Raccomandata

Incarto n. 30.2023.2

cs

Lugano 13 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1957, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2007, calcolata sulla base di un reddito annuo determinante, nel 2007, di fr. 67'626 e di una scala 25, per un importo di fr. 1'165 al mese (doc. 2).

1.2. Dal 1° dicembre 2012 la moglie è stata posta al beneficio di una rendita AI (doc. 2, pag. 13/18). In seguito al ricalcolo della prestazione, il reddito annuo medio è stato fissato in fr. 64'032, e tenuto conto della scala 25 e del plafonamento delle prestazioni per i coniugi, la rendita dell’assicurato è stata calcolata, dal 1° dicembre 2012, in fr. 1'077 al mese (doc. 2, pag. 14/18).

1.3. Il 25 marzo 2022 RI 1 ha inoltrato una domanda di rendita di vecchiaia (doc. 4).

1.4. Con decisione del 29 luglio 2022 (doc. 6), confermata dalla decisione su opposizione del 7 dicembre 2022 (doc. 8), la Cassa CO 1 ha stabilito che RI 1 dal 1° agosto 2022 ha diritto alla rendita AVS calcolata sulla base dei parametri della prestazione AI, aggiornati al 2022, per un importo mensile di fr. 1'260 poiché le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita AI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi della rendita AI se, come nel caso di specie, deriva un vantaggio all’avente diritto (doc. 6).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che gli sia attribuita una rendita di almeno fr. 1'512 al mese (doc. I).

Il ricorrente afferma che la Cassa non ha considerato nel computo totale il periodo di contribuzione dal 2007 al 2011 e di avere conseguentemente applicato la scala 25 anziché 30 che darebbe diritto ad una rendita AVS di fr. 1'512 mensili.

L’assicurato rammenta di essere stato inabile al lavoro dal 2007 al 2011 a causa di un infortunio e di aver beneficiato di indennità giornaliere della __________. Egli pensava che la sua datrice di lavoro, __________, avesse fatto fronte al pagamento dei contributi AVS in quel periodo. Ciò, tuttavia, non è avvenuto. Considerato comunque che il proprio coniuge esercitava un’attività lucrativa, pagando contributi ben superiori al doppio del contributo minimo, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, si deve ritenere che tramite la moglie i contributi sono stati pagati.

Da cui un periodo contributivo che permette l’applicazione della scala 30 in luogo della scala 25.

A comprova delle sue affermazioni, l’assicurato chiede l’interrogatorio, l’edizione di documenti, testimoni, perizia e l’edizione dell’incarto della Cassa di compensazione.

1.6. Con risposta del 10 febbraio 2023, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. doc. III, pag. 2), la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.7. Il 23 febbraio 2023 l’insorgente ha ribadito le sue censure ed ha chiesto che venga applicata la scala 31 (doc. VI). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa il 27 febbraio 2023 (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Con la risposta la Cassa sostiene che la decisione su opposizione del 7 dicembre 2022 sarebbe stata inviata per posta prioritaria lo stesso giorno e di conseguenza essa sarebbe stata recapitata all’avv. RA 1 l’8 dicembre 2022, al più tardi il 9 dicembre 2022. Nel primo caso il termine di ricorso è scaduto il 23 gennaio 2023, ossia il giorno precedente l’inoltro dell’impugnativa.

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Nel caso di specie, secondo il dire della Cassa, la decisione su opposizione impugnata è stata spedita il 7 dicembre 2022 tramite posta “A”.

Rammentato che l’8 dicembre 2022 in Ticino è un giorno festivo (Immacolata Concezione) e che notoriamente nei giorni festivi di principio la posta non viene distribuita, la decisione su opposizione è stata notificata all’avv. RA 1 al più presto il 9 dicembre 2022, come da lui sostenuto.

Del resto l’amministrazione, cui spetta secondo il principio della verosimiglianza preponderante la prova della notifica della decisione (cfr. sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, con rinvio alla DTF 117 V 261 consid. 3b e alla DTF 114 V 213 consid. 5), non ha portato elementi concreti in senso contrario.

Il ricorso, consegnato alla posta il 24 gennaio 2023 (cfr. busta d’intimazione), è di conseguenza tempestivo poiché, tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso), è stato inoltrato nel termine di 30 giorni.

Il TCA può entrare nel merito dell’impugnativa.

nel merito

2.2. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

  • una persona ha pagato i contributi (lett. a);

  • il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

  • possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

  • dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

  • degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

  • degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

  • una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

  • il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  • tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

  • in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

2.3. Nel caso di specie l’insorgente era stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2007, ricalcolata dal 1° dicembre 2012 in seguito al diritto anche per la moglie (per tre anni [cfr. foglio di calcolo, doc. 5, pag. 2 “MA”), di una rendita d’invalidità, sulla base di una scala di rendite 25 e di un reddito annuo medio di fr. 64'032 (nel 2012).

Dal 1° agosto 2022, ossia dal mese seguente il compimento dei 65 anni, egli ha diritto ad una rendita di vecchiaia.

Quando una rendita AI è sostituita da una rendita AVS, quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e il reddito annuo medio determinanti precedenti, se deriva un vantaggio all'avente diritto (cfr. art. 33bis LAVS).

Nel caso di specie la Cassa è giunta alla conclusione che il calcolo eseguito utilizzando i parametri dell'assicurazione per l'invalidità (scala delle rendite 25 e reddito annuo medio nel 2022 di fr. 73'134) è più favorevole rispetto al risultato conseguito utilizzando i dati della rendita di vecchiaia.

Il ricorrente contesta l’importo erogatogli, sostenendo che la prestazione deve essere calcolata tenendo conto di una scala di rendita superiore (31, cfr. doc. VI).

2.4. Per quanto concerne il calcolo della scala di rendita giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In concreto, per la rendita AVS, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel 1957, va dal 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 2021 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AVS).

Ritenuto che l’insorgente, sposato dal mese di dicembre 1990 e domiciliatosi nel nostro Paese dal mese di marzo 1993, ha iniziato a lavorare in Svizzera dal mese di marzo 1990 per 9 mesi all’anno, il periodo di contribuzione complessivo è di 26 anni e tre mesi (cfr. doc. 5).

Dal foglio di calcolo emerge infatti che l’insorgente non ha pagato personalmente i contributi sociali dal 2007 al 2011.

Ciò perché era al beneficio di indennità giornaliere a causa dell’infortunio subito versate dalla __________ e perché secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa, tra le altre, le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio.

In quel periodo egli era pertanto considerato persona senza attività lucrativa.

Tuttavia, giacché sua moglie dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (cfr. doc. 5, foglio di calcolo), questi 5 anni sono stati presi in considerazione nel calcolo del periodo di contribuzione (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Infine l'amministrazione ha aggiunto i 7 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente a quanto prevede l'art. 52c OAVS (ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022).

Il periodo di contribuzione complessivo raggiunge così 31 anni e 10 mesi (26 anni e 3 mesi di contributi personali + 5 anni di contributi “pagati” dal coniuge + 7 mesi dell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione), corrispondente, secondo le tabelle emanate dall’UFAS, alla scala di rendita 31.

2.5. Va ora esaminato se la Cassa ha correttamente calcolato l'ammontare del reddito annuo medio (RAM).

Il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa la Cassa è giunta ad un importo di fr. 769'873 (cfr. doc. 5).

La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1990.

Dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere 1.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (31 anni e 3 mesi, ossia senza i 7 mesi dell’anno in cui è sorta la rendita).

Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa, nel 2022, anno determinante, si fissa in fr. 24’636 (769'873 x 1 : 31 anni e 3 mesi).

Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

Per l’art. 52f cpv. 5 OAVS se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi. Inoltre secondo l’art. 52f bis cpv. 6 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2015, in caso di genitori non uniti in matrimonio, fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre.

In concreto l'assicurato ha avuto due figlie nate nel 1989 e nel 1991, si è sposato nel dicembre 1990, ha iniziato a lavorare in Svizzera come stagionale dal mese di marzo 1990 per 9 mesi all’anno ed è domiciliato nel nostro Paese dal mese di marzo 1993. La moglie è giunta nel nostro Paese nel mese di maggio 1994.

Nel caso di specie, dal 1991 (anno successivo al matrimonio) al 1993, quando la moglie era domiciliata all’estero e l’interessato lavorava in Svizzera, vanno riconosciuti accrediti interi. Ritenuto tuttavia che nel 1991 e nel 1992 l’insorgente non era ancora domiciliato nel nostro Paese e che vi ha lavorato in totale 18 mesi (due volte 9 mesi), complessivamente la Cassa ha riconosciuto 2 accrediti interi (1 per il 1993 e 1 per i 18 mesi degli anni 1991/1992). Da rilevare che anche se, per pura ipotesi di lavoro, si volessero prendere in considerazione 3 accrediti interi, l’ammontare del RAM, come si vedrà in seguito, non cambierebbe.

L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata di contribuzione computabile

(marg. 5487 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

In concreto vanno computati 14 mezzi accrediti e 2 accrediti interi.

Nel 2022 gli accrediti ammontavano così a fr. 12’390 (1’195 X 12 X 3 X 9 [14 mezzi accrediti

  • 2 accrediti interi] : 31 anni e 3 mesi), rispettivamente a fr. 13'766 se si volesse ritenere 3 accrediti interi e 14 mezzi accrediti (1’195 X 12 X 3 X 10 : 31 anni e 3 mesi).

Il reddito annuo medio (RAM) della rendita corrisponde pertanto, nel 2022, a fr. 37’284 (24’636

  • 12’390 = fr. 37’026, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS) per un importo di fr. 1'192.

Se si volessero ritenere tre accrediti interi educativi si raggiungerebbero fr. 38’718 (24’636

  • 13'766 = fr. 38’402, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS), per una rendita di fr. 1’214 al mese.

Ritenuto che questi importi sono inferiori rispetto a quello calcolato secondo i parametri AI (scala 25, reddito annuo medio di fr. 73'134) di fr. 1'260 al mese nel 2022, è a giusta ragione che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 33bis LAVS, ha continuato a versare la rendita di vecchiaia sulla base degli elementi di calcolo della rendita AI.

Per completezza va aggiunto che la rendita AI era stata calcolata sulla base di una scala 25 poiché determinante è il periodo di contribuzione fino all’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto fino al 31 dicembre 2006; cfr. art. art. 29 bis cpv. 1 LAVS applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI).

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.6. Il ricorrente chiede, genericamente, l’assunzione di ulteriori prove (interrogatorio, doc., edizione doc., testimoni, perizia) e richiama l’incarto della Cassa.

L’amministrazione ha prodotto il suo incarto con la risposta di causa (cfr. risposta, pag. 2).

Questo Tribunale ritiene che gli atti prodotti dalle parti non necessitano di ulteriori complementi, ritenuto che nel calcolo secondo i parametri AVS la cassa ha effettivamente tenuto conto quale periodo di contribuzione degli anni dal 2007 al 2011 compresi, come domandato dal ricorrente e che le prove sono state richieste genericamente dall’assicurato senza indicare a cosa servirebbero. Esse, non sono comunque atte a modificare l’esito del ricorso.

Il TCA rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2023.2
Entscheidungsdatum
13.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026