Raccomandata
Incarto n. 31.2003.7
ZA/tf
Lugano 3 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
_____________,
contro
_____________,
In relazione alla ditta __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________ (di seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il 6 febbraio __________ (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato; FUSC del 20 febbraio _________).
Lo scopo sociale della società consisteva nell'esecuzione di mandati fiduciari, la tenuta di contabilità di terzi, la revisione, la gestione di segretariati, agenzie e associazioni, liquidazioni, risanamenti, gestioni patrimoniali, ecc.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica dal 29 gennaio 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro dal 1° marzo 1986.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi dal 1998, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli atti - sistematicamente diffidare la società dal mese di maggio 1998 e precettarla a partire dal mese di luglio 1998 (cfr. doc. _).
In data 28 gennaio 2002, 8 aprile 2002, 3 maggio 2002, 9 agosto 2002 e 11 settembre 2002, l'UE di __________ ha rilasciato 7 attestati di carenza beni per un importo totale di fr. 37'882.90 relativi ai contributi non soluti per gli anni dal 1998 al 2001 (cfr. doc. _).
L'ammontare dei contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1998 al 2001 è pari a fr. 39'638.55 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 17 dicembre 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 39'638.55 per contributi impagati dal 1998 al 2001, per quest'ultimo anno sino al mese di agosto (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 17 gennaio 2003, __________ ha contestato la decisione di risarcimento danni, precisando:
" Con riferimento al vs. scritto del 17.12.2002 con la presente mi permetto di contestare la vs. decisione per i seguenti motivi.
Contributi 1998 non possono essere a mio carico in quanto amministratrice unica dal 29.1.1999.
I versamenti effettuati dal 1999 (anche tramite UEF) non sono stati considerati in deduzione dei contributi 1999/2001.
L'importo da me dovuto non dovrebbe essere superiore a Fr. 15'000.-
Vi prego cortesemente di voler rivedere i vostri conteggi." (Doc. _)
1.4. Con petizione 19 febbraio 2003, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 39'638.55, argomentando:
" (…)
9.1 La convenuta sostiene di non dover essere resa responsabile del pagamento dei contributi paritetici per l'anno 1998, poiché antecedenti all'assunzione della carica di amministratrice unica.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il nuovo amministratore è ritenuto responsabile non solo per il mancato pagamento dei contributi correnti, ma anche per quelli scaduti e relativi al periodo in cui non faceva parte del CdA (DTF 119 V 407 consid. 7b).
Non sussiste tuttavia una responsabilità per i contributi precedentemente scaduti, quando il danno era già insorto, a causa dell'insolvibilità della società o dell'indebitamento societario (DTF 119 V 407 consid. 4c).
La fattispecie non è tuttavia comparabile a quella sopra descritta, ragione per cui la responsabilità della signora __________ si estende anche ai contributi insoluti per l'anno 1998 (doc. _).
Del resto, l'insolvenza della società è stata constatata il 28 gennaio 2002 con il rilascio dell'attestato carenza di beni, dunque dopo che la convenuta era già amministratrice unica.
9.2 La convenuta sostiene, poi, che, la Cassa non avrebbe considerato, in deduzione dei contributi dovuti per gli anni 1999 e 2001, parte dei versamenti effettuati dalla società dal 1999.
In merito alla contestazione sollevata dalla controparte, relativa ai versamenti effettuati dal 1999 in poi, l'attrice osserva che i rispettivi importi sono stati registrati, oltre che per gli anni dal 1999 al 2001, pure per gli anni 1996, 1997 e 1998 (doc. _) e ciò in base delle indicazioni date dalla società.
A comprova, l'attrice produrrà separatamente copia delle cedole relative ai versamenti accreditati per gli anni 1996, 1997 e 1998.
1.5. Con scritto 6 marzo 2003 la Cassa ha precisato:
" Con riferimento alla procedura menzionata a margine e più precisamente al consid. 9.2 della petizione inoltrata il 19 febbraio 2003, vi trasmettiamo copia delle cedole dei versamenti effettuati dalla società negli anni 1999 al 2002, tramite Ufficio esecuzione di __________, e accreditati per gli anni 1996, 1997 e 1998 (H – H2 e I a I16), sulla base delle indicazioni date dalla stessa." (Doc. _)
Con scritto 20 maggio 2003 la Cassa ha aggiunto che:
" Con riferimento al procedimento di cui a margine rileviamo che l'incontro fissato telefonicamente con la signora __________ è stato da questa rinviato.
Pertanto, non avendo la convenuta ricontattato la Cassa, provvediamo a trasmettervi per competenza lo scritto 20 marzo u.s. della controparte, già inviato via fax in data 24 marzo 2003." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo, in casu il 17 dicembre 2002 (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.3). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (cfr. Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
Il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003, pag. 79 ss).
L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 5.4.; STFA del 3 settembre 2003 nella causa M., 37/02, consid. 2) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
2.5. La convenuta sostiene che i versamenti effettuati dalla società dal 1999 (anche tramite l'UE) non sarebbero stati dedotti dai contributi non soluti relativi al periodo 1999/2001.
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella fattispecie in esame, occorre rammentare che la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).
Secondo la convenuta, i versamenti effettuati dalla società dal 1999, avrebbero dovuto estinguere l'arretrato contributivo maturato dal 1999 al 2001, ossia quelli oggetto della presente procedura.
In una sentenza pubblicata in SVR 2000 EVG Nr. 13 pag. 43, il TFA ha stabilito che l'art. 86 CO si applica anche a obbligazioni di diritto pubblico, a condizione che non si oppongano fondati interessi dell'amministrazione:
" 2. Nach der Rechtsprechung gilt - in Anlehnung an Art. 87 OR - der Grundsatz, dass nachträgliche Zahlungen vorab zur Tilgung der ältesten Beitragsschulden zu verwenden sind (BGE 112 V 6; ZAK 1988 S. 602; SVR 1995 AHV Nr. 70 S. 213). Ob dem Beitragsschuldner in sinngemässer Anwendung von Art. 86 OR das Recht zusteht, bei der Zahlung zu erklären, welche von mehreren Schulden er tilgen will, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden. Im Urteil E. vom 22. Juni 1995 (SVR 1995 AHV Nr. 70 S. 213), in welchem Art. 87 OR als sinngemäss anwendbar erklärt wurde, hat es sich hiezu nicht geäussert. Im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 17. März 1999 (H 196/98) wurde ausdrücklich offengelassen, ob im Verfahren nach Art. 52 AHVG eine Erklärung im Sinne von Art. 86 Abs. 1 OR zulässig ist.
Nach der zivilrechtlichen Doktrin findet Art. 86 OR auch auf öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten (insbesondere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) Anwendung (WEBER, Berner Kommentar, N 9 zu Art. 86 OR mit Hinweisen). Zu einer andern Betrachtungsweise besteht auch im Rahmen des AHV-Beitragsverfahrens kein Anlass. Ein Erklärungsrecht im Sinne von Art. 86 Abs. 1 OR ist dem Beitragsschuldner jedenfalls insoweit einzuräumen, als keine berechtigten der Verwaltung entgegen stehen. Ein solches Interesse kann für die Ausgleichskasse praktisch nur darin bestehen, eine drohende Beitragsverjährung zu verhindern. Dabei ist davon auszugehen, dass die Vollstreckungsverjährung (bzw. -verwirkung BGE 117 V 210 Erw. 3 b) für rechtskräftig festgesetzte Beitragsforderungen fünf Jahre beträgt (art. 16 Abs. 2 AHVG in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision], in Kraft getreten am 1. Januar 1997; die bis dahin gültig gewesenen Sonderbestimmungen für das Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren wurden auf den gleichen Zeitpunkt aufgehoben)."
Ora, per analogia, anche l'art. 87 CO si applica alle obbligazioni di diritto pubblico, per cui "ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazioni risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima" (cfr. art. 87 cpv. 1 CO).
In merito alla contestazione sollevata dalla convenuta si osserva che i relativi importi sono stati registrati a titolo di acconto per gli anni 1996, 1997 e 1998, come dalle indicazioni date dalla società (cfr. doc. _).
Per cui, visto che esisteva una chiara designazione del mese cui si riferivano le polizze (cfr. art. 87 cpv. 1 CO), i pagamenti parziali che sono stati effettuati nel corso del 1999, 2000 e 2001 vanno ad estinguere il debito relativo al periodo indicato nelle polizze in questione (cfr. STCA del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P. e C., Inc. 31.1999.78-80, consid. 2.9)
Più in generale, le sterili contestazioni dell'importo del danno, nemmeno avallate da validi supporti cartacei, non possono essere prese in considerazione.
Del resto, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 39'638.55.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b).
2.9. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica dal 29 gennaio 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
2.9.1. __________ sostiene di non poter essere resa responsabile dei contributi non versati dalla società prima dell'assunzione della carica di amministratrice unica.
In concreto la convenuta ha assunto la carica di amministratrice unica dal 29 gennaio 1999. Ora, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).
Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel 1998 non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile, o gravemente indebitata, al momento dell'assunzione della carica di amministratrice unica da parte __________ (cfr. doc. _). Il primo attestato di carenza beni risulta essere del gennaio 2002 (cfr. doc. _).
Alla luce delle considerazioni che precedono, __________ deve essere condannata anche al pagamento dei contributi non soluti nel 1998.
Ne consegue l'integrale accoglimento della richiesta attorea.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS l'importo di fr. 39'638.55.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti