Raccomandata

Incarto n. 31.2002.22-23

ZA/sc

Lugano 10 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulle petizioni del 12 aprile 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa di comp. AVS __________

contro


rappr. da: avv. __________


rappr. da: avv. __________

In relazione alla fallita __________

ritenuto, in fatto

1.1. La ditta __________ Sagl, con sede a __________a, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1999 (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

Lo scopo sociale della società consisteva nella gestione di un esercizio pubblico ed ogni altro scopo connesso direttamente o indirettamente con lo scopo principale. La società gestiva il Bar __________.


ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al 16 agosto 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato; allegato _ doc. _, Inc. 31.2002.22).


ha ricoperto la carica di socio gerente dal 4 ottobre 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

La ditta __________ Sagl è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 2001.

La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1999, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal secondo trimestre 1999 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

In data 28 febbraio 2001, 14 settembre 2001 e 12 febbraio 2002 l'UEF di __________ ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

Con decreti 12 novembre 2002 e 30 dicembre 2002 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2002 e __________ 2003).

1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 13 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________, __________ e __________ tre decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS concernente i contributi paritetici non versati dalla società dal 1999 al 2001. Nei confronti di __________ per un importo di fr. 17'080.60, in via solidale con __________ per analogo periodo e importo, e limitatamente a fr. 5'708.75 con __________ (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22-23).

1.3. Alle decisioni __________ e __________ si sino tempestivamente opposti. Per contro __________ non ha interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.


sostiene di aver ceduto nel corso del 2000 la propria quota parte a __________, il quale si sarebbe impegnato a riprendere i debiti della società. __________ sarebbe anche a beneficio dell'assistenza sociale e non sarebbe quindi in grado di pagare l'importo di fr. 5'708.75. __________ sostiene inoltre di non essere responsabile del danno causato alla Cassa in quanto unici gestori della società sarebbero stati __________ e __________. Ella sarebbe eventualmente in grado i pagare solamente 1/3 dell'importo chiestole con rate mensili di fr. 50.--.

__________, rappresentato dall'avv. __________, ha sostenuto che visti i non buoni rapporti con __________ ha tentato di uscire dalla società senza tuttavia esserci riuscito in tempi brevi. Egli avrebbe fatto il possibile per la sopravvivenza della società al fine di pagare i salari. A tale scopo avrebbe anche immesso nella società fr. 15'000.-- proveniente dal proprio patrimonio personale. La priorità era quella di pagare i salari, con l'intenzione tuttavia di pagare i contributi al più presto.


contesta inoltre l'importo del danno e ritiene prematura la decisione di risarcimento danni, in quanto non tutte e procedure sarebbero sfociate con un attestato di carenza beni.

Egli ritiene inoltre di essere eventualmente responsabile solo dal 4 ottobre 2000 al 30 maggio 2001. A suo avviso __________ dovrebbe inoltre essere resa responsabile del danno dall'inizio dell'affiliazione della società sino al 4 ottobre 2000, e non come indicato dalla Cassa solo sino al 30 giugno 2000.

1.4. Con petizione 12 aprile 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 17'080.60 in via solidale con __________ limitatamente all'importo di fr. 5'708.75 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________ Sagl nel periodo dal 1999 al 2001.

Preliminarmente la Cassa ha precisato quanto segue:

" (…)

La Cassa osserva inoltre che, visto il contenuto dell'opposizione, considerando in particolare che il recapito del signor __________ è ad __________, sono state richieste informazione all'Ufficio controllo abitanti di questo comune che conferma la partenza anche da __________ senza tuttavia essere in grado di fornire il recapito successivo in quanto in possesso di un permesso tipo A.

Quando saremo a conoscenza del nuovo recapito provvederemo ad inviargli una nuova decisione. Restiamo comunque in contatto con il predetto Ufficio per l'ottenimento del recapito esatto. (…)" (Doc. _, pag. 4-5, inc. 31.2002.22)

Nel merito della vertenza la Cassa ha precisato che:

" (…)

Il termine di pagamento è fissato a 10 giorni dopo la scadenza mensile o trimestrale per il quale i contributi sono dovuti.

Pertanto, la signora __________, in considerazione del fatto che la sua cancellazione dal registro di commercio è avvenuta con il 4 ottobre 2000, quindi 6 giorni prima del termine di pagamento, non può essere ritenuta responsabile per il mancato pagamento dei contributi relativi al 3. trimestre 2000.

Per contro il signor __________, considerando la giurisprudenza del TFA consolidatasi attorno all'art. 52 LAVS, secondo la quale, un consiglio di amministrazione risponde anche dei contributi dovuti dalla ditta alle assicurazioni sociali, i quali sono già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato (Seni. TFA del 25 marzo 1992 nella causa W. e A.H.) deve essere considerato responsabile del mancato pagamento dei contributi che risultavano scoperti al momento dell'assunzione dei suo mandato. È per questo motivo che la Cassa lo ha ritenuto responsabile per i contributi non soluti già a partire dall'inizio dell'attività della società in questione.

D'altra parte, anche se irrilevante al fine del giudizio, a detta della signora __________, il signor __________, si era impegnato, al momento dell'assunzione delle quote della signora __________, a riprendere i debiti della società.

II signor __________ afferma inoltre, a giustificazione del proprio operato, di aver procrastinato il pagamento dei contributi onde permettere ai propri dipendenti di ricevere il salario.

A questo proposito facciamo osservare che, in base alla costante giurisprudenza, il differimento del pagamento dei contributi, fino a renderlo cronico a dispetto anche delle procedure esecutive in corso o quando i pagamenti avvengono a procedura esecutiva molto avanzata, costituisce una negligenza non indifferente da parte del datore di lavoro.

Fa quindi sorgere la responsabilità degli amministratori a cui incombeva la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Nemmeno la grave situazione di crisi costituisce per il convenuto un valido motivo per procrastinare il pagamento dei contributi.

II signor __________ afferma che non operava più nella società dal mese di giugno del 2000. AI punto 10 dell'opposizione afferma di aver dimissionato senza tuttavia fornire le prove. Pertanto, e fino a prova del contrario, la Cassa non intende modificare la propria presa di posizione iniziale. D'altra parte l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il 14 settembre 2001 indicava ancora sull'attestato di carenza di beni, "il signor __________ dichiara che la ditta escussa non possiede né attivi né passivi".

In queste condizioni, il signor __________ dimostra il proprio disinteressamento per le questioni amministrative della __________ SAGL con particolare riguardo al pagamento dei contributi.

Una simile passività, secondo la giurisprudenza federale, a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

Secondo la giurisprudenza inoltre, se il datore di lavoro - violando le prescrizioni - non riversa alla Cassa i contributi paritetici dovuti, vi é la presunzione che egli abbia agito per lo meno per grave negligenza. Spetta allora al datore di lavoro di portare la prova di validi motivi di giustificazione del suo operato (DTF 108 V 187), prove che nemmeno in questa circostanza il signor __________ ha prodotto.

Anzi, egli ha sostenuto di non essersi più occupato dell'amministrazione della società. Dunque il mancato pagamento dei contributi non era dovuto a seri e oggettivi motivi, che potevano indurre il datore di lavoro di solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 cons. 4b RCC 1985 p 604 cons. 3a).

Per quanto concerne la mancata presentazione della dichiarazione dei salari per l'anno 2000, il signor __________ rimane, unitamente al signor __________, responsabile affinché questa mancanza venga sanata. Per questo fatto, rammentiamo che la Cassa si riserva la facoltà di procedere entro breve tempo al deposito di una denuncia penale dei confronti dei Signori __________ e __________.

Inoltre l'opponente sostiene che la richiesta di risarcimento operata dalla Cassa è prematura.

In questo caso si deve innanzitutto precisare che per iniziare una procedura risarcitoria occorra che vi sia un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS.

Questo accade ogni qualvolta dei contributi sociali dovuti all'AVS non possono essere incassati per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro.

Per legge e per consolidata giurisprudenza, il danno sorge ad esempio con il rilascio di un attestato di carenza di beni, con il fallimento di una società ecc.. II termine di perenzione di un anno inizia da questo momento.

Come già accennato in precedenza, la Cassa ha ricevuto da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ degli attestati di carenza di beni il primo dei quali in data 28 febbraio 2001 (cfr. doc. _).

Pertanto in questo caso il danno é quindi sorto il giorno in cui la Cassa è entrata in possesso dell'attestato di carenza beni citato.

Dovendo salvare il termine di perenzione di un anno, la Cassa ha dovuto attivarsi, anche senza essere in possesso dei dati definitivi, intimando le decisioni di risarcimento danni citate.

Per quanto concerne la contestazione relativa all'inserimento nella decisione di risarcimento danni degli interessi di mora, comunichiamo che questi sono stati calcolati in base all'art. 41 bis OAVS.

II loro inserimento nella decisione di fissazione dei contributi, è comunque suffragato anche dalla costante giurisprudenza che lo ammette tra gli elementi del danno risarcibile.

In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima deve "vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti; domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106).

L'amministrazione non può delegare l'obbligo di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge (art 716a CO), altrimenti l'essenza medesima dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua esistenza (cfr., STCA del 30.05.1988, inc. AVS 270/87, consid. 2.2.5).

Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti fin dall'inizio dell'attività la __________ SAGL ha sempre dovuto essere sistematicamente diffidata e precettata. Per alcune di esse l'Ufficio esecuzione di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni. (…)" (Doc. _, pag. 5-7, inc. 31.2002.22)

1.5. Con decreti del 15 aprile 2001 il Giudice delegato ha congiunto le cause.

1.6. Con risposta e domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 6 maggio 2002, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha precisato quanto segue:

" (…)

Di conseguenza, la signora __________ ha dovuto assumere in prima persona, almeno dal punto di vista formale, la gestione della Sagl poiché il diritto societario impediva al __________ di disporre della firma individuale.

In pratica, tuttavia, la gestione del Bar, la fatturazione, i pagamenti, ecc. erano gestiti dal __________, che disponeva di una specifica esperienza nel settore, mentre che la signora __________ era alle prime armi. La signora __________ ha praticamente funto unicamente da prestanome per il sig. __________, il quale, all'inizio dell'anno 2000, ha trovato nella persona del sig. __________ un nuovo socio. Quest'ultimo ha così, in definitiva, preso in mano le redini della ditta, escludendo la signora __________ da ogni sorta di decisione.

A riprova di quel che precede, la signora __________ ha in seguito ceduto la sua quota sociale di fr. 10'000.-- in data 16 agosto 2000 al signor __________ o, e meglio come si evince dalla fotocopia del rogito no. __________del notaio __________ (doc. _). A partire da quella data, la signora __________ non ha più lavorato o avuto nulla a che fare con la ditta.

Di conseguenza, la signora __________ ha formalmente gestito l'azienda, unitamente al __________, dal 29 aprile 1999 fino al 16 agosto 2000. In pratica, la signora __________ ha cessato di gestire la __________ Sagl già nel corso della primavera 2000, salvo poi perfezionare qualche mese più tardi, la cessione della sua quota sociale.

E' utile rilevare che la signora __________ non ha praticamente mai percepito lo stipendio completo (fr. 2500.--) dalla __________ Sagl dacché essa ha lasciato buona parte del suo salario per coprire le spese dell'azienda.

Si osserva altresì che, con la cessione della quota in parola, la signora __________ ha ceduto altresì tutti i diritti ed i doveri ad essa inerenti, e meglio come si evince dal doc. _.

Dato che la gestione della società era deficitaria, la signora __________ ha ceduto la propria quota al __________ per fr. 10'000.-- che non sono mai stati pagati, ritenuto che al __________ incombeva di assumere attivi e passivi dell'azienda e, quindi, di pagare gli importi rimasti insoluti; in primis gli oneri sociali.

La signora __________ non conosce il nuovo recapito del signor __________i, ragione per cui lo stesso risulta essere irreperibile. Da quel che ci consta, lo stesso dovrebbe comunque vivere a __________, presso la sua fidanzata, tale signorina __________. Da pochi mesi, il __________ dovrebbe gestire un Grotto a __________.

Diritto

Le responsabilità degli amministratori/gestori, ai sensi dell'art. 52 LAVS, è data per il periodo in cui i medesimi hanno gestito la società, sia essa anonima o a garanzia limitata.

Nel caso in esame, abbiamo dimostrato che la signora __________ ha venduto la sua quota sociale in data 16 agosto 2000 e formalmente ceduto la gestione della ditta in medesima data. In realtà, la signora __________ aveva già ceduto prima al __________ la gestione dell'azienda.

Una volta uscita di scena la signora __________, il sig. __________ ed il sig. __________ hanno continuato a gestire la società come in precedenza, assumendosi gli oneri ed i diritti a ciò connessi.

Per la signora __________ era pacifico che, con la cessione della quota della Sagl, i suoi obblighi dovessero considerarsi siccome estinti.

