Incarto n. 30.2023.16

cs

Lugano 22 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 settembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con 4 distinte decisioni definitive per gli anni dal 2018 al 2021 ed una decisione provvisoria per il 2022, tutte emesse il 13 luglio 2023 (plico doc. D), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nata nel 1962, quale persona senza attività lucrativa ed ha calcolato i rispettivi interessi di mora.

1.2. Con un’unica decisione su opposizione del 26 settembre 2023 la Cassa ha respinto le censure dell’assicurata, confermando i calcoli dei contributi e degli interessi di mora con il seguente dispositivo:

" (…)

  1. L’opposizione è respinta.

§ Di conseguenza:

1.1 Le decisioni di fissazione definitiva e provvisoria dei contributi del 13 luglio 2023 relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 della Cassa CO 1 sono confermate. Va comunque evidenziato che le decisioni provvisorie relative all’anno 2022 e seguenti saranno riviste dalla Cassa nel momento in cui saranno disponibili le tassazioni fiscali, definitive e cresciute in giudicato.

Le decisioni sugli interessi di mora per contributi arretrati e fatturati dopo il periodo contributivo del 13 luglio 2023 relative agli anni dal 2018 al 2022, sono confermate. (…)” (doc. A)

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo la parziale modifica del dispositivo 1.2 nel senso che “Non si prelevano interessi di mora” (doc. I, pag. 7). L’insorgente, che richiama l’intero incarto della Cassa e le sue dichiarazioni fiscali dall’Ufficio di tassazione, afferma che l’amministrazione ha fissato in complessivi fr. 5'310.60 gli interessi di mora da lei dovuti in seguito all’affiliazione retroattiva, dal 1° gennaio 2018, quale persona senza attività lucrativa.

Ella sostiene tuttavia di non dover versare alcun interesse, non essendole imputabile alcun ritardo nell’affiliazione quale persona senza attività lucrativa e nel conseguente calcolo dei contributi dovuti.

L’interessata, cittadina __________ nata nel 1962, afferma di essere arrivata in Svizzera nel 2014 con un permesso “B” di persona senza attività lucrativa e di essersi subito annunciata presso l’Agenzia AVS del Comune di __________, comunicando che suo marito, __________, nato nel 1957, svolgeva un’attività lucrativa all’estero (Italia), dove venivano regolarmente pagati i contributi sociali all’INPS.

Identica comunicazione è stata fatta nel 2017 quando i coniugi si sono trasferiti a __________.

Soltanto con l’arrivo a __________ a fine settembre 2022 l’Agenzia AVS di questo Comune ha avviato la procedura per l’affiliazione retroattiva quale persona senza attività lucrativa.

Nel merito la ricorrente contesta l’applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e sostiene che andrebbe applicata la lettera e del medesimo articolo che prevede in sostanza, per le persone senza attività lucrativa, il pagamento degli interessi di mora sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione a partire da tale fatturazione. Non possono pertanto essere prelevati interessi dal 1° gennaio 2018, ma solo a partire da 30 giorni dopo la fatturazione.

In secondo luogo, l’insorgente sostiene che l’art. 26 LPGA nella versione tedesca e francese prevede che gli interessi possono essere riscossi nella misura in cui il credito è esigibile. In concreto non possono essere prelevati interessi poiché il credito è esigibile solo 30 giorni dopo la fatturazione.

Inoltre, secondo l’assicurata, nella presente fattispecie, contrariamente a quanto stabilito nella STF 9C_2002/2007 (recte: 9C_202/2007) del 9 aprile 2008, consid. 3.4, è categoricamente escluso che ella avrebbe avuto la possibilità di evitare con un proprio comportamento il pagamento degli interessi di mora. Infatti, per ben due volte, malgrado si fosse debitamente annunciata presso le Agenzie AVS dei rispettivi Comuni, non le è mai stato comunicato che avrebbe dovuto pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Per ben 10 anni di permanenza in Svizzera non le è mai stato chiesto il pagamento dei contributi e pertanto poteva ritenersi esente da ogni obbligo. Contrariamente alla citata sentenza, ella non avrebbe potuto fare alcunché per evitare o almeno ridurre l’onere degli interessi moratori, poiché in totale buona fede e confortata dall’agire delle Agenzie AVS non avrebbe potuto immaginare che vi fosse un obbligo di pagamento a suo carico. La ricorrente, cittadina __________, precedentemente domiciliata all’estero e senza particolare formazione economico-commerciale, ha diritto di essere tutelata nel proprio affidamento nella condotta dell’autorità statale, sulla base dell’art. 3 cpv. 1 CC e 5 cpv. 3 e 9 Cost. fed..

