RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00009
ZA/sc
Lugano 21 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 marzo 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: __________,
In relazione alla ditta
ritenuto, in fatto
1.1. In data __________ 1997 è stata costituita la società __________, con sede a __________ (iscrizione al FUSC il __________ 1997; cfr. doc. _: a seguito della modifica statutaria e della ragione sociale (precedente __________).
Lo scopo sociale consisteva nell'esercizio di qualsiasi attività nel campo dell'editoria e della pubblicità, ecc..
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 24 giugno 1998, e quella di liquidatrice dal 26 maggio 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________ dal 1° settembre 1997.
Con decreto pretorile del 21 aprile 1999, la società è stata sciolta in seguito alla mancata nomina dell'ufficio di revisione.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la Cassa ha incominciato ad inviare le diffide di pagamento alla società a partire dal mese di marzo 1998 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese giugno 1998, ottenendo, il 7 febbraio 2000 e il 12 marzo 2001, degli attestati di carenza beni (cfr. doc. _) per un totale di fr. 13'044.80.
La Cassa ha stabilito l'ammontare dei contributi paritetici non soluti per gli anni dal 1998 al 2000, per quest'ultimo anno fino al mese di settembre, incluse le spese esecutive e interessi di mora, a fr. 25'414.50 (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 4° dicembre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, inviata con lettera raccomandata, per fr. 25'414.50, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo 1998-2000, per quest'ultimo anno fino al mese di settembre (cfr. doc. _). Tale raccomandata è stata ritornata il 6 dicembre 2000 con la dicitura "non ritirato" (cfr. doc. _).
Il 22 gennaio 2001 la Cassa ha nuovamente inviato alla convenuta per conoscenza, sempre con invio raccomandato, la decisione di risarcimento danni (cfr. doc. _). Quest'ultima decisione è stata per contro ritirata.
1.3. Con opposizione 2 febbraio 2001, spedita il 22 febbraio 2001, la convenuta, per il tramite dello Studio legale __________, ha riconosciuto la propria responsabilità unicamente per i contributi non saldati a partire dalla sua nomina quale amministratrice unica della società, avvenuta il 24 giugno 1998 (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 23 marzo 2001 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 25'414.50, per i contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta __________ nel periodo 1998-2000, per quest'ultimo anno fino al mese di settembre (acconti).
Preliminarmente la Cassa sostiene che l'opposizione 2 febbraio 2001 è tardiva, motivando come segue:
" (…)
Nel caso in esame, la decisione è stata ritirata dopo il secondo invio raccomandato del 22 gennaio 2001 (Doc. _).
Nell'opposizione datata 2 febbraio 2001, la convenuta non espone alcuna motivazione riguardo al mancato ritiro della decisione inviata il 4 dicembre 2000.
Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza succitata, la decisione 4 dicembre 2000 è stata validamente notificata, alla scadenza del termine di giacenza, e quindi cresciuta in giudicato. (…)" (Doc. _, pag. 5)
Nel merito la Cassa precisa:
" (…)
Nella denegata ipotesi che codesto Tribunale dovesse ritenere tempestiva l'opposizione, l'attrice osserva che l'asserzione della controparte, di riconoscere la responsabilità dello scoperto contributivo unicamente a far capo dalla nomina di amministratrice unica, non può essere condivisa, per le motivazioni qui di seguito esposte.
Giurisprudenzialmente è stato determinato che l'organo subentrante in una società risponde anche dei contributi scaduti e relativi ai periodi anteriori alla sua entrata.
Infatti, tra gli obblighi del nuovo organo vi è il compito di vegliare affinché vengano versati alla Cassa di compensazione non solo i contributi correnti, ma anche quelli scaduti (STFA del 25 marzo 1992 in re W. E. A. H.).
Nella fattispecie, il dettaglio evoluzione incasso per l'anno 1998 (Doc. _) evidenzia la mora della società già al momento dell'assunzione della carica di amministratrice unica della convenuta, avvenuta il 24 giugno 1998.
Il versamento del 10 agosto 1998, di fr. 1'223.90 ed inclusivo delle spese esecutive ed interessi di mora, è stato correttamente accreditato sui contributi scoperti del I trimestre 1998.
Di conseguenza, in applicazione della citata giurisprudenza, la responsabilità della convenuta si estende alla totalità del danno subito dalla Cassa per i contributi insoluti per gli anni 1998 al 2000, quest'ultimo sino al mese di settembre (acconti). (…)"
(Doc. _. pag. 5-6)
1.5. Con risposta 25 aprile 2001, la convenuta ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione, ha precisato:
" (…)
Conformemente a quanto segnalato da parte attrice, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 119 V 95; DTF 117 V 131), nel caso di notifica di una decisione risarcitoria, al mancato ritiro della stessa non si applica la presunzione secondo la quale l'invio è considerato validamente notificato trascorso il termine di giacenza di 7 giorni. Al contrario in circostanze analoghe e necessario procedere ad una seconda notifica della decisione e ciò poiché il destinatario della decisione non può ragionevolmente attendersi un atto amministrativo in questo senso.
La regola qui sopra esposta è stata effettivamente ossequiata dalla lodevole Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, la quale, stante il mancato ritiro da parte della qui convenuta, della decisione di data 4 dicembre 2000 (cfr. Doc. _ prodotto da parte attrice), si è premurata di procedere ad una nuova notifica della decisione con invio raccomandato del 22 gennaio 2001 (cfr. Doc. _ prodotto da parte attrice).
In tale seconda notifica parte attrice impartiva alla Signora __________ un ulteriore termine di 30 giorni per formulare la propria opposizione alla decisione risarcitoria; tale termine e stato rispettato dalla qui convenuta che ha formulato le proprie argomentazioni con opposizione del 22 febbraio 2001 (datata erroneamente 2 febbraio 2001) (cfr. Doc. _ prodotto da parte attrice).
Ora, parte attrice sostiene che la qui convenuta, avendo omesso di giustificare il mancato ritiro della decisione del 4 dicembre 2000 in sede d'opposizione, avrebbe di fatto convalidato la prima notifica dell'atto amministrativo il quale sarebbe pertanto cresciuto in giudicato.
A mente di parte convenuta, tale tesi ha da considerarsi eccessivamente formalista; è infatti evidente che, come __________ ha ritenuto opportuno formulare la propria opposizione successivamente alla presa di conoscenza della decisione di data 22 gennaio 2001, già prima, qualora avesse avuto cognizione della decisione del 4 dicembre 2000, avrebbe assunto analogo comportamento.
E' stato solo in considerazione dell'esplicita volontà della qui convenuta di opporsi (sebbene solo parzialmente) alla decisione risarcitoria di parte attrice, che la stessa ha ritenuto superfluo comunicare alla lodevole Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG che durante il periodo di giacenza della prima decisione era assente e quindi impossibilitata a ritirare l'invio raccomandato. Entrando in materia, e quindi per atti concludenti, la qui convenuta ritiene pertanto di aver segnalato a parte attrice la sua impossibilità di prendere conoscenza della decisione del 4 dicembre 2000.
Alla luce di quanto precede l'opposizione del 22 febbraio 2001 è pertanto tempestiva.
Ad. 3. Contestato
Alla regola giurisprudenziale citata da parte attrice secondo la quale l'organo subentrante di una società risponde anche dei contributi scaduti e relativi a periodi anteriori alla sua entrata, é doveroso contrapporre l'art. 754 CO, già citato in sede di opposizione, secondo il quale, l'Amministratore di una società anonima è responsabile "... omissis ... sia verso la società, sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri a loro incombenti." (nostre sottolineature ed evidenziazioni)
Questa premessa è necessaria per segnalare alla lodevole Autorità giudicante che __________, persona oggettivamente priva dell'esperienza e della competenza necessarie per dirigere una società, al momento della sua entrata in carica a titolo di Amministratore unico della __________, avvenuta il 24 giugno 1998, oltre ad ottenere le assicurazioni del proprio predecessore, Signor , sul fatto che le incombenze arretrate della stessa società fossero state integralmente liquidate, si premurò, proprio in virtù della propria inesperienza, a delegare in toto a dei professionisti del settore fiduciario, le mansioni economiche e contabili dell'.
Comportandosi in questo modo, la qui convenuta crede che le si possa ragionevolmente contestare solo che non abbia avuto la necessaria diligenza nel nominare, istruire e sorvegliare l'organo delegato, così come sancito dall'art. 754 cpv. 2 CO, e ciò non per negligenza strictu sensu, bensì perché non aveva le necessarie conoscenze per poter opportunamente controllare il lavoro del predecessore e delle persone da lei delegate a svolgere talune funzioni societarie.
In conclusione, sebbene sia doveroso ammettere che __________ abbia commesso un errore di leggerezza, e pure necessario sottolineare che questo errore sta a monte, al momento dell'assunzione della carica di Amministratore unico della società.
La qui convenuta vede ora la propria responsabilità coinvolta nella presente azione di risarcimento danni per l'ingenuità di aver prestato il proprio nome in favore di una persona giuridica che non ha mai concretamente amministrato.
Nel contesto della presente risposta, come pure già avvenne in sede d'opposizione alla quale si fa esplicito rinvio per quanto concerne i conteggi e le precisazioni del caso, __________, nonostante le motivazioni che precedono, si assume la responsabilità di aver causato un danno a parte attrice per un importo di Fr. 16'580.50; per la porzione restante del montante rivendicato da parte della Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, la qui convenuta ritiene tuttavia di aver preso le necessarie precauzioni per assicurarsi che tale importo fosse rifuso da chi di dovere.
