Raccomandata
Incarto n. 31.2003.3
ZA/RG/sc
Lugano 12 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 23 gennaio 2003 di
______________,
chiedente la revisione della sentenza emessa il 10 dicembre 2001 da questo Tribunale (inc. n. 31.2001.00014) nella causa promossa ai sensi dell'art. 52 LAVS da
_______________, con petizione 22 maggio 2001
in relazione alla fallita __________________
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 10 dicembre 2001, il TCA ha accolto la petizione promossa dalla Cassa condannando __________ al pagamento di fr. 14'746.55 (cfr. inc. 31.01.14).
1.2. Avverso la sentenza del TCA in data 11 gennaio 2002 __________ ha introdotto un ricorso di diritto amministrativo al TFA.
Con scritto 24 gennaio 2002 l'istante ha inoltre chiesto al TFA di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _). Nel medesimo scritto l'istante ha parimenti fatto rilevare come __________, amministratore di fatto della __________, è stato penalmente condannato nell'ottobre 2001 per omissione di contabilità.
Con decreto 23 luglio 2002 il TFA ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'assicurata assegnandole un termine di 14 giorni per versare l'anticipo delle spese presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento entro il termine fissato il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. L'assicurata - che si è vista nel frattempo respingere la sua domanda di revisione del citato decreto 23 luglio 2003 presentata il 5 settembre 2003 - non avendo provveduto nel termine impartitole al versamento dell'anticipo richiesto, con sentenza 9 dicembre 2003 l'Alta Corte ha dichiarato il gravame irricevibile (cfr. STFA del 9 dicembre 2002, H 12/02, inc. 31.01.14).
1.3. Con istanza 23 gennaio 2003 __________ ha chiesto al TCA di procedere alla revisione della pronunzia 10 dicembre 2001 argomentando:
" Alla luce della condanna subita dal signor ___________, ___________ nell'ambito del fallimento della ___________ ___________ chiedo formalmente la revisione del procedimento a mio carico.
Come risulta dagli allegati il mio non è stato affatto un ruolo passivo ed in me non è ravvisabile colpa grave per violazione "intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri a me incombenti".
Io ho rassegnato le dimissioni l'11.8.1999, la società è stata dichiarata fallita il 7.6.2000.
L'unico pagamento pervenuto alla Cassa Cantonale è del 12.8.1999 dunque sotto la mia gestione.
Ho lasciato una società in condizioni floridissime ed è stato unicamente il signor ___________ a volere il fallimento.
Oltretutto il signor ___________ può essere considerato ritenuto colpevole." (Doc. _)
1.4. In data 30 gennaio 2003 l'istante ha chiesto di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. _).
1.5. Con scritto 6 febbraio 2003 la Cassa ha chiesto la reiezione dell'istanza argomentando:
" (…)
Preliminarmente sulla tempestività della domanda di revisione.
Ai sensi dell'art. 15 legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, stabilisce che la domanda di revisione deve essere presentata nel termine di 90 giorni dalla data in cui sono conosciute le circostanze atte a fondare una simile richiesta.
Ritenuto come a mente dell'istante, la revisione sia fondata sulla condanna penale comminata al signor ___________ nell'ambito del fallimento della ___________, la domanda risulta essere tardiva e ciò per i seguenti motivi.
La signora _________, già con scritto/ricorso del 24 gennaio 2002 al Tribunale federale delle assicurazioni indicava che il signor ___________era stato condannato penalmente nell'ottobre 2001; tale circostanza è nuovamente stata ribadita dalla qui istante con successivo scritto al TFA del 5.9.2002.
Ne discende dunque che perlomeno già nel mese di gennaio 2002, ma molto verosimilmente ancora prima nell'ottobre 2001, l'istante fosse a conoscenza di tale condanna.
Qualora, nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole Tribunale non dovesse considerare come tardiva la domanda di revisione, si osserva nel merito quanto segue.
La revisione di una sentenza può essere richiesta, ai sensi dell'art. 14 lett. a) legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Orbene dalla domanda di revisione, nonché dalla documentazione prodotta a sostegno, non si ravvede né l'esistenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
L'istante si limita infatti a riproporre argomentazioni già presentate sia innanzi a codesta Corte, sia innanzi alla Corte federale che, peraltro, nell'ambito del decreto 23 luglio 2002, aveva confermato il buon fondamento della decisione cantonale.