L’insorgente, alla luce degli interessi di mercato a tratti persino negativi nel periodo dal 2018 al 2022, contesta inoltre l’applicazione del tasso d’interesse del 5%. Visti gli interessi negativi, il fatto di aver trattenuto dei liquidi non ha comportato per l’opponente alcun utile, ma al contrario un pregiudizio che viene incrementato dalla richiesta di interessi moratori al 5%. In concreto essi non possono essere prelevati poiché avrebbero un pesante carattere sanzionatorio e penale non giustificato dalla sua condotta.

Infine l’insorgente evidenzia che l’art. 41bis cpv. 1ter OAVS ha previsto che per il periodo compreso dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora, proprio perché il legislatore ha messo in conto l’oggettiva impossibilità per gli assicurati di far fronte ai contributi durante la pandemia di COVID-19. La ricorrente si chiede quale maggiore impossibilità di far fronte ai propri impegni di quelli data dall’ignoranza, cementata dall’agire di due agenzie AVS, circa l’esistenza di un obbligo contributivo.

1.4. Con risposta del 23 novembre 2023 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione evidenzia che dopo l’inoltro del ricorso ha contattato i gerenti di entrambe le Agenzie AVS cui la ricorrente afferma di essersi rivolta. La Cassa ha affermato:

" (…)

  1. dopo aver ricevuto dallo spettabile TCA, l’ordinanza datata 30 ottobre 2023, la Cassa ha contattato tramite posta elettronica i gerenti delle Agenzie comunali AVS di __________ e __________ (doc. 14). La mail informava i gerenti del ricorso e che in esso era indicato che nonostante i coniugi si siano sempre presentati presso le Agenzie comunali AVS di __________ e __________ per annunciarsi quali PSAL, nessuna Agenzia abbia mai notificato loro il dovere di iscrizione alla Cassa di compensazione AVS quali persone non attive. La Cassa ha infine chiesto ai gerenti “se dai vostri archivi o database, risulta che i signori RI 1 e __________ abbiano mai preso contatto con la vostra Agenzia AVS oppure che voi abbiate dato in qualche occasione informazioni o scritto delle comunicazioni in tal senso ai signori in oggetto”.

Entrambe le Agenzie comunali AVS hanno risposto alla mail. Il gerente dell’Agenzia AVS di __________ informa che non ricorda di aver avuto contatti diretti con i due assicurati (RI 1 e __________), né di aver avuto scambi di corrispondenza con essi (doc. 16).

Il gerente dell’Agenzia AVS di __________ informa invece che a suo tempo, il signor __________, aveva comunicato tramite posta elettronica che egli era assoggettato all’INPS, precisando “che il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie”. Il gerente AVS ha allegato il messaggio di posta elettronica del sig. __________ datato 2 dicembre 2017 (doc. 15 e 15a).

La Cassa, limitandosi alle informazioni fornite dalle Agenzie comunali AVS contattate, deduce che i coniugi __________ e RI 1 si sono rivolti all’Agenzia di __________ affermando di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali in Italia, tramite l’attività esercitata dal sig. __________ e non nell’intento di voler collaborare a regolarizzare la posizione contributiva quale persona non attiva della sig.ra RI 1 in Svizzera.

Questa è solo una supposizione della Cassa alla quale è giunta attenendosi alle risposte fornite dai gerenti delle Agenzie comunali AVS.

  1. La Cassa si riconferma integralmente nella sua decisione su opposizione del 26 settembre 2023, sia per l’obbligo contributivo della ricorrente che per gli interessi di mora fatturati dalla Cassa, conformemente all’art. 41 bis. cpv. 1 lett. b) e cpv, 2 OAVS. (…)”

1.5. Con osservazioni dell’11 dicembre 2023, cui ha allegato ulteriore documentazione, la ricorrente, dopo aver visionato gli atti (doc. IV), si è riconfermata nelle sue richieste (doc. V).

Ella afferma che il funzionario dell’Agenzia AVS di __________ aveva inviato uno scritto, datato 15 novembre 2017, sia a suo marito che a lei stessa, con la richiesta di volersi presentare entro 10 presso la Cancelleria Comunale.

Il 30 novembre 2017 __________ di __________, di cui chiede l’audizione, ha contattato telefonicamente il funzionario il quale le ha comunicato che il suo compito era di verificare che il marito fosse affiliato o in Svizzera o all’estero e che sarebbe stato sufficiente inviare una copia dell’affiliazione all’INPS per chiudere entrambe le pratiche. Il 2 dicembre 2017 il marito dell’insorgente ha informato l’Agenzia AVS della sua situazione.

Quanto al fatto che l’Agenzia AVS di __________ non ricorda di aver contattato la ricorrente, quest’ultima rileva che sarebbe spettato all’amministrazione farsi parte diligente dopo l’annuncio del suo arrivo in Comune.

Circa l’Agenzia AVS di __________, l’assicurata critica la presa di posizione della Cassa ed evidenzia di aver esposto correttamente la sua situazione di fatto. Spettava poi all’amministrazione trarne le conseguenze giuridiche dal profilo dei contributi, indipendentemente da quanto indicato da suo marito (“preciso che il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie”).

In ambito fiscale, ad esempio, il cittadino è tenuto a presentare la dichiarazione completa e veritiera, ma non spetta al contribuente stabilire se è obbligato o meno a versare un’imposta e a stabilirne l’importo. Su tale aspetto la ricorrente fa riferimento al doc. L.

Ella conferma di essere stata in perfetta buona fede.

Per il resto ripropone le sue censure.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve o meno pagare interessi di mora sui contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa dal 2018 (cfr. ricorso, doc. I, pag. 7).

Non è invece (più) contestato l’assoggettamento quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018 ed il calcolo dei contributi (cfr. doc. I).

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).

Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa;

b. gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.

Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 413 franchi (nel 2022; nel 2018: Fr. 392.-); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 413 franchi (nel 2022; nel 2018: Fr. 392.-), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

2.4. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (nel 2022; art. 10 cpv. 2 LAVS; nel 2018: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (DTF 143 V 254).

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi in funzione della sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore nel 2018).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" della persona assicurata (art. 10 cpv. 1 LAVS). Le persone senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).

2.5. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

2.6. In concreto la ricorrente, nata nel 1962, il 12 luglio 2023 (doc. 4) è stata affiliata retroattivamente dal 1° gennaio 2018 quale persona senza attività lucrativa presso la Cassa CO 1 poiché suo marito è attivo in Italia ed i contributi da lui pagati all’estero non sono presi in considerazione nell’ambito dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (per il tenore della disposizione legale cfr. consid. 2.3; sul tema cfr.: STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022, con rinvio alla DTF 140 V 98).

La Cassa ha fissato i contributi definitivi per gli anni dal 2018 al 2021 e provvisori, in attesa dei dati fiscali, per l’anno 2022.

Alla luce del tempo trascorso, la Cassa in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, ha calcolato anche gli interessi di mora.

L’assicurata ritiene in primo luogo che, quale lex specialis, trovi applicazione l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS e che gli interessi siano dovuti a partire da trenta giorni dopo la fatturazione, ritenuto che essi, secondo l’art. 26 cpv. 1 LPGA, devono decorrere dalla loro esigibilità. Il tasso d’interesse del 5% non potrebbe inoltre essere applicato alla luce dell’evoluzione degli interessi dal 2018 al 2022.

Ella fa poi valere la sua buona fede.

2.7. L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire dalla fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.8. L’UFAS ha precisato nelle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il procedimento per la fissazione dei contributi d’acconto.

Secondo il marginale 1146 DIN le casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Per il marginale 1147 DIN esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che, manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2 secondo periodo OAVS).

Ai sensi del marginale 1148 DIN gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le informazioni necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i documenti eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Secondo il marginale 1149 DIN le casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N. 1162 segg.).

Per il marginale 1150 DIN gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.

Il marginale 1151 DIN prevede che se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione, vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d’ordine (art. 205 OAVS; v. anche DRC).

La procedura da seguire in caso di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali 1152 e seguenti.

Per il marginale 1153 DIN, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022, se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o elevati.

Secondo il marginale 1153 DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023, se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo le casse di compensazione, sulla base di indizi, giungono alla conclusione che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, invitano gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo a comunicare entro un determinato termine il reddito presumibile.

Ai sensi del marginale 1153.1 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2023, se gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo non forniscono le informazioni richieste, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto d'ufficio (art. 24 cpv. 4 e 5 OAVS; v. N. 1162).

Secondo il marginale 1154 DIN gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).

Ai sensi del marginale 1155 DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile.

Il marginale 1156 DIN per gli interessi di mora e compensativi rinvia anche alle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e agli art. 41bis cpv. 1 lett. f e 41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Secondo il marginale 1157 DIN se durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza rilevante dal reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.

Ai sensi del marginale 1158 DIN se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.

Il marginale 1159 DIN prevede che se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati pagati contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati retroattivamente.

Per il marginale 1160 DIN la differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.

Qualora fossero versati troppi contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).

Le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), al marginale 4018 DRC (= 4009 in vigore fino al 31 dicembre 2020) prevedono che sono considerati reclamati per gli anni civili passati i contributi che la cassa di compensazione reclama conformemente all’art. 39 OAVS per un anno passato, se viene a sapere che il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti.

Per il marginale 4019 DRC (= 4010 DRC fino al 31 dicembre 2020) questo significa che il pagamento non può più essere richiesto nel quadro ordinario dell’adeguamento degli acconti (art. 24 cpv. 3 e art. 35 cpv. 3 OAVS) o della fatturazione del saldo sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale (art. 25 cpv. 3 e art. 36 cpv. 4 OAVS).

Il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS può concernere contributi d’acconto personali o l’importo effettivamente dovuto di contributi paritari o personali (marg. 4020 DRC = 4010 DRC in vigore fino al 31 dicembre 2020).

Per il N. 4021 DRC (= 4011 DRC fino al 31 dicembre 2020), rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;

– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;

– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;

– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;

– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4033).

Secondo il marginale 4022 DRC (= 4010 DRC fino al 31 dicembre 2020), non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati, in particolare:

– l’adeguamento degli acconti, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 35 cpv. 2 OAVS) e o i contributi personali (art. 24 cpv. 3 OAVS);

– il pagamento dei contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, per quanto riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 35 cpv. 3 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS),

– i crediti derivanti dal conteggio, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 36 cpv. 4 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS) e o i contributi personali (art. 25 cpv. 2 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS).

Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS; marg. 4023 DRC = 4012 ex DRC).

Secondo il marginale 4032 DRC (= 4020 in vigore fino al 31 dicembre 2020) i contributi personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

Essi comprendono anche i contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale, ma non quelli reclamati in seguito a un’affiliazione retroattiva o a una procedura per sottrazione d’imposta (marginale 4033 DRC = 4021 in vigore fino al 31 dicembre 2020).

2.9. In concreto la ricorrente è stata affiliata dal 1° gennaio 2018 quale persona senza attività lucrativa. Ella è di principio tenuta a versare gli interessi di mora sui contributi retroattivi divenuti esigibili (cfr. anche marg. 4021 DRC e art. 26 cpv. 1 LPGA).

L’insorgente sostiene di non dover pagare gli interessi in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, bensì in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS.

A torto.

L’applicazione della lettera e non è possibile nel caso concreto, poiché l’assicurata non ha mai versato acconti sui contributi dovuti come persona senza attività lucrativa, essendo stata affiliata retroattivamente. Non può di conseguenza esserci alcun contributo da compensare fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto (sul tema cfr. da ultimo la STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7; cfr. anche STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9). Infatti, affinché la lettera e possa essere applicata, è necessario che vi siano dei contributi da compensare, ciò che, indubbiamente, non concerne il caso di specie (cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9).

È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, norma che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9), come in concreto.

Ne segue che la Cassa ha correttamente applicato al caso di specie l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.

In concreto gli interessi diventano esigibili (ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA), a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti (cfr. plico doc. D; sul tema cfr. STCA 30.2014.33+34 del 4 febbraio 2015, consid. 2.10 in fine; STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014, consid. 2.9 in fine), ossia dal 1° gennaio 2019 per i contributi del 2018 (per totali fr. 2'816.60 dovuti), dal 1° gennaio 2020 per i contributi del 2019 (fr. 2'155.20), dal 1° gennaio 2021 per i contributi del 2020 (fr. 1'862.35), dal 1° gennaio 2022 per i contributi del 2021 (fr. 1'081.80) e dal 1° gennaio 2023 per i contributi del 2022 (fr. 220.25).

Il calcolo effettuato dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2019 (anno seguente il primo anno di contribuzione) al 13.07.2023, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato (cfr. plico doc. D).

2.10. La ricorrente sostiene tuttavia di non aver potuto versare i contributi quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018 poiché, malgrado si sia regolarmente annunciata presso le Agenzie AVS dei Comuni dove si è domiciliata, solo quando si è trasferita a __________ è stata avviata la procedura per la sua affiliazione alla Cassa di compensazione.

Va rammentato che pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

Questa, rigorosa, giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).

Va qui segnalata, a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC 1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag. 167 e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos des cotisations arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme l’obligation de payer les interêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si, en l’espèce, la caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi d’une manière illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des cotisations due pour les années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de recours, la recourante était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle n’avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du retard, de la contre-valeur des cotisations due pour un montant équivalent au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts moratoires repose sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut au taux légal des intérêts moratoires (…).” (sottolineatura del redattore).

In una sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede, al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:

" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung). Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)

Ancora recentemente, in una sentenza 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 26, il Tribunale federale ha confermato la citata giurisprudenza.

In quel caso si trattava di un assicurato che facendo valere la propria buona fede e l’arbitrarietà della decisione ai sensi dell’art. 9 Cost. fed., si lamentava di dover pagare interessi di mora dell’importo di circa fr. 300'000 poiché il reddito sul quale erano stati pagati i contributi era stato qualificato dall’autorità fiscale, dopo numerosi anni, secondo lui in maniera inaspettata, quale reddito da attività indipendente in seguito ad una sentenza del Tribunale federale che avrebbe modificato una giurisprudenza consolidata, di modo che egli non avrebbe mai potuto immaginare che su tale importo avrebbe dovuto pagare dei contributi (cfr. consid. 3: “Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, in concreto verletzte die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen resp. die Erhebung eines Verzugszinses den Grundsatz von Treu und Glauben; sie sei willkürlich im Sinne von Art. 9 BV und verletze die Eigentumsgarantie von Art. 26 BV.

Hintergrund der verspäteten Beitragsfestsetzung bilde Folgendes: Er habe im Mai 2011 zwei landwirtschaftlich genutzte, aber in der Bauzone gelegene Grundstücke verkauft. Gestützt auf die frühere Praxis der Steuerverwaltung sei der Gewinn aus dem Verkauf zunächst nicht als Erwerbseinkommen behandelt worden, weshalb die Ausgleichskasse für das Jahr 2013 Akontozahlungen von lediglich Fr. 3664.60 erhoben habe. Mit dem Urteil 2C_11/2011 vom 2. Dezember 2011 (BGE 138 II 32) habe das Bundesgericht eine Änderung der Rechtsprechung vorgenommen. Es habe entschieden, dass der Gewinn aus der Veräusserung von unüberbauten Grundstücken, die zum Geschäftsvermögen von Landwirten gehören, aber in der Bauzone liegen, vom Steuerprivileg gemäss Art. 18 Abs. 4 DBG (SR 642.11) resp. Art. 8 und 12 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Steuerharmonisierungsgesetz, StHG; SR 642.14) ausgenommen werde. Dieses Urteil sei völlig unerwartet gekommen und habe zur Folge gehabt, dass die Steuerverwaltung ihre davon abweichende bisherige Praxis erst nach politischen Diskussionen und jahrelanger Sistierung der davon betroffenen Verfahren angepasst habe. In seinem Fall habe das bedeutet, dass die Steuerverwaltung das Veranlagungsverfahren erst im August 2017 wieder aufgenommen und - obwohl er mehrfach eine förderliche Behandlung beantragt habe - erst im Oktober 2019 die Steuerveranlagung für das Jahr 2013 vorgenommen habe. Dabei habe sie die im Zusammenhang mit dem Grundstückverkauf gebildeten Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen aufgelöst und als Erwerbseinkommen angerechnet. Das habe sich direkt auf die (unbestritten gebliebenen) Sozialversicherungsbeiträge für das Jahr 2013 ausgewirkt. Unter diesen Umständen könne ihm keine Zinslast für die Verzögerung bei der Beitragsfestsetzung auferlegt werden. Dafür sei allein die lange Verfahrensdauer bei der Steuerveranlagung kausal gewesen, und es sei ihm weder möglich noch zumutbar gewesen, Vorkehren in Bezug auf die Akonto-Beiträge zu treffen. Er habe die im Vergleich dazu grössere definitive Beitragsschuld nicht erkennen und antizipieren können. Während der Sistierung der Steuerveranlagung habe die AHV-Zweigstelle telefonisch mitgeteilt, dass keine Vorkehren erforderlich seien; sie habe die Akontobeiträge nicht erhöhen wollen. Es sei nicht einzusehen, weshalb er für unvorhersehbare Umstände ausserhalb seiner Verantwortung mit der Zahlung von Verzugszins einzustehen haben soll. Ausserdem habe der Zinssatz von 5 % angesichts der tiefen, teilweise gar negativen Bankzinsen auf Sparkonten pönalen Charakter. In seinem Fall sei eine Zinsforderung von annähernd Fr. 300'000.- nicht gerechtfertigt und völlig stossend. Sie stelle eine schwere Belastung und Einschränkung seines wirtschaftlichen Fortkommens dar.”).

Il Tribunale federale ha ricordato la giurisprudenza sviluppata dalle DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid. 3.3.2.2, secondo cui l'interesse di mora ha per funzione di compensare la perdita di interessi del creditore e il guadagno di interessi del debitore in forma forfetaria, indipendentemente dall'effettivo beneficio e danno. L'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, e quindi non è decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (“4.1.1. Das Bundesgericht führte bereits in BGE 134 V 202 E. 3.3.1 und 139 V 297 E. 3.3.2.2 aus, dass die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei betonte es, dass der Verzugszins keinen pönalen Charakter aufweist und unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet ist, weshalb es für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich keine Rolle spielt, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft. Diese Rechtsprechung bestätigte es etwa in SVR 2017 AHV Nr. 8 S. 19, 9C_409/2016 E. 8.3, in SVR 2016 AHV Nr. 9 S. 25, 9C_531/2015 E. 4 und jüngst im Urteil 9C_86/2021 vom 14. Juni 2021 E. 7.

4.1.2. Zwar schliesst der Beschwerdeführer von den aktuell sehr niedrigen Marktzinsen auf einen pönalen Charakter der Verzugszinsen. Indessen liegt in dieser Argumentation keine substanziierte Begründung für eine Änderung der soeben dargelegten gefestigten Rechtsprechung. Dazu besteht denn auch kein Anlass (vgl. zu den Voraussetzungen einer Praxisänderung BGE 145 V 304 E. 4.4; 141 II 297 E. 5.5.1).”).

Di principio, di conseguenza, anche nel caso di specie gli interessi sono dovuti.

2.11. La ricorrente censura l’applicazione del tasso d’interesse del 5%, sostenendo che nel periodo dal 2018 al 2022 i tassi sono stati negativi o comunque nettamente inferiori al 5% e pertanto il carattere penale dei medesimi, in caso di applicazione, sarebbe palese.

Nella sopra citata sentenza 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza economica o politica di tale tasso è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale.

Quest’ultimo ha ricordato che nella DTF 139 V 297, al considerando 3, ha deciso che il tasso di interesse di mora del 5% non era illegale o addirittura arbitrario in considerazione del livello di tasso di interesse dell'1-2% che prevaleva da anni (cfr. consid. 4.2.2).

L'Alta Corte ha rilevato che la prima istanza non ha soltanto rinviato a questa giurisprudenza, ma anche al tasso di interesse in caso di restituzione di contributi sociali versati in eccesso, che è anch'esso del 5%, e al credito al consumo il cui tasso di interesse è del 12%. A ciò ha aggiunto che anche nel caso di versamento tardivo di prestazioni (art. 7 cpv. 1 OPGA) il tasso di interesse è del 5%. Per il Tribunale federale, quindi, in queste circostanze il tasso di interesse in questione del 5% per mora non può essere ritenuto arbitrario. La sua opportunità, vale a dire la sua adeguatezza economica o politica, è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3: “Die Vorinstanz hat nicht nur auf diese Rechtsprechung verwiesen, sondern auch auf den Vergütungszins bei der Rückvergütung von zuviel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen, der ebenfalls 5 % beträgt (vgl. vorangehende E. 2), und auf den im Konsumkreditrecht zulässigen Zinssatz von 12 % (Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. März 2001 über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung vom 6. November 2002 zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Hinzu kommt, dass auch bei der Nachzahlung von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV [SR 830.11]) ein Zinssatz von 5 % gilt.

Bei diesen Gegebenheiten kann der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch beim gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und ist nicht durch das Bundesgericht zu prüfen (BGE 145 V 278 E. 4.1 S. 282 f.; 143 V 208 E. 4.3 S. 212; 141 V 473 E. 8.3 S. 478; Urteil 9C_531/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 3.2.2.2, nicht publ. in: BGE 147 V 20).”).

Questa giurisprudenza è nuovamente stata confermata nella STF 9C_230/2022 del 30 settembre 2022, consid. 3.2 e nella STF 9C_228/2022 del 30 settembre 2022, consid. 4.2.

Sulla scorta di quanto precede, il tasso del 5% deve pertanto essere posto alla base del calcolo degli interessi di mora dovuti dall'insorgente (STCA 30.2019.32-33 del 25 maggio 2020; STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA 30.2019.16 e STCA 30.2019.14, entrambe del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 22 maggio 2019).

2.12. La ricorrente fa infine valere la propria buona fede (art. 3 cpv. 1 CC, art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. fed.).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

  1. si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

  2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

  7. l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

Nella più volte citata sentenza 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), il Tribunale federale ha negato la buona fede al ricorrente. L’Alta Corte ha accertato che l’insorgente non ha fatto valere di aver chiesto alla Cassa l’adeguamento dei contributi d’acconto o di aver domandato di poterne versare in maniera più consistente. Inoltre circa la sua affermazione secondo cui in seguito ad una telefonata all’Agenzia AVS avrebbe rinunciato a versare ulteriori contributi d’acconto, l’interessato non ha apportato alcuna prova (consid. 4.4.2: “Dass mit der Erhebung der Akontobeiträge von Fr. 3664.60 hinsichtlich des Verzugszinses eine Vertrauensgrundlage geschaffen worden sein soll, bringt der Beschwerdeführer zu Recht nicht vor. Er macht auch nicht geltend, dass er der Ausgleichskasse eine wesentliche Abweichung vom für die Akontobeiträge berücksichtigten Einkommen gemeldet (vgl. vorangehende E. 4.1.3) oder sonstwie die Erhebung weiterer Akontobeiträge verlangt habe. In Bezug auf seine Behauptung, wonach er aufgrund einer telefonischen Auskunft der AHV-Zweigstelle keine Vorkehren zur Bezahlung von zusätzlichen Akontobeiträgen getroffen habe, ist die Vorinstanz von Beweislosigkeit ausgegangen. Dass diese Beweiswürdigung - resp. die damit implizit verbundene Feststellung einer fehlenden telefonischen Auskunft - offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen soll, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht behauptet. Sie bleibt daher für das Bundesgericht verbindlich (vgl. vorangehende E. 1.2). Sodann sind (bis zur Verzugszinserhebung vom 12. November 2019) keine Unterlagen aktenkundig, in denen der gesetzlich vorgesehene Verzugszins überhaupt thematisiert oder diesbezüglich gar ein Zugeständnis gemacht worden wäre.

Somit fehlt es an einer von der zuständigen Behörde geschaffenen Vertrauensgrundlage, was den Verzicht auf Verzugszinsen gestützt auf den Vertrauensschutz ausschliesst.”).

2.13. __________ CO 1 (cfr. STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 5.2).


CO 1.

Nel caso di specie la ricorrente non ha portato alcuna prova circa un contatto con l’Agenzia AVS del Comune di __________, dove si era trasferita nel 2014 quando è arrivata in Svizzera.

Per quanto concerne invece il Comune di __________, dove l’interessata è giunta nel corso del mese di settembre 2017 (doc. 16), dalle tavole processuali si evince che il 15 novembre 2017 l’Agenzia comunale AVS ha scritto al marito, __________, affermando che “Alfine di definire la sua posizione contributiva nei confronti dell’AVS la invitiamo a volersi presentare entro i prossimi 10 giorni presso la Cancelleria Comunale” (doc. H).

Da un’email del 1° dicembre 2023 di __________, della __________, all’avv. RA 1, emerge che “il 30 novembre 2017 ho preso personalmente contatto telefonico con il signor __________, il quale mi ha comunicato che il suo compito era di verificare che il signor __________ fosse affiliato o in Svizzera o all’estero e che sarebbe bastato inviare una copia dell’affiliazione all’INPS il più recente possibile, a chiusura di entrambe le pratiche. Il 2 dicembre 2017 il signor __________ mediante mail ha informato l’Agenzia AVS della sua situazione” (doc. L).

Nel citato email del 2 dicembre 2017, trasmesso in copia a __________, __________ ha indicato: “come convenuto con la __________ ed in risposta al vs. sopracitato scritto, a riprova della mia affiliazione all’INPS allegato lo scadenziario 2017. Preciso che il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie” (doc. I).

Il 2 novembre 2023 il funzionario dell’Agenzia AVS di __________ ha prodotto l’email del 2 dicembre 2017, unitamente all’allegato, ed ha affermato che __________ a “suo tempo aveva comunicato che versare (sic) i contributi all’INPS, probabilmente Ancora attività lavorativa in Italia” (doc. 15).

Alla luce di quanto sopra esposto occorre concludere che l’Agenzia AVS, al fine di accertare la posizione assicurativa del marito della ricorrente, lo ha convocato per ottenere alcune informazioni. __________, in seguito ad un contatto con la __________, ha poi trasmesso al Comune la prova della sua affiliazione all’INPS in Italia aggiungendo che “il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie”.

L’Agenzia AVS, sulla base della documentazione prodotta dal marito non ha più ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti e non ha affiliato la ricorrente alla LAVS, malgrado all’epoca fosse già stato deciso che il pagamento di contributi sociali ad un’assicurazione per la vecchiaia all’estero, in un Paese dell’UE, non permette di ritenere pagati anche i contributi del coniuge ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (H 114/05 del 9 maggio 2007, confermata dalla DTF 140 V 98 e dalla STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022).

La circostanza che il marito della ricorrente ha affermato che “il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie”, non modifica il compito della Cassa, alla quale incombe in primo luogo l’obbligo di verificare se i presupposti per un assoggettamento sono dati o meno, soprattutto in un ambito complesso come quello in esame dove vi sono degli aspetti internazionali.

A questo proposito va citata la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il Tribunale federale ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa le cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni. La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).

L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende.

Il TF ha stabilito che la presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni, per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore.

Anche nel caso di specie, vista la complessità della questione dell’affiliazione alla LAVS quando vi sono aspetti internazionali, l’Agenzia AVS avrebbe dovuto approfondire la questione, __________ CO 1, per stabilire se effettivamente la ricorrente andava o meno affiliata alla LAVS.

L’assenza di qualsiasi ulteriore informazione in merito all’affiliazione ha indotto __________ e la ricorrente a ritenere di non dover essere assoggettati alla LAVS, come indicato dal marito nel suo email del 2 dicembre 2017.

Tuttavia, dal formulario di affiliazione delle persone senza attività lucrativa compilato il 18 gennaio 2023 (doc. 1, pag. 3), figura che il marito dell’insorgente ha contribuito all’INPS solo fino al 29 settembre 2018 e che in seguito non ha più svolto alcuna attività lavorativa (doc. 1, pag. 3 e doc. G; cfr. anche allegati all’opposizione, doc. 10, dove nell’estratto conto previdenziale del 5 novembre 2020 figura il 29 settembre 2018 quale ultima data di contribuzione).

Ciò ha come conseguenza che la situazione, anche per la ricorrente, si è modificata, e che in seguito alla cessazione dell’attività professionale del marito, quanto indicato dal coniuge secondo cui “il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie” non poteva in ogni caso più valere.

L’insorgente, alla luce delle mutate condizioni, avrebbe dovuto informarsi presso la Cassa, rispettivamente presso l’Agenzia comunale AVS, per accertarsi se tale cambiamento avrebbe avuto un’incidenza sul suo obbligo contributivo.

Ritenuto che il cambiamento è avvenuto prima dell’inizio dell’esigibilità e quindi della decorrenza degli interessi di mora (dovuti dal 1° gennaio 2019 [cfr. art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e consid. 2.9), l’interessata non può far valere alcun pregiudizio dalla mancata informazione dell’Agenzia AVS in relazione alla sua affiliazione quale persona senza attività lucrativa.

Infatti, se alla cessazione dell’attività lavorativa del marito si fosse nuovamente annunciata presso la Cassa, avrebbe potuto chiedere il versamento degli acconti dei contributi quale persona senza attività lucrativa già da fine 2018 e impedire così il decorre degli interessi dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Ne segue che manca almeno un requisito (cfr. consid. 2.12, punto 5: “l'informazione errata [o la mancata informazione] ha indotto l'assicurata ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole”) per poter ritenere la buona fede della ricorrente.

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.14. L’insorgente, oltre a chiedere l’edizione dell’incarto della Cassa, prodotto con la risposta di causa e visionato dall’avv. RA 1, domanda l’edizione delle sue dichiarazioni fiscali e l’audizione di __________ della __________.

Questo Tribunale rileva che le dichiarazioni fiscali della ricorrente non modificherebbero l’esito della vertenza, giacché oggetto del contendere è unicamente il calcolo degli interessi sui contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa. Le dichiarazioni inoltrate all’ufficio di tassazione non hanno alcuna incidenza sul caso in esame.

Anche la testimonianza di __________ si rivela superflua. Infatti, anche se quanto indicato nell’email del 1° dicembre 2023 (cfr. consid. 2.13; doc. L) corrispondesse al contenuto della telefonata avvenuta, secondo quanto da lei sostenuto, il 30 novembre 2017 con __________, funzionario dell’Agenzia AVS di __________, ciò non sarebbe d’aiuto alla ricorrente, ritenuta la successiva cessazione dell’attività lucrativa del marito nel corso del mese di settembre 2018 e la conseguente assenza di un pregiudizio derivante dalla mancata informazione da parte della Cassa circa il suo obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa (cfr. consid. 2.14).

In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dalla ricorrente.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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