Il sig. __________ si è sempre (vale a dire ancor prima di rilevare la quota di fr. 10'000.-- della signora __________) occupato, in prima persona, della contabilità della ditta, ragione per cui conosceva l'andamento ed i debiti della medesima.

Come indica chiaramente la cassa di compensazione, i contributi sociali AVS rimasti impagati durante il periodo in cui la signora __________ ha gestito l'azienda (unitamente al __________i) ammontano a fr. 5'708,75.

Questo importo sarebbe, dal punto di vista prettamente formale, l'unico addebitabile alla signora __________.

E' quindi da escludere in maniera categorica, che la signora __________ possa essere tenuta al risarcimento in via solidale per il restante importo di fr. 17'080,60 reclamato dalla Cassa di compensazione. In tutta franchezza, mal si riesce a comprendere come la cassa in parola possa pretendere simile importo al cospetto della signora __________.

Invero, la signora __________ non può nemmanco essere astretta al pagamento dell'importo di fr. 5'708,75 dacché i signori __________ e __________, hanno sempre provveduto a gestire la __________ Sagl in maniera autonoma, senza consultarsi con la socia __________i, che dopo pochi mesi di lavoro, ha in pratica ceduto il tutto ai signori __________ e __________.

Nella peggiore delle ipotesi, la signora __________ potrebbe essere astretta al pagamento di un terzo della somma fr. 5'708,75, vale a dire fr. 1'902,90.

La signora __________, che si è nel frattempo separata dal marito __________ vive, unitamente alla figlia __________ di no. _ anni, grazie alle prestazioni dell'assistenza sociale cantonale.

Di conseguenza, essa non è assolutamente in grado di pagare anche la somma di fr. 1902,90, così come l'onorario dell'infrascritto legale.

Per questa ragione, la signora __________ inoltra formale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria. Il relativo certificato municipale, sarà trasmesso nel corso dei prossimi giorni dacché le autorità comunali di __________ devono ancora emanare una decisione al riguardo." (Doc. _, pag. 2-4, inc. 31.2002.22)

1.7. Mediante risposta del 15 maggio 2002, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha contestato l'importo del danno ed ha precisato quanto segue:

" (…)

Lascia un poco perplessi che la Cassa in petizione, a pag. 6, sostenga che il convenuto non ha fornito le prove delle sue dimissioni, mentre già con l'opposizione sia la sentenza pretorile sia la decisione dell'Ufficio registri (doc. _) erano state prodotte. Ci si chiede perché mai controparte non le abbia prodotte in questa sede, così come non ha prodotto l'intera opposizione. Sembrerebbe voler palesare un certo ed ingiusto accanimento nei confronti del signor __________. Prova ne è la continua minaccia della Cassa a volerlo denunciare penalmente, senza che le circostanze di fatto e giustificative possano essere vagliate con la necessaria oggettività. Rimane pertanto inteso che coinvolgimenti penali defatigatori ed insensati a scapito del convenuto, implicheranno in quella sede le contromisure del caso nei confronti di chi le proporrà.

È vero che sui verbali di pignoramento (doc. _) risulta la dichiarazione stereotipata attribuita al convenuto. Ciò appare invero totalmente incomprensibile soprattutto allorquando venga addirittura fatta risalire a prima della sua entrata nella società, quando egli nemmeno sapeva della sua esistenza. Del resto detti attestati sembrano creare un po' di confusione: ad esempio dai doc. _ risulta che i pignoramenti sono stati effettuati l'11.7.2000 rispettivamente il 4.4.2000, mentre __________ non era ancora gerente, e quindi non avrebbe mai potuto dichiarare nulla; tuttavia sono tutti datati il 28.2.2001 ed indirizzati alla signora __________ che era già uscita dalla società. Orbene la dichiarazione del convenuto secondo cui non esistono passivi e attivi della società è da far risalire probabilmente alla data del primo pignoramento effettuato dall'UEF nel periodo in cui c'era __________, ossia il 20.2.2001. In seguito, al momento dell'emissione degli attestati, l'UEF si è limitato a riportare la stessa identica dichiarazione senza badare alle incongruenze.

Ne viene che non può essere attribuito un potere di fatto al convenuto solo perché compaiono tali dichiarazioni, altrimenti occorrerà considerare ancora avere un potere sulla società la signora __________ oltre la data della sua uscita.

Prove: c.s.; richiamato dall'UEF di __________ l'incarto riguardante la __________ Sagl.

(…)

  1. In una sentenza pubblicata in RDAT I-1995 n. 64, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che il mancato pagamento dei contributi, in difetto di liquidità, è giustificato quando il datore di lavoro ha ritardato il versamento al fine di corrispondere il salario ai dipendenti, rinunciando ai propri averi personali, nella speranza di un risanamento della società. In quell'occasione il TFA aveva ritenuto una colpa scusabile quella dei datori di lavoro che avevano protratto per alcuni mesi il pagamento dei contributi, i liquidi a disposizione essendo stati utilizzati per il pagamento dei salari, e rinunciando ai propri quando le società entrarono chiaramente in crisi (cons. 3a e 3b).

Anche __________ ha immesso fr. 15'000,00 in contanti per poter continuare l'attività della società e garantire il pagamento dei salari. Egli ha fatto tutto il possibile perché tutti i debiti della ditta fossero estinti, ma a causa dell'atteggiamento sciagurato del socio __________ non è stato possibile saldare i contributi. Quest'ultimo sembrerebbe che abbia più volte attinto alla cassa all'insaputa del signor __________, il quale non ha certo rilevato la gerenza della società per mandarla in malora nel giro di pochi mesi. Ovvio pertanto che egli voleva ad ogni costo poter saldare i contributi paritetici affinché la società potesse essere sana e lontana da ogni sorta di debito. Purtroppo non ha fatto i conti con la scaltrezza del socio __________, che in effetti ha causato il dissesto della __________ Sagl.

Oltre al danno anche la beffa per il convenuto, che dopo aver investito denaro, tempo e rabbia, senza percepire un solo franco, si vede ora accusato di aver sottratto intenzionalmente i premi AVS, mentre il vero responsabile, poiché latitante, non verrà probabilmente mai chiamato in causa. Si invita comunque controparte a voler tempestivamente procedere contro il signor __________ nella forma degli assenti, con pubblicazione ufficiale, senza attendere di scovare il recapito dello stesso.

Prove: c. s.

  1. Come detto, il signor __________ ha sempre cercato di versare avantutto i salari ai propri dipendenti che dovevano in primo luogo mantenere le proprie famiglie e che non potevano permettersi di non ricevere i salari. Evidentemente dando la precedenza agli impiegati, non rimaneva sufficiente liquidità per saldare i contributi AVS. Tuttavia l'intenzione era chiara, ed era quella di versare tutti i premi insoluti al più presto.

Prove: c. s.

  1. Da quanto detto poc'anzi si può certo ammettere che il fatto di non poter versare i contributi aveva un carattere temporaneo e che, dal profilo oggettivo, il signor __________ poteva pensare che il versamento degli stessi sarebbe potuto avvenire in un tempo ragionevole se soltanto il socio __________ non si fosse dimostrato totalmente inaffidabile. Ma di ciò non può essere ritenuto responsabile il convenuto che non ne sapeva di nulla.

Basti pensare che lo stesso ha operato nella società unicamente per 8-9 mesi, e che poi, esasperato, ha dimissionato.

Per invalsa giurisprudenza un amministratore è da considerarsi liberato dalla responsabilità dalla data in cui ha dimissionato quale organo o perlomeno dalla data (e non dalla data di radiazione dal Registro di commercio) dalla quale egli non ha più alcuna facoltà di controllo sull'attività della società (DTF 112 V 1; DTF 109 V 86).

Non si può rimproverare al signor __________ l'intenzione o la negligenza grave, semmai una colpa leggera, che lo libera dunque dall'obbligo di risarcimento.

(…)

  1. Inoltre, a mente del convenuto, la richiesta di risarcimento è attualmente ancora prematura, poiché non è dato sapere l'ammontare del danno complessivo, oggetto in fin dei conti della presente procedura. Infatti la Cassa ha avviato più procedure esecutive, di cui quattro sono sfociate con il rilascio di un attestato di carenza beni. Ciò significa che le altre sono ancora in corso, di sorta che in effetti non è ancora noto il danno complessivo e l'intero credito non è ancora esigibile (DTF 108 V 189; RCC 1990 302).

Già solo per questo motivo la petizione va respinta e gli atti ritornati all'attrice perché si proceda alla determinazione del danno.

Prove: c. s.

  1. Il convenuto contesta infine di essere responsabile solidalmente a partire addirittura dalla costituzione della società sino al dicembre 2001. Semmai, qualora si voglia considerare che abbia commesso una colpa, ciò che comunque si contesta, egli è solidale dal 4 ottobre 2000 (data della sua entrate nella Sagl) sino a fine maggio 2001 (data da cui non aveva più alcun potere di fatto e di controllo sulla società).

Inoltre anche la signora __________ è, se del caso, da ritenere responsabile solidalmente dall'inizio dell'affiliazione (1.5.1999) sino alla sua uscita dalla Sagl, ovvero il 4.10.2000, e non come ritenuto dalla Cassa sino al 30.6.2000. Contestato in ogni caso le asserzioni che la medesima espone nel suo scritto del 14.3.2002 di cui al doc. _, in cui la signora __________ vuol far finta di cadere dalle nuvole: ella sapeva che allorquando ha lasciato la società esistevano dei contributi insoluti. Ancor più contestato l'asserzione secondo cui il signor di __________ si era impegnato a riprendere i debiti della società, in ogni caso non certo quelli per la quale la signora __________ è responsabile. Egli ha acquistato delle quote della società e non aveva certo intenzione di assumersene i debiti personalmente.

Prove: c.s.

  1. Infine si rileva che le tesi di diritto di controparte sono tutte fondate su aspetti giuridici che riguardano la società anonima, mentre la fattispecie concerne una società a garanzia limitata, che giuridicamente è tutt'altra cosa. In particolare diritti e doveri dei soci-gerenti (e non degli amministratori o direttori) sono sostanzialmente differenti, avendo la Sagl un carattere di società mista, personale e di capitale, con una struttura indirizzata a piccole ditte di artigiani, famigliari, ecc., in cui non vige certo la professionalità dei manager. Basti pensare che il signor __________ si occupava della __________ Sagl solo di tanto in tanto, poiché opera in tutt'altri campi estranei alla ristorazione" (Doc. _, pag. 3-7, inc. 31.2002.23).

1.8. In data 23 maggio 2002 rispettivamente 3 giugno 2002, i legali di entrambi i convenuti hanno prodotto ulteriore documentazione, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

1.9. Con scritto 2 luglio 2002 la Cassa ha osservato:

" (…)

Premessa: dopo aver ricevuto, il 17 maggio 2002, il recapito esatto del signor __________, dal Comune di __________, il 22 maggio 2002 gli abbiamo intimato una decisione di risarcimento danni, al suo indirizzo in via __________, analoga a quella inviata al signor __________.

  1. con l'inoltro della petizione del 16 maggio 2002, la Cassa ha inviato i quaderni dei salari per gli anni 1999 e 2000, i relativi conteggi, i dettagli con le date di emissioni delle polizze di versamento e delle eventuali diffide e delle procedure esecutive 1999, 2000 e 2001 (manca il quaderno dei salari 2001 perché non ancora in nostro possesso) come pure l'opposizione completa inoltrata dal signor __________ il 15 marzo 2002.

  2. In sede di risposta il signor __________ presenta una dichiarazione dei salari per Fr. 5'430.00 (senza indicare il periodo di occupazione) versati alla signora __________ (sua moglie).

AI pto. 9 della petizione egli afferma di aver dato la priorità al versamento degli stipendi ai propri dipendenti affinché potessero mantenere le proprie famiglie. Si parla al plurale, quindi i dipendenti dovevano essere più di uno. Considerato che la Signora __________ riceveva delle indennità assicurative direttamente dall'ente assicuratore ne consegue che gli unici stipendi versati erano quelli di sua moglie.

  1. Di conseguenza da parte della Cassa, la dichiarazione dei salari presentata non può essere accettata come pure non può essere accettata la motivazione secondo la quale i contributi non potevano essere saldati per mancanza di liquidità." (Doc. _, inc. 31.2002.22)

1.10. Con scritto 8 luglio 2002, __________ ha aggiunto:

" (…)

  1. La mia mandante non ha mai effettivamente diretto la ditta __________ Sagl di __________. La conduzione effettiva dell'azienda è infatti stata assunta, inizialmente, dal sig. __________, ed in seguito, dal sig. __________.

  2. La contabilità dell'azienda è stata allestita dal signor __________ ancor prima di rilevare la quota della signora __________.

  3. Il signor __________ era perfettamente consapevole dell'andamento dell'azienda e, pure consapevolmente, ha preferito pagare lo stipendio alla moglie anziché gli oneri sociali.

In questo senso, le osservazioni espresse il 2 luglio 2002 dalla Cassa di compensazione __________, sono perfettamente pertinenti e corrette.

Confido pertanto che l'incolpevole signora __________ sia mandata esente da ogni responsabilità."

(Doc. _, inc. 31.2002.22)

1.11. Con scritto 15 luglio 2002, __________ ha osservato:

" (…)

Che la signora __________ fosse all'oscuro di tutto e che non avesse nessun potere sulla società è decisamente smentito dagli atti di causa, segnatamente dai doc. _ prodotti con lettera 3 giugno 2002.

Che la signora __________ sia la moglie del resistente è del tutto irrilevante, dal momento che la stessa era una lavoratrice che ha sempre prestato i propri servizi. Ella era impiegata al 50%, mentre per il rimanente era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione. Il salario le andava giocoforza corrisposto. Va pure rilevato di transenna che già il marito __________ non percepiva ( o meglio non ha mai percepito) nessun salario o corrispettivo per le prestazioni effettuate in favore della __________ Sagl.

Ritenute le contestazioni delle parti avverse si chiede il richiamo dalla Cassa di disoccupazione __________ dell'incarto relativo alla signora __________ relativo al periodo durante il quale costei ha lavorato per la __________ Sagl.

Che i conteggi presentati dal convenuto non vengano accettati è una vera assurdità, visto che non vi è nessun motivo che giustifichi un tale rifiuto. Si accomodi allora la Cassa (a cui spetta comunque l'onere probatorio) al fine di accertare gli stipendi versati." (Doc. _)

1.12. In data 21 marzo 2003 il TCA ha trasmesso alle parti copia degli statuti della __________ Sagl richiamati dall'Ufficio del registro di commercio di __________ (cfr. doc. _).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. In via preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente le presenti procedure di risarcimento.

La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1999, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal primo trimestre 1999 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

In data 14 settembre 2001, 12 e 28 febbraio 2002 l'UEF di __________ ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

Con decreti 12 novembre 2002 e 30 dicembre 2002 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2002 e __________ 2003).

Il TFA ha stabilito che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione ex art 82 OAVS non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

In caso di fallimento la Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il TFA ha ancora di recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444).

Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).

In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63). Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

Come abbiamo visto, in data 28 febbraio 2001, 14 settembre 2001 e 12 febbraio 2002 l'UEF di __________ ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

Ora, come abbiamo visto, la Cassa il 28 febbraio 2001 ha avuto conoscenza del danno. Il danno si è infine meglio circostanziato con il rilascio degli altri ACB in data 14 settembre 2001 e 28 febbraio 2002. La Cassa quindi non doveva attendere sino al rilascio di tutti gli attestati di carenza beni per emanare le decisioni ex art. 52 LAVS.

A titolo abbondanziale, va comunque precisato che, per quanto concerne la procedura di fallimento, secondo la giurisprudenza del TFA, la Cassa non è tuttavia tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto (apertura del fallimento). Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo (deposito della graduatoria). In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). Per intentare la causa la Cassa non deve quindi attendere l'inizio della decorrenza del termine annuale di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74):

" (…)

Elle résulte en fait d'une confusion entre les règles définissant le moment de la survenance du dommage en cas d'insolvabilité de l'em­ployeur (cf consid. 3 a) et les principes déterminant le moment de la connaissance du dommage par la caisse, terme à partir duquel court le délai de péremption du droit de de­mander la réparation de ce dommage (cf consid. 3 b). Lors­que, comme en l'espèce, l'employeur est une personne mo­rale, le dommage est réputé survenu au moment de la faillite. A partir de ce moment là, en effet, la caisse lésée ne peut agir que contre les organes de la faillite, lesquels ré­pondent à titre subsidiaire du dommage causé. S'il n'in­combe pas à la caisse d'agir dès le moment de la surve­nance du dommage, parce qu'elle n'a pas en mains tous les éléments permettant de motiver une demande en justice (cf. ATF 118 V 195‑196 consid. 3a‑b et les références), en re­vanche, rien ne l'empêche de le faire (NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procé­dure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991 p. 407). Si, à ce moment‑là, l'ampleur du dom­mage ne peut pas être mesuré, ni exactement ni approxi­mativement, parce que le dividende est incertain, la caisse devra, dans sa décision en réparation, ordonner au respon­sable de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant une cession de son droit à un dividende éven­tuel (ATF 114 V 82 consid. 3 b, 113 V 183 s. consid. 3 b).

Cela étant, une demande de mainlevée des oppositions à une décision en réparation ne peut être rejetée d'emblée au motif que le dividende est encore incertain. (…)"

Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).

Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, la Cassa era pienamente legittimata ad intimare le decisioni di risarcimento danni che ci occupano, senza dover attendere neppure l'apertura del fallimento, in quanto gli attestati di carenza beni emessi (la prima volta il 28 febbraio 2001) attestano l'insolvibilità della società e quindi, oltre all'insorgenza del danno, determinano il momento di conoscenza dello stesso da parte della Cassa.

Anzi, l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.

2.3. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

2.5. __________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS motivando:

"(…)

Innanzitutto, come emerge anche dalla petizione, mancano le dichiarazioni di salario relative all'anno 2001, per cui non è dato sapere l'entità del danno. Del resto il convenuto nemmeno è stato in grado di fornirle visto che dal mese di giugno 2001 non ha più nulla a che fare con la __________ Sagl.

Inoltre alla decisione della cassa non era allegata nessuna documentazione, e nemmeno se ne faceva menzione, tale da permettere di capire come fosse stato calcolato il danno.

Tuttavia da un'indagine operata dal convenuto è emerso che i conteggi proposti da controparte sono nettamente eccessivi. In effetti la Cassa non tiene conto del fatto che oramai nel 2001 l'attività della società è scemata sino alla chiusura del bar. Il personale impiegato ha lavorato soltanto per qualche mese, mentre il gerente della società __________, che vi lavorava saltuariamente, non ha più percepito alcun salario.

I conteggi relativi ai salari AVS per il 2001 sono qui prodotti a valere quale doc. _, mentre il riepilogo di quanto dovuto effettivamente alla Cassa è prodotto sub doc. _. In particolare da quest'ultimo documento si può vedere che il danno totale della cassa ammonta semmai solo a fr. 5'532,45. Segnatamente occorre rilevare che la dipendente __________ ha percepito nel 2001 unicamente le indennità per malattia, sulle quali non vi è trattenuta AVS. Inoltre, per quello che il convenuto ha potuto appurare, risulta che il conteggio di cui al Doc. _ della Cassa è errato al proposito degli assegni famigliari. Infatti la __________ ha versato (dunque anticipato ai propri dipendenti) perlomeno fr. 820,00 di AF per il 2000 e fr. 1'471,80 per il 2001. Tali importi vanno pertanto dedotti dal danno.

Si contesta inoltre l'inserimento nel danno degli interessi moratori, e ciò in mancanza di base legale e per costante giurisprudenza (ad es. DTF 119 V 78).

Prove: c.s., edizione dalla __________, dell'incarto riguardante la signora __________, rispettivamente della __________ (…)" (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.23)

Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).

2.5.1. Per quanto attiene alla tesi del convenuto secondo cui mancando la dichiarazione dei salari del 2001 l'importo del danno non può essere stabilito, va precisato quanto segue.

Innanzitutto è dovere del datore di lavoro presentare la dichiarazione dei salari alla Cassa, e comunicare eventuali cambiamenti della massa salariale (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.2), in modo tale da permettere alla Cassa di adeguare gli acconti alla situazione attuale (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Infatti la Cassa si basa sulla massa salariale dell'anno precedente. Ogni e qualsiasi cambiamento deve quindi essere comunicato, al fine di adeguare gli acconti per gli anni successivi, evitando così di ritrovarsi con un conguaglio troppo elevato (cfr. STCA del 18 febbraio 2002 nella causa D, 31.2001.18, consid. 2.9.; STCA del 25 giugno 2001 nella causa A e D.R, 31. 2000.14 e 16, consid. 2.12).

Quindi, per quanto attiene al 2001, la Cassa non si è basata sulla distinta dei salari del 2001, ma sul conteggio relativo agli acconti del 2000 e alla relativa distinta dei salari, in quanto la società, nonostante le diffide, non ha provveduto a notificare la massa salariale alla Cassa (cfr. doc. _ pag. 6, Inc. 31.2002.22). La Cassa non ha così potuto allestire il conteggio finale (in eccesso o in difetto). L'attrice ha dovuto comunque avviare la procedura di risarcimento danni senza attendere l'invio della distinta salari (a suo dire più volte richiesta alla società) in quanto avrebbe rischiato di vedere perento il proprio credito.

Inoltre, ai sensi della giurisprudenza del TFA è corretto emanare una decisione di risarcimento danni sulla base degli acconti trimestrali stabiliti sulla base della massa salariale dell'anno precedente, e ciò indipendentemente dalle differenze risultanti dal conguaglio (SVR 2002 AHV Nr. 10, consid. c/aa; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 4; Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b; per quanto attiene alla tassazione d'ufficio vedi art. 38 OAVS).

Riassumendo, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22), dalle distinte dei salari (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22) e dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 17'080.60.

2.5.2. Per quanto concerne l'inserimento nell'importo del danno degli interessi moratori, come visto al consid. 2.4., giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel ritenere che tali interessi possono essere fatti valere nella procedura ex art. 52 LAVS (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

2.8. Nell'evenienza concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).

In una sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 consid. 4 (= Pratique VSI 5/2000, pag. 226-229; ancora ribadito in Pratique VSI 5/2002, pag 177-178), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti termini la posizione del socio semplice:

" (…)

4.- Im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet die Stellung eines blossen Gesellschaf- ters - wie vom kantonalen Gericht dargetan - für sich alleine keine Kontroll- oder Überwachungspflichten. Dies ergibt sich aus Art. 819 Abs. 1 OR, der für von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter lediglich ein Einsichtsrecht vorsieht (vgl. Janggen/Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Berner Kommentar; Band VII, Teil 3], Bern 1939, N 28 zu Art. 819 OR; Pedroja/Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 1 und N 7 zu Art. 819 OR; Lukas Handschin, Die GmbH, Zürich 1996, § 19 N 7; Herbert Wohlmann, Die Gesell- schaft mit beschränkter Haftung, in: Schweizerisches Privat- recht, Band VIII/2, Basel/Frankfurt a.M. 1982, S. 427 f. und S. 430; derselbe, GmbH-Recht, Basel/Frankfurt a.M. 1997, S. 119 und S. 124). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen, hätte dies unzweifel- haft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüglich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlichkeit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Personen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Auch wenn die gesetzliche Lösung als wenig geglückt bezeichnet wird, weil die Kontrollstelle nicht nur im Interesse der Anteils- inhaber, sondern auch im Interesse der Gläubiger und des Rechtsverkehrs agiert (Pedroja/Watter, a.a.O.; Wohlmann, a.a.O.), liegt darin kein triftiger Grund, der ein Abweichen von der vom Gesetzgeber getroffenen Regelung rechtfertigen würde (vgl. BGE 125 II 196 Erw. 3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw. 5, je mit Hinweisen). Soweit die Kasse in diesem Zusammenhang aus Art. 814 Abs. 1 OR etwas anderes ableiten will, ist dies nicht nachvollziehbar, wird in dieser Bestimmung doch einzig die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer näher umschrieben. Wenn daher ein nicht geschäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitragszahlungspflichten (Art. 14 Abs. 1 AHVG; Art. 34 ff. AHVV) durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der Kasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden auch nicht haftbar gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, was nicht mit der Einsetzung einer (externen) Revisionsstelle nach Art. 819 Abs. 2 OR zu verwechseln ist, kann er wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle genauso in die Pflicht genommen werden, wie wenn er in Kenntnis mangelhafter Geschäftsführung keine Vorkehren trifft (in diesem Sinne nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 17. Dezember 1999, H 136/99). Hat er innerhalb der GmbH gar eine Stellung inne, die einem Geschäftsführer entspricht, ist er weiter gehenden Pflichten unterworfen (Näheres hiezu: Rolf Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 16 zu Art. 811 OR mit Hinweis auf N 3 ff. zu Art. 717 OR; Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar, Band V, Teil 5c], Zürich 1965, N 33 zu Art. 811 OR; Handschin, a.a.O., § 19 N 40 ff.; Wohlmann, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a.a.O., S. 419 ff.; derselbe, GmbH-Recht, S. 112 f.), deren Verletzung ebenfalls eine Verantwortlichkeitsklage nach sich ziehen kann (Art. 827 in Verbindung mit Art. 754 OR). Als mit der Geschäftsführung befasst gelten nicht nur Personen, die ausdrücklich als Geschäftsführer ernannt worden sind (sog. formelle Organe); dazu gehören auch Personen, die faktisch die Funktion eines Geschäftsführers ausüben, indem sie etwa diesem vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend beeinflussen (materielle oder faktische Organe; BGE 117 II 441 Erw. 2, 571 Erw. 3, 114 V 78, 213). Darunter fallen typischerweise Personen, die kraft ihrer Stellung (z.B. Mehrheitsgesellschafter) dem formell eingesetzten Geschäftsführer Weisungen über die Geschäftsführung erteilen. (…)"

Pertanto, come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, i convenuti, soci gerenti della __________ Sagl, devono essere parificati ad amministratori di una società anonima (questa conclusione è stata confermata dal TFA in una sentenza del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H 20/01, consid. 2).

2.9. Va quindi ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.10. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________2) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

2.10.1 __________ ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al 16 agosto 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato; allegato _ doc. _, Inc. 31.2002.22).

2.10.1.1. __________ sostiene a propria discolpa di non aver gestito la società e di aver sostanzialmente funto da prestanome. Unici gestori della società sarebbero stati __________ e __________.

In proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon, op. cit., p.327).

Al socio che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere tolti i poteri per motivi validi (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op. cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).

L’art. 827 CO precisa inoltre che:

" La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società anonima.”

Il socio gerente è quindi paragonabile all’amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).

Nell'evenienza concreta la convenuta non può scagionarsi dalla sua responsabilità di socio gerente della Sagl sostenendo di non aver mai gestito la società e che unici gestori della società sarebbero stati __________ e __________.

Per analogia a quanto previsto con gli amministratori di una società anonima, accettando il mandato di socio gerente di una società a garanzia limitata, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).

La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ e __________, bensì anche e soprattutto alla socia gerente __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.

D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che erano __________ e __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società.

Tutto ciò non è sufficiente.

La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di socia gerente con firma individuale, non ha svolto nessun tipo di controllo.

Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.

Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

Il ruolo di predominante di __________ e __________, non giustifica comunque la passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).

La convenuta non poteva, nella veste di socia gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. La convenuta avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b).

Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza della socia gerente. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal novembre 1999. Nulla impediva alla convenuta di richiedere qualsivoglia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad una socia gerente, attingendo ad esempio a dati contabili oggettivi. Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, la convenuta avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).

La lunga permanenza nella società, fa pensare che la convenuta ha lasciato correre le cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).

Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

Se è vero che il socio gerente, l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a)

Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ e __________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):

" En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socia gerente di una società a garanzia limitata (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività della convenuta è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

Visto che __________ ha provato di aver dimissionato il 16 agosto 2000 (cfr. allegato 1 doc. _, Inc. 31.2002.22), la sua responsabilità deve essere limitata ai contributi paritetici insoluti sino al secondo trimestre 2000, pari a fr. 5'708.75. Tenuto presente che __________ si è dimessa dalla funzione di socio gerente della Sagl il 16 agosto 2000 (cedendo la propria quota a __________, cfr. doc. _), bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, il membro dimissionario di un CdA non impegna la sua responsabilità per contributi scaduti al momento della sua uscita dal Consiglio di amministrazione, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983, pag. 473, consid. 6). Nella fattispecie la ditta pagava con acconti trimestrali, quindi il terzo trimestre era esigibile il 10 ottobre 2000. Visto che al più tardi il 16 agosto 2000, __________ si è dimessa, non può essere resa responsabile, come pretende __________, anche dell'acconto del terzo trimestre (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS), e ciò anche se si volesse far risalire l'uscita dal CdA al 4 ottobre 2000.

L'asserzione secondo la quale ella sarebbe uscita dalla società sin dalla primavere del 2000 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22; consid. 1.6) non trova nessun riscontro probatorio agli atti, né del resto la convenuta sembra insistere su questo specifico fatto.

2.10.1.2. __________ sarebbe a beneficio dell'assistenza sociale e non sarebbe quindi in grado di pagare l'importo di fr. 5'708.75. Ella sarebbe eventualmente in grado i pagare solamente 1/3 dell'importo chiestole con rate mensili di fr. 50.--.

La situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).

Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata ha indicato che, per quanto concerne una restituzione rateale, essa può versare un importo massimo di fr. 50.-- mensili.

Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). La Cassa è libera di valutare (nei limiti dell'art. 38bis OAVS) se e come concedere eventuali dilazioni di pagamento (cfr. STCA del 27 ottobre 2000 nella causa B, consid. 2.6, Inc. __________).

2.10.1.3. Con il proprio gravame, __________ ha domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

Secondo la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Nel caso di specie, a prescindere dal quesito di sapere se la ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo dei presupposti sopra menzionati non risulta adempiuto, avendo la convenuta, per sua stessa ammissione, assunto il ruolo di prestanome (cfr. doc. _ pag. 2, Inc. 31.2002.22); l'esito della vertenza in oggetto risultava in effetti evidente sin dalla decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS.

È pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

2.10.2. __________ ha ricoperto la carica di socio gerente dal 4 ottobre 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

2.10.2.1. __________ sostiene di aver fatto il possibile per la sopravvivenza della società al fine di pagare i salari. A tale scopo avrebbe anche immesso fr. 15'000.-- proveniente dal proprio patrimonio personale nella società. La priorità era quella di pagare i salari, con l'intenzione tuttavia di pagare i contributi al più presto. Inoltre visti i non buoni rapporti con __________ ha tentato di uscire dalla società senza tuttavia esserci riuscito in tempi brevi.

In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Recentemente il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi:

" (…)

b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden unbestrittenermassen während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt, und dies bei ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S. 248 Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der Sozialversicherungsbeiträge gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE 108 V 187 Erw. 2). Die Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen Faktoren ab als dem Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich insbesondere vom unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel in der Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der Erstattung des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb je- doch völlig unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden würde, welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das Überleben ermöglicht hätte. (…)"

Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1999 la società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal secondo trimestre 1999 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

Nelle date 28 febbraio 2001, 14 settembre 2001 e 12 febbraio 2002 l'UEF di __________ ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

I contributi non versati sono relativi al periodo 1999-2001.

Il TCA constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dall'affiliazione (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243; principi ancora confermati recentemente in STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

D'altra parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa. In una STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3., l'Alta Corte ha sancito che:

" (…)

Le critère déterminant pour qualifier le comportement des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que les retards dans le paiement des cotisations sociales se sont étendus de l'année 1992 jusqu'à l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles circonstances, les recourants ne peuvent être considérés comme ayant eu des raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des cotisations aux assurances sociales n'était que passager, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 2 in fine (a contrario, voir aussi ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés, aux conditions posées par la jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer le paiement des cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous peine de commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS. (…)"

Ancora recentemente il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

" 3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."

Anche se nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto __________, ciò non è sufficiente per esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Gli sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.7.).

In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è così espresso:

" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. (…)"

In un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d) l'Alta Corte ha ancora rilevato:

" (…)

d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente. (…)"

In un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:

" (…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (…)"

Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:

" (…)

4.4 Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre dovuto richiamare al pagamento la E.SA, adire le vie esecutive e rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E. SA al 31 dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70 nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr. 1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.". Va però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr. 1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile, non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le ditte fornitrici - tra cui: F. SA, G.________ SA, H.________ SA, I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori realmente conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo peraltro molto lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la società aveva non indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni 1995-1997, per poi dare luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non sfociata in un decreto di omologazione. L'eluso versamento dei contributi non può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità. (…)"

Ed ancora recentemente in STFA del 30 luglio 2002 nella causa G.C., N. B, D. B e F. C., H 192/01, consid. 4.1.2 e STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.)

Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1999, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del socio gerente di una società a garanzia limitata, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269; consid. 2.10.1.1).

Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ Sagl e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992 nella causa J., W. e T.).

2.10.2.2. __________ sostiene di non poter essere reso responsabile dei contributi antecedenti la sua entrata nella Sagl.

In concreto il convenuto ha ricoperto la carica di socio gerente dal 4 ottobre 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA (o della Sagl), poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti solo nel 2001 sono stati rilasciati i primi attestati di carenza beni attestanti l'insolvibilità della società (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).

2.10.2.3. Visti i non buoni rapporti con __________, __________ sostiene di aver tentato di uscire dalla società senza tuttavia esserci riuscito in tempi brevi.

Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag. 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).

Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

Nella fattispecie, __________ ha assunto la carica di socio gerente dal 4 ottobre 2000.

Come stabilito in precedenza, organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA. Pertanto, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il convenuto, socio gerente della __________ Sagl, deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima.

Tuttavia, per analizzare l'aspetto relativo all'uscita dalla società di __________, è necessario distinguere l'aspetto gestionale dallo statuto di socio.

Per quanto attiene l'uscita di un socio dalla Sagl, l'art. 822 CO prevede:

"1 Lo statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere l’esercizio da determinate condizioni.

2 Ogni socio può chiedere al giudice, per gravi motivi, l’autorizzazione di recedere dalla società ovvero lo scioglimento di questa.

3 La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l’esclusione d’un socio, qualora a questo provvedimento annuisca la maggioranza dei soci che rappresenti in pari tempo più della metà del capitale sociale.

4 Il recesso e l’esclusione producono effetti solo se sono osservate le prescrizioni sulla riduzione del capitale sociale, a meno che il socio uscente sia tacitato mediante patrimonio eccedente il capitale sociale o che la sua quota sia realizzata in conformità delle norme sulla mora nei versamenti o sia assunta da un altro socio."

In merito all'uscita dei soci, lo statuto della società non prevede nulla (cfr. art. 16 cpv. 1 doc. _, Inc. 31.2002.22). Inoltre con decisione assembleare del 16 agosto 2000 sono stati abrogati i capoversi 2 e 3 dell'art. 16 (allegato doc. _, Inc. 31.2002.22). Nella fattispecie non risulta che __________ abbia dimissionato prima dell'estate 2001. Nessuna prova di tale fatto figura agli atti.

Egli ha promosso l'istanza giudiziaria tendente all'autorizzazione di recedere dalla società con effetto immediato solo il 13 settembre 2001. Ora, avendo al riguardo la decisione del giudice valenza costitutiva e producendo i propri effetti ex nunc (cfr. Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Commentario zurighese, Zurigo 1965, N. 13 ad art. 822 CO; Idem in FJS 801, pag. 12-13; Pascal Montavon, Droit et Pratique de la SARL, Lausanne 1996, pag 296), è la decisione del Pretore di __________ del 18 dicembre 2001 che ha sancito l'uscita di __________ dalla __________ Sagl (cfr. doc. _ allegato 1, Inc. 31.2002.23), e ciò anche se egli figura ancora oggi iscritto a RC come socio gerente (l'iscrizione, come abbiamo visto, non è comunque determinante).

Riassumendo __________ non è più socio gerente della __________ Sagl a partire dalla sentenza del 18 dicembre 2001.

L'attrice ha quindi a torto inglobato il quarto trimestre 2001 nella decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, in quanto l'uscita dalla società sancita dal pretore il 18 dicembre 2001 é effettiva da quella data. Con la decisione del Pretore quindi, viene a cadere contemporaneamente all'aspetto societario anche quello gestionale (cfr. Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Commentario zurighese, Zurigo 1965, N. 7 ad art. 822 CO).

Quindi il quarto trimestre 2001 (fr. 2'043.05, importo questo comprensivo delle spese e degli interessi, cfr. doc. _, inc. 31.2002.22) esigibile solo dal 10 gennaio 2002, non può essere fatto valere. L'importo dovuto da __________ sarebbe quindi, solo per quest'aspetto, da ridurre a fr. 15'037.55.

2.10.2.4. Quanto al fatto che __________ sia stato esonerato da ogni responsabilità (fatto del resto non evidente, cfr. doc. allegato _ doc. _, Inc. 31.2002.22), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i convenuti (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)

2.11. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto __________, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

In particolare non è necessario procedere al richiamo degli incarti presso la __________ assicurazioni, l'UEF e dalla Cassa disoccupazione __________, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità di __________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre, Il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)

I membri del CdA o i soci gerenti di una Sagl devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).

Per quanto attiene all'incarto fallimentare, va ricordato al ricorrente che in linea di principio deve produrre direttamente tutti i documenti rilevanti, che può ottenere in estratto dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione 12 aprile 2002 nei confronti di __________ è parzialmente accolta.

§ Il succitato è condannato a risarcire alla Cassa di compensazione AVS __________ fr. 12'827.40, con vincolo di solidarietà con __________ limitatamente all'importo di fr. 5'708.75.

2.- La petizione 12 aprile 2002 nei confronti di __________ è accolta.

§ La succitata è condannata a risarcire alla Cassa di compensazione AVS __________ fr. 5'708.75, con vincolo di solidarietà con __________.

3.- L'istanza 6 maggio 2002 promossa da __________ tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà a __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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