Si chiede pertanto che la domanda di revisione venga respinta." (Doc. _)
1.6. Con scritto 21 febbraio 2003 ___________ ha osservato:
" La presente, avendomi assegnato 10 giorni per presentare nuovi mezzi di prova, è da considerarsi tempestiva, scadendo il termine il 26.2.2003.
Confido che l'istanza Cantonale esaudisca la mia richiesta, negatami dall'istanza Federale perché sprovvista di mezzi.
Allego quanto richiesto con la convinzione di aver fatto solo il mio dovere e che le argomentazioni sostenute dalla Cassa in prima istanza sono prive di fondamento.
Ricordo che il signor ___________ era organo formale, essendo stato iscritto a RC con diritto di firma individuale già dal 26.3.1998 ossia prima della mia iscrizione a RC del 13.5.1998.
Ricordo a questa Corte che l'unico pagamento alla Cassa è del 12.8.1999 ossia sotto la mia gestione.
Tutte le procedure esecutive sono state avviate dopo il 17.9.1999, data dello stralcio del mio nominativo a RC.
Vi prego di tenere conto delle circostanze oggettive." (Doc. _)
1.7. Con scritto 10 marzo 2003 la Cassa ha evidenziato:
" Con riferimento alla procedura di cui a margine e più precisamente alla domanda di revisione presentata dalla convenuta ed ora allo scritto del 21 febbraio 2003, trasmesso alla Cassa con comunicazione del 26 febbraio 2003, nel termine di 10 giorni fissato, si presentano le seguenti osservazioni.
Il signor ___________era iscritto a registro di commercio con procura individuale, dunque non quale organo formale come indicato dalla signora ___________.
Appare del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto che l'unico pagamento effettuato alla cassa dati del 12.8.1999.
Non corrisponde invece al vero che tutte le procedure esecutive sono state avviate dopo il 17.9.1999. Si richiama il doc. _ prodotto dalla Cassa nella procedura di cui all'inc. 31.2001.014 di codesto lodevole Tribunale, dal quale risulta che in data 11.6.1999 è stato spiccato un precetto esecutivo per il 1. trimestre 1999.
Per il rimanente, ritenuto come la documentazione prodotta dalla signora ___________non può essere considerata quale fatto nuovo, si chiede di decidere come già richiesto con risposta del 6 febbraio 2003." (Doc. _)
1.8. Con scritto 26 agosto 2003 l'istante ___________ ha ancora precisato:
" (…)
Anzitutto intendo rispondere in merito alle considerazioni sviluppate dalla Cassa con il suo scritto del 10.3.2003.
La precisazione che il signor ___________era procuratore e non organo formale , è una precisazione inutile dal momento che proprio io per sottolineare il ruolo centrale dello stesso nella risposta del 28.4.2001 alla Cassa, alla sua decisione del 2.4.2001, insistevo su questo aspetto, per giustificare la mia opposizione.
L'affermazione che "appare irrilevante, ai fini del presente giudizio" è un tentativo di minimizzare il mio operato. Resta il fatto inconfutabile che l'unico pagamento arrivato alla Cassa è stato operato sotto la mia gestione.
Quanto al "non corrisponde al vero" è un altro patetico tentativo di minimizzare il mio operato.
Resta il fatto che il precetto spiccato il 11.6.99 per il 1. trimestre 1999 è l'unico spiccato sotto la mia gestione ed è l'unico che è stato onorato dalla ___________
Tutti gli altri precetti sono stati notificati dopo la mia radiazione dal Registro di commercio.
Questo fatto è inconfutabile.
Oltre a ciò come dimostra tutta la documentazione che allego il mio non è sotto affatto un ruolo passivo e quindi lo scoperto non è dovuto alla mia colpa grave o negligenza.
Dal canto mio ho fatto tutto ciò che era possibile per
far fronte agli scoperti AVS e come giurisprudenza insegna ho rassegnato le dimissioni quando era fin troppo chiaro dove voleva andare a parare il signor _________.
Gravissimo invece è stato l'agire degli altri amministratori , eccezion fatta per mio marito ___________, il quale mi ha aiutata a notificare i salari alla Cassa.
Se avessimo voluto profittare come gli altri amministratori avremmo notificato solo i salari del 1999 o non li avremmo notificati del tutto.
Io ho lasciato una società floridissima e che aveva tutti i mezzi per saldare lo scoperto con la Cassa .
Responsabile di questa bancarotta fraudolenta è il signor ___________ il quale è stato condannato per questi fatti.
Signori, mi rimetto al vostro apprezzamento e che si giudichi oggettivamente.
Vi chiedo di giudicare oggettivamente e che io venga scagionata da questa accusa e che cessi questa assurda procedura che l'ultimo amministratore sia chiamato a rispondere per le negligenze e le colpe di chi l'ha preceduto nella mansione.
Anche perchè se si condannasse me si permetterebbe ad individui come il ___________di continuare imperterriti nelle loro truffe." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS, in vigore sino al 31 dicembre 2002, dev'essere garantita la revisione delle decisioni rese dall'autorità cantonale di ricorso se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla decisione.
L'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, in vigore dal 1. gennaio 2003 - applicabile in casu stante il principio dell'immediata applicabilità delle disposizioni di natura formale previste dalla LPGA (art. 27-62) a far tempo dalla sua entrata in vigore (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, ad art. 82 n. 8s, p. 820s; SVR 2003 IV Nr. 25 p. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a) - dispone:
" Art. 61 Regole di procedura
1 Fatto salvo l'art. 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale: Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
(omissis)
i. le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto."
Dal canto suo l'art. 14 LPTCA prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione:
a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma dell'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.
2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é innanzitutto necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 nella causa G. P.).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venire prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157, 1970 p. 457 consid. 3).
In secondo luogo può essere chiesta una revisione di una sentenza del TCA laddove un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
Circa il potere del Tribunale di valutare se esistono gli elementi per un procedimento penale, va rilevato che il TF in una sentenza pubblicata in DTF 92 II 68 ha affermato:
" Der Gesuchsteller ist der Meinung, die Strafuntersuchung habe durch das Gutachten B. ergeben, dass die Quittung vom 18. Juli 1955 die Saldoklausel noch nicht enthalten habe, als er sie unterzeichnete. Es liege also objektiv der Tatbestand der Urkundenfälschung vor. Damit sei Art. 137 lit. a OG erfüllt, wonach die Revision eines bundesgerichtlichen Entscheides zulässig ist, wenn auf dem Wege des Strafverfahrens erwiesen wird, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil des Gesuchstellers auf den Entscheid engewirkt wurde.
a) In BGE 81 II 468 Erw. 2 lit. b hat die I. Zivilabteilung entschieden, wenn ein Strafverfahern stattgefunden habe, könne das behauptete Verbrechen oder Vergehen nur dieses Verfahren selber bewiesen werden. Satz 2 von art. 137 lit. a OG, wonach die Verurteilung durch den Strafrichter nicht erforderlich ist, bedeutete nicht, das Bundesgericht müsse die im Strafverfahren erhobenen Beweise stets selber würdigen und frei entscheiden. Es sei nur dann frei, wenn sich der Strafrichter über die Begehung der strafbaren Handlung, z. B. wegen Todes oder Unzurechnungsfähigkeit des bechuldigten, nicht habe aussprechen können. Wenn dagegen die Strafbehörde durch Einstellungsbeschluss oder Freisprechung die Tatbestandsmerkmale der strafbaren Handlung verneint habe, dürfe das Bundesgericht diesen Entscheid nicht überprüfen.
An dieser - in BGE 86 II 199 f. bestätigten - Rechtsprechung, gegen die der Gesuchsteller nichts vorbringt, ist festzuhalten."
In una sentenza non pubblicata del 15 gennaio 2002 il TF ha rammentato (5C.288/2001):
" (…)
Autant qu'on le comprenne, il (ndr: l'istante) s'estime victime d'une tromperie, voire d'une machination de la part de la demanderesse ou de son avocat, qui aurait amené le tribunal à trancher en sa défaveur. Quand bien même l'adverse partie aurait dissimulé certains éléments qui lui étaient défavorables, elle ne se serait cependant pas pour autant rendue coupable d'un crime o d'un délit comme le prévoit l'art. 137 let. a OJ. Au demeurant, la réalisation de cette condition doit en principe être établie par un procédure pénale, à moins que celle-ci soit impossible (Poudret/Sandoz, op. cit., n.1.2 et 1.3. ad art. 137, p. 23/24); or le requérant se contente d'affirmer que tel serait le cas, sans toutefois donner la moindre explication qui permettrait de vérifier ses dires. Il n'invoque en outre aucun argument dont on puisse inférer qu'en affectant l'état de fait de la décision cantonale sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral, ces prétendus crimes ou délits auraient exercé une influence directe ou indirecte sur l'arrêt attaqué (cf. ATF 81 II 475 consid. 2a p. 478; Poudret/Sandoz, op. cit., n. 1.1. ad art. 137, p. 22)."(sottolineature del redattore)
2.4. In virtù di un principio generale del diritto processuale, la domanda di revisione può essere diretta, quale rimedio straordinario, solo contro pronunzie cantonali cresciute in giudicato. Un’istanza di revisione non è quindi di principio ammissibile fintanto che sia possibile interporre il rimedio ordinario del ricorso di diritto amministrativo (DTF 119 V 184 consid. 3a, 111 V 51 segg. consid. 3b inedito; STFA 1963 pag. 85 consid. 1, pag. 212 consid. 2, 1961 pag. 291 consid. 2; RCC 1962 pag. 447; STFA inedite del 24 aprile 2002 nella causa C. consid. 2, H 153/00 e del 22 gennaio 2001 nella causa D. consid. 2, H 295/00; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 302, N. 847; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 260; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 214; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, p. 223);
2.5. Ora le questioni a sapere se, alla luce dei succitati requisiti legali e giurisprudenziali (cfr. consid. 2.2 - 2.4), la domanda di revisione in esame é tempestiva rispettivamente se l'istante, facendo uso dell'attenzione che da lei si poteva esigere, avrebbe potuto addurre i fatti qui invocati già nell'ambito della precedente procedura, possono rimanere aperte, la richiesta de quo essendo in ogni caso da ritenere siccome manifestamente infondata nel merito; per il medesimo motivo può pure rimanere indeciso il quesito circa l'ammissibilità della presente richiesta avuto riguardo alla possibilità che l'istante aveva di far valere gli argomenti proposti in questa sede tramite rimedio ordinario di ricorso di diritto amministrativo dinanzi al TFA, di cui l'interessata a sì fatto uso ma il quale è tuttavia stato dichiarato irricevibile per circostanze imputabili alla ricorrente medesima (cfr. consid. 1.2).
Le presunte nuove circostanze cui si riferisce l'istante non sono, infatti, suscettibili di fondare l'istanza di revisione presentata da ___________. L'istante, sin dall'inizio del procedimento ex art. 52 LAVS avviato nei suoi confronti, ha dichiarato di aver svolto unicamente il ruolo di prestanome asseverando che l'amministratore di fatto della società era ___________ (cfr. doc. _, inc. 31.01.14). I fatti di rilevanza penale indicati dalla convenuta e sfociati in atto di accusa (cfr. doc. _), non possono essere addotti da ___________ quali esimenti, in quanto ella si è sempre disinteressata della gestione della società (anche se ora dichiara che "l'unico pagamento pervenuto alla Cassa Cantonale è del 12.8.1999 dunque sotto la mia gestione", cfr. doc. _).
Un serio e regolare controllo sull'attività della società le avrebbe permesso di accorgersene per tempo e dimissionare immediatamente.
A tal proposito, il TFA ha rilevato che un amministratore non può essere scagionato da una responsabilità ex art. 52 LAVS per aver denunciato penalmente l'organo di fatto della società (STFA del 29 settembre 1998 nella causa LB e GB, H139 + 142/97, consid. 4e; STCA del 28 maggio 2002 nella causa B, Inc. 31.01.40, consid. 2.10.2).
Inoltre secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).
Stante quanto sopra l'istanza di revisione deve essere respinta.
2.6. Con il gravame l'istante ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 20 LPTCA la procedura dinanzi al TCA è per principio gratuita, il che rende priva di oggetto la domanda in rassegna nella misura in cui volta al rimborso di tasse e spese di giustizia. Per il resto, l'istante - il cui gravame peraltro non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui ricevibile, l'istanza di revisione è respinta .
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza d'assistenza giudiziaria, in quanto non priva di oggetto, è respinta.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti