che vorrebbero far partire il termine dal decreto di apertura del fallimento (24 giugno 2002), come abbiamo visto non hanno ragione di essere. Essi confondono inoltre l'insorgenza del danno con la conoscenza del danno. Nell’ambito di un fallimento, il danno sorge con l’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4). Tuttavia, determinante per l'inizio del termine di prescrizione/perenzione, è la conoscenza del danno, che come abbiamo visto (vedi le numerose STFA sopracitate) coincide, nel caso in esame, con il decreto di sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

Per contro, nella procedura ordinaria o in quella sommaria ex art. 231 LEF, la conoscenza del danno avviene quando la Cassa (o qualsiasi altro creditore) è informata del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento essa conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444).

In concreto, anche se si volesse per ipotesi di lavoro far risalire il momento a partire dal quale la Cassa avrebbe conosciuto il danno al giugno 2002 (cfr. doc. I pag. 7-8, inc. 31.04.8), il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 risulterebbe comunque rispettato.

2.8. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

2.8.1. RI2 ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS.

Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

In concreto, il ricorrente si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa A.M., A. P., A.M. e F.M., Inc. 31.2001.24-27, consid. 2.6.; STCA del 28 maggio 2002 nella causa A., Inc. 31.01.15, consid. 2.4).

Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (doc. 12-13), dall'estratto conto dei contributi relativo al 2002 e 2003 (allegati doc. 10), dal conteggio di revisione del 14 maggio 2004 (doc. 10), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 147'953.45.

2.9. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

2.10. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

2.11. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; C. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

2.12. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

2.12.1 RI2 ha assunto la carica di direttore, con diritto di firma collettivo a due dal 16 maggio 2000 al 5 aprile 2001. Da quest'ultima data sino al 20 marzo 2003 ha assunto la carica di direttore e presidente del CdA, con diritto di firma individuale, (estratto RC informatizzato).

2.12.1.1. RI2 sostiene che la Cassa non è stata sufficientemente diligente nelle procedura d'incasso.

In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Nel caso esaminato dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione, configurando così un motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c).

Ancora recentemente il TFA nella sentenza inedita del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03 ha sancito che si giustifica una riduzione dell'importo del danno se la Cassa, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non mai rispettato i piani di dilazione concessegli in passato dalla Cassa, non ha sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (cfr. consid. 5.5):

" (…)

5.5

En revanche, dès lors que l'intimée ne disposait pas de raisons fondées d'admettre que les acomptes (en remboursement de la dette) et les cotisations courantes pourraient être versés ponctuellement, elle a violé l'art. 38bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, applicable au moment déterminant; cf. ATF 127 V 467 consid. 1) en octroyant des sursis au paiement. Selon cette disposition, si un débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et qu'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, autant qu'elle a des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.

Par courrier du 2 avril 1992, l'intimée a octroyé à la société un sursis au paiement lui permettant de régler la somme de 23'855 fr. 30 concernant les cotisations paritaires dues au 31 décembre 1991 par mensualités de 2'385 fr. 50, la première devant intervenir jusqu'à la fin du mois d'avril 1992. Ce délai a été accordé alors même que la caisse avait engagé des poursuites contre X.________ SA dès le mois de février précédent (cf. commandement de payer du 12 février 1992 relatif au solde des cotisations paritaires au 31 décembre 1990) et ne pouvait donc ignorer que la société ne s'acquitterait pas de ses dettes en temps voulu et que les conditions de l'art. 38bis RAVS n'étaient pas remplies. Par la suite, malgré le fait que X.________ SA n'avait opéré aucun versement immédiat aux conditions prévues, ce qui aurait dû conduire la caisse à engager des poursuites, elle lui a encore octroyé deux autres sursis (les 13 août 1992 et 27 janvier 1993). En outre, nonobstant l'avertissement donné à l'employeur, le 21 avril 1993, selon lequel la caisse reprendrait les diverses procédures dirigées contre X.________ SA, ainsi que l'absence de versements de la part de ce dernier, elle ne lui en a pas moins accordé encore un «ultime plan de désendettement», le 23 février 1994, pour une somme qui s'élevait alors à 43'860 fr. 20.

Ces manquements à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle du recourant, qui justifie de réduire le montant du dommage dont la caisse peut demander la réparation, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité - notamment adéquate - avec le comportement illicite qui lui est reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Or, il y a lieu d'admettre que l'octroi d'un sursis irrégulier - et a fortiori si c'est de façon répétée - est de nature à favoriser la poursuite d'une entreprise hasardeuse financée sans droit par l'assurance sociale, et à aggraver, dans une mesure correspondante, le dommage subi dans la faillite de l'employeur, ici X.________ SA (cf. Praxis 1997 n° 48 p. 250).

Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la faute commise par l'intimée et du fait que le solde des cotisations impayées a passé de 33'769 fr. 90 à la fin de l'année 1992 à 57'124 fr. 05, frais et intérêts moratoires compris selon les décomptes de la caisse, à la fin du mois de mars 1996, une réduction à raison de moitié apparaît appropriée (…)".

Nel caso di specie alla Cassa non può essere rimproverata alcuna negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa ha regolarmente diffidato e precettato la società al fine di incassare i contributi scaduti, e ciò sin dal 2000 (doc. A2-A3, inc. 31.04.7); dagli atti non risulta per il resto (né il ricorrente lo pretende) che la Cassa ha concesso delle dilazioni di pagamento tali da compromettere l'incasso dei contributi.

2.12.2. RI1 ha ricoperto la carica di direttore e membro del CdA, con diritto di firma collettiva a due, dal 5 aprile 2001 (estratto RC informatizzato).

RI3 ha ricoperto la carica di direttrice e membro del CdA, con diritto di firma collettiva a due, dal 5 aprile 2001 (estratto RC informatizzato).

2.12.2.1. Entrambi i ricorrenti sostengono che la società era gestita esclusivamente da RI2. Essi non avrebbero in nessun modo potuto influire sulla gestione della società e non si ritengono per questo motivo datori di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS. A loro detta, essi erano tenuti ad eseguire le direttive di __________ RI2 e non potevano quindi eseguire nessuna operazione finanziaria senza il suo consenso.

Accettando il mandato di membri del CdA della FA1, RI1 e RI3 hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b).

La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a RI2, bensì anche ai membri del CdA RI1 e RI3, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 nella causa P.S.J (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dai ricorrenti non sono sufficienti per liberarli della responsabilità ex art. 52 LAVS.

D'altronde RI1 e RI3 non hanno minimamente provato di essere stati impediti di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né hanno indicato come e quando hanno verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). I ricorrenti si sono limitati a dire che era RI2 ad occuparsi della conduzione e la gestione della società.

Gli argomenti addotti, in particolare il fatto che la loro era una carica meramente formale e svuotata di ogni concreto potere di intervento sulla conduzione della FA1, visto che sarebbe stato RI2 ad avere in mano le redini della società ed a deciderne l'andamento, non concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., Inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Un amministratore non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla gestione della società, di aver partecipato alla fondazione della stessa solo a titolo fiduciario, di non aver mai percepito un salario, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché tutto ciò costituisce già un caso di negligenza grave (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

I ricorrenti, in violazione degli obblighi che loro derivano dalla carica di membri di una società anonima, non hanno svolto nessun tipo di controllo.

Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni“.

Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). Essi erano tenuti all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5b). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.), a maggior ragione se nemmeno veniva versato, come sostengono i ricorrenti, il loro salario.

Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

Il ruolo predominante di RI2, non giustifica comunque la passività di RI1 e RI3. I ricorrenti non potevano, nella veste di membri del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il fatto di non informarsi regolarmente sulla conduzione della società e - vista l'importanza in questo ambito - sulla sorte dei contributi sociali costituisce colpa grave ai sensi dell'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV N°5, pag. 14 consid. 5.3.2; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.2.3). I ricorrenti avrebbero dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA del 3 luglio 2003 nella causa V., H 265/02, consid. 3.2.; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Essi avrebbero anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbero facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

Essersi fidati senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dei membri del CdA. I controlli avrebbero permesso loro di appurare la precaria situazione finanziaria della società (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo, come visto, la Cassa a diffidarla sin dal 2000 (quindi ancor prima dell'assunzione del loro mandato in seno al CdA della società) e precettarla dal 2001 (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4).

Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, i ricorrenti avessero inoltrato immediatamente le loro dimissioni (STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).

Se avessero subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbero certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur anche vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). In siffatta evenienza incombe all'interessato il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazioni alla questioni contributive (SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).

Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di RI2, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

" En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

I ricorrenti hanno omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.5; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Essi hanno omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del loro dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dei ricorrenti è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

Per questi motivi RI1 e RI3 sono responsabili del mancato pagamento dei contributi sociali al pari di RI2.

2.13. Per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dai ricorrenti, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

In particolare non è necessario procedere al richiamo degli incarti presso l'UF, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire le responsabilità dei ricorrenti (per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre, Il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)

I membri del CdA devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).

Per quanto attiene all'incarto fallimentare, va ricordato ai ricorrenti che in linea di principio devono produrre direttamente tutti i documenti rilevanti, che possono ottenere in estratto dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 8a cpv. 1 LEF (STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi 8 aprile 2004 di RI2 e RI1 e il ricorso 21 aprile 2004 di RI3 sono respinti.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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