E' pertanto contestato il risarcimento danni richiesto da parte attrice nella misura di Fr. 8'834.‑‑." (Doc. _)
1.6. Con osservazioni 15 maggio 2001 la Cassa ha evidenziato:
" L'attrice ritiene tuttavia opportuno rilevare che il danno subito dalla Cassa ammonta a fr. 25'414.50, così composto (Doc. _):
saldo per l'anno 1998: fr. 11'727.85
saldo per l'anno 1999: fr. 10'233.20
acconti fino a settembre 2000: fr. 3'453.45
Di conseguenza, mal si comprende la limitazione della responsabilità, proposta dalla convenuta, a fr. 16'580.50." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Nella fattispecie in esame, la Cassa ritiene che la decisione 4 dicembre 2000 sia stata validamente notificata e cresciuta in giudicato, in quanto la convenuta non avrebbe motivato il non ritiro della prima decisone di risarcimento con l'opposizione del 2 febbraio 2001, inviata dopo la seconda decisione di risarcimento del 22 gennaio 2001.
Innanzitutto va ricordato che la procedura di risarcimento del danno è sottoposta a delle regole particolari, fissate all’art. 81 OAVS.
Secondo questa disposizione, se una cassa di compensazione decide di avviare una procedura di risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro, nella decisione, notificata per lettera raccomandata, deve essere espressamente indicata la possibilità di inoltrare opposizione (art. 81 cpv. 1 OAVS).
Secondo l’art. 81 cpv. 2 OAVS, infatti, il datore di lavoro può, entro 30 giorni della notifica della decisione di risarcimento, fare opposizione presso la cassa di compensazione che ha intimato la menzionata decisione. Da rilevare che tale termine è assoluto, per cui non è prorogabile (DTF 105 V 106).
Questa disposizione è ugualmente applicabile allorquando la cassa di compensazione conviene in giudizio l’organo del datore di lavoro sussidiariamente responsabile (DTF 108 V 194 consid. 2e).
Se la cassa di compensazione conferma la sua decisione di risarcimento dei danni, essa deve promuovere, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’opposizione, sotto pena di perenzione, un’azione davanti all’autorità di ricorso del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 81 cpv. 3 OAVS).
Se il datore di lavoro non fa opposizione, la decisione di risarcimento dei danni cresce in giudicato e costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 97 cpv. 4 LAVS; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que partie à une procedure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 pag. 459 §6 b/bb). Lo stesso accade se il termine di 30 giorni per presentare opposizione non è stato rispettato (cfr. DTF 122 V 68 consid. 4c).
Infine, se la cassa di compensazione ritiene che l’opposizione è tardiva, essa deve ugualmente iniziare l’azione giudiziaria, al fine di rispettare il termine di 30 giorni che non è prorogabile.
Nella petizione, accanto alle questione di merito, la Cassa deve chiedere espressamente che il Tribunale si pronunci preliminarmente sulla tempestività dell’opposizione e che l’impugnata decisione di risarcimento venga considerata cresciuta in giudicato (Nussbaumer, op. cit., RCC 1991 pag. 459 §6 b/bb).
Nel caso in esame, oggetto del contendere è la questione di sapere se si è avuta corretta notifica della prima decisione 4 dicembre 2000.
Va anzitutto ricordato che la decisione di risarcimento è un atto amministrativo che deve essere notificata secondo le regole generali del diritto amministrativo riguardanti la notifica al domicilio del destinatario, rispettivamente al luogo di residenza abituale, conosciuto da parte dell’autorità (DTF 117 V pag. 132 consid. 4a, con citazioni).
Una decisione inviata per raccomandata è considerata validamente notificata al momento in cui è stata consegnata al destinatario (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa prima frase), vale a dire quando la stessa è entrata nella sua sfera di conoscenza, oppure di una persona autorizzata a prenderla in consegna ( cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 32, pag. 102 e giurisprudenza ivi citata). Non è quindi necessario che il destinatario conosca il contenuto della pronunzia (DTF 119 V 95 consid. 4c). Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. DTF 123 III 492, consid. 1). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni della autorità gli siano notificate. Tali provvedimenti comunque devono essere adottati da chi durante l’assenza debba attendersi verosimilmente una comunicazione ( DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a con riferimenti).
Ciò non è il caso allorquando la cassa di compensazione emette una decisione di risarcimento. Difatti tra l'amministrazione e la persona ritenuta responsabile non pende un processo e quest’ultimo non deve aspettarsi di ricevere un provvedimento (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb, DTF 117 V 131). In questa circostanza un invio raccomandato durante l’assenza dell’amministratore ritenuto responsabile non è considerato validamente notificato (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb).
Nel caso in esame, la Cassa ha notificato due volte la decisione di risarcimento per raccomandata, solo la seconda è stata ritirata. In queste circostanze, la decisione di risarcimento deve essere ritenuta validamente notificata con il secondo tentativo per i motivi che seguono.
In una recente sentenza non pubblicata del TFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00, l'Alta Corte ha ribadito il concetto secondo il quale l'organo di una SA non deve ragionevolmente attendersi una decisione ex art. 52 LAVS:
" (…)
Infatti, né gli attestati di carenza di beni rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni in via di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb, 117 V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che l'autorità amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a questo stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la Cassa e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle assicurazioni sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal profilo giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento dei contributi non sono ancora tali da imporre ad un organo della società anonima di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni. (…)"
Alla luce di quanto sancito dal TFA quindi __________ non doveva attendersi alcuna decisione ex art. 52 LAVS. La Cassa si è limitata a sostenere che la convenuta non ha minimamente motivato con l'opposizione (intervenuta dopo la seconda decisione) il mancato primo ritiro. Questo TCA ritiene che non aver motivato il mancato ritiro della prima opposizione non è decisivo nella fattispecie in quanto la convenuta ha provveduto ad opporsi dopo la seconda raccomandata ciò che avvalora la tesi difensiva secondo la quale la convenuta era assente al momento dell'invio della prima raccomandata, anche se la giustificazione del mancato ritiro è sopraggiunta solo con la risposta di causa:
" A mente di parte convenuta, tale tesi ha da considerarsi eccessivamente formalista; è infatti evidente che, come __________ ha ritenuto opportuno formulare la propria opposizione successivamente alla presa di conoscenza della decisione di data 22 gennaio 2001, già prima, qualora avesse avuto cognizione della decisione del 4 dicembre 2000, avrebbe assunto analogo comportamento.
E' stato solo in considerazione dell'esplicita volontà della qui convenuta di opporsi (sebbene solo parzialmente) alla decisione risarcitoria di parte attrice, che la stessa ha ritenuto superfluo comunicare alla lodevole Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG che durante il periodo di giacenza della prima decisione era assente e quindi impossibilitata a ritirare l'invio raccomandato. Entrando in materia, e quindi per atti concludenti, la qui convenuta ritiene pertanto di aver segnalato a parte attrice la sua impossibilità di prendere conoscenza della decisione del 4 dicembre 2000".
(cfr doc. _, pag. 4)
Del resto la sentenza del TCA citata dall'attrice si riferisce ad un caso dove la Cassa ha dovuto procedere a ben tre invii, di cui due per raccomandata, e dove è stato appurato che il convenuto non era assente per un lungo periodo dal proprio domicilio e che le sue condizioni di salute non gli impedivano il ritiro delle decisioni (STCA non pubblicata del 10 ottobre 1997 nella causa J., Inc. 31.97.18, consid.2.5.).
Il TFA, come visto, ha chiaramente stabilito che a questo stadio della procedura non esiste ancora un rapporto processuale tra la Cassa e l'interessato tale da imporre all'organo della SA di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni. Questo non vuol tuttavia dire che il convenuto che si trova nelle condizioni di ricevere tale decisione si sottragga al recapito (STCA non pubblicata del 10 ottobre 1997 nella causa J., Inc. __________, consid.2.5.).
Visto quanto sopra la seconda decisione di risarcimento danni del 22 gennaio 2001 è da considerarsi validamente notificata e l'opposizione 2 febbraio 2001 (inviata il 22 febbraio 2001) tempestiva.
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _) e dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 25'414.50. L'importo del contendere come tale non è del resto stato contestato dalla convenuta.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.6. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. La convenuta riconosce di essere responsabile del danno causato alla Cassa solo per i contributi non soluti a partire dalla sua nomina quale amministratrice unica della società.
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
In concreto Ia convenuta è stata designata amministratrice unica nel giugno 1998 e liquidatrice dal 26 maggio 1999. Ora, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta presentava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).
Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel 1998, rispettivamente nel 1999 e 2000, non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS. Quando il 24 giugno 1998 __________ ha assunto la carica di amministratrice unica della __________, la ditta non era ancora insolvibile o gravemente indebitata (cfr. doc. _).
Quindi alla luce di quanto detto sopra, e visto che __________ riconosce di essere responsabile della grave negligenza oggetto della vertenza - sebbene limitatamente ai contributi insoluti dopo la sua nomina -, la stessa deve essere condannata anche al pagamento dei contributi non soluti prima della sua nomina quale amministratrice unica della __________, per un totale di fr. 25'414.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare al Cassa __________ di compensazione fr. 25'414.50